Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Cosa succede quando l'etilometro non viene «notificato a Bruxelles»? La questione che si pone in questo caso è se un imputato in un procedimento penale davanti al giudice nazionale possa invocare la mancata comunicazione alla Commissione delle disposizioni di diritto nazionale che regolano l'utilizzazione degli etilometri e che costituiscono, a prima vista, norme tecniche ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1).
II - Il contesto di fatto e di diritto
a) I fatti e l'ordinanza di rinvio
2 La sentenza emessa dalla Corte nella causa CIA Security International (2) sembra aver causato una certa agitazione nei Paesi Bassi. La sentenza ha spinto il governo a redigere una lista di circa 400 misure, qualificabili come regole tecniche ai sensi della direttiva, che non sono state notificate e nei confronti delle quali potrebbe, in linea di principio, essere fatto valere di fronte al giudice nazionale l'effetto diretto di cui all'art. 8 di essa. La stampa si è occupata di questo problema nel giugno 1997 e la lista è stata pubblicata il 21 luglio 1997 a seguito di un procedimento, promosso in base alle norme del diritto olandese sulla trasparenza dell'amministrazione. A quell'epoca i Paesi Bassi avevano già comunicato alla Commissione, a norma della procedura d'urgenza di cui alla direttiva, il «decreto del 1997 sull'analisi dell'alito», le cui disposizioni sono identiche alle misure nazionali controverse di cui trattasi.
3 I fatti, così come emergono dall'ordinanza di rinvio e dalle informazioni fornite dai Paesi Bassi in sede di osservazioni, si riferiscono ad un soggetto accusato di condurre un autoveicolo con un livello del tasso alcolico nell'alito superiore al massimo legalmente autorizzato. Il 13 giugno 1997 egli rendeva la seguente dichiarazione davanti all'Arrondissementsrechtbank di Maastricht: «Ho appreso dalla stampa che vi sono problemi con gli etilometri. Io sostengo che tale apparecchiatura non è stata notificata a Bruxelles e mi chiedo quali possano esserne le eventuali conseguenze nella fattispecie». Ritenendo necessario chiarire taluni punti prima di poter pronunciare la sentenza, l'Arrondissementsrechtbank di Maastricht sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un imputato, comparso o rappresentato, perseguito in un processo penale per violazione dell'art. 8, n. 2, lett. a), della Wegenverkeerswet [legge sulla circolazione stradale] del 1994, possa far valere fruttuosamente l'inapplicabilità della Regeling ademanalyse [decreto ministeriale del 1987 sull'analisi dell'alito, Ned. Stcrt. 1987, 187], come modificata, contenente norme complementari sui criteri che gli etilometri devono soddisfare e sui controlli cui detti apparecchi devono essere sottoposti - normativa che, quanto all'esame previsto dall'art. 8, n. 2, lett. a), della legge sulla circolazione stradale, si basa, in forza dell'art. 65 della legge che ha inserito nell'ordinamento olandese la legge sulla circolazione stradale, sull'art. 163 della legge sulla circolazione stradale, in combinato disposto con l'art. 5 del Besluit alcoholonderzoeken [decreto del 1987 sull'esame dell'alcolemia, Stb. 1987, 432], come modificato - poiché, nel caso di tale normativa, non è stata effettuata la comunicazione alla Commissione prescritta dall'art. 8 della direttiva 83/189/CEE.
2) Se il giudice in una causa penale come quella sopra menzionata debba disapplicare d'ufficio la detta normativa a causa della mancata comunicazione di cui sopra».
4 I Paesi Bassi, il Regno Unito e la Commissione presentavano osservazioni scritte. I Paesi Bassi, la Francia e la Commissione prendevano parte all'udienza.
b) Le disposizioni nazionali
5 La parte pertinente dell'art. 8, n. 2, lett. a), della Wegenverkeerswet dispone che:
«E' punito chiunque guidi o faccia guidare un veicolo (...) dopo aver consumato bevande alcoliche in quantità tale che, ad un esame del tasso alcolico dell'alito, questo risulti superiore a 220 microgrammi di alcool per litro d'aria espirata».
L'art. 163, della stessa legge stabilisce la procedura di svolgimento dell'esame dell'alito, mentre l'art. 163, n. 10, prevede l'adozione di modalità d'esecuzione di tale articolo e dell'art. 160, n. 5. Il ministro della Giustizia è incaricato di adottare le misure per dare attuazione a tali modalità.
6 L'art. 3 del decreto 24 settembre 1987, sull'esame dell'alcolemia, come modificato per tener conto della legge del 1994 sulla circolazione stradale, prevede che gli esami dell'alito possono essere effettuati unicamente con gli apparecchi omologati dal ministero della Giustizia. L'art. 5 di tale decreto affida al ministro della Giustizia la determinazione delle precise caratteristiche che gli etilometri devono soddisfare, nonché i collaudi cui devono essere sottoposti.
7 Gli artt. 2 e 3 del decreto sull'analisi dell'alito del 25 settembre 1987, come modificato (in prosieguo: il «decreto del 1987»), regolano i collaudi degli etilometri e la loro omologazione per tipo, da parte di un organismo di controllo, ai sensi dei punti 4.3-4.5 dell'allegato 1 riguardanti, rispettivamente, il collaudo d'omologazione per tipo, la prima prova individuale e la sua controverifica individuale.
III - Considerazioni
a) Ricevibilità
8 Il contesto normativo e di fatto che figura nell'ordinanza di rinvio è piuttosto lacunoso. Nessuno degli Stati membri che hanno presentato osservazioni riguardo alla richiesta di pronuncia in via pregiudiziale ha sollevato il vizio di irricevibilità relativo al fatto che le informazioni fornite sono talmente lacunose che, così come nella causa Telemarsicabruzzo (3), la Corte si troverebbe impossibilitata ad interpretare le attinenti disposizioni di diritto comunitario alla luce delle circostanze del caso; né tali lacune hanno impedito ad essi di presentare osservazioni pertinenti sulle principali questioni di diritto comunitario che si pongono nella fattispecie (4). La Commissione ha affermato che, nonostante la Corte possa dichiarare irricevibile il presente rinvio, non sarebbe in questo caso opportuno farlo, essendovi un interesse comunitario a precisare la portata della sentenza CIA Security.
9 Ritengo che, nonostante l'estrema concisione dell'ordinanza di rinvio, la Corte sia in possesso di informazioni sufficienti riguardo alla situazione di fatto e di diritto del giudizio principale per poter fornire una risposta utile. L'ordinanza rileva che all'imputato viene mossa l'accusa di guida in stato di ebbrezza e, nelle questioni pregiudiziali, precisa le disposizioni di diritto nazionale di cui è stata sollevata la mancata comunicazione. In questi limiti la causa è paragonabile a quella Gallotti e a. In tale causa le differenti ordinanze di rinvio riportavano semplicemente che i diversi imputati erano accusati di violazione della normativa italiana relativa ai rifiuti e descriveva i punti di diritto comunitario di cui si richiedeva l'interpretazione. La Corte ha affermato che, «in considerazione della genericità delle questioni sollevate e dell'interpretazione della direttiva 91/156, dettagliatamente illustrata dal giudice nazionale nella motivazione delle sue ordinanze, la Corte dispone di elementi sufficienti per fornire una risposta utile alle questioni sollevate» (5). Analogamente, nella sentenza Vaneetveld, la Corte ha sostenuto che la condizione relativa alle informazioni era «meno imperativa nell'ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto» (6).
10 Ritengo che sia alla luce delle questioni di diritto comunitario sottoposte che si deve valutare se gli elementi forniti dal giudice nazionale siano sufficienti o meno. Poiché nel caso di specie il giudice ha sollevato una questione d'interpretazione del diritto comunitario e ha adeguatamente, seppur brevemente, esposto i fatti rilevanti, la Corte è tenuta a pronunciarsi (7).
b) L'applicazione nel tempo della direttiva
11 Un secondo punto preliminare che è stato sollevato è quello relativo alla necessità d'identificare la versione della direttiva applicabile alla situazione di fatto che ha dato luogo al presente procedimento. La Commissione sostiene che la versione applicabile sarebbe quella originaria, anteriore alle modifiche intervenute nel 1988 e nel 1994, poiché era questa la versione in vigore al momento dell'adozione del decreto del 1987. I Paesi Bassi e il Regno Unito sembrano invece ritenere che la versione applicabile della direttiva sia quella risultante dalle modifiche apportate dalle due direttive successive, mentre la Francia non si è espressa al riguardo.
12 Le modifiche successive della direttiva erano soprattutto dirette ad estendere e chiarire le sue disposizioni; sebbene il concetto di «regola tecnica» sia stato ogni volta ampliato, tali modifiche non sembrano pertinenti alla valutazione delle disposizioni nazionali in esame nel presente caso. Si può quindi far ricorso alla definizione di tale termine prevista nella versione originaria della direttiva, così come suggerito dalla Commissione, dal momento che le modifiche, anche se risultassero materialmente applicabili, non influenzerebbero la classificazione del decreto del 1987.
c) Il merito delle questioni sottoposte alla Corte
13 La prima questione di merito che si pone nel caso di specie è quella di sapere se il decreto del 1987 sia una «regola tecnica» ai sensi della direttiva. In sostanza, una «regola tecnica» è un insieme di specificazioni tecniche «la cui osservanza è obbligatoria de iure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali» (art. 1, n. 5). Una «specificazione tecnica» è a sua volta definita dalla direttiva come qualsiasi specificazione «che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto» (art. 1, n. 1). Salvo taluni casi eccezionali non rilevanti nel caso di specie, l'art. 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica e, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari di base. Nella sentenza CIA Security, la Corte ha affermato che «la direttiva 83/189 va interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi e che esse pertanto non possono essere opposte ai singoli» (8). La Corte ha poi sostenuto, nella sentenza Bic Benelux, che le regole tecniche rientranti nella sfera d'applicazione della direttiva comprendono tutte le misure nazionali «idonee ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci» (9).
14 Il governo dei Paesi Bassi ha affermato che il decreto del 1987 non è diretto all'attuazione di una disposizione di diritto comunitario e, trattandosi di una norma di diritto penale, disciplina un settore estraneo al diritto comunitario. Esso ritiene quindi che il decreto non possa essere considerato come una regola tecnica.
15 Non ritengo che ciò sia corretto. Risulta chiaramente dalla costante giurisprudenza della Corte che «se la legislazione penale e le norme di procedura penale (...) sono in linea di principio riservate alla competenza degli Stati membri, (...) il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza» (10). La direttiva non prevede alcuna deroga in favore di disposizioni di diritto penale che possano costituire regole tecniche per cui, in linea di principio, l'obbligo di notifica dovrebbe trovare applicazione rispetto a tali disposizioni.
16 Alla luce delle sentenze CIA Security International e Bic Benelux, occorre tenere conto dei seguenti criteri per determinare se una misura nazionale sia o meno una regola tecnica:
- se fissa specificazioni tecniche (11);
- se è obbligatoria la sua osservanza, de iure o de facto, per la commercializzazione o l'uso in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, e
- se è idonea ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci all'interno della Comunità.
17 Non vi è dubbio che il decreto del 1987 contenga «specificazioni tecniche»; l'allegato 1 stabilisce nei dettagli le caratteristiche alle quali gli etilometri devono rispondere, in particolare per quanto riguarda la qualità, le prestazioni, i collaudi e metodi di collaudo nonché le procedure per la valutazione della conformità. Non vi sono dubbi neppure riguardo al fatto che il rispetto del decreto è obbligatorio de iure, nel senso cioè che la polizia deve utilizzare apparecchi omologati per provare che l'infrazione si è materialmente verificata. Resta da sapere se, a norma dei criteri di cui alla sentenza Bic Benelux, possa essere considerato capace di ostacolare gli scambi.
18 Può forse essere vero, come affermato dal governo dei Paesi Bassi, che il decreto del 1987 miri ad assicurare l'affidabilità degli etilometri piuttosto che ad instaurare norme che disciplinino la loro commercializzazione e il loro utilizzo. Ritengo tuttavia che dalla giurisprudenza della Corte emerga chiaramente che sono gli effetti potenziali che una normativa nazionale produce sugli scambi che danno vita all'obbligo di notifica, piuttosto che gli obiettivi che tali disposizioni perseguono. Nella sentenza Commissione/Paesi Bassi, la Corte ha ritenuto che un decreto indicante le condizioni alle quali dei prodotti sostitutivi potevano essere commercializzati come margarina era da considerare come regola tecnica: «Questa valutazione non può essere rimessa in discussione dall'argomento del governo dei Paesi Bassi secondo il quale il regolamento controverso avrebbe l'effetto di favorire lo smercio di margarina (...) [l']obbligo [di notifica] non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro autore del suddetto progetto, circa gli eventuali effetti di questo sugli scambi tra Stati membri» (12). Più in generale, nella sentenza Bic Benelux la Corte ha affermato che ostacoli agli scambi «possono derivare dall'adozione di regole tecniche nazionali (...) indipendentemente dai motivi che ne hanno giustificato l'adozione», e ha così continuato: «se il fatto che un provvedimento nazionale sia stato emanato per tutelare l'ambiente o il fatto che esso non attui una norma tecnica idonea, di per sé, a costituire un ostacolo per la libera circolazione non escludono che il provvedimento considerato possa costituire una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189» (13).
19 Il governo dei Paesi Bassi ha anche sottolineato che il decreto del 1987 non si applica all'intero mercato degli etilometri, ma ad un unico acquirente, cioè alla polizia, e che gli apparecchi non conformi al decreto possono essere liberamente commercializzati ed utilizzati. Esso cita l'esempio dei commercianti di bevande alcoliche, i quali potrebbero voler porre tali apparecchi a disposizione della loro clientela.
20 Può darsi che esista, o che possa crearsi in futuro un mercato secondario dell'etilometro; ritengo che ciò non sia sufficiente ad escludere la possibilità che il del decreto del 1987 possa ostacolare gli scambi di tale prodotto tra Stati membri. Come affermato dalla Corte nella sentenza Van de Haar e Kaveka de Meern, «l'art. 30 del Trattato non fa alcuna distinzione fra i provvedimenti che possono essere qualificati come misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, a seconda della gravità del pregiudizio per il commercio fra Stati membri. Qualora possa ostacolare le importazioni, un provvedimento nazionale dev'essere qualificato come misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, anche se l'ostacolo è di lieve entità e se esistono altre possibilità di smercio dei prodotti importati» (14). Dal momento che la direttiva copre tutti gli ostacoli potenziali agli scambi, ritengo che l'obbligo di comunicazione debba riguardare anche misure come il decreto del 1987, pure nel caso in cui fosse dimostrata la commerciabilità nei Paesi Bassi di altri etilometri. Ritengo dunque che il decreto del 1987 sia una regola tecnica ai sensi della direttiva.
21 Il problema successivo che si pone è più complicato e consiste nel sapere se un soggetto che si trova in una situazione giuridica come quella dell'accusato nel procedimento penale nazionale possa, a norma del diritto comunitario, far valere la mancata comunicazione del decreto del 1987 da parte dei Paesi Bassi. Tale questione solleva il «delicato problema di chi possa invocare il diritto comunitario dinanzi ad un giudice nazionale» (15) e la portata dell'effetto diretto delle disposizioni di una direttiva.
22 In tale contesto risulta forse utile ricordare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 189 del Trattato, «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere». Ciò significa che, in linea di principio, i risultati cui possa dar luogo l'applicazione di una direttiva, ma che non sono quelli cui essa è diretta, non vincolano lo Stato membro dal punto di vista del diritto comunitario.
23 Nella sentenza CIA Security International, la Corte ha individuato in questo modo il risultato che la direttiva in esame mira a raggiungere:
«La direttiva 83/189 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità. L'utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva possono costituire ostacoli agli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative che perseguono un obiettivo d'interesse generale» (16).
24 Dopo aver affermato che gli artt. 8 e 9 della direttiva erano incondizionati e sufficientemente precisi da poter essere richiamati per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno, la Corte ha illustrato «le conseguenze giuridiche che derivano dall'inadempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di notifica e, più in particolare, se la direttiva 83/189 vada interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio di procedura nell'adozione delle regole tecniche di cui trattasi che ne comporta l'inapplicabilità, con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli» (17). Tale formulazione è poi ripetuta nelle conclusioni cui la Corte giunge a questo proposito nel punto 54 della sentenza.
25 Ai fini della direttiva, la mancata notifica di una regola tecnica comporta l'impossibilità per le autorità di uno Stato membro di farla valere nei confronti dei singoli. Ciò non significa che le regole tecniche non comunicate siano del tutto inapplicabili e quindi, in pratica, nulle e inesistenti; una tale conseguenza si potrebbe produrre solo nel caso in cui la Comunità avesse il potere di annullare disposizioni di diritto nazionale. La Corte non ha mai rivendicato un tale potere. Il fatto che la Corte abbia considerato l'obbligo di notificazione come di carattere «procedurale» non significa che esso sia differente, in linea di principio, dall'obbligo generale di trasporre correttamente, attuare ed applicare le disposizioni sostanziali delle direttive. Ciò non significa neppure che la mancata osservanza di un tale obbligo procedurale produca effetti giuridici differenti da quelli che sorgono in caso di mancato rispetto degli obblighi sostanziali.
26 L'inapplicabilità delle disposizioni nazionali a prima vista incompatibili con le disposizioni di diritto comunitario non costituisce una conseguenza indefettibile, ma dipende dal risultato che la direttiva si prefigge. Le disposizioni nazionali contrarie sarebbero quindi inapplicabili soltanto se ciò fosse necessario per «agevolare la libera circolazione delle merci (...) impedendo l'insorgere di nuovi ostacoli»: è in questo modo che il secondo `considerando' della direttiva del 1988 descrive il suo obiettivo. Non vedo come, nel caso di specie, la disapplicazione del decreto del 1987 nel procedimento penale intentato a carico dell'imputato possa contribuire a facilitare la libera circolazione delle merci. Il «risultato da raggiungere» mediante la direttiva non comprende dunque una tale conseguenza.
27 L'effetto diretto delle disposizioni di una direttiva può essere limitato ratione personae ai sensi dell'art. 189 del Trattato. Per esempio, nella sentenza Faccini Dori la Corte ha sostenuto che «la giurisprudenza sulla possibilità di far valere direttive nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita alla direttiva dall'art. 189, natura cogente che esiste solo nei confronti dello Stato membro cui è rivolta». Detta giurisprudenza mira ad evitare che uno «Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario» (18). In casi come questo, una disposizione di diritto nazionale può essere dichiarata inapplicabile a taluni fini, pur rimanendo pienamente applicabile a situazioni esterne alla sfera del diritto comunitario.
28 Persone diverse da quelle che si intendeva inizialmente favorire attraverso l'adozione della direttiva possono far valere le disposizioni aventi effetto diretto allorché ciò sia giustificato per raggiungere il risultato voluto. Così, nella sentenza Stoeckel (19) un datore di lavoro ha potuto avvalersi dell'obbligo degli Stati membri «[di prendere] le misure necessarie affinché (...) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento» di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (20). In questo caso lo scopo della direttiva era definito all'art. 5, n. 1, innanzi tutto in termini di diritti dei lavoratori: «L'applicazione del principio della parità di trattamento (...) implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso». Riconosco che tale sentenza possa essere spiegata sulla base del fatto che l'effetto utile di un divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori inevitabilmente coinvolge, per lo meno, i loro datori di lavoro. Questo è senz'altro vero se e in quanto impone obblighi. Ma la sentenza Stoeckel rappresenta un caso in cui il datore di lavoro ne invoca il beneficio.
29 Nella sentenza Verholen e a., che è stata citata da diverse parti nel presente procedimento, la Corte ha invece affermato che «il diritto di invocare le disposizioni della direttiva 79/7 non è limitato ai singoli che rientrano nella sfera d'applicazione ratione personae della direttiva, in quanto non si può escludere che altre persone possano avere un interesse diretto all'osservanza del principio di non discriminazione per le persone tutelate» (21). Questa sentenza è stata da taluni interpretata nel senso che non solo coloro che rientrano nell'ambito d'applicazione ratione personae della direttiva, ma anche «chi abbia un diretto interesse all'applicazione delle disposizioni di una direttiva deve poterla far valere» (22).
30 Si può ovviamente argomentare che l'imputato nella causa principale abbia un interesse, in senso letterale, a veder applicata la direttiva. Egli trarrebbe vantaggio da una pronuncia del giudice nazionale che dichiarasse inapplicabile il decreto del 1987 nella causa che lo riguarda, poiché ciò potrebbe portare all'inammissibilità della prova su cui sono fondate le accuse penali mosse contro di lui. Mi sembra tuttavia che l'espressione «effetto diretto» utilizzata dalla Corte nella sentenza Verholen e a. non riguardi tali effetti meramente consequenziali ma si riferisca ad un interesse derivante dal diritto comunitario. L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 afferma che il suo ambito d'applicazione ratione materiae comprende «il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni». Nel procedimento principale di quest'ultima causa, l'ammontare della pensione cui il ricorrente, signor Heiderijk, aveva diritto dipendeva direttamente dal periodo durante il quale sua moglie aveva goduto della qualità di «assicurata», le disposizioni nazionali applicabili prevedevano «il versamento al solo marito di una pensione corrispondente alle spettanze di entrambi i coniugi» (23). La Corte ha sostenuto che «il singolo, che subisca gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria, può essere ammesso ad invocare il beneficio della direttiva 79/7 soltanto qualora la propria consorte, vittima della discriminazione, rientri essa stessa nella sfera di applicazione della direttiva» (24).
31 Nonostante il calcolo della maggiorazione delle prestazioni dovuta ai coniugi rientrasse nella sfera d'applicazione ratione materiae della direttiva 79/7, la Corte ritenne che, perché il signor Heiderijk potesse vedersi riconosciuto un interesse alla sua applicazione, occorreva che sua moglie rientrasse essa stessa nella sfera d'applicazione della direttiva; nel caso fosse risultato che la signora Heiderijk non rientrava nell'ambito d'applicazione ratione personae della direttiva, allora suo marito, facendo valere l'art. 4, n. 1, non avrebbe contribuito all'attuazione del principio della parità di trattamento e non sarebbe quindi stato titolare di un interesse, riconosciuto dal diritto comunitario, a far applicare tale disposizione. Sembra che l'imputato nel presente procedimento si trovi in una posizione analoga a quella che avrebbe occupato il signor Heiderijk nel caso in cui la moglie non fosse rientrata nell'ambito d'applicazione ratione personae della direttiva 79/7; sebbene entrambi possano avere «un interesse» all'applicazione delle disposizioni pertinenti della direttiva, tale interesse riguarda esclusivamente il diritto nazionale, ed essi non potrebbero quindi, in quell'ambito, invocare la direttiva. Al contrario, sia il datore di lavoro nella causa Stoeckel sia il signor Heiderijk, nel caso in cui la moglie fosse rientrata nell'ambito d'applicazione ratione personae della direttiva, sarebbero stati titolari di un interesse, previsto dal diritto comunitario, alla corretta applicazione della pertinente disposizione della direttiva.
32 Riguardo alla direttiva 83/189, mi sembra che le persone che potrebbero invocare le norme del Trattato che tutelano la libera circolazione delle merci abbiano un interesse, nei confronti dello Stato membro, all'applicazione della direttiva e potrebbero di conseguenza farla valere davanti al giudice nazionale. Questo ad esempio era chiaramente il caso del ricorrente nella causa CIA Security International, il cui sistema d'allarme era costituito da merci fabbricate, oltre che in Belgio, in altri due Stati membri (25). Una volta sancito un interesse meritevole di attenzione nell'ambito del diritto comunitario, il fatto che l'interesse del ricorrente fosse sorto nel quadro di un procedimento di diritto nazionale, promosso contro concorrenti commerciali, risultava essenzialmente irrilevante. Mi sembra ugualmente chiaro che, nel caso di specie, l'imputato non abbia tale interesse; nessun aspetto della sua situazione giuridica può essere considerato come riguardante la libera circolazione delle merci nella Comunità.
33 Nessuno nella presente causa ha avanzato l'ipotesi che la disposizione di diritto nazionale che il governo dei Paesi Bassi vuol vedere applicato a carico dell'imputato, cioè l'art. 8, n. 2, lett. a), della Wegenverkeerswet, sia una regola tecnica ai sensi della direttiva. Per contro, nonostante il decreto del 1987 possa essere una regola tecnica, l'imputato non può nel caso di specie eccepire, ai sensi del diritto comunitario, il fatto che venga applicato nei suoi confronti. Le disposizioni che definiscono le caratteristiche tecniche di questi apparecchi non lo pregiudicano per motivi attinenti a una qualsiasi caratteristica o attività personale o professionale che rientri nell'ambito del diritto comunitario. Se l'imputato non è leso per tali ragioni dal decreto del 1987 considerato isolatamente, il fatto che possa essere interessato dall'applicazione di questo decreto in forza di disposizioni interne di diritto penale che definiscono i mezzi per provare una violazione del codice della strada non cambia la sua posizione nell'ambito del diritto comunitario.
34 Per tali ragioni, occorre rispondere negativamente alla prima questione, da ciò ne discende l'inutilità di pronunciarsi sulla seconda.
IV - Conclusione
35 Alla luce delle osservazioni fatte, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni sottopostele il 13 giugno 1997 dall'Arrondissementsrechtbank di Maastricht nella seguente maniera:
«La direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretata nel senso che non impone ad uno Stato membro di astenersi dall'applicare disposizioni nazionali quali la Regeling ademanalyse, che non sono state oggetto di notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 8 della direttiva, nell'ambito di un procedimento penale per infrazione all'art. 8, n. 2, lett. a), della Wegenverkeerswet del 1994».
(1) - GU L 109, pag. 8. La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva del 1988»), e dalla direttiva 94/10/CE (GU L 100, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva del 1994»); ai paragrafi 11 e 12 verrà esaminata la questione della versione della direttiva da applicare, in linea di principio, nel caso di specie.
(2) - Sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94 (Racc. pag. I-2201).
(3) - Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393).
(4) - Sentenza 1_ aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk e a. (Racc. pag. 1299, punto 6), e ordinanza 20 marzo 1996, causa C-2/96, Sunino e Data (Racc. pag. I-1543, punto 5).
(5) - Sentenza 12 settembre 1996, cause riunite C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 e C-157/95 (Racc. pag. I-4345).
(6) - Sentenza 3 marzo 1994, causa C-316/93 (Racc. pag. I-763, punto 13).
(7) - V., per esempio, sentenza 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem, (Racc. pag. I-4161, punti 25-27), e le cause citate.
(8) - Sentenza citata alla nota 2, punto 54.
(9) - Sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux (Racc. pag. I-1753, punto 19).
(10) - Sentenze 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 19), e 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati (Racc. pag. 2595, punto 27).
(11) - Allorché la direttiva, nella versione modificata dalla direttiva del 1994, si applica ad una determinata serie di fatti, occorre aggiungere le parole «o altro requisito»; tale termine è definito all'art. 1, n. 3, della direttiva modificata.
(12) - Sentenza 11 gennaio 1996, causa C-273/94 (Racc. pag. I-31, punti 13-15).
(13) - Sentenza citata alla nota 9, punti 19 e 20.
(14) - Sentenza 5 aprile 1984, cause 177/82 e 178/82 (Racc. pag. 1797, punto 13).
(15) - Paragrafo 32 delle conclusioni presentate dall'avvocato generale M. Darmon nella causa Verholen e a. (sentenza 11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, Racc. pag. I-3757).
(16) - Sentenza citata alla nota 2, punto 40.
(17) - Ibidem, punto 45.
(18) - Sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92 (Racc. pag. I-3325, punto 22).
(19) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-345/89 (Racc. pag. I-4047); v. anche le mie conclusioni presentate il 4 dicembre 1997 nella causa C-350/96, Clean Car Autoservice, non ancora pubblicate nella Raccolta.
(20) - GU L 39, pag. 40.
(21) - Sentenza citata alla nota 15, punto 23.
(22) - Prechal, Directives in European Community Law, Proefschrift Universiteit Amsterdam, 1995, SLSN, pag. 167.
(23) - Così come rilevato dall'avvocato generale Darmon al paragrafo 35 delle sue conclusioni nella causa Verholen e a., citata alla nota 15.
(24) - Sentenza citata alla nota 15, punto 25.
(25) - Paragrafo 29 delle conclusioni dell'avvocato generale Elmer nella causa C-194/94, citata alla nota 2.
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