Conclusioni dell avvocato generale
1 La prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (1), dev'essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro imponga al cittadino di un paese terzo che si stabilisce sul suo territorio la sostituzione, entro un anno, della sua patente di guida rilasciata da un altro Stato membro con una patente di guida dello Stato di residenza, pena sanzioni penali che possono arrivare fino alla detenzione o alla multa per il reato di guida senza patente?
2 Tali sono, in sostanza, le questioni pregiudiziali sulle quali lo Hof van Cassatie del Belgio, adito da un ricorso in cassazione presentato dal signor Awoyemi contro una decisione pronunciata in appello il 4 gennaio 1995 dal correctionele rechtbank di Bruges, invita la Corte a pronunciarsi.
3 La Corte si è già pronunciata su una domanda simile con la sentenza 29 febbraio 1996, Skanavi e Chryssanthakopoulos (2), riguardo a sanzioni penali inflitte a un cittadino comunitario in un analogo contesto.
Le direttive relative alla patente di guida
4 Ai sensi del suo primo `considerando', la direttiva 80/1263, che è solo una prima tappa nell'armonizzazione delle patenti di guida, intende contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all'interno della Comunità.
5 A tale fine, la direttiva 80/1263 ha ravvicinato le norme nazionali in materia, in particolare per quanto concerne i sistemi nazionali di rilascio delle patenti di guida, le categorie di veicoli e i requisiti di validità delle dette patenti. Essa ha, altresì, definito un modello comunitario di patente e istituito un sistema di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri delle patenti di guida nonché di sostituzione di queste ultime quando i titolari trasferiscono la loro residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.
6 Ai sensi dell'art. 6 della direttiva 80/1263, il rilascio della patente di guida è subordinato, da una parte, al superamento di un esame pratico e teorico nonché al soddisfacimento di norme mediche e, dall'altra, all'esistenza di una normale residenza nel territorio dello Stato membro di rilascio qualora ciò sia previsto dalla regolamentazione dello Stato membro in questione.
7 L'art. 8, n. 1, di tale direttiva precisa che, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la sua patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della sua patente, lo Stato membro di residenza gli rilascia una patente di guida di modello comunitario per la categoria o per le categorie corrispondenti senza imporgli, in particolare, il superamento di un esame pratico e teorico né il soddisfacimento di norme mediche. Tuttavia tale Stato membro può rifiutare la sostituzione della patente nei casi in cui la sua regolamentazione, ivi comprese le norme sanitarie, si oppone al rilascio della patente.
8 La direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (3), segna una nuova tappa nell'armonizzazione delle disposizioni nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti di rilascio delle patenti e le categorie di veicoli. Essa revoca l'obbligo di sostituzione della patente di guida nel caso di acquisizione della residenza normale in un altro Stato membro (4) e sostituisce a tale obbligo (5) un reciproco riconoscimento delle patenti di guida (art. 1, n. 2). La sostituzione della patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro al titolare che ha acquisito la sua residenza normale in un altro Stato membro è divenuta quindi solo facoltativa (art. 8, n. 1).
9 L'art. 12 della direttiva 91/439 impone agli Stati membri l'obbligo di adottare, previa consultazione della Commissione, anteriormente al 1_ luglio 1994, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione della stessa direttiva a decorrere dal 1_ luglio 1996. L'art. 13 stabilisce che la direttiva 80/1263 è abrogata a decorrere da questa stessa data.
Il diritto nazionale pertinente
10 In Belgio, l'art. 2 del regio decreto 6 maggio 1988 stabilisce che:
«1. Possono ottenere una patente di guida belga:
1_ coloro che sono iscritti nei registri dello stato civile o nei registri degli stranieri di un comune belga e che sono titolari di uno dei seguenti documenti, rilasciato in Belgio:
a) la carta d'identità di Belga o per stranieri; b) il certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri;
c) la carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea;
d) l'attestato di immatricolazione;
2_ coloro che sono titolari di uno dei seguenti documenti, rilasciato in Belgio:
a) la carta d'identità diplomatica;
b) la carta d'identità consolare;
c) il permesso di soggiorno speciale.
2. Coloro che sono indicati al n. 1, sub 1_, possono guidare un autoveicolo solo se in possesso di una patente di guida belga. Tuttavia, per un anno a decorrere dal giorno della loro iscrizione nel registro dello stato civile o nel registro degli stranieri di un comune belga, essi possono guidare anche se sono in possesso di una valida patente di guida nazionale rilasciata all'estero da uno degli Stati membri della Comunità economica europea. Gli altri guidatori di autoveicoli devono essere titolari e portatori di una patente di guida belga o di una patente di guida straniera, nazionale o internazionale, alle condizioni previste dalle disposizioni applicabili in materia di circolazione internazionale (...)».
I fatti e il procedimento dinanzi al giudice nazionale
11 Il signor Awoyemi, cittadino nigeriano, dal 17 dicembre 1990 è residente in Belgio, dove svolge un'attività di lavoro dipendente. Il 27 luglio 1993, ad Ostenda, veniva sottoposto a un controllo di polizia mentre era alla guida di un autoveicolo e poteva esibire solo una patente di guida rilasciata dalle autorità del Regno Unito, valida dall'11 aprile 1990 al 26 gennaio 2003.
12 Il 4 gennaio 1995, il correctionele rechtbank di Bruges lo condannava in appello ad una pena pecuniaria di 2 000 BFR per aver guidato sulla pubblica strada, ad Ostenda, un autoveicolo senza essere titolare di una patente di guida valida ai sensi del citato art. 2 del regio decreto 6 maggio 1988.
13 Il signor Awoyemi, facendo valere la sua patente di guida di modello comunitario in corso di validità rilasciata dal Regno Unito e la citata sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, ha presentato ricorso in cassazione contro tale decisione.
14 Come risulta dalla motivazione della decisione di rinvio, lo Hof van Cassatie del Belgio afferma che il regio decreto 6 maggio 1988 è stato adottato specificamente per trasporre l'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, il quale prevede espressamente che, se il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro acquista la sua residenza normale in un altro Stato membro, la sua patente è ivi valida solo nell'anno successivo all'acquisizione della sua residenza. Tuttavia esso nota che la direttiva 91/439 ha abrogato tale disposizione e che la sostituzione della patente di guida non è più obbligatoria a decorrere dal 1_ luglio 1996. Orbene, esso si chiede se la direttiva 91/439 non potrebbe disciplinare situazioni precedenti. Infine, esso desidera sapere se la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos possa essere trasposta nelle circostanze del caso di specie, riguardo al cittadino di un paese terzo, titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Per tale motivo il giudice a quo ritiene necessario adire la Corte in merito all'interpretazione di dette norme comunitarie, sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, in particolare l'art. 8, ostino a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro, e che avrebbe potuto ottenere in sostituzione una patente dello Stato membro ospitante, ma non ha proceduto alla detta sostituzione nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.
2) Se l'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, ai sensi del quale le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente, e il diritto alla sostituzione sancito nell'art. 8, n. 1, di tale direttiva comportino che, anche in assenza di una disciplina nazionale al riguardo, la persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro, e che acquista la residenza normale in un altro Stato membro, dal 1_ luglio 1996 possa far valere in giudizio tali disposizioni.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, abbiano effetto retroattivo e quindi ostino a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro e che avrebbe potuto ottenere in sostituzione una patente di guida dello Stato membro ospitante ma che, alla data del 27 luglio 1993, non ha proceduto a tale sostituzione nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria».
Soluzione delle questioni
La prima questione
15 Con la prima questione si domanda in sostanza se la soluzione accolta dalla Corte nella citata sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos possa essere trasposta nelle circostanze del caso di specie.
16 In tale sentenza la Corte ha dichiarato che l'obbligo di sostituzione della patente di guida stabilito dall'art. 8 della direttiva 80/1263, sebbene costituisse un ostacolo alla libera circolazione delle persone, non era contrario all'art. 52 del Trattato (6), perché «(...) in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Consiglio era autorizzato a procedere gradualmente all'armonizzazione necessaria (...)» (7).
17 La Corte ha inoltre precisato che, sebbene in assenza di una disciplina comunitaria che preveda le sanzioni da infliggere in caso di inosservanza dell'obbligo di sostituzione, gli Stati membri restano, in via di principio, competenti a legiferare. «(...) Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata concernente l'inosservanza di formalità richieste per l'accertamento del diritto di soggiorno di un individuo tutelato dal diritto comunitario, gli Stati membri non possono comminare sanzioni sproporzionate che creerebbero un ostacolo alla libera circolazione delle persone e ciò avviene in particolare nel caso di pena detentiva (v., in particolare, sentenza 12 dicembre 1989, causa C-265/88, Messner, Racc. pag. 4209, punto 14). A motivo dell'incidenza che il diritto di condurre un autoveicolo ha per ciò che concerne l'esercizio effettivo dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone, le medesime considerazioni si impongono per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di sostituire la patente di guida» (8).
18 Di conseguenza la Corte ha concluso: «(...) l'art. 52 del Trattato osta a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato ospitante in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro, ma che non abbia proceduto alla detta sostituzione nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza penalmente sanzionata con la detenzione o con una pena pecuniaria, in considerazione delle conseguenze che ne discendono, come quelle previste nell'ordinamento giuridico nazionale di cui trattasi» (9).
19 La Corte ha quindi ritenuto, conformemente alla sua costante giurisprudenza, che le infrazioni stabilite e sanzionate dalle disposizioni nazionali potrebbero essere incompatibili con il diritto comunitario solo in ragione delle conseguenze negative circa i diritti di libera circolazione e di stabilimento garantiti ai lavoratori comunitari dagli artt. 48 e 52 del Trattato CE.
20 E' pacifico che il signor Awoyemi è titolare di una patente di guida rilasciata dalle competenti autorità del Regno Unito, in corso di validità al momento dei fatti controversi.
21 Orbene, la direttiva 80/1263 si applica ai titolari di patente di guida di modello comunitario rilasciate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di tale direttiva, senza che rilevi la loro cittadinanza (10).
22 Pertanto, il signor Awoyemi rientra perfettamente nell'ambito di applicazione ratione personae della direttiva 80/1263.
23 Tuttavia è pure pacifico che egli non è un cittadino comunitario. Di conseguenza egli non è legittimato a valersi della libertà di circolazione concessa ai lavoratori comunitari dal Trattato, ed in particolare dai suoi artt. 48 e 52.
24 Quindi, la situazione giuridica del cittadino di un paese terzo, sotto il profilo delle sanzioni che possono essergli inflitte in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 8, n. 1, della direttiva 80/1263, non rientra nell'ambito del diritto comunitario bensì esclusivamente del diritto nazionale.
25 Propongo perciò alla Corte di risolvere questa prima questione dichiarando che né la direttiva 80/1263 né le disposizioni del Trattato ostano, in un caso come quello della fattispecie, a che l'infrazione contestata all'interessato sia quella stabilita dalla legislazione nazionale di cui trattasi, ossia la guida senza patente, sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.
La seconda e terza questione
26 Dato il carattere inscindibile della seconda e della terza questione pregiudiziale, fornirò una soluzione comune. Con tali questioni il giudice a quo domanda se, in assenza di recepimento nel proprio ordinamento giuridico nazionale, gli artt. 1, n. 2, e 8 della direttiva 91/439 possano essere direttamente invocati dal cittadino di un paese terzo titolare di una patente di guida di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro, che ha acquisito la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello di rilascio della patente, ma che non ha proceduto alla sostituzione della sua patente di guida nel termine prescritto dalla direttiva 80/1263, per opporsi all'irrogazione di una pena detentiva o pecuniaria per guida senza patente, vigente la direttiva 80/1263.
27 Ricordo che, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/439, le misure legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione della stessa a decorrere dal 1_ luglio 1996 dovevano essere adottate dagli Stati membri anteriormente al 1_ luglio 1994. Inoltre, l'art. 13 di questa stessa direttiva prevedeva l'abrogazione della direttiva 80/1263 a decorrere solamente dal 1_ luglio 1996.
28 Pertanto, la sostituzione della patente di guida, di cui all'art. 8 della direttiva 80/1263, era obbligatoria fino al 1_ luglio 1996. Di conseguenza, le parti non possono invocare direttamente nel giudizio i diritti che sarebbero loro eventualmente riconosciuti dagli artt. 1, n. 2, e 8 della direttiva 91/439 anteriormente a tale data. In altri termini, tali disposizioni non hanno efficacia retroattiva.
29 Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Commissione e il Regno Unito avanzano dubbi circa l'utilità della questione relativa all'interpretazione della direttiva 91/439 ai fini della risoluzione della controversia. Infatti, essi sottolineano che i fatti contestati nella causa principale al signor Awoyemi sono stati commessi il 27 luglio 1993 e sono stati giudicati dal correctionele rechtbank di Bruges il 4 gennaio 1995, cioè in un periodo in cui la direttiva 91/439 non era ancora in vigore.
30 A mio avviso il giudice a quo s'interroga circa l'interpretazione che occorre fornire agli artt. 1, n. 2, e 8 della direttiva 91/439, in quanto esso ritiene dover applicare il principio, riconosciuto dal suo diritto nazionale, della retroattività della legge penale più favorevole. Tale principio, accolto in taluni sistemi giuridici nazionali, impone ai giudici penali nazionali l'applicazione immediata delle nuove disposizioni penali più favorevoli ai fatti non definitivamente giudicati e commessi anteriormente all'entrata in vigore di tali disposizioni. Egli crede pertanto che potrebbe essere tenuto a disapplicare il suo diritto nazionale se e in quanto contrario alle disposizioni della direttiva 91/439.
31 Ora, in circostanze analoghe (11) la Corte ha costantemente dichiarato (12) che «(...) spetta al giudice nazionale valutare sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la sua sentenza, sia la pertinenza delle questioni che egli sottopone all Corte (...)» (13).
32 Infatti, sebbene la Corte abbia chiaramente affermato che non esiste in diritto comunitario un principio equivalente a quello dell'applicazione immediata della legge penale più favorevole (14) e che, in assenza di regole di armonizzazione delle sanzioni alle violazioni del diritto comunitario, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro determinarle, essa ritiene tuttavia che il principio di equivalenza del diritto comunitario osti a che le violazioni della normativa comunitaria non siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in modo analogo alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e per importanza (15).
33 La soluzione di tale questione pregiudiziale posta dal giudice a quo, relativa all'interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8 della direttiva 91/439 e all'obbligo di dotare gli stessi di effetto diretto, può di conseguenza rivelarsi utile al giudice penale nazionale tenuto, in forza del principio - riconosciuto dal suo diritto nazionale - della retroattività delle leggi penali più favorevoli, ad applicare le disposizioni della direttiva 91/439, eventualmente più favorevoli al titolare di patente che non abbia proceduto alla sostituzione della sua patente, per fatti commessi vigente la direttiva 80/1263. Occorre quindi apportarvi una soluzione.
34 Secondo una giurisprudenza costante (16), il diritto, per i singoli, di far valere una direttiva contro uno Stato membro sorge solo qualora lo Stato abbia omesso di adottare le misure di esecuzione richieste o abbia adottato misure non conformi ad una direttiva.
35 Pertanto, nell'ambito del problema posto - applicazione retroattiva di una legge penale più favorevole - il giudice nazionale è tenuto a verificare se le disposizioni pertinenti della direttiva 91/439 siano state recepite nel proprio ordinamento giuridico interno. Il giudice a quo, nella formulazione della sua seconda questione, lascia intendere che tale recepimento non è stato effettuato entro i termini prescritti. Dobbiamo quindi ritenere assodato che gli artt. 1, n. 2, e 8 della direttiva sopra menzionata non sono stati recepiti e non sono entrati in vigore nell'ordinamento giuridico nazionale il 1_ luglio 1996.
36 Per quanto riguarda il principio dell'applicabilità diretta, la Corte ha sempre dichiarato che solo le disposizioni che «(...) appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (...) possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato» (17).
37 Non c'è dubbio, effettivamente, che gli artt. 1, n. 2, e 8 della direttiva 91/439 sono sufficientemente precisi e incondizionati per quanto attiene al contenuto del diritto che conferiscono ai singoli.
38 Dette disposizioni prevedono rispettivamente, ricordiamolo, molto chiaramente che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi e che il titolare di una siffatta patente di guida non è più tenuto a procedere alla sostituzione della sua patente allorché stabilisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che l'ha rilasciata. L'obbligo negativo così imposto agli Stati membri non lascia loro nessun margine discrezionale quanto alle misure da adottare.
39 Tale divieto di richiedere la sostituzione della patente di modello comunitario è inoltre chiaramente enunciata al primo considerando della direttiva 91/439, che precisa che deve essere istituita «una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione» (18). Detta misura traduce perfettamente il duplice obiettivo perseguito da questa seconda direttiva d'armonizzazione che consiste, come abbiamo visto, nel contribuire a migliorare la circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida.
40 Il fatto che il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro non sia cittadino comunitario è irrilevante in quanto la direttiva 91/439 armonizza definitivamente i requisiti per il rilascio delle patenti di guida e prescrive agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro, senza considerare la cittadinanza del titolare.
41 La Corte ha, del resto, implicitamente già dichiarato, al punto 26 della citata sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, che tali disposizioni avevano effetto diretto e dovevano essere interpretate nel senso che, a decorrere dal 1_ luglio 1996, le patenti di guida rilasciate da uno Stato membro avrebbero dovuto essere oggetto di un reciproco riconoscimento da parte degli altri Stati membri, senza che sia necessaria alcuna formalità.
42 Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere questa seconda questione nel senso che, in assenza di recepimento nell'ordinamento giuridico interno e dato il principio, riconosciuto dal diritto nazionale di taluni Stati membri, dell'applicazione immediata delle leggi penali più favorevoli, gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva 91/439 ostano a che la guida di un autoveicolo, in un periodo in cui la direttiva 80/1263 era ancora in vigore, da parte del titolare di una patente di guida di modello comunitario, non cittadino di uno Stato membro, che non abbia proceduto alla sostituzione della sua patente con una patente dello Stato membro di residenza nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.
Conclusione
43 Per dette considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dallo Hof van Cassatie del Belgio nel modo seguente:
«1) Né le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, in particolare il suo art. 8, né le disposizioni del Trattato CE ostano a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che non ha lo status di cittadino dell'Unione europea, ma è titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario rilasciata da uno Stato membro, e che in sostituzione della sua patente avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato membro di residenza, ma che non ha proceduto alla detta sostituzione nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria.
2) In assenza di recepimento nell'ordinamento giuridico interno e dato il principio, riconosciuto dal diritto nazionale di taluni Stati membri, dell'applicazione immediata delle leggi penali più favorevoli, gli artt. 1, n. 2, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, ostano a che la guida di un autoveicolo, in un periodo in cui la direttiva 80/1263 era ancora in vigore, da parte del titolare di una patente di guida nazionale di modello comunitario, non cittadino di uno Stato membro, che non abbia proceduto alla sostituzione della sua patente con una patente dello Stato membro di residenza nel termine stabilito, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria».
(1) - GU L 375, pag. 1.
(2) - Causa C-193/94 (Racc. pag. I-929).
(3) - GU L 237, pag. 1.
(4) - Primo `considerando'.
(5) - Che, ai sensi del suo nono considerando, costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è quindi inammissibile tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea.
(6) - Punto 28.
(7) - Ibidem, punto 27.
(8) - Ibidem, punto 36.
(9) - Ibidem, punto 39.
(10) - V., in particolare, i suoi artt. 1 e 8, n. 1.
(11) - V., in particolare, sentenze 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a. (Racc. pag. I-361), e 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain (Racc. pag. I-4631, punto 12).
(12) - V. le sentenze Bordessa e a., punto 10, e Allain, punto 13, citate.
(13) - V. la sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, citata, punto 18.
(14) - V., in particolare, sentenza 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg (Racc. pag. 327, punto 20).
(15) - V., in particolare, la sentenza Allain, citata, punto 29.
(16) - V., in particolare, sentenze 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti (Racc. pag. 1629); 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1473), e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 11).
(17) - Sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53, punto 25); il corsivo è mio.
(18) - Il corsivo è mio.
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