Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa offre alla Corte l'occasione di pronunciarsi sul campo di applicazione della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico della Comunità (1) (in prosieguo: la «direttiva»). La Corte infatti è chiamata a chiarire se nella nozione di «scarico» di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva rientrino anche le emissioni di vapori contenenti sostanze pericolose, emissioni che, provenendo da un impianto industriale, si condensano poi su acque di superficie ovvero, dopo essersi condensate su terreni e tetti, raggiungono le acque di superficie attraverso canali di deflusso di acque piovane. In caso di risposta negativa a tale quesito, la Corte dovrà anche pronunciarsi sulla questione se sia consentito ad uno Stato membro di adottare una nozione di «scarico» diversa e più ampia rispetto a quella figurante nella direttiva.
Il quadro normativo comunitario
2 La direttiva ha lo scopo di assicurare un'efficace protezione dell'ambiente idrico, e in questa prospettiva individua due categorie di sostanze pericolose. La prima comprende le sostanze che sono indicate nell'elenco I del suo allegato e che sono particolarmente nocive in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulazione. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva gli Stati membri prendono provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque provocato da tali sostanze. A questo scopo, qualsiasi scarico delle medesime è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Nell'autorizzazione vengono fissate le norme di emissione, vale a dire la concentrazione massima di queste sostanze nocive che può essere presente negli scarichi (2). Per talune di queste sostanze il Consiglio ha fissato, in base all'art. 6 della direttiva, i valori limite che le norme di emissione, emanate dalle autorità nazionali, non devono superare, nonché gli obiettivi di qualità (3). Con la direttiva del 12 giugno 1986, 86/280/CEE (4), il Consiglio ha disciplinato i valori limite delle norme di emissione, gli obiettivi di qualità nonché i metodi di analisi validi per le sostanze di cui all'elenco I che, alla data della sua emanazione, non erano state ancora oggetto di una direttiva specifica (di applicazione della direttiva). Tali valori ed obiettivi sono stati poi determinati per talune sostanze di cui al detto elenco I, e per tre di esse con la stessa direttiva 86/280 (5). Con quest'ultima il Consiglio ha, inoltre, introdotto delle regole non previste dalla direttiva, e, tra queste, l'obbligo per gli Stati di stabilire, per le predette sostanze, «programmi specifici allo scopo di evitare o di eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze (comprese le fonti multiple e diffuse) diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limite comunitari o delle norme nazionali di emissione» (art. 5) (6).
3 La seconda categoria comprende le sostanze indicate nell'elenco II della direttiva. Si tratta delle sostanze i cui effetti nocivi sull'ambiente idrico possono essere circoscritti ad una determinata zona e dipendono dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Rientrano in tale seconda categoria anche le sostanze appartenenti alla prima per le quali non siano stati determinati i valori limite.
Ai sensi dell'art. 2 della direttiva gli Stati membri sono tenuti a ridurre (non quindi ad eliminare) l'inquinamento provocato dalle sostanze della seconda categoria. Per raggiungere tale obiettivo si fa obbligo agli Stati di stabilire «programmi» con l'indicazione degli «obiettivi di qualità» per le acque; tali obiettivi dovranno rispettare le direttive più dettagliate o settoriali che il Consiglio abbia eventualmente adottato. Anche per lo scarico delle sostanze della seconda categoria la direttiva fa obbligo agli Stati di prevedere un regime di autorizzazioni preventive, con fissazione delle norme di emissione calcolate in funzione dei predetti obiettivi.
4 L'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva definisce lo «scarico» come l'immissione nelle acque delle sostanze che figurano «nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato, ad eccezione degli scarichi di fanghi di dragaggio, degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque territoriali, dell'immersione di rifiuti effettuata da navi nelle acque territoriali». La lett. e) della stessa disposizione definisce l'«inquinamento» come «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
5 Ai sensi dell'art. 10 della direttiva gli Stati membri «possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva».
Quadro normativo nazionale
6 Nell'ordinamento olandese l'inquinamento delle acque di superficie è disciplinato da un'apposita legge (Wet Verontreiniging oppervlaktewaterne; in prosieguo: la «Wvo»), entrata in vigore il 1_ dicembre 1970. Per combattere l'inquinamento delle acque di superficie la Wvo vieta di immettervi, senza previa autorizzazione, rifiuti o sostanze inquinanti o nocive. Il sistema di autorizzazioni preventive disciplinato da questa legge opera a tale riguardo una distinzione tra gli scarichi derivanti da un impianto e quelli derivanti da fonti diverse. Un apposito organismo amministrativo provvede al rilascio delle autorizzazioni ed ha altresì il potere di adottare misure conservative al fine di garantire il rispetto delle disposizioni relative all'introduzione di sostanze nelle acque di superficie. Il contenuto di questa legge corrisponde in larga misura alle prescrizioni della direttiva. Per adattare la Wvo alla direttiva è stata successivamente emanata la legge del 24 giugno 1981 (Stb. 414).
I fatti e i quesiti pregiudiziali
7 La società Van Aarle, localizzata nei Paesi Bassi, opera nel settore dell'impermeabilizzazione del legno. Essa usa il metodo della fissazione «a vapore» ed utilizza una soluzione salina denominata «Superwollman». Essa dispone di un'autorizzazione che le è stata accordata in base alla legge olandese sulla tutela dell'ambiente.
8 Il signor A.J.M. van Rooij, che abita accanto all'azienda Van Aarle, si rivolgeva all'amministrazione delle acque di Dommel (in prosieguo: l'«autorità competente»), lamentando che le operazioni di impermeabilizzazione del legno che si svolgevano nello stabilimento Van Aarle davano luogo alla diffusione di vapore inquinante che si condensava in seguito, direttamente o indirettamente, sulle acque di superficie circostanti e, in particolare, su quelle presenti, durante una parte dell'anno, in un fossato di due metri di larghezza. Secondo il signor van Rooij questo vapore conteneva alcune delle sostanze nocive (arsenico, rame e cromo) che figurano nell'elenco II allegato alla direttiva 76/464. Egli quindi domandava alla anzidetta autorità di prendere misure conservative nei confronti della Van Aarle.
9 Con decisione del 29 dicembre 1994 l'autorità competente rigettava tale domanda e successivamente, con decisione del 21 aprile 1995, rigettava anche il reclamo introdotto dal signor van Rooij avverso la prima decisione. Contro la seconda decisione le stesso van Rooij presentava ricorso davanti al Raad van State.
10 A seguito di tale ricorso la giurisdizione adita, con ordinanza del 17 giugno 1997, sospendeva il giudizio e rivolgeva alla Corte i quesiti pregiudiziali che formano l'oggetto della presente procedura. Essa motivava la propria richiesta deducendo che in una precedente causa tra le stesse parti aveva statuito, con sentenza del 28 ottobre 1994, che l'immissione nell'atmosfera di vapore inquinante costituiva «un'immissione nelle acque di superficie», per la quale la legge olandese esigeva un'autorizzazione preventiva, e che, in particolare, l'immissione nell'aria di vapore inquinante, che subito dopo si condensa sulle acque di superficie, doveva considerarsi «scarico» secondo le pertinenti disposizioni nazionali e che ugualmente doveva considerarsi «scarico» il condensarsi di vapore su terreni o tetti ed il suo defluire poi in acque di superficie attraverso canali di deflusso di acque piovane. Lo stesso giudice osservava poi che l'interpretazione, data dalle autorità olandesi alla direttiva in senso conforme alla pertinente legislazione nazionale, poteva essere in contrasto con le finalità di tale direttiva, quali vengono chiarite nel terzo `considerando', ove si sottolinea che «una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare disparità di condizioni di concorrenza e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato comune» e «che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del Trattato». Ciò posto, egli sottoponeva alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se la nozione di "scarico" di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, debba essere interpretata nel senso che sono ad essa riconducibili le condensazioni di vapore inquinato su acque di superficie. Se rilevi, al riguardo, la distanza alla quale il vapore in parola si condensa sulle acque di superficie.
2) Se possa ricondursi alla nozione di "scarico" il vapore che dapprima si condensa su terreni e tetti, quindi raggiunge le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane, vuoi dall'impianto considerato, vuoi da abitazioni o altri edifici. Se, ai fini della soluzione di tale questione, rilevi la circostanza che il vapore inquinato raggiunga le acque di superficie attraverso il canale di deflusso della acque piovane dell'impianto considerato o attraverso quello di terzi.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1) e/o della questione sub 2), se sia consentito a una normativa nazionale di adottare una diversa e più ampia nozione di "scarico" rispetto a quella figurante nella direttiva».
Sul primo quesito
11 Con il primo quesito il giudice a quo chiede di determinare il campo di applicazione della direttiva e, più precisamente, di stabilire se anche l'immissione nell'atmosfera di vapori inquinanti rientri nel campo di applicazione della direttiva quando tali vapori si condensano e raggiungono le acque di superficie; chiede, altresì, se la distanza fra la fonte dei vapori inquinanti e le acque sulle quali tali vapori si condensano debba essere presa in considerazione nel definire il campo di applicazione della direttiva.
12 Per quanto riguarda il primo punto, che costituisce la sostanza del quesito in esame, la risposta non può, a mio avviso, che essere affermativa. La disposizione della direttiva che, in questa prospettiva, viene in considerazione è l'art. 1, n. 2, lett. d), che definisce la nozione di «scarico». Secondo tale disposizione costituisce scarico l'immissione nelle acque (acque interne superficiali, acque marine territoriali, acque interne del litorale, acque sotterranee) di determinate sostanze che figurano nei due elenchi allegati alla direttiva. La detta disposizione va, a mio avviso, interpretata in modo estensivo, così da comprendere anche le immissioni derivanti da vapori condensati nell'aria e caduti sulla superficie delle acque. Conducono a questa conclusione più considerazioni, attinenti essenzialmente alla lettera della norma ed alla funzione della direttiva.
13 Il dubbio interpretativo del giudice olandese deriva dal fatto che la direttiva si limita a definire lo «scarico» come immissione nelle acque delle sostanze enumerate negli elenchi I e II ad essa allegati e non riconduce espressamente a tale nozione il fenomeno della condensazione di vapori inquinanti e del loro rifluire in acque di superficie. Così stando le cose, per stabilire se tale fenomeno sia riconducibile alla nozione di «scarico», tal fine occorre fare riferimento alla sua formulazione letterale, e alle finalità che essa persegue e ciò alla luce dei principi di diritto comunitario in materia ambientale.
14 La lettera della norma non è incompatibile con modalità di scarico diverse dal passaggio di un liquido in un altro liquido. Il governo francese, per sorreggere l'interpretazione restrittiva, fa valere che il titolo della direttiva, nella versione francese, contiene l'espressione «reversées», che, dal punto di vista lessicale, farebbe pensare al passaggio da liquido a liquido. Si tratta di un argomento molto debole: ciò sia perché la direttiva, anche nella stessa versione francese, non riprende in alcun modo questi termini nel suo contesto, sia perché nella quasi totalità delle diverse versioni linguistiche non viene usata un'espressione analoga, né nel testo della direttiva né nel titolo, sia infine perché la stessa espressione francese può essere riferita in senso traslato anche al passaggio nelle acque di sostanze che non si trovino allo stato liquido. Più in generale può dirsi che le espressioni usate nelle diverse versioni linguistiche (eccezion fatta per l'espressione francese che, considerata isolatamente, può apparire ambigua) possono essere riferite anche al passaggio nelle acque di sostanze che non siano allo stato liquido al momento della loro immissione nell'ambiente e che successivamente si siano condensate e siano quindi cadute sulla superficie delle acque.
Si aggiunga che lo stesso art. 1, n. 2, alla lett. e) definisce, in termini assai generali, la nozione di «inquinamento», come «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque». Tale disposizione prende in conto anche lo scarico indiretto, nozione alla quale in ogni caso può essere ricondotto il fenomeno del passaggio di sostanze nocive dallo stato gassoso a quello liquido e della loro ricaduta nell'acqua.
15 Per sorreggere la tesi dell'interpretazione restrittiva della nozione di «scarico», vale a dire dell'esclusione da tale nozione del fenomeno della condensazione di vapore inquinato sulla superficie dell'acqua, viene invocata la direttiva del Consiglio 84/360/CEE del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (7). Si fa valere che il fenomeno in questione rientrerebbe nella previsione di tale direttiva per il fatto di prodursi, almeno in parte, nell'atmosfera, con la conseguenza che in un caso come quello di specie dovrebbero trovare applicazione i meccanismi di controllo e tutela ambientale previsti in detta direttiva e con la conseguenza ulteriore che l'eventuale interpretazione restrittiva della nozione di «scarico» non lascerebbe il fenomeno anzidetto senza un quadro normativo appropriato. Questo argomento però non persuade. E' vero infatti che, in un caso come quello di specie, il vapore inquinato viene immesso nell'atmosfera e solo in un momento successivo si condensa e si deposita sulla superficie delle acque, ma è vero anche che la particolarità del passaggio della sostanza inquinante dallo stato gassoso a quello liquido non può far venir meno il fatto che l'inquinamento che viene preso in considerazione si produce nelle acque, con la conseguenza che la normativa applicabile non può essere che quella specifica prevista per assicurare all'ambiente idrico della Comunità una protezione efficace vale a dire quella di cui alla direttiva 76/464. D'altra parte, occorre anche considerare che, come è stato sottolineato dalla Commissione nella procedura orale, un impianto per l'impermeabilizzazione del legno, come quello oggetto della causa principale, non rientra fra quelli ai quali si indirizza il regime della direttiva 84/360 e che figurano nell'allegato I alla direttiva medesima. Ciò con la conseguenza che, se lo si escludesse anche dal campo di applicazione della direttiva 76/464, l'inquinamento delle acque che esso provoca resterebbe al di fuori di uno specifico regime comunitario di protezione. Da questi rilievi deriva che nessuna indicazione a favore dell'interpretazione restrittiva della nozione di «scarico» può trarsi dalla direttiva relativa all'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali.
16 Alla stessa conclusione, vale a dire alla conclusione che alla nozione di «scarico» di cui alla direttiva va riconosciuto un ampio significato nel senso già chiarito, si perviene avendo riguardo alle finalità che la direttiva persegue. Scopo della direttiva è infatti quello di proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento e in particolare contro quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili. Ora, è pacifico che la diffusione di vapori nocivi nell'atmosfera e la loro condensazione sulla superficie dell'acqua provoca l'inquinamento di questo elemento. Da ciò consegue che, per assicurare la necessaria protezione dell'ambiente da questa forma di inquinamento, occorre riconoscere alla nozione di «scarico» un ampio significato che non può ricomprendere i soli scarichi di origine idrica ma che deve contemplare tutti quelli che si riversano, in forma liquida nell'ambiente idrico. In tal modo qualsiasi forma di inquinamento idrico risulta assoggettata al regime di limitazioni e controlli che la direttiva prevede. Tale regime si incentra sulle autorizzazioni che le competenti autorità degli Stati membri rilasciano a chi intende immettere nell'ambiente le sostanze inquinanti. Ci si può domandare se gli interessati abbiano l'obbligo di richiedere tale autorizzazione solo quando risulti loro che la sostanza che si propongono di immettere nell'ambiente ha effetti inquinanti nel senso precisato dalla direttiva ovvero se l'autorizzazione debba essere richiesta, anche in assenza di tale consapevolezza, tutte le volte che vi sia immissione nell'ambiente di sostanze, e quindi anche quando l'interessato non conosca la pericolosità della sostanza. Un tale obbligo generalizzato non è imposto dalla direttiva, sarei però dell'opinione che in caso di generica consapevolezza del rischio di danno all'ambiente collegato all'uso di certe sostanze, l'interessato che intende usare tali sostanze, abbia l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente autorità nazionale. Ne consegue che, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione non viene meno se l'ignoranza del rischio è da ascrivere a negligenza dell'interessato.
17 Per quanto riguarda poi il secondo profilo del primo quesito, attinente all'eventuale rilevanza, per la definizione del campo di applicazione della direttiva, della distanza tra la fonte dei vapori inquinanti e le acque sulle quali tali vapori si condensano, ritengo che tale distanza possa avere importanza nella misura in cui incide sulla consapevolezza di chi immette nell'ambiente le sostanze nocive in ordine al rischio di inquinamento, nel senso che se la distanza è molto grande probabilmente l'interessato, secondo le regole di esperienza, avrà difficoltà a percepire il rischio di pregiudizio per l'ambiente e non potrà quindi in taluni casi essere considerato obbligato a richiedere l'autorizzazione allo «scarico». Si tratta comunque di un profilo essenzialmente fattuale, che non può essere ricondotto ad un criterio astratto e generale e che sta al giudice nazionale valutare caso per caso.
Sul secondo quesito
18 Con il secondo quesito il giudice olandese specifica ulteriormente il profilo della direttiva che intende chiarire e chiede, in primo luogo, se possa ricondursi alla nozione di «scarico» il fatto che il vapore, contenente la sostanza inquinante, si condensa su terreni e tetti e solo in un secondo momento raggiunge le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane provenienti da un impianto industriale, da abitazioni o da altri edifici.
19 La nozione di «scarico» delineata nella risposta al primo quesito contiene in sé gli elementi per rispondere anche al secondo quesito. Basta ribadire che la condensazione di vapore sulla superficie delle acque rientra nella nozione di «scarico» ed aggiungere l'ovvia considerazione che questa conclusione non può modificarsi per il solo fatto che il vapore condensato raggiunge la superficie delle acque dopo aver attraversato un canale di deflusso. La lettera dell'art. 1 della direttiva non è di ostacolo a questa interpretazione della nozione di «scarico» e d'altra parte tale interpretazione si impone se si ha riguardo allo scopo della direttiva costituito dalla tutela ambientale. Il conseguimento di tale finalità sarebbe infatti messo in pericolo da un'interpretazione restrittiva e comunque non avrebbe alcuna giustificazione un'eventuale diversità di trattamento, da un lato, delle condensazioni di vapore su acque di superficie e, dall'altro, delle condensazioni di vapore che avvengono su terreni e tetti e che raggiungono solo dopo le acque di superficie, essendo identica nelle due ipotesi l'esigenza di protezione ambientale.
20 Sempre con lo stesso quesito il giudice olandese chiede, in secondo luogo, se possa rivestire una qualche rilevanza, in relazione alla soluzione di cui al punto precedente, la circostanza che il vapore inquinato raggiunga le acque di superficie attraverso il canale di deflusso delle acque piovane dello stesso impianto che ha prodotto i vapori inquinanti ovvero attraverso un canale di deflusso di terzi. A tale quesito deve darsi risposta negativa. Infatti, una volta stabilito che scopo della direttiva è la protezione dell'ambiente, è a questo elemento che occorre fare primariamente riferimento per individuare la portata della nozione di «scarico». Ora, non mi pare dubbio che l'inquinamento ambientale risalente alle emissioni di vapore contenente sostanze nocive deve essere adeguatamente disciplinato qualunque sia il percorso che la sostanza nociva segue per raggiungere le acque di superficie, e ciò tanto se il vapore inquinato si condensa e defluisce attraverso un canale di deflusso di acque piovane facente parte dell'impianto da cui proviene il vapore, quanto se il vapore inquinato defluisce attraverso un canale appartenente a terzi. Quello che conta, infatti, è esclusivamente la salvaguardia di queste acque e, beninteso, la possibilità di far risalire l'effetto dell'inquinamento ad uno specifico contegno umano in relazione al quale sia configurabile, nel senso già chiarito, la necessità di richiedere preventivamente l'autorizzazione.
Sul terzo quesito
21 Per il caso in cui la Corte dovesse dare una risposta negativa al primo o ad entrambi i quesiti, dovesse cioè in sostanza ritenere che la nozione di «scarico» non comprenda le emissioni di vapori inquinanti che si condensano sulle acque di superficie, il giudice olandese chiede, in subordine, se gli Stati membri siano liberi di adottare una nozione di «scarico» diversa e più ampia rispetto a quella figurante nella direttiva.
22 Sul punto occorre, innanzitutto, considerare che la direttiva si limita ad assicurare un livello di armonizzazione minimo delle legislazioni nazionali riguardanti gli scarichi nelle acque (8), lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere norme ancora più severe. Gli artt. 5, n. 2, e 10 della direttiva, nonché l'undicesimo `considerando' della medesima, si limitano a confermare tale potere in capo agli Stati membri e, conseguentemente, a precisare che le disposizioni della direttiva sono volte ad assicurare un livello minimo di protezione dell'ambiente idrico a partire dal quale gli Stati stessi sono liberi di fissare prescrizioni più rigorose, che possono comportare anche l'introduzione di un regime autorizzatorio.
23 Conviene precisare che questa interpretazione della direttiva è coerente rispetto alle competenze attribuite alla Comunità in materia ambientale con l'Atto unico europeo e con il Trattato di Maastricht (9). Dette competenze, che concorrono con quelle degli Stati membri, devono essere esercitate nel rispetto del principio di sussidiarietà nel senso che, anche laddove vengano esercitate, permane in capo agli Stati membri il potere di «mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore» (art. 130 T del Trattato) purché questi siano compatibili con il Trattato (10).
24 Ciò posto, è da riconoscere in capo agli Stati il potere di assoggettare ad autorizzazione preventiva gli scarichi non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. Tale potere trova il suo fondamento nelle competenze autonome spettanti agli Stati in materia ambientale, competenze che la direttiva non fa che ribadire. Esso incontra soltanto il limite della compatibilità con le norme del Trattato, in particolare con quelle riguardanti la libera circolazione delle merci (art. 30 e ss.) e la politica della concorrenza (artt. 85 e 86) (11). Tuttavia le misure nazionali, anche se in contrasto con le anzidette fonti comunitarie, sono nondimeno legittime quando rispondono ad un'esigenza imperativa, sempre che non siano discriminatorie e rispettino il principio di proporzionalità (12).
25 In conclusione, propongo alla Corte di rispondere al terzo quesito nel senso che è consentito ad uno Stato membro adottare nel proprio ordinamento una nozione di «scarico» diversa e più ampia rispetto a quella figurante nella direttiva, a condizione che tale più severa nozione risponda ad esigenze imperative, non sia discriminatoria e rispetti il principio di proporzionalità.
26 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti proposti dal Nederlandse Raad van State:
«1) Rientrano nella nozione di "scarico" di cui all'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, le emissioni di vapore inquinante, che si condensa su acque di superficie. La distanza tra il luogo in cui il vapore è prodotto e quello in cui esso si condensa sulla superficie dell'acqua non rileva, ai fini della soluzione dell'anzidetta questione, se non nei limiti in cui, in punto di fatto e secondo le regole di esperienza, si faccia riferimento a tale elemento per valutare se l'autore dell'immissione aveva consapevolezza del rischio che l'immissione stessa costituiva per le acque ed era pertanto tenuto a richiedere preventivamente l'autorizzazione allo "scarico"; tale valutazione spetta al giudice nazionale.
2) Rientrano nella nozione di "scarico" di cui alla predetta direttiva 76/464/CEE le emissioni di vapore inquinante che dapprima si condensa su terreni e tetti e raggiunge poi le acque di superficie attraverso un canale di deflusso di acque piovane, provenienti da un impianto industriale, da abitazione o da altri edifici. Non rileva, al riguardo, la circostanza che il vapore inquinato attraversi il canale di deflusso delle acque piovane dell'impianto da cui proviene il vapore ovvero attraversi un canale appartenente a terzi.
3) Gli Stati membri sono liberi d'introdurre nei propri ordinamenti una nozione di "scarico" diversa e più ampia rispetto a quella figurante nella direttiva 76/464/CEE, purché ciò sia compatibile con le norme del Trattato».
(1) - GU L 129, pag. 23.
(2) - V. artt. 3 e 5 della direttiva.
(3) - Valori limite ed obiettivi di qualità sono stati fissati dal Consiglio per alcune sostanze di cui all'elenco I, quali ad esempio il cadmio, con la direttiva 83/513/CEE del 26 settembre 1983 (GU L 291, pag. 1), e il mercurio, con la direttiva 84/156/CEE del 17 marzo 1984 (GU L 74, pag. 49).
(4) - GU L 181, pag. 16.
(5) - Si tratta del tetracloruro di carbonio, del DDT e del pentaclorofenolo.
(6) - Il decimo `considerando' della direttiva precisa che «per talune fonti significative d'inquinamento dovuto a tali sostanze, diverse dalle fonti degli scarichi soggette al regime dei valori limite comunitari o di norme di emissione nazionali, appare necessario stabilire programmi specifici per eleminare l'inquinamento; che i poteri d'azione specifici a tale effetto non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE» e che non essendo previsti a tal fine nel Trattato poteri d'azione specifici, è «opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo».
(7) - GU L 188, pag. 20.
(8) - Tale carattere è riconosciuto anche all'art. 2 della direttiva in cui si fa presente che le disposizioni in essa contenute «costituiscono soltanto un primo passo verso tale obiettivo», segnatamente quello dell'eliminazione o riduzione dell'inquinamento delle acque.
(9) - L'Atto unico europeo, entrato in vigore il 1_ luglio 1987, ha inserito nel Trattato diverse norme che concernono direttamente la protezione dell'ambiente (artt. 130 R, 130 S e 130 T) e disciplinano le competenze normative della Comunità in materia. Con il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1_ novembre 1993, la protezione dell'ambiente è stata inserita tra gli scopi della Comunità europea (artt. 2 e 3).
(10) - V. anche sentenza 14 luglio 1998, causa C-284/95, Safety (Racc. pag. I-4301, punto 43).
(11) - V. sentenze 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4607); 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp e a., (Racc. pag. I-4075, punti 49 e 50); 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4431, punto 34), e 7 febbraio 1985, causa 240/83, Procuratore della Repubblica/Adbhu (Racc. pag. 531).
(12) - Nella sentenza Commissione/Danimarca, citata, la Corte ha affermato, richiamando la sentenza Adbhu, che «[l]a tutela dell'ambiene è già stata considerata dalla Corte (...) come "uno degli scopi essenziali della Comunità" che, in quanto tale può giustifcare talune limitazioni del principio della libera circolazione delle merci» (punto 8; v. anche punto 9). Tale orientamento è stato da ultimo confermato nella sentenza Safety, citata (punto 64), in cui la Corte ha ribadito, con riferimento al principio della libera circolazione delle merci, che «la tutela ambientale costituisce un'esigenza imperativa, che può limitare l'applicazione dell'art. 30 del Trattato» . Nella sentenza Commissione/Belgio, citata, la Corte ha, tuttavia, precisato che «le esigenze imperative vanno prese in considerazione solo quando si tratta di misure indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed a quelli importati» (punto 34).
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