Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nella presente causa, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1) (in prosieguo: la «direttiva 69/335»). La questione riguarda in particolare la compatibilità con la suddetta direttiva dell'imposta sul trasferimento di azioni, riscossa, ai sensi del diritto danese, al momento della controversia. Nella fattispecie, le azioni non sono state cedute in borsa. Pertanto, la convenuta nella causa a qua contesta l'obbligo impositivo, in quanto l'imposta, in base al tenore della versione danese della direttiva, sarebbe un'imposta sulle operazioni «di borsa».
2 La questione si pone nell'ambito di una controversia che vede contrapposti il ministero danese delle Finanze e la Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan (nel prosieguo: la «Codan»). Quest'ultima, nel giugno 1990, aveva stipulato con tre società britanniche, uniche azioniste della Fjerde Sø A/S, un contratto vertente sul completo trasferimento del capitale azionario della Fjerde Sø. Il valore delle azioni trasferite ammontava - circostanza pacifica tra le parti - a 850 004 134 DKR.
3 Secondo le indicazioni del giudice a quo, la convenuta aveva deciso l'aumento del proprio capitale nel corso di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti. Il valore di borsa dell'aumento di capitale effettuato corrispondeva a quello delle azioni della Fjerde Sø che erano state trasferite. Come precisa inoltre il giudice a quo, tale aumento di capitale era stato utilizzato per il pagamento del capitale azionario della Fjerde Sø, acquistato direttamente presso le tre società britanniche.
4 A seguito dell'aumento del capitale azionario della convenuta doveva essere corrisposta, sulla base della legge danese n. 284, l'imposta sui conferimenti di capitale. Questa è stata pure versata dalla convenuta, con la precisazione però che sullo stesso importo non doveva, a suo parere, pagarsi anche il tributo previsto dalla legge sull'imposta sul trasferimento di azioni. Ciò nonostante, l'amministrazione delle dogane e delle imposte ha reclamato anche il pagamento dell'imposta sul trasferimento di azioni. Ciò, a parere della convenuta, contrasta con la direttiva 69/335.
5 Tale direttiva, trasposta in diritto danese con la legge n. 284, è rivolta a procedere all'armonizzazione dell'imposta sulla raccolta di capitali (in prosieguo: l'«imposta sui conferimenti») per quanto riguarda sia la struttura che le aliquote dell'imposta stessa (2). Ai sensi del sesto `considerando' della direttiva, il concetto di un mercato comune avente le caratteristiche di un mercato interno presuppone che l'applicazione ai capitali raccolti nell'ambito di una società dell'imposta sulla raccolta di capitali non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitali, debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri. Nel preambolo della direttiva si considera inoltre che il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla direttiva medesima. E' pertanto necessario sopprimere tali imposizioni (3).
6 Le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti ai sensi della direttiva sono elencate all'art. 4. Si tratta, tra l'altro, della costituzione di una società di capitali nonché dell'aumento di capitale sociale tra società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura.
7 Ai sensi dell'art. 10, non può applicarsi, per determinate operazioni, nessun'altra imposizione oltre all'imposta sui conferimenti. Tali operazioni sono, ad esempio, quelle di cui all'art. 4 in precedenza menzionate.
8 Infine l'art. 11 recita:
«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote (...)
(...)».
9 Un'eccezione ai suddetti divieti di imposizione è prevista all'art. 12. In questo contesto viene particolarmente in rilievo l'art. 12, n. 1, lett. a). Esso così dispone:
«Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11:
a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
(...)
c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;
(...)».
10 Poiché la versione danese della direttiva, alla stessa stregua della versione tedesca all'art. 12, n. 1, lett. a), parla di «imposte sulle operazioni di borsa», la convenuta ritiene che la riscossione di un'imposta sul trasferimento di azioni non sia, nella fattispecie, ammissibile, in quanto tale trasferimento non è stato effettuato in borsa.
11 Certo, occorre constatare che le versioni linguistiche francese, inglese, olandese, spagnola, portoghese e greca della direttiva, all'art. 12, n. 1, lett. a), non contengono in ogni caso il termine aggiuntivo «borsa».
12 Nondimeno, la convenuta ritiene che nella fattispecie ci si debba basare sulla versione danese della direttiva. Gli altri soggetti che hanno presentato osservazioni - la ricorrente, la Commissione, nonché i governi francese, finlandese ed austriaco - sono di diverso avviso.
13 Nutrendo dubbi sulla questione se l'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva si applicasse indipendentemente dal fatto che il trasferimento delle azioni avvenga in borsa o meno, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, vada interpretato nel senso che tale disposizione consente la riscossione di un tributo sul trasferimento di azioni a prescindere dal fatto che la società che le ha emesse sia ammessa in borsa e indipendentemente dal fatto che il trasferimento di azioni avvenga mediante operazioni di borsa ovvero direttamente fra il cedente e il cessionario».
B - Presa di posizione
14 A parere della convenuta, l'art. 12, n. 1, lett. a), consente, oltre all'imposta sui conferimenti, unicamente la riscossione di un'imposta sulle operazioni di borsa nel senso proprio del termine, vale a dire su operazioni su titoli effettuate in borsa, o relative a società quotate in borsa. Agli Stati membri, invece, non sarebbe più consentita la riscossione di un'imposta di carattere generale sul trasferimento di azioni.
15 Anche se nella fattispecie si condividesse la tesi della convenuta, secondo la quale l'art. 12, n. 1, lett. a), vieta la riscossione di un'imposta di carattere generale sul trasferimento di azioni, occorrerebbe chiedersi quale sia la portata di tale divieto.
16 La Commissione fa riferimento a tal proposito alla giurisprudenza della Corte. Così, nella sentenza Bautiaa et Société française maritime (4) si afferma: «Per qualificare l'imposta controversa alla luce della direttiva 69/335 e valutarne la compatibilità con la stessa (...) occorre in primo luogo esaminare se operazioni (...) che hanno dato luogo (...) alla riscossione dell'imposta sui conferimenti rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335 e qualificarle sulla scorta di quest'ultima» (5).
17 Ciò significa che è possibile un esame sulla base dell'art. 12 solo per operazioni che ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva. Così la Corte di giustizia, anche nella causa Dansk Sparinvest, ha dichiarato:
«L'art. 12 della direttiva deve essere interpretato nel senso che, com'è confermato dalla lettura del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12, esso stabilisce un elenco esauriente delle imposte e dei diritti diversi dall'imposta sui conferimenti, ai quali le società di capitali possono essere assoggettate in occasione delle operazioni contemplate dagli artt. 10 e 11» (6). La Corte a tal proposito si è basata sull'ultimo `considerando' della direttiva, ai sensi del quale il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla direttiva, ed è pertanto necessario sopprimere tali imposizioni.
18 Ciò significherebbe che - indipendentemente dall'interpretazione dell'art. 12 - la riscossione di un'imposta sul trasferimento di azioni non sarebbe in tutti i casi vietata. Il divieto varrebbe invece unicamente per la riscossione di tale imposta su operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.
19 Il governo finlandese si esprime in maniera analoga. Esso asserisce che la Commissione, nelle sue proposte di direttiva, ha sempre fatto distinzione tra imposte indirette sulla raccolta di capitali e imposte indirette sul trasferimento di valori mobiliari. Nella fattispecie, ci si troverebbe di fronte ad una direttiva riguardante imposte indirette sulla raccolta di capitali che non mira ad un'armonizzazione delle imposte sul trasferimento di azioni. Se essa vietasse anche la riscossione di un'imposta sul trasferimento di azioni, non sarebbe stato necessario per la Commissione elaborare proposte volte ad escludere tale tipo di imposte.
20 Inoltre, un divieto generale di imposizione sul trasferimento di valori mobiliari nella normativa comunitaria costituirebbe una misura normativa di ampia portata, che non potrebbe realizzarsi senza una disciplina chiaramente motivata che vieti espressamente tale categoria di imposizioni.
21 Anche la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulle transazioni su titoli (7) non avrebbe senso se tale tipo di imposta fosse già vietato in linea generale nella direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, controversa nella presenta causa.
22 Pertanto, un tributo sul trasferimento di azioni nei casi riguardanti un'attività non ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva sarebbe possibile. E' controverso se ciò valga per l'attività di cui trattasi nella fattispecie. Ciò è dovuto innanzi tutto al fatto che l'operazione descritta dal giudice a quo in connessione col trasferimento di azioni è interpretata in modo divergente. Anche la soluzione della questione sopra menzionata ne dipende.
23 Nell'ordinanza di rinvio si precisa che la convenuta avrebbe aumentato il proprio capitale per finanziare l'acquisto delle azioni. Dovrebbero pertanto ritenersi esistenti due diverse operazioni:
- l'acquisizione di azioni, non tradottasi in un aumento di capitale,
- il finanziamento di tale acquisizione di azioni mediante l'aumento del capitale societario.
Anche il governo francese parte dal presupposto di due operazioni distinte, indipendenti l'una dall'altra.
24 D'altra parte, il ministero danese ha sostenuto che il trasferimento di azioni sarebbe stato il presupposto per l'aumento di capitale. Esso ne deduce che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una operazione che consta di tre elementi. Da un lato, vi sarebbe il trasferimento delle azioni dalla Fjerde Sø alla Codan. Ciò costituirebbe il presupposto e la base per la seconda operazione, l'aumento del capitale della Codan. Il terzo elemento sarebbe costituito poi dal trasferimento delle azioni appena emesse dalla Codan ai venditori britannici delle azioni della Fjerde Sø. Ciò rappresenterebbe il pagamento delle azioni inizialmente trasferite. A parere della convenuta, nella fattispecie si configura essenzialmente un aumento di capitale. Essa considera tuttavia unitariamente l'intera operazione, la quale perciò non potrebbe essere sottoposta a tassazione due volte.
25 Pertanto, non essendo disponibili informazioni sufficienti per stabilire come sia esattamente avvenuto il trasferimento di azioni, e non essendo pacifico neppure questo punto, è opportuno - come fa la Commissione nelle sue osservazioni (8) - prendere in esame due alternative.
26 Se si parte dal presupposto che l'aumento di capitale fu effettuato al solo scopo di finanziare l'acquisto delle azioni, si configurano due operazioni eseguite indipendentemente l'una dall'altra. L'aumento di capitale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ed è assoggettato all'imposta sui conferimenti. Questo è pacifico. E' invece controversa la questione se anche il trasferimento delle azioni della Fjerde Sø alla Codan possa essere assoggettato ad imposta.
27 A parere della Commissione, ciò è possibile in quanto il trasferimento di azioni, da considerarsi totalmente a sé stante, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva. Esso non comporterebbe un aumento di capitale, e non contribuirebbe nemmeno al rafforzamento del potenziale economico della società.
28 Secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio decisivo perché un'operazione di raccolta di capitali possa essere assoggettata all'imposta sui conferimenti va visto nel rafforzamento del potenziale economico della società che ne beneficia. La Corte si basa, a tal proposito, sul preambolo della direttiva del Consiglio 7 novembre 1974, 74/553/CEE, che modifica l'art. 5, n. 2, della direttiva 69/335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (9) (10). Poiché la sola acquisizione di azioni da parte di una società non porta né ad un aumento del capitale sociale né al rafforzamento del suo potenziale economico, tale operazione non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335. Come già considerato, un'analisi sulla scorta dell'art. 12 si impone solo per operazioni che in tale ambito di applicazione ricadano.
29 Il governo francese dimostra che nella fattispecie ci si trova in presenza di due operazioni totalmente distinte l'una dall'altra, asserendo altresì che sussistevano varie possibilità di finanziare l'acquisto delle azioni. Così, la Codan avrebbe avuto anche la possibilità di pagare il pacchetto azionario in contanti. L'aumento di capitale costituirebbe quindi solamente una delle varie possibilità di finanziamento dell'acquisto delle azioni. Le due operazioni andrebbero pertanto considerate indipendenti l'una dall'altra.
30 Da quanto detto in precedenza risulta, di conseguenza, che in una fattispecie nella quale l'aumento di capitale doveva finanziare l'acquisto di azioni, tale acquisto può essere assoggettato ad un'imposta sul trasferimento di azioni. Al riguardo è irrilevante il fatto che l'aumento di capitale sia contemporaneamente assoggettato all'imposta sui conferimenti.
31 Secondo quanto sostenuto dal ministero delle Finanze danese nonché dalla convenuta, il trasferimento di azioni ha però costituito la base per l'aumento di capitale della Codan. Quest'ultima ritiene quindi esistente un'operazione unica che non potrebbe essere assoggettata a imposizione due volte.
32 Tale «doppia» imposizione non può però essere considerata a priori inammissibile. L'art. 12 della direttiva prevede appunto che, nonostante il divieto di applicare ulteriori imposte indirette di cui agli artt. 10 e 11, gli Stati membri possono applicare determinate imposte «in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11». Nella fattispecie si tratta solamente di stabilire se l'imposta sul trasferimento di azioni, reclamata dal ministero delle Finanze, costituisca un tipo di imposta del genere ai sensi dell'art. 12.
33 A parere della convenuta non è così. Nel caso in esame ci si potrebbe basare solo sul testo danese della direttiva secondo il quale potrebbe applicarsi unicamente un'imposta sulle operazioni di borsa in senso stretto. Poiché però nella fattispecie - e ciò non è oggetto di contestazione - l'operazione non è stata effettuata in borsa, non potrebbe neppure applicarsi alcuna imposta sulle operazioni di borsa. Un'imposta di carattere generale sul trasferimento di azioni non sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. a).
34 Occorre però a tal proposito tener conto del fatto che le diverse versioni linguistiche della direttiva divergono l'una dall'altra. A dire il vero, la convenuta, come già ricordato, ritiene che nella fattispecie ci si possa basare solo sulla versione danese. Essa avrebbe un tale carattere di concretezza, che il singolo potrebbe farla valere. In un caso del genere non si potrebbe pretendere dal singolo di operare un raffronto tra la versione danese e le altre versioni linguistiche.
35 Al riguardo occorre però fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Così la Corte, nella causa CILFIT e Lanificio di Gavardo, ha affermato che va considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue, e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura. L'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto delle sue versioni linguistiche (11). La Corte si è anche pronunciata su come si debba procedere in caso di divergenze linguistiche nella sentenza Rockfon, in cui ha affermato che le varie versioni linguistiche di una norma comunitaria vanno interpretate in modo uniforme; «in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione deve essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte» (12). Poiché nella fattispecie ci si trova in presenza di diverse versioni linguistiche divergenti l'una dall'altra, non ci si può basare unicamente su quella danese ai fini della risoluzione della controversia. La disposizione comunitaria deve invece essere interpretata unitariamente, vale a dire sulla base della finalità della normativa.
36 La finalità della direttiva 69/335 è stata così illustrata dalla Corte:
«Come si evince dal preambolo, la direttiva 69/335 intende promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata essenziale per la creazione di un'unione economica avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Il perseguimento di questa finalità presupponeva, per quanto riguarda l'onere tributario gravante sui conferimenti di capitali, la soppressione delle imposte indirette fino ad allora vigenti negli Stati membri e l'applicazione, in loro luogo, di un'imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri» (13).
37 Viene ora affermato che si verificherebbero disparità di trattamento, o distorsioni di concorrenza, se, in alcuni Stati membri, potesse essere riscossa unicamente un'imposta sulle operazioni di borsa e, in altri, il trasferimento di azioni fosse assoggettato ad imposta in via generale.
38 Questo è un argomento a favore di un'interpretazione uniforme della direttiva. Tale considerazione non consente però di chiarire come debba essere tale interpretazione. Inoltre occorre tener presente che già nella stessa direttiva si prevedono più possibili normative. All'art. 12, n. 1, si afferma infatti che gli Stati membri «possono» applicare, tra l'altro, imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, imposte di trasferimento ecc. Poiché gli Stati membri sono quindi liberi di decidere se far valere o meno tale opportunità, si deve ritenere che ciò non sarà oggetto di disciplina uniforme nella Comunità.
39 D'altra parte, un'interpretazione quale quella sostenuta dalla convenuta porterebbe ad una disparità di trattamento tra le imprese quotate in borsa e quelle non quotate, con conseguenti distorsioni di concorrenza. Poiché andrebbero assoggettate ad imposta unicamente le operazioni di borsa, tale circostanza dissuaderebbe inoltre molte imprese dal fare ingresso in borsa. Se ne potrebbe dedurre che sarebbe contrario alla finalità della direttiva interpretare l'art. 12, n. 1, lett. a), nel senso che possa applicarsi unicamente un'imposta sulle operazioni di borsa (in senso stretto), e non un'imposta generale sul trasferimento di azioni.
40 La convenuta lo contesta, sostenendo che l'art. 12 è una norma derogatoria, che va interpretata restrittivamente. Come si è però già detto, ci si trova di fronte ad una divergenza tra versioni linguistiche, per cui occorre trovare un'interpretazione comune sulla base della finalità della normativa.
41 La convenuta sostiene inoltre che il testo della versione danese dev'essere decisivo, tanto più che nella fattispecie ci si trova in presenza di un'imposizione di tributi da parte dello Stato. In questo caso, la menzionata giurisprudenza della Corte di giustizia non troverebbe applicazione. Poiché in un caso del genere deve esservi sufficiente chiarezza, un'interpretazione comune sulla base della finalità della normativa sarebbe esclusa. Infatti non potrebbe pretendersi dalle imprese un'esame comparativo delle diverse versioni.
42 In tale contesto è sufficiente far riferimento alla sentenza Henriksen, anch'essa vertente su un caso di imposizione fiscale, in cui non si è tenuto conto unicamente della pertinente versione linguistica della normativa, ma anche delle altre versioni linguistiche a mo' di interpretazione comune (14).
43 Infine, la convenuta sostiene che non è chiara la ragione per cui si debba applicare non solamente un'imposta sulle operazioni di borsa, ma anche un'imposta generale sui trasferimenti di azioni. L'imposta sulle operazioni di borsa di cui all'art. 12, n. 1, lett. a), costituisce in ultima analisi la remunerazione per l'attività della borsa. Non è quindi chiaro, sempre a parere della convenuta, perché debbano essere per giunta assoggettati ad imposizione fiscale tutti i trasferimenti di azioni.
44 A tal proposito si deve però rinviare ai progetti di direttiva della Commissione in materia di armonizzazione delle imposte indirette sui trasferimenti di azioni, menzionati dal governo finlandese e dalla Commissione. Anche se tali progetti non sono stati adottati, essi dimostrano però che la Commissione considera l'imposizione fiscale sul trasferimento di azioni indipendente da quella sulla raccolta di capitali. Inoltre, nella già menzionata proposta di direttiva concernente le imposte indirette sulle transazioni su titoli (15) si prevede che oltre a tale imposta possa applicarsi l'imposta sui conferimenti di cui alla direttiva 69/335 (16). Da ciò si può dedurre che l'assoggettamento ad imposta del trasferimento di azioni non dovrebbe essere vietato ai sensi dell'art. 12, ma che entrambi i tipi di imposta coesistono. Pertanto non si comprende perché anche nella fattispecie non debba essere possibile, nell'ambito dell'art. 12, un assoggettamento ad imposta del trasferimento di azioni.
45 Il fatto che la stragrande maggioranza delle versioni linguistiche della direttiva non menzioni il termine «borsa» potrebbe anche significare che dovrebbe essere prevista un'imposta sui trasferimenti di azioni indipendentemente dalla borsa.
46 Inoltre occorre ricordare che, secondo il governo austriaco, anche in base alla prassi tributaria tedesca - nonostante un'espressa formulazione in senso divergente nella versione tedesca della direttiva - l'assoggettamento ad imposta del trasferimento di azioni viene operato indipendentemente dal fatto che quest'ultimo si sia verificato o meno in borsa.
47 Occorre quindi constatare che, in entrambe le alternative, un assoggettamento ad imposta del trasferimento di azioni non è escluso.
C - Conclusione
48 Per i motivi esposti, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:
«L'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali va interpretato nel senso che tale disposizione consente la riscossione di un tributo sul trasferimento di azioni indipendentemente dal fatto che la società che le ha emesse sia quotata in borsa e indipendentemente dal fatto che il trasferimento di azioni sia avvenuto mediante operazioni di borsa ovvero direttamente fra il cedente e il cessionario».
(1) - GU L 249, pag. 25, modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23).
(2) - Settimo `considerando' della direttiva 69/335.
(3) - Ottavo `considerando' della direttiva 69/335.
(4) - Sentenza 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94 (Racc. pag. I-505).
(5) - Sentenza nelle cause riunite C-197/94 e C-252/94 (citata alla nota 4, punto 31).
(6) - Sentenza 2 febbraio 1988, causa 36/86 (Racc. pag. 409, punto 9); v. anche sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni (Racc. pag. I-1915, punto 24).
(7) - GUCE 1976, C 133, pag. 1.
(8) - Nel suo intervento nel corso della trattativa orale, la Commissione si è basata esclusivamente sul punto di vista del ministero delle Finanze.
(9) - GUCE L 303, pag. 9.
(10) - Sentenza 5 febbraio 1991, causa C-15/89, Deltakabel (Racc. pag. I-241, punti 13 e 14).
(11) - Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81 (Racc. pag. 3415, punto 18).
(12) - Sentenza 7 dicembre 1995, causa C-449/93 (Racc. pag. I-4291, punto 28), che fa riferimento alla sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 14).
(13) - Sentenza 11 giugno 1996, causa C-2/94, Denkavit Internationaal e a. (Racc. pag. I-2827, punto 16), nonché sentenza nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91 (citata alla nota 6, punto 19).
(14) - Sentenza 13 luglio 1989, causa 173/88 (Racc. pag. 2763, punto 10 e segg.).
(15) - V. nota 7.
(16) - Art. 10, n. 2, lett. a), della proposta di direttiva.
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