Conclusioni dell avvocato generale
1 Rientrano i soggiorni all'estero di studenti nel campo di applicazione della direttiva comunitaria «viaggi tutto compreso»? E' questo, in sostanza, il quesito al quale la Corte è chiamata a rispondere, nella presente causa, su richiesta del Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa finlandese).
La normativa comunitaria
2 La direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (1) (in prosieguo: la «direttiva»), ha, come risulta dall'art. 1, lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici «tutto compreso» venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.
3 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, si intende per «servizio tutto compreso» la prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: il trasporto, l'alloggio ed altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del «tutto compreso». La stessa disposizione precisa che la fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della direttiva. Detta combinazione deve essere venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario; inoltre, deve trattarsi di una prestazione che superi le 24 ore o comprenda una notte.
4 I paragrafi successivi dell'art. 2 della direttiva contengono ulteriori definizioni, riferite ai soggetti parti del rapporto contrattuale. Per «organizzatore» si intende «la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore». «Venditore» è «la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore». Infine, «consumatore» è «la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("il contraente principale") o qualsiasi persona per conto della quale il contrante principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso ("gli altri beneficiari") o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso ("il cessionario")».
5 Le successive disposizioni chiariscono il contenuto dei rispettivi diritti ed obblighi che le parti assumono con la conclusione di un contratto avente per oggetto un «servizio tutto compreso», nonché gli obblighi di informazione posti a carico del venditore e dell'organizzatore nella fase precontrattuale. Si tratta in genere di norme che si rivolgono alla parte «forte» del contratto (il venditore e/o l'organizzatore del servizio «tutto compreso») e che sono finalizzate alla tutela del consumatore. Per i fini della presente causa, meritano esplicita menzione le disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), sub iii), e all'art. 4, n. 3. La prima prevede che rispetto ai viaggi ed ai soggiorni di minorenni all'estero l'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio, informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno. La seconda prevede che il consumatore, qualora sia impossibilitato ad usufruire del servizio tutto compreso, può cedere la propria prenotazione, dopo aver informato l'organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza, ad una persona che possegga tutti i requisiti richiesti per tale servizio.
6 Viene poi in rilievo l'art. 7 della direttiva, ai sensi del quale «l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore» (2).
7 L'art. 9, infine, richiede agli Stati membri di porre in essere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1992. Nel caso della Finlandia, in conformità con l'Accordo di adesione, il termine ultimo per l'attuazione era quello del 1º gennaio 1995. Nell'ordinamento finlandese la direttiva è stata recepita nei termini - e, per quanto è possibile constatare, fedelmente - con due distinti provvedimenti: la legge n. 1079/1994, sui viaggi organizzati (valmismatkalaki), e la legge n. 1080/1994, sugli operatori turistici (valmismatkaliikelaki).
I fatti ed i quesiti pregiudiziali
8 La causa dinanzi alla giurisdizione nazionale è stata promossa dalla AFS Intercultural Programs Finland, associazione senza scopo di lucro costituita conformemente alla legislazione finlandese (in prosieguo: l'«Associazione»). Il suo oggetto sociale, alla luce dello statuto, consiste nel promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio tra le varie culture. A tal fine l'Associazione, così come le entità sorelle operanti in altri Stati, organizza programmi di scambio di studenti a livello internazionale, occupandosi della sistemazione di studenti finlandesi all'estero e di studenti stranieri in Finlandia. Al programma partecipano studenti di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni. Il periodo di permanenza all'estero varia dai sei agli undici mesi.
9 L'Associazione organizza il trasferimento degli studenti nel Paese di destinazione con voli di linea. Gli studenti alloggiano presso famiglie, prescelte dall'Associazione, che li accolgono gratuitamente. Quest'ultima organizza anche corsi rapidi di preparazione e talvolta dei programmi comuni per i giovani che partecipano ai corsi. Durante il periodo di permanenza, gli studenti frequentano le scuole del posto. Dei volontari locali sono responsabili delle questioni organizzative nel Paese ospitante.
10 Per quel che concerne la disciplina dei rapporti economici tra le parti, va notato che al momento dell'ammissione al programma di scambi, vale a dire circa dieci mesi prima della partenza, gli studenti hanno l'obbligo di versare un acconto pari al 10% della somma totale richiesta. Il saldo viene poi versato in tre rate prima dell'inizio del viaggio. Al momento della partenza lo studente riceve un biglietto aereo prepagato per il viaggio di ritorno.
11 La controversia dinanzi al giudice nazionale trae origine dalla richiesta, rivolta all'Associazione dal Kuluttajavirasto (Ufficio per la tutela dei consumatori; in prosieguo: l'«Ufficio»), di procedere all'iscrizione nel registro degli organizzatori di viaggi istituito dalla citata legge finlandese sugli operatori turistici. La legge (emanata, come si è detto, in attuazione della direttiva) prevede che l'attività di organizzatore possa essere esercitata solo da persone fisiche o giuridiche, ovvero da filiali di una società o fondazione straniera, autorizzate ad operare in Finlandia; a tal fine si richiede agli operatori l'iscrizione in un apposito registro. L'art. 2 della legge chiarisce che per l'attività in questione si intende l'organizzazione, l'offerta o l'intermediazione di viaggi «tutto compreso». La legge attribuisce all'Ufficio il compito di verificare che le agenzie operanti nel territorio dello Stato rispettino gli obblighi previsti dalla legge stessa. Tra questi, l'obbligo di prestare idonee garanzie affinché ai consumatori di viaggi «tutto compreso» sia assicurato il rimborso delle somme depositate ed il rimpatrio in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore (3). Ai sensi della legge finlandese, l'Ufficio può inoltre vietare il proseguimento dell'attività a chi non è iscritto nel registro e dunque non ha prestato le garanzie richieste, e può comminare multe per la violazione dell'obbligo di iscrizione.
12 In applicazione delle disposizioni ora ricordate, l'Ufficio ha richiesto all'Associazione di iscriversi nel registro degli organizzatori di viaggi «tutto compreso». A parere dell'Ufficio, infatti, la prestazione complessiva offerta agli studenti, costituita dal viaggio, dal soggiorno presso la famiglia ospitante e da altri servizi accessori tra cui la preparazione ricevuta dallo studente riguardo alle caratteristiche del Paese ospitante, costituisce un «pacchetto» che comporta l'applicazione delle prescrizioni relative ai viaggi «tutto compreso».
13 L'Associazione non si è conformata alla richiesta di iscrizione. Per questo motivo, con decisione del 14 ottobre 1996, l'Ufficio le ha imposto di sospendere l'attività di organizzatore di viaggi «tutto compreso», minacciando una multa di 100 000 marchi finlandesi in caso di mancato rispetto della decisione.
14 L'Associazione ha quindi proposto un ricorso dinanzi alla Corte suprema amministrativa finlandese per ottenere l'annullamento della decisione. Essa ha sostenuto, da una parte, di non esercitare attività di organizzatore di viaggi «tutto compreso», in quanto lo scambio di studenti esula dal novero dei servizi «tutto compreso» come definiti dalla direttiva 90/314 e dalla normativa interna di recepimento; dall'altra, di non fornire per un prezzo globale trasporto ed alloggio o trasporto ed altri servizi turistici, per cui le condizioni richieste dall'art. 2 della direttiva, e dalle corrispondenti disposizioni nazionali, non sono nella specie soddisfatte.
15 Sul presupposto che la legge nazionale debba essere interpretata ed applicata in conformità alle disposizioni della direttiva, la Corte suprema amministrativa finlandese ha rivolto alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se rientri in tutto o in parte nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", anche un viaggio compiuto nell'ambito di un programma di scambio di studenti, della durata approssimativa di sei mesi oppure di un anno, effettuato non a scopo di vacanza o di turismo, ma nell'intento di frequentare un istituto scolastico in un Paese straniero e di meglio conoscere la società e la cultura di questo Paese alloggiando gratuitamente presso una famiglia locale come se fosse un membro della stessa. Se per far rientrare o meno lo scambio di studenti nella sfera di applicazione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" siano rilevanti determinate caratteristiche che mettono in evidenza la natura non commerciale dell'organizzatore di tali scambi, come la circostanza che chi partecipa al programma di scambi deve pagare solo una parte dei costi del programma e che gli scambi sono concertati nell'ambito di una collaborazione fra associazioni senza scopo di lucro di diversi Stati, che si fondano per lo più sul lavoro di volontari e sono finanziati grazie a fondi stanziati dallo Stato per le attività culturali.
2) Qualora i viaggi nell'ambito degli scambi di studenti, summenzionati, rientrino nella sfera d'applicazione generale della direttiva sui "viaggi tutto compreso", si chiede di rispondere ancora alle seguenti questioni concernenti l'interpretazione dettagliata dell'art. 2:
2.1. Se debba ritenersi "alloggio" di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), un soggiorno gratuito e di lunga durata, la cui caratteristica peculiare è la sistemazione presso una famiglia con un trattamento comparabile a quello di un figlio.
2.2. Se debba ritenersi "altro servizio di viaggio" ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), la formazione dello studente e dei suoi genitori, la scelta della famiglia e della scuola nel Paese ospitante e la preparazione di una documentazione concernente il Paese ospitante».
Sul primo quesito pregiudiziale
16 Il primo quesito concerne l'ambito di applicazione della direttiva 90/314. Il giudice rimettente indica delle circostanze che, a suo modo di vedere, sono tali da porre in dubbio che le prestazioni offerte dall'Associazione finlandese siano «servizi tutto compreso» ai sensi della legge sugli organizzatori di viaggio, emanata in attuazione della direttiva. Più precisamente, si tratta delle seguenti circostanze: in primo luogo, la durata del viaggio, che varia da sei mesi ad un anno. In secondo luogo, lo scopo dello stesso, che verrebbe effettuato non a fini di turismo o vacanza, ma per frequentare un istituto scolastico in un Paese straniero e per conoscere il modus vivendi dei cittadini di quel Paese. Inoltre, lo svolgimento dell'attività, da parte dell'organizzatore, senza scopo di lucro. Infine, il pagamento solo parziale, da parte dello studente, dei costi del programma ed il contributo dello Stato alla copertura di tali costi, con l'utilizzo di somme destinate alle attività culturali.
17 Dirò subito che gli elementi appena ricordati non sono a mio avviso idonei ad escludere i viaggi di cui si discute dal campo di applicazione della direttiva. Per dimostrarlo, prenderò in considerazione innanzitutto gli elementi oggettivi, relativi alle particolarità del servizio offerto in vendita dall'Associazione; in seguito, quelli, di carattere soggettivo, concernenti la stessa Associazione.
18 Per quel che concerne le peculiarità del servizio, va subito presa in considerazione l'obiezione, avanzata dall'Associazione nel giudizio principale e fatta propria, dinanzi alla Corte, anche dal governo britannico, secondo la quale non rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva i soggiorni di studenti che fanno parte di un programma di scambi e che sono dunque caratterizzati, da una parte, dalla loro lunga durata, dall'altra, da finalità non tipicamente «turistiche» ma lato sensu educative. In altre parole, il campo di applicazione della direttiva andrebbe limitato ad una categoria precisa di «servizi tutto compreso», vale a dire quelli che hanno chiaramente uno scopo «turistico», mentre i soggiorni finalizzati alla frequenza di un istituto scolastico in un Paese straniero e dunque alla conoscenza della cultura e del modus vivendi di quel Paese ne sarebbero per definizione esclusi. A conferma di questa interpretazione, le parti prima indicate rilevano che a più riprese, nel preambolo della direttiva, si fa riferimento al «settore turistico» (4) ed alla necessità di porre in essere una «politica comunitaria del turismo» (5). A loro parere, ciò dimostrerebbe la volontà dei redattori della direttiva di limitare la sfera di applicazione di questa, e dunque la protezione offerta ai consumatori dei «servizi tutto compreso», ai soli viaggi effettuati per motivi turistici.
19 Ritengo che i dati appena riportati non siano sufficienti per sottoscrivere la tesi proposta dall'Associazione e dal governo britannico. Va premesso che l'interpretazione delle norme della direttiva de qua deve essere informata al criterio, di applicazione generale, per cui in caso di dubbio le sue disposizioni vanno intese nella maniera il più possibile favorevole al destinatario della tutela, vale a dire il consumatore dei servizi «tutto compreso» (6). A tale conclusione si perviene sulla base di un'analisi sistematica del testo e delle finalità della direttiva, alla luce anche del suo preambolo (7). Di conseguenza, le norme che ne definiscono il campo di applicazione devono essere intese nella maniera più ampia possibile, per ridurre in tal modo il rischio di elusione della tutela che essa intende assicurare ai consumatori dei servizi che vengono in considerazione.
20 Ora, dalle finalità della direttiva, dal suo testo e dai lavori preparatori (8) non risultano elementi dai quali poter desumere che il suo campo di applicazione è limitato esclusivamente a servizi di natura «turistica». Trattandosi di un intervento di armonizzazione delle legislazioni nazionali che ha come principale obiettivo la tutela della parte debole del contratto di viaggio, è evidente che rispetto a tutti i servizi a forfait venduti nel territorio della Comunità, si presentano quelle esigenze di tutela del consumatore che motivano l'applicazione delle disposizioni protettive di cui al testo della direttiva. Per quel che concerne gli elementi testuali, già dal titolo della direttiva si desume che essa si applica ai viaggi, alle vacanze ed ai circuiti «tutto compreso»: ciò sta chiaramente a significare che esistono dei «viaggi», inclusi nel campo di applicazione della direttiva, che non hanno per oggetto le «vacanze» in senso stretto. Inoltre, milita in favore di un'ampia interpretazione del campo di applicazione della direttiva il testo dell'art. 2, n. 4, della stessa, che contiene la definizione di «consumatore». Come rilevato dal governo finlandese, detta disposizione si limita infatti ad indicare che per «consumatore» si intende la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (9), come definiti dall'art. 2, senza richiedere alcunché rispetto alle finalità del viaggio; e ciò a differenza di quanto risulta dal testo di altre direttive destinate alla tutela del consumatore, in cui la nozione di «consumatore» viene espressamente circoscritta a «qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale» (10).
21 Peraltro, anche a voler concedere che la direttiva ha inteso occuparsi soltanto di servizi di tipo «turistico» (11), non ritengo che ciò giustifichi, in ogni caso, la conclusione suggerita dal ricorrente nella causa principale e dal governo britannico. Si porrebbe infatti immediatamente il problema di definire la stessa nozione di «turismo», il che appare tutt'altro che scontato. Detta nozione manifestamente può non coincidere con quella di «vacanza». Vi può infatti essere un turismo culturale, sociale, ambientale, e così via (12); per di più, uno stesso viaggio può presentarsi allo stesso tempo, agli occhi di chi lo effettua, come una vacanza o come una forma, ad esempio, di arricchimento culturale. Appare dunque del tutto arbitrario procedere ad una definizione dei servizi «turistici» sulla base delle finalità del viaggio «tutto compreso»; di conseguenza, non sarebbe giustificabile una limitazione della tutela, che la direttiva intende garantire a tutti i consumatori di servizi «tutto compreso», rispetto ai soli servizi prestati ai viaggiatori «in vacanza».
22 Il campo di applicazione della direttiva non può quindi essere delimitato in base allo scopo del viaggio. Nessun elemento, testuale o legato alle finalità della direttiva, può essere invocato per concludere che solo viaggi «di piacere» sono tutelati sulla base delle norme sostanziali della direttiva, mentre viaggi che hanno finalità diverse (affari, conferenze, visite familiari, studio, solo per fare alcuni esempi) ne verrebbero per definizione esclusi e dunque non sarebbero sottoposti alle disposizioni, protettive nei confronti del consumatore, incluse nel testo della direttiva. A parte le evidenti difficoltà nell'individuazione delle intenzioni di chi conclude un contratto di viaggio «tutto compreso», a suggerire di non concedere rilevanza alle finalità del viaggio milita l'esigenza, prima richiamata, di evitare il rischio di elusioni della tutela che la direttiva intende garantire.
23 A conferma di questa soluzione penso si possa utilmente richiamare l'art. 4, n. 1, della direttiva. Detta disposizione concerne gli obblighi di informazione che gravano sull'organizzatore e/o sul venditore del servizio «tutto compreso». Alla lett. b), sub iii) si fa espresso riferimento ai viaggi ed ai soggiorni di minorenni all'estero, richiedendo ai soggetti di cui sopra di fornire «informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno». In proposito va notato, in primo luogo, che questa disposizione si riferisce ai «soggiorni» di minorenni all'estero: soggiorni che, come dimostra la prassi, vengono effettuati proprio per motivi di studio (della cultura del Paese ospitante, della lingua e così via); in secondo luogo, che gli obblighi di comportamento che detta disposizione pone in via generale a carico dell'organizzatore del servizio sono, significativamente, proprio quelli che l'Associazione volontariamente assume nei confronti degli studenti ammessi al programma di scambi.
24 Il campo di applicazione sostanziale della direttiva può dunque essere individuato soltanto sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del suo testo. Deve quindi trattarsi, in primo luogo, di servizi «venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità» (art. 1). In secondo luogo, il servizio deve essere «tutto compreso», nel senso che la prestazione offerta al consumatore deve comprendere almeno due dei seguenti elementi: il trasporto; l'alloggio; altri servizi turistici non accessori ai primi due, ma che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso». In terzo luogo, questi elementi devono essere previamente combinati dall'organizzatore del servizio in questione e questa «prefissata combinazione» deve essere venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario. Infine, la prestazione offerta in vendita deve, come requisito temporale minimo, durare 24 ore o comprendere una notte. Se questi elementi sono presenti nel servizio offerto dall'Associazione agli studenti - ed una verifica del genere spetta al giudice nazionale - allora la protezione offerta dalla direttiva deve essere garantita ai consumatori, parti deboli del contratto, senza che possano assumere rilievo elementi ulteriori quali le finalità del viaggio e la durata del soggiorno.
25 Quanto agli elementi, richiamati dal giudice a quo nella sua ordinanza di rimessione alla Corte, riconducibili alle peculiarità dell'organizzatore del soggiorno-studio all'estero, ritengo che essi non siano idonei a giustificare l'esclusione dei servizi di cui è causa dal campo di applicazione della direttiva. Mi riferisco innanzitutto al carattere non commerciale dell'attività svolta dall'Associazione. Al riguardo, il giudice rimettente rileva che la stessa non agisce a fini di lucro e che chi partecipa al programma di scambi è tenuto a pagare solo una parte dei costi, in quanto gli scambi sono finanziati anche grazie a fondi stanziati dallo Stato per le attività culturali.
26 A questo proposito, va innanzitutto considerato che la definizione di «organizzatore» di servizi «tutto compreso», di cui all'art. 2, n. 2, non contiene alcun riferimento alla natura commmerciale o meno dell'attività svolta (13). Detta circostanza non assume dunque alcun rilievo al fine di individuare i soggetti ai quali la direttiva intende applicarsi.
27 I lavori preparatori della direttiva confermano l'interpretazione ora prospettata. La definizione di «organizzatore», inclusa nel testo finale della direttiva, risulta dal recepimento, nella posizione comune del Consiglio, di un emendamento del Comitato economico e sociale. Il testo originale della proposta della Commissione indicava infatti come «organizzatore» «la persona che, nell'esercizio della sua attività, organizza servizi tutto compreso e li presenta al pubblico mediante opuscoli o altre forme di pubblicità» (14). Nel citato parere, adottato il 23 febbraio 1989, il Comitato aveva invece auspicato un riesame della definizione, ritenendo insoddisfacente quella inclusa nel testo della Commissione proprio in quanto, riferendosi all'esercizio dell'attività, «non includeva gli organizzatori non professionali quali i club privati» (15).
28 Una volta ritenuto che la natura commerciale o meno dell'attività non rileva ai fini dell'applicazione della direttiva, ne consegue che anche le circostanze, menzionate dal giudice a quo, relative alla gratuità dell'alloggio ovvero al fatto che chi partecipa ai programmi predisposti dall'Associazione sia tenuto a pagare solo una parte dei relativi costi, non sono tali da modificare la soluzione ora prospettata. In questo senso mi sono già espresso nelle conclusioni presentate nella causa Rechberger (16), ove ho affermato che un servizio «tutto compreso» rientra nel campo di applicazione della direttiva anche qualora il consumatore non sia tenuto a versare un prezzo corrispondente al valore economico della controprestazione, nonché qualora la prestazione monetaria richiesta venga formalmente imputata ad uno solo degli elementi del forfait. Per le stesse considerazioni, del pari irrilevante per l'individuazione del campo di applicazione «soggettivo» della direttiva risulta la circostanza che l'attività dell'associazione si fonda in parte sul lavoro di volontari. Quel che rileva, in definitiva, è esclusivamente la sussistenza delle condizioni espressamente indicate dalla direttiva: organizzatore è chi organizza in modo non occasionale servizi «tutto compreso» e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore.
29 Concludo dunque nel senso che rientra nel campo di applicazione della direttiva anche un viaggio compiuto nell'ambito di un programma di scambio tra studenti che duri da sei mesi a un anno, effettuato nell'intento di frequentare un istituto scolastico e di conoscere meglio la società e la cultura di un altro Paese, alloggiando presso una famiglia del luogo. Non ha rilevanza a tal fine la natura non commerciale dell'attività svolta dall'organizzatore del servizio, ed in particolare la circostanza che gli scambi siano concertati nell'ambito di una collaborazione fra associazioni senza fini di lucro di diversi Stati e siano finanziati grazie a fondi stanziati dallo Stato per le attività culturali. Parimenti, non ha rilevanza la circostanza che il fruitore del programma di scambi debba pagare solo una parte dei relativi costi.
Sul secondo quesito pregiudiziale
30 La conclusione cui si è sopra pervenuti consente dunque di passare all'esame del secondo quesito pregiudiziale proposto dalla Corte finlandese. Il giudice rimettente chiede l'interpretazione di una specifica disposizione della direttiva (l'art. 2, n. 1), che contiene l'indicazione degli elementi che costituiscono un servizio «tutto compreso» rilevante per l'applicazione della direttiva stessa.
31 Come si ricorderà, ai sensi dell'art. 2, n. 1, si intende per «servizio tutto compreso» la prefissata combinazione di almeno due elementi tra: il trasporto, l'alloggio ed altri servizi turistici non accessori ai primi due che tuttavia costituiscono una parte significativa del «tutto compreso». Il giudice nazionale vuole dunque sapere se queste condizioni sussistono nonostante le peculiarità della fattispecie di cui è causa.
32 A questo proposito, va innanzitutto presa in considerazione un'obiezione, di carattere generale, avanzata dalla Commissione. Questa contesta che nella fattispecie vi sia una «prefissata combinazione» delle componenti del forfait. Nell'opinione della Commissione detto elemento sarebbe assente, in quanto i soggiorni organizzati dall'Associazione si baserebbero su di una selezione individuale degli studenti ammessi, alla luce delle qualità personali degli stessi. Per l'ammissione ai programmi di scambi viene infatti valutata la personalità dello studente e la sua adattabilità al luogo in cui si svolge il programma ed alla famiglia che intende accoglierlo.
33 A parere della Commissione, dunque, la partecipazione ai soggiorni di studio non sarebbe fondata su elementi obiettivi. Di conseguenza, non potrebbe essere applicata, nella fattispecie, la disposizione di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva, alla luce della quale il consumatore ha diritto, se gli diviene impossibile partecipare al viaggio già prenotato, di cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il servizio in questione.
34 Il ragionamento della Commissione non persuade. A mio modo di vedere, lo stesso testo della disposizione ora ricordata ne consente una lettura diversa. Il diritto di cedere la posizione contrattuale, riconosciuto dalla direttiva al consumatore, può essere esercitato solo in favore di «una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio». La stessa direttiva riconosce dunque che la rispondenza a precisi requisiti, riferibili anche alle qualità personali, può fungere da conditio sine qua non per la partecipazione a determinati viaggi «tutto compreso». Esistono infatti viaggi - anche tipicamente «di piacere» - organizzati per membri di una categoria professionale o di un'associazione, per studenti di una scuola, per persone di una determinata fascia di età e così via. Chiaramente, per questo tipo di viaggi «riservati» il diritto di cedere la posizione contrattuale di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva non è assoluto, ma può essere esercitato solo in favore di soggetti che posseggano i requisiti richiesti per la partecipazione al viaggio in questione. Ciò significa che in tutti questi casi l'organizzatore è tenuto ad accettare la sostituzione personale solo rispetto a determinate persone. Non penso invece si possa fondatamente sostenere che la tutela prevista dalla direttiva in favore dei consumatori di servizi «tutto compreso» - in particolare quella concernente le garanzie del rimborso delle somme depositate e del rimpatrio - debba essere esclusa in ragione del solo fatto che il consumatore non potrebbe cedere a chiunque la sua posizione contrattuale rispetto a quel determinato viaggio. Ciò porterebbe infatti ad una immotivata riduzione dell'ambito della tutela, incompatibile con la ratio della direttiva che impone, invece, come prima rilevato, un'interpretazione ampia delle prescrizioni che ne definiscono il campo di applicazione.
35 Una volta dimostrata la portata del tutto relativa del diritto riconosciuto al consumatore dall'art. 4, n. 3, della direttiva e chiarito che detta portata risulta dalla lettera stessa della disposizione ora richiamata, si può anche giungere alla conclusione che rispetto a determinati servizi «tutto compreso» i criteri di partecipazione siano così restrittivi ed «esclusivi» da non permettere una sostituzione, ovvero da permetterla in casi davvero eccezionali, senza che ciò comporti alcunché rispetto all'applicazione della direttiva in generale. Nel nostro caso, la cessione potrebbe essere consentita soltanto nei confronti di chi è stato selezionato dall'Associazione per prendere parte al programma di scambi, ma evidentemente, in ragione della natura del servizio e del rapporto intuitu personae che si instaura con la famiglia di accoglienza, è comunque richiesto l'accordo di quest'ultima. L'estrema difficoltà, o anche l'impossibilità, di applicare una disposizione della direttiva rispetto ad una determinata tipologia di servizi «tutto compreso», difficoltà peraltro implicitamente prefigurata dallo stesso testo della direttiva, non è certo circostanza idonea ad escluderli tout court dal suo campo di applicazione. Ciò, beninteso, qualora per tutto il resto detti servizi rispondano ai requisiti richiesti dalle disposizioni della medesima.
36 Chiarito che il requisito della «prefissata combinazione» degli elementi che compongono il servizio «tutto compreso» non viene meno in ragione dello speciale rapporto che si instaura tra l'Associazione, lo studente e la famiglia di accoglienza, va ora preso in considerazione più da vicino il contenuto del secondo quesito pregiudiziale. Con esso, il giudice chiede in sostanza di chiarire se un soggiorno gratuito e di lunga durata presso una famiglia, con un trattamento comparabile a quello di un figlio, sia da ritenersi «alloggio» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva.
37 Ritengo che la risposta al quesito debba essere positiva. Si è già osservato che la durata del servizio e la sua parziale gratuità non sono in alcun modo elementi rilevanti per definire il campo di applicazione della direttiva. A questo fine è infatti sufficiente che lo stesso servizio sia venduto o offerto in vendita ad un prezzo riferito all'intero «pacchetto». La definizione di «alloggio» a sua volta copre, all'evidenza, qualsiasi tipo di sistemazione, sia essa in albergo, in famiglia, in ostello e così via. La sua durata non ha alcun rilievo nell'economia della direttiva, che da questo punto di vista si limita a richiedere solo un limite minimo: l'intera prestazione offerta al consumatore non deve essere inferiore alle 24 ore ovvero deve almeno comprendere una notte. Secondo la stessa logica, irrilevante è il fatto che lo studente sia accolto come un figlio nella famiglia in cui alloggia.
38 Stabilito che i due elementi «tipici» del servizio «tutto compreso», vale a dire il trasporto e l'alloggio, sono presenti nelle prestazioni offerte dall'Associazione, perde rilevanza l'ulteriore richiesta, rivolta alla Corte dal giudice nazionale, concernente l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva. Mi limito dunque a far presente che alcune delle prestazioni citate nell'ordinanza di rinvio, tra cui la preparazione di una documentazione concernente il Paese ospitante ovvero lo svolgimento di un breve corso di preparazione al soggiorno all'estero, potrebbero in linea di principio rientrare nella definizione di «altri servizi turistici» di cui alla disposizione ora citata, sempre che costituiscano una parte significativa del complesso delle prestazioni che formano il servizio «tutto compreso». La verifica sulla sussistenza in fatto di questa condizione spetta al giudice nazionale.
39 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti rivolti dal Korein hallinto-oikeus finlandese:
«1) Rientra nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", un viaggio compiuto in un paese straniero nell'ambito di un programma di scambio tra studenti che duri da sei mesi a un anno, effettuato nell'intento di frequentare un istituto scolastico e di conoscere meglio la società e la cultura di questo Paese alloggiando presso una famiglia del luogo. Non assume invece rilevanza a tal fine la natura non commerciale dell'attività svolta dall'organizzatore del servizio così come la circostanza che il fruitore del programma di scambi è tenuto a pagare solo una parte dei relativi costi.
2) 2.1. Deve ritenersi "alloggio" ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva un soggiorno gratuito e di lunga durata, anche se detto soggiorno si svolge presso una famiglia con un trattamento comparabile a quello di un figlio.
2.2. Se in linea di principio la preparazione di una documentazione concernente il Paese ospitante, così come lo svolgimento di un breve corso di preparazione al soggiorno all'estero, possono ritenersi "altri servizi turistici" rilevanti ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva, spetta al giudice nazionale valutare se gli stessi costituiscano una parte significativa del servizio "tutto compreso"».
(1) - GU L 158, pag. 59.
(2) - Sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva la Corte si è finora pronunciata nelle sentenze 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a. (Racc. pag. I-4845); 14 maggio 1998, causa C-364/96, Verein für Konsumenteninformation (Racc. pag. I-2949). L'interpretazione della stessa norma è oggetto della causa C-140/97, Rechberger e a./Austria, al momento pendente dinanzi alla Corte, per la quale ho presentato le conclusioni in data 25 giugno 1998.
(3) - Si tratta dei diritti dei consumatori di cui all'art. 7 della direttiva, citato supra, paragrafo 6.
(4) - Si veda il primo considerando, ove si indica che «il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità»; nel settimo considerando si precisa inoltre che «il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell'economia degli Stati membri» e che «i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell'attività turistica».
(5) - Quinto considerando: «considerando che, nella risoluzione del 10 aprile 1984, relativa ad una politica comunitaria del turismo, il Consiglio ha accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza del turismo e ha preso nota dei primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo definiti dalla Commissione».
(6) - V. la citata sentenza 8 ottobre 1996, Dillenkofer (punti 33-39), e le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro, paragrafi 11-14. Mi sembra che il principio dell'interpretazione il più possibile favorevole ai consumatori sia confermato anche dalla citata sentenza 14 maggio 1998, Verein für Konsumenteninformation, in particolare nella parte in cui, ai punti 18-23, la Corte ha inteso in maniera estensiva l'ambito di applicazione del diritto dei consumatori al rimborso delle somme depositate ed al rimpatrio, «tenuto conto delle finalità perseguite dalla direttiva, in particolare dell'art. 7» (punto 20).
(7) - Per una esposizione delle disposizioni della direttiva che consentono di ricostruire il principio ermeneutico in questione rimando alle conclusioni, già citate, relative alla causa Rechberger, paragrafo 17 e note da 5 a 7.
(8) - V. la proposta presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 marzo 1988 (GU C 96, pag. 5) e le sue motivazioni nel documento COM (88) 41 def.; il parere del Comitato economico e sociale del 23 febbraio 1989 (GU C 102, pag. 27); i pareri del Parlamento europeo, in prima lettura, del 15 febbraio 1989 (GU C 69 del 20 marzo 1989, pag. 95), e, in seconda lettura, del 16 maggio 1990 (GU C 149 del 18 giugno 1990, pag. 86).
(9) - Nonché qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso.
(10) - Si vedano: la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali [GU L 372, pag. 31 (art. 2, n. 1)]; la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo [GU L 42, pag. 48 (art. 1, n. 2, lett. a)]; la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [GU L 95, pag. 29 (art. 2, lett. b)]; la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili [GU L 280, pag. 83 (art. 2)]; la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [GU L 144, pag. 19 (art. 2, n. 2)].
(11) - Va rilevato a questo proposito che secondo alcune versioni linguistiche della direttiva il testo dell'art. 2, n. 1, lett. c), si riferisce ad «altri servizi turistici» non accessori al trasporto o all'alloggio. Secondo la parte ricorrente nel giudizio principale ed il governo britannico, ciò starebbe a dimostrare che, affinché il forfait possa rientrare nel campo di applicazione della direttiva, anche gli altri due elementi del trasporto e dell'alloggio debbono essere offerti al consumatore nel contesto di un servizio di tipo «turistico». A questo proposito, oltre a quanto si dirà nel testo rispetto alla stessa definizione di «servizio turistico», va rilevato che non tutte le versioni linguistiche corrispondono a quella francese, inglese ed italiana. Ad esempio, quella finlandese si riferisce ad «altri servizi di viaggio», nozione che appare più ampia di quella di «altri servizi turistici».
(12) - Si veda in questo senso la decisione del Consiglio 13 luglio 1992, 92/421/CEE, concernente un piano di azioni comunitarie in favore del turismo (GU L 231, pag. 26). L'allegato alla decisione si riferisce all'azione della Comunità nei settori del turismo culturale, del turismo rurale, del turismo sociale, del turismo giovanile. In quest'ultimo ambito, l'allegato precisa che «l'azione della Comunità intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, sia promuovere una migliore conoscenza da parte dei giovani delle culture e delle abitudini di vita negli Stati membri, sia rendere più facili le loro vacanze». Si evidenzia dunque, in questo testo, la possibile combinazione, nella stessa azione di tipo «turistico», tra elementi «ludici» ed altri di tipo «educativo» e «culturale».
(13) - La disposizione richiamata nel testo richiede infatti soltanto che l'attività non venga svolta in maniera occasionale. Mi sembra che il requisito ora indicato sia rispettato nella fattispecie oggetto della causa principale.
(14) - V. l'art. 2 della proposta, citata supra, alla nota 8.
(15) - Parere del 23 febbraio 1989, citato supra, alla nota 8, punto 2.2. E' inoltre assai significativo notare che il Consiglio non ha accettato un emendamento del Parlamento, relativo sempre alla definizione di «organizzatore», secondo il quale «la presente direttiva non si applica a viaggi "tutto compreso" di carattere non commerciale, organizzati da gruppi genuinamente volontari all'interno di uno Stato membro» (v. il parere del Parlamento europeo in prima lettura, citato supra, alla nota 8, emendamento n. 5).
(16) - Citate supra, in nota 2. Si vedano in particolare i paragrafi 18 e 20.
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