Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Civilret di Hillerød (Danimarca) con ordinanza 4 luglio 1997, si chiede alla Corte di interpretare l'art. 3, n. 1, secondo comma, e l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi (1) (in prosieguo: la direttiva 75/129), come modificata con direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (2) (in prosieguo: la direttiva 92/56).
2 In particolare, il procedimento in esame verte sull'interpretazione dell'espressione «licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria», contenuta nelle disposizioni sopra menzionate.
3 La presente questione pregiudiziale è sorta nell'ambito di una lite fra la Dansk Metalarbejderforbund (3), su mandato di John Lauge e altri (in prosieguo: «gli attori»), e il Lønmodtagernes Garantifond (in prosieguo: «il convenuto»), pendente dinanzi al giudice di rinvio.
II - Il quadro giuridico
A - La normativa comunitaria
4 La direttiva 75/129 ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Numerose disposizioni di tale direttiva sono state modificate con la direttiva 92/56.
5 Nella Sezione I della direttiva 75/129, intitolata «Definizione e campo di applicazione», l'art. 1 in particolare, dopo avere fornito la definizione dei termini «licenziamento collettivo» e «rappresentanti dei lavoratori» (n. 1), specifica (n. 2) i casi in cui la direttiva non è applicabile.
6 Segnatamente, l'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva 75/129 prevedeva, nella sua versione originaria, che la medesima non si applicasse «ai lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività dello stabilimento allorché risulti da una decisione giudiziaria». Tale disposizione è stata soppressa dalla direttiva 92/56 (4), la quale nel suo terzo `considerando' dispone «che occorre prevedere che la direttiva 75/129/CEE sia applicabile in linea di massima anche ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria».
7 Tra le disposizioni applicabili in caso di licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria rientra, di conseguenza, anche l'art. 2 (Sezione II) della direttiva 75/129, nella versione modificata dalla direttiva 92/56 (5), relativo alla procedura di consultazione. Ai sensi di detto articolo, il datore di lavoro che preveda di effettuare licenziamenti collettivi deve procedere, in tempo utile, a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo, fornire loro tutte le informazioni utili e comunicare per iscritto una serie di informazioni (6), nonché trasmettere all'autorità pubblica competente una copia degli elementi della comunicazione scritta.
8 Nella Sezione III della direttiva, relativa alla «procedura di licenziamento collettivo», l'art. 3, n. 1, primo comma, dispone che «il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente».
9 L'art. 3, n. 1, secondo comma, che è stato aggiunto con la direttiva 92/56, così dispone:
«Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che in caso di un progetto di licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria, il datore di lavoro debba notificarlo per iscritto all'autorità pubblica competente soltanto dietro richiesta di quest'ultima».
10 L'art. 4, n. 1, della direttiva 75/129, stabilisce che i licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all'autorità pubblica competente abbiano effetto non prima di 30 giorni dalla notifica.
11 L'art. 4, n. 4, aggiunto con la direttiva 92/56, recita:
«4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria».
12 Si evince dalle citate disposizioni della direttiva 75/129, nella versione modificata, relative alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, all'informazione di questi ultimi e, in generale, alla procedura da seguire in caso di licenziamenti collettivi, che esse si applicano, in linea di massima, ai casi in cui la cessazione delle attività dello stabilimento sia conseguente ad una decisione giudiziaria. Dalle medesime disposizioni si deduce inoltre che gli Stati membri hanno facoltà di prevedere che talune disposizioni relative alla procedura di licenziamento collettivo, ossia le disposizioni concernenti la comunicazione all'autorità pubblica competente e il rinvio, per almeno trenta giorni, dell'efficacia dei licenziamenti collettivi, non si applichino nel caso di cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria.
B - La legislazione nazionale
13 Le due direttive sono state recepite nell'ordinamento danese con la legge 1_ giugno 1994, n. 414, relativa al preavviso («Varslingslov») (7).
14 Il Regno di Danimarca si è avvalso della facoltà conferita agli Stati membri dall'art. 3, n. 1, secondo comma, e dall'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata con la direttiva 92/56.
15 L'art. 1, nn. 6 e 7, della legge 414/1994 dispone che la procedura prevista in caso di licenziamenti collettivi, e in particolare il requisito che tali licenziamenti abbiano effetto non prima di trenta giorni dalla notifica all'autorità pubblica competente, non si applica nel caso in cui «il licenziamento di dipendenti sia determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria».
III - I fatti
16 La società di diritto danese Ideal-Line A/S, con sede in Fåborg, presentava in data 2 novembre 1994 domanda di dichiarazione di fallimento presso lo Skifteret (Tribunale fallimentare) di Fåborg.
17 In un momento successivo, ma nello stesso giorno, la direzione della società procedeva verbalmente alla risoluzione dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli attori, comunicando loro che il licenziamento avrebbe avuto effetto a decorrere dalla sera stessa del 2 novembre 1994. L'attività della società cessava contestualmente. Il licenziamento verbale veniva confermato con lettera del 3 novembre 1994.
18 All'udienza, la Commissione ha osservato, senza essere contraddetta, che il licenziamento collettivo non era stato preceduto da consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, né prima, né dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di fallimento; essa ha altresì rilevato che, secondo lo Skifteret, nonostante la società non funzionasse regolarmente nel periodo in esame e nonostante gli operai fossero già stati licenziati, alcuni dipendenti amministrativi non lo erano stati e che lo Skifteret aveva permesso al curatore fallimentare di far proseguire, avvalendosi del proprio potere discrezionale, le attività dell'azienda per far fronte a determinati impegni in esecuzione di taluni ordinativi.
19 I licenziamenti non venivano notificati in anticipo all'Arbejdsmarkedråd (Ufficio del lavoro), che in Danimarca è la pubblica autorità competente per siffatti preavvisi, conformemente alla direttiva 75/129, poiché erano motivati dal fatto che il datore di lavoro aveva chiesto la dichiarazione di fallimento.
20 L'8 novembre 1994 lo Skifteret di Fåborg, vista la domanda presentata dalla società, dichiarava con decreto il fallimento di quest'ultima, fissando al 2 novembre 1994 la data di apertura della procedura fallimentare (fristdag).
21 I dieci attori, tutti operai ex dipendenti della società, hanno ritenuto che, ai sensi della direttiva del Consiglio 75/129, come modificata con la direttiva 92/56, e della legge 414/1994, con la quale è stata data attuazione a tali direttive nell'ordinamento danese, la Ideal-Line A/S avrebbe dovuto notificare i licenziamenti contestati attenendosi ai termini di preavviso previsti. Essi hanno chiesto la corresponsione di 30 giorni di retribuzione quale indennizzo per il mancato rispetto del termine di preavviso.
22 Gli attori hanno chiesto al convenuto (8) di garantire il pagamento del credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
23 Il convenuto ha respinto tale richiesta, con la motivazione che, ai sensi della vigente legislazione comunitaria (9) e nazionale (10), la Ideal-Line A/S non era tenuta a notificare i licenziamenti, poiché questi erano in realtà dovuti alla cessazione delle attività del datore di lavoro in conseguenza di una decisione giudiziaria, ossia della dichiarazione di fallimento.
24 Come menzionato nell'ordinanza di rinvio, il convenuto ha affermato che, secondo il diritto danese, il fallimento produce effetti giuridici in relazione a diverse situazioni dalla data della sua apertura (11). Secondo il convenuto, inoltre, il fatto che il decreto che dichiara il fallimento non sia stato emesso il 2 novembre 1994, ossia nella data in cui lo Skifteret aveva ricevuto la domanda di dichiarazione di fallimento, ma soltanto 6 giorni più tardi, è dovuto unicamente alla circostanza materiale che il giudice fallimentare, per motivi attinenti all'organizzazione del suo lavoro, non ha spesso tempo per pronunciarsi sulla domanda di dichiarazione di fallimento lo stesso giorno in cui la riceve (12).
25 L'11 aprile 1995 gli attori agivano in giudizio dinanzi al Civilret di Hillerød, a cui chiedevano di obbligare il convenuto a riconoscere che il licenziamento non era stato conseguenza di una decisione giudiziaria.
IV - La questione pregiudiziale
26 Con ordinanza 4 luglio 1997, pervenuta alla Cancelleria della Corte il 9 luglio 1997, il Civilret di Hillerød chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla seguente questione pregiudiziale:
«Se nel concetto di "licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria" quale risulta dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva 75/129/CEE, come modificata con direttiva 92/56/CEE, rientri il caso in cui il licenziamento collettivo è avvenuto lo stesso giorno in cui il datore di lavoro ha presentato domanda di dichiarazione di fallimento e ha cessato le attività, quando il giudice fallimentare, in un momento successivo e senza dilazioni, salvo quella dovuta alla fissazione da parte sua del giorno dell'udienza, abbia dichiarato il fallimento sulla base della domanda presentatagli e ne abbia fissato l'apertura al giorno della presentazione della domanda stessa».
V - Nel merito
27 Il giudice nazionale chiede se nel concetto di «licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria» ricada anche il licenziamento collettivo effettuato nelle circostanze descritte nell'ordinanza di rinvio. In caso di risposta affermativa, ciò significherebbe che gli Stati membri possono escludere, in situazioni analoghe, l'applicazione delle disposizioni della direttiva 75/129, come modificata con la direttiva 92/56, relative alla procedura di licenziamento collettivo (Sezione III, artt. 3 e 4).
28 Il giudice nazionale chiede quindi se nel campo di applicazione dell'art. 3, n. 1, secondo comma, e dell'art.4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata con direttiva 92/56, rientri il caso di un licenziamento collettivo avvenuto lo stesso giorno in cui il datore di lavoro ha presentato domanda di dichiarazione di fallimento ed ha cessato le attività, quando il giudice fallimentare competente, in un momento successivo e senza dilazioni, salvo quella dovuta alla fissazione del giorno dell'udienza, abbia dichiarato il fallimento sulla base della domanda presentatagli e ne abbia fissato l'apertura il giorno della presentazione della domanda stessa.
29 Il convenuto propone di risolvere la questione in senso affermativo. Esso sostiene che gli attori sono stati licenziati dopo la cessazione delle attività dell'impresa, dovuta all'avvenuto fallimento della stessa. Il fatto che il decreto che dichiara il fallimento sia stato emesso l'8 novembre 1994, ossia 6 giorni dopo la presentazione della relativa domanda, non modifica tale nesso causale. Il fallimento era realmente in essere già il 2 novembre 1994, all'atto della presentazione della relativa domanda allo Skifteret (13).
30 Il convenuto fa rilevare inoltre che, da un'interpretazione teleologica delle disposizioni della direttiva 75/129, si evince la piena equiparazione dei licenziamenti collettivi attuati da un datore di lavoro che abbia già presentato domanda di dichiarazione di fallimento e cessato le attività dello stabilimento ai licenziamenti collettivi conseguenti a un decreto che dichiari il fallimento. Il convenuto ne conclude pertanto che i licenziamenti in esame rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, n. 1, secondo comma, e dell'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56.
31 Tali argomentazioni del convenuto non possono essere condivise. Ritengo che al quesito posto dal giudice nazionale vada data risposta negativa. A tale conclusione sono giunto sulla base dell'interpretazione letterale, teleologica e sistematica delle disposizioni comunitarie precedentemente menzionate.
32 Innanzi tutto, da un'interpretazione letterale dell'art. 3, n. 1, secondo comma, e dell'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56, emerge che le due disposizioni in oggetto si applicano in caso di «licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria» (il corsivo è mio). Pertanto, dette disposizioni si applicano esplicitamente a situazioni nelle quali la cessazione delle attività dello stabilimento avviene a seguito di una decisione giudiziaria.
33 Di conseguenza, la formulazione di tali disposizioni definisce una successione cronologica e un nesso casuale, in quanto la cessazione delle attività dell'impresa avviene dopo l'emissione di una decisione giudiziaria, tanto nel caso in cui la cessazione sia disposta da tale decisione, quanto nel caso in cui ne costituisca almeno una necessaria conseguenza, come giustamente sottolineato dalla Commissione, la cui opinione in merito è stata condivisa all'udienza pubblica anche dal Dansk Metalarbejderforbund.
34 In particolare, per quanto concerne la dichiarazione di fallimento, è evidente che le disposizioni in oggetto si applicano ai casi di cessazione delle attività di un'impresa sopraggiunta dopo l'emissione di una decisione giudiziaria che dichiara il fallimento e quando la cessazione delle attività costituisce una conseguenza di tale decisione.
35 Del resto, la lettera delle disposizioni qui interpretate non contiene a mio avviso elementi tali da consentire di ritenere che le deroghe previste siano applicabili anche a una situazione quale quella su cui verte la lite. Nella fattispecie, la cessazione delle attività dello stabilimento non è conseguente ad una decisione giudiziaria, ma ad un'iniziativa del datore di lavoro stesso, presa nel medesimo giorno in cui presentava domanda di dichiarazione di fallimento, ossia prima della decisione giudiziaria in cui veniva dichiarato il fallimento, a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, tale decisione sia effettivamente giunta pochi giorni dopo.
36 Di conseguenza, una domanda di dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che sia presentata dal datore di lavoro o da altri, per esempio da un creditore, non è sufficiente, in base alla lettera delle disposizioni di cui sopra, per l'applicazione delle disposizioni recanti deroga all'obbligo di notifica del progetto di licenziamenti all'autorità competente. Inoltre, il fatto che, secondo lo Skifteret, alcuni effetti giuridici del fallimento si producano già prima dell'emissione del relativo decreto, e in particolare che decorrano dalla data di presentazione della relativa domanda, non può essere considerato determinante ai fini dell'applicazione di queste disposizioni derogatorie della direttiva, il contenuto delle quali è chiaro.
37 Le conclusioni che precedono, alle quali sono giunto in base all'interpretazione letterale del disposto dell'art. 3, n. 1, secondo comma, e dell'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56, trovano conferma anche nell'interpretazione teleologica di tale normativa, vale a dire nello scopo perseguito dalla direttiva.
38 In base ai suoi stessi `considerando', la direttiva 75/129 ha come obiettivo il rafforzamento della tutela dei lavoratori in casi di licenziamento collettivo quale atto unilaterale del datore di lavoro (14). Tale obiettivo è indubbiamente avvalorato dalle modifiche apportate con la direttiva 92/56, che al suo terzo `considerando' precisa che la direttiva 75/129 è applicabile in linea di massima anche ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria.
39 A mio avviso, ciò significa che, dopo l'emanazione della direttiva 92/56, le disposizioni a tutela del lavoratore di cui alla direttiva 75/129 si applicano in linea di massima, fatte salve le possibilità di deroga esplicitamente previste, anche ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di un'impresa a seguito di una decisione giudiziaria che ne dichiari il fallimento.
40 Risultano pertanto applicabili, senza possibilità di deroghe, le disposizioni relative alla necessaria consultazione e informazione dei rappresentanti dei lavoratori (15), ogniqualvolta il datore di lavoro intenda procedere a licenziamenti collettivi, e a tal fine le consultazioni devono avvenire in tempo utile.
41 Inoltre, le disposizioni relative alla procedura di licenziamento collettivo (16) e, in particolare, quelle riguardanti la notifica all'autorità pubblica competente e il termine a partire dal quale hanno effetto i licenziamenti collettivi, ossia la data effettiva di rescissione del rapporto di lavoro, si applicano anche ai casi di cessazione delle attività di una società conseguente ad una decisione giudiziaria, a meno che gli Stati membri non si siano avvalsi, come il Regno di Danimarca nel caso di specie, della facoltà di deroga prevista in forza delle disposizioni dell'art. 3, n. 1, secondo comma, e dell'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56. Tuttavia, proprio poiché si tratta di una deroga a una disposizione generale, le fattispecie d'eccezione previste devono essere interpretate in modo restrittivo e finalizzato a non compromettere il raggiungimento dello scopo essenziale della direttiva, ossia garantire un livello minimo di tutela del lavoratore in caso di licenziamento collettivo deciso dal datore di lavoro (17).
42 Conseguentemente, dalle finalità della direttiva emerge la conclusione che occorre interpretare restrittivamente le disposizioni, recanti deroghe sfavorevoli ai lavoratori, di cui all'art. 3, n. 1, secondo comma, e all'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata con la direttiva 92/56, in modo tale che dette disposizioni si applichino soltanto ai casi di cessazione delle attività di uno stabilimento sopraggiunta dopo una precedente decisione giudiziaria.
43 A conferma delle conclusioni che precedono, tratte in base a un'interpretazione letterale e teleologica, si possono ricavare ulteriori argomenti anche dall'interpretazione sistematica. In altre parole, è possibile interpretare il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56, nell'ambito del quadro normativo delineato da dette direttive per quanto concerne le fasi della procedura cui deve attenersi il datore di lavoro che intenda effettuare licenziamenti collettivi.
44 Si deve evidenziare che la direttiva 75/129 non limita la libertà del datore di lavoro di procedere o meno a licenziamenti collettivi (18). Se tuttavia egli intende procedere in tal senso, dovrà osservare quanto disposto dalla direttiva, la quale peraltro non stabilisce affatto in quale preciso momento il datore di lavoro debba avviare la procedura di consultazione. L'unico obbligo imposto al datore di lavoro, a norma dell'art. 2, come modificato con la direttiva 92/56, è quello di procedere alle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile, al fine di giungere a un accordo. Inoltre, va sottolineato che, ai sensi del n. 2 di detto articolo, «nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati».
45 L'eventuale stadio successivo, conformemente alle disposizioni della direttiva (artt. 3 e 4), ossia allorquando il datore di lavoro decida di procedere a licenziamenti collettivi, consiste nella notifica del progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente, che dispone a quel punto di trenta giorni per individuare una soluzione ai problemi sorti in relazione ai licenziamenti collettivi in programma. I licenziamenti collettivi già operati prima dello scadere di tale termine avranno effetto unicamente una volta trascorsi i trenta giorni.
46 Per dare compimento allo scopo della direttiva, che consiste nella tutela dei lavoratori, le regole che essa stabilisce in ordine ai vari stadi della procedura di licenziamento collettivo (consultazioni del datore di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori, qualora egli intenda procedere a licenziamenti collettivi, comunicazione a costoro di tutte le relative informazioni utili e notifica alla pubblica autorità competente di copia degli elementi di tale comunicazione scritta, notifica a detta autorità del progetto di licenziamento collettivo) debbono mantenere appieno il loro effetto utile (19).
47 Tuttavia, come peraltro giustamente concluso dalla Commissione, l'effetto utile delle disposizioni della direttiva non sarebbe garantito se si ritenesse che le disposizioni recanti deroga contenute all'art. 3, n. 1, secondo comma, e all'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata con la direttiva 92/56, vadano interpretate nel senso che l'obbligo del datore di lavoro di notificare alla pubblica autorità competente ogni progetto di licenziamento collettivo venga meno con la presentazione di un'istanza in cui si chiede una decisione giudiziaria sulla cessazione delle attività dello stabilimento. Siffatta interpretazione contra legem potrebbe, in altre parole, fungere da cavallo di Troia, in quanto in una simile situazione verrebbe sostanzialmente disattesa la procedura prevista dalla direttiva 75/129, nella versione modificata, nel caso di licenziamenti collettivi, applicando la deroga sin dall'atto della presentazione dell'istanza con cui viene chiesta una decisione giudiziaria, anziché dopo l'emissione di una decisione giudiziaria che disponga la cessazione delle attività dello stabilimento (20).
48 Ritengo che tale conclusione non possa modificarsi per il fatto che, in base al diritto danese, il periodo che intercorre fra la presentazione della domanda e l'emissione della dichiarazione di fallimento è molto breve. Tale conclusione sarebbe identica anche qualora il periodo intercorso, a causa delle peculiarità degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, fosse più lungo. La tutela garantita ai lavoratori dalla direttiva 75/129 e successive modifiche non può in alcun caso essere subordinata alle peculiarità degli ordinamenti nazionali, perché ciò risulterebbe contrario tanto alla necessità di salvaguardare l'effetto utile delle disposizioni di questa direttiva (21), quanto in generale al principio del primato del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale.
49 Peraltro, proprio nella fase in cui è attesa una decisione in ordine al mantenimento, alla ristrutturazione o alla cessazione definitiva delle attività dell'impresa (22), la necessità di proteggere i lavoratori in conformità delle disposizioni della direttiva diviene ancora più tassativa (23).
Risulta pertanto pienamente in linea con lo scopo della direttiva che gli obblighi derivanti dalle disposizioni concernenti la procedura da seguire in caso di licenziamenti collettivi continuino a gravare sul datore di lavoro sino al momento dell'emissione della decisione giudiziaria. In caso contrario, il licenziamento collettivo risulta illegale, con tutte le conseguenze di legge che ciò comporta (24).
50 In sintesi, ritengo che il disposto dell'art. 3, n. 1, secondo comma, e dell'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, nella versione modificata dalla direttiva 92/56, si applichi esclusivamente ai casi di licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento che sopravvenga dopo la data di emissione di una decisione giudiziaria e che costituisca una necessaria conseguenza di tale decisione.
VI - Conclusione
51 Di conseguenza, alla luce dell'analisi che precede, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dal Civilret di Hillerød nel modo seguente:
«L'art. 3, n. 1, secondo comma, e l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE, devono essere interpretati nel senso che non rientra nel concetto di "licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria" il caso di un licenziamento collettivo avvenuto lo stesso giorno in cui il datore di lavoro ha presentato domanda di dichiarazione di fallimento ed ha cessato le attività, qualora il giudice fallimentare, in un momento successivo e senza dilazioni, salvo quella dovuta alla fissazione del giorno dell'udienza, abbia dichiarato il fallimento sulla base della domanda presentatagli e ne abbia fissato l'apertura al giorno della presentazione della domanda stessa».
(1) - GU L 48, pag. 29.
(2) - GU L 245, pag. 3.
(3) - Federazione danese dei lavoratori nel settore della metallurgia (Danish Metalworkers Federation).
(4) - Art. 1, n. 1, lett. b).
(5) - Art. 1, n. 2.
(6) - Ai sensi dell'art. 2, n. 2, il datore di lavoro deve comunicare ai rappresentanti dei lavoratori, inter alia, le ragioni del progetto di licenziamento, il numero e le categorie dei lavoratori da licenziare, il periodo in cui si prevede di effettuare i licenziamenti e altri elementi.
(7) - Lovtidende 1994, pag. 1963.
(8) - Il convenuto, Lønmodtagernes Garantifond, è l'organismo di garanzia che in Danimarca, ai sensi della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), assicura il pagamento dei diritti riconducibili al campo di applicazione della direttiva vantati dai lavoratori subordinati nei confronti di datori di lavoro insolventi. La direttiva 80/987 è stata recepita nell'ordinamento danese con la Lov om Lønmodtagernes Garantifond (legge sul Lønmodtagernes Garantifond, pubblicata e registrata il 12 febbraio 1988 con il numero 77 (Lovtidende 1988, pag. 256), come modificata dalla legge 6 giugno 1991, n. 380 (Lovtidende 1991, pag. 1499)).
(9) - In particolare, il convenuto fa riferimento all'art. 3, n. 1, secondo comma, e all'art. 4, n. 4, della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56.
(10) - Art. 1, nn. 6 e 7, della legge 414/1994.
(11) - Più precisamente, come illustrato nell'ordinanza di rinvio, la data di apertura del fallimento è decisiva, inter alia, per determinare i criteri da applicare alla compensazione in sede fallimentare, gli atti che risultano revocabili e le retribuzioni che possono essere considerate come crediti privilegiati. Inoltre, nell'ordinanza di rinvio si indica che, in base alle disposizioni dell'art. 17 della legge danese sul fallimento, un debitore va dichiarato in stato di fallimento su propria richiesta o se ne viene accertata l'insolvenza. A norma di legge, un debitore è insolvente qualora non sia in grado di pagare i propri debiti via via che diventano esigibili, salvo il caso che l'incapacità di pagamento possa essere ritenuta meramente temporanea.
(12) - Secondo il convenuto questa è una delle ragioni per cui nel diritto fallimentare danese è stato introdotto il sistema della definizione della data di apertura della procedura fallimentare, di modo che, durante il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di dichiarazione di fallimento e l'emissione del decreto che lo dichiara, la situazione patrimoniale non subisca modifiche.
(13) - Il convenuto, invocando anche un parere emesso dal Sø- og Handelsret i København (Tribunale marittimo e commerciale di Copenaghen) su richiesta della Sezione legislativa del Ministero della Giustizia danese, in occasione dei lavori per il recepimento della direttiva 92/56 nell'ordinamento danese, ritiene che il licenziamento dei dipendenti di una società immediatamente prima della decisione giudiziaria che ne dichiara il fallimento costituisce un elemento del fallimento stesso. A suo parere, il licenziamento è necessario per contenere le perdite dell'impresa in stato di fallimento, ossia per evitare un ulteriore danno a carico del debitore e a spese dei creditori, perché altrimenti la spesa per le retribuzioni dei dipendenti per le sei giornate in questione verrebbe a gravare ulteriormente sulla massa fallimentare.
(14) - Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa 284/83, Dansk Metalarbejderforbund/Nielsen & Søn (Racc. 1985, pag. 556), e successiva sentenza 12 febbraio 1985 (Racc. pag. 553).
(15) - Sezione II (art. 2) della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56.
(16) - Sezione III (artt. 3 e 4) della direttiva 75/129.
(17) - Ricordo che, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 75/129, come modificata dalla direttiva 92/56, le disposizioni della medesima non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori e di favorire o consentire l'applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori.
(18) - V. sentenza Dansk Metalarbejderforbund/Nielsen & Søn, citata supra, nota 14, punto 10.
(19) - Ricordo che durante la fase orale la Commissione ha sottolineato che, nel caso di specie, la direzione della società successivamente dichiarata fallita non ha avviato in alcun momento, ossia né prima, né dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di fallimento, la procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
(20) - All'udienza la Commissione ha ricordato che, secondo lo Skifteret, nonostante la società non funzionasse regolarmente nel periodo in esame e nonostante gli operai fossero già stati licenziati, alcuni impiegati dell'amministrazione non lo erano ancora stati e che lo Skifteret aveva permesso al curatore fallimentare di far proseguire, avvalendosi del proprio potere discrezionale, le attività dell'azienda onde tenere fede a determinati impegni, in esecuzione di taluni ordinativi.
(21) - Ricordo che nella sentenza 12 settembre 1996, cause riunite C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95, C-157/95, Gallotti e altri (Racc. pag. I-4345, punto 14) la Corte ha sottolineato che gli Stati membri sono tenuti, nell'ambito della libertà che viene loro lasciata dall'art. 189, terzo comma, del Trattato, a scegliere la forma e i mezzi più idonei al fine di garantire l'efficacia pratica delle direttive (v. anche sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 75), mentre l'art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare, fatte salve le condizioni di cui sopra, tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario (v. sentenze 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2435, punto 55, e causa C-383/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2479, punto 40).
(22) - La Commissione sottolinea che una decisione giudiziaria ai sensi della direttiva è possibile non soltanto nell'ambito di una procedura fallimentare, ma anche in qualunque altra procedura che, in virtù della legislazione nazionale, abbia per obiettivo la soddisfazione complessiva (paiement global) dei creditori del datore di lavoro. Come illustra la Commissione, una decisione giudiziaria può essere emessa, per esempio, in materia di rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente o al fine di imporre il rispetto di particolari condizioni di produzione finalizzate alla tutela della sanità pubblica.
(23) - Come del resto ha osservato la Commissione all'udienza, dopo la presentazione della domanda non si può escludere di raggiungere un compromesso fra debitore e creditori, eventualità che comporterebbe un allungamento dei tempi necessari per l'emanazione di una decisione giudiziaria. Non si deve neppure trascurare il fatto che spesso la domanda di dichiarazione di fallimento viene presentata da un creditore, il che significa che il giudice adito dovrà valutarne la fondatezza, con un'inevitabile ripercussione sui tempi necessari per la procedura.
(24) - Come ha ricordato la Commissione (sia al punto 40 delle sue osservazioni scritte, sia in occasione dell'udienza), senza essere contraddetta, il solo fatto che la direzione dell'impresa sembri non aver avviato le necessarie consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, nonostante intendesse procedere a licenziamenti collettivi, è sufficiente per comportare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge 414/1994, relativo all'indennizzo dei lavoratori, e all'art. 12, relativo all'imposizione di una sanzione sotto forma di ammenda.
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