Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento, il Tribunal de commerce di Bruxelles ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa al punto se talune agevolazioni per il pagamento di contributi previdenziali, concesse ad una società dall'ente statale incaricato della riscossione di tali contributi, costituiscano aiuti concessi da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato e, in caso affermativo, se le dette agevolazioni siano compatibili con il mercato comune.
Fatti all'origine della controversia a qua
2 Il regime previdenziale belga è regolamentato dalla legge 27 giugno 1969, come modificata dalla legge 30 marzo 1994, che secondo l'ordinanza di rinvio dispone, tra l'altro, quanto di seguito descritto.
3 L'Office national de sécurité sociale (in prosieguo: l'«ONSS») è un ente pubblico posto sotto il controllo dello Stato belga ed incaricato di riscuotere i contributi previdenziali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di provvedere alla gestione finanziaria globale della previdenza sociale garantendo la trasparenza e l'efficienza del suo funzionamento (1).
4 I contributi dovuti dal lavoratore sono trattenuti sulla sua retribuzione dal datore di lavoro che deve, entro i termini fissati dal Re, trasmetterli all'ONSS (2). I datori di lavoro che non adempiono i loro obblighi di versamento dei contributi sono perseguibili penalmente e in taluni casi sono loro applicabili sanzioni civili. In caso di mancato versamento entro i termini, devono pagare maggiorazioni e interessi di mora (3). Si ammette che l'ONSS possa, sotto sua responsabilità, concedere dilazioni di pagamento ai datori di lavoro, sebbene il diritto nazionale sottolinei la necessità di porre limiti all'esercizio di tale potere discrezionale.
5 Il giudice nazionale precisa che, in caso di insolvenza di una società, l'ONSS gode di un privilegio generale sui beni mobili della stessa per i contributi da essa dovuti per tre anni.
6 L'art. 442, n. 1, del codice di commercio dispone che il fallimento può essere dichiarato dal Tribunal de commerce su domanda dell'imprenditore insolvente o di uno o più creditori, o anche d'ufficio (4). Ciascun Tribunal de commerce dispone di un ufficio di istruzione commerciale (service d'enquêtes commerciales), istituito per fornire al Tribunale le necessarie informazioni onde avere piena conoscenza dei fatti prima di dichiarare il fallimento di un imprenditore. Il giudice istruttore (juge des enquêtes commerciales), una volta in possesso di dati sufficienti a dimostrare lo stato d'insolvenza, riferisce a una sezione del Tribunal de commerce. Quest'ultima (juge de l'audience) deve stabilire se l'insolvenza dell'imprenditore sia stata accertata o meno.
7 La Déménagements-Manutention Transport (in prosieguo: la «DMT») è un'impresa di traslochi che esercita un'attività in parte a carattere transfrontaliero. Il procedimento a quo ha tratto origine dalla decisione del Tribunal de commerce di indagare d'ufficio sulla situazione finanziaria della DMT; il giudice istruttore ha rimesso il caso alla quarta sezione del Tribunal de commerce. Questa ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.
8 Dall'ordinanza di rinvio non risultano chiaramente i fatti e le cifre che hanno indotto il giudice istruttore a ritenere che la DMT potesse essere insolvente. Nondimeno, risulta che l'elemento essenziale che ha spinto il giudice nazionale a chiedere lumi alla Corte è la constatazione che l'ONSS aveva concesso alla DMT dilazioni di pagamento dei contributi previdenziali per un certo numero di anni in circostanze in cui i debiti della DMT, la maggior parte dei quali era composta da contributi non versati dall'impresa, interessi di mora e maggiorazioni arretrate, eccedevano in misura considerevole le entrate dell'impresa.
9 Il Procuratore del Re, nelle osservazioni presentate nel procedimento a quo in veste di «amicus curiae», ha affermato che la DMT avrebbe dovuto subire una dichiarazione di fallimento se non fosse stato per l'indulgenza dimostrata dall'ONSS nei precedenti dieci anni, e ha concluso che quest'ultimo era venuto meno al suo ruolo di esattore di contributi previdenziali assumendone uno analogo a quello di un erogatore di credito.
10 Alla luce di quanto precede, il giudice a quo, ritenendo che le agevolazioni per il tardivo pagamento dei contributi potrebbero costituire un aiuto statale illegittimo, contrario all'art. 92, n. 1, del Trattato, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se l'art. 92 del Trattato debba essere interpretato nel senso che provvedimenti, aventi la forma di agevolazioni di pagamento concesse da un ente pubblico quale l'ONSS e aventi come risultato quello di consentire a una società commerciale di trattenere, da almeno otto anni, una parte delle somme raccolte presso il personale e di utilizzarle a sostegno delle sue attività commerciali, non essendo in grado di ottenere un finanziamento alle condizioni normali del mercato né di aumentare il capitale sociale, debbano essere considerati aiuti concessi da uno Stato ai sensi del citato articolo.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 92 del Trattato debba essere interpretato nel senso che un aiuto del genere è compatibile con il mercato comune».
11 La DMT, il governo francese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. All'udienza sono comparsi i rappresentati dei governi belga, francese e spagnolo e della Commissione.
12 I fatti richiamati nell'ordinanza di rinvio sono stati oggetto di precisazioni nelle osservazioni svolte in udienza dal governo belga. Quest'ultimo ha affermato, in particolare, che il procedimento a quo riguardava soltanto gli arretrati dei contributi previdenziali a partire dal giugno 1994 e che una dilazione di pagamento sino al dicembre 1996 era stata concessa da una sentenza del Tribunal de commerce del settembre 1996, e non soltanto grazie alla tolleranza dell'ONSS. Esso ha tuttavia ammesso che dal 1986 la DMT ha avuto difficoltà a pagare i contributi previdenziali.
13 Nonostante la controversia sui fatti, ritengo che la Corte sia in grado di emettere una pronuncia in termini generali. Naturalmente, spetterà al giudice nazionale stabilire se i fatti siano stati accertati in maniera sufficiente per consentirgli di applicare la pronuncia della Corte al procedimento di cui è investito.
Ammissibilità del rinvio pregiudiziale
14 Nel caso in esame, due sono le questioni che sollevano dubbi circa l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale; anzitutto, se il procedimento a quo abbia natura giurisdizionale e, in secondo luogo, se una pronuncia sulle questioni deferite sia necessaria per consentire al giudice nazionale di risolvere la controversia a qua.
15 Come rilevato sopra, i procedimenti dinanzi al Tribunal de commerce in veste di giudice del fallimento sono articolati in due fasi: l'istruttoria del juge des enquêtes commerciales ed, eventualmente, la prosecuzione del procedimento dinanzi al juge de l'audience, qualora il caso venga rimesso ad una sezione. Durante l'intero procedimento esiste una sola parte, l'impresa su cui è stata avviata l'istruttoria, sebbene il Procuratore del Re vi svolga un ruolo analogo a quello di un «amicus curiae».
16 Il fatto che il procedimento non abbia carattere contraddittorio non impedisce di per sé che il Tribunal de commerce sia competente ad effettuare un rinvio pregiudiziale (5). Quanto al procedimento in generale, la Corte ha dichiarato che i giudici nazionali possono deferire una questione «unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale» (6). Il fatto che il procedimento nazionale in questione comporti anche una fase puramente istruttoria non costituisce un ostacolo al rinvio: la Corte ha ammesso un rinvio effettuato da un pretore italiano in una causa in cui questi svolgeva funzioni sia di pubblico ministero sia di giudice istruttore, conducendo indagini preliminari in qualità di pubblico ministero e, poiché esse non avevano rivelato elementi sufficienti per la prosecuzione del procedimento, emettendo il decreto di archiviazione in sostituzione del giudice istruttore (7). Nella relativa sentenza si afferma che la Corte era competente a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale poiché questa proveniva da un organo giurisdizionale, che aveva agito nell'ambito generale del suo compito di dirimere, con indipendenza e conformemente al diritto, controversie demandate dalla legge alla sua competenza, anche se talune delle funzioni che egli doveva svolgere nel procedimento che aveva dato luogo al rinvio pregiudiziale non rivestivano carattere strettamente giurisdizionale (8).
17 Nel caso di specie, il Tribunal de commerce è competente, a norma dell'art. 442, n. 1, del codice di commercio belga, a dichiarare il fallimento della DMT. Il juge des enquêtes commerciales che ha avviato l'istruttoria ha rimesso il caso alla quarta sezione del Tribunal de commerce e pertanto non svolge alcun ruolo ulteriore. Il juge de l'audience, una volta investito del procedimento dal giudice istruttore, deve pronunciarsi o dichiarando il fallimento dell'imprenditore o statuendo che non sussistono le condizioni per poterlo dichiarare. La funzione esercitata dal Tribunal ha pertanto natura giurisdizionale più che amministrativa. A mio parere, quindi, è chiaro che il Tribunal de commerce, nel pronunciarsi in veste di giudice fallimentare, è competente a deferire questioni alla Corte in forza dell'art. 177 del Trattato.
18 Il secondo dubbio sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale riguarda la valutazione se possa essere ritenuta necessaria una pronuncia sulle questioni deferite per consentire al giudice a quo di emanare la sua sentenza, come richiesto dall'art. 177. Data la funzione del giudice a quo nel procedimento di cui trattasi, si deve presumere che esso ritenga che una pronuncia secondo cui le dilazioni di pagamento concesse dall'ONSS equivalgano ad un illegittimo aiuto statale inciderà sulla decisione relativa al fallimento o meno della DMT. Se tali dilazioni costituiscono un aiuto concesso da uno Stato, il giudice del rinvio presumibilmente riterrà che la DMT debba immediatamente adempiere i propri obblighi nei confronti dell'ONSS, e che così facendo dovrà inevitabilmente essere dichiarato il fallimento. Tuttavia, ciò non risulta con chiarezza dall'ordinanza di rinvio, né è chiaro se l'esito del procedimento a quo dipenda effettivamente dalla soluzione di tale questione, posto che gli accertamenti del giudice nazionale - sebbene contestati dal governo belga - lasciano ritenere che la DMT non sia comunque in grado di adempiere le proprie obbligazioni.
19 Tuttavia, la Corte ha costantemente affermato che spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di chiedere una pronuncia pregiudiziale che gli consenta di emanare la sua sentenza (9). La Corte ha sottolineato l'esigenza di rispettare la valutazione del giudice nazionale, anche quando sia difficile vedere come le soluzioni richieste alla Corte possano influire sulla decisione delle cause principali (10), sempreché le questioni non siano manifestamente estranee al procedimento a quo (11) e alla Corte non sia stato chiesto di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (12). Non ritengo che nel procedimento in esame la Corte debba respingere la valutazione del giudice nazionale circa la rilevanza delle questioni deferite ai fini della soluzione della lite pendente dinanzi ad esso.
Le disposizioni rilevanti del Trattato
20 Può essere utile chiarire in limine la ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali, la Commissione e la Corte in relazione ai casi di aiuti concessi da uno Stato (13).
21 L'art. 92, n. 1, così dispone:
«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
22 L'art. 93, n. 1, del Trattato impone alla Commissione di procedere, in cooperazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. L'art. 93, n. 2, stabilisce la procedura che la Commissione deve seguire nel caso in cui constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure è attuato in modo abusivo. L'art. 93, n. 3, recita:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
23 L'attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali istituito dall'art. 93 spetta alla Commissione e ai giudici nazionali (14). La Corte ha precisato le rispettive competenze della Commissione e dei giudici nazionali nella sentenza Steinike & Weinlig (15).
24 La Corte ha affermato, anzitutto, che il Trattato, prevedendo all'art. 93 l'esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione, ha inteso stabilire che il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune risulta, fermo restando il controllo della Corte di giustizia, da un adeguato procedimento di competenza della Commissione. I giudici nazionali non possono decidere sulla compatibilità degli aiuti richiamandosi al solo art. 92 (16).
25 Tuttavia, il procedimento può essere avviato dinanzi ai giudici nazionali chiedendo loro di interpretare ed applicare la nozione d'aiuto di cui all'art. 92, al fine di determinare se un provvedimento statale adottato senza seguire il procedimento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, dovesse o meno esservi soggetto (17). Nell'interpretare l'art. 92 il giudice nazionale può consultarsi con la Commissione (18); inoltre, un giudice nazionale può, o deve, effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'art. 177, come ha fatto il giudice a quo nel caso di specie. I giudici nazionali sono tenuti a garantire agli amministrati che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto concerne la validità degli atti di esecuzione, sia per quanto concerne il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (19).
26 Pertanto, né la Corte né il giudice a quo sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Nel presente procedimento, quindi, la Corte non può risolvere la seconda questione sottopostale dal giudice a quo; le presenti conclusioni saranno pertanto limitate all'interpretazione della nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92.
Sulla prima questione
27 Al fine di stabilire se una prassi, quale quella che si assume posta in essere nella fattispecie dall'ONSS, costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92, è utile prendere in considerazione i vari elementi costitutivi della definizione di cui all'art. 92, n. 1.
Risorse statali
28 Anzitutto, la norma richiede che l'aiuto sia concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali. La distinzione tra aiuti concessi dagli Stati e aiuti concessi mediante risorse statali è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto non soltanto gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (20). Poiché l'ONSS è un ente pubblico garantito dallo Stato e responsabile nei suoi confronti per la riscossione dei contributi previdenziali, è chiaro che esso rientra in questa definizione. Inoltre, la Corte ha statuito che, in quanto i fondi di cui trattasi siano alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legge e gestiti e ripartiti in conformità della normativa statale, essi vanno considerati alla stregua di risorse statali ai sensi dell'art. 92, n. 1, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (21).
Utilità o vantaggi
29 In secondo luogo, l'intervento dello Stato deve essere inteso a favorire i suoi destinatari.
30 Il Trattato fa riferimento ad aiuti «sotto qualsiasi forma». La Corte ha dichiarato, in una delle prime fasi dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, che la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, è più comprensiva di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare non soltanto prestazioni positive, del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (22).
31 La questione centrale, pertanto, è se l'impresa in questione ottenga un vantaggio che non avrebbe ricevuto in condizioni normali sul mercato privato. In relazione a misure relative ai contributi previdenziali, nella sentenza Francia/Commissione (23) la Corte ha ritenuto che la riduzione degli oneri sociali in discussione in quella causa costituisse un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, in quanto aveva consentito ad un'impresa «di non dover sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa ed [aveva] pertanto impedito che le forze presenti sul mercato spiegassero i loro normali effetti» (24).
32 Nel caso in esame, tuttavia, non vi è stata alcuna riduzione dei contributi previdenziali che la DMT è tenuta a versare. Piuttosto, a quest'ultima è stata concessa una dilazione di pagamento per la quale le sono stati imputati interessi e maggiorazioni di mora. Per tali motivi, la DMT sostiene di non aver ricevuto alcun vantaggio equivalente ad un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1. I governi belga, francese e spagnolo sostengono che, nel caso in cui dilazioni di pagamento vengano concesse, ma opportunamente compensate da interessi, cauzioni e maggiorazioni, l'impresa in questione non ha ottenuto alcun vantaggio equivalente ad un aiuto. Per converso, la Commissione afferma che la DMT ha ricevuto un notevole vantaggio dal semplice fatto di essere stata esentata dall'obbligo di versare i contributi previdenziali entro i termini stabiliti, normalmente gravante sulle imprese: le dilazioni di pagamento le hanno consentito di trattenere i contributi raccolti tra i dipendenti e di investirli nelle sue attività commerciali, anziché versarli all'ONSS.
33 E' evidente che in determinate circostanze la continua e generosa tolleranza dei ritardi nel versamento dei contributi previdenziali può risolversi nell'attribuire all'impresa che ne beneficia un notevole vantaggio commerciale, e in casi estremi può equivalere ad un'esenzione dall'obbligo del versamento (25). Pertanto, in tali circostanze, le dilazioni di pagamento costituiscono inequivocabilmente aiuti statali (26).
34 A mio parere, la questione se le agevolazioni di pagamento di contributi previdenziali costituiscano un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, può essere risolta nel modo più appropriato applicando il criterio proposto dal governo francese. Quest'ultimo afferma che le condizioni alle quali tali agevolazioni vengono concesse andrebbero raffrontate con quelle che applicherebbe un creditore privato in circostanze analoghe. Le agevolazioni costituiscono un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, soltanto qualora vengano concesse a condizioni palesemente migliori di quelle che verrebbero applicate da un creditore privato.
35 Concordo con i governi francese e belga sul fatto che il criterio dell'investitore privato, che è stato spesso applicato per stabilire se costituisse aiuto statale la fornitura di capitali ad un'impresa (27), non è adeguato al caso di specie. Tuttavia, come rileva la Commissione, sia il criterio dell'investitore privato sia quello del creditore privato costituiscono un criterio valido essenzialmente per il mercato privato. A mio avviso, occorre effettuare il raffronto più simile possibile, che nella fattispecie sarebbe quello con il creditore privato e le condizioni che questi offrirebbe ad un cliente debitore che versi in difficoltà economiche (28).
36 Per effettuare questo confronto, l'ipotetico creditore dovrebbe, per quanto possibile, essere equivalente sotto tutti gli aspetti all'ente statale considerato. Pertanto, dovrebbe avere un'analoga possibilità di concedere agevolazioni e godere di vantaggi analoghi, come un privilegio sul patrimonio dell'imprenditore debitore. Concordo tuttavia con il parere della Commissione, secondo cui sarebbe irrealistico ritenere che l'ipotetico creditore privato sia interessato a fare in modo che l'impresa eviti la liquidazione. Si deve presumere che questi agisca nel proprio interesse. Pertanto, se il mezzo più efficace per recuperare i propri crediti fosse quello di lasciare che l'impresa sia posta in liquidazione, si dovrebbe supporre che un creditore privato non tenterebbe di evitare tale risultato.
37 Spetta al giudice a quo decidere, sulla base della sua valutazione dei fatti, se le agevolazioni concesse per il versamento dei contributi previdenziali, consideratene le condizioni, siano palesemente più vantaggiose di quelle che avrebbe concesso in circostanze analoghe sul mercato privato un creditore privato che tuteli i propri interessi. Se così fosse, tali agevolazioni costituirebbero un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1. Si può osservare che la prima questione deferita dal giudice nazionale sembra presumere che l'impresa di cui trattasi non sia in grado di ottenere un finanziamento alle normali condizioni di mercato.
38 Il criterio del creditore privato serve anche a precisare il momento in cui la concessione di agevolazioni di pagamento diventa aiuto statale. Può darsi che la concessione di tali agevolazioni per un periodo di tempo ragionevole sia conforme alla presumibile condotta di un creditore privato, ma che a partire da un certo punto quest'ultimo avrebbe smesso di concedere le agevolazioni ed avrebbe tentato di recuperare il proprio credito. Spetta al giudice a quo stabilire in quale momento ciò sarebbe accaduto.
Vantaggi a favore di talune imprese
39 In terzo luogo, gli aiuti rientrano nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, solo se favoriscano talune imprese, anziché costituire una misura di carattere generale. I governi belga, francese e spagnolo sostengono che, nel caso in cui vengano concesse agevolazioni per il pagamento di contributi previdenziali alle medesime condizioni a tutte le imprese che si trovano in determinate circostanze, individuate in maniera oggettiva, tali agevolazioni non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 92 in quanto, avendo carattere generale, non favoriscono talune imprese.
40 E' vero che provvedimenti di carattere generale esulano dal campo di applicazione dell'art. 92. Tuttavia, come rileva la Commissione, la Corte ha dichiarato che, allorché l'ente che concede agevolazioni finanziarie di natura apparentemente generale dispone di un notevole potere discrezionale quanto alla scelta dei soggetti a cui attribuire il vantaggio e alle condizioni dei provvedimenti accordati, il beneficiario viene posto in una situazione più favorevole rispetto ad altre imprese e pertanto non si può ritenere che la misura abbia carattere generale (29). Nella specie, risulta che l'ONSS dispone di una facoltà discrezionale di concedere dilazioni di pagamento a qualunque impresa ed, entro una certa misura, di stabilirne le condizioni: sempre che ciò sia vero, non si può quindi ritenere che i provvedimenti di cui è causa abbiano carattere generale.
Concorrenza e scambi
41 Infine, l'art. 92, n. 1, dichiara illegittimi gli aiuti che «nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri (...) falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
42 Come rileva la Commissione, sembra evidente che, nelle circostanze del caso di specie, qualora risultasse che i provvedimenti costituiscono aiuti, essi sarebbero idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese ai sensi dell'art. 92, n. 1. Tale distorsione può verificarsi anche quando l'entità degli aiuti concessi sia relativamente esigua (30). I provvedimenti potrebbero altresì incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (31). Nella fattispecie, l'aiuto che si assume concesso è idoneo a rafforzare la posizione della DMT sul mercato dei traslochi, a danno dei suoi concorrenti.
43 Pertanto, in risposta alla prima questione deferita dal giudice nazionale concludo nel senso che provvedimenti aventi forma di agevolazioni discrezionalmente accordate per il pagamento di contributi previdenziali costituiscono aiuti concessi da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, qualora le dette agevolazioni, tenuto conto delle condizioni alle quali sono concesse, siano palesemente più favorevoli di quelle che verrebbero accordate da un creditore privato in circostanze analoghe.
Sulla seconda questione
44 Come ho rilevato in precedenza, spetta esclusivamente alla Commissione stabilire, fermo restando il sindacato esercitato dalla Corte, se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. Non compete quindi alla Corte risolvere la seconda questione proposta dal giudice a quo.
Conclusione
45 Pertanto, ritengo che la seconda questione deferita dal Tribunal de commerce di Bruxelles non debba essere risolta e che la prima questione vada risolta come segue:
«Provvedimenti aventi la forma di agevolazioni discrezionalmente accordate per il pagamento di contributi previdenziali costituiscono aiuti concessi da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE qualora le dette agevolazioni, tenuto conto delle condizioni alle quali sono concesse, siano palesemente più favorevoli di quelle che verrebbero accordate da un creditore privato in circostanze analoghe».
(1) - Artt. 5 e 9.
(2) - Art. 23.
(3) - Art. 28.
(4) - Dal 1_ gennaio 1998 il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può più essere avviato d'ufficio: legge 8 agosto 1997 sul fallimento, Moniteur belge del 28 ottobre 1997, pag. 28587.
(5) - Sentenza 21 febbraio 1974, causa 162/73, Birra Dreher (Racc. pag. 201).
(6) - Sentenza 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre (Racc. pag. I-3361, punto 9).
(7) - Sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X (Racc. pag. 2545).
(8) - Punto 7.
(9) - V., ad esempio, sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board/Redmond (Racc. pag. 2347), e sentenze successive.
(10) - Sentenza 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini e a./Regione Lazio (Racc. pag. 1885, punto 8).
(11) - Sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673), e ordinanza 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles (Racc. pag. I-1707).
(12) - Sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045); 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards (Racc. pag. 171), e 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871).
(13) - V., in generale, sentenze 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (Racc. pag. I-5505), e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I-3547).
(14) - Sentenza Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, punto 8.
(15) - Sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76 (Racc. pag. 595).
(16) - Punti 9 e 10.
(17) - Punto 14.
(18) - V. comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato (GU 1995, C 312, pag. 8).
(19) - Sentenza SFEI e a. (citata alla nota 13), punto 40.
(20) - Sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun (Racc. pag. I-887, punto 19).
(21) - Sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione (Racc. pag. 709, punto 35).
(22) - Sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 3). La Corte si riferiva alla nozione di «aiuti concessi dagli Stati» ai sensi dell'art. 4 del Trattato CECA, ma la giurisprudenza successiva ha ammesso che tale definizione comprende anche la nozione di «aiuti concessi dagli Stati» di cui all'art. 92 del Trattato CE.
(23) - Sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87 (Racc. pag. I-307).
(24) - Ibidem, punto 41. V. altresì sentenze Italia/Commissione, citata alla nota 21; 14 luglio 1983, causa 203/82, Commissione/Italia (Racc. pag. 2525), e 15 novembre 1983, causa 52/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 3707).
(25) - V. anche paragrafo 9 delle conclusioni presentate il 9 luglio 1998 dall'avvocato generale La Pergola nella causa C-342/96, Spagna/Commissione, anch'essa relativa alla dilazione discrezionale del termine per il pagamento di contributi previdenziali.
(26) - Ferma restando le possibilità di applicazione della regola de minimis: v. disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 (GU C 213, pag. 2), come modificata dalla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU 1996, C 68, pag. 9), che in determinate circostanze esenta gli aiuti di esigua entità dalla previa notificazione alla Commissione.
(27) - V., ad esempio, sentenza 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263).
(28) - V. anche paragrafo 11 delle conclusioni nella causa Spagna/Commissione, citata alla nota 25.
(29) - Sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. 4551). V. anche paragrafo 8 delle conclusioni nella causa Spagna/Commissione, citata alla nota 25.
(30) - Sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-4103, punto 42).
(31) - Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Racc. pag. 2671, punto 11).
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