Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui criteri che deve soddisfare un autoveicolo per essere ricompreso nella voce 9705 della nomenclatura combinata (1), relativa in particolare alle collezioni ed esemplari per collezioni aventi un interesse storico o etnografico.
I fatti, il procedimento nella causa principale e la disciplina comunitaria pertinente
2 Il 29 aprile 1991 il signor Clees chiedeva all'ufficio doganale competente lo sdoganamento per l'immissione in libera pratica di una vettura usata del modello Mercedes-Benz 300 SL, costruita nel 1956, come oggetto da collezione avente un interesse storico, rientrante nella voce 9705.
3 Il capitolo 97 della NC è intitolato «Oggetti d'arte, da collezione o di antichità». La voce 9705 di questo capitolo è così formulata:
«Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico».
4 Dopo aver esaminato il veicolo, l'ufficio doganale effettuava la seguente constatazione: «Numero di telaio corrispondente a quanto dichiarato. L'autoveicolo presenta portiere a battenti come particolare caratteristica di costruzione. Di conseguenza, accanto alla rarità, sussiste un interesse storico collegato alla costruzione (anno di fabbricazione: 1956). 9705 0000 0003».
5 L'autorità doganale, in un primo momento, accoglieva la domanda del signor Clees con avviso d'imposizione del 29 aprile 1991, prima di inviargli, il 16 luglio 1992, un avviso di rettifica fiscale per dazi all'importazione, poiché il veicolo in oggetto era stato classificato erroneamente nella voce 9705 e doveva essere classificato come autoveicolo usato, rientrando, a questo titolo, nella voce 8703 della NC, in base alla sentenza 10 ottobre 1985, Daiber (2).
6 In quest'ultima causa (3), voi avete interpretato la voce 9905 della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC»), applicabile prima dell'entrata in vigore della NC istituita dal regolamento n. 2658/87, voce il cui testo è molto simile a quello della voce 9705 (4), nel senso che:
«- Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 9905 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, e che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso corrente ed hanno un valore elevato.
- Vanno considerati di interesse storico o etnografico gli oggetti da collezione che, ai sensi della voce 9905 della TDC, segnino un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo, o illustrino un periodo di tale evoluzione» (5).
7 L'opposizione presentata dal signor Clees contro la decisione dell'autorità doganale, al fine di ottenere la classificazione dell'autoveicolo nella voce 9705 della NC, veniva respinta il 1_ febbraio 1993.
8 In seguito al rigetto, il signor Clees presentava un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf.
9 Tale giudice ritiene, innanzi tutto, che i requisiti relativi all'interesse storico richiesti dalla Corte nella sentenza Daiber, sopra menzionata, non siano soddisfatti, in quanto le portiere a battenti e il design dell'autoveicolo non segnerebbero un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo e non riuscirebbero a illustrare un periodo di tale evoluzione (6).
10 Esso aggiunge che, in ogni caso, questa interpretazione della voce 9705 sarebbe ormai superata a seguito dell'adozione, da parte della Commissione, delle note esplicative relative a questa voce (7).
11 Ai sensi del punto 1 di queste note esplicative:
«Sono compresi in questa voce gli autoveicoli quali esemplari da collezione di interesse storico se rispondono ai criteri definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza di cui alla causa n. 200/84, vale a dire:
- sono relativamente rari;
- non sono normalmente utilizzati conformemente alla loro destinazione originaria;
- formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune;
- hanno un valore elevato e
- segnano un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo o illustrano un periodo di tale evoluzione.
Considerato che un autoveicolo è di uso corrente, che ha una durata relativamente breve e che è costantemente migliorato dal progresso tecnico, le condizioni fissate dalla predetta sentenza possono ritenersi soddisfatte, salvo prova contraria, quando:
- gli autoveicoli nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc., abbiano almeno 30 anni e appartengano ad un modello o tipo non più in produzione;
- gli autoveicoli siano stati fabbricati prima del 1950, anche se non sono in grado di circolare» (8).
12 Il giudice nazionale ritiene che tali note esplicative si applichino anche alle importazioni anteriori alla loro pubblicazione quando, come nella fattispecie in esame, il testo della voce della NC presa in considerazione non sia stata modificato (9).
13 Esso constata che «(...) le note esplicative (...) sono inidonee a soddisfare il criterio dell'interesse storico nel modo illustrato dalla (...) giurisprudenza [della Corte]» (10). Secondo il Finanzgericht, «(...) è semplicemente escluso che ogni autoveicolo non più in produzione, di più di trent'anni, nel suo stato originale e di valore elevato», criteri enunciati nelle note esplicative, «possa riuscire a illustrare un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo» (11), secondo la formulazione adottata nella sentenza Daiber, prima citata.
La questione pregiudiziale
14 Ritenendo necessario, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, precisare la portata esatta delle note esplicative, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sospeso il giudizio ed ha posto a questa Corte la domanda pregiudiziale seguente:
«Se la voce 9705 della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nella versione di cui al suo allegato I in osservanza del regolamento (CEE) n. 2472/80, vada interpretata nel senso che gli autoveicoli che costituiscono esemplari da collezione di interesse storico di regola debbano:
- trovarsi nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc.,
- avere almeno trent'anni e
- appartenere ad un modello o tipo non più in produzione».
La risposta alla questione pregiudiziale
15 Per interpretare una voce della NC, è opportuno esaminare il suo contenuto così come le finalità perseguite.
16 Secondo la vostra giurisprudenza consolidata, «(...) nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce della NC (...). Inoltre vi sono le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda la gestione armonizzata di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (...)» (12).
17 L'interpretazione che voi avete dato nella sentenza Daiber (13), prima citata, conformemente a questa giurisprudenza, della voce 9905 della TDC, in vigore all'epoca dei fatti all'origine della detta causa, sembrerebbe trasferibile nella fattispecie presente in ragione tanto del contenuto rispettivo delle voci doganali quanto della natura e delle caratteristiche del bene in discussione.
18 In un caso come nell'altro, infatti, la controversia sottoposta al giudice nazionale si riferisce alla classificazione doganale di un'automobile usata di categoria superiore di cui il proprietario chiede l'immissione in libera pratica. Entrambe queste vetture sono state prodotte a metà degli anni '50 e non sono più fabbricate attualmente.
19 Secondo la sentenza Daiber, prima ricordata, la finalità del capitolo 99 della TDC è di promuovere gli scambi culturali ed educativi tra i popoli (14), ciò che deve valere parimenti per il capitolo 97 della NC, in considerazione della somiglianza del testo delle due voci doganali.
20 Tuttavia, il Finanzgericht di Düsseldorf ritiene che questa sentenza non sia trasponibile nella fattispecie in esame. Secondo questo giudice, esiste un dubbio sulla conformità delle note esplicative con l'interpretazione che la Corte ha dato della TDC.
21 Esso vi chiede dunque di precisare l'interpretazione che avete dato della TDC, in modo da verificare che i criteri obiettivi adottati dalla Commissione nelle sue note esplicative non se ne discostino e che le stesse non snaturino il senso e la portata della voce doganale in esame.
22 La Commissione spiega che ha adottato le note esplicative per assicurare un'applicazione uniforme della NC, in quanto questa applicazione uniforme era pregiudicata dalle diverse interpretazioni fornite dalle amministrazioni doganali e dai tribunali nazionali della nozione di interesse storico o etnografico, quale da voi definita (15).
23 Secondo la Commissione, i tre criteri che essa ha fissato sarebbero compatibili con la vostra giurisprudenza, perché essi contribuirebbero a precisare il requisito, manifestamente astratto e soggettivo, basato sull'interesse storico che può presentare un autoveicolo. Essi non si sostituirebbero all'insieme dei requisiti di cui al punto 1, primo comma, delle note esplicative elaborate in conformità con la sentenza Daiber, prima citata. La Commissione precisa, inoltre, che il secondo comma stabilirebbe una presunzione semplice, che potrebbe essere confutata dimostrando che l'interesse storico non è significativo (16).
24 Essa propone che la classificazione degli autoveicoli nella voce doganale 9705 avvenga in funzione dei requisiti stabiliti dalla sentenza Daiber, prima citata, poiché l'esistenza di un interesse storico ed etnografico potrebbe essere inoltre verificata per mezzo dei criteri che figurano nelle note esplicative.
25 Il signor Clees condivide questa opinione e aggiunge che una tale interpretazione sarebbe conforme alla finalità dell'importazione in franchigia degli oggetti da collezione, che è di promuovere gli scambi culturali ed educativi tra i popoli e di incoraggiare la conservazione degli autoveicoli del passato, importanti dal punto di vista della storia culturale (17).
26 E' opportuno, prima di tutto, precisare che i criteri che figurano nelle note esplicative sono stati stabiliti dalla Commissione allo scopo di favorire un'applicazione uniforme della voce 9705 della NC da parte delle autorità doganali per una data categoria di merci, nel caso specifico per gli autoveicoli.
27 Queste note, che non sono giuridicamente vincolanti, non devono tuttavia essere contrarie alle disposizioni della TDC - o della NC - né modificarne la portata (18). Se ciò si verifica, il contenuto della voce doganale, come eventualmente interpretato dalla vostra Corte, deve prevalere sulla lettura che ne dà la Commissione.
28 Le note esplicative conformi possono, al contrario, servire a chiarire il contenuto di una voce doganale, anche in occasione di un procedimento che riguardi fatti anteriori alla loro adozione.
29 Infatti, il senso e la portata di una voce della NC non cambiano secondo l'interpretazione puramente indicativa che ne dà la Commissione, cosicché la certezza del diritto non è pregiudicata dal ricorso ad una interpretazione resa, come nella fattispecie, posteriormente al procedimento di classificazione del veicolo in questione, non appena i suoi elementi siano compatibili con la NC.
30 Nello svolgimento della sua missione di interpretazione della TDC, la Corte si riferisce d'altronde regolarmente alle note posteriori ai fatti controversi (19).
31 Gli esempi presentati come contraddittori dal giudice nazionale nella decisione di rinvio contraddicono solo apparentemente questa giurisprudenza (20). Benché l'interpretazione che voi date, nella sentenza Stanner (21), di una sottovoce della TDC non tenga conto di una nota esplicativa posteriore ai fatti della causa, ciò avviene perché, nel caso di specie, questa si riferisce ad un'altra nomenclatura, diversa da quella in vigore all'epoca dei fatti che sono oggetto della controversia principale. Nella sentenza Merkur (22), dopo aver constatato che le note esplicative della TDC erano applicabili posteriormente ai fatti di cui trattavasi, voi nondimeno avete ricavato argomenti dal loro contenuto e dalla loro somiglianza con altre note esplicative per confermare la vostra interpretazione di una voce doganale.
32 Se dunque il contenuto delle note controverse dovesse rilevarsi conforme alla voce doganale 9705, la data della loro adozione non osterebbe al loro utilizzo in occasione di una procedura di classificazione doganale iniziata prima di tale data.
33 In secondo luogo, è opportuno dissipare l'ambiguità che risulta dalla redazione del punto 1 delle note esplicative, la cui lettura potrebbe lasciar pensare che la presenza dei tre requisiti previsti al primo trattino del secondo comma sia sufficiente a giustificare la classificazione doganale di un autoveicolo.
34 Ora, questi requisiti hanno lo scopo di identificare soltanto l'interesse storico o etnografico che può presentare un veicolo e non mirano a sostituirsi agli altri requisiti stabiliti dalla sentenza Daiber, prima citata - relativa rarità, impiego non conforme alla loro destinazione originaria, transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso corrente e valore elevato - , che consentono di distinguere le collezioni o gli esemplari da collezione dagli altri oggetti o gruppi di oggetti.
35 Questi altri requisiti sono necessari, perché identificano le qualità che un autoveicolo deve possedere per far parte di una collezione, indipendentemente dal suo interesse storico. Non si può escludere che un'automobile antica, la cui produzione è terminata, sia ancora utilizzata in condizioni normali o che ne esistano numerosi esemplari; questo elemento di ordinarietà non è compatibile con la sua presenza in seno ad una collezione, quand'anche dei particolari tecnici o estetici ne facessero un veicolo idoneo ad illustrare l'evoluzione dell'industria automobilistica.
36 Le caratteristiche enumerate al punto 1, secondo comma, delle note esplicative non sono quindi sufficienti perché un autoveicolo sia classificato sotto la voce 9705 della NC; una tale classificazione presuppone la presenza degli altri criteri della sentenza Daiber, prima citata, ricordati al primo comma.
37 E' opportuno, d'altronde, esaminare se i requisiti posti dalla Commissione siano tali da individuare in modo specifico l'interesse storico o etnografico che un autoveicolo presenta.
38 Secondo la definizione che voi avete stabilito, qualificare un'automobile come oggetto che presenta un interesse storico o etnografico significa riconoscerle una delle seguenti qualità: o il veicolo segna un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo, il che vuol dire che occupa un posto importante nella storia di queste realizzazioni in quanto è stato innovatore nel passato; oppure la sua esistenza illustra un periodo di questa evoluzione, il che significa che testimonia semplicemente di un'epoca oggi trascorsa.
39 Quest'ultimo criterio è particolarmente ampio, perché un veicolo può soddisfarlo senza necessariamente presentare elementi di originalità che lo distinguano da altri veicoli fabbricati nello stesso periodo. E' sufficiente che sia rappresentativo di un dato periodo.
40 Nei due casi, questi oggetti costituiscono delle testimonianze del passato. Nelle sue note esplicative, la Commissione si è chiaramente ispirata a questa logica.
41 Essa richiede prima di tutto che il veicolo si trovi nel suo stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc.
42 E' naturale che sia negato il carattere storico a un veicolo in cui la maggior parte degli elementi, o i componenti più importanti, siano stati sostituiti al punto che non sia più possibile riconoscere in questo bene il veicolo originale. A forza di essere riparato o trasformato, è probabile che un tale bene abbia perso una parte della propria identità. In queste condizioni, non si potrebbe riconoscergli la benché minima capacità di testimoniare un periodo storico.
43 La finalità perseguita dalla franchigia prevista dal capitolo 97 della NC sarebbe ignorata se oggetti da collezione snaturati da trasformazioni sostanziali beneficiassero delle stesse esenzioni doganali.
44 Le note della Commissione richiedono, inoltre, che la produzione del modello o del tipo di veicolo sia terminata e che la sua data di produzione superi i trent'anni.
45 La pertinenza di questi criteri non può essere dimostrata senza che siano presi in considerazione, da una parte, il postulato esposto nelle sue note dalla Commissione sul ruolo del progresso tecnico nel settore dell'automobile e, dall'altra, il fatto che l'interesse storico attribuito al bene in questione in ragione della compresenza dei tre criteri costituisce solo una presunzione.
46 Nelle sue note esplicative, la Commissione ricorda a giusto titolo che un autoveicolo è un oggetto costantemente migliorato dal progresso tecnico (23). Ne risulta che la successione rapida delle innovazioni tecniche nel settore automobilistico ne fa un campo in cui gli esempi che illustrano l'evoluzione delle realizzazioni umane sono numerosi.
47 Inoltre, è necessario che il veicolo, che deve rispondere ai criteri propri degli oggetti da collezione, soddisfi i requisiti precitati che dimostrano che esso costituisce una testimonianza del passato.
48 Questi obblighi appaiono fondati.
49 In primo luogo, la condizione relativa alla cessazione della produzione si giustifica per il fatto che un veicolo, la cui produzione continui, presenta ancora un interesse attuale per i suoi utilizzatori potenziali. Le sue prestazioni tecniche o le sue particolarità estetiche sono giudicate sufficientemente degne di interesse per giustificare il proseguimento della sua commercializzazione. Questo carattere attuale del veicolo riduce quindi sensibilmente la sua capacità di illustrare un periodo passato.
50 Aggiungo che la classificazione doganale nella voce 9705 presuppone che il bene di cui trattasi sia un oggetto da collezione, il che rende necessario il rispetto dei requisiti prima citati della sentenza Daiber, tra i quali figura il requisito di una transazione speciale al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso corrente. Il proseguimento della produzione di uno stesso modello o di uno stesso tipo di veicolo non consentirebbe la realizzazione di una tale transazione, perché alimenterebbe delle transazioni di veicoli nuovi e usati simili alle altre transazioni aventi ad oggetto automobili, privando il veicolo in questione della rarità propria degli oggetti da collezione.
51 Le finalità rispettive della NC e della voce 9705 giustificano in modo eguale il requisito che la produzione del veicolo sia cessata.
52 Nelle sue conclusioni nelle sentenze Daiber e Collector Guns, prima citate, l'avvocato generale Lenz ha ricordato che la funzione della TDC è di proteggere la produzione comunitaria. Interrogandosi sul tipo di produzione che doveva essere protetta contro l'importazione di beni del tipo di quelli in esame (24), egli ha constatato che non vi erano rapporti di concorrenza tra questi beni usati e gli articoli attualmente prodotti all'interno della Comunità (25).
53 La finalità di tutela della NC sarebbe in effetti ignorata se la categoria degli oggetti da collezioni della voce 9705, che beneficiano a questo titolo di una esenzione dai dazi, comprendesse beni la cui produzione fosse ancora in corso. Si consentirebbe a veicoli nuovi di fare concorrenza ad altri tipi di automobile, finalità estranea alla voce 9705, che è invece segnata da preoccupazioni di ordine culturale.
54 In secondo luogo, il requisito di un'età minima del veicolo è espressione della stessa idea secondo la quale, partendo dall'ipotesi che sia ottenuto da una produzione oggi interrotta, un veicolo troppo recente non può, logicamente, offrire una testimonianza del passato.
55 La possibilità offerta alle autorità doganali e ai tribunali nazionali di riferirsi a una durata determinata facilita l'espletamento pratico dell'azione amministrativa, di modo che questo criterio, almeno in linea di principio, dev'essere approvato.
56 Nondimeno, può apparire un po' arbitrario il fatto di fissare l'età richiesta a trent'anni, perché non si può escludere che veicoli più recenti presentino un interesse storico.
57 La classificazione doganale nella voce 9705 di un veicolo la cui età è inferiore a trent'anni deve, infatti, essere possibile quando è dimostrato che, in ragione di alcune particolarità tecniche o estetiche oggi divenute rare e che simboleggiano un'epoca, questo veicolo presenta di già un interesse storico o etnografico.
58 La sua capacità di illustrare fin d'ora l'evoluzione delle realizzazioni umane in un certo campo fa passare in secondo piano la data della sua fabbricazione. Come ho già detto, ciò che conta è che il veicolo in questione sia rappresentativo del passato perché costituisce una innovazione o una tappa di questa evoluzione.
59 Così, anche se recente, un veicolo può presentare un interesse storico se costituisce l'ultimo esemplare prodotto in un periodo appena concluso. La sua data di produzione potrebbe quindi non raggiungere il livello di età indicato senza che questo interesse ne risulti pertanto ridotto.
60 Il criterio dell'età adottato dalla Commissione non deve quindi essere considerato un imperativo, bensì un elemento costitutivo della presunzione secondo la quale un veicolo presenta un interesse storico o etnografico.
61 Questo approccio è confermato dal contenuto delle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (26), cui avete già fatto rigorosamente riferimento, sebbene in una sua versione precedente, nella precitata sentenza Daiber, conformemente alla vostra costante giurisprudenza (27).
62 Le note che figurano nella voce 9705 della versione del 1996 fanno riferimento agli oggetti appartenuti a celebrità, il che consente di immaginare, anche se l'ipotesi è marginale e quasi aneddotica, che un veicolo possa essere classificato nella voce 9705 senza tuttavia soddisfare il requisito dell'età, non appena alcune circostanze lo giustifichino.
63 Al contrario, come precisato nelle note esplicative, la compresenza dei tre criteri può dimostrarsi insufficiente per evidenziare un interesse storico. Tale caso si verifica quando il veicolo non possiede alcun carattere specifico legato ad un periodo del passato, nel senso che non è idoneo a segnare un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni umane o ad illustrare un periodo di tale evoluzione (28).
64 In una tale ipotesi, l'autorità competente sarà indotta ad accertare che gli elementi invocati a sostegno di una classificazione doganale nella voce 9705 non sono sufficienti per una tale classificazione.
65 Da ciò che precede risulta dunque che le condizioni enumerate nelle note esplicative della Commissione devono essere considerate come mere indicazioni pratiche, destinate a facilitare l'idividuazione dell'interesse storico o etnografico di un autoveicolo e che possono essere confutate dalla dimostrazione dell'assenza di questo interesse nel senso da voi chiarito nella sentenza Daiber, prima citata.
Conclusione
66 Alla luce di queste considerazioni, vi propongo di rispondere nel modo seguente alla questione pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf:
«La voce 9705 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che si presume che abbia un interesse storico o etnografico, nel senso di tale disposto, l'autoveicolo:
- che si trova nel suo stato originale, senza cambiamenti sostanziali dei suoi elementi principali,
- che appartiene a un modello o a un tipo di veicolo la cui produzione sia terminata
- e la cui età supera i trent'anni.
Tuttavia, l'autoveicolo che soddisfa queste condizioni non presenta alcun interesse storico o etnografico, nel senso del precitato disposto, quando non appare evidente che segni un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni umane o che illustri un periodo di tale evoluzione».
(1) - Nomenclatura combinata come stabilita dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
(2) - Causa 200/84 (Racc. pag. 3363).
(3) - Così come nella sentenza pronunciata lo stesso giorno, causa 252/84, Collector Guns (Racc. pag. 3387), relativa all'interpretazione della stessa voce doganale.
(4) - La voce 9905 della TDC contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 172, p.1), riguarda infatti le: «Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico».
(5) - Punto 25, il corsivo è mio.
(6) - Sub II, quarto capoverso, della traduzione in italiano del provvedimento di rinvio.
(7) - Ibidem. GU 1996, C 127, pag. 3.
(8) - Il corsivo è mio.
(9) - Sub II, settimo capoverso, della traduzione italiana del provvedimento di rinvio.
(10) - Ibidem, sub II, nono capoverso.
(11) - Ibidem, sub II, tredicesimo capoverso.
(12) - Sentenza 12 marzo 1998, causa C-270/96, Laboratoires Sarget (Racc. pag. I-1121, punto 16). V. anche sentenza 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM (Racc. pag. I-6147, punto 17).
(13) - V. il paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
(14) - Sentenza Daiber, prima citata, punto 15.
(15) - V. paragrafo 6, secondo trattino, delle presenti conclusioni.
(16) - Punti da 20 a 25 della traduzione in francese delle osservazioni scritte.
(17) - Pagine 4 e 5 della traduzione in francese delle osservazioni scritte.
(18) - Sentenze 15 febbraio 1977, cause riunite 69/76 e 70/76, Dittmeyer (Racc. pag. 231, punto 4 e ss.); 11 luglio 1980, causa 798/79, Chem-Tec (Racc. pag. 2639, punto 11 e ss.), e 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655, punto 21 e ss.).
(19) - V., in particolare, sentenze 9 agosto 1994, causa C-395/93, Neckermann Versand (Racc. pag. I-4027, punto 13), e 17 giugno 1997, causa C-164/95, Eru Portuguesa (Racc. pag. I-3441, punto 20).
(20) - Sub II, settimo capoverso della traduzione in italiano della decisione di rinvio.
(21) - Sentenza 9 agosto 1994, causa C-393/93 (Racc. pag. I-4011, punto 19).
(22) - Sentenza 8 aprile 1976, causa 106/75 (Racc. pag. 531, punto 4).
(23) - Punto 1, secondo comma.
(24) - Nella sentenza Collector Guns, si trattava di diversi tipi di pistole e di fondine.
(25) - Sub B, paragrafo 4.
(26) - Si tratta delle note esplicative elaborate dal consiglio di cooperazione doganale nel quadro della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, di cui la Comunità è firmataria. La NC si ispira a questa convenzione, ma le note esplicative della NC, come quelle che sono all'origine della domanda del giudice di rinvio, «(...) non le sostituiscono ma dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse» (Premessa alle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee, GU 1994, C 342, pagg. 1, 7).
(27) - V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
(28) - Il testo delle note precisa che le condizioni fissate nella sentenza Daiber «(...) possono ritenersi soddisfatte, salvo prova contraria (...)».
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