Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Il presente ricorso di impugnazione ha per oggetto la sentenza del Tribunale pronunciata il 14 maggio 1997, nella causa T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekrijprodukten e altri contro Commissione delle Comunità europee (1) (in prosieguo: rispettivamente, la «VGB» e la «Commissione»). Con tale sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 20 dicembre 1993, relativa alle pratiche IV/32.751 - Florimex/Aalsmeer II, IV/32.990 - VGB/Aalsmeer, IV/33/190 - Inkoop Service e M. Verhaar BV/Aalsmeer, IV/32.835 - Cultra e IV/33/624 - Bloemenveilingen Aalsmeer III.
Con tale decisione la Commissione rigettava le denunce presentate dalle imprese Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV e M. Verhaar BV, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), in ordine ai regolamenti della Coöperatieve Vereniging De Verevigde Bloemenveilingen (in prosieguo: la «VBA»), una società cooperativa di diritto olandese che raggruppa coltivatori di fiori e piante ornamentali. In particolare, veniva contestata la violazione dell'art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n.1) del Trattato CE, con riguardo alle commissioni imposte ai fornitori non membri della VBA per vendere i loro prodotti nell'area della cooperativa e con riguardo all'organizzazione del centro commerciale Cultra, situato nella medesima area.
2 Ricordo che, ai termini dell'art. 36 (ex art. 42) del Trattato CE, un'intesa avente ad oggetto prodotti agricoli, ricade nell'ambito di applicazione delle regole di concorrenza contenute nel Trattato CE, «soltanto nella misura determinata dal Consiglio».
Questa istituzione ha stabilito, con regolamento del Consiglio n. 26 del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 26»), che «l'art. 85, n. 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39 [divenuto art.33] del Trattato CE. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nelle misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato» (art. 2, n. 1).
II - I fatti all'origine della sentenza del Tribunale
3 I fatti all'origine della controversia in esame si trovano riassunti nella sentenza del Tribunale ai punti da 1 a 44 della motivazione. Ne richiameremo nelle conclusioni i passaggi che sono rilevanti ai fini dell'esame del presente ricorso di impugnazione.
Le imprese coinvolte (4)
4 La VBA rappresenta più di 3 000 imprese che, per la grande maggioranza, sono olandesi e, per una piccola parte, belghe. La VBA organizza, nell'area commerciale di Aalsmeer di cui è proprietaria, vendite all'asta di prodotti della floricultura, in particolare fiori recisi freschi, piante d'appartamento e piante da giardino. Le infrastrutture della VBA servono principalmente allo svolgimento delle vendite all'asta, ma una parte del complesso è riservata alla locazione di locali commerciali destinati al commercio all'ingrosso dei prodotti. I locatari di tali locali sono soprattutto grossisti in fiori recisi e, in misura minore, distributori di piante d'appartamento.
5 La Florimex è un'impresa di commercio in fiori con sede in Aalsmeer. Essa importa prodotti della floricultura provenienti dagli Stati membri della Comunità e da Paesi terzi per rivenderli essenzialmente a grossisti con sede nei Paesi Bassi.
6 La VGB è un'associazione che raggruppa numerosi grossisti olandesi di prodotti della floricultura, tra i quali la Florimex, nonché grossisti stabiliti nell'area della VBA. Il suo scopo è, in particolare, promuovere gli interessi del commercio all'ingrosso dei prodotti della floricultura nei Paesi Bassi e porsi quale interlocutore nei confronti delle pubbliche autorità e delle imprese di vendita all'asta.
7 La Verhaar BV è un grossista di prodotti della floricultura stabilito nell'area della VBA. La Inkoop Service Aalsmeer BV è una società, controllata della Verhaar, stabilita nel centro commerciale Cultra.
I regolamenti della VBA (5)
8 L'art. 17 dello statuto della VBA obbliga i membri di questa a vendere i loro prodotti all'asta, organizzata all'interno dell'area della stessa cooperativa. Ai membri viene fatturato un diritto o commissione per i servizi forniti dalla VBA. Nel 1991 tale commissione ammontava al 5,7% del ricavato della vendita.
Quanto all'approvvigionamento diretto dei distributori operanti nell'area della VBA, risulta dalla sentenza del Tribunale che, fino al 1_ maggio 1988, il regolamento sulle aste della VBA comportava disposizioni tali da impedire l'utilizzo dei suoi locali per le consegne, gli acquisti e le vendite di prodotti della floricultura che non transitassero per le sue aste. In realtà, la VBA autorizzava la compravendita di tali prodotti, ma unicamente nell'ambito di determinati contratti tipo, denominati «contratti commerciali», con i quali veniva accordata a determinati distributori e alle condizioni stabilite dalla VBA, la possibilità di vendere o consegnare, ad acquirenti da essa riconosciuti, prodotti che fossero stati acquistati presso altre aste olandesi, e di vendere fiori di origine straniera, dietro il pagamento di una commissione del 5% del valore della merce. Inoltre l'associazione autorizzava i distributori installati nella sua area ad acquistare prodotti non soggetti alla sua intermediazione, dietro il pagamento di una commissione pari al 10% del valore del prodotto.
La decisione della Commissione del 1988 (6)
9 Nel 1982 la Florimex presentava una denuncia a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, al fine di far constatare la violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato da parte della VBA in particolare circa le disposizioni interne sull'approvvigionamento dei commercianti stabiliti nella sua area.
10 Il 5 novembre 1984, la VBA chiedeva alla Commissione un'attestazione negativa in base all'art. 2 del regolamento n. 17 o una decisione favorevole ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 26, oppure in mancanza, una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato con riguardo in particolare al proprio statuto, al regolamento sulle aste, ai contratti commerciali, alle condizioni generali di locazione di locali commerciali e al tariffario delle commissioni e dei diritti.
11 Il 26 luglio 1988 la Commissione adottava la decisione 88/491/CEE concernente una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (IV/31.379- Bloemenveilingen Aalsmeer (in prosieguo: la «decisione del 1988») (7). La Commissione affermava, nel dispositivo di tale decisione, che:
«1. Gli accordi conclusi dalla VBA, e notificati alla Commissione, in forza dei quali i distributori stabiliti nell'area della VBA ed i loro fornitori erano tenuti, almeno fino al 1_ maggio 1988, per quanto riguarda i prodotti della floricultura non acquistati per il tramite della VBA:
a) a commercializzare e/o fornire i suddetti prodotti nell'area della VBA esclusivamente con il consenso di quest'ultima ed alle condizioni ad essa fissate;
b) ad immagazzinare tali prodotti nell'area della VBA esclusivamente dietro pagamento di diritti fissati da quest'ultimo,
rappresentano infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE.
I diritti diretti ad impedire l'uso improprio degli impianti della VBA (diritti del 10% e dello 0,25 fiorini imposti dalla VBA ai rivenditori stabiliti nella sua area, nonché i contratti commerciali conclusi tra la VBA e tali rivenditori costituiscono del pari, nella forma notificata alla Commissione, infrazioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE.
Per gli accordi di cui all'art. 1, non ricorrono le condizioni di esenzioni ai sensi dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE».
Le modifiche dei regolamenti interni introdotte successivamente alla decisione del 1988 (8)
12 A far data dal 1_ maggio 1988 la VBA aboliva formalmente le disposizioni interne relative agli obblighi di acquisto e alle restrizioni al libero approvvigionamento dei prodotti nonché i regimi delle commissioni istituendo in loro vece il «diritto di uso». Tale regime, più volte modificato in accordo con le indicazioni fornite dalla Commissione, si applica al rifornimento diretto di distributori stabiliti nell'area della VBA e alle operazioni di smercio sottratte all'intermediazione delle cooperative.
Il diritto d'uso è riscosso, in base al numero di steli (fiori recisi) o di piante fornite, sulle consegne fatte da terzi ai distributori stabiliti nell'area della VBA. L'importo del diritto è determinato dalla VBA in base al prezzo medio annuo realizzato nel corso dell'annata precedente per i diversi prodotti della floricultura in questione. Secondo la VBA, viene applicato un coefficiente di circa il 4,3% del prezzo medio annuo della categoria in questione. In luogo di una commissione riscossa per ogni stelo o pianta, un fornitore può optare per una commissione del 5%.
13 Inoltre, il 29 aprile 1988 la VBA aboliva, con decorrenza dal 1_ maggio 1988, le restrizioni fino ad allora previste nei contratti commerciali, e in particolare quelle relative alle fonti di approvvigionamento. Esistono da allora tre tipi di contratti commerciali che coprono situazioni leggermente diverse (a seconda che il fornitore sia o meno locatario di un locale commerciale della VBA, o che sia stato o meno titolare di un contratto commerciale precedente). Per tutti questi contratti è previsto il pagamento di una commissione del 3% sul valore lordo dei prodotti forniti ai clienti nell'area della VBA. I contratti riguardavano prodotti che di norma non erano coltivati nei Paesi Bassi e quindi differenti da quelli che normalmente sono messi all'asta dai membri della cooperativa.
La riapertura del procedimento amministrativo (9)
14 Con lettere del 18 maggio, dell' 11 ottobre e del 29 novembre 1988, la Florimex presentava una denuncia alla Commissione, registrata con il n. 4/32.751, con riguardo, tra l'altro, alle disposizioni interne sul «diritto d'uso», facendo valere, in particolare, che esso aveva lo stesso oggetto o effetto del regime del 10% che era stato vietato dalla Commissione con la decisione del 1988 e che, per determinati prodotti, l'aliquota di tale diritto era addirittura più elevata. La VGB presentava un'analoga denuncia con lettera 15 ottobre 1988.
15 Il 19 luglio 1988 la VBA notificava alla Commissione le modifiche apportate al proprio regolamento, e in particolare le disposizioni relative al nuovo diritto d'uso, adottate con decorrenza 1_ maggio 1988, senza fare menzione però dei nuovi contratti commerciali. Il 15 agosto 1988 notificava ulteriori modifiche della regolamentazione nell'ambito della stessa pratica pendente davanti alla Commissione.
16 Con lettera del 21 dicembre 1988, la Commissione comunicava alla Florimex e alla VGB di aver aperto dei procedimenti nei confronti della VBA ed esprimeva l'opinione che il diritto d'uso non fosse discriminatorio rispetto alle commissioni dovute dai membri della VBA e dagli altri fornitori presenti alle aste della cooperativa.
17 Il 4 aprile 1989, la Commissione pubblicava la comunicazione 89/C-83/03, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17, dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 26, in cui manifestava l'intenzione di adottare una decisione favorevole nei confronti della VBA e ciò con riguardo alle regole sull'approvvigionamento per la vendita all'asta da parte dei membri della VBA e degli altri fornitori e alle condizioni relative a tali vendite e quindi al diritto d'uso imposto ai fornitori in caso di approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area della VBA.
18 Con lettera del 3 maggio 1989, la Florimex e la VGB presentavano le loro osservazioni in risposta alla comunicazione del 4 aprile 1989. Il 7 febbraio 1990, la VBA notificava alla Commissione la propria regolamentazione relativa alle «modalità di applicazione dei diritti d'uso», che prevedeva la possibilità per un fornitore di pagare il diritto d'uso mediante il versamento di un'aliquota forfettaria pari al 5% del valore dei prodotti. Nella stessa data la VBA notificava alla Commissione i nuovi contratti commerciali.
19 Con lettera del 24 ottobre 1990, la Commissione segnalava alle imprese ricorrenti la sua intenzione di emettere una decisione favorevole a VBA. Le ricorrenti ribadivano le proprie argomentazioni con lettere del 26 novembre e del 17 dicembre 1990, nonché in occasione di un incontro con gli esponenti della Commissione, il 27 novembre 1990.
20 Con lettera del 4 marzo 1991 la Commissione comunicava alle denuncianti, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 (10) (in prosieguo: il «regolamento n. 99/66») che gli elementi raccolti non consentivano alla Commissione di dare un seguito favorevole alle loro denunce relative al diritto d'uso richiesto dalla VBA. La Commissione allegava a tale lettera un documento in cui esponeva in dettaglio le ragioni che l'avevano condotta ad una tale conclusione.
21 Il 17 aprile 1991, le denuncianti rispondevano alla Commissione e dichiaravano di tener ferme le loro richieste, facendo valere in particolare che l'istituzione non aveva preso posizione su tutti i gravami formulati nelle loro denunce e quindi che la lettera del 4 marzo 1991 non poteva essere considerata come una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63.
22 In data 2 luglio 1992, la Commissione inviava al difensore delle ricorrenti una lettera raccomandata con la quale comunicava il rigetto definitivo delle loro denunce relative al diritto d'uso. In tale lettera, (in prosieguo: la «decisione») la Commissione precisava che la motivazione ivi contenuta costituisce un complemento e un'esplicitazione della motivazione contenuta nella lettera ex art. 6 alla quale essa rinvia.
23 Il 21 settembre 1992, la Florimex e la VGB proponevano dinanzi al Tribunale il ricorso nelle cause T-70/92 e T-71/92 contro la decisione della Commissione 2 luglio 1992.
La lettera della Commissione del 20 dicembre 1993 impugnata davanti al Tribunale (11)
24 Con comunicazione 5 agosto 1992, recante l'intitolazione «IV/32.751 - Florimex/Aalsmeer II, IV/32.990 - VGB/Aalsmeer, IV/33.190 - Inkoop Service e M. Verhaar/Aalsmeer, IV/32.835 - Cultra e IV/33.624 - Bloemenveilingen Aalsmeer III», la Commissione informava le ricorrenti che, sulla base degli elementi forniti dalle denuncianti e su quelli da lei direttamente acquisiti, non riteneva di dover procedere ad un'inchiesta con riguardo ai "contratti tipo I, II e III" ed agli "accordi Cultra".
Con riguardo ai contratti commerciali si esprimeva nei seguenti termini:
«I contratti commerciali sono incentrati sul conseguimento, giudicato necessario dalla VBA, di un'offerta supplementare nella propria area. Per poter assicurare tale offerta supplementare, la VBA conclude questi contratti con commercianti disposti ad impegnarsi ad offrire una quantità determinata di prodotti.
I commercianti che sottoscrivono questi contratti commerciali non devono versare il diritto d'uso per i prodotti specifici enunciati nel contratto. Essi pagano una commissione d'incasso del 3%. Per gli altri prodotti offerti in vendita, essi devono pagare il diritto d'uso.
A condizione di corrispondere il diritto d'uso, tutti i commercianti stabiliti nell'area della VBA possono offrire in vendita i prodotti offerti anche dai titolari di contratti commerciali.
Un paragone tra gli oneri finanziari imposti dalla VBA ai commercianti che hanno concluso contratti commerciali e ai commercianti che non hanno sottoscritto tali accordi porta alla conclusione che i titolari dei contratti commerciali sono privilegiati. Per contro, essi contraggono obblighi nei confronti della VBA per quanto riguarda l'offerta di determinati prodotti.
Non si può quindi considerare che la VBA applichi, nei confronti delle proprie controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Inoltre, dal fascicolo non risultano prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri, anche ove sussistesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1».
Sugli accordi Cultra formulava le seguenti osservazioni:
«La VBA e i commercianti stabiliti nel centro Cultra sono legati da contratti che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza, e ciò sia per quanto riguarda la limitazione delle attività professionali di tali commercianti sia per quanto riguarda la limitazione delle loro fonti di approvvigionamento (questo non vale per il commerciante in piante di idrocoltura). Dal fascicolo non risultano tuttavia prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri. La scarsa incidenza economica sui mercati in questione lo esclude. Dal momento che le informazioni che la Commissione ha potuto ottenere in proposito costituiscono segreti commerciali delle imprese interessate, non è possibile consentirvi di prenderne conoscenza».
La Commissione concludeva la lettera nei seguenti termini:
«Tenuto conto di quanto precede, e in quanto sia già possibile formulare un giudizio, il seguito della procedura dovrebbe avere ad esito un rigetto formale delle denunce.
In base a questa valutazione, ancora provvisoria, della Vostra domanda, ho quindi l'intenzione di rinunciare a tale procedura formale e di chiudere il caso. Adotterò le misure a ciò necessarie, a meno che, entro un termine di quattro settimane, non comunichiate che intendete mantenere la Vostra denuncia, in vista di una continuazione della procedura, esponendo gli argomenti che intendete far valere a tal fine».
25 Il 22 dicembre 1992, il rappresentante delle ricorrenti rispondeva a nome delle quattro denuncianti cui era stata indirizzata la comunicazione del 5 agosto 1992, precisando che le circostanze non gli avevano consentito di rispondere prima. Egli sottolineava che le ricorrenti desideravano mantenere le loro denunce ed auspicavano inoltre che la Commissione prolungasse il termine per la presentazione delle osservazioni e chiudesse le pratiche con una decisione formale sul merito delle denunce. Quanto ai contratti commerciali, l'avvocato delle ricorrenti faceva valere in particolare, da un lato, che le differenze tra l'aliquota del diritto d'uso e quella della commissione prevista dai contratti commerciali non erano obiettivamente giustificate, e, dall'altro, che la posizione della Commissione in merito al pregiudizio del commercio tra Stati membri andava in senso inverso alla decisione del 1988, nella quale i contratti commerciali erano stati considerati parte integrante della regolamentazione della VBA. Quanto agli accordi Cultra, egli osservava che l'effetto sul commercio tra Stati membri doveva essere valutato nell'ambito della regolamentazione della VBA nel suo complesso, e che il fatturato delle imprese interessate oltrepassava la soglia prevista dalla comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore.
26 La lettera delle ricorrenti del 22 dicembre 1992 non riceveva alcuna risposta da parte della Commissione. Poiché lo stato di salute dell'avvocato delle ricorrenti si era gravemente deteriorato, le ricorrenti designavano un nuovo rappresentante legale il 3 novembre 1993. Questi chiedeva alla Commissione, con lettera 9 dicembre 1993, di pronunciarsi sulla detta lettera del 22 dicembre 1992.
27 La Commissione reagiva inviando una lettera, che porta la data del 20 dicembre 1993, nella quale l'istituzione rinvia a quanto affermato nell'ultimo paragrafo della sua comunicazione del 5 agosto 1992 e precisa inoltre quanto segue:
«Alla data di ricevimento della lettera 22 dicembre 1992 il termine di quattro settimane accordato alla Sua cliente per formulare osservazioni relative al contenuto della lettera raccomandata 5 agosto 1992 era scaduto da mesi.
La direzione generale "Concorrenza" della Commissione ha tenuto conto d'ufficio di informazioni che erano state fornite nella sua lettera 22 dicembre 1992. Tuttavia, un esame provvisorio cui si era allora proceduto non aveva dato luogo a un intervento ai sensi dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86 del Trattato».
III - La sentenza del Tribunale
28 Le imprese Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV e M. Verhaar BV hanno impugnato la presa di posizione della Commissione contenuta nella lettera del 20 dicembre 1993.
La convenuta ha sollevato un'eccezione sulla ricevibilità del ricorso facendo valere la natura non decisoria dell'atto impugnato. L'esame di tale eccezione è stato riunito al merito con ordinanza del 14 luglio 1994.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile e lo ha accolto parzialmente nel merito annullando la decisione della Commissione «nella parte in cui respinge le denunce delle ricorrenti secondo le quali i contratti commerciali del tipo I, II, III [conclusi dalla VBA] costituirebbero violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato».
IV - Nel merito
Sul ricorso principale
29 La ricorrente invoca cinque motivi di impugnazione: con il primo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla VBA contro il ricorso di annullamento, con il secondo motivo invoca la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, con il terzo e il quinto motivo deduce la violazione del principio di non discriminazione e, infine, con il quarto motivo invoca la violazione dell'art. 190 (divenuto art.253) del Trattato CE.
Sul primo motivo di impugnazione: la irricevibilità del ricorso di annullamento
30 Con tale motivo di impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla VBA contro il ricorso presentato dalla VGB. In particolare, essa contesta quanto risulta nei punti da 76 a 88 della sentenza, laddove il Tribunale avrebbe affermato che la Commissione non poteva considerare ritirata la denuncia della VGB in mancanza di una risposta presentata nel termine di quattro settimane da lei espressamente indicato nella comunicazione inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/62. Secondo la ricorrente, un tale termine sarebbe da considerare di carattere perentorio e pertanto, contrariamente a quanto assunto dal giudice di merito, l'inosservanza del medesimo avrebbe come effetto l'archiviazione definitiva della denuncia. Aggiunge la ricorrente che non si potrebbe ritenere, come fa il Tribunale, che nella specie una tale archiviazione avrebbe comportato la violazione dei diritti di difesa delle imprese interessate, in quanto questi sarebbero garantiti proprio dalla fissazione di termini che permettono un regolare svolgimento del procedimento amministrativo.
In proposito le imprese resistenti fanno valere che l'art. 6 e le altre disposizioni in materia non prevederebbero alcun obbligo del denunciante di presentare le proprie osservazioni, in ordine ad una comunicazione come quella di specie, nel termine indicato dalla Commissione pena l'archiviazione della denuncia. L'analisi del Tribunale, secondo cui la Commissione avrebbe titolo per archiviare una denuncia se l'impresa interessata non presenti tempestivamente le osservazioni, non legittimerebbe il proprio rifiuto della Commissione di prendere in considerazione informazioni ulteriori, nel caso in cui queste fossero presentate dopo la scadenza dei termini fissati dall'amministrazione. E ciò a prescindere dal fatto che il preteso ritardo sia o meno giustificato da ragioni oggettive.
31 Osservo preliminarmente che nel procedimento di primo grado la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro il ricorso della VGB, facendo valere che la decisione non aveva un contenuto dispositivo autonomo, in quanto era da considerare o un atto preparatorio, che come tale non chiudeva il procedimento amministrativo, oppure un atto puramente confermativo della decisione di archiviazione contenuta nella comunicazione del 5 agosto 1992.
Il Tribunale non ha accolto l'eccezione affermando che la decisione impugnata comportava il rigetto definitivo delle denunce della VGB e delle altre imprese interessate. In particolare, e per quanto rileva nella presente causa, il Tribunale non ha considerato fondato l'argomento della Commissione, secondo il quale «le ricorrenti avevano già perduto la loro qualità di denuncianti (cioè di soggetti interessati all'accertamento da parte della Commissione della violazione delle regole di concorrenza da essa denunciata) alla data della loro lettera 22 dicembre 1992», per il fatto di non aver presentato, nel termine di quattro settimane ivi fissato, osservazioni sul contenuto della comunicazione del 5 agosto 1992.
Sul punto, nella sentenza impugnata, si legge che «Se, in via di principio, la Commissione ha [...] il diritto di trarre conseguenze dal fatto che un denunciante non risponda a una comunicazione ex art. 6 entro il termine fissato ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 99/63, a condizione che questo termine sia ragionevole, il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'acquiescenza della parte denunciante all'archiviazione della sua denuncia non possa essere presunto, in maniera irrefutabile, per il solo fatto della scadenza di tale termine. Non sarebbe infatti compatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa che la Commissione possa archiviare la denuncia se circostanze particolari possono legittimamente spiegare l'inosservanza del termine fissato dalla stessa Commissione».
Inoltre, secondo il Tribunale, nella specie il diritto di formulare osservazioni anche dopo le scadenze del termine fissato dalla Commissione sarebbe giustificato anche per altre ragioni, e precisamente a) per il fatto che il termine di quattro settimane, indicato nella comunicazione, coincideva con un periodo di ferie, b) per il fatto che le imprese avevano dimostrato a più riprese il loro interesse ad una pronuncia sulla legittimità dell'intesa denunciata e, infine, c) per il fatto che circostanze oggettive giustificavano il ritardo nella presentazione delle osservazioni.
Il Tribunale concludeva quindi nel senso che «la Commissione non avesse titolo per ritenere, sulla sola base della decorrenza del termine fissato nella comunicazione 5 agosto 1992 e senza aver contattato le ricorrenti, che le loro denunce dovevano considerarsi archiviate prima del 22 dicembre 1992».
Il rigetto definitivo dell'atto sarebbe dunque da ricondurre, secondo il giudice di merito, unicamente alla decisione impugnata del 20 dicembre 1993. A sostegno di tale conclusione il Tribunale formula le seguenti considerazioni: «Nella loro lettera 22 dicembre 1992 le ricorrenti hanno risposto in modo dettagliato alla comunicazione 5 agosto 1992, pur sottolineando di tenere ferme le loro denunce per consentire la prosecuzione del procedimento. Inoltre, hanno chiesto specificamente che la Commissione adottasse una decisione formale sulle loro denunce, come aveva promesso nel corso del procedimento amministrativo. Nella lettera 9 novembre 1993, il nuovo avvocato delle ricorrenti ha chiesto una nuova posizione della Commissione sulla lettera 22 dicembre 1992. Risulta dalla lettera inviata dalla Commissione il 20 dicembre 1993, in risposta a questa domanda, che la Commissione ha proceduto a un esame della lettera 22 dicembre 1992, concludendone che le osservazioni ivi contenute non davano luogo a un intervento a norma dell'art. 85, n. 1 o dell'art. 86 del Trattato».
Nel ricorso di impugnazione, contro la pronuncia del Tribunale, la VBA ripropone in sostanza alcuni degli argomenti fatti valere dalla Commissione a sostegno della eccezione di irricevibilità. La VBA non contesta che vi sia stato il definitivo rigetto delle denunce ma ritiene che l'archiviazione sarebbe da ricondurre alla comunicazione del 5 agosto 1992 e non alla decisione impugnata che costituirebbe un atto puramente confermativo. Così, in assenza di una reazione delle imprese interessate alla comunicazione del 5 agosto 1992, nei termini fissati dalla Commissione, l'archiviazione avrebbe dovuto essere considerata definitiva e le imprese avrebbero di fatto perso il diritto ad una pronuncia sul merito della loro denuncia.
Tali argomenti devono essere disattesi perché si basano su una erronea interpretazione delle norme relative al procedimento amministrativo di accertamento delle infrazioni alle regole di concorrenza e su una falsa ricostruzione dei fatti.
Occorre, al riguardo, far cenno innanzitutto alle disposizioni, che qui rilevano, relative al procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza. Dopo la presentazione della denuncia di una infrazione delle regole di concorrenza, presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione procede ad una acquisizione di informazioni con una serie di contatti preliminari con il denunciante; successivamente, e qualora ritenga che le informazioni non dimostrano l'esistenza della lamentata infrazione, la Commissione invia ai denuncianti una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/66, il quale prevede che, se gli elementi forniti dalle parti non giustificano l'apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione rigetta la denuncia, «ne indica i motivi ai richiedenti e fissa loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni». Ricevute le osservazioni da parte delle imprese interessate, la Commissione adotta la decisione finale di archiviazione.
L'unico atto di tale procedura che può essere impugnato davanti al giudice è quello finale che comporta la definitiva chiusura della procedura. La comunicazione ex art. 6, nella quale è riportata una posizione provvisoria dell'amministrazione sul merito della denuncia, è infatti un atto preparatorio che non può essere oggetto di ricorso in sede giurisdizionale (12).
Nella presente causa, si pone il problema di stabilire quale sia l'atto che ha chiuso il procedimento amministrativo de quo. Ai fini di tale esame è opportuno ripercorrere le varie fasi del medesimo procedimento. Le denunce sulle infrazioni in esame sono state presentate tra il maggio e il novembre 1988. Dopo una serie di contatti tra l'amministrazione e le imprese interessate, la Commissione adottava il 5 agosto 1992 la comunicazione relativa in particolare ai «contratti commerciali» e agli «accordi Cultra», comunicazione che si concludeva nei termini seguenti: «In base a questa valutazione, ancora provvisoria, della Vostra domanda, ho quindi l'intenzione di rinunciare a tale procedura formale e di chiudere il caso. Adotterò le misure a ciò necessarie, a meno che, entro un termine di quattro settimane, non comunichiate che intendete mantenere la Vostra denuncia, in vista di una continuazione della procedura, esponendo gli argomenti che intendete far valere a tal fine».
Si ricava chiaramente dai termini della lettera che la Commissione comunica una presa di posizione provvisoria sulla sussistenza dell'infrazione denunciata, in relazione alla quale essa esprime solo l'intenzione di non dare seguito alla denuncia. Essa invita altresì le parti a presentare le loro osservazioni nel termine di quattro settimane, aggiungendo che in assenza di tali osservazioni avrebbe adottato le misure per archiviare definitivamente la denuncia. Il Tribunale a giusto titolo - e senza essere a questo motivo censurato dalla ricorrente - qualifica tale comunicazione come una lettera ex art. 6 del regolamento n. 66/99, in ordine alle denunce riguardanti i contratti commerciali conclusi dalla VBA e l'organizzazione del centro commerciale Cultra.
Le denuncianti presentavano le loro osservazioni solamente il 22 dicembre 1992, e quindi dopo la scadenza del termine di quattro settimane loro assegnato. La Commissione reagiva, su sollecitazione delle medesime, adottando, nel dicembre del 1993, l'atto impugnato, in cui si legge quanto segue:
«Alla data di ricevimento della lettera 22 dicembre 1992 il termine di quattro settimane accordato alla Sua cliente per formulare osservazioni relative al contenuto della lettera raccomandata 5 agosto 1992 era scaduto da mesi.
La direzione generale "Concorrenza" della Commissione ha tenuto conto d'ufficio di informazioni che erano state fornite nella sua lettera 22 dicembre 1992. Tuttavia, un esame provvisorio cui si era allora proceduto non aveva dato luogo a un intervento ai sensi dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86 del Trattato».
Con questa lettera, formulata in termini imprecisi e assolutamente oscuri, la Commissione sembra essersi limitata a dichiarare che, non essendovi stata una tempestiva reazione delle imprese, aveva dato seguito a quanto da essa stessa prospettato nella lettera ex art. 6 e che conseguentemente aveva proceduto all'archiviazione definitiva delle denunce.
Nella presente causa la Corte è chiamata a stabilire se la natura di atto preparatorio della comunicazione del 5 agosto 1992 e quella dell'atto definitivo della decisione impugnata del 20 dicembre 1993 sarebbero state modificate - come sostengono la Commissione e la ricorrente - a seguito dell'intempestiva presentazione delle osservazioni delle denuncianti nei termini fissati dall'amministrazione.
A mio parere, la qualificazione della decisione impugnata, quale figura ai punti da 85 a 87 della sentenza del Tribunale, come atto decisorio non è viziata da alcun errore di valutazione. Tale lettera, infatti, come si è appena rilevato, è stata inviata in una fase avanzata del procedimento amministrativo, e precisamente dopo la comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 66/99 e dopo la presentazione delle osservazioni delle parti. Inoltre, e per quanto riguarda il suo contenuto, tale lettera costituisce il primo e il solo atto con cui si comunica alle denuncianti il rigetto definitivo delle loro denunce, che non si può ricondurre ad un rigetto implicito avvenuto prima dell'invio di tale lettera, in quanto nella comunicazione ex art. 6, la Commissione aveva espressamente dichiarato di avere l'intenzione di adottare, in assenza di osservazioni, una le misure necessarie per procedere all'archiviazione. Con la decisione impugnata la Commissione comunica dunque una presa di posizione definitiva circa i fatti denunciati. Il contenuto definitivo dell'atto si ricava altresì dal fatto che la Commissione non assegna alle imprese alcun termine per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni. Ricordo, al riguardo, che, sempre in materia di concorrenza, nella sentenza SFEI del 1994 (13), la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento di un atto della Commissione che secondo il giudice di merito conteneva una valutazione provvisoria dei fatti denunciati e quindi era di carattere provvisorio. La Corte riteneva che una lettera, inviata nel corso di un procedimento amministrativo, nella quale la Commissione comunica di porre fine all'indagine, senza offrire alle parti la possibilità di presentare le proprie osservazioni, costituisce un atto definitivo che può quindi essere oggetto di impugnazione. In tale sentenza, la Corte ha affermato che «una lettera di archiviazione può essere considerata una presa di posizione preliminare o preparatoria soltanto se la Commissione abbia fatto chiaramente risultare che la sua conclusione è valida solo con riserva delle osservazioni complementari delle parti».
Se si considerasse la decisione in esame un atto di conferma della comunicazione precedente si arriverebbe ad ammettere che, se le imprese interessate presentano le loro osservazioni su una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 66/99, senza rispettare il termine loro assegnato, la Commissione non è più tenuta ad adottare una decisione di chiusura del procedimento (14), e ciò anche in un caso come quello di specie in cui essa dichiara espressamente, nella comunicazione ex art. 6, di voler procedere all'adozione di un atto definitivo di rigetto in mancanza di una reazione da parte delle imprese interessate e anche qualora le imprese mostrino comunque interesse ad una presa di posizione definitiva dell'amministrazione sulle infrazioni denunciate.
A mio parere il ritardo nella presentazione delle osservazioni delle imprese può incidere unicamente sull'obbligo della Commissione di prendere in considerazione gli argomenti delle parti ai fini della decisione definitiva sulla denuncia. Inoltre, anche ammettendo che delle osservazioni tardive su una comunicazione ex art. 6 non siano prese in conto ai fini dalla adozione di una decisione quale quella di specie, non si può ritenere che l'inosservanza dei termini fissati dalla amministrazione per le osservazioni ex art. 6 impedisca altresì alle imprese interessate di fornire, in ogni momento del procedimento amministrativo, ulteriori elementi di fatto relativamente all'infrazione denunciata. In effetti, non si può ricavare dalla lettera dell'art. 6 che, nel caso in cui le imprese forniscano tali elementi dopo la scadenza del termine per il deposito, la Commissione non sia tenuta a prenderne comunque visione. Infatti, l'esclusione di tale obbligo da parte della Commissione pregiudicherebbe l'esercizio del diritto dei privati di fornire nuovi elementi circa infrazioni delle regole di concorrenza già oggetto di precedenti denunce archiviate dalla Commissione e inciderebbe quindi sullo stesso diritto riconosciuto dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, di denunciare le infrazioni alle regole di concorrenza (15).
Il fatto poi che la decisione impugnata si limiti a far rinvio, ai fini della motivazione, ad un atto precedente di carattere apparentemente interlocutorio, non la rende per ciò solo di carattere confermativo. E' noto infatti che la motivazione di un atto si può ricostruire in base agli elementi che risultano dal contesto generale, come appunto quelli che si evincono dal contenuto degli atti preparatori. In tale senso si è espressa la stessa Corte nella recente sentenza UFEX che riguarda una decisione di rigetto della denuncia di un'infrazione delle regole di concorrenza. La Corte, confermando la pronuncia del Tribunale nello stesso procedimento, ha ivi affermato che la Commissione può, nella decisione di rigetto definitivo di una denuncia, fare espresso rinvio alla comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/66, in quanto, «la motivazione di un atto amministrativo può far riferimento ad altri atti e, in particolare, menzionare il tenore di un atto precedente, soprattutto se trattasi di atto collegato» (16). Rilevo però che mentre nella decisione impugnata dalla UFEX, la Commissione riproduce il contenuto della lettera ex art. 6, nella presente fattispecie la stessa istituzione si è limitata a rinviare all'atto precedente senza riprodurne il contenuto, nemmeno in modo sommario. A mio parere, comunque, nulla vieta alla Commissione di motivare un proprio atto limitandosi ad assumere il contenuto di un altro atto adottato nel corso della stessa procedura, soprattutto se questo ha carattere preparatorio.
32 Sulla base di queste considerazioni ritengo che questo primo motivo di impugnazione della sentenza del Tribunale è senza fondamento.
Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione: la discriminazione di trattamento dei fornitori esterni della cooperativa
33 Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di annullamento la VGB lamenta in sostanza che il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti, laddove ha ritenuto che sussiste una discriminazione di trattamento in danno delle imprese, non appartenenti alla cooperativa, le quali intendono vendere i loro prodotti all'interno dell'area della VBA. Questa discriminazione, ricollegata dal Tribunale alla differenza tra le aliquote delle commissioni che sono imposte per permettere l'accesso alle strutture e ai servizi della cooperativa, non sussisterebbe in quanto la differenza di trattamento riguardarebbe imprese che offrono prestazioni differenti e quindi alle quali la VBA non sarebbe tenuta ad assicurare un identico trattamento. Infatti, da un lato, vi sarebbero i fornitori che provvedono all'approvvigionamento diretto delle imprese situate nell'area della cooperativa e dall'altro i fornitori con i quali vengono conclusi i «contratti commerciali». Il Tribunale avrebbe erroneamente assunto che la VBA non ha dimostrato che i rapporti contrattuali con le imprese esterne avevano contenuto differente e che quindi esisteva un trattamento privilegiato nei confronti delle imprese che locavano strutture della VBA. Al contrario, nel procedimento di primo grado, la VBA avrebbe fornito i modelli dei «contratti commerciali» dai quali risulterebbe che le imprese che concludevano tali contratti erano tenute ad affittare i locali della VBA - e quindi a pagare alla cooperativa un canone di affitto - ed erano altresì tenute a rifornire la VBA di un determinato tipo di prodotti. La ricorrente deduce che, partendo da questa errata ricostruzione dei fatti, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni in materia di concorrenza e in particolare l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto avrebbe considerato intese vietate i contratti conclusi dalla VBA. Il Tribunale avrebbe inoltre violato lo stesso principio di non discriminazione in quanto avrebbe applicato il criterio della uguaglianza di trattamento a contratti aventi contenuto diverso, mentre è noto che un tale principio consiste nel divieto di applicare trattamenti differenti per prestazioni uguali. Infine, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto perché il Tribunale, nel giudicare della inesattezza della valutazione dei fatti operata dalla Commissione, avrebbe fatto rinvio ai punti 192 e 193 della coeva sentenza del Tribunale pronunciata nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, laddove lo stesso giudice avrebbe accertato non un errore nella valutazione dei fatti bensì un vizio di motivazione.
Per sostenere l'esistenza di una discriminazione, le parti resistenti formulano essenzialmente due osservazioni. In primo luogo, nella specie non si tratterebbe di una discriminazione tra due categorie di contratti, come afferma la VBA, ma tra differenti categorie di imprese. In altre parole, i regolamenti della VBA penalizzerebbero le imprese che provvedono ad un approvvigionamento diretto e non controllato dalla stessa cooperativa, imponendo loro una commissione pari al 10% dell'importo totale ricavato dalla vendita dei prodotti, commissione che risulterebbe di molto superiore a quella imposta a fornitori che hanno locato degli immobili nell'area VBA e che con essa concludono specifici contratti di fornitura. Questo differente trattamento comporterebbe una restrizione nell'accesso al mercato olandese dei fiori per le imprese che appunto intendono distribuire prodotti diversi da quelli venduti nell'area VBA e, soprattutto, prodotti provenienti dall'esterno dei Paesi Bassi. In secondo luogo, le parti resistenti sottolineano che tutte le caratteristiche dei due tipi di contratto sarebbero state prese in considerazione dal Tribunale quindi sarebbero state assunte quali elementi di fatto già nella sentenza del giudice di merito e non potrebbero essere oggetto di esame nel giudizio di appello in cui la Corte può pronunciarsi sui soli errori commessi nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto.
34 A mio parere, i mezzi di impugnazione relativi alla pronuncia del Tribunale sul merito del ricorso presentato in primo grado si fondano su una sola censura che riguarda la pretesa erronea valutazione del giudice di merito in ordine alla discriminazione di trattamento tra le diverse imprese fornitrici non appartenenti alla VBA. Sulla base di tale profilo di illegittimità, la VBA fa valere la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la violazione e l'errata applicazione del principio generale di non discriminazione e, infine, la violazione dell'art. 190 del Trattato CE.
Questa censura tuttavia riguarda manifestamente la ricostruzione dei fatti quale risulta nella sentenza impugnata, laddove il Tribunale mette a confronto la situazione dei fornitori esterni e ritiene che sussistano delle analogie tra la posizione delle differenti imprese rispetto alla cooperativa e laddove giudica, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, che la diversità di trattamento riservato a tali imprese sia sproporzionata e quindi discriminatoria. In particolare, la discriminazione riguarderebbe la differenza tra la commissione pagata dai fornitori che consegnavano direttamente i loro prodotti all'interno dell'area VBA, la quale si aggirerebbe, secondo le parti resistenti, intorno al 10% del prezzo lordo dei prodotti e quella che grava sui fornitori che concludono i menzionati «contratti commerciali» che è pari al 3% del prezzo dei prodotti. Rileva, al riguardo, il Tribunale che la Commissione, nella comunicazione del 1992, pur dichiarando espressamente che, «dopo aver effettuato un paragone degli oneri finanziari imposti dalla VBA ai commercianti parti di contratti commerciali e a quelli che non hanno stipulato tali accordi,» è giunta alla conclusione che «i primi sono privilegiati», ritiene poi che «i titolari di contratti commerciali assumessero nei confronti della VBA obblighi tali da giustificare la differenza tra il regime del 3% e l'aliquota del diritto d'uso». Ora, ritiene il Tribunale, la decisione impugnata è «viziata da errore di fatto e di valutazione in quanto vi si afferma che la differenza di aliquota tra il diritto d'uso e la commissione del 3% applicabile ai contratti commerciali è giustificata dall'esistenza di tali obblighi» (punti da 116 a 119).
La censura dunque non riguarda la qualificazione giuridica della intesa de qua e quindi l'applicabilità nella specie dell'art. 85, n. 1, lettera d), ma riguarda essenzialmente l'esame svolto dal Tribunale circa la possibilità, sulla base degli elementi che risultano nella decisione impugnata, di considerare equivalenti le prestazioni offerte dalle diverse imprese. Una tale valutazione attiene alla ricostruzione di fatti quale risulta dalla pronuncia del giudice di merito, e pertanto non può essere oggetto di esame in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale. La VBA sembra anche prospettare una pretesa manipolazione dei mezzi di prova da parte del Tribunale, quando afferma che dai formulari di contratto, prodotti in primo grado, risulterebbe che le imprese che concludevano tali contratti erano tenute a rispettare una serie di vincoli, i quali appunto giustificherebbero la differenza tra l'aliquota delle diverse commissioni per cui è causa. Tuttavia, risulta dalla motivazione della sentenza che il Tribunale non ha omesso di prendere in considerazione tali elementi - il giudice di merito fa espresso riferimento al punto 116 al canone di affitto pagato dai fornitori che concludono i contratti commerciali - e che ha fondato il suo giudizio, in ordine alla discriminazione di trattamento dei fornitori della VBA, su un esame generale e articolato delle relazioni che intercorrono tra le differenti imprese esterne e la cooperativa ricorrente.
Ritengo poi infondata la censura della VBA relativa all'errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale nell'aver fatto espressamente rinvio, per motivare la propria conclusione circa l'errore di valutazione della Commissione, a quanto dallo stesso affermato ai punti 192 e 193 della sentenza nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92. Rilevo che come ho già osservato nella conclusione pronunciata nella causa C-265/97 P, il Tribunale, nella sentenza Florimex, e in particolare ai menzionati punti 192 e 193, ha svolto un esame congiunto sull'errore di diritto e sul difetto di motivazione fatti valere entrambi dalla Florimex in sede di impugnativa della decisione della Commissione del 2 luglio 1992. In ogni caso e anche ammettendo che il Tribunale, sulla base delle considerazioni che figurano ai punti 192 e 193, avesse giudicato del solo vizio di motivazione, ritengo che il rinvio, fatto nella sentenza in esame, è generico e costituisce unicamente un argomento aggiuntivo nel contesto generale della motivazione. La sentenza impugnata con il presente ricorso quindi non può essere considerata, sotto tale profilo, viziata da errore di diritto.
35 Sulla base di tutte queste osservazioni ritengo che i quattro motivi di impugnazione fatti valere dalla VBA devono essere disattesi.
Sul ricorso incidentale
36 Le imprese resistenti presentano un ricorso incidentale di impugnazione contro la parte della sentenza del Tribunale in cui è stata rigettata la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione relativamente alla valutazione circa la legittimità degli «accordi Cultra». Le parti ritengono che il rigetto della loro domanda di annullamento sia basato su una valutazione errata di detti contratti in quanto il Tribunale avrebbe giudicato sugli effetti di tali intese considerandole indipendentemente dal resto dei regolamenti interni della cooperativa, con il risultato di confermare l'analisi della Commissione secondo la quale tali contratti non hanno rilevanza sul mercato comune e quindi ad essi non è applicabile l'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che nel centro commerciale verrebbero svolte operazioni non solo dei piccoli dettaglianti ma anche delle grandi imprese e che ivi si svolgerebbero anche compravendite di prodotti destinati all'esportazione.
A mio parere, queste censure riguardano la ricostruzione e non la valutazione dei fatti perché gli argomenti invocati dalle parti resistenti attengono all'esame degli effetti sul mercato delle operazioni svolte all'interno del centro Cultra e delle relazioni di carattere puramente economico tra le stesse operazioni e quelle generalmente svolte nell'area della cooperativa. Ritengo, pertanto, che questo ricorso incidentale debba essere rigettato perché appunto si basa su motivi che non possono essere fatti valere nel ricorso di impugnazione di una sentenza del Tribunale.
Sulle spese
37 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella specie, in presenza di una domanda espressa delle parti resistenti, propongo alla Corte di condannare la ricorrente alle spese di giudizio di queste imprese, con esclusione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso incidentale di impugnazione. Inoltre, propongo di porre le spese processuali della Commissione a carico della stessa istituzione, ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Conclusioni
38 Sulla base di queste considerazioni propongo alla Corte di giustizia di:
1) rigettare il ricorso di impugnazione;
2) rigettare il ricorso incidentale presentato dalla Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, dalla Florimex BV, dalla Inkoop Service Aalsmeer BV e dalla M. Verhaar BV;
3) condannare la Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) BA alle spese del presente grado di giudizio in favore della Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, della Florimex BV, della Inkoop Service Aalsmeer BV e della M. Verhaar BV, con l'esclusione delle spese conseguenti alla presentazione del ricorso incidentale di impugnazione.
(1) - Racc. pag. II-759.
(2) - GU n. 13, pag. 204.
(3) - GU n. 30, pag. 993.
(4) - Punti da 1 a 4 della sentenza.
(5) - Punti da 5 a 10 della sentenza.
(6) - Punti da 11 a 14 della sentenza.
(7) - GU L 262, pag. 27.
(8) - Punti da 15 a 20 della sentenza.
(9) - Punti da 21 a 39 della sentenza.
(10) - GU 1963, n. 127, pag. 2268.
(11) - Punti da 40 a 44 della sentenza.
(12) - E' noto che nella sentenza 19 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II-367), il Tribunale ha delineato la ripartizione in tre fasi del procedimento amministrativo relativo all'accertamento delle evenutuali infrazioni delle regole di concorrenza, il quale si apre con la presentazione di una denuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, e si chiude con una decisione di archiviazione della medesima, ed ha affermato che tutti gli atti della Commissione precedenti alla decisione finale di archiviazione sono da considerare preparatori e quindi non possono essere impugnati davanti l'autorità giudiziaria. Così, qualora il giudice comunitario si pronunciasse su una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/66, in realtà si pronunzierebbe «su questioni sulle quali la Commissione non ha ancora avuto modo di esprimersi». Il Tribunale si è fondato, in questa pronuncia sulla sentenza della Corte 11 novembre 1981, IBM/Commissione, causa 60/81 (Racc. pag. 2639), in cui è stato dichiarato irricevibile un ricorso contro una comunicazione degli addebiti, di cui all'art. 2 del regolamento n. 99/63, in quanto tale atto è stato considerato preparatorio rispetto alla decisione finale. Afferma il Tribunale che «se ciò vale per la comunicazione degli addebiti, la cui rilevanza giuridica è maggiore di quella della comunicazione di cui all'art.6 del regolamento n. 99/63, ne consegue che nemmeno quest'ultima deve essere considerata una decisione» (v. punti da 45 a 47). La sentenza Automec I è stata seguita da una giurisprudenza consolidata sulla irricevibilità dei ricorsi di annullamento aventi per oggetto comunicazioni ex art. 6 del regolamento n. 66/99 o altri atti precedenti alla decisione finale sulla denuncia.
(13) - Sentenza 16 giungo 1994, Causa C-39/93 P, SFEI/Commissione (Racc. pag. I-2681, in particolare punti da 27 a 30).
(14) - Un tale obbligo della Commissione è stato espressamente riconosciuto nella sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa Guérin automobiles/Commissione, causa C-282/95 P (Racc. pag. I-1503, in particolare punti da 33 a 39). In tale sentenza la Corte ha ammesso il diritto delle denuncianti di presentare un ricorso per carenza, ai sensi dell'art. 175 (divenuto art. 232) del Trattato CE, nel caso in cui la Commissione, dopo aver inviato una comunicazione ex art.6 del regolamento n. 99/66 e dopo aver ricevuto le osservazioni da parte delle stesse denuncianti, si astenga dall'avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia o dall'adottare una decisione definitiva entro un termine ragionevole. La Corte ha così dato una risposta ad una questione, relativa al procedimento di cui al regolamento n. 17, che era restata irrisolta nella sentenza 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Racc. pag. 3173, in particolare punti 17 e 18), in cui la Corte ha affermato che la comunicazione ex art. 6, del regolamento n. 99/63, «implica l'archiviazione della pratica» comportando quindi il venir meno di uno stato d'inerzia censurabile con ricorso ex art. 175 del Trattato CE. Nella sentenza Guérin, la Corte ha ritenuto che dopo l'invio della comunicazione che contiene una presa di posizione provvisoria, le denuncianti hanno titolo, in caso di mancata adozione di un atto definitivo di rigetto o di una apertura formale del procedimento amministrativo, di presentare un nuovo ricorso per carenza, per far accertare l'eventuale illegittima omissione della Commissione.
(15) - Al riguardo, v. la citata sentenza GEMA, punti 17 e 18. Inoltre, sulla possibilità della riapertura del procedimento amministrativo nel caso di in cui siano intervenuti fatti nuovi che possano incidere sulla presa di posizione della Commissione circa la sussistenza di un'eventuale infrazione denunciata e possano comportare la revoca o la modifica di una decisione della Commissione, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 17, v. le sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione (Racc. pag. II-1169) e alla sentenza del Tribunale 8 giungo 1995, causa T-7/93, Langnese/Commissione (Racc. pag. II-1533), confermata dalla sentenza della Corte 1_ ottobre 1998, causa C-279/95 (Racc. pag. I-5609).
(16) - Sentenza 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione (non ancora pubblicata in Raccolta, in particolare punti 55-58).
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