Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 La Commissione ha adito la Corte, sulla base dell'art. 42 del Trattato CECA (divenuto art. 42 CA), in forza di una clausola compromissoria contenuta un contratto del 1992 relativo al consumo del carbone. La Corte è ancora competente a conoscere di tali controversie relative a contratti stipulati prima dell'entrata in vigore, il 1_ agosto 1993, della decisione del Consiglio, 8 giugno 1993, 93/350/CECA, CEE, Euratom che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (1).
II - Il contratto
2 Il 28 maggio 1992, la Commissione ha stipulato un contratto (in prosieguo: il «contratto») con la Coal Products Ltd (in prosieguo: la «Coal Products»), una filiale della British Coal Corporation (in prosieguo: la «British Coal»), in virtù del quale essa avrebbe prestato a tale società 10 milioni di sterline per assisterla nel consumo del carbone della CECA nei suoi impianti di fabbricazione di mattoni e nelle sue fabbriche di conversione metano-energia situati nel Regno Unito. L'art. 6 del contratto prevedeva che il prestito doveva essere rimborsato integralmente il 28 maggio 1997. L'articolo 7 vietava alla Coal Products qualsiasi rimborso anticipato. Ai sensi dell'articolo 10, n. 3, la Coal Products era vincolata a non vendere, trasferire o a cedere gli attivi del progetto senza il preliminare consenso scritto della Commissione.
3 Il prestito produceva interessi. Tuttavia, l'art. 5, n. 4, del contratto prevedeva il versamento di un abbuono d'interesse alle seguenti condizioni:
«Con riserva delle disposizioni del presente contratto, il mutuante [la Commissione] è tenuto a versare al mutuatario [Coal Products] un abbuono d'interesse totale ("l'abbuono") in sterline volte all'anno equivalente a 1 875 420 ECU. L'abbuono verrà pagato al mutuatario due volte all'anno durante i primi cinque anni del prestito, in due importi uguali di 187 542 ECU intorno al 28 maggio e 28 novembre di ogni anno, cominciando all'incirca il 28 novembre 1992 per finire all'incirca il 28 maggio 1997, a condizione che il mutuatario abbia debitamente adempiuto le sue obbligazioni in virtù del presente contratto relative al pagamento di interessi e di qualsiasi altro importo dovuto in relazione al prestito in una qualsiasi di tali date e sempre fatte salve per le disposizioni dell'articolo 11 (...)».
Il periodo di cinque anni di controllo del consumo cominciava un anno più tardi: «L'anno di consumo» era definito come «il periodo di un anno civile che termina il 28 maggio - esclusa tale data - di ciascuno degli anni 1994-1998 (entrambi inclusi)». Questa, sembra, era una clausola-tipo che dava alle società partecipanti a tali accordi un periodo di tempo per completare i progetti in questione e adeguare i programmi di fornitura e di produzione agli obiettivi precisati. Il contratto fissava l'obiettivo annuale di consumo («consumo stimato di carbone della CECA») a 350 000 tonnellate. Il «consumo effettivo di carbone della CECA» era definito come «la quantità di carbone della CECA effettivamente consumata nell'impianto in ogni anno di consumo» ma, per ciascuno dei due anni di consumo che precedono immediatamente la data di valutazione, la media annuale di consumo relativa a questi due anni. Alla scadenza del terzo anno dell'esborso del prestito, cioè il 28 maggio 1995, era fissata la «data di valutazione». Le scadenze del quarto e quinto anno del versamento del prestito, cioè il 28 maggio 1996 e il 28 maggio 1997 rispettivamente, sono state definite come «date di deposito della relazione successiva». Secondo l'articolo 11, n. 2, del contratto l'ammontare dell'abbuono variava in funzione del consumo effettivo di carbone della CECA, secondo le seguenti modalità:
«Il prestito è accordato, e l'abbuono d'interesse citato all'articolo 5, n. 4, calcolato, a condizione che il consumo effettivo di carbone della CECA durante ogni anno di consumo eguagli almeno il consumo stimato di carbone della CECA. Di conseguenza, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) Se il consumo effettivo di carbone della CECA durante uno dei due anni di consumo che precedono immediatamente la data di valutazione è minore del consumo stimato di carbone della CECA, il mutuante ( fatto salvo ogni altro diritto di cui potrà avvalersi in virtù del presente contratto) potrà, tramite avviso scritto al mutuatario, ridurre l'abbuono d'interesse cui il mutuatario aveva originariamente diritto in virtù del presente contratto, proporzionalmente alla differenza tra il consumo stimato ed il consumo effettivo di carbone della CECA. La parte di abbuono d'interesse effettivamente versata al mutuatario che supera l'ammontare dell'abbuono d'interesse che il mutuatario avrebbe ricevuto se l'abbuono d'interesse ricalcolato fosse stato applicato fin dall'inizio, sarà rimborsata immediatamente ed integralmente dal mutuatario al mutuante o, se quest'ultimo lo richiede, sarà trattenuta dal mutuante sui futuri pagamenti di abbuono d'interessi in ragione dell'importo dovuto;
b) Oltre ai diritti di cui alla lettera a), a fatto salvo ogni altro diritto di cui il mutuante potrà avvalersi in virtù del presente contratto, qualora:
i) Il consumo effettivo di carbone della CECA nel corso di un qualsiasi anno di consumo che termina in una delle rispettive date di deposito delle relazioni successive sia minore del consumo di carbone della CECA sul quale l'abbuono d'interesse applicabile al prestito è basato in quel momento (sia che si tratti del consumo stimato o di una quantità inferiore a seguito dell'applicazione delle disposizioni della lettera a) di cui sopra o dell'applicazione precedente delle disposizioni della presente lettera b)) e;
ii) il mutuante consideri tale differenza rilevante,
il mutuante può, tramite avviso scritto al mutuatario, ridurre l'importo dell'abbuono degli interessi applicabile al prestito per il relativo anno di consumo e per ogni anno successivo di consumo sulla stessa base proporzionale (utilizzando il consumo effettivo di carbone della CECA per l'anno di consumo di cui trattasi), come riferito dalla lettera a). L'ultima frase della lettera a) troverà applicazione anche con riferimento alla rideterminazione di cui alla lettera b).
(....)».
4 A seguito dell'intervallo di un anno tra l'esborso del prestito, da un lato, e l'inizio del controllo del consumo, dall'altro, l'anno di consumo finale (1997-1998) veniva a decorrere dopo il pagamento dell'ultimo abbuono ed il rimborso del prestito e non era prevista una relazione comparativa fra il consumo effettivo e quello stimato di carbone della CECA nel corso di quell'anno.
5 L'art. 19 del contratto stabiliva che lo stesso contratto era soggetto alla legge inglese e che qualsiasi contestazione o controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'adempimento del contratto doveva essere sottoposta alla Corte di giustizia, conformemente all'articolo 42 del trattato CECA. Il prestito era garantito dalla British Coal, a norma di un contratto soggetto anch'esso alla legge inglese ed alla giurisdizione della Corte.
6 Nel gennaio 1995, la British Coal richiedeva l'autorizzazione della Commissione a cedere la Coal Products nell'ambito dell'acquisto dell'impresa da parte dei propri dipendenti. E' emerso che la nuova direzione volesse rimborsare il prestito immediatamente, contrariamente ai termini del contratto del 1992. In una lettera del 23 gennaio 1995, la Commissione ha approvato la cessione prospettata della Coal Products ed il rimborso immediato del prestito, oltre ad interessi maggiorati e alle spese. Essa ha aggiunto:
«Dopo il rimborso, si riesamineranno i dati relativi al consumo del carbone e vi potrà essere una revisione dell'abbuono d'interesse dovuto.
(...)
Inoltre, la CECA [la Commissione] richiede che la CPL [Coal Products] confermi [sic] per iscritto che... CPL accetta che, sebbene i diritti e gli obblighi relativi al diritto all'abbuono cessino con il rimborso del prestito, ci potrebbe essere un adeguamento dell'abbuono già pagato, come spiegato più avanti, in seguito alla revisione dei dati relativi al consumo del carbone.
(...)
Con il rimborso del prestito, la CECA sarà in grado di esaminare il consumo di carbone che era alla base del suo contributo finanziario al progetto. Poiché la data di valutazione non sarà raggiunta al momento del rimborso anticipato, proponiamo che il diritto all'abbuono sia calcolato proporzionalmente fino alla data del rimborso anticipato. Questo può comportare che una parte dell'abbuono sia rimborsato alla CECA, o che un saldo sia pagato in favore della CPL.
Di conseguenza, saremmo riconoscenti se la CPL ci fornisse i dettagli completi del consumo di carbone durante i tre anni che precedono immediatamente la data dell'acquisto dell'impresa da parte dei propri dipendenti. Proponiamo che i particolari siano forniti entro 60 giorni e seguano il formato richiesto dal contratto come se la relazione fosse stata prodotta al momento della valutazione».
La Commissione ha inoltre richiesto che la garanzia della British Coal rimanesse in vigore finché non avesse ricevuto tutti gli importi dovuti.
7 Con lettera del 30 gennaio 1995, la Coal Products accettava i termini per il rimborso precisati nella lettera della Commissione del 23 gennaio 1995:
«Facciamo riferimento alla vostra lettera del 23 gennaio 1995 indirizzata alla nostra società madre, BCC [British Coal] (riferimento 0893), insieme alla risposta di quest'ultima. Vi ringraziamo per avere convenuto di accettare il rimborso anticipato. In considerazione di ciò conveniamo quanto segue:
(...)
La CPL accetta che, sebbene i diritti ed obblighi attinenti all'abbuono dovuto dopo il rimborso del prestito cessino con il rimborso, una rettifica dell'abbuono già versato potrebbe rendersi necessaria, e che tale rettifica si baserà su un periodo di controllo che termina con la data di rimborso del prestito».
III - Argomenti delle parti
8 La Commissione ha calcolato che l'obiettivo del consumo di carbone della CECA per i 20 mesi dal 28 maggio 1993 al 29 gennaio 1995 doveva essere ridotto proporzionalmente a 583 333 tonnellate, pari ai 5/6 (20/24) del consumo stimato di carbone della CECA (700 000 tonnellate) per i due anni di consumo fino alla data di valutazione del 28 maggio 1995. E' emerso che la Coal Products aveva consumato 464 332 tonnellate di carbone durante quel periodo di 20 mesi, pari al 79,6% dell'obiettivo revisionato. La Commissione ne ha dedotto che la Coal Products aveva diritto al 79,6% dell'abbuono per quel periodo, pari, a sua volta, a un terzo (20/60) dell'abbuono concordato per l'intero periodo quinquennale del contratto, per una cifra pari a 497 610 ECU (2). Durante il periodo di 32 mesi di pagamenti d'abbuono ai sensi del contratto, la Commissione aveva pagato 750 618 (3) ECU e, di conseguenza, richiedeva il rimborso di 252 558 ECU.
9 La Coal Products adduceva differenti argomentazioni. Sebbene avesse riconosciuto in una lettera (del 20 marzo 1995) che tutti rimborsi sarebbero stati calcolati a partire dal 28 maggio 1993, ha tuttavia sostenuto che questo aspetto del contratto del 1992 era stato modificato con lettera della Commissione del 23 gennaio 1995, in forza di modifica o della conclusione di un nuovo accordo distinto che disciplinava il rimborso anticipato (4). Invocando il fatto che la Commissione aveva acconsentito al rimborso anticipato, contrariamente ai termini del contratto del 1992, la dichiarazione di quest'ultima secondo la quale gli obblighi previsti da quel contratto sarebbero cessati con il rimborso, il suo riferimento al calcolo proporzionale dell'abbuono effettivamente dovuto e, in particolare, la sua richiesta di informazione sul consumo dei tre anni precedenti il riacquisto dell'impresa, la Coal Products affermava che la Commissione aveva modificato il periodo di valutazione, facendo retrocedere la sua data di inizio al 28 maggio 1992. Ciò nonostante, essa ha continuato a sostenere che fosse da prendere in considerazione solo il consumo dopo il 28 maggio 1993. Così, ha riconosciuto che nel periodo di consumo di 20 mesi, il suo consumo di carbone della CECA aveva raggiunto soltanto il 79,6% del livello contrattuale rettificato. Tuttavia, ha considerato che avrebbe dovuto utilizzare questa cifra per valutare la proporzione dell'abbuono cui aveva diritto durante il periodo di 32 mesi a partire dal pagamento del prestito e dall'inizio di pagamenti d'abbuono, ottenendo così un importo di 796 178 ECU (5). In considerazione del fatto che aveva ricevuto solo 750 168 ECU, la Coal Products ha chiesto un ulteriore pagamento dell'abbuono di 46 010 ECU.
10 Dopo una copiosa corrispondenza nella quale entrambi le parti si basavano sui loro rispettivi calcoli, il 31 luglio 1997 la Commissione ha avviato un procedimento per il recupero della somma di 252 558 ECU, oltre agli interessi dell'8% dal 3 febbraio 1995 e alle spese. La sua principale argomentazione è che, ad eccezione della concessione con la quale ha permesso il rimborso anticipato ed ha calcolato gli obiettivi contrattuali di consumo e l'abbuono dovuto sulla base della proporzione del periodo contrattuale totale di consumo che era effettivamente trascorso alla data del rimborso, tutti gli aspetti della questione erano disciplinati dal contratto - compresa la data di inizio per la valutazione del consumo e la scelta della legge e della giurisdizione applicabile - . La Coal Products sostiene, in via principale, che il contratto era stato implicitamente annullato da un nuovo accordo risultante dallo scambio di lettere 23 e 30 gennaio 1995, il quale, sotto aspetti fondamentali, contraddice (attraverso il riferimento a dati relativi al consumo triennale) o priva di sostanza (attraverso il rimborso del prestito) e, di conseguenza, sostituisce il contratto precedente. Essa si basa, in particolare, sulla dichiarazione della Commissione secondo la quale gli obblighi previsti dal contratto del 1992 sarebbero cessati con il rimborso. La Coal Products eccepisce anzitutto la risoluzione del precedente contratto per contestare l'ammissibilità dell'azione della Commissione: se la lettera della Commissione del 23 gennaio 1995 costituiva una proposta di un nuovo contratto, successivamente accettata dalla Coal Products, questo contratto non contiene alcuna clausola compromissoria che attribuisca la giurisdizione alla Corte, di modo che la Corte stessa, non avendo giurisdizione in materia, non può essere adita nel caso di specie. Sostiene, inoltre, in una serie di valutazioni subordinate, che le parti avevano convenuto in quella corrispondenza un periodo d'abbuono di 32 mesi; che la Commissione, quanto a un diritto contrattuale alle somme che reclama sulla base del contratto del 1992, ha rinunciato a sollevare quel diritto o non può più invocarlo; che non esiste alcun accordo tra le parti sul metodo per calcolare l'abbuono, di modo che non esisterebbe alcuna disposizione che la Corte possa rendere esecutiva; ed, infine, (motivo accettato dalla Commissione) che gli interessi su tutte le somme dovute alla Commissione decorrono solo a partire dal 1_ novembre 1995, un periodo ragionevole dopo che la Commissione aveva effettivamente specificato (nella sua lettera del 24 ottobre 1995) la somma che, a suo avviso, era effettivamente dovuta. Sulla base dei calcoli descritti precedentemente, la Coal Products presentava parimenti una domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento di 46.010 ECU, più interessi, oltre, in ogni caso, alla condanna della Commissione alle spese.
IV - Analisi
Giurisdizione
11 Affronterò per prima la questione della giurisdizione della Corte. A tal riguardo è necessario accertare se lo scambio di corrispondenza del mese di gennaio 1995 abbia modificato o risolto il contratto. Entrambe le parti invocano, secondo il mio parere correttamente, alcune citazioni delle sentenze Morris Baron & Co. (6) e British and Benningtons Ltd North Western Cachar Tea Co. Ltd (7), che individuerebbero la norma applicabile in materia. In Morris Baron, Lord Dunedin distingueva fra modifica e risoluzione, esponendo quanto segue:
«Nel primo caso [modifica] non esistono, nel secondo contratto, clausole esecutive che vi permetterebbe di agire in giudizio sulla sola base del contratto se il primo non esistesse; nel secondo [risoluzione] potreste agire anche solamente in virtù del secondo contratto, e il primo contratto è annullato vuoi in virtù di espressa previsione, vuoi perché è impossibile che i due contratti possano avere entrambi esecuzione in quanto il secondo tratta la medesima materia del primo ma in maniera differente» (8).
Nello stessa causa, Lord Atkinson osservava che, ad eccezione del prezzo delle merci interessate, i termini del primo e del secondo contratto erano in contrasto «su tutte le disposizioni essenziali e fondamentali che costituiscono la sostanza di ciascuno di essi», (9) e che quindi era impossibile arrivare ad altra conclusione razionale all'infuori di quella che era chiara intenzione di entrambe le parti considerare il contratto originale come risolto o inesistente. In British ed in Benningtons, lo stesso Lord Atkinson affermava, alla stessa stregua, che si doveva presumere la risoluzione quando le parti avevano concluso un nuovo accordo completamente incompatibile con il precedente o, se non interamente incompatibile con esso, incompatibile al punto da alterarne la sostanza (10).
12 E' evidente che la corrispondenza tra le parti e la British Coal nel mese di gennaio 1995 ha cambiato i termini del contratto, essenzialmente perché l'articolo 7 del contratto precludeva il rimborso anticipato del prestito. Tuttavia, non sono d'accordo sul fatto che questa modifica, accompagnata da stipulazioni riguardanti l'abbuono d'interesse, fosse fondamentalmente incompatibile con la prosecuzione dell'applicazione di quelle clausole del contratto che erano ancora potenzialmente applicabili dopo tale rimborso. In particolare, la posizione adottata nella corrispondenza fra le parti per quanto riguarda il calcolo proporzionale dell'abbuono d'interesse è incomprensibile senza riferimento ai termini originali del contratto che disciplinavano l'importo di quell'abbuono, il periodo durante il quale era pagabile, la definizione del consumo del carbone della CECA, stimato ed effettivo, ed il meccanismo di controllo istituito attraverso la presentazione di relazioni per gli anni di consumo. Ne deriva che sarebbe impossibile adempiere un contratto basato esclusivamente su tale corrispondenza. In tali circostanze, non si può affermare che il rimborso del prestito fosse totalmente incompatibile con il contratto, nè che ne abbia colpito la sostanza, dato che era espressamente previsto che l'obbligo collaterale della Commissione di pagare l'abbuono d'interesse doveva persistere, e ciò a condizioni che, sebbene modificate in ragione di quel rimborso, erano impossibili da applicarsi se non congiuntamente al contratto.
13 Di conseguenza, concludo che il contratto è rimasto in vigore con una forma differente e che le disposizioni ex articolo 19 del contratto relative alla giurisdizione della Corte continuano ad applicarsi.
Nel merito
14 Passo ora al ricorso presentato dalla Commissione per il rimborso di 252 558 ECU. A mio avviso, il ricorso della Commissione dovrebbe essere respinto. La sua argomentazione, come riassunto al paragrafo 8 sopra menzionato, è basata su una premessa che non è confermato né dai termini del contratto né dalla corrispondenza che lo ha modificato, e cioè sul fatto che ci fosse un collegamento diretto ed organico tra il pagamento dell'abbuono d'interesse durante il periodo quinquennale del prestito, dal 1992 al 1997, e la realizzazione degli obiettivi di consumo stimato del carbone della CECA durante i cinque anni di consumo, dal 1993 al 1998. Di conseguenza, essa ha ritenuto che il calcolo proporzionale dell'abbuono d'interesse citato nella sua lettera del 23 gennaio 1995 comportava non solo una riduzione proporzionale dell'obiettivo di consumo stimato del carbone della CECA, applicabile al periodo di 20 mesi da maggio 1993 a gennaio 1995, da 700 000 tonnellate a 583 333 tonnellate, ma anche una riduzione dell'abbuono di interessi che la Coal Products poteva pretendere in caso realizzazione di quell'obiettivo, basata sulla proporzione tra quei 20 mesi di consumo e i cinque anni (60 mesi) durante i quali l'abbuono d'interesse era pagabile. In numerose occasioni nel corso dell'udienza, la Commissione ha descritto l'abbuono d'interessi come un anticipo, rimborsabile in caso di non rispetto degli obiettivi del consumo indicati nel contratto. Nell'interpretazione del contratto, la Corte dovrebbe applicare il principio di diritto inglese secondo cui l'intenzione delle parti deve essere dedotta dallo strumento nella sua totalità, ma tenendo conto del significato delle parole che sono state utilizzate. In nessun punto il contratto dispone che i pagamenti d'abbuono d'interesse siano considerati come un semplice anticipo rispetto al consumo dell'anno successivo. L'abbuono è un diritto soggetto ad un'ulteriore revisione alla luce del consumo effettivo del carbone della CECA, calcolata secondo una formula complessa e che deve essere notificata dalla Commissione.
15 Il mio punto di vista secondo il quale l'abbuono d'interesse non può essere qualificato come un semplice anticipo è confermato dal modo nel quale sono calcolate le successive revisioni dell'abbuono. Anche se è vero che l'abbuono, o una parte di esso, poteva essere recuperato dalla Commissione in caso di consumo insufficiente di carbone della CECA da parte della Coal Products, il contratto non ha previsto un collegamento automatico tra i pagamenti dell'abbuono di un anno ed il consumo dell'anno successivo. Né lo stesso contratto collegava l'importo globale d'abbuono pagabile al consumo totale di carbone della CECA. L'articolo 5, n. 4, del contratto subordinava il pagamento biennale dell'abbuono d'interesse dal novembre 1992 a quanto previsto dall'articolo 11. L'articolo 11, n. 2, lett. a), del contratto autorizzava la Commissione a modificare l'abbuono dei primi tre anni in funzione di un consumo effettivo di carbone della CECA inferiore a quello stimato durante i primi due anni di consumo che precedevano la data di valutazione. Inoltre, è evidente che una tale variazione nell'importo dell'abbuono pagabile ogni sei mesi avrebbe dovuto essere anche applicata agli anni successivi di consumo, anche se la Coal Products fosse riuscita più tardi a raggiungere o perfino superare l'obiettivo iniziale di consumo stimato del carbone della CECA di 350 000 tonnellate all'anno. L'art. 11, n. 2, lett. b), prevede soltanto un'ulteriore riduzione proporzionale dell'abbuono d'interesse in caso di un'insufficienza di consumo ancora più grave. Infine, il contratto non prevede nessuna disposizione per il recupero di abbuoni già versati nel caso di insufficienza di consumo durante l'anno di consumo finale, per il quale il contratto non richiedeva la presentazione di una relazione.
16 Questo regime contrattuale non prevede espressamente né implicitamente una corrispondenza diretta tra il periodo quinquennale durante il quale l'abbuono era pagabile ed il periodo quinquennale, iniziato un anno più tardi, rispetto al quale il contratto precisava gli obiettivi del consumo. Pertanto, non si può presumere che il contratto successivo, relativo al rimborso anticipato del prestito, comportasse necessariamente che tale corrispondenza avrebbe dovuto essere stabilita tra il periodo di 20 mesi di consumo effettivamente realizzato ed il diritto della Coal Products di beneficiare dell'abbuono. Il riferimento ad un calcolo proporzionale dell'abbuono nelle mutate circostanze non può essere inteso, in mancanza di altri elementi, nel senso che esso stabilirebbe una tale corrispondenza. Sarebbe pertanto molto più conforme all'economia del contratto e, in particolare, alle disposizioni che regolano i primi tre anni della sua applicazione, che tale dichiarazione fosse interpretata come un mero anticipo della data di valutazione alla fine di gennaio 1995, di modo che i pagamenti dell'abbuono nel periodo di 32 mesi (11) dalla conclusione del contratto possano essere riesaminati alla luce di 20 mesi di consumo di carbone. La ragione fornita nella lettera della Commissione del 23 gennaio 1995 per giustificare la sua proposta secondo la quale l'abbuono «avrebbe dovuto essere calcolato proporzionalmente fino alla data del rimborso anticipato» è che la «data di valutazione non sarà raggiunta», cosa che giustificava il ricorso ai 20 mesi già scaduti degli «anni di consumo che precedono immediatamente la data di valutazione» per il calcolo. Ciò non giustifica che si compia il passo successivo proposto dalla Commissione, relativo all'utilizzo della proporzione fra il periodo totale di 20 mesi di consumo e i 60 mesi durante i quali l'abbuono era rimborsabile. Una modifica così radicale del regime contrattuale avrebbe dovuto essere stabilita espressamente, a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie.
17 Si potrebbe sostenere, tenendo conto dell'interpretazione alternativa del contratto modificato del gennaio 1995 suggerita nel paragrafo precente, che la domanda riconvenzionale presentata dalla Coal Products debba essere accolta. Tuttavia, questa non è l'argomentazione invocata dalla Coal Products a sostegno della sua domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di 46 010 ECU. Essa ha sostenuto nelle sue comparse scritte che la richiesta della Commissione dei dati del consumo di tre anni implicava che il periodo di valutazione ai fini del calcolo proporzionale dell'abbuono previsto nello scambio di lettere, fosse di 32 mesi. Non posso ammettere che una mera richiesta di informazioni equivalga ad una proposta di modifica di una clausola del contratto. La tesi dalla Coal Products secondo la quale il periodo di valutazione equivarrebbe a tre anni è, in qualsiasi caso, irrealizzabile, poiché erano passati soltanto 32 mesi. Inoltre, pur supponendo che questo fosse il caso, non riesco a capire come ciò possa sostenere la domanda riconvenzionale della Coal Products. Quest'ultima ha chiaramente accettato il punto di vista della Commissione secondo il quale il consumo stimato di carbone della CECA doveva essere revisionato al fine di ottenere un obiettivo di consumo calcolato proporzionalmente per un periodo di 20 mesi e che il consumo effettivo di carbone della CECA durante il periodo di 20 mesi fino alla fine del gennaio 1995 doveva costituire la base per il calcolo dell'abbuono definitivo spettante alla Coal Products. La domanda riconvenzionale di quest'ultima è basata sull'applicazione della formula di adeguamento - abbuono x 79,6% - a un periodo di 32 mesi, cioè 32/60 dell'abbuono totale dovuto nei cinque anni. Tuttavia, come descritto precedentemente, la lunghezza del periodo di pagamento dell'abbuono non è legata automaticamente, nel contratto, al periodo di valutazione del consumo. Pertanto, non esiste alcun collegamento evidente tra l'argomento della Coal Products e la richiesta di informazione della Commissione relativa al consumo di carbone. Pertanto propongo di respingere anche la domanda riconvenzionale.
18 In udienza, l'avvocato della Coal Products ha fornito una diversa interpretazione del contratto modificato, che era in linea di massima coerente con quanto descritto brevemente al paragrafo 16, di cui sopra. Tuttavia, lo stesso ha ritenuto che il frazionamento del totale dell'abbuono ai sensi dell'articolo 5, n. 4 del contratto in rate pagabili semestralmente significava che il calcolo proporzionale dell'abbuono previsto nell'accordo di modifica avrebbe potuto essere applicato soltanto alle rate versate o da versare a fronte di periodi di sei mesi completi, cioè fino al 28 novembre 1994. Tale interpretazione avrebbe condotto ad un credito della Commissione nei confronti della Coal Products pari a 3 751 ECU. Tuttavia la Commissione, richiamando l'articolo 42, n. 2 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, ha addotto che ciò rappresentava un motivo di diritto nuovo. Sono consapevole dell'ironia che, se la mia analisi relativa al ricorso della Commissione venisse accolta dalla Corte, la Commissione si troverà ad aver invocato l'articolo 42, n. 2 contro i propri interessi. Tuttavia, convengo che le osservazioni della Coal Products in udienza erano sostanzialmente nuove e, pertanto, propongo alla Corte di considerarle inammissibili.
Spese
19 In considerazione della mia proposta di respingere sia il ricorso che la domanda riconvenzionale, ritengo che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese.
V - Conclusione
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:
- respingere il ricorso della Commissione; - respingere la domanda riconvenzionale della Coal Products;
- condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
(1) - GU 1993, L 144, pag. 21.
(2) - 1 875 420 ECU: 3 = 625 140 x 0,796 ECU = 497 610 ECU.
(3) - Questa somma rappresenta i pagamenti d'abbuono di due anni (quattro pagamenti). Il pagamento d'abbuono dovuto il 28 novembre 1994 non è stato effettuato, apparentemente perché la Commissione era già consapevole del progetto di acquisto dell'impresa da parte dei propri dipendenti, che avrebbe costituito una violazione dell'art. 10, n. 3 del contratto qualora fosse avvenuto senza il consenso della Commissione.
(4) - Lettera del 30 luglio 1996.
(5) - 1 875 420 X 32/60 ECU = 1 000 224 X .796 ECU = 796 178 ECU.
(6) - [ 1918 ] CA 1.
(7) - [ 1923 ] CA 48.
(8) - Loc. cit. pag. 26.
(9) - Ibidem pag. 33.
(10) - Loc. cit. pag. 62.
(11) - V. paragrafo 18, qui di seguito per un metodo leggermente diverso, basato sulla disposizione dell'art. 5, n. 4 del contratto per il pagamento dell'abbuono ad intervalli di sei mesi.
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