Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa verte sulla classificazione doganale di un prodotto definito cassetta di commutazione e di giunzione e, pertanto, solleva una questione relativa alla sfera di applicazione della nozione di «cassetta di giunzione» utilizzata nella tariffa doganale comune della Comunità. In particolare, il giudice nazionale desidera sapere se tra le caratteristiche essenziali di tale prodotto debba essere necessariamente inclusa la presenza di dispositivi di collegamento per l'allacciamento dei circuiti elettrici o se sia sufficiente un collegamento a massa.
I - Quadro giuridico
2 Secondo il giudice nazionale, le disposizioni pertinenti della nomenclatura tariffaria e statistica sono quelle contenute nel regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (nomenclatura combinata, in prosieguo: la «NC») (2). Il giudice nazionale fa riferimento, da un lato, alla voce 7616 e, dall'altro, alle voci 8535, 8536, 8537 e 8538. Esse sono formulate come segue:
«7616 Altri lavori di alluminio:
(...) - altri
7616 91 00 - - Tele metalliche, griglie e reti, di filo di alluminio
7616 99 - - altri:
7616 99 10 - - - di getti di alluminio
7616 99 90 - - - altri
(...)
8535 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:
(...)
8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:
(...)
8536 90 - altri apparecchi:
(...)
8536 90 85 - - altri
8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:
(...)
8538 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:
8538 10 00 - Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi
8538 90 - altri:
(...)».
3 Si fa inoltre riferimento alle regole generali per l'interpretazione della NC (in prosieguo: le «regole generali»). Nella NC 1997, le regole pertinenti sono state formulate come segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(...)».
4 La nota III C), delle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, redatte dal Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «NESA») (3) riguarda specificamente la nozione di «cassette di giunzione», cui si riferisce la voce 8536 (4). Essa dispone quanto segue:
«Le cassette di giunzione (...) Si tratta di cassette munite all'interno di terminali o di altri dispositivi di congiunzione per fili elettrici. Le cassette sprovviste di mezzi di congiunzione e che servono soltanto a proteggere o a mantenere una composizione isolante su un raccordo realizzato in modo indipendente, seguono il regime della materia costitutiva.»
5 Nel procedimento di specie rivestono particolare importanza le NESA delle regole generali. Per quanto riguarda la regola generale 2 a), si devono prendere in considerazione le note I e II. Esse sono così formulate:
«I) La prima parte della regola 2 a) allarga la portata delle voci che nominano un determinato oggetto, in modo da comprendere non solo l'oggetto completo, ma anche quello incompleto o non fino, a condizione ch'esso presenti, nello stato in cui trovasi, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.
II) Le disposizioni di questa regola sono estese agli sbozzi d'oggetti, salvo il caso che questi fossero specificamente nominati in una determinata voce. Sono da considerarsi sbozzi gli oggetti non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito e che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di quel pezzo o di quell'oggetto (...)».
II - Il contesto fattuale e procedurale
A - Fatti e questioni deferite
6 Risulta dagli atti che il 3 marzo 1995 l'attrice nella causa principale (la ROSE Elektrotechnik GmbH & Co. KG, in prosieguo: la «ROSE») inizialmente chiedeva un'informazione tariffaria vincolante ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (5), per la classificazione di un prodotto definito cassetta di commutazione e di giunzione (6). Il prodotto in questione è un contenitore rettangolare (le cui dimensioni approssimative sono 21,7 cm di lunghezza per 8 cm di altezza per 11,7 cm di profondità) con un coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e silicio nella quale prevale in peso l'alluminio). Nel coperchio, nel quale è stato inserito un isolamento di materia plastica, si trovano quattro viti di raccordo in acciaio. Il prodotto, destinato ad alloggiare terminali elettrici (in serie) di diverso tipo e misura, presenta, oltre i fori per i collegamenti a vite, ulteriori perforazioni per il fissaggio. Inoltre, nella cassetta sono praticati altri quattro viti a massa in acciaio ramato. Le quattro viti a massa vengono accluse alla confezione impacchettate in una busta di plastica. Non sono comunque forniti altri dispositivi di collegamento.
7 La ROSE chiedeva che la merce fosse classificata nella sottovoce 8536 90 85 della NC. A sostegno della domanda, essa osservava che il prodotto veniva fornito ai clienti per essere utilizzato prevalentemente in ambiti nei quali i collegamenti elettrici dovevano venire protetti contro gli effetti di scosse e/o dell'umidità. La ROSE fornisce i prodotti con ulteriori perforazioni e morsettiere di diverso tipo, secondo le esigenze degli acquirenti. Essa produceva in seguito anche un'informazione tariffaria vincolante, rilasciata dall'ufficio doganale di Arnhem (Paesi Bassi) il 28 luglio 1995, nella quale, su richiesta di una consociata dell'attrice, un prodotto analogo era stato classificato nella sottovoce 8538 10 00 (7).
8 La richiesta veniva infine respinta dall'Oberfinanzdirektion Köln (Direzione centrale delle Finanze di Colonia, in prosieguo: la «convenuta») che, l'11 luglio 1996, classificava il prodotto nella sottovoce 7616 99 10 della NC. La convenuta ha motivato la classificazione principalmente con il fatto che il prodotto non conteneva dispositivi di collegamento, ma serviva semplicemente come contenitore per proteggere o isolare un giunto, già predisposto altrimenti, dalle conseguenze di fenomeni naturali.
9 Il 5 agosto 1996 la ROSE promuoveva un ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, in prosieguo: il «giudice nazionale»), che ha brevemente descritto gli argomenti dedotti innanzi ad esso e i dubbi che lo hanno indotto a sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali (8):
«1. Se la Tariffa doganale comune, nella versione dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata 1997), vada interpretata nel senso che un prodotto dichiarato come cassetta di commutazione e di giunzione, composto da un contenitore rettangolare con coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e di silicio nella quale prevale in peso l'alluminio) chiuso da quattro viti di raccordo in acciaio e da quattro viti a massa in acciaio ramato (che si trovano nella confezione impacchettate separatamente e debbono venire inserite negli appositi fori filettati), va classificato nella voce 8538.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se la Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata 1997) vada intesa nel senso che un prodotto del genere, in applicazione della regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata 2 a), prima parte, va classificato nella voce 8536».
B - Il procedimento dinanzi al giudice nazionale
10 La ROSE ha fatto valere che, poiché le cassette di giunzione erano specificamente citate nella voce 8536 della classificazione NC, ne era esclusa la classificazione nella voce 7616 (9). A suo parere, la voce 8536 non prescriverebbe che un circuito si chiuda o possa venire chiuso, in senso tecnico, grazie al prodotto di cui trattasi ma, anzi, il criterio decisivo sarebbe che vi sia o meno un dispositivo di collegamento con una linea elettrica. Il prodotto in discussione conterrebbe un siffatto dispositivo essendo fornito di collegamento a massa per i casi di guasto. Ai sensi della regola generale 2 a), si potrebbe ritenere che il prodotto abbia le caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione, in quanto per produrre una cassetta di giunzione completa basterebbe aggiungere «terminali in serie» o «morsettiere», nonché un numero corrispondente di fori per l'uso industriale previsto, quale che esso sia.
11 La convenuta ha sostenuto che dalla nota III C) delle NESA alla voce 8536 risulta che per poter classificare un prodotto come cassetta di giunzione ai sensi della suddetta voce occorre che esso serva per collegare circuiti elettrici (10). Il prodotto dovrebbe pertanto essere provvisto di dispositivi per effettuare tale collegamento elettrico; esso dovrebbe quindi alloggiare terminali in serie o morsettiere. La possibilità di collegare un circuito a massa non basterebbe, in quanto in base al tenore della voce 8536 soltanto un collegamento tra una sorgente di elettricità ed un dispositivo d'uso costituirebbe un circuito elettrico.
12 Il giudice nazionale ritiene «non chiara» l'interpretazione delle voci 8536 e 8538, dedotta dalla convenuta in relazione alle cassette di commutazione e di giunzione. Esso rileva che vi è accordo sul fatto che il prodotto in discussione nella fattispecie è incompleto. Tuttavia, esso non crede che il prodotto possa venire classificato nella voce 8538 come parte destinata ad un apparecchio della voce 8536 in quanto, se si prescinde dalla mancanza di terminali, il prodotto ha l'aspetto esteriore di una cassetta di giunzione. Inoltre, esso ritiene che il prodotto, in base alla nota 2 a), possa presentare le caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione di cui alla voce 8536. Esso, tuttavia, giudica poco chiaro il testo di tale voce per quanto riguarda l'asserita necessità della presenza di dispositivi di allacciamento per il collegamento di circuiti elettrici. Tenendo conto delle NESA relative alla nota 2 a) e alla voce 8536, esso chiede sostanzialmente un chiarimento sulla questione se, affinché un prodotto possa considerarsi una cassetta di giunzione incompleta ai sensi della suddetta voce, le viti a massa debbano essere fornite già montate e, inoltre, se essa debba contenere dispositivi di allacciamento atti a collegare circuiti elettrici.
III - Osservazioni presentate alla Corte
13 Osservazioni scritte sono state presentate soltanto dalla ROSE, dalla convenuta e dalla Commissione. In mancanza di una loro richiesta, non si è tenuta udienza.
14 La ROSE contesta la nozione di «circuito elettrico» presa in considerazione dal giudice nazionale. A suo parere, sarebbe errato ritenere che una cassetta di giunzione, persino se provvista di terminali, possa automaticamente collegare o interrompere un circuito, salvo che e finché non sia collegata ad un apparecchio elettrico. Inoltre, sebbene sia vero che un collegamento a massa non conduce permanentemente corrente elettrica, lo stesso varrebbe per vari altri tipi di conduttori, quali le cellule fotoelettriche, gli allarmi e i dispositivi di illuminazione. La ROSE conclude quindi che un collegamento a massa, proprio perché consente, quando necessario, di scaricare la corrente a terra, costituisce un collegamento elettrico.
15 La convenuta ritiene, per le ragioni indicate dal giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio, che il prodotto in questione non possa essere considerato rientrante nella voce 8538 in quanto parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537. Riguardo alla questione se si possa ritenere che il prodotto presenti le caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione completa, essa sostiene, richiamandosi alla nota III C) delle NESA alla voce 8536, che una caratteristica essenziale di siffatta cassetta è la presenza di terminali atti a collegare circuiti elettrici. Essa osserva che i prodotti importati dalla ROSE possono servire a tale scopo solo dopo un'operazione di assemblaggio da parte dei clienti cui essi sono forniti. Per gli stessi motivi, la convenuta sostiene che il prodotto in discussione non potrebbe essere considerato come uno «sbozzo» di una cassetta di giunzione ai sensi della nota II) delle NESA alla regola generale 2 a).
16 La Commissione afferma, anzitutto in relazione alla prima questione, che il prodotto di cui trattasi non può evidentemente essere considerato come parte di un apparecchio di cui delle voci 8535 o 8537, in quanto la prima voce riguarda apparecchi per una tensione superiore a 1 000 V mentre la seconda riguarda apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica. Poiché nessuna delle parti ha contestato tale affermazione, non analizzerò ulteriormente queste voci.
17 Per quanto riguarda la voce 8536, la Commissione osserva che essa non descrive le cassette di giunzione in discussione. Tuttavia, facendo riferimento alla nota III C) delle NESA alla voce 8536, essa sostiene che la caratteristica essenziale di una cassetta di giunzione è quella di servire al collegamento delle diverse parti di un circuito elettrico. A suo parere, poiché il prodotto in discussione è destinato soltanto a fornire una protezione di terra per i detti circuiti, non si può ritenere che esso costituisca una cassetta di giunzione o una sua parte quale definita nella voce 8538. Analogamente, la Commissione osserva che non si può ritenere, per risolvere la seconda questione, che esso possegga le caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione. La Commissione conclude che nel caso in esame dovrebbe applicarsi la nota 3 b) e che, pertanto, il prodotto andrebbe classificato secondo la materia o l'oggetto che gli conferisce il carattere essenziale, vale a dire, con riserva di conferma del giudice nazionale, l'alluminio. In conclusione, la Commissione ritiene che la classificazione appropriata sia nella sottovoce 7616 99 10 (11).
IV - Parere
18 Recentemente, la Corte ha riaffermato in varie occasioni il suo approccio alla classificazione doganale (12). Così, nella sentenza Rank Xerox essa ha affermato:
«(...) per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note delle sezioni e dei capitoli. Allo stesso modo, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune nonché le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di detta tariffa e come tali possono considerarsi strumenti validi per la sua interpretazione» (13).
È quindi opportuno applicare questa impostazione al caso in esame.
19 La voce 7616 è inserita nel capitolo 76 della NC il quale, come capitolo della sezione XV che riguarda «Metalli comuni e loro lavori», comprende «Alluminio e lavori di alluminio». La nota 1 f) della sezione XV della NC esclude dal suo ambito di applicazione gli oggetti della sezione XVI, che in detta nota sono descritti come «macchine ed apparecchi; materiale elettrico». Poiché il capitolo 85 rientra nella sezione XVI, esaminerò anzitutto la questione, se il prodotto in discussione possa essere considerato come rientrante nelle pertinenti voci di questo capitolo. E' quindi opportuno valutare, anzitutto, se la voce 8538, oggetto della prima questione pregiudiziale, possa costituire la classificazione appropriata nel caso di specie.
A - Sulla prima questione
20 Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se un prodotto quale quello descritto nell'ordinanza di rinvio possa essere classificato nella voce 8538 come «parte» di una «cassetta di giunzione». Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale sostiene che una siffatta classificazione non sembrerebbe ammissibile. Ritengo che i suoi dubbi siano fondati.
21 La nota 2 a) della sezione XVI della NC dispone che «le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (...) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate», mentre, ai sensi della nota 2 b) della medesima sezione, «le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine(...) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci (...) 8538». Ciò trova conferma nel testo della stessa voce 8538, che riprende il criterio secondo cui le parti devono essere destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi, tra l'altro, della voce 8536. Inoltre, le NESA pertinenti sono anche più esplicite. La nota II alla sezione XVI, che riguarda le parti di apparecchi, sotto la voce «Considerazioni generali», concernente il contenuto, dispone che le parti di apparecchi delle voci 8535, 8536 e 8537 vanno classificate nella voce 8538 (si veda la relativa sottonota (IJ)), salvo che le parti in questione consistano «in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 e 85 (...). Gli oggetti della specie seguono il proprio trattamento in tutti i casi anche se sono destinati in modo particolare ad essere utilizzati come parti di una determinata macchina». E' disposto che quest'ultima regola si applichi (si veda la sottonota 12 alla nota 5, II, della sezione) in particolare all'«apparecchiatura per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, ecc. dei circuiti elettrici (scatole di congiunzione, commutatori, sezionatori, ecc.) delle voci n.ri 85.35 o 85.36».
22 Alla luce di queste indicazioni interpretative, sono convinto che sia corretta l'opinione espressa dal giudice nazionale, secondo cui il prodotto in esame nel caso di specie non può essere considerato una «parte» ai sensi della voce 8538, in quanto esso costituisce, anche nella condizione in cui viene importato, un prodotto che può essere classificato nella voce 8536. In altre parole, il prodotto non può essere considerato come parte di una «cassetta di giunzione», in quanto ha già l'aspetto esteriore di una cassetta di giunzione completa. Il problema di stabilire se il suo aspetto esteriore corrisponda alla realtà costituisce la questione centrale sollevata dal secondo quesito posto nella fattispecie. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere la prima questione in senso negativo.
B - Sulla seconda questione
23 Riguardo alle caratteristiche essenziali di una «cassetta di giunzione» ai sensi della voce 8536 sono state avanzate due tesi contrapposte. Il testo esatto della regola generale 2 a) dimostra che per essere classificato in una specifica voce o sottovoce il prodotto in questione deve presentare «le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito». Il giudice nazionale si è richiamato alle NESA concernenti la regola generale 2 a) le quali, alla nota II, dispongono che la regola 2 a) si applica anche agli «sbozzi d'oggetti, salvo il caso che questi fossero specificatamente nominati in una determinata voce». Secondo il giudice nazionale, non è questo il caso (degli sbozzi) delle cassette di giunzione. La definizione di «sbozzi» comprende «gli oggetti non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito e che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione di quel pezzo o di quell'oggetto». Il giudice nazionale chiede in sostanza, oltre alla soluzione dei dubbi relativi alle caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione (completa), se un prodotto, quale quello in esame nel caso di specie, le cui viti a massa non sono montate, vada considerato una cassetta di giunzione incompleta o allo stato di sbozzo.
24 Occorre anzitutto stabilire il significato del termine «cassetta di giunzione» ai sensi della voce 8536. Qualora la ROSE avesse ragione nell'affermare che, per rientrare in tale voce, una presunta cassetta di giunzione non deve necessariamente contenere un dispositivo già montato per il collegamento permanente (da intendersi in senso opposto al collegamento semplicemente temporaneo) di un circuito elettrico, la Corte non dovrebbe valutare se si possa ritenere che, in conformità alla regola generale 2 a), un prodotto, che consente soltanto l'occasionale scarico a terra della corrente elettrica e le cui viti a massa, inoltre, sono imballate separatamente, possieda ugualmente le caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione completa. Qualora si dovesse tenere conto soltanto del tenore letterale della voce, non esiterei a ritenere che essa comprenda un prodotto del genere, destinato essenzialmente a proteggere i circuiti elettrici. Il testo della voce 8536 (citata supra, al paragrafo 2), si presta perfettamente ad un'interpretazione alternativa: gli esempi riportati tra parentesi, che includono le cassette di giunzione, possono farsi rientrare, ognuno indipendentemente dagli altri, nella definizione: «electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits» (apparecchi per l'interruzione o la protezione dei circuiti elettrici;il corsivo è mio) e «for making connections to or in electrical circuits» (per l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici) (14). Una cassetta di giunzione, quale quella qui in discussione, è destinata alla protezione dei circuiti elettrici. Tuttavia, da un'attenta lettura delle pertinenti NESA emerge un'interpretazione diversa.
25 La ROSE non ha affermato esplicitamente che la classificazione del prodotto in questione possa effettuarsi soltanto sulla base del testo della voce 8536. Sebbene dalla regola generale n. 1 (citata supra, nel paragrafo 3) risulti evidente che la classificazione va effettuata anzitutto partendo dal «testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (...)», è altrettanto chiaro che i testi delle singole voci della tariffa vanno interpretati alla luce delle NESA pertinenti. Secondo il terzo `considerando' del regolamento n. 2658/87, la nomenclatura combinata «deve essere basata sul sistema armonizzato» istituito dalla Convenzione del 1983. L'art. 3, n. 1, punto a) 2), della convenzione del 1983, approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 87/369/CEE, obbliga «[ogni parte contraente] ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato» (15). Pertanto, non si può definire l'ambito di applicazione della nozione di «cassetta di giunzione» ai sensi della voce 8536 senza tenere conto delle NESA.
26 Le NESA pertinenti propendono inequivocabilmente per la prevalenza, nelle cassette di giunzione, della funzione di elemento di collegamento di circuiti elettrici. In primo luogo, esse menzionano le cassette di giunzione solo in relazione agli apparecchi per allacciare o collegare circuiti elettrici. La descrizione generale di tali apparecchi contenuta nella nota III alla voce 8536 è tale da comprendere gli apparecchi «utilizzat(i) per congiungere tra loro le diverse parti di un circuito elettrico» ed include, tra l'altro, le «cassette di giunzione». La nota III C) (citata supra, nel paragrafo 4) dispone inequivocabilmente che lo scopo fondamentale di una siffatta cassetta è il collegamento elettrico. Lo scopo di proteggere i circuiti elettrici non è sufficiente. Occorre pertanto stabilire se la nozione di collegamento di cui sopra riguardi soltanto i collegamenti intesi a completare un circuito elettrico ovvero comprenda anche i collegamenti a massa.
27 Una semplice lettura del testo delle NESA non permetterebbe di classificare un prodotto, che è destinato prevalentemente a svolgere una funzione protettiva consentendo, quando necessario, di scaricare la corrente a terra, come prodotto atto a collegare un circuito elettrico. Concordo con la convenuta sul fatto che la sua interpretazione trova conforto nel parere espresso dalla Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Unione degli industriali dell'elettronica ed elettrotecnica tedesca, in prosieguo: la «ZEE») con lettera 4 agosto 1995, inviata in risposta ad una richiesta presentata dalla convenuta e richiamata dal giudice nazionale, secondo cui non si può ritenere che il collegamento a massa di un circuito elettrico - come quello che si ottiene utilizzando le viti ramate e le perforazioni filettate presenti nel prodotto in questione - chiuda o colleghi un circuito elettrico. Poiché le NESA fanno riferimento ad un concetto tecnico (vale a dire, al collegamento di circuiti elettrici), il parere di un'associazione quale la ZEE può essere opportunamente preso in considerazione dal giudice nazionale, sempre che esso sia certo dell'imparzialità di tale associazione (16). Le NESA, inoltre, facendo riferimento alla presenza di terminali montati o di altri dispositivi per collegare fili elettrici, indicano chiaramente che, per quanto riguarda la voce 8536, una presunta cassetta di giunzione deve poter collegare o completare un circuito elettrico. A dire il vero, l'esclusione dalla nozione di «cassetta di giunzione» delle cassette per la sola protezione, vale a dire di quelle effettivamente dipendenti da un collegamento già esistente o utilizzate con esso, confuta l'affermazione della ROSE secondo cui in mancanza di un collegamento a massa non può esistere un «raccordo indipendente» ai sensi delle NESA. Infine, il riferimento della ROSE all'esistenza di normali circuiti elettrici, come quelli utilizzati nei sistemi d'allarme o di illuminazione, destinati a far passare, quando necessario, la corrente elettrica, non è convincente. Sebbene circuiti del genere non funzionino in modo continuo, per risultare funzionali essi devono, quando attivati (ad esempio, quando viene accesa una luce), poter restare collegati fino al momento della successiva disattivazione.
28 Sono quindi convinto che la nozione di «cassetta di giunzione» di cui alla voce 8536 debba, se letta alla luce delle NESA, essere interpretata nel senso che comprende soltanto le cassette che, una volta montate, collegano circuiti elettrici. Di conseguenza, essa non si estende a prodotti che, una volta montati, possono soltanto collegare a massa un circuito elettrico già collegato in modo autonomo.
29 Tuttavia, il semplice fatto che un prodotto come quello in discussione nella specie non possa considerarsi come rientrante nella voce 8536 non fornisce una soluzione esaustiva alla seconda questione deferita dal giudice nazionale. Quest'ultimo ha fatto riferimento anche alla regola generale 2 a). In sostanza, egli vuole sapere se si possa ritenere che un prodotto come quello importato dall'attrice possegga, in conformità a detta regola, le «caratteristiche essenziali» di una cassetta di giunzione. In altre parole, egli chiede se il fatto che il prodotto importato dalla ROSE necessiti semplicemente dell'inserimento di terminali o di altri dispositivi di collegamento - anch'essi forniti dalla ROSE ai suoi clienti - per renderne possibile l'impiego come cassetta di giunzione ai sensi della voce 8536, significhi che tale prodotto deve essere considerato una cassetta di giunzione incompleta ai sensi della suddetta voce, in virtù della regola generale 2 a).
30 La convenuta e la Commissione sostengono che, poiché la caratteristica principale di una «cassetta di giunzione» ai sensi della voce 8536 riguarda il collegamento di circuiti elettrici, non si può ritenere che il prodotto in questione possegga le caratteristiche essenziali di una cassetta di giunzione completa o finita ai sensi della regola generale 2 a). Non sono d'accordo. Come osserva giustamente il giudice nazionale, la nota II delle NESA alla suddetta regola generale fa riferimento alla nozione di «sbozzo». Poiché né la voce 8536 né nessun'altra voce fa riferimento alle cassette di giunzione allo stato di sbozzo o incomplete, a prima vista la nota risulta applicabile. La sostanza della definizione di «sbozzo» (citata supra, nel paragrafo 5) sta nel fatto che essa riguarda un prodotto incompleto avente «approssimativamente la forma o il profilo (...) dell'oggetto finito» e che può effettivamente essere usato soltanto per la «fabbricazione (...) di quell'oggetto (...)». Fatta salva la facoltà del giudice nazionale di procedere a tutti gli opportuni accertamenti delle circostanze a tale riguardo, sembrerebbe che un prodotto del tipo di quello importato dalla ROSE - un esemplare del quale è stato allegato al fascicolo trasmesso dal giudice nazionale - abbia approssimativamente la forma o il profilo di una cassetta di giunzione finita. Non sembra, inoltre, che il prodotto possa, quanto meno senza modifiche davvero significative, essere utilizzato altrimenti che come cassetta di giunzione. Non è comunque provato e nemmeno suggerito nelle osservazioni presentate alla Corte dalla convenuta che i prodotti importati dalla ROSE vengano in definitiva utilizzati diversamente che come cassette di giunzione. Inoltre, il semplice fatto che le viti a massa siano fornite separatamente anziché montate non può essere decisivo. Ogni cassetta di giunzione deve, per sua natura, essere collegata ad un circuito elettrico, sia esso nuovo o già esistente. Il fatto che gli acquirenti di un prodotto del tipo di quello importato dalla ROSE, oltre a montare i terminali o altri dispositivi di collegamento, debbano anche inserire le viti a massa prima di utilizzarlo infine per collegare un circuito elettrico non può, a mio parere, incidere sulla corretta classificazione doganale.
31 Con riserva della possibilità che il giudice nazionale accerti che il prodotto in discussione può, in circostanze normali, essere utilizzato per fini diversi dalla fabbricazione di una cassetta di giunzione completa, sono convinto che, in conformità alla nozione di sbozzo contenuta nelle NESA, esso vada considerato come una cassetta di giunzione incompleta che presenta le caratteristiche essenziali di una «cassetta di giunzione» completa ai sensi della voce 8536. Pertanto, sarei del parere di risolvere la seconda questione in senso affermativo e proporrei di classificare il tipo di prodotto in questione nella sottovoce 8536 90 85.
32 Qualora la Corte non accolga tale proposta e, per esempio, interpreti la nozione di cassetta di giunzione incompleta o allo stato di sbozzo nel senso che necessita che i terminali o altri dispositivi di collegamento siano montati, propongo di non accogliere la classificazione alternativa caldeggiata dalla convenuta e dalla Commissione. Poiché il prodotto in questione è composto da vari materiali diversi (comprendenti alluminio e silicio, una guarnizione isolante di materia plastica e viti a massa in acciaio ramato), si applica la regola generale 2 b), la quale dispone che il prodotto va classificato in conformità alla regola generale 3. Concordo con la tesi della Commissione secondo cui la regola generale 3 a) è inapplicabile in quanto più di una voce si riferisce a una parte solamente dei materiali contenuti nel prodotto; in altre parole, silicio, rame, acciaio e materia plastica non possono essere classificati nel capitolo 76 della NC come se contenessero alluminio. Ne deriva che va quindi applicata in sostituzione la regola generale 3 b). La Commissione sostiene, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, che l'alluminio, in quanto materiale prevalente, conferirebbe al prodotto la sua caratteristica essenziale e che, pertanto, quest'ultimo andrebbe classificato nella sottovoce 7616 99 10. Non posso accogliere la classificazione proposta.
33 Le NESA pertinenti sono le note VII e VIII alla regola generale 3. Esse dispongono anzitutto che l'applicazione del criterio del carattere essenziale non è assoluta e, inoltre, che il fattore che determina tale carattere varia da merce a merce. Pertanto, nonostante la Commissione ritenga giustamente che il peso del componente alluminio costituisca un potenziale fattore decisivo, la sua impostazione non tiene conto dell'«importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci» (si veda la nota VIII). Salvo la facoltà del giudice nazionale di giungere a constatazioni di diverso contenuto, non sembra vi siano molti dubbi che prodotti del tipo in discussione nel caso di specie vengono utilizzati sia come cassette di giunzione protettive sia, una volta montati gli appropriati dispositivi di collegamento, come cassetta di giunzione per il collegamento di circuiti elettrici. L'impiego dell'alluminio come componente principale della parte del prodotto costituita dalla cassetta sembra avere, in mancanza di un accertamento in senso opposto da parte del giudice nazionale, scarsa rilevanza. Per analogia col criterio applicato dalla Corte nella sentenza Sportex in relazione alla regola generale 3 b), il prodotto di cui trattasi conserverebbe le proprietà che lo caratterizzano come cassetta di giunzione incompleta indipendentemente dalla questione se nella fabbricazione del prodotto sia stata usata prevalentemente una lega di alluminio (17).
34 Poiché la regola generale 3 b) risulta inapplicabile, va applicata la regola 3 c). Essendo una norma integralmente residuale, essa (citata supra, nel paragrafo 3) prevede semplicemente la classificazione «(...) nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione» (il corsivo è mio). Per i motivi indicati nei precedenti paragrafi 20-22, non ritengo che la voce 8538, che riguarda, tra l'altro, le parti delle cassette di giunzione, costituisca una classificazione adeguata. Se ci vogliamo esprimere nei termini della regola, la voce 8538 non è suscettibile di essere validamente presa in considerazione come la voce 8536. A mio parere, pertanto, un prodotto del tipo di quello descritto nell'ordinanza di rinvio va classificato nella sottovoce 8536 90 85.
V - Conclusione
35 Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere le questioni deferite dal Finanzgericht di Düsseldorf nel modo seguente:
1) L'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, va interpretato nel senso che un prodotto dichiarato come cassetta di commutazione e di giunzione, composto da un contenitore rettangolare con coperchio di alluminio pressofuso verniciato (lega di alluminio e silicio nella quale prevale in peso l'alluminio) chiuso da quattro viti di raccordo in acciaio e da quattro viti a massa in acciaio ramato (che si trovano nella confezione impacchettate separatamente e devono venire inserite negli appositi fori filettati), non può essere classificato nella voce 8538.
2) L'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 1734/96 va interpretato nel senso che un siffatto prodotto, in conformità alla regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata 2 a), prima parte, deve essere classificato nella sottovoce 8536 90 85.
(1) - Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) ha sostituito le precedenti nomenclature della tariffa doganale comune con la nomenclatura combinata istituita con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, sistema noto come «sistema armonizzato» (in prosieguo, per comodità, il «SA»). La Convenzione 1983 è stata approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1).
(2) - GU L 238, pag. 1. Ai sensi dell'art. 2, il regolamento n. 1734/96 è entrato in vigore il primo gennaio 1997; in prosieguo vi si farà riferimento come alla «NC 1997».
(3) - Tale è la denominazione delle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale («CCD») utilizzate dalla Commissione nelle sue note esplicative 1994 della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU 1994, C 342). Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte (v., ad esempio, sentenza 8 maggio 1974, causa 183/73, Osram, Racc. pag. 477, punto 12), le note esplicative della Commissione, pur costituendo un importante strumento d'interpretazione della tariffa doganale comune, non possono modificarne il testo. Si deve tuttavia osservare che nessuna delle note della Commissione alla voce 8536 fa maggiore chiarezza sulla nozione di «cassetta di giunzione».
(4) - Le NESA cui si fa riferimento sono quelle contenute nella seconda edizione delle note, pubblicata nel 1996. Sebbene nel mese di giugno del 1994 il CCD abbia adottato la denominazione di lavoro «Organizzazione doganale mondiale», la sua denominazione ufficiale rimane «Consiglio di cooperazione doganale». Il CCD pubblica le NESA soltanto nelle lingue inglese e francese.
(5) - GU L 253, pag. 1. L'art. 5, n. 1, definisce una «informazione tariffaria vincolante» come «un'informazione tariffaria che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7».
(6) - La definizione utilizzata nella versione tedesca originale dell'ordinanza di rinvio è «Schaltverbindungskasten». Sebbene «Schalt» implichi normalmente l'idea dello «switching» inglese, poiché la presente causa riguarda l'aspetto della cassetta relativo al «collegamento» («Verbindung»), la traduzione inglese e francese (rispettivamente, «junction box» e «boîte de jonction») non risulta inappropriata.
(7) - Tale iniziale informazione tariffaria vincolante è stata successivamente ritirata dall'ufficio di Arnhem, su ordine della Directie Douane (Direzione doganale) di Rotterdam, che il 25 luglio 1997 ha rilasciato una nuova informazione tariffaria vincolante, classificando il prodotto nella sottovoce 7616 99 10. Secondo le osservazioni presentate alla Corte dalla Direzione tributaria convenuta, quest'ultima ha ricevuto tale nuova informazione soltanto il 16 settembre 1997.
(8) - Si deve osservare che, nonostante la ROSE abbia affermato che l'informazione tariffaria vincolante originariamente rilasciata dall'ufficio doganale di Arnhem rimaneva valida, il giudice nazionale ha deciso che non occorreva deferire una questione relativa alla sfera di applicazione di detta informazione. Poiché, comunque, un'informazione tariffaria vincolante non vincola la Corte, non analizzerò tale questione.
(9) - La Corte non è stata informata circa la versione della NC richiamata dalla ROSE nel suo ricorso nel procedimento principale. Potrebbe trattarsi della versione del 1996, ma ciò è irrilevante in quanto, come ha osservato la Commissione, non vi sono differenze sostanziali tra le versioni 1996 e 1997 della NC.
(10) - Per sintetizzare la posizione della convenuta e il parere espresso dal giudice nazionale, sostituirò tutti i riferimenti alla versione tedesca non ufficiale delle note esplicative - emessa dal Ministero delle Finanze tedesco - con i riferimenti alle NESA ufficiali del 1996.
(11) - Nel punto 24 delle sue osservazioni, per una svista, la Commissione fa riferimento ad un'inesistente sottovoce NC 7616 19 10. Tuttavia, dalla descrizione del contenuto di tale presunta sottovoce, vale a dire «andere Waren aus Aluminium, gegossen» («altri lavori di alluminio, di getti di alluminio») risulta chiaro che il riferimento va inteso alla sottovoce 7616 99 10.
(12) - V., ad esempio, sentenze 9 ottobre 1997, causa C-67/95, Rank Xerox (Racc. pag. I-5401, punto 17), e 17 giugno 1997, causa C-105/96, Codiesel (Racc. pag. I-3465, punto 17).
(13) - Ibidem, punto 17.
(14) - Anche in tedesco, lingua processuale nel caso di specie, il testo della voce 8536 («Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen») si presta chiaramente a due interpretazioni alternative [per il testo italiano della voce 8536, v. il paragrafo 2 della presente traduzione, N.d.T.].
(15) - V., al riguardo, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4845, punto 20), e il paragrafo 10 delle mie conclusioni presentate nella causa C-80/96, Quelle Schickedanz (sentenza 15 gennaio 1998, Racc. pag. I-123).
(16) - Nelle comuni definizioni di cassetta di giunzione contenute nei dizionari non è riscontrabile alcun elemento che possa sollevare dubbi sulla veridicità del parere della ZEE. Secondo The Concise Oxford English Dictionary (ottava edizione, 1990), una cassetta di giunzione è «a box containing a junction of electric cables etc.» [una cassetta contenente un collegamento di fili elettrici ecc.], mentre nell'edizione del 1980 del Third New International Dictionary of the English Language Unabridged edito a cura della Merriam-Webster, si parla di «a box (as of metal) for enclosing the junction of electric wires and cables» [una cassetta (di metallo, ad esempio) destinata a contenere il collegamento di cavi e fili elettrici].
(17) - V. sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex (Racc. pag. 3351, punto 8).
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