Conclusioni dell avvocato generale
1 Ancora una volta, all'origine della questione presentata dall'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera si trovano l'istituto del lavoro cosiddetto «minore», diffuso nella Repubblica federale di Germania, e il problema della compatibilità con le disposizioni comunitarie relative al principio della parità di trattamento tra uomini e donne del trattamento riservato a questo tipo di lavoro che, in forza delle norme nazionali applicabili, viene svolto per un ridotto numero di ore alla settimana e per una retribuzione che non può superare un certo livello.
2 Le cause che hanno dato origine alle sentenze 14 dicembre 1995, Nolte (1) e Megner e Scheffel (2) vi portavano a valutare l'esclusione dei lavori minori dai regimi di previdenza sociale alla luce del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la sicurezza sociale; il presente rinvio pregiudiziale vi invita a pronunciarvi alla luce del medesimo principio, applicato in questo caso alla retribuzione e alle condizioni di lavoro.
Contesto di fatto e procedimento
3 Prima della nascita di suo figlio, nella primavera del 1995, la signora Krüger, ricorrente nel procedimento a quo, era impiegata da quasi cinque anni a tempo pieno come infermiera presso una clinica gestita dal Kreiskrankenhaus Ebersberg, resistente nel procedimento a quo. A tale titolo, le veniva applicato il regime previsto dal Bundesangestelltentarifvertrag del 1961 (contratto collettivo degli impiegati del settore pubblico; in prosieguo: il «BAT»).
4 Ella fruiva in seguito, in forza del Bundeserziehungsgeldgesetz (legge relativa alla concessione dell'indennità e del congedo per l'educazione dei figli, in prosieguo: il «BErzGG»), di un periodo di congedo per l'educazione dei figli di circa tre anni, come pure di una indennità di educazione riservata, ai sensi dell'art. 1 del BErzGG, alle persone che non esercitano una attività lavorativa subordinata a tempo pieno ai sensi della stessa legge (cioè, non più di diciannove ore alla settimana).
5 Tuttavia, poco dopo il parto, ella riprendeva a svolgere attività lavorativa presso la clinica, il 20 settembre 1995, in forma di lavoro minore. Un tale lavoro non comporta un obbligo di iscrizione a un regime di previdenza sociale e si caratterizza, ai sensi dell'art. 8 del Sozialgesetzbuch IV (codice previdenziale; in prosieguo: l'«SGB IV»), per il fatto di comportare un numero totale di ore di lavoro settimanale inferiore a quindici e per una retribuzione normale che non supera una frazione della base mensile di riferimento (3).
6 Dopo qualche mese trascorso in questo regime, la ricorrente nel procedimento a quo presentava, il 14 giugno 1996, un ricorso dinanzi all'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera, al fine di ottenere il versamento del premio speciale annuo. Si tratta di una gratifica, versata a Natale, pari a un mese di retribuzione, alla quale hanno diritto, ai sensi del Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (contratto collettivo sulle gratificazioni agli impiegati applicabile nella fattispecie; in prosieguo: lo «ZTV») del 12 ottobre 1973, le persone il cui rapporto di lavoro ricade nel campo di applicazione del BAT.
7 Il resistente nel procedimento a quo motivava la decisione di diniego di concessione della gratifica controversa in base al fatto che, ai sensi dell'art. 3 n del BAT, le persone che svolgono un lavoro minore ai sensi dell'art. 8 dell' SGB IV sono escluse dal campo di applicazione del citato contratto collettivo. Esso concludeva che la ricorrente, poiché esercitava un lavoro minore, si trovava al di fuori del campo di applicazione del BAT e non poteva conseguentemente pretendere il versamento del premio speciale annuo.
8 L'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera ritiene che, dal momento che la grande maggioranza - più del 90%, come è precisato nell'ordinanza di rinvio - delle persone che percepiscono le prestazioni erogate ai sensi del BErzGG sono donne, «le disposizioni dell'art. 3 n del BAT (...) sono costitutive di una discriminazione indiretta nei confronti delle donne» (4). Malgrado questo accertamento di fatto già compiuto, il giudice nazionale ritiene necessario essere illuminato e perciò vi invita a pronunciarvi sulla questione seguente:
«Se una norma dell'ordinamento nazionale - nella specie l'art. 3, lett. n), del BAT (contratto collettivo federale degli impiegati pubblici), in combinato disposto con il contratto collettivo in materia di indennità del 12 ottobre 1993 (5) - sia compatibile con la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nonché con l'art. 119 del Trattato CE, nella parte in cui prevede che il lavoratore che, durante il periodo di congedo preso per potersi dedicare all'educazione dei figli, non svolge attività soggetta ad obblighi contributivi, non percepisca, a differenza dei lavoratori soggetti ad obbligo contributivo, il premio speciale annuo previsto dal relativo contratto collettivo. In particolare, se tale norma sia compatibile con le suindicate disposizioni nella parte in cui prevede che il lavoratore che gode del congedo finalizzato all'educazione dei figli senza svolgere alcuna attività lavorativa percepisca comunque, nel primo anno, il premio speciale previsto dal contratto collettivo».
Norme comunitarie richiamate
9 In mancanza di indicazioni complementari contenute nell'ordinanza di rinvio, è lecito desumere dal testo della questione pregiudiziale che, a giudizio dell'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera, le donne nella situazione della ricorrente nel procedimento a quo potrebbero subire due tipi di discriminazioni, vietate dalle norme comunitarie: una per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, l'altra per quanto riguarda la loro retribuzione.
10 Va ricordato che la prima è vietata in forza della direttiva del Consiglio
9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (6), che riguarda, ai sensi del suo art. 1, n. 1:
«1. (...) l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro (...)».
11 A sua volta l'art. 119 del Trattato obbliga, è risaputo, gli Stati membri ad assicurare e mantenere l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e i lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro, principio che voi ritenete in modo sistematico essere «uno dei principi fondamentali della Comunità» (7).
Analisi
12 Considerati gli elementi forniti dal giudice di rinvio, non mi sembra che una donna nella situazione della ricorrente nel procedimento a quo possa eccepire la contrarietà delle disposizioni nazionali al principio della parità di trattamento tra uomini e donne, sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro sia per quanto riguarda la retribuzione.
13 Prima di esporre il ragionamento in esito al quale sono pervenuto a tale conclusione, ritengo di dover mettere a fuoco alcuni elementi.
14 Il giudice tedesco si riferisce, quanto meno implicitamente nel testo della sua questione pregiudiziale, ed esplicitamente nella motivazione della sua ordinanza di rinvio (8), a due tipi di disposizioni nazionali, di cui suppone che l'applicazione congiunta possa contravvenire alle citate norme comunitarie. Si tratta, da un lato, dell'art. 3 n del BAT - la cui applicazione congiunta con le disposizioni dello ZTV esclude sostanzialmente le persone che esercitano un lavoro minore dal godimento della gratifica natalizia - e, dall'altro, del BErzGG, che regolamenta l'indennità e il congedo di educazione che possono ottenere le persone che non esercitano una attività a tempo pieno ai sensi del BErzGG.
15 Ora, come rilevato sia dal resistente nel procedimento a quo sia dalla Commissione, siamo manifestamente in presenza di un equivoco (9).
16 Senza procedere ad una valutazione della disciplina normativa nazionale, che compete solo al giudice del rinvio, si può constatare che l'applicazione del semplice combinato disposto dell'art. 3 n del BAT e dello ZTV è in effetti sufficiente, con ogni evidenza, ad escludere le persone che esercitano un lavoro minore dal godimento della gratifica annuale controversa. Le disposizioni relative al congedo di educazione e all'indennità di educazione, di cui ha d'altronde fruito la ricorrente nel procedimento a quo, sono assolutamente ininfluenti a questo riguardo. Non esiste inoltre, stando agli elementi di cui disponiamo, alcun nesso tra la gratifica natalizia e l'indennità di educazione.
17 In altri termini, se alla ricorrente nel procedimento a quo è stata negata la gratifica controversa, è perché presta lavoro minore non soggetto all'assicurazione obbligatoria, e non a causa del congedo di educazione al quale ella ha avuto diritto.
18 Nondimeno, a titolo di completezza, noterò brevemente che il riferimento operato dal giudice di rinvio alla normativa nazionale relativa all'indennità e al congedo di educazione potrebbe, a dire il vero, essere compreso come se si riferisse ad una differenza di trattamento atta a costituire una discriminazione.
19 Secondo questa normativa, il trattamento riservato alle persone in congedo di educazione (in maggioranza donne, secondo le indicazioni fornite), varia a seconda che esse esercitino o meno un lavoro minore. Infatti, da un lato, le persone che, dopo aver lavorato a tempo pieno, scelgono di non prestare alcuna attività durante questo periodo di congedo continuano a fruire, in conformità del combinato disposto dello ZTV e del BAT, della gratifica straordinaria controversa durante il primo anno del loro congedo. Dall'altro lato, invece, l'esercizio di un lavoro minore durante il periodo di congedo fa perdere a chi lo svolge, in forza del combinato disposto dell'art. 3 n del BAT e dello ZTV, il godimento di questa gratifica.
20 Tuttavia, all'interno di questo gruppo di persone in congedo di educazione, di cui la maggioranza risulta essere di sesso femminile, non sembra possa effettuarsi una distinzione in base al sesso tra le persone che esercitano un'attività minore e le altre. A priori, le ipotesi così descritte sono dunque relative a disparità di trattamento poste in essere tra donne, e non tra uomini e donne, le sole ad entrare nel campo di applicazione delle disposizioni comunitarie. Così, se si può ammettere, come rileva il giudice nazionale, che «le donne si trovano discriminate per quanto riguarda l'accesso al lavoro e le condizioni di lavoro, qualora intendano conciliare lavoro ed educazione dei figli» (10), una tale «discriminazione» non è nondimeno proibita dal diritto comunitario. Questo aspetto della questione dovrà quindi essere esaminato dal giudice del rinvio, all'occorrenza, alla luce del solo diritto nazionale.
21 Ne consegue che la questione prospettata dal giudice del rinvio va intesa come tendente a determinare se le disposizioni dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 76/207 debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale che escluda le persone che esercitano attività subordinate - qualificate come lavori minori - che si caratterizzano per il numero limitato di ore di lavoro prestate e l'esigua retribuzione, così come per l'esenzione dall'obbligo di contribuzione, contrariamente a quelle che esercitano un'attività dipendente che dia luogo al versamento di contributi previdenziali, dal godimento del premio speciale annuo previsto dal contratto collettivo applicabile costituisce una discriminazione fondata sul sesso, dal momento che queste disposizioni colpiscono un numero nettamente maggiore di donne che di uomini.
22 Pertanto, vi suggerisco di pronunciarvi facendo astrazione dalla distinzione suggerita dal giudice del rinvio tra le persone in congedo di educazione che esercitano un lavoro minore e quelle che non esercitano alcuna attività.
23 Una volta operata questa precisazione, e al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, è opportuno assicurarsi che ci si trovi nel campo di applicazione ratione materiae delle norme comunitarie menzionate, poiché l'inclusione delle persone che esercitano un lavoro minore nel loro campo di applicazione ratione personae non può assolutamente più dar luogo a dubbi dopo le vostre sentenze Nolte e Megner e Scheffel, prima citate (11).
24 Ora, a questo riguardo, mi sembra, come pure alla Commissione del resto (12), che il riferimento alla direttiva 76/207 sia privo di pertinenza.
25 Ricordiamo prima di tutto che quest'ultima è intesa a regolare, secondo il suo art. 1, «l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro(...)». Ora, mal si comprende, prima di tutto, in che cosa la disposizione controversa sia ricollegabile a uno di questi elementi (13).
26 Si noti inoltre che, in ogni caso, qualora una presunta situazione discriminatoria sia riconducibile a disposizioni in materia di retribuzione, essa non può più essere esaminata simultaneamente sotto il profilo della direttiva 76/207, dal momento che «infatti, come emerge in particolare dal suo secondo `considerando', quest'ultima non riguarda la retribuzione ai sensi delle disposizioni summenzionate» (14).
27 Ora, non v'è alcun dubbio che la controversa gratifica natalizia, che la ricorrente nel procedimento a quo rivendica, costituisce una «retribuzione» ai sensi dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117 del Consiglio (15), la quale «precisa» il principio così enunciato nel Trattato (16).
28 Per retribuzione deve intendersi, nel contesto di queste disposizioni, ed ai termini anche del secondo comma dell'art. 119, «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
29 Questa definizione originale è stata completata lungo l'arco della vostra giurisprudenza, che ne adotta una concezione ampia. L'origine di questi «vantaggi» è quindi priva di influenza: essi costituiscono una retribuzione, indipendentemente dal fatto che siano corrisposti «(...) in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o volontariamente» (17). Allo stesso modo, la natura di questi vantaggi è priva di importanza ai fini dell'applicazione dell'art. 119, «quando essi vengono attribuiti in ragione dell'impiego» (18).
30 Essendo basato sul rapporto di lavoro, il premio speciale annuo versato dal datore di lavoro in forza del contratto collettivo applicabile ai lavoratori il cui rapporto di lavoro ricada nel campo di applicazione del BAT, costituisce, di conseguenza, una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117.
31 Concludo pertanto nel senso che il rispetto dell'applicazione del principio della parità di trattamento deve essere esaminato nel caso in esame soltanto sotto l'aspetto della retribuzione.
32 A questo punto della riflessione, si può subito rilevare come l'applicazione congiunta delle disposizioni controverse, quali l'art. 3 n del BAT e lo ZTV, non costituisca una discriminazione diretta vietata: il sesso non è il criterio invocato a sostegno del rifiuto di applicare il contratto collettivo che dà diritto alla gratifica natalizia.
33 Occorre pertanto verificare, in seguito, se non ci si trovi nondimeno in presenza di una discriminazione indiretta, caratteristica, secondo la vostra costante giurisprudenza, di «un provvedimento nazionale che, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini, a meno che non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso» (19).
34 Una tale discriminazione può, com'è noto, trovare indifferentemente la propria fonte in una disposizione legislativa o, come nel caso di specie, eventualmente in un contratto collettivo (20).
35 Il giudice nazionale dà per scontato il fatto che le disposizioni controverse riguardino una proporzione sensibilmente più vasta di persone di un sesso che dell'altro, e più precisamente «un numero molto più alto di donne che di uomini» (21), così come esige la vostra giurisprudenza, poiché il 90% delle persone interessate dal combinato disposto dell'art. 3 n del BAT e del ZTV sarebbero donne.
36 Non spetta a me, e neanche a questa Corte, verificare questa circostanza di fatto, che riterremo di conseguenza come acquisita (22).
37 Occorre domandarsi se questi lavoratori occupati in lavori minori, in maggioranza di sesso femminile, per il fatto di essere esclusi dal campo di applicazione del contratto collettivo che dà diritto al godimento della gratifica natalizia, subiscano una discriminazione.
38 Questo elemento non sembra dubbio a priori, se consideriamo gli elementi di cui disponiamo. A seconda che essi lavorino o meno più di un certo numero di ore, i lavoratori che esercitano la stessa attività, e che sono dunque assoggettati alla stessa regolamentazione, fruiranno o meno di una gratifica straordinaria natalizia, pari a un mese di retribuzione. Salvo che esista un altro sistema equivalente nei suoi effetti in favore dei lavoratori occupati in lavori minori - circostanza che non emerge dall'esame del fascicolo -, le disposizioni nazionali, nella misura in cui prevedono la concessione di questa gratifica solo per alcuni lavoratori, risultano svantaggiose per gli altri.
39 Ciò premesso, la disciplina nazionale controversa, nello sfavorire una percentuale sensibilmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile, produce effetti discriminatori basati sul sesso proibiti dall'art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117.
40 Diversa considerazione potrebbe valere solo se questa discriminazione presunta potesse essere giustificata obiettivamente.
41 A questo riguardo, il resistente nel procedimento a quo trae argomento dalla vostra sentenza Megner e Scheffel, prima citata, ai sensi della quale le disposizioni di: «(...) una normativa nazionale, la quale escluda dall'obbligo di iscrizione ai regimi legali di assicurazione malattia e vecchiaia le attività lavorative subordinate prestate per un orario settimanale normale inferiore alle quindici ore e per una retribuzione non superiore al settimo della base mensile di riferimento (...) non costituiscono una discriminazione basata sul sesso, anche se interessano un numero notevolmente maggiore di donne che di uomini, allorché il legislatore nazionale ha potuto ragionevolmente ritenerle necessarie al raggiungimento di un obiettivo di politica sociale estraneo a qualsiasi discriminazione basata sul sesso» (23).
42 Si ricorderà che in occasione di questa causa era stata addotta la necessità di mantenere una equivalenza, nell'ambito del regime contributivo esistente, tra i contributi versati dagli iscritti e dai datori di lavoro, da un lato, e il versamento delle prestazioni in caso di sopravvenienza di uno dei rischi coperti, dall'altro. In mancanza di tale equivalenza, la struttura di questo regime non avrebbe potuto essere conservata (24). Un obiettivo di politica del lavoro poteva ugualmente giustificare la disposizione controversa (25). Ritornerò sul punto.
43 L'esclusione dal sistema di previdenza sociale nazionale delle persone che esercitano un lavoro minore, così giudicata non discriminatoria, giustifica, secondo il resistente nel procedimento a quo, l'esclusione, ai sensi dell'art. 3 n del BAT, di queste stesse persone dalla gratifica controversa: l'assenza di un obbligo di contribuzione al regime previdenziale costituirebbe un criterio legittimo per escludere i lavoratori occupati in lavori minori dal campo di applicazione del contratto collettivo.
44 Viceversa, sempre secondo il resistente nel procedimento a quo, includere le persone che esercitano un'attività minore nel campo di applicazione del BAT, e farle beneficiare di conseguenza, allo stesso titolo delle persone soggette a deduzione obbligatoria dall'importo lordo della loro retribuzione dei contributi afferenti al sistema previdenziale, significherebbe farle beneficiare, senza giustificato motivo, di una retribuzione oraria netta molto superiore a quella delle persone tenute al versamento dei contributi.
45 Il ragionamento così prospettato mi sembra tuttavia un po' distorto.
46 In primo luogo, temo di non afferrare molto bene in che cosa l'assenza di un obbligo di contribuire al regime previdenziale giustificherebbe l'esclusione dal godimento di un vantaggio costitutivo di una retribuzione, prevista ai sensi di un contratto collettivo specifico, o vi sarebbe comunque legata. Sono in discussione due settori - quello della previdenza sociale e quello della retribuzione - le cui interrelazioni non sono sistematiche, o, in ogni caso, evidenti.
47 Al contrario, nella sentenza Megner e Scheffel, prima citata, è ad esempio sottolineata l'interdipendenza che può esistere in un regime contributivo tra, da un lato, il pagamento di contributi previdenziali e, dall'altro, il versamento di prestazioni previdenziali. La capacità di sopravvivenza del sistema, garantita dal mantenimento di una stretta equivalenza tra contributi e prestazioni, giustificava, agli occhi di alcuni governi, senza che la vostra Corte li abbia smentiti su questo punto, l'esclusione delle persone che esercitavano lavori minori dai regimi legali di previdenza sociale (26).
48 Inoltre, il timore, espresso dal resistente nel procedimento a quo, di vedere le persone che esercitano lavori minori beneficiare di una retribuzione superiore, in termini reali, a quella versata agli altri lavoratori a cui si applica il medesimo contratto collettivo non mi pare giustificato.
49 Certamente, se i lavoratori che esercitano un'attività minore beneficiassero, come gli altri, della gratifica di fine anno, si troverebbero in un certo qual modo avvantaggiati, poiché percepirebbero effettivamente una retribuzione superiore, in valore assoluto, a quella dei lavoratori a cui si applica il BAT, in ragione della loro esenzione dell'obbligo di contribuzione in forza del regime legale di previdenza sociale.
50 Occorre tuttavia tener presente, concordemente con il parere della Commissione (27), che questo vantaggio in termini di retribuzione non è tale da cancellare gli svantaggi, in particolare nel settore dell'assicurazione sociale obbligatoria, inerenti a questo tipo di lavoro. Così, il fatto di essere esonerati dall'obbligo contributivo non costituisce, nella maggioranza dei casi, un privilegio particolare (28). E' d'altronde quanto si può desumere dalle vostre sentenze Nolte e Megner e Scheffel, prima citate, dal momento che, procedendo direttamente all'esame delle giustificazioni avanzate, la vostra Corte ha, implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che un tale esonero costituisse uno svantaggio.
51 Se questo argomento non può quindi costituire una giustificazione obiettiva, mi pare al contrario, e diversamente da quanto ritiene la Commissione (29), che l'effetto potenzialmente dissuasivo sull'assunzione di persone per svolgere un lavoro minore, che potrebbe risultare dall'obbligo di versare la gratifica annuale, merita che vi sia ricollegata una riflessione particolare.
52 Nelle mie conclusioni nelle cause Nolte e Megner e Scheffel, prima citate (30), consideravo già che, nonostante le sue imperfezioni, l'istituto del lavoro minore presentava il vantaggio di integrare nella popolazione attiva una parte di popolazione che sarebbe altrimenti esclusa dal mercato del lavoro. Nel contesto di una politica di lotta contro la disoccupazione e il lavoro nero, non mi pare incoerente sforzarsi di rendere attraente per i datori di lavoro l'utilizzo di questa categoria di lavoratori, ad esempio attraverso l'esonero dei contributi previdenziali, o la dispensa da una gratifica straordinaria. Allo stesso modo, ricordavo che, in quest'ottica, voi avete ritenuto che costituisse una giustificazione obiettiva estranea a qualsiasi discriminazione basata sul sesso una politica di alleggerimento degli oneri che gravano sulle piccole imprese, «le quali rivestono un ruolo essenziale per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro nell'ambito della Comunità» (31).
53 Si tratta di un argomento al quale voi siete stati particolarmente sensibili nelle vostre sentenze Nolte e Megner e Scheffel. Anche se si è spesso desunto da questa vostra giurisprudenza il riconoscimento di un argomento di politica sociale (32), avete nondimeno ritenuto che un obiettivo di politica dell'impiego fosse obiettivamente estraneo a qualsiasi discriminazione basata sul sesso e che, come tale, potesse essere tale da giustificare una differenza di trattamento vietata.
54 Ora, mi sembra che tale approccio debba essere seguito nel caso in esame.
55 Mi pare invero assolutamente concepibile che, nella prospettiva di una politica di assunzione, o in senso più ampio, favorevole all'occupazione, sia stato stipulato dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo di riservare un trattamento particolare alle persone che esercitano un lavoro minore. Voi l'avete ammesso nei confronti della loro copertura previdenziale nelle sentenze prima citate. Nulla impedisce di applicare lo stesso ragionamento in materia di retribuzione.
56 Per questo motivo, ritengo che un obiettivo di politica dell'impiego sia tale da giustificare obiettivamente, indipendentemente da qualsiasi criterio basato sul sesso, l'esclusione delle persone che esercitano un'attività minore dal campo di applicazione del BAT, e, di conseguenza, dal godimento della gratifica annuale controversa.
57 Aggiungo inoltre, come è stato convenuto nel corso dell'udienza davanti alla vostra Corte, che l'ammissione delle persone che esercitano un lavoro minore al campo di applicazione delle clausole di contratti collettivi che riconoscono la gratifica natalizia cambierebbe radicalmente l'idea stessa di questo tipo di lavoro. In effetti, una persona che eserciti un lavoro minore, se ricevesse alla fine dell'anno l'equivalente di un mese di retribuzione supplementare, percepirebbe una retribuzione superiore alla soglia di esenzione dall'obbligo di contribuire al regime di previdenza sociale tedesco. Per questo motivo, l'istituto del lavoro minore - di cui uno degli elementi costitutivi è precisamente l'esonero dall'iscrizione al regime previdenziale - sarebbe rimesso in discussione. Ora, spetta solo al governo tedesco valutare l'opportunità di una tale rimessa in discussione, nell'ambito della sua politica dell'impiego.
Conclusione
58 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, vi propongo di risolvere la questione pregiudiziale deferita dall'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera nel modo seguente:
«L'art. 119 del Trattato CE, nonché la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono essere interpretati nel senso che il combinato disposto delle clausole dei contratti collettivi che esclude le persone che esercitano il cosiddetto lavoro minore, cioè attività subordinate esonerate dai contributi previdenziali, prestate per un orario inferiore alle quindici ore settimanali e con una retribuzione normale non superiore a una frazione della retribuzione base mensile di riferimento, dal godimento di un premio speciale annuo spettante agli altri lavoratori ai quali si applicano questi contratti collettivi, non costituisce una discriminazione fondata sul sesso. Tale conclusione vale anche se queste disposizioni colpiscono un numero nettamente maggiore di donne che di uomini, qualora le parti sociali abbiano ragionevolmente potuto ritenere che i contratti collettivi in questione fossero necessari per raggiungere un obiettivo di politica dell'impiego, estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso».
(1) - Causa C-317/93 (Racc. pag. I-4625).
(2) - Causa C-444/93 (Racc. pag. I-4741).
(3) - Nel corso dell'udienza davanti alla vostra Corte è stato precisato che questa frazione corrisponde ad un settimo della retribuzione mensile, e cioè 620 DM.
(4) - Paragrafo 1 della motivazione dell'ordinanza di rinvio.
(5) - Si tratta in realtà di un errore materiale, la data corretta è il 1973.
(6) - GU L 39, pag. 40.
(7) - Giurisprudenza costante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punto 12). V., per esempio, sentenza 17 giugno 1998, causa C-243/95, Hill e Stapleton (Racc. p. I-3739, punto 18).
(8) - V. formulazione riprodotta al paragrafo 8 delle presenti conclusioni, di un passaggio dell'ordinanza di rinvio.
(9) - Paragrafo 2 delle osservazioni del resistente nel procedimento a quo e paragrafo 22 delle osservazioni della Commissione.
(10) - Ultimo paragrafo dell'ordinanza di rinvio.
(11) - Rispettivamente, in particolare, punti 19 e 21, e punti 18 e 20.
(12) - Paragrafo 35 delle sue osservazioni.
(13) - In realtà, sembrerebbe, leggendo l'ordinanza di rinvio, che il riferimento alla direttiva 76/207 rimandi all'esame del BErzGG, che ho preliminarmente escluso.
(14) - Sentenza 13 febbraio 1996, C-342/93, Gillespie e a. (Racc. pag. I-475, punto 24).
(15) - Direttiva 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).
(16) - V. per esempio, citate sentenze Gillespie e a., punto 11, e Hill et Stapleton, punto 19.
(17) - Sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889, punto 20).
(18) - Sentenza Gillespie e a., citata, punto 12.
(19) - Sentenza Hille Stapleton, citata, punto 24. V. altresì, nello stesso senso, tra le sentenze recenti, Megner e Scheffel, citata, punto 24; 2 ottobre 1997, causa C-1/95, Gerster (Racc. pag. I-5253, punto 30), e causa C-100/95, Kording (Racc. pag. I-5289, punto 16).
(20) - V., per esempio, sentenza 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska (Racc. pag. I-2591, punto 16), e 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297, punto 15).
(21) - Sentenze Gerster, punto 30, e Kording, punto 16, citate.
(22) - Nondimeno va rilevato, per essere precisi, che la percentuale citata dall'Arbeitsgericht di Monaco di Baviera si riferirebbe, secondo la redazione dell'ordinanza di rinvio, alle persone che percepiscono prestazioni ai sensi del BErzGG (v. paragrafo 8 delle presenti conclusioni). E' compito, in ogni caso, del giudice nazionale controllare l'esattezza della percentuale citata, in quanto si riferisce alle persone alle quali è negato il godimento della gratifica a causa della loro occupazione minore.
(23) - Punto 32, il corsivo è mio.
(24) - Ibidem, punto 26.
(25) - Ibidem, in particolare punti 27, 28 e 30.
(26) - Ibidem, punto 26.
(27) - Paragrafi 55 e seguenti delle sue osservazioni.
(28) - E' la conclusione alla quale ero giunto nelle mie conclusioni nelle cause Nolte e Megner e Scheffel, citate, ai paragrafi da 44 a 51, in particolare 47.
(29) - Paragrafo 51 delle sue osservazioni.
(30) - In particolare, punto 74.
(31) - Sentenza 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack (Racc. pag. I-6185, punto 33).
(32) - Senza dubbio per il fatto che, a differenza della motivazione, il dispositivo delle sentenze giustifica la presunta discriminazione, unicamente riferendosi a questo obiettivo di politica sociale, mentre tralascia il riferimento ad un obiettivo di politica occupazionale, che peraltro compare nei punti 30 della citata sentenza Megner e Scheffel e 34 della sentenza Nolte.
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