Conclusioni dell avvocato generale
1 Il 1_ agosto 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (in prosieguo: la «direttiva») (1), è venuto meno agli obblighi che gli derivano dal Trattato CE e dalla stessa direttiva.
2 L'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che, entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi ivi previsti e ne informino immediatamente la Commissione.
3 Il 10 febbraio 1994 la Commissione, non avendo ricevuto dal governo belga alcuna comunicazione delle misure di attuazione della direttiva e non disponendo di alcun'altra informazione che le permettesse di concludere che il Regno del Belgio aveva adempiuto il suo obbligo di conformarsi alle disposizioni della stessa direttiva, ingiungeva a tale Stato, secondo la procedura prevista dall'art. 169 del Trattato, di presentarle le sue osservazioni nel termine di due mesi.
4 Con lettera del 12 giungo 1995 della rappresentanza permanente presso l'Unione europea, le autorità belghe comunicavano alla Commissione che le misure di attuazione della direttiva erano in corso di preparazione.
5 In assenza di ulteriori informazioni relative all'adozione di tali misure, la Commissione, con lettera del 4 marzo 1997, inviava al governo belga un parere motivato, nel quale perveniva alla conclusione che il Regno del Belgio, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva, aveva disatteso gli obblighi che gli incombevano in virtù della stessa direttiva. La Commissione invitava inoltre il Regno del Belgio, in applicazione dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, a prendere le misure necessarie per conformarsi a tale parere motivato nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
6 Il 29 aprile 1997 le autorità belghe trasmettevano alla Commissione il progetto di arrêté royal che includeva le norme di attuazione della direttiva.
7 Nel ricorso la Commissione fa valere che, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri destinatari di una direttiva hanno l'obbligo di adattare la loro legislazione interna alle disposizioni della stessa nel termine fissato dalla direttiva e che essi non possono opporre norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, lo Stato convenuto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva in quanto allo scadere del termine fissato dalla direttiva non ha adottato alcuna misura di attuazione delle disposizioni della stessa.
8 Nel controricorso, il Regno del Belgio non contesta la mancata adozione delle disposizioni interne necessarie a tale attuazione. Esso si limita a far presente che un progetto di arrêté royal relativo alla registrazione dei medicinali e comprendente delle disposizioni di attuazione della direttiva è stato trasmesso al Conseil d'État nel corso del mese di maggio 1997 ed è quindi in attesa del parere di tale organo.
9 Sulla base degli elementi forniti dalle parti, ritengo che il ricorso presentato dalla Commissione sia fondato. Il Regno del Belgio non ha infatti dato attuazione alle disposizioni della direttiva nel termine fissato all'art. 10 della stessa.
Inoltre, è opportuno rilevare che l'eventuale trasposizione in corso di procedimento, ventilata dallo governo convenuto, non può, secondo una giurisprudenza consolidata, rendere lo stesso ricorso infondato o privo di oggetto, in quanto «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato [senza] tener conto dei mutamenti successivi» (2).
10 Alla luce di queste considerazioni, propongo alla Corte di:
«1) Dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro i termini previsti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/73/CEE, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici, è venuto a meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva in questione;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese».
(1) - GU L 297, pag. 8.
(2) - V., da ultimo, sentenza della Corte 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia (non ancora pubblicata in raccolta, punto 38).
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