Conclusioni dell avvocato generale
1 Il 1_ agosto 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/40/CEE, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (in prosieguo: la «direttiva») (1), è venuta meno agli obblighi che le derivano dal Trattato CE e dalla stessa direttiva.
2 L'art. 3, primo comma, della direttiva dispone che, entro il 1_ gennaio 1995, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni ivi previste ad eccezione dell'art. 1, n. 7, e ne informino immediatamente la Commissione.
3 Il 2 agosto 1995 la Commissione, non avendo ricevuto dal governo francese alcuna comunicazione delle misure di attuazione della direttiva e non disponendo di alcun'altra informazione che le permettesse di concludere che la Repubblica francese aveva adempiuto il suo obbligo di conformarsi alle disposizioni della stessa direttiva, ingiungeva a tale Stato, secondo la procedura prevista dall'art. 169 del Trattato, di presentarle le sue osservazioni nel termine di due mesi.
4 Con lettera del 25 ottobre 1995 della rappresentanza permanente presso l'Unione europea, le autorità francesi comunicavano alla Commissione che ai fini dell'attuazione della direttiva è necessaria la modifica del codice della sanità pubblica (code de la santé publique) e facevano presente che era stato redatto un avant projet di legge che sarebbe stato inserito in un successivo progetto di legge.
5 In assenza di ulteriori informazioni relative all'adozione di tali misure, la Commissione, con lettera del 26 settembre 1996, inviava al governo francese un parere motivato, nel quale perveniva alla conclusione che la Repubblica francese, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva aveva disatteso gli obblighi che le incombevano in virtù della stessa direttiva. La Commissione invitava inoltre la Repubblica francese, in applicazione dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, a prendere le misure necessarie per conformarsi a tale parere motivato nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
6 Nel ricorso la Commissione fa valere che, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri destinatari di una direttiva hanno l'obbligo di adattare la loro legislazione interna alle disposizioni della stessa nel termine fissato dalla direttiva e che essi non possono opporre norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, lo Stato convenuto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva in quanto allo scadere del termine fissato dalla direttiva non ha adottato alcuna misura che comporti l'attuazione delle disposizioni della stessa.
7 Nel controricorso, la Repubblica francese non contesta la mancata adozione delle disposizioni interne necessarie a tale attuazione, ma si limita a ricordare che, per recepire la direttiva, è necessaria l'adozione di una legge o di un décret di modifica del codice della sanità pubblica e che la preparazione di tali testi è ormai quasi completata.
8 Sulla base degli elementi forniti dalle parti, ritengo che il ricorso presentato dalla Commissione sia fondato. La Repubblica francese non ha infatti dato attuazione alle disposizioni della direttiva nel termine fissato all'art. 3 della stessa.
Inoltre, è opportuno rilevare che l'eventuale trasposizione in corso di procedimento, ventilata dal governo convenuto, non può, secondo una giurisprudenza consolidata, rendere lo stesso ricorso infondato o privo di oggetto, in quanto «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato [senza] tener conto dei mutamenti successivi» (2).
9 Alla luce di queste considerazioni, propongo alla Corte di:
«1) Dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro i termini previsti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/40/CEE, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva in questione;
2) condannare la Repubblica francese alle spese».
(1) - GU L 214, pag. 31.
(2) - V., da ultimo, sentenza della Corte 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia (non ancora pubblicata in raccolta, punto 38).
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