Conclusioni dell avvocato generale
I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica
1 La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») ha richiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), che la Repubblica portoghese (in prosieguo: il «Portogallo») ha mancato di adempiere gli obblighi derivanti dall'art. 189, terzo comma, del Trattato e dall'art. 2 della direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (in prosieguo: la «direttiva») (1). Con la direttiva, la Commissione - alla luce dell'esperienza fino ad allora acquisita in materia e del progresso tecnico generale nel settore delle biotecnologie - ha sostituito l'allegato II della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2). Tale allegato stabilisce i criteri di classificazione di tali microrganismi - sulla base dei rischi che essi presentano - nel gruppo I, uno dei due a suo tempo stabiliti dal Consiglio.
2 Ex art. 2 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 30 aprile 1995 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa, e ad informarne senza indugio la Commissione.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se il Portogallo aveva effettivamente adempiuto i suoi obblighi, il 2 agosto 1995 la Commissione ha messo in moto il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, inviando al governo portoghese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. Con lettera datata 27 agosto 1996, il Portogallo ha risposto di avere provveduto alla trasposizione della direttiva con decreto (portaria) 13 luglio 1994, n. 602/94, precisando che tale provvedimento era già stato notificato alla Commissione assieme alle altre misure nazionali di trasposizione adottate nel luglio 1994. L'esame da parte della Commissione del citato provvedimento nazionale ha, tuttavia, smentito le affermazioni delle autorità portoghesi, rivelando che esso dava semmai attuazione alla direttiva 90/219/CEE, e precisamente all'allegato II di essa, nella versione originaria, successivamente sostituita dalla direttiva 94/51/CE. Avendo constatato il persistente inadempimento dell'obbligo di tempestiva adozione delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva, il 27 dicembre 1996 la Commissione ha notificato alle autorità portoghesi un parere motivato, invitandole contestualmente ad adottare tali misure nel termine di due mesi dalla notifica.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardante la trasposizione della direttiva, il 1º agosto 1997 la Commissione ha proposto il ricorso in esame. Il Portogallo non nega l'inadempimento ad esso addebitato, ma fa presente che in data 26 marzo 1998 il Consiglio dei ministri avrebbe approvato un provvedimento diretto a trasporre la direttiva, del quale sarebbe imminente la pubblicazione sul Diário da República, la raccolta ufficiale degli atti normativi del Portogallo.
4 Tuttavia, quand'anche siffatta trasposizione della direttiva in corso di procedimento risultasse confermata dai fatti, ad essa non potrebbe, a mio avviso, riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della Commissione infondato o privo d'oggetto. Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (3). Quello che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta nell'ordinamento portoghese.
II - Conclusioni
Alla luce delle precedenti osservazioni, propongo alla Corte di:
- accogliere il ricorso, dichiarando che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, per non avere adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a detta direttiva; e
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.
(1) - GU 1994, L 297, pag. 29.
(2) - GU 1990, L 117, pag. 1.
(3) - V. sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13) e, da ultimo, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14).
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