Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente procedimento verte sulla classificazione doganale di parti posteriori di pollo congelate, in relazione al versamento delle restituzioni all'esportazione.
I - Fatti e sfondo processuale
2 Il ricorrente nella causa principale (in prosieguo: il«ricorrente») ha esportato tre partite di pezzi di pollo congelati nella Guinea equatoriale nel giugno 1988 e il 13 e il 16 gennaio 1989. I pezzi erano quarti posteriori di pollo tagliati all'altezza dell'osso, ma ancora tenuti insieme, in modo naturale, dalla pelle del dorso. In un primo tempo, venivano classificati dallo Hautpzollamt (ufficio doganale principale) di Amburgo (in prosieguo: il «convenuto») come «metà o/e quarti (non disossati)», corrispondenti alla voce 0207 41 11 000, e il ricorrente poteva fruire di conseguenza delle restituzioni all'esportazione. Il 18 luglio 1990 il convenuto revocava le decisioni con le quali aveva concesso le restituzioni all'esportazione e chiedeva la restituzione dell'importo totale di 53 884,02 DM. Il Finanzgericht (tribunale finanziario) respingeva il ricorso proposto dall'interessato contro le decisioni con cui gli erano state revocate le restituzioni all'esportazione.
3 Il 29 aprile 1997, in un procedimento promosso dal ricorrente contro una decisione della Netherlands Produktschap voor Pluimvee en Eieren (ufficio per il pollame e le uova) che gli ingiungeva di rimborsare le restituzioni all'esportazione concesse per l'esportazione nel febbraio 1988 di tre partite di pezzi di pollo simili a quelli in questione dinanzi al giudice tedesco, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (tribunale amministrativo per il commercio e l'industria) si pronunciava a favore del ricorrente e classificava i pezzi sotto la voce 0207 41 11 000.
4 Il Bundesfinanzhof (Corte federale in materia finanziaria; in prosieguo: il «giudice nazionale»), di fronte a cui era stata impugnata la sentenza del Finanzgericht, pur dichiarandosi propenso a condividere l'orientamento delle autorità doganali e del tribunale di primo grado, ha deciso, il 26 luglio 1997, in considerazione della pronuncia in senso opposto del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura per le restituzioni alle esportazioni (GU L 366, pag. 1), allegato, settore 8, "ex 0207 41 11", vigente nel periodo 21 giugno 1988 - 16 gennaio 1989, vada interpretato nel senso che nella nozione "quarti" (di pollo) rientrino anche parti di pollo ("posteriori") non ancora completamente separate tra di loro, come più dettagliatamente descritte nella motivazione della presente ordinanza».
5 La Commissione ha presentato osservazioni scritte e orali e il ricorrente ha presentato osservazioni orali.
II - Norme di diritto comunitario che entrano in linea di conto
6 Il settimo `considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del pollame (in prosieguo: il «regolamento n. 2777/75`) (1), stabilisce che «la possibilità di accordare all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del pollame». L'art. 9, n. 1, stabilisce che, «nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui (...) in base ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione». L'art. 9, n. 2, prescrive al Consiglio di adottare le norme generali necessarie. L'art. 11, n. 1, stabilisce che «(le) regole generali per l'interpretazione della Tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione, sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella Tariffa doganale comune».
7 In base all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 2777/75, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2779, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (2). Detto regolamento individua gli elementi di cui si deve tener conto per determinare il prezzo comunitario e il prezzo sul mercato mondiale e contiene le regole per la determinazione e la concessione delle restituzioni.
8 La nomenclatura combinata di applicazione generale è stata adottata con il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87») (3).
9 Il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (in prosieguo: il «regolamento n. 3846/87») (4), pur se fondato sulla nomenclatura combinata, ha cercato di tener conto della specificità del sistema delle restituzioni all'esportazione e, in particolare, della necessità di operare suddivisioni nella nomenclatura combinata per detti prodotti. Le disposizioni pertinenti della nomenclatura per il settore del pollame, nella versione di detto regolamento, sono le seguenti:
«0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
(...)
- Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati:
ex 0207 41 - - di galli o di galline:
- - - Pezzi:
0207 41 10 - - - - disossati:
(...) - - - - non disossati:
0207 41 11 - - - - - Metà o quarti
0207 41 21 - - - - - Ali intere, anche senza punta
0207 41 41 - - - - - Petti e loro pezzi
0207 41 51 - - - - - Cosce e loro pezzi
0207 41 71 - - - - - altri:
(0207 41 71 100) - Metà o quarti, senza codrioni
(0207 41 71 900) - altri».
10 A decorrere dal 21 marzo 1988, il regolamento (CEE) della Commissione 18 marzo 1988, n. 717, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (in prosieguo: il «regolamento n. 717/88») (5), stabiliva che una restituzione all'esportazione pari a ECU 43/100 kg spettava per le esportazioni nella Guinea equatoriale per parti di pollame della voce 0207 41 11 000 (metà o quarti) e 0207 41 71 100 (metà o quarti senza codrioni), ma non spettavano restituzioni all'esportazione per parti della voce 0207 41 71 900 (altre parti congelate, di gallo o gallina, con osso). L'allegato II a detto regolamento modificava il settore 8 («carne di pollame») della nomenclatura dei prodotti agricoli fissata dal regolamento n. 3846/87, pur se non in punti essenziali per il presente procedimento.
11 A decorrere dal 20 ottobre 1988, il regolamento (CEE) della Commissione 19 ottobre 1988, n. 3216, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (in prosieguo: il «regolamento n. 3216/88») (6), stabiliva che venivano corrisposte restituzioni all'esportazione pari a ECU 37/100 kg per l'esportazione nella Guinea equatoriale di parti di pollo di cui alle voci 0207 41 11 000, 0207 41 71 100 e per il nuovo prodotto della voce 0207 41 71 200 («parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore al 25% del peso totale») (7), ma non spettavano restituzioni per parti di cui alla voce 0207 41 71 900.
12 L'allegato II del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1989, n. 96, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (in prosieguo: il «regolamento n. 96/89») (8), entrato in vigore il 18 gennaio 1989, ha modificato il settore 8 della nomenclatura dei prodotti agricoli, per quel che riguarda la voce 0207 41 71, che ora recita:
«0207 41 71 - - - - - Altri:
0207 41 71 100 - Metà o quarti, senza codrioni
0207 41 71 200 - Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore al 25% del peso totale
0207 41 71 300 - Parti comprendenti due quarti posteriori non separati, con o senza codrione
0207 41 71 900 - altri».
III - Argomenti delle parti
13 Gli argomenti del ricorrente sono stati così riassunti dal giudice proponente: «Il ricorrente sostiene in sostanza che la merce costituisce un tipico prodotto italiano, che in base agli usi commerciali dev'essere considerato come quarti separati. Ciò risulta anche dal regolamento n. 96/89. Lo stesso si deduce anche dalle regole generali della Tariffa doganale e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (...) (9). Sostiene inoltre che un giudice olandese si è pronunciato al riguardo in senso favorevole alla tesi del ricorrente (sentenza del College van Beroep voor het Bedrijfsleven 29 aprile 1997)».
14 All'udienza il ricorrente ha sottolineato che nell'industria del pollame le carcasse sono tagliate trasversalmente, cioè perpendicolarmente alla colonna vertebrale, e ha osservato che la definizione della Commissione non corrisponderebbe al tipo di prodotto immesso in commercio. Si è pure richiamato alle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, e in particolare alle regole A 2(a) e A 3(b).
15 La Commissione osserva che la voce doganale 0207 41 11 («metà o quarti») non è definita nel regolamento relativo alle restituzioni all'esportazione e che perciò è necessario richiamarsi alle norme doganali che forniscono alcune indicazioni in merito. Si richiama alle note esplicative del sistema armonizzato redatte dal ministero federale tedesco delle Finanze, che definiscono una «metà di pollo» come «la metà destra e la metà sinistra separate da un taglio longitudinale lungo la spina dorsale»; poiché i prodotti esportati sono il risultato di un taglio perpendicolare alla spina dorsale non costituiscono «metà» ai sensi della nomenclatura doganale. Poiché il termine «quarto» designa la metà della metà e comprende sia la coscia, la parte posteriore del dorso e il codrione (quarto posteriore), sia la metà del petto e dell'ala (quarto anteriore), i pezzi esportati non possono essere classificati come quarti di cui alla voce 0207 41 11.
16 La Commissione contesta che la pratica commerciale sia rilevante per la classificazione doganale dei prodotti in questione. Inoltre - essa aggiunge - la Corte, nella causa Voogd (10), ha osservato che i giudici nazionali dovevano tener conto della pratica commerciale solo allorché il legislatore comunitario si era implicitamente richiamato agli usi dei singoli paesi, cosa che non si riscontra nella fattispecie. Nemmeno la regola generale A 2(a) è pertinente, secondo quanto è stato dichiarato nella causa Hauptzollamt Mannheim/Boehringer (11) e ciò a causa del fatto che il prodotto non è comunque «semilavorato». La regola generale A 3 non si può applicare in quanto i pezzi di pollo non possono venir classificati sotto due o più voci differenti. Il regolamento n. 96/89 non si può applicare, in quanto non era in vigore al momento delle esportazioni. La Commissione conclude quindi che i pezzi di pollo esportati dovrebbero essere classificati nella voce 0207 41 71, che comprende i prodotti residui, e più specificamente nella voce 0207 41 71 900.
IV - Analisi
17 In sostanza si chiede alla Corte di interpretare la voce doganale 0207 41 11 000 (metà o quarti congelati, di galli e galline, non disossati), per coadiuvare il giudice nazionale nella classificazione, al fine di concedere le restituzioni all'esportazione, di quarti posteriori di pollo tranciati all'osso, ma tenuti insieme naturalmente dalla pelle del dorso.
18 Come si è osservato in precedenza, l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2777/75 applica la norma generale per l'interpretazione della Tariffa doganale comune e le norme speciali per la sua applicazione alla classificazione di prodotti nella nomenclatura dei prodotti agricoli ai fini delle restituzioni all'esportazione. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2658/87 istituiva, a decorrere dal 1_ gennaio 1988, la nomenclatura combinata «che risponde nel contempo alle esigenze della Tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità» (12). Le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata erano contenute nell'allegato I di detto regolamento. La regola A stabilisce quanto segue:
«I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note».
La regola A 6 contiene una norma equivalente per la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce. Ai fini della classificazione perciò bisogna tener conto anzitutto del testo della voce e poi delle note relative alla sezione o al capitolo prima di far ricorso alle altre regole generali.
19 Nella fattispecie, nessuna voce o sottovoce si richiama espressamente a «parti posteriori di pollo tranciate all'osso e tenute insieme naturalmente dalla pelle del dorso». Nemmeno altre note relative alle sezioni o ai capitoli del sistema armonizzato trattano della classificazione di parti di pollo; infatti, mentre il sistema armonizzato nella versione vigente nel momento che ci interessa aveva sottovoci separate per parti congelate e frattaglie, escluso il fegato, dei polli (0207 41), dei tacchini (0207 42) e delle anitre, delle oche o delle faraone (0207 43) (13), non faceva distinzione tra le varie parti del pollo, il che, probabilmente, spiega la necessità di provvedimenti più specifici di classificazione doganale comunitaria.
20 Prima di esaminare la possibilità di applicazione delle altre regole generali, sarebbe opportuno, a mio avviso, vagliare se le note esplicative del sistema armonizzato e/o le note esplicative della nomenclatura combinata forniscano lumi in materia. Come ha dichiarato la Corte in varie occasioni, «le note esplicative della nomenclatura della Tariffa doganale comune, pur non potendo modificare il testo delle Tariffa stessa, costituiscono un importante strumento d'interpretazione di questa, che permette di precisare e di esplicitare il contenuto delle varie voci e sottovoci doganali» (14).
21 Dette note cercano di fornire orientamenti quanto al significato da attribuire al tenore della voce e della sottovoce, mentre le altre regole generali cercano di risolvere situazioni che non possono venir districate facendo ricorso alle voci, sottovoci, note di sezione o di capitolo, anche se interpretate alla luce delle note esplicative, ad esempio in caso di articoli semilavorati non finiti, non montati o misti, oppure di articoli che a prima vista possono classificarsi in due voci diverse. Mi pare quindi che sia più consono alla regola n. 1 fondare l'interpretazione di una voce tariffaria, se possibile, sulla note esplicative relative, prima di far ricorso alle altre regole. Questo modo di vedere non è affatto incompatibile con quello seguito dalla Corte nella causa Voogd (15), nella quale la Corte ha fatto appello alla regola generale A 3(b). Nella causa Voogd la Corte doveva pronunciarsi su due prodotti che, a prima vista, non rientravano in alcuna specifica voce tariffaria che potesse interpretarsi alla luce di una nota esplicativa, prodotti che erano, rispettivamente, cosce di pollo unite a (una parte del) dorso ma senza il codrione e parti anteriori del dorso unite alle ali. La Corte si è rifatta in quella occasione alle note esplicative per interpretare le singole voci doganali in questione.
22 Un'osservazione generale preliminare, non definita come una nota relativa ai capitoli, inerente al capitolo 2 [«Carne e frattaglie di carne commestibile»] delle note esplicative al sistema armonizzato, pubblicata dal Consiglio per la cooperazione doganale (in prosieguo: il «CCD») (16) dichiara che «questo capitolo si applica alla carne in carcasse (cioè il corpo dell'animale con o senza la testa), mezze carcasse (ottenute secando longitudinalmente una carcassa), quarti, pezzi, ecc. (...) idonea al consumo umano». Pur se utile come indicazione per interpretare il termine «metà» in questo contesto, detta spiegazione non fornisce alcun orientamento quanto al significato di «quarto», che, perlomeno nel linguaggio comune, è inteso come il risultato della suddivisione di una carcassa tanto longitudinalmente quanto trasversalmente. In ogni caso le note esplicative del sistema armonizzato non restringono comunque la nozione di «quarto» nel modo prospettato dalla Commissione e dal giudice nazionale.
23 Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee pubblicate dalla Commissione forniscono qualche lume in più. Nella versione vigente al momento che ci interessa, la nota che valeva per la voce 0207 41 11 000 era la seguente:
«Metà o quarti
Questa sottovoce comprende:
1. metà di pollo ottenuti secando simmetricamente la carcassa in una metà destra e in una metà sinistra;
2. quarti posteriori consistenti nella coscia, nella parte posteriore del dorso e nel codrione nonché quarti anteriori consistenti essenzialmente nella metà del petto unita all'ala».
24 E' evidente dal provvedimento di rinvio del giudice nazionale e dalle osservazioni delle parti che i pezzi di pollo in questione corrispondono alla definizione di «quarti posteriori» fornita dalle note esplicative relative alla nomenclatura combinata, con l'importante riserva che i due quarti posteriori non sono completamente separati e che le cosce sono tenute insieme naturalmente dalla pelle. Sebbene l'uso del singolare nella definizione del termine «quarto posteriore» possa lasciar intendere che le note esplicative si riferivano essenzialmente a quarti separati, a mio giudizio nulla né nel testo della nota né nel regolamento, la cui applicazione doveva essere facilitata dalla nota, esclude i quarti posteriori uniti dalla sfera dei prodotti compresi nella voce 0207 41 11 000. In particolare, non è stato spiegato in modo convincente perché un pezzo di questo genere dovrebbe venir considerato diversamente da due quarti posteriori tra cui sia stata tagliata la pelle; non è stato osservato che vi sia una differenza sostanziale, come ad esempio nel peso o nel valore, tra queste due parti.
25 Il giudice nazionale propende per l'esclusione dei pezzi in questione dalla voce 0207 41 11 000, tra l'altro perché è stato influenzato dal fatto che il regolamento n. 96/89 non classifica questi pezzi come «metà o quarti», ma nella voce 0207 41 71, che comprende gli altri prodotti («diversi»). Questo ragionamento a posteriori non risulta però compatibile con la sentenza della Corte nella causa Voogd (17), nella quale la Corte ha espressamente escluso la possibilità di far assegnamento su un regolamento successivo nell'interpretazione di una situazione doganale preesistente.
26 Inoltre, se è lecito trarre una qualsiasi conclusione dall'adozione del regolamento n. 96/89 nelle circostanze particolari della fattispecie (18), è sintomatico il fatto che, nella nota esplicativa della Commissione relativa alla voce 0207 41 11 000, per quanto riguarda la versione inglese, si è passati in seguito dalla formulazione «(this) subheading includes» alla formulazione «(this) subheading covers» (19). La modifica del tenore della nota è a mio avviso perfettamente compatibile con l'idea che la definizione di «quarti» che si applicava prima dell'adozione del regolamento n. 96/89 era abbastanza ampia da includere pezzi di pollo come quelli in questione, ma è stata in seguito ristretta per tener conto della creazione di una voce più specifica per questi pezzi. In ogni modo, la classificazione di questi pezzi nella sottovoce 0207 41 71 invece che nella 0207 41 11 000 è a mio avviso spiegata a sufficienza dalla restrizione della prima a pezzi che comprendono il codrione, mentre la nuova voce 0207 41 71 300 comprende parti posteriori unite «con o senza codrione». Potrei aggiungere che la Commissione non ha obiettato che il regolamento n. 96/89 intendesse modificare il diritto a restituzione all'esportazione per una particolare categoria di prodotti del settore del pollame separatamente dalla fissazione dell'entità di dette restituzioni né il tenore del regolamento corrobora in qualche modo questo orientamento.
27 L'interpretazione suggerita dal ricorrente è quindi, a mio avviso, compatibile con l'impostazione, la finalità e il tenore delle disposizioni in questione dei regolamenti nn. 2777/75 e 3846/87. In particolare, il ricorrente ha prospettato plausibilmente, senza essere contraddetto su questo punto dalla Commissione, che la voce doganale 0207 41 71 900 ha carattere residuo ed è soprattutto intesa come comprendente, per amor di completezza (20), prodotti di scarto la cui esportazione la Comunità non intende promuovere. Quindi, all'epoca di cui si tratta, si poteva fruire di restituzioni ai sensi dei regolamenti nn. 717/88 e 3216/88 per l'esportazione di tutti gli altri pezzi di pollo congelato con l'osso, ad eccezione dei prodotti di cui alla voce 0207 41 71 900. Mai è stato sostenuto che i pezzi in questione nel presente procedimento siano prodotti di scarto dell'industria di lavorazione del pollame; parrebbe quindi completamente anomalo considerarli tali ai fini del regime delle restituzioni all'esportazione, come propone la Commissione.
28 Ritengo che la voce 0207 41 11 000 dovrebbe essere interpretata nel senso che includeva, nel periodo che ci interessa, i quarti posteriori dei polli tranciati all'osso ma tenuti insieme naturalmente dalla pelle del dorso. Ne consegue che non mi pare necessario fare appello alle altre regole generali per consentire alla Corte di risolvere il quesito sottopostole. Comunque, se la Corte non seguisse il mio orientamento quanto alla rilevanza delle note esplicative, oppure disattendesse le conclusioni cui sono giunto in base alla nota relativa alla voce 0207 41 11 000, potrebbe essere utile esaminare brevemente l'applicazione delle regole generali A 2 a) e A 3 b).
29 La regola generale A 2 a) si riferisce ad articoli «incompleti o semilavorati»; pur avendo obiettato che i pezzi che egli esportava erano «sostanzialmente» quarti posteriori separati, il ricorrente non ha tuttavia dimostrato come i suddetti prodotti siano semilavorati o incompleti, in modo da giustificare l'applicazione di questa regola in primo luogo. Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, nella sentenza Hauptzollamt Mannheim/Boehringer (21), la Corte ha riconosciuto che questa regola non si applica normalmente ai prodotti di cui ai capitoli 1-38 della nomenclatura combinata; il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di alcuna circostanza eccezionale che ne richieda l'applicazione nella fattispecie. Ne consegue che, a mio giudizio, la regola A 2 a) non si applica.
30 La regola A 3 contiene diverse disposizioni per la classificazione di «merci che a prima vista si possono classificare in due o più voci», come i prodotti misti o composti. Diversamente dalla situazione esistente nella causa Voogd, nella quale i due prodotti in questione comprendevano entrambi parti unite di pollo che sotto l'aspetto tariffario venivano considerate diversamente, nella fattispecie i prodotti rientrano in una classificazione o in un'altra, ma non possono a mio avviso considerarsi «classificabili sotto due o più voci». La regola A 3 vale nei casi in cui, data la loro natura composta, gli stessi prodotti potrebbero, discutibilmente, venir classificati sotto due o più voci allo stesso tempo, in quanto corrispondono alle rispettive componenti dell'articolo. D'altro canto, non risolve la questione di quale delle due classificazioni valga per un articolo che è composto di un unico componente. Sono quindi del parere che non si applichi nemmeno la regola A 3.
31 Rimane la regola generale A 4 che stabilisce:
«Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
Le note esplicative relative al sistema armonizzato in materia di interpretazione di questa regola stabiliscono che «è necessario confrontare le merci presentate con merci analoghe per stabilire con quali merci quelle presentate presentino maggiore analogia (...). L'analogia può naturalmente dipendere da molti fattori, come la descrizione, il carattere o la finalità».
32 Mentre né le parti né il giudice nazionale hanno espresso pareri sull'applicazione nel presente caso di quello che è essenzialmente un criterio di buon senso che costituisce una scappatoia, non ho alcun dubbio che i prodotti con i quali i pezzi in questione sono più somiglianti sono i quarti posteriori separati di cui alla voce 0207 41 11 000. In pratica, l'unica differenza è un taglio nella pelle che collega le cosce dei due quarti posteriori. Il fatto che questi due prodotti possano considerarsi «più somiglianti» è dimostrato dall'orientamento assunto in un primo tempo tanto dalle autorità doganali tedesche quanto da quelle olandesi, cioè che i pezzi in questione dovevano classificarsi sotto la voce 0207 41 11 000. Tali autorità hanno mutato avviso solo due anni dopo, in un caso, e oltre quattro anni più tardi, nell'altro. Se la regola generale A 4 si dovesse applicare, ritengo che i pezzi in questione dovrebbero ancora venir classificati nella voce 0207 41 11 000.
V - Conclusione
33 Alla luce di quanto precede propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dal Bundesfinanzhof il 26 luglio 1997:
«La voce 0207 41 11 000 nel settore 8 dell'allegato al regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che contiene la nomenclatura dei prodotti agricoli che danno diritto alla restituzione all'esportazione, come modificato in seguito dal regolamento (CEE) della Commissione 18 marzo 1988, n. 717, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame, e dal regolamento (CEE) della Commissione 19 ottobre 1988, n. 3216, che fissa le restituzioni all'esportazione per il pollame, dovrebbe essere interpretato nel senso che comprendeva, al momento dei fatti che hanno dato origine al procedimento principale, i quarti posteriori di pollo tranciati all'osso ma uniti naturalmente dalla pelle del dorso».
(1) - GU L 282, pag. 77.
(2) - GU L 282, pag. 90.
(3) - GU L 256, pag. 1.
(4) - GU L 366, pag. 1.
(5) - GU L 74, pag. 37.
(6) - GU L 286, pag. 17.
(7) - Ciò è stato aggiunto alla nomenclatura dei prodotti agricoli in forza del regolamento (CEE) della Commissione 19 settembre 1988, n. 2882, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 260, pag. 37); nella presente fattispecie non ha alcuna rilevanza.
(8) - GU L 14, pag. 7.
(9) - Causa C-151/93, Voogd Vleesimport en -export (Racc. 1994, pag. I-4915; in prosieguo: la «Voogd»).
(10) - Ibidem.
(11) - Causa C-318/90 (Racc. 1992, pag. I-3495, punto 17).
(12) - Citata alla nota 3 di cui sopra.
(13) - Queste tre voci sono citate nell'elenco ufficioso delle voci doganali depennate dalla nomenclatura del sistema armonizzato, a decorrere dal 1_ gennaio 1996; le «parti e interiora congelate (di gallinacei)» ricadono ora sotto la voce 0207 14.
(14) - Causa 54/79, Hako-Schuh/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost (Racc. 1980, pag. 311, punto 6).
(15) - Causa C-151/93, citata alla nota 9.
(16) - Mi sorprende che la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, si riferisca a una versione ufficiosa delle note esplicative sul sistema armonizzato pubblicata dal ministero federale tedesco delle Finanze, invece che riferirsi alla versione ufficiale pubblicata dal CCD, specie dal momento che fra i due testi emerge una discrepanza.
(17) - Causa C-151/93, citata alla nota 9.
(18) - L'aggiunta della nuova voce 0207 41 71 300 si potrebbe interpretare nel senso che intendeva espressamente chiarificare la situazione giuridica degli esportatori comunitari di pezzi come quelli in questione.
(19) - La portata della modifica è più evidente in alcune altre versioni linguistiche, nelle quali la parola o frase riprodotta in corsivo è stata soppressa, ad esempio il tedesco («[hierher] gehören z.B.»), il francese («[la] présente sous-position comprend essentiellement»), l'italiano («[la] presente sottovoce comprende soprattutto») e l'olandese («[deze] onderverdeling omvat in hoofdzaak»).
(20) - Il quinto `considerando' del regolamento n. 3846/87 dichiara che «ove la fissazione di una restituzione riguardi solo una parte dei prodotti contemplati nell'ambito di una sottovoce della nomenclatura combinata, è necessario indicare anche la parte della sottovoce (...) per la quale non viene fissata la restituzione, allo scopo di tener fede ad una nomenclatura coerente per le restituzioni e di consentirne il trattamento computerizzato».
(21) - Causa C-31/90, citata alla nota 11.
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