Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale»), con sentenza 3 giugno 1997 (1), ha statuito su un ricorso che la signora H (2), una ex dipendente della Commissione, aveva presentato contro questa istituzione. Essa chiedeva l'annullamento delle decisioni della Commissione 27 settembre 1994 (collocamento a riposo d'ufficio) e 27 giugno 1995 (rigetto del reclamo contro questa decisione) nonché l'annullamento del parere della commissione d'invalidità nel quale, in data 13 settembre 1994, veniva accertata l'inabilità al servizio della ricorrente.
2 Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui mirava all'annullamento del parere della commissione d'invalidità e all'annullamento della decisione 27 giugno 1995. Per il resto, il ricorso è stato respinto in quanto infondato.
3 Con atto 5 agosto 1997 la signora H ha impugnato questa sentenza.
B - Contesto di fatto e osservazioni delle parti
4 Alla base della sentenza del Tribunale vi è il seguente contesto di fatto. Al riguardo, bisogna considerare che per un certo tempo due diversi procedimenti si svolgevano contemporaneamente (collocamento a riposo, da un lato, e collocamento in congedo di malattia, dall'altro).
5 La ricorrente è stata in un primo momento posta d'ufficio in congedo di malattia, in data 17 marzo 1993, in forza dell'art. 59, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
6 Contro questa decisione essa ha presentato un reclamo con lettera in data 3 giugno 1993. Questa lettera però, in base a quanto dichiarato dalla ricorrente, è andata perduta presso la Commissione. Essa poi, con lettera 13 giugno 1993, ha nuovamente presentato un reclamo contro la decisione della Commissione.
7 Nel frattempo la signora H, con decisione 20 aprile 1993, è stata promossa al grado B3.
8 Con riferimento al reclamo - assertivamente andato perduto - del 3 giugno 1993 la Commissione ha comunicato alla ricorrente, con lettera in data 17 giugno 1993 - inviata per corrispondenza ordinaria all'indirizzo della ricorrente a Bruxelles - che avrebbe sentito per un parere la commissione d'invalidità, ai sensi dell'art. 59, n. 3, dello Statuto. La signora H veniva inoltre invitata a designare un medico di sua scelta, che la rappresentasse in seno a questa commissione d'invalidità. Poiché la ricorrente non ha risposto, questa richiesta è stata reiterata con lettera in data 15 luglio 1993, anch'essa inviata per corrispondenza ordinaria. A questa richiesta era unita l'avvertenza che la Commissione avrebbe chiesto al presidente della Corte di giustizia la designazione di tale medico, nel caso in cui la ricorrente continuasse nella sua omissione.
9 Con lettera datata 3 dicembre 1993, che essa ha ricevuto il 18 gennaio 1994, la Commissione - così sostiene la ricorrente - le ha comunicato la sua decisione sul reclamo del 13 giugno 1993. Questa decisione dettagliatamente motivata non ha tenuto tuttavia conto delle lettere 17 giugno e 15 luglio 1993.
10 Il 14 gennaio 1994 la signora H ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale (3) contro la Commissione, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione 17 marzo 1993 - collocamento d'ufficio in congedo per malattia -. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti per questo ricorso il 18 aprile 1995.
11 Poiché la ricorrente non aveva designato un medico di sua scelta, la Commissione, con lettera datata 17 dicembre 1993, chiedeva al presidente della Corte di giustizia di nominare un medico d'ufficio ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto.
12 In risposta alla lettera 3 dicembre 1993 della Commissione la ricorrente comunicava a questa istituzione in data 18 aprile 1994 la sua intenzione di recarsi in Italia per cercare colà un medico che la rappresentasse in seno alla commissione d'invalidità. Essa non ha tuttavia ricevuto alcuna risposta dalla Commissione.
13 Con lettera 2 giugno 1994 è stata comunicata alla Commissione la decisione del presidente della Corte di giustizia relativa alla scelta di un medico per la ricorrente. Il medico nominato dalla Commissione, con lettera recante la stessa data, ha informato - secondo la Commissione - la ricorrente dell'insediamento e della composizione della commissione d'invalidità. La ricorrente tuttavia contesta il fatto di aver ricevuto questa lettera.
14 Il 13 settembre 1994 la commissione d'invalidità, senza aver sentito la ricorrente - poiché questa non si era presentata all'audizione -, giungeva alla conclusione che la ricorrente era affetta da invalidità permanente da ritenere totale e tale da porla nell'impossibilità di svolgere le mansioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che per questo motivo doveva interrompere il suo servizio presso la Commissione.
15 La ricorrente sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia nel procedimento d'impugnazione ha sostenuto che i risultati degli esami medici che sono alla base del suo collocamento in congedo per malattia e dell'accertamento dell'invalidità sono stati ottenuti senza effettuare una visita su di lei e senza consultare i diversi risultati di una visita di cui essa dispone. Essa avrebbe potuto ottenere precedenti accertamenti di altri medici a lei favorevoli qualora fosse stata adeguatamente informata.
16 L'autorità che ha il potere di nomina, con lettera datata 27 settembre 1994, facendo riferimento al parere della commissione d'invalidità, comunicava alla ricorrente la sua decisione di collocarla a riposo a decorrere dal 1_ ottobre 1994, in osservanza dell'art. 53 dello Statuto. La Commissione ha al riguardo fatto presente che questa lettera, accompagnata dalla decisione impugnata e contenente una ricevuta dell'amministrazione, veniva depositata il giorno stesso presso l'indirizzo privato della ricorrente da alcuni dipendenti dell'ufficio di sicurezza. Poiché la ricorrente tuttavia non era presente, la ricevuta non poteva essere da essa sottoscritta.
17 Il 10 gennaio 1995 la ricorrente ha accusato ricevuta della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina e nel procedimento dinanzi al Tribunale ha sostenuto anche di aver ricevuto la lettera in tale data.
18 Il 6 aprile 1995 ha presentato un reclamo contro questa decisione del 27 settembre 1994.
19 Con decisione 27 giugno 1995, ricevuta dalla ricorrente il 18 luglio 1995, la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente.
20 Dinanzi al Tribunale di primo grado la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 27 settembre 1994, con cui essa veniva collocata a riposo d'ufficio, l'annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 1995, con la quale veniva respinto il suo reclamo avverso tale decisione, e l'annullamento del parere 13 settembre 1994 della commissione d'invalidità.
21 Il rigetto del ricorso è avvenuto per motivi che saranno ripetuti in sintesi qui di seguito nell'esame dei motivi d'impugnazione dedotti dalla ricorrente.
22 La signora H ha chiesto:
1) di dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
2) di annullare la sentenza;
3) di dichiarare che il ricorso originario era ricevibile e fondato.
C - Parere
1. Ricevibilità del ricorso
23 Poiché solo la Commissione ha sollevato la questione della ricevibilità del ricorso, saranno esaminate innanzi tutto le sue osservazioni.
24 Essa sostiene principalmente che il motivo dedotto dalla signora H si limita a contestare una erronea valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale. Un motivo d'impugnazione è ricevibile tuttavia solo qualora si basi su motivi che si riferiscono alla violazione di norme giuridiche con esclusione di ogni valutazione dei fatti. Poiché la ricorrente sostiene unicamente che il Tribunale ha valutato erroneamente i fatti presentati dalle parti e la loro rilevanza, questo deve avere come conseguenza che la Corte dichiari il motivo irricevibile.
25 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'impugnazione, perché sia ricevibile ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e soddisfi i requisiti dell'art. 51 dello Statuto della Corte e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti giuridici sui quali si basa specificatamente tale domanda, e non può limitarsi a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già svolti dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti esplicitamente rigettati da tale giudice (4). Infatti, un ricorso di questo tipo costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che, a norma degli artt. 49 e 51 dello Statuto della Corte, non è possibile (5).
26 Con il primo motivo la signora H fa valere una violazione dei diritti ad essa derivanti dal combinato disposto dell'art. 26, secondo e terzo comma, e dell'art. 7 dell'allegato II dello Statuto.
27 L'art. 25, secondo comma, dello Statuto stabilisce:
«Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto dev'essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».
28 L'art. 26 dello Statuto riguarda il contenuto del fascicolo personale. Il primo comma, lett. a), stabilisce che il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti relativi alla posizione amministrativa del dipendente e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento.
29 Il secondo e il terzo comma stabiliscono quanto segue:
«Ogni documento dev'essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.
La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata».
30 Relativamente alla commissione d'invalidità l'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto recita:
«In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee».
31 La signora H fa valere vizi di forma e di procedura relativamente all'insediamento e alla composizione della commissione d'invalidità. In base allo Statuto la commissione d'invalidità deve operare in contraddittorio. Anche se la decisione del presidente della Corte di giustizia di nominare per la ricorrente un medico che la rappresentasse in seno alla commissione d'invalidità rappresenta solo un atto amministrativo, il procedimento che precede e segue questa decisione è stato strutturato in contraddittorio. Perciò la Commissione era obbligata a comunicare alla ricorrente nella forma prevista dall'art. 26, terzo comma, dello Statuto sia la richiesta al presidente sia la sua decisione. Inoltre, la comunicazione della lettera 20 giugno 1994, con la quale le doveva essere comunicato l'insediamento e la composizione della commissione d'invalidità, doveva essere comprovata dalla firma della ricorrente a meno che non fosse stata effettuata a mezzo lettera raccomandata. Il Tribunale, commettendo errore di diritto, non ha riconosciuto che la Commissione con il suo comportamento avrebbe violato le norme sulla forma, esistenti secondo la ricorrente.
32 Con il secondo motivo la signora H fa valere una violazione dei diritti ad essa derivanti dall'art. 9 dell'allegato II dello Statuto. Il secondo comma di tale articolo prevede che le conclusioni della commissione siano trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.
33 Essa contesta il fatto che le conclusioni della commissione d'invalidità siano state comunicate in conformità alle disposizioni vigenti. Il Tribunale, commettendo errore di diritto, avrebbe attribuito un valore probatorio ai fatti presentati dalla Commissione, senza tener conto dei necessari requisiti in materia di comunicazione.
34 Spetta esclusivamente al Tribunale valutare le prove ad esso sottoposte (6). Un motivo è tuttavia ricevibile qualora addebiti al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso doveva garantire l'osservanza (7). Tuttavia, a sostegno dell'atto d'impugnazione, possono essere dedotti motivi attinenti alla valutazione giuridica di tali elementi di fatto, intesi a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto (8).
35 Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto la comunicazione di tutti i documenti relativi alla posizione amministrativa di un dipendente dev'essere comprovata dalla firma del dipendente interessato a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata. Poiché la ricorrente fa valere la mancata osservanza di questa disposizione da parte del Tribunale e sostiene poi che quest'ultimo, dall'illustrazione dei fatti effettuata dalla Commissione, ha desunto informazioni che ivi non si trovavano, al Tribunale viene addebitato che, da un lato, ha statuito in violazione di norme che dovevano essere osservate e, dall'altro, ha valutato erroneamente le prove. Perciò entrambi i motivi devono essere considerati ricevibili.
36 Ai punti 39 e 40 della sentenza il Tribunale ha dichiarato che il ricorso era irricevibile relativamente alla decisione della Commissione 27 giugno 1995. Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, conferma solo l'azione o l'omissione criticata dal reclamante e non costituisce di per sé un atto impugnabile. Soltanto qualora statuisca in tutto o in parte sul reclamo dell'interessato, tale decisione può costituire eventualmente di per sé un atto che possa essere impugnato (9). Si deve pertanto ritenere che un ricorso il cui oggetto faccia riferimento a un siffatto rigetto sia stato proposto avverso l'atto che arreca pregiudizio, ossia nella fattispecie la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
37 Anche il parere della commissione d'invalidità rappresenta semplicemente un atto preparatorio nell'ambito del procedimento di collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dell'art. 53 dello Statuto e non è impugnabile. Un ricorso può essere presentato solo contro il provvedimento adottato alla fine del procedimento e in tal caso può essere fatta valere l'illegittimità degli atti precedenti ad esso strettamente connessi (10).
2. Sulla fondatezza
a) Primo motivo
38 Con il suo primo motivo la signora H fa valere un vizio di forma nella comunicazione di lettere in relazione all'insediamento e alla composizione della commissione d'invalidità. Essa sostiene che le successive decisioni non le sono state regolarmente comunicate: né la decisione della Commissione di chiedere al presidente della Corte di giustizia di designare un medico per la ricorrente, né la decisione definitiva di quest'ultimo, relativa al medico di cui trattasi, avrebbero potuto essere inviate per corrispondenza ordinaria. Tanto meno essa era stata regolarmente informata circa la composizione definitiva e la riunione della commissione d'invalidità. Dal principio del procedimento in contraddittorio dinanzi alla commissione d'invalidità e dall'importanza delle conclusioni di questa commissione risulta che la comunicazione di questi documenti avrebbe dovuto essere comprovata dalla firma della ricorrente oppure avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo lettera raccomandata.
39 Il Tribunale, al punto 77 della sua sentenza, dichiara che dal fascicolo risulta chiaramente che la ricorrente aveva conoscenza del fatto che la commissione d'invalidità doveva riunirsi e di come era composta. Al riguardo il Tribunale si basa tuttavia soprattutto su quanto esposto dalla Commissione. Infatti, al punto 81 della sentenza, si fa presente che la ricorrente, con lettera 20 giugno 1994 del medico designato dalla Commissione, è stata informata tra l'altro circa la composizione definitiva della commissione d'invalidità, lettera la cui ricezione è stata tuttavia contestata dalla signora H.
40 Per quanto riguarda la costituzione della commissione d'invalidità, il Tribunale ha dichiarato che la designazione di un medico per rappresentare un dipendente in seno a una commissione d'invalidità, che il presidente della Corte deve compiere in forza dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto per porre rimedio a una mancanza del dipendente interessato, non costituisce un procedimento giudiziario, ma si tratta di un atto amministrativo. Perciò non deve assumere le forme di un contraddittorio (11).
41 Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, lo scopo delle disposizioni sulla commissione d'invalidità è di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di natura sanitaria. Da ciò deriva che il sindacato giurisdizionale non può estendersi alle valutazioni mediche vere e proprie, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate. Per contro, il sindacato giurisdizionale può estendersi alla regolare costituzione e all'attività di questa commissione nonché alla regolarità dei pareri da essa emessi (12). Al riguardo, il Tribunale può esaminare la perizia. In presenza di corrispondenti difetti (vizi di forma e di comunicazione) la perizia può perciò divenire complessivamente erronea e quindi inutilizzabile, anche in caso di esattezza della parte medica.
42 Per una regolare costituzione della commissione d'invalidità è necessario anche che siano rispettate le disposizioni di forma e di procedura vigenti. In considerazione delle conseguenze (svantaggiose) che possono derivare dalle conclusioni della commissione d'invalidità e poiché l'autorità che ha il potere di nomina non è competente a modificare o a sostituire ad esse una propria opinione, sia la costituzione sia la composizione della commissione d'invalidità avrebbero dovuto essere comunicate alla ricorrente ai sensi dell'art. 26, terzo comma, poiché questi atti potrebbero comportare conseguenze negative per il dipendente interessato.
43 Da quanto disposto dagli artt. 25, secondo comma, e 26, terzo comma, dello Statuto non si deduce con esattezza quali documenti necessitino in effetti di una particolare comunicazione. La decisione di adire una commissione d'invalidità, la perizia di quest'ultima e, infine, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di collocare a riposo d'ufficio il dipendente hanno, però, una tale portata negativa che appare obbligatorio - anche in relazione al dovere di assistenza dell'amministrazione - applicare le più restrittive disposizioni di forma e di procedura. Dalla formulazione degli artt. 25 e 26 dello Statuto non risulta chiaramente quali decisioni o documenti debbano essere comunicati ai sensi dell'art. 26, terzo comma. In particolare, dall'art. 26, primo comma, neanche si può dedurre quali documenti vengano inseriti nel fascicolo personale. Sarebbe auspicabile che lo Statuto contenesse al riguardo disposizioni più precise per garantire un regolare svolgimento del procedimento. Anche se le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina formalmente costituiscono solo un atto amministrativo, non si può trascurare quali conseguenze negative siano ad esse collegate. Le decisioni che comportano un collocamento a riposo d'ufficio riguardano il rapporto di servizio di un dipendente e necessitano, solo in base alle loro conseguenze negative, di una comunicazione nella forma di cui all'art. 26, terzo comma, dello Statuto. Nella presente fattispecie questo deve valere qualora tra la ricorrente e la Commissione innanzi tutto siano in corso contemporaneamente due diversi procedimenti. Non è da escludere che la ricorrente abbia associato al procedimento relativo al collocamento a riposo per malattia le lettere che sono state inviate nel procedimento relativo alla costituzione e alla composizione della commissione d'invalidità. Questo avrebbe potuto essere evitato mediante una regolare comunicazione ai sensi dell'art. 26, terzo comma, dello Statuto nel secondo procedimento.
44 Fatta salva la forma della comunicazione, il Tribunale ha concluso che tutte le necessarie informazioni erano state poste a disposizione della ricorrente e che quest'ultima era quindi in condizione di partecipare al relativo procedimento. Il Tribunale non ha tuttavia affrontato la questione se le necessarie comunicazioni fossero state effettuate in conformità alle disposizioni di forma. Dal semplice fatto che la Commissione abbia inviato le lettere con corrispondenza ordinaria oppure queste siano state depositate da un dipendente del servizio di sicurezza presso l'indirizzo della ricorrente non si può trarre la conclusione che, in complesso, sia avvenuta una regolare comunicazione.
45 Al riguardo il Tribunale non ha valutato sufficientemente i diritti che la ricorrente deriva dall'art. 26, terzo comma, e ha tratto erronee conclusioni dalle informazioni a sua disposizione ossia ha attribuito a queste una forza probatoria, il che non corrisponde a quanto disposto dall'art. 26, terzo comma, dello Statuto.
46 Il motivo è perciò al riguardo fondato.
b) Secondo motivo
47 Con il secondo motivo la ricorrente fa valere una violazione dei diritti ad essa derivanti dall'art. 9, primo comma, dell'allegato II dello Statuto.
48 In sostanza, questo motivo contiene un'argomentazione analoga al primo. Il Tribunale ha ritenuto, commettendo errore di diritto, che la Commissione abbia regolarmente comunicato alla ricorrente la decisione relativa alla costituzione e alla composizione della commissione d'invalidità.
49 Ai sensi dell'art. 9, primo comma, dell'allegato II dello Statuto il funzionario ha il diritto di sottoporre alla commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare. Per poter assicurare che il funzionario interessato possa anche far uso di questo diritto e poiché le conclusioni della commissione d'invalidità possono avere conseguenze serie per il dipendente, occorre anche che i relativi documenti vengano comunicati mediante lettera raccomandata oppure la comunicazione sia comprovata mediante firma.
50 Il Tribunale su tale problema fa presente che considera dimostrato che la ricorrente sia stata sufficientemente informata circa la costituzione e la composizione della commissione d'invalidità. Per il Tribunale ciò risulta dai pareri dei medici nominati nella commissione e dalla lettera 20 giugno 1994, con la quale la ricorrente era stata informata dal medico nominato dalla Commissione circa la costituzione e la composizione della commissione d'invalidità, cosa che questa tuttavia contesta.
51 Anche su tale punto il Tribunale non ha esaminato se il comportamento della Commissione fosse legittimo. Esso non si pone la questione se la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata diversamente che con la corrispondenza ordinaria.
52 Se nell'art. 9, primo comma, dell'allegato II dello Statuto si legge che il funzionario può sottoporre alla commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante, questo significa che tale dipendente dev'essere posto anche in condizioni di poter tutelare i propri diritti. Questo deve valere a maggior ragione se la perizia della commissione d'invalidità è vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina relativamente al suo contenuto di carattere medico, e questa adotta la sua decisione sulla base di questa perizia. Anche qui bisogna considerare - come indicato al paragrafo 43 - che sono in corso due procedimenti contemporaneamente. Pertanto, il Tribunale anche qui avrebbe dovuto esaminare se all'atto della comunicazione fossero state rispettate le disposizioni di forma e di procedura vigenti. Poiché però il Tribunale non ha effettuato un tale esame nella presente fattispecie, ha attribuito forza probatoria a quanto esposto dalla Commissione. Anche se nella pratica molto si pone a favore della tesi della Commissione e dell'interpretazione del Tribunale, secondo cui la ricorrente ha avuto conoscenza delle lettere, tuttavia i vizi di forma all'atto della comunicazione rappresentano una violazione dei suoi diritti.
53 Anche al riguardo il motivo è fondato.
54 Sulla base di quanto giustamente fatto valere con il motivo d'impugnazione, la sentenza impugnata dev'essere annullata e la decisione della Commissione 27 settembre 1994 (collocamento a riposo d'ufficio) dev'essere dichiarata nulla.
Spese
55 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura la Corte statuisce sulle spese quando l'impugnazione è respinta e la controversia viene da essa definitivamente decisa. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, che, ai sensi dell'art. 118, si applica al procedimento d'impugnazione, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è risultata soccombente, essa deve sopportare oltre alle proprie spese anche quelle che la ricorrente ha sostenuto nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
D - Conclusione
56 Per tutti questi motivi si propone si statuire nel modo seguente:
«1) L'impugnata sentenza 3 giugno 1997 nella causa T-196/95 è annullata.
2) La decisione 27 settembre 1994 della Commissione, con cui la ricorrente viene collocata a riposo d'ufficio, è dichiarata nulla.
3) La Commissione è condannata alle spese di entrambi i gradi del procedimento».
(1) - Sentenza 3 giugno 1997, causa T-196/95, H/Commissione (Racc. PI pag. II-403).
(2) - Nome modificato per motivi di anonimato.
(3) - Causa T-8/94, H/Commissione, cancellata dal ruolo con ordinanza 10 maggio 1995 (GU C 159, pag. 29).
(4) - Sentenze 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, de Rijk/Commissione (Racc. pag. I-2901), e 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V/Parlamento (Racc. pag. I-3997), nonché ordinanze 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione (Racc. pag. I-819), e 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379).
(5) - Ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/WSA (Racc. pag. I-2041).
(6) - Sentenze 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-4775), e 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981).
(7) - Ordinanze 28 novembre 1996, causa C-293/95 P, Odigitria/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-6129), e 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione (Racc. pag. I-3727).
(8) - Ordinanza 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione (Racc. pag. I-2327), e sentenza 9 gennaio 1997, causa C-143/95 P, Commissione/Socurte e a. (Racc. pag. I-1).
(9) - Sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677), e ordinanza 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Racc. pag. 3081).
(10) - Ordinanza 24 maggio 1988, cause riunite 78/87 e 220/87, Santarelli/Commissione (Racc. pag. 2699) e sentenza 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/WSA (Racc. pag. II-665).
(11) - Sentenza nella causa T-196/95 (citata alla nota 1), punto 80.
(12) - Sentenze 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissione/Gill (Racc. pag. I-4779), 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143), e 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II-367, punto 75).
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