Conclusioni dell avvocato generale
1. Con i presenti ricorsi, fondati sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il Regno dei Paesi Bassi e le Nederlandse Antillen chiedono alla Corte di annullare il regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione del riso originario dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») , e di condannare il Consiglio alle spese.
I Contesto normativo e procedimento nelle cause riunite C-301/97 e C-452/98
Trattato CE
2. Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett, s), CE] l'azione della Comunità comporta l'associazione dei PTOM, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
3. Secondo l'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), i PTOM, il cui elenco figura nell'allegato IV del Trattato, comprese le Antille olandesi, costituiscono l'oggetto del regime di associazione.
4. Conformemente all'art. 131, secondo comma del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182, secondo comma, CE), scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
5. L'art. 132, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 183, punto 1, CE) precisa che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro, in virtù del Trattato.
6. L'art. 133, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 184, n. 1, CE) dispone che le merci originarie dei PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.
7. L'art. 134 del Trattato CE (divenuto art. 185 CE) prevede che se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 133, n. 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
8. Il Consiglio stabilisce, ai sensi dell'art. 136 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE), le disposizioni riguardanti le modalità di applicazione e la procedura dell'associazione tra i PTOM e la Comunità. Tali disposizioni sono state stabilite da ultimo dalla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea .
La decisione PTOM
9. Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
10. In forza dell'art. 1 dell'allegato II della decisione PTOM sono considerati originari dei PTOM i prodotti che sono stati ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.
11. L'art. 2, n. 1, lett. b), dell'allegato II della decisione PTOM precisa che sono considerati come interamente ottenuti nei PTOM «i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti».
12. Secondo l'art. 3, n. 1, dell'allegato summenzionato, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce tariffaria diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione.
13. L'art. 3, n. 3, dell'allegato II della decisione PTOM redige un elenco di lavorazioni o di trasformazioni considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario proveniente dai PTOM.
14. L'art. 6, n. 2, di detto allegato dispone quanto segue:
«Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli PTOM, li si considera come interamente ottenuti negli PTOM» (regola denominata di «cumulo d'origine ACP/PTOM»).
15. L'art. 109, n. 1, della decisione PTOM consente alla Commissione di prendere misure di salvaguardia o autorizzare a ciò uno Stato membro, qualora l'applicazione della decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero , ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione. La Commissione è allora tenuta a seguire la procedura stabilita all'allegato IV della decisione PTOM.
16. Secondo l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, misure la cui portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
17. Ai sensi dell'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di istituire misure di salvaguardia entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa. In un simile caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di ventuno giorni lavorativi.
Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994
18. L'art. XIX, lett. a), del GATT 1994 dispone che, se a seguito dell'evoluzione imprevista degli avvenimenti, un prodotto viene importato nel territorio di una parte contraente in quantità talmente elevate e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, tale parte contraente può imporre misure di salvaguardia.
Accordo sulle misure di salvaguardia
19. L'accordo sulle misure di salvaguardia è uno degli accordi multilaterali riguardanti il commercio di merci stipulato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio . Esso dispone al suo art. 7, n. 5, che nessuna misura di salvaguardia potrà essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.
Regolamento n. 764/97
20. Il 23 aprile 1997 la Commissione, ritenendo che sussistevano sempre le gravi turbative accertate nel settore risicolo della Comunità e il rischio di un forte deterioramento di questo settore di attività economica che avevano richiesto l'adozione del regolamento n. 304/97 , ha adottato il regolamento n. 764/97.
21. In forza del regolamento n. 764/97, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 1997, il riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006 poteva essere importato nella Comunità in esenzione dai dazi doganali sino a concorrenza di:
a) 10 000 t di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos,
b) 59 610 t di riso originario di altri PTOM. Tale contingente riguarda, per la maggior parte, le Antille olandesi.
Regolamento n. 1036/97
22. Il regolamento controverso sostituisce e abroga il regolamento n. 764/97.
23. Esso è stato adottato dal Consiglio in seguito ai ricorsi presentati dai governi spagnolo e del Regno Unito, conformemente all'art. 1, n. 5, dell'allegato IV della decisione PTOM. Sulla scorta di tali ricorsi, veniva chiesta una modifica della decisione della Commissione a beneficio in particolare dei PTOM la cui economia è meno sviluppata.
24. Il Consiglio ha accolto tali domande nel senso che ha effettuato una ripartizione diversa del volume, rimasto globalmente identico, dei contingenti tra i PTOM interessati. Infatti, l'art. 1 del regolamento controverso prevede che nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario dei PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi:
a) 13 430 t di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos,
b) 56 180 t di riso originario di altri PTOM.
25. Secondo il suo art. 8, il regolamento n. 1036/97 entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si applica a decorrere dal 1° maggio e fino al 30 novembre 1997.
26. Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato il 20 agosto 1997 un ricorso di annullamento del regolamento n. 1036/97.
27. Parallelamente, l'11 giugno 1997 la ricorrente ha adito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee al fine di ottenere l'annullamento di detto regolamento. Con ordinanza 16 novembre 1998 il Tribunale ha rimesso gli atti alla Corte.
II Fatti nelle cause riunite C-301/97 e C-452/98
Il mercato del riso nella Comunità
28. Esistono principalmente tre varietà di riso: il riso a grani tondi, il riso a grani semi-lunghi (detto anche Japonica) e il riso a grani lunghi (detto anche Indica). Nella Comunità sono consumati soltanto il riso Japonica e Indica.
29. Nella Comunità i paesi produttori di riso sono essenzialmente la Francia, la Spagna e l'Italia. La varietà di riso ivi prodotta è essenzialmente il riso Japonica. Tale produzione è eccedentaria. Per contro, la Comunità non produce una quantità di riso Indica sufficiente a soddisfare i propri bisogni. E' il motivo per cui la Comunità ha incoraggiato i produttori comunitari a incentivare la coltura del riso Indica mediante un aiuto temporaneo per ettaro.
30. Per il consumo, le diverse varietà di riso devono essere trasformate. Esistono quattro stadi di trasformazione. Il valore unitario del riso aumenta nei vari stadi di trasformazione. Lo stadio di trasformazione viene quindi sempre indicato, con il prezzo o la tassa applicata al prodotto.
31. Si distinguono, in generale, quattro stadi di trasformazione:
risone: si tratta del riso così come viene raccolto, non ancora atto al consumo;
riso semigreggio : si tratta del riso dal quale è stata asportata la lolla e che è atto al consumo, ma può essere sottoposto ad ulteriore trasformazione;
riso semilavorato : si tratta del riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo. E' un prodotto semifinito, venduto in genere per essere trasformato e non per essere consumato;
riso lavorato : si tratta del riso completamente trasformato, del quale sono stati interamente asportati la lolla e il pericarpo.
32. La Comunità produce soltanto riso lavorato. Per contro, le Antille olandesi producono soltanto riso semilavorato. Il riso semilavorato proveniente dalle Antille olandesi deve quindi costituire oggetto di un'ultima trasformazione per essere consumato nella Comunità.
III La ricevibilità dell'intervento del Regno di Spagna e del ricorso delle Antille olandesi nella causa C-452/98
33. I motivi e le domande della ricorrente nella causa C-452/98 sono in gran parte analoghi a quelli presentati dal governo olandese nella causa C-301/97. Poiché le Antille olandesi hanno sollevato la questione della ricevibilità dell'intervento del Regno di Spagna e del loro proprio ricorso, esaminerò anzi tutto tali argomenti che, in ogni caso, devono essere esaminati d'ufficio dal giudice comunitario.
Argomenti della ricorrente
34. In via preliminare, la ricorrente sostiene che l'intervento del Regno di Spagna deve essere dichiarato irricevibile in quanto il Trattato di adesione della Spagna è stato ratificato dal Regno dei Paesi Bassi soltanto nei confronti dell'Olanda. Ne conseguirebbe che non esisterebbe nessun legame di diritto comunitario tra le Antille olandesi e il Regno di Spagna.
35. Per quanto riguarda il suo proprio ricorso, la ricorrente osserva che esso è ricevibile, da un lato, in base alle disposizioni dell'art. 173, secondo, terzo e quarto comma, del Trattato e, dall'altro, in base alla dichiarazione fatta dal governo olandese all'allegato VIII della decisione PTOM .
36. In via principale, essa considera che la sua qualità di PTOM le consente di chiedere l'annullamento del regolamento controverso in base all'art. 173, secondo comma, del Trattato senza dover dimostrare che detto regolamento la riguarda direttamente e individualmente.
37. A suo parere, le Antille olandesi, in quanto PTOM citato all'allegato IV del Trattato, si vedrebbero conferire direttamente diritti e obblighi dal Trattato. E' in forza di tali prerogative che la ricorrente rivendica il diritto di proporre un ricorso in base all'art. 173, secondo comma, del Trattato.
38. La ricorrente sostiene che, ai sensi del preambolo dello Statuto per il Regno dei Paesi Bassi, le Antille olandesi e Aruba hanno adottato un ordinamento giuridico «nel quale difendono in modo indipendente i propri interessi» . La ricorrente osserva che gli interessi del Regno dei Paesi Bassi non sono sempre coincidenti con i suoi . Di conseguenza, il diritto di proporre un ricorso in base alle disposizioni dell'art. 173, secondo comma, del Trattato dovrebbe esserle riconosciuto a prescindere da quello attribuito al governo olandese.
39. Analogamente, la ricorrente osserva che la sua legittimazione ad agire in base all'art. 173, secondo comma, del Trattato è dimostrata dal fatto che, ai sensi dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV della decisione PTOM, soltanto gli Stati membri, ad esclusione dei PTOM, hanno la facoltà di chiedere al Consiglio la revisione delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.
40. Inoltre, a suo parere, il fatto che la dichiarazione riconosca alle Antille olandesi una particolare autonomia all'interno del Regno dei Paesi Bassi militerebbe a favore dell'esistenza di un diritto autonomo che le sarebbe concesso al fine di proporre ricorsi giurisdizionali contro misure prese in base alle disposizioni di detta decisione.
41. Infine, essa ritiene che sarebbe possibile applicare per analogia la sentenza 22 maggio 1990, Parlamento/Consiglio . Infatti, come il Parlamento nella citata causa, essa vuole, con la sua azione, tutelare le prerogative che le sono state riconosciute dal Trattato vale a dire il suo diritto al libero accesso al mercato comunitario e la tutela degli interessi di un settore importante della sua economia.
42. In subordine, la ricorrente chiede che il suo ricorso sia dichiarato ricevibile in base alle disposizioni dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
43. A suo parere, tali disposizioni non imporrebbero nessun'altra condizione se non quella di possedere la personalità giuridica . Tale condizione sarebbe soddisfatta poiché il diritto nazionale olandese le riconoscerebbe questa personalità nonché il diritto di stare in giudizio per difendere i propri interessi.
44. La ricorrente afferma che il regolamento controverso la riguarda direttamente e individualmente.
45. L'esistenza di un pregiudizio diretto causato dal regolamento controverso sarebbe dimostrata dal fatto che esso non lascia agli Stati membri nessun margine di valutazione per la sua attuazione e assoggetta a severe restrizioni un settore importante dell'economia delle Antille olandesi vale a dire il settore risicolo che nel 1996 rappresenta lo 0,9% del suo prodotto nazionale lordo.
46. Inoltre, la ricorrente sarebbe individualmente lesa dal regolamento controverso in quanto esso ha l'effetto di limitare il traffico di merci dei PTOM verso la Comunità. Poiché le Antille olandesi sono citate all'allegato IV del Trattato come PTOM interessati dalle disposizioni della quarta parte del Trattato , sono a loro applicabili gli artt. 227, n. 3, e 131, n. 1, del Trattato nonché la decisione PTOM. La ricorrente ne deduce che i PTOM costituiscono una cerchia ristretta di soggetti di diritto.
47. Per di più, a suo parere, risulterebbe dalle disposizioni dell'art. 109 della decisione PTOM, su cui si basa il regolamento controverso, che la Commissione deve tener conto delle conseguenze che l'atto previsto può avere sull'economia dei PTOM. Poiché le Antille olandesi esportano il quantitativo di gran lunga più importante di riso originario dei PTOM nella Comunità e, nel momento in cui il regolamento è stato adottato, il Consiglio era a conoscenza del fatto che praticamente tutto il riso originario dei PTOM proveniva dalle Antille olandesi, occorrerebbe dedurne che il regolamento controverso riguarda individualmente le Antille olandesi.
48. In udienza, la ricorrente ha sostenuto che, con la sentenza 10 febbraio 2000, Nederlandse Antillen/Commissione , il Tribunale, in cause analoghe , ha dichiarato ricevibile il ricorso delle Antille olandesi in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato. Essa chiede alla Corte di accogliere i suoi motivi e argomenti svolti tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte a sostegno della ricevibilità del suo ricorso. In caso contrario, essa invita la Corte ad accogliere il ragionamento del Tribunale nella citata causa.
Valutazione
Sulla ricevibilità dell'intervento del Regno di Spagna
49. Conformemente all'art 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, gli Stati membri hanno il diritto di intervenire in qualsiasi controversia proposta alla Corte. Tale diritto viene loro riconosciuto in base alla loro qualità di parti contraenti del Trattato. A tale titolo, essi hanno un interesse ad agire per difendere i termini dell'accordo al quale hanno aderito. Tale qualità di ricorrente «privilegiato» consente loro così di beneficiare di una presunzione assoluta d'interesse e di legittimazione ad agire.
50. Non si può pertanto condividere la posizione delle Antille olandesi vale a dire ritenere che il Regno di Spagna non sia legittimato ad agire in una causa che oppone le Antille olandesi alla Comunità poiché il Trattato di adesione del Regno di Spagna è stato ratificato dal Regno dei Paesi Bassi soltanto nei confronti dell'Olanda, senza privare di efficacia l'art. 37, primo comma, dello Statuto. Infatti, accogliere tale ragionamento equivarrebbe a consentire a disposizioni di diritto interno di limitare l'esercizio di un diritto che deriva dal Trattato.
51. Di conseguenza, chiedo alla Corte di dichiarare l'intervento del Regno di Spagna ricevibile.
Sulla ricevibilità del ricorso delle Antille olandesi fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato
52. Occorre innanzi tutto ricordare che l'art. 173 del Trattato elenca in modo tassativo:
la natura degli atti soggetti a controllo di legittimità nonché le istituzioni che li hanno adottati (primo comma) ;
le persone autorizzate a proporre un ricorso riguardante il controllo di legittimità di tali atti e le condizioni di ricevibilità di tale ricorso (secondo comma , terzo e quarto comma );
i motivi da formulare a tal fine (secondo comma);
il termine di decadenza (quinto comma).
53. Risulta dal testo dell'art. 173, secondo comma, del Trattato che soltanto gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione si vedono riconoscere in maniera automatica e generale la legittimazione e l'interesse ad agire con un ricorso di annullamento. In altri termini, questi ricorrenti «privilegiati» non devono dimostrare né la loro legittimazione né il loro interesse ad agire per l'annullamento di atti adottati dalle istituzioni comunitarie destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Essi beneficiano di una presunzione assoluta di interesse ad agire . Sembra naturale riconoscere questo privilegio a tali ricorrenti. Infatti, essendo gli Stati membri parti contraenti del Trattato, è manifesto il loro interesse a difendere i termini di un accordo al quale hanno aderito. L'interesse della Commissione è anch'esso evidente tenuto conto delle funzioni di «custode del Trattato» che le sono affidate dal Trattato, conformemente alle disposizioni dell'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE). Analogamente il Consiglio, in quanto autorità incaricata della realizzazione degli scopi stabiliti dal Trattato, conformemente alle disposizioni dell'art. 145 del Trattato CE (divenuto art. 202 CE) giustifica de jure un interesse al rispetto della legalità comunitaria.
54. Occorre concludere che, per poter far valere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, le Antille olandesi devono dimostrare di essere uno Stato membro o una delle istituzioni comunitarie che hanno la legittimazione ad agire in modo generale e automatico vale a dire il Consiglio o la Commissione.
55. E' evidente che le Antille olandesi non sono un'istituzione della Comunità.
56. Peraltro, la qualità di «Stato membro», ai sensi del Trattato e, in particolare, delle disposizioni relative ai ricorsi giurisdizionali, è riservata alle sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee ad esclusione degli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi .
57. Infatti, secondo la Corte, «Ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati contraenti dei Trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le Comunità europee non possono infatti comprendere un numero di Stati membri superiore a quello degli Stati membri che le hanno costituite» .
58. Nella recente sentenza 8 febbraio 2000, Emesa Sugar , la Corte ha espressamente escluso che i PTOM possano essere considerati come uno Stato membro ai sensi del Trattato. Infatti, la Corte ha dichiarato che «benché gli PTOM siano paesi e territori associati che hanno legami particolari con la Comunità, essi non fanno parte di quest'ultima e si trovano di fronte ad essa nella medesima situazione dei paesi terzi» .
59. Poiché le Antille olandesi sono un PTOM non possono essere qualificate come Stato membro ai sensi del Trattato .
60. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alle norme istituzionali interne che le conferirebbero un'ampia autonomia rispetto al Regno dei Paesi Bassi e le consentirebbero di conseguenza di proporre un ricorso fondato sulle disposizioni dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, a prescindere dal ricorso che potrebbe peraltro presentare il governo olandese, occorre ricordare che la ripartizione delle competenze previste dalle norme istituzionali nazionali esula dalla valutazione della Corte . In altri termini, non spetta alle istituzioni comunitarie pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze previste dalle norme istituzionali degli Stati membri e sugli obblighi che possono incombere rispettivamente alle autorità del potere centrale dello Stato e a quelle degli altri enti territoriali . Le controversie che potrebbero sorgere circa la valutazione della portata delle competenze rispettive e dei diritti e obblighi reciproci rientrano di conseguenza nell'ambito della competenza esclusiva degli Stati membri.
61. L'argomento della ricorrente relativo alle norme istituzionali interne è di conseguenza inefficace riguardo alla ricevibilità di un ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato.
62. Deriva da quanto precede che la ricorrente non è legittimata ad agire in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.
Sulla ricevibilità del ricorso delle Antille olandesi in base alla dichiarazione
63. La ricorrente sostiene anche che la dichiarazione le riconoscerebbe il diritto d'agire in giudizio per chiedere l'annullamento delle misure prese in forza di detta decisione.
64. Occorre ricordare a tal proposito che le disposizioni di una dichiarazione possono essere dotate di una portata giuridica soltanto se il contenuto di tali disposizioni trovi un riscontro nel testo di diritto derivato che ne ha determinato l'adozione .
65. La dichiarazione in esame è stata elaborata dal governo olandese in seguito alla decisione PTOM.
66. Di conseguenza, affinché tale dichiarazione sia dotata di una portata giuridica, sarebbe necessario che le disposizioni della decisione PTOM mirassero a disciplinare le modalità di procedura dei ricorsi giurisdizionali contro le misure prese in forza di detta decisione.
67. Risulta dal sistema generale della decisione PTOM che essa mira ad attuare le disposizioni del Trattato relative al regime di associazione PTOM/Stati membri ma non a disciplinare le modalità di procedura dei ricorsi giurisdizionali promossi dagli Stati membri e dai PTOM contro atti che potrebbero essere adottati in forza della decisione PTOM.
68. Inoltre, risulta dal sistema generale della decisione PTOM che gli Stati membri sono gli interlocutori privilegiati delle istituzioni comunitarie nel procedimento di adozione e di revisione delle misure prese in forza di detta decisione.
69. Così, ai sensi dell'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, soltanto gli Stati membri sono autorizzati a deferire al Consiglio la decisione della Commissione di istituire misure di salvaguardia entro dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa.
70. Deriva da quanto precede che, pur nell'ipotesi che tale dichiarazione conferisca alle Antille olandesi il diritto di adire la Corte perché valuti la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in forza della decisione PTOM, occorrerebbe negarle qualsiasi portata giuridica in quanto la decisione PTOM non mira a definire le modalità di procedura dei ricorsi giurisdizionali contro le misure adottate in forza di detta decisione.
71. Tuttavia, per essere esaustivo aggiungerò che non ritengo che con tale dichiarazione il governo olandese abbia inteso conferire un simile diritto alle Antille olandesi.
72. Tale dichiarazione prevede infatti quanto segue:
«Il governo del Regno dei Paesi Bassi richiama l'attenzione sulla struttura costituzionale del Regno, quale risulta dallo statuto 29 dicembre 1954, ed in particolare sull'autonomia dei paesi del Regno per quanto riguarda le disposizioni della decisione, nonché sul fatto che questa decisione è stata di conseguenza adottata con la cooperazione dei governi delle Antille olandesi e di Aruba in virtù delle procedure costituzionali in vigore nel Regno.
Esso dichiara che, per questo fatto e senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi per esso risultanti dal trattato e dalla decisione, i governi delle Antille olandesi e di Aruba adempiranno gli obblighi derivanti dalla decisione».
73. Risulta espressamente dal testo di tali disposizioni che la dichiarazione non mira a derogare alle norme del Trattato o della decisione PTOM.
74. Come già osservato, la decisione PTOM non prevede nessuna norma relativa alle modalità di procedura dei ricorsi giurisdizionali promossi dagli Stati membri e dai PTOM contro atti che potrebbero essere adottati in forza della decisione PTOM.
75. Per di più, il Trattato non conferisce ai PTOM nessun diritto specifico in materia di ricorsi giurisdizionali, ma solamente nei settori economico, sociale e culturale .
76. Inoltre, dal testo stesso delle disposizioni di tale dichiarazione risulta che il governo olandese non ha riconosciuto alle Antille olandesi ed a Aruba diritti particolari e a fortiori nessun diritto in materia di ricorsi giurisdizionali , ma ha voluto ricordare ai governi di tali PTOM che essi dovrebbero adempiere gli obblighi derivanti dalla decisione.
77. Di conseguenza, non si possono interpretare le disposizioni della dichiarazione nel senso che concedono alle Antille olandesi diritti specifici in materia di ricorsi giurisdizionali.
78. Deriva da quanto precede che sono applicabili nella fattispecie le disposizioni di diritto comune relative ai ricorsi giurisdizionali previste dal Trattato, vale a dire le disposizioni dell'art. 173 del Trattato.
Sulla ricevibilità del ricorso delle Antille olandesi in base all'art. 173, terzo comma, del Trattato
79. La ricorrente chiede l'applicazione per analogia della citata sentenza Parlamento/Consiglio. Essa ritiene che il suo ricorso, in quanto diretto alla salvaguardia delle prerogative che le sono state riconosciute dal Trattato, debba essere dichiarato ricevibile in base all'art. 173, terzo comma, del Trattato.
80. Non condivido tale opinione. Con la citata sentenza Parlamento/Consiglio, la Corte ha voluto regolare un problema di procedura riguardante le condizioni di ricevibilità delle azioni promosse dalle istituzioni comunitarie diverse dal Consiglio e dalla Commissione . Tale sentenza mira a far rispettare l'equilibrio istituzionale, ma non è volta a riconoscere la legittimazione ad agire alle persone fisiche e giuridiche che si ritengono lese da un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria .
81. Il terzo comma dell'art. 173 del Trattato, inserito nel Trattato in seguito a tale sentenza, non fa altro che riprodurre i termini di tale giurisprudenza.
82. E' pacifico che le Antille olandesi non sono una delle istituzioni della Comunità che partecipa all'elaborazione degli atti comunitari destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Esse non possono pertanto avvalersi della citata sentenza Parlamento/Consiglio.
83. Risulta da quanto precede che il ricorso delle Antille olandesi fondato sull'art. 173, terzo comma, del Trattato è irricevibile.
Sulla ricevibilità del ricorso delle Antille olandesi in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato
84. Conformemente all'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
85. Poiché il regolamento impugnato non è una decisione presa nei confronti delle Antille olandesi, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre verificare se sia un atto di portata generale o se si debba considerarlo come una decisione presa sotto la forma di un regolamento.
86. Per determinare la portata generale o no di un atto, occorre valutarne la natura e gli effetti giuridici che mira a produrre o che produce effettivamente .
87. Con il regolamento n. 1036/97, il Consiglio ha adottato misure normative indistintamente applicabili alla generalità degli operatori economici dediti al commercio di riso originario dei PTOM con la Comunità. Il regolamento controverso ha per oggetto ed effetto di limitare le importazioni nella Comunità di riso originario di tutti i PTOM.
88. Tale regolamento ha quindi, per sua natura, una portata generale e non è una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).
89. Non è tuttavia escluso che un atto, malgrado la sua portata generale, possa riguardare direttamente ed individualmente determinate persone fisiche o giuridiche . Occorre quindi esaminare se le Antille olandesi soddisfino queste due condizioni.
90. Ai sensi di una giurisprudenza costante , la Corte ha dichiarato che una persona fisica o giuridica può essere considerata come individualmente interessata da un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria, se è toccata, dall'atto in esame, a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità. A tale titolo, la persona fisica o giuridica viene considerata come una «persona interessata», vale a dire che dimostra di appartenere ad una cerchia ristretta di persone colpite nella loro situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che le distinguono da qualsiasi altro soggetto e le identificano alla stessa stregua del destinatario .
91. La ricorrente ritiene di soddisfare le due condizioni così enunciate.
92. A suo parere, il regolamento impugnato riguarda l'insieme dei PTOM. Essa ne deduce che i PTOM costituiscono una cerchia ristretta di soggetti di diritto.
93. Essa sostiene inoltre che le Antille olandesi sono persone giuridiche «interessate», ai sensi della giurisprudenza della Corte, da tali misure.
94. In primo luogo, le Antille olandesi presenterebbero caratteristiche che le distinguono dagli altri PTOM. La ricorrente sostiene a tal proposito che il regolamento controverso assoggetta a considerevoli restrizioni un settore importante della sua economia.
95. Risulta dalle osservazioni della ricorrente che il settore risicolo rappresenta nel 1996 soltanto lo 0,9% del prodotto nazionale lordo delle Antille olandesi. Mi sembra per lo meno dubbio, tenuto conto della cifra così dedotta, che si possa considerare tale settore come un settore particolarmente importante dell'economia delle Antille olandesi. La mia valutazione avrebbe potuto essere diversa se il settore economico interessato dall'atto controverso avesse rappresentato una quota molto più rilevante del prodotto nazionale lordo del PTOM in esame. Occorre pertanto concludere che la ricorrente non ha dimostrato che il regolamento impugnato la colpisce in ragione di qualità che la distinguono dagli altri PTOM anch'essi contemplati da detto regolamento.
96. In secondo luogo, la ricorrente afferma che le Antille olandesi si trovano in circostanze di fatto che le distinguono da qualsiasi altro soggetto e le identificano alla stessa stregua del destinatario ai sensi della citata giurisprudenza della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione. A tal proposito, essa afferma che esporterebbe il quantitativo di gran lunga più importante di riso originario dei PTOM nella Comunità e, nel momento in cui il regolamento è stato adottato, il Consiglio era a conoscenza di tale situazione particolare, ma non ne ha tenuto conto nel valutare l'impatto delle future misure di salvaguardia sull'economia delle Antille olandesi.
97. Effettivamente il fatto che le istituzioni comunitarie, per prendere una decisione, sono obbligate, in forza di disposizioni specifiche, a tener conto delle ripercussioni negative che la loro decisione potrebbe provocare sull'economia di uno Stato o nei confronti delle imprese interessate, può essere tale da distinguere queste diverse persone . Tuttavia, la Corte ha dichiarato in modo costante che così poteva effettivamente essere soltanto se lo Stato o le imprese interessate fornissero anche la prova di trovarsi in circostanze di fatto che li distinguono da qualsiasi altro soggetto . Al riguardo, la Corte ha dichiarato che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM conteneva un obbligo di tale natura .
98. Risulta quindi dalla giurisprudenza della Corte che tale obbligo a carico di un'istituzione comunitaria è soltanto un indizio che consente alle persone giuridiche di dimostrare il loro interesse specifico, individuale e personale ad agire in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato contro un atto di portata generale. Così facendo, se tali persone fornissero tale prova, esse dovrebbero essere considerate come appartenenti ad una cerchia ristretta di «persone interessate», ai sensi della sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata.
99. Nella fattispecie, la ricorrente si è avvalsa della sentenza Nederlandse Antillen/Commissione, citata, che, in simili circostanze, ha dichiarato ricevibile il suo ricorso in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato.
100. Tuttavia, ritengo di non poter condividere la posizione della ricorrente su tale punto a causa di un'applicazione errata da parte del Tribunale della giurisprudenza della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata.
101. Nella sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, denominata «ARM-1» , il Tribunale ha fatto un'esatta applicazione della giurisprudenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata. In primo luogo, esso osservava che la decisione PTOM conteneva un obbligo a carico delle istituzioni comunitarie di tener conto dell'impatto delle decisioni previste sulla situazione giuridica delle persone identificate o identificabili . In secondo luogo, sottolineava che le persone le quali usufruivano di tale diritto dovevano fornire la prova di trovarsi in circostanze di fatto che le distinguevano da qualsiasi altro soggetto . In terzo luogo, indicava che l'esistenza di contratti stipulati prima dell'adozione delle misure di salvaguardia in esame, la cui esecuzione era stata impedita, in tutto o in parte, dall'adozione di dette misure costituiva un «indizio che consenta di delimitare la cerchia ristretta delle imprese interessate, e che a tal fine [potevano] essere presi in considerazione anche altri indizi» . In quarto luogo, constatava che nella causa di cui era adito, le ricorrenti avevano dimostrato di trovarsi in «circostanze di fatto [che permettono di] ritenere che le ricorrenti (...) siano [persone] interessate» . Da ultimo, concludeva che «l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione [doveva] essere respinta» .
102. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'obbligo, per le istituzioni comunitarie, di tener conto dell'impatto delle misure di salvaguardia previste sull'economia dei PTOM o sulle imprese interessate costituisce solo un indizio che consente loro di fornire la prova del loro interesse specifico, individuale e personale ad agire con un ricorso di annullamento contro un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria.
103. Per contro, nella sentenza Nederlandse Antillen/Commissione, citata, il Tribunale non effettua né tale analisi né tale esame. In questa sentenza, il Tribunale ha fatto dell'obbligo a carico delle istituzioni comunitarie di tener conto dell'impatto che le misure di salvaguardia previste potrebbero avere sull'economia di un PTOM una condizione sufficiente che consente ai titolari del relativo diritto di essere considerati come «persone interessate» ai sensi della citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, della Corte . Così facendo, il Tribunale ha invertito il ragionamento effettuato dalla Corte nella citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione.
104. A tal proposito, il punto 57 della citata sentenza Nederlandse Antillen/Commissione, è particolarmente significativo. Il Tribunale vi precisa infatti che:
«Come sottolinea la Commissione, è vero che, per riconoscere che un ente regionale di uno Stato membro venga individualmente interessato da un atto comunitario, non basta che questo invochi il fatto che l'applicazione o l'attuazione dell'atto stesso sia idonea a incidere sulle condizioni socioeconomiche nel suo territorio (...). Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente è individualmente interessato dai regolamenti impugnati in quanto la Commissione, quando ne progettava l'adozione, era obbligata a tener conto in modo specifico della situazione del ricorrente, in forza dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM» .
105. Ne consegue che il Tribunale ha fondato la ricevibilità del ricorso delle Antille olandesi sul solo obbligo incombente alle istituzioni comunitarie di tener conto dell'impatto delle misure di salvaguardia previste sull'economia del PTOM in esame, mentre, nelle citate sentenze Pitraiki-Patraiki e a./Commissione, Plaumann/Commissione e ARM-1, tale obbligo costituisce soltanto un indizio che deve essere suffragato dalla prova che le persone interessate sono colpite, dall'atto in esame, a causa di determinate qualità particolari o di circostanze di fatto che le distinguono da qualsiasi altro soggetto.
106. Risulta dalle osservazioni che precedono che, per rispettare le condizioni sancite dalla giurisprudenza della Corte, le Antille olandesi sono tenute a dimostrare, oltre l'obbligo del Consiglio, che si trovano in circostanze di fatto che le distinguono e le identificano rispetto a qualsiasi altro PTOM.
107. A tal proposito, la ricorrente fa valere che essa esporterebbe il quantitativo di gran lunga più importante di riso originario dei PTOM nella Comunità e che, nel momento in cui il regolamento è stato adottato, il Consiglio era a conoscenza di tale situazione particolare, ma non ne ha tenuto conto al fine di valutare l'impatto delle misure di salvaguardia future sull'economia delle Antille olandesi.
108. Ritengo che la situazione di fatto dedotta dalla ricorrente non sia tale da distinguerla dagli altri PTOM. La ricorrente si limita infatti a menzionare le rilevanti conseguenze socioeconomiche dell'applicazione del regolamento impugnato nel suo territorio.
109. Ora, ai sensi di una giurisprudenza costante , «per riconoscere che un ente regionale di uno Stato membro venga individualmente interessato da un atto comunitario, non basta che questo invochi il fatto che l'applicazione o l'attuazione dell'atto stesso sia idonea a incidere sulle condizioni socioeconomiche nel suo territorio» .
110. Per di più, occorre osservare che, nella fattispecie, l'attività economica in esame colpita da detto regolamento, vale a dire un'attività di trasformazione nel territorio delle Antille olandesi del riso originario dei paesi terzi, è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere svolta da qualsiasi soggetto e non è tale quindi da distinguere le Antille olandesi da qualsiasi altro PTOM .
111. Inoltre, tenuto conto del fatto che le merci provenienti dai paesi terzi ricevono soltanto un esiguo valore aggiunto nel territorio dei PTOM, il settore economico colpito dal regolamento controverso può contribuire soltanto modestamente allo sviluppo dei PTOM. Del resto, la ricorrente precisa che il settore risicolo rappresentava nel 1996 soltanto lo 0,9% del prodotto nazionale lordo delle Antille olandesi. Di conseguenza, la ricorrente ha torto quando afferma che il regolamento controverso comporta gravi conseguenze in un settore importante della sua economia.
112. Tenuto conto di tali diversi elementi, emerge che la ricorrente non ha dimostrato di essere stata lesa dal regolamento controverso a causa di qualità che le sono proprie o circostanze di fatto che la distinguono da qualsiasi altro PTOM.
113. Poiché la ricorrente non ha dimostrato di essere individualmente interessata dal regolamento controverso, è di conseguenza inutile esaminare se essa sia lesa direttamente da esso.
114. Risulta da quanto precede che la ricorrente non può essere considerata come una «persona interessata» ai sensi della giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare il suo ricorso irricevibile.
115. L'esame nel merito di tale ricorso è di conseguenza privo di oggetto.
IV Motivi e domande del governo olandese nella causa C-301/97
116. Il governo olandese deduce sette motivi a sostegno del suo ricorso, relativi alla:
violazione del principio di certezza del diritto;
violazione delle norme del GATT;
violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM;
violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM;
esistenza di uno sviamento di potere;
inosservanza della procedura di revisione delle misure di salvaguardia di cui all'allegato IV della decisione PTOM, e infine
violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
V Discussione
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto
Argomenti
117. Con tale primo motivo il governo olandese sostiene che il Consiglio avrebbe violato il principio di certezza del diritto omettendo di determinare la situazione giuridica delle imprese interessate e dei PTOM dopo l'esaurimento del contingente tariffario di cui all'art. 1 del regolamento impugnato. A suo parere, tale precisazione era necessaria in quanto due situazioni giuridiche diametralmente opposte sarebbero prospettabili nella fattispecie. In una prima ipotesi, una volta esaurito il contingente, i PTOM si vedrebbero privati del diritto ad importare riso nella Comunità; in una seconda ipotesi, l'importazione di riso sarebbe possibile, ma solamente a condizione di pagare i dazi doganali relativi a tale operazione. Questa incertezza sarebbe incompatibile con il principio di certezza del diritto.
118. Il Consiglio, la Commissione e i governi spagnolo e italiano contestano tale affermazione.
Valutazione
119. Il principio di certezza del diritto è un principio fondamentale del diritto comunitario , il quale richiede in particolare che una normativa che impone oneri ai propri destinatari sia chiara e precisa, affinché questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e doveri .
120. Nella fattispecie, per quanto riguarda la situazione giuridica degli operatori economici interessati in seguito all'esaurimento del contingente tariffario, vale a dire gli esportatori di riso originario dei PTOM, il senso del regolamento controverso e le conseguenze della sua applicazione sono chiari sebbene le conseguenze non siano espressamente formulate.
121. Infatti, l'art. 1 del regolamento controverso limita il quantitativo del riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006 che può essere importato in esenzione dai dazi doganali, ma non mira a vietare le importazioni di merci originarie dei PTOM. L'imposizione di un contingente tariffario significa necessariamente a contrario che qualsiasi quantitativo di prodotto che eccede il contingente è soggetto ai dazi doganali normalmente applicabili.
122. La lettura di tale disposizione è suffragata dallo scopo del regolamento controverso come precisato nel suo preambolo. Il regolamento mira a porre rimedio alle turbative constatate sul mercato del riso comunitario causate dall'importazione massiccia di riso originario dei PTOM. A tal fine, il legislatore comunitario ha adottato misure di salvaguardia conformemente alle disposizioni della decisione PTOM. Tali misure consistono in una limitazione delle importazioni di riso originario dei PTOM in esenzione dai dazi doganali, ma non in un divieto di tali importazioni. Una misura che vieti qualsiasi importazione di merci originarie dei PTOM nella Comunità sarebbe peraltro contraria alle disposizioni dell'art. 131 del Trattato. Tale articolo prevede infatti che l'associazione mira all'instaurazione di strette relazioni economiche tra i PTOM e la Comunità. Ora, un divieto delle importazioni di merci originarie dei PTOM violerebbe l'art. 131 del Trattato e l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, il quale enuncia che la misura di salvaguardia scelta deve rispettare il principio di proporzionalità.
123. Nella sentenza Emesa Sugar , citata, la Corte ha confermato tale interpretazione e dichiarato che l'introduzione di una misura di salvaguardia come un contingente tariffario significa che «si possono importare i prodotti in questione oltre la misura del contingente solo pagando dazi doganali».
124. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, il Consiglio non ha violato il principio di certezza del diritto omettendo di indicare espressamente la situazione giuridica delle imprese interessate e dei PTOM dopo l'esaurimento del contingente tariffario di cui all'art. 1 del regolamento impugnato. La prima parte del primo motivo non è quindi fondata.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia
Argomenti
125. Il governo olandese sostiene che il Consiglio avrebbe violato le disposizioni dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, avendo adottato il regolamento n. 1036/97 entro due anni dalla scadenza del regolamento n. 304/97.
126. A suo parere, l'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, che sancisce un obbligo chiaro, preciso e incondizionato, avrebbe un effetto diretto.
127. Esso sarebbe inoltre applicabile alle relazioni tra la Comunità e i PTOM in quanto i PTOM sono considerati come paesi terzi in relazione all'accordo che istituisce l'OMC .
Valutazione
128. La questione di accertare se gli accordi conclusi nell'ambito del GATT 1994 figurino tra le norme alla luce delle quali la Corte deve controllare la legittimità degli atti comunitari è stata risolta con la sentenza 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio .
129. In tale causa, il Portogallo chiedeva l'annullamento della decisione del Consiglio 26 febbraio 1996, 96/386/CE, concernente la conclusione di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili , in quanto violava determinate norme e determinati principi fondamentali dell'OMC, in particolare quelli del GATT.
130. La Corte non si è fondata sull'esistenza o sulla mancanza di effetto diretto delle disposizioni degli accordi, ma su un esame della situazione specifica creatasi nell'ordinamento internazionale con l'attuazione di tali accordi.
131. La Corte ha osservato che spetta a ognuna delle parti di un accordo determinare i motivi di diritto volti a garantire l'esecuzione completa dei propri impegni, a meno che l'accordo, interpretato alla luce del suo oggetto e del suo scopo, ne determini esso stesso tali motivi.
132. Per quanto riguarda i motivi nell'ordinamento comunitario, la sola considerazione che la Corte accoglie in realtà come pertinente è la reciprocità nell'attuazione dell'accordo. La Corte ha rilevato che i giudici delle più importanti controparti commerciali della Comunità non controllano la legittimità delle norme di diritto interno alla luce degli accordi OMC e pertanto la condizione di reciprocità non è, in maniera generale, soddisfatta.
133. Di conseguenza, la Corte ne ha dedotto che, «tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie» .
134. La Corte ha inoltre precisato che «solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC» .
135. Nella fattispecie, è pacifico che il regolamento controverso è diretto ad applicare l'art. 109 della decisione PTOM e non mira a garantire l'esecuzione nell'ordinamento giuridico comunitario di un particolare obbligo assunto nell'ambito dell'OMC, e nemmeno rinvia espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC.
136. Di conseguenza, conformemente alla citata giurisprudenza Portogallo/Consiglio, invito la Corte a dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi non ha fondati motivi per sostenere che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione di determinate norme e di determinati principi fondamentali dell'OMC e in particolare dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM
Tale motivo è diviso in due parti.
Prima parte del terzo motivo
Argomenti
137. Con la prima parte di tale motivo il governo olandese sostiene che risulta dalle disposizioni dell'art. 132 del Trattato che i vantaggi attribuiti ai PTOM nell'ambito della realizzazione per tappe dell'associazione non possono essere rimessi in discussione per ragioni relative ai quantitativi o al livello dei prezzi dei prodotti importati dai PTOM.
138. Il governo olandese sottolinea che la decisione PTOM ha lo scopo, ai sensi dell'art. 131 del Trattato, di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra questi ultimi e la Comunità. Conformemente all'art. 133 del Trattato l'eliminazione totale dei dazi doganali per le merci originarie dei PTOM al loro ingresso negli Stati membri costituisce uno degli strumenti che consentono di conseguire gli obiettivi in precedenza enunciati.
139. A suo parere, la realizzazione di tali obiettivi presuppone che il volume o i prezzi dei prodotti originari dei PTOM non possono giustificare l'adozione di misure di salvaguardia. Se si ammettesse che tali ragioni possano giustificare l'adozione di queste misure, la realizzazione delle finalità del regime dei PTOM tra le quali figura, conformemente all'art. 3, lett. r), del Trattato, l'incremento degli scambi sarebbe definitivamente compromessa. Le misure di salvaguardia avrebbero quindi l'effetto di annullare lo sviluppo naturale degli scambi che è lo scopo del Trattato.
140. Il governo olandese ammette che misure di salvaguardia possono essere adottate, ma unicamente per affrontare problemi imprevedibili o qualora ricorrano le condizioni enunciate all'art. 134 del Trattato. Esso afferma che giudicare diversamente equivarrebbe a rimettere in discussione il principio della liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i PTOM.
141. Il Consiglio, la Commissione e i governi spagnolo e italiano contestano gli argomenti del governo olandese.
Valutazione
142. In occasione dell'esame del ricorso del governo olandese nella causa C-110/97, sono giunto a proporre alla Corte di respingere tale motivo in quanto infondato . Poiché gli argomenti svolti dal governo olandese a sostegno della prima parte di tale terzo motivo sono strettamente identici a quelli enunciati nella causa C-110/97, invito la Corte a far riferimento ai motivi che ho esposto in tale occasione .
143. Propongo alla Corte, per i motivi illustrati nella causa C-110/97, di dichiarare che, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, l'art. 132 del Trattato non può essere interpretato nel senso che i vantaggi attribuiti ai PTOM nell'ambito della realizzazione per tappe dell'associazione non possono essere rimessi in discussione per ragioni relative ai quantitativi o al livello dei prezzi dei prodotti importati dai PTOM. Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo non è fondata.
Sulla seconda parte del terzo motivo
Argomenti
144. Con la seconda parte di tale terzo motivo il governo olandese fa valere che il Consiglio non ha dimostrato che il quantitativo o il livello dei prezzi del riso originario dei PTOM hanno turbato o rischiano di turbare in modo rilevante il mercato comunitario.
145. A suo parere, l'affermazione del Consiglio secondo cui i quantitativi importati di riso provenienti dai PTOM nella Comunità costituirebbero sempre un fattore di rischio di turbativa del mercato comunitario del riso sarebbe inesatta.
146. Esso osserva a tal proposito che la produzione comunitaria di riso Indica non è sufficiente a soddisfare i bisogni della Comunità. Esso constata che tale carenza strutturale esistente in materia di riso Indica può essere compensata solo con le importazioni di riso originario dei PTOM. Esso aggiunge che l'adesione della Svezia, della Finlandia e dell'Austria all'Unione europea ha soltanto aggravato una situazione già delicata.
147. Il governo olandese nega inoltre l'esistenza di un nesso causale tra le importazioni di riso originario dei PTOM e l'imminente turbativa del mercato comunitario. Esso afferma che la turbativa constatata sul mercato comunitario ha la sua origine nelle massicce importazioni di riso originario dei paesi terzi, in particolare degli Stati Uniti d'America e dell'Egitto, rese possibili dal regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 1996, n. 1522, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso .
148. Infine, per quanto riguarda il prezzo che si asserisce inferiore del riso originario dei PTOM rispetto al prezzo del riso comunitario, il governo olandese, fondandosi sui documenti che ha già prodotto nella causa C-110/97, fa valere che il prezzo del riso PTOM è nettamente più elevato rispetto a quello del riso comunitario.
Valutazione
149. Occorre rilevare che, nella presente causa, il governo olandese riproduce fedelmente gli argomenti dedotti nella causa C-110/97. Inoltre, per rafforzare il suo ragionamento riporta gli stessi elementi fattuali forniti nella causa citata .
150. Ho ampiamente esaminato nella causa C-110/97 le ragioni per cui ritengo che la prova di un errore manifesto di valutazione compiuta dal Consiglio non fosse stata fornita dal governo olandese .
151. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che la prova di un errore manifesto di valutazione compiuta dal Consiglio nell'applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM non è stata fornita. La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere dichiarata non fondata.
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM
Tale motivo è diviso in cinque parti che esaminerò una dopo l'altra.
Prima parte del quarto motivo
Argomenti
152. Con la prima parte del quarto motivo il governo olandese afferma che il Consiglio non avrebbe osservato l'ordine preferenziale del regime di associazione CE/PTOM/ACP/paesi terzi istituito dal Trattato, in quanto il regolamento impugnato ha l'effetto di rendere il riso PTOM più costoso rispetto al riso proveniente dai paesi terzi o dagli Stati ACP.
153. A tal proposito, il governo olandese fa valere che la Comunità limitava, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 1997 incluso, l'importazione di riso equivalente semigreggio senza dazi doganali proveniente dai PTOM a 69 610 tonnellate, mentre parallelamente, nel corso di tale stesso periodo, l'applicazione del regolamento n. 1522/96 consentiva un'importazione di riso originario dei paesi terzi molto superiore.
154. Così facendo, a suo parere, il Consiglio avrebbe posto i PTOM in una situazione economica sfavorevole rispetto ai paesi terzi. Il governo olandese ne deduce così che l'ordine preferenziale CE/PTOM/ACP/paesi terzi previsto dal regime speciale di associazione della quarta parte del Trattato sarebbe stato violato.
Valutazione
155. Poiché il governo olandese fa valere gli stessi argomenti di fatto e di diritto dedotti nella causa C-110/97, invito la Corte a far riferimento alle mie precedenti osservazioni .
156. Conformemente ai motivi che ho esposto nella causa C-110/97, concludo che l'applicazione del regolamento n. 1036/97 non ha posto i paesi ACP e i paesi terzi in una posizione concorrenziale manifestamente più vantaggiosa rispetto a quella dei PTOM.
Seconda parte del quarto motivo
Argomenti
157. Con la seconda parte di tale quarto motivo il governo olandese sostiene che il Consiglio avrebbe omesso di esaminare se le misure di salvaguardia adottate potessero avere effetti negativi sull'economia delle Antille olandesi e di Aruba.
158. A tal proposito, il governo olandese afferma di aver appreso ufficialmente che, anche prima della riunione del comitato competente, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV della decisione PTOM , che si è tenuta l'11 aprile 1997, la Commissione aveva già adottato la sua decisione di istituire nuove misure di salvaguardia alla scadenza di quelle previste dal regolamento n. 304/97.
159. Il governo olandese dichiara che la prova di quanto deduce può essere trovata nella relazione del gruppo di lavoro del Consiglio 27 maggio 1997 .
Valutazione
160. Come nella causa C-110/97 , il governo olandese non ha suffragato le sue affermazioni con nessun elemento probatorio .
161. La seconda parte del quarto motivo non è pertanto fondata.
Terza parte del quarto motivo
Argomenti
162. Ai sensi della terza parte di tale motivo il ricorrente fa valere che il Consiglio avrebbe violato il principio di proporzionalità scegliendo, come misura di salvaguardia, un contingente tariffario invece di un prezzo minimo.
163. A tal proposito, esso osserva che la scelta di un prezzo minimo sarebbe stata più appropriata al fine di realizzare lo scopo perseguito dal Consiglio vale a dire evitare la sovrapproduzione di riso originario delle Antille olandesi e consentire di compensare la carenza di produzione del riso Indica sul mercato comunitario. Inoltre, il governo olandese sostiene che l'instaurazione di un prezzo minimo avrebbe evitato alle imprese interessate di dover porre fine completamente alle loro esportazioni di riso verso la Comunità.
Valutazione
164. Nella causa C-110/97, sono state illustrate le ragioni per cui ritengo che la prova di un errore manifesto di valutazione compiuto dal Consiglio non fosse stata fornita dal governo olandese . Poiché il governo olandese fa valere gli stessi elementi di fatto e di diritto, invito la Corte a far riferimento alle mie precedenti osservazioni .
165. Inoltre, come ho già osservato , l'instaurazione delle misure controverse non vieta affatto l'esportazione di riso antillano verso la Comunità una volta esaurito il contingente. Di conseguenza, l'addebito relativo all'instaurazione di una misura di divieto delle esportazioni di riso verso la Comunità a danno delle imprese delle Antille olandesi è privo di qualsiasi fondamento.
166. Di conseguenza, ritengo che il governo olandese non fornisca la prova che l'instaurazione di un prezzo minimo avrebbe comportato meno turbative per l'economia dei PTOM, in particolare delle Antille olandesi e di Aruba, e sarebbe stato altrettanto efficace della misura contestata nel conseguire gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.
167. Risulta dalle osservazioni precedenti che la terza parte del quarto motivo non è fondata.
Quarta parte del quarto motivo
Argomenti
168. Con la quarta parte di tale motivo il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato violerebbe l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM in quanto l'importo della cauzione domandata agli importatori rende inapplicabile la legislazione che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore del riso .
169. A sostegno di tale motivo il governo olandese fa valere che l'importo della cauzione domandata sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalla decisone PTOM. Infatti, esso ritiene che non sia del tutto anormale che l'importo della cauzione applicabile alle importazioni provenienti dai PTOM sia uguale ai dazi doganali applicabili ai paesi terzi.
Valutazione
170. Gli argomenti dedotti a sostegno della quarta parte di tale quarto motivo sono identici a quelli svolti dal governo olandese nella causa C-110/97.
171. Di conseguenza, per i motivi che ho illustrato in occasione dell'esame della causa C-110/97 , concludo che il governo olandese non ha fornito la prova che il Consiglio, adottando la misura controversa, abbia violato il principio di proporzionalità. Propongo di conseguenza alla Corte di dichiarare la quarta parte del quarto motivo non fondata.
Quinta parte del quarto motivo
Argomenti
172. Infine, con la quinta e ultima parte del quarto motivo il governo olandese sostiene che il Consiglio avrebbe violato il principio di proporzionalità di cui all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, in quanto, avendo adottato uno dopo l'altro i regolamenti nn. 304/97 e 1036/97, le sue azioni non potrebbero essere più considerate come eccezionali e temporanee.
Valutazione
173. Occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte , nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 109 della decisione PTOM, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale. Solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la legittimità del provvedimento stesso .
174. La Commissione ha deciso di prorogare gli effetti delle prime misure di salvaguardia adottate con il regolamento n. 304/97 dopo avere constatato gravi turbative sul mercato del riso comunitario. Ora, la prova del fatto che le condizioni sostanziali prescritte per l'adozione del regolamento controverso non erano soddisfatte non è stata fornita. Di conseguenza, non può essere contestato alla Commissione di aver dato prova di diligenza prendendo le misure necessarie per l'efficace funzionamento della politica agricola comune.
175. L'addebito relativo all'osservanza del carattere eccezionale di tali nuove misure non mi sembra fondato nella fattispecie. Infatti, il governo olandese non ha provato che, in tale fase, le istituzioni comunitarie avevano per consuetudine di regolare gli squilibri constatati sul mercato comunitario del riso adottando uno dopo l'altro regolamenti volti a limitare le importazioni di riso originario dei PTOM . Per contro, in presenza di una successione di regolamenti riguardanti tale limitazione, l'osservanza da parte delle istituzioni comunitarie del principio di ricorrere eccezionalmente a tale tipo di misure non risulterebbe più soddisfatto.
176. Analogamente, essendo le misure introdotte dal regolamento n. 1036/97 limitate nel tempo, non si può ritenere che le azioni del Consiglio non siano temporanee.
177. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di dichiarare la quinta parte del quarto motivo non fondata.
178. Risulta dalle osservazioni che precedono che il quarto motivo relativo alla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM deve essere dichiarato non fondato.
Sul quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere
Argomenti
179. Con il suo quinto motivo il governo olandese ritiene che il Consiglio e la Commissione avrebbero commesso uno sviamento di potere, in quanto si sono avvalsi della competenza che traggono dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM per uno scopo diverso da quello per cui è stata conferita.
180. Secondo il governo olandese è manifesto che, con l'adozione di tali misure di salvaguardia successive, la Commissione e il Consiglio volevano limitare le importazioni di riso originario dei PTOM. Di conseguenza, essi avrebbero dovuto fare ricorso alla procedura di revisione della decisione PTOM. Tuttavia, per pervenire alla revisione desiderata è richiesto il parere unanime degli Stati membri, ivi compreso, necessariamente, quello del Regno dei Paesi Bassi. Il ricorso alle misure di salvaguardia di cui all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM sarebbe stato di conseguenza utilizzato laddove s'imponeva il ricorso alla revisione della decisione PTOM.
Valutazione
181. Gli argomenti dedotti a sostegno di tale quinto motivo sono identici a quelli svolti dal governo olandese nella causa C-110/97.
182. Per i motivi che ho illustrato in occasione dell'esame della causa C-110/97 , concludo che il governo olandese non ha fornito la prova che il Consiglio, adottando la misura controversa, abbia compiuto uno sviamento di potere. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare il quinto motivo non fondato.
Sul sesto motivo, vertente sulla violazione della procedura di revisione delle misure di salvaguardia prevista dall'allegato IV della decisione PTOM
183. A sostegno di tale motivo il governo olandese fa valere che il Consiglio avrebbe omesso di consultare il comitato come imponeva l'art. 1, n. 2, dell'allegato IV della decisione PTOM. Inoltre, considera che il Consiglio e la Commissione non avrebbero consultato le Antille olandesi e Aruba sulla misura che era prevista. Infine, afferma che l'art. 1, n. 7, dell'allegato IV della decisione PTOM sarebbe stato violato. Esaminerò una dopo l'altra le tre parti di tale motivo.
La prima parte del sesto motivo
Argomenti
184. Con la prima parte del sesto motivo il governo olandese ritiene che l'allegato IV della decisione PTOM sia stato violato in quanto il comitato non è stato consultato conformemente al procedimento previsto dall'art. 1, n. 2, di tale allegato. Tale articolo dispone che «la Commissione, qualora su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che è d'uopo applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 109 della decisione:
(...)
consulta un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione».
185. Esso constata che, per la consultazione degli Stati membri prevista da tale allegato, l'11 gennaio 1993 il comitato ha adottato un regolamento interno . Esso osserva che l'art. 3, primo comma, di tale regolamento interno dispone che «la convocazione, l'ordine del giorno nonché i documenti di lavoro sono trasmessi dal presidente ai membri del comitato secondo il procedimento di cui all'art. 8, secondo comma: tali documenti contengono in particolare la documentazione ricevuta dallo Stato membro che ha domandato alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia».
186. Esso sostiene che, nella fattispecie, la riunione del comitato, dell'11 aprile 1997, si è svolta in violazione dell'art. 3 del regolamento interno in quanto, al momento della sua convocazione, con lettera 4 aprile 1997, nessuna documentazione veniva fornita al governo olandese. Esso ritiene che l'art. 3 del regolamento interno serva precisamente a consentire di informare previamente gli Stati membri della domanda di misure di salvaguardia, del parere provvisorio della Commissione quanto alla loro fondatezza e delle modalità delle misure previste. Esso constata che solo se gli Stati membri dispongono previamente di tali informazioni possono adempiere in maniera pertinente il compito loro affidato dall'allegato IV della decisione PTOM.
187. Il Consiglio e la Commissione rispondono che la Commissione ha convocato il comitato di sua propria iniziativa e non su domanda di uno Stato membro. Essi constatano che l'addebito mosso da parte del ricorrente non ha pertanto un fondamento giuridico. Inoltre, essi fanno notare che i dati sulla situazione nella quale si trovava il settore del riso comunitario sono stati effettivamente forniti durante la riunione dell'11 aprile e che il Regno dei Paesi Bassi non ha né deferito il regolamento della Commissione al Consiglio conformemente all'art. 1, n. 5, dell'allegato IV della decisone PTOM, né menzionato, al momento dell'esame del regolamento da parte del Consiglio, un qualsiasi errore di procedura che sarebbe stato compiuto dalla Commissione.
Valutazione
188. Risulta dal sistema delle norme relative al comitato che la consultazione di tale organo ha lo scopo di consentire ai suoi membri di conoscere il parere delle istituzioni comunitarie sulla necessità di adottare misure di salvaguardia e gli elementi fattuali su cui esse si fondano. Risulta espressamente dal preambolo del regolamento n. 764/97 che la Commissione ha deciso di adottare nuove misure tenuto conto della situazione constatata nel mercato comunitario del riso . Ora, i dati statistici sulla situazione del settore interessato sono stati forniti al comitato e l'inesattezza di tali dati non è stata dimostrata.
189. Vero è che la documentazione fornita dal governo italiano non è stata consegnata al comitato. Tuttavia, non è stato dimostrato che tale elemento sarebbe stato tale da informare meglio il comitato sulle intenzioni della Commissione e sugli elementi fattuali che le hanno motivate.
190. Deriva da quanto precede che il primo addebito a sostegno del sesto motivo è di conseguenza privo di fondamento.
La seconda parte del sesto motivo
191. Con la seconda parte del sesto motivo il governo olandese considera che il procedimento con cui la Commissione ha disposto le misure di salvaguardia non si è svolto conformemente al diritto comunitario, in quanto la Commissione non ha consultato i PTOM o, per lo meno, le Antille olandesi e Aruba sulla misura di salvaguardia che essa progettava. Esso afferma che neanche il Consiglio lo ha fatto, quando è stato adottato il regolamento n. 1036/97. A suo parere, per quanto tale requisito non figuri già esplicitamente nell'allegato IV della decisione PTOM, le norme di procedura devono essere interpretate in maniera da rendere l'allegato IV della decisione PTOM conforme al principio del contraddittorio, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario.
192. La Commissione ritiene che l'affermazione riguardante la presunta violazione dell'art. 1, n. 2, dell'allegato IV della decisione PTOM sia irricevibile. Tale addebito deve essere considerato come un motivo nuovo dedotto nella fase della replica, il che non è permesso in tale fase del procedimento ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
193. La Commissione sostiene, peraltro, che tale affermazione è priva di fondamento. Infatti, le Antille olandesi sono state consultate, su loro domanda, durante una riunione di concertazione tra le parti.
Valutazione
194. Contrariamente alla Commissione, non ritengo che occorra dichiarare la seconda parte del sesto motivo irricevibile.
195. L'affermazione riguardante la presunta violazione dell'art. 1, n. 2, dell'allegato IV della decisione PTOM non è, a mio parere, un motivo nuovo dedotto nella fase della replica, vietato in tale fase del procedimento dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, ma un argomento nuovo a sostegno di un motivo già sollevato nella fase del ricorso iniziale, vale a dire la violazione della procedura di revisione prevista dalle disposizioni dell'allegato IV della decisione PTOM.
196. L'argomento e il motivo sono due nozioni giuridiche distinte . Tale argomento nuovo non modifica per niente l'oggetto della controversia, ma costituisce unicamente lo sviluppo di uno dei motivi giuridici enunciato dal ricorrente fin dall'inizio della controversia. I diritti del convenuto non sono di conseguenza violati.
197. Riguardo al merito, ritengo che la seconda parte di tale motivo non sia fondata.
198. Infatti, contrariamente alle affermazioni del governo olandese, risulta che i PTOM, e in particolare le Antille olandesi e Aruba, sono stati consultati sulle misure previste .
199. Deriva da quanto precede che la seconda parte di questo sesto motivo non è di conseguenza fondata.
La terza parte del sesto motivo
Argomenti
200. Con la terza parte di tale motivo il governo olandese afferma che l'art. 1, n. 7, dell'allegato IV della decisione PTOM è stato violato.
201. Tale articolo prevede la possibilità, per il Consiglio, di prendere una diversa decisione se uno Stato membro deferisce al Consiglio la decisione della Commissione.
202. Il governo olandese osserva che la natura della procedura di revisione dell'allegato IV implica che, sebbene il Consiglio non sia obbligato a prendere una nuova decisione, esso deve se decide di farlo procedere in maniera autonoma all'esame prescritto e agli accertamenti necessari. Esso sostiene che, nella fattispecie, il Consiglio non lo ha fatto. Il governo olandese ritiene che il Consiglio si sia fondato sulle sole affermazioni della Commissione secondo cui ricorrevano le condizioni indicate all'art. 109 della decisione PTOM, ma che non disponesse di elementi che gli avrebbero permesso di controllare l'esattezza di tali conclusioni.
203. Inoltre, esso afferma che il regolamento controverso avrebbe violato il principio di irretroattività di cui all'art. 1, n. 4, dell'allegato IV della decisione PTOM.
Valutazione
204. Gli argomenti dedotti a sostegno della terza parte di tale sesto motivo sono identici a quelli svolti dal governo olandese nella causa C-110/97 .
205. Di conseguenza, per i motivi che ho illustrato in occasione dell'esame della causa C-110/97 , concludo che il governo olandese non ha fornito la prova che il Consiglio, adottando la misura controversa, abbia violato la procedura di revisione delle misure di salvaguardia prevista dall'allegato IV della decisione PTOM. Pertanto, propongo alla Corte di dichiarare il sesto motivo non fondato.
Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 190 del Trattato
206. Con il settimo ed ultimo motivo il governo olandese sostiene che il regolamento n. 1036/97 non è stato motivato ai sensi dell'art. 190 del Trattato.
Argomenti
207. A tal proposito, il governo olandese fa valere che la motivazione del regolamento controverso consiste solo in considerazioni generali che sono enunciate in termini tanto astratti da essere quasi sempre esatti a prescindere dai fatti verificatisi, e che essa non è sufficiente a giustificare una misura specifica di salvaguardia.
208. Il governo olandese sostiene che le lacune della motivazione non possono essere colmate dal fatto che, essendo esso coinvolto nell'attuazione della decisione impugnata, avrebbe avuto a disposizione informazioni che gli avrebbero permesso di colmare da solo le insufficienze della motivazione.
Valutazione
209. Ho già esaminato i requisiti che la giurisprudenza della Corte stabilisce in materia di osservanza delle disposizioni dell'art. 190 del Trattato in cause analoghe . In sintesi, risulta che secondo la Corte la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico dell'istituzione da cui promana l'atto onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo .
210. La Corte ha in particolare precisato in un caso analogo che «spetta al Consiglio valutare se, in funzione dei risultati ottenuti con l'applicazione del regolamento da esso emanato, occorra modificarne taluni elementi. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, il Consiglio non era tenuto ad evidenziare nella motivazione un'evoluzione delle circostanze che avevano condotto alla fissazione del primo contingente» . La Corte ha anche sottolineato che «avendo il Consiglio esposto gli obiettivi perseguiti, non era tenuto a giustificare le scelte tecniche effettuate, ed in particolare l'entità dell'aumento del contingente controverso» .
211. Nella fattispecie, occorre rilevare che il regolamento controverso è un atto di applicazione generale e si inserisce in una serie di regolamenti adottati dalle istituzioni comunitarie al fine di attuare e conciliare due politiche complesse, quella perseguita dalla politica agricola comune sul mercato del riso e quella ricercata dalla politica elaborata realizzata nell'ambito del regime di associazione con i PTOM.
212. Risulta inoltre che la motivazione del regolamento controverso precisa la situazione complessiva che ha portato alla sua adozione.
In tal senso, viene sottolineato nel secondo considerando che le gravi turbative del mercato comunitario del riso ed il rischio di forti turbative in tale settore d'attività permangono malgrado l'adozione di misure di salvaguardia in precedenza adottate. Inoltre, viene spiegato che il mercato comunitario del riso è caratterizzato da una situazione fragile provocata da anni di siccità durante le campagne 1994/1995 e 1995/1996 e da una scarsa produzione di riso Indica .
213. La motivazione del regolamento controverso rivela anche gli obiettivi generali che esso si propone di conseguire.
In particolare, viene esposto che le turbative constatate sul mercato comunitario del riso Indica provocate da importazioni di riso originario dei PTOM rischiano di rendere vani gli sforzi compiuti dal legislatore comunitario consistenti nell'incoraggiare, con misure di aiuto temporanee per ettaro, gli agricoltori comunitari a produrre riso Indica e che occorre di conseguenza adottare misure di salvaguardia al fine di evitare che tali turbative si aggravino e gli sforzi di riconversione della politica agricola comune nel settore del riso siano compromessi.
214. Occorre concludere che il Consiglio ha fatto risultare in modo chiaro e inequivoco il ragionamento che ha seguito per l'adozione del regolamento controverso.
215. Ne deriva che quest'ultimo motivo dev'essere respinto.
Conclusioni
216. Per i motivi in precedenza esposti, propongo alla Corte di:
1) Nella causa C-301/97
« Respingere il ricorso;
condannare il Regno dei Paesi Bassi a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea;
dichiarare che il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le loro spese».
2) Nella causa C-452/98
« Dichiarare il ricorso irricevibile;
condannare le Nederlandse Antillen a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea;
dichiarare che il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le loro spese».
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