Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa riguarda un'asserita confusione nell'etichettatura di vini tedeschi. L'uso continuato di un marchio di «Sekt» consolidato, vale a dire il «Kessler Hochgewächs», è vietato a causa di un rischio astratto di confusione con la denominazione «Riesling-Hochgewächs», riservata, in diritto comunitario e in diritto nazionale, a vini prodotti esclusivamente con uve del vitigno Riesling?
I - Ambito fattuale e normativo
A - I fatti
2 La Sektkellerei G.C. Kessler GmbH & Co. (in prosieguo: la «Kessler») produce e commercializza vini spumanti. Per circa sessant'anni essa ha commercializzato il suo «Sekt» di categoria superiore con il nome di «Kessler Hochgewächs», denominazione protetta in Germania mediante un marchio (recante il n. 615 242), a far data dal 7 giugno 1950.
3 La ricorrente, la Verbraucherschutzverein eV, associazione per la tutela dei consumatori, si oppone all'utilizzazione del termine «Hochgewächs» sull'etichetta del «Sekt» Kessler, in quanto essa potrebbe indurre il consumatore a credere erroneamente che il vino di base utilizzato per l'elaborazione del «Sekt» sia un Riesling-Hochgewächs, come definito dall'art. 8 a della Weinverordnung (regolamento tedesco sul vino, in prosieguo: la «WeinVO») (1), ai sensi del quale i vini bianchi di qualità possono denominarsi Riesling-Hochgewächs unicamente se, tra l'altro, sono prodotti esclusivamente mediante vitigni Riesling. Poiché la Kessler non utilizza vini Riesling per produrre il suo «Sekt», ma piuttosto vini francesi della varietà Chardonnay, l'uso da essa fatto della denominazione controversa violerebbe il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (2) (in prosieguo: il «regolamento sui vini spumanti»), nonché l'art. 3 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca sulla repressione della concorrenza sleale). La ricorrente chiede in definitiva che sia proibita alla Kessler la commercializzazione del suo «Sekt» con la denominazione «Hochgewächs».
4 La Kessler si oppone, asserendo che i consumatori non sarebbero indotti in errore in quanto, innanzi tutto, essa non utilizza la doppia denominazione «Riesling-Hochgewächs» e, in secondo luogo, gli ambienti commerciali interessati non deducono dalla designazione di un «Sekt» quale sia il vino di base utilizzato. In subordine, la Kessler afferma che si dovrebbe respingere la domanda di inibitoria, in quanto essa avrebbe acquisito un diritto di proprietà industriale con riferimento alla designazione «Kessler Hochgewächs» e l'interpretazione del regolamento sui vini spumanti non può recare pregiudizio a tale diritto.
B - La pertinente normativa comunitaria
5 Diverse disposizioni di diritto comunitario rilevano nella fattispecie. Mi riferirò innanzitutto a quelle riguardanti i vini fermi. L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (3) (in prosieguo: il «regolamento del 1989»), elenca le informazioni descrittive che debbono apparire sull'etichetta dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»). L'art. 11, n. 2, lett. c), dispone che la designazione di cui al n. 1 del medesimo articolo può essere completata «da un marchio, secondo le condizioni di cui all'art. 40». L'art. 40, n. 2, con una formulazione molto simile a quella dell'art. 13, n. 2, del regolamento sugli spumanti (citato al paragrafo 8 di queste conclusioni), dispone che tali marchi non devono essere di natura tale da creare confusioni o da indurre in errore. Ai sensi dell'art. 11, n. 2, lett. k), possono far parte della designazione apposta sull'etichetta anche precisazioni concernenti «il modo di elaborazione» del vino. Al regolamento del 1989 è stata data esecuzione con regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (4). L'art. 14, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3201/90 riconosce nel diritto comunitario la designazione «Riesling-Hochgewächs», citandola tra le «sole precisazioni» che possono essere utilizzate per la designazione di un v.q.p.r.d. tedesco e che soddisfano i relativi requisiti posti dalla legge tedesca.
6 La designazione e la presentazione dei vini spumanti è assoggettata a specifiche norme di cui al regolamento sui medesimi. L'art. 3 precisa le indicazioni obbligatorie, vale a dire le indicazioni che debbono comparire sull'etichetta delle bottiglie di vino spumante. L'art. 4, n. 1, dispone che tale designazione «può essere completata da altre indicazioni», sempreché esse «non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate: ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 e per quelle facoltative di cui all'articolo 6» e purché «sia rispettato, se del caso, l'articolo 6». L'art. 6 consente diversi tipi di indicazioni opzionali da apporre sulle etichette. Nella fattispecie, le due norme di maggiore rilevanza sono contenute nell'art. 6, ai nn. 8 e 11. Ai sensi della prima delle suddette due disposizioni, «l'uso di una dicitura indicante una qualità superiore è ammesso solamente per un v.s.q.p.r.d., oppure per un vino spumante di qualità», mentre, ai sensi della seconda, è consentito l'uso delle diciture «Premium» o «Riserva» per completare, tra le altre indicazioni, quella di «vino spumante di qualità».
7 Le norme del regolamento sui vini spumanti che rivestono maggiore rilevanza ai fini della presente causa sono comunque quelle contenute nell'art. 13. L'art. 13, n. 1, stabilisce in via generale che «la designazione e la presentazione dei [vini spumanti], ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolgono (...)».
8 L'art. 13, n. 2, contiene norme specifiche in materia di marchio. Esso dispone che se «la designazione, la presentazione e la pubblicità» dei vini spumanti «sono completate con marchi», questi «non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:
a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, o
b) che possano essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione».
Infine, l'art. 13, n. 3, primo comma, così dispone:
«In deroga al paragrafo 2, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che contempla termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata, può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi del paragrafo 2, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 [(5)] per quanto riguarda i v.q.p.r.d., [e] il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni».
9 Le osservazioni presentate nella fattispecie si riferiscono anche, ai fini dell'interpretazione dell'art. 13 del regolamento sui vini spumanti, al secondo, all'ottavo e al diciottesimo `considerando' del preambolo del medesimo regolamento. A mio avviso, il terzo `considerando' è del pari rilevante. I quattro `considerando' così recitano:
«considerando che la designazione e la presentazione di un prodotto devono essere intese a fornire al consumatore finale e agli organismi pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio del prodotto stesso informazioni corrette e precise che consentano la valutazione del prodotto in causa; che occorre quindi stabilire norme atte al raggiungimento di tale scopo;
considerando che, per quanto concerne la designazione, si deve operare una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione di un vino spumante o di un vino spumante gassificato e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria che entrano in concorrenza sul mercato;
(...)
considerando che per agevolare gli scambi di tali prodotti è opportuno lasciare agli interessati la scelta delle indicazioni facoltative che intendono utilizzare e non fissarne un elenco completo; che tale scelta deve tuttavia limitarsi ad indicazioni che non siano false e non rischino di indurre in errore il consumatore finale o le altre persone alle quali sono dirette;
(...)
considerando che, per stabilire le condizioni di una concorrenza leale tra i vari vini spumanti e vini spumanti gassificati, occorre vietare, nella designazione o nella presentazione di questi vini, gli elementi che possono creare confusione o indurre in errore le persone cui esse sono dirette; che è opportuno in particolare prevedere divieti analoghi per le marche usate per la designazione dei vini spumanti o dei vini spumanti gassificati».
C - Il procedimento a quo
10 L'azione della ricorrente è stata respinta sia in primo grado che in appello. L'Oberlandesgericht di Colonia (in prosieguo: il «giudice di appello») rilevava che la ricorrente, nonostante avesse dimostrato l'esistenza di un rischio di confusione, non aveva provato l'effettivo verificarsi della stessa. Con riguardo all'art. 13, n. 2, del regolamento sui vini spumanti, il giudice d'appello considerava necessaria la prova concreta che la designazione «Hochgewächs» fosse tale da indurre in errore gli ambienti commerciali interessati; senza prove di tale fatto, non avrebbe potuto dimostrarsi che l'uso di tale termine fosse atto ad indurre in errore ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. b), prima parte; né era possibile invocare la seconda parte della medesima disposizione, in quanto la controversa designazione «Kessler Hochgewächs» era solo parzialmente identica a quella - tutelata - di «Riesling Hochgewächs».
11 La ricorrente proponeva ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (in prosieguo: il «giudice a quo»). Tale organo giudicante ritiene che il marchio «Kessler Hochgewächs» potrebbe confondersi, ex art. 13, n. 2, lett. b), prima parte, del regolamento sui vini spumanti, con la denominazione tutelata «Riesling Hochgewächs» solo qualora, in mancanza di un accertamento concreto, si potesse considerare sufficiente il rischio astratto di confusione. Esso osserva che l'interpretazione data dal giudice d'appello dell'art. 13, n. 2, lett. b), per cui si richiede una prova effettiva di confusione, sebbene sia conforme a quanto prescritto dall'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (in prosieguo: la «direttiva sulla pubblicità ingannevole») (6), esorbiterebbe però forse da quanto letteralmente disposto dall'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento sui vini spumanti. A tal proposito, il giudice a quo osserva che l'uso alternativo delle nozioni «creare confusioni» e «indurre in errore», di cui all'art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), potrebbe far pensare che, qualora non vi sia rischio di confusione, «il divieto presuppone [inoltre] un rischio di errore», con la conseguenza che l'art. 13, n. 2, lett. b), interpretato alla luce del secondo `considerando' del regolamento, potrebbe significare che «è sufficiente la semplice possibilità di confusione tra le designazioni di cui trattasi». Pertanto, il giudice a quo ha deciso di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 13, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento, sia sufficiente che risulti che una parola facente parte di un marchio usato per la designazione dello spumante (nel caso di specie: "Hochgewächs") può essere confusa con una parte della designazione di un vino (nel caso di specie: "Riesling-Hochgewächs") non impiegato per la preparazione della partita di spumante, anche qualora non sia stata accertata la sussistenza né di idee erronee, influenti sull'acquisto, in una notevole parte dei consumatori circa la natura della partita, né di un intento ingannevole del titolare del marchio.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub a): se all'applicazione del divieto sancito dall'art. 13, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento relativamente all'uso di marchi osti, come interesse superiore da tutelare, il diritto di proprietà industriale che il titolare del marchio ha acquisito nel paese in base all'uso tradizionale e indisturbato del suo contrassegno».
II - Osservazioni presentate alla Corte
12 Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dalla ricorrente, dalla Kessler, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, le quali, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, hanno tutte presentato anche osservazioni orali.
III - Il mio punto di vista
13 Dall'ordinanza di rinvio emerge chiaramente che il giudice di appello non ha individuato alcuna prova concreta di confusione; il ricorso presentato dalla ricorrente nel procedimento principale può pertanto essere accolto unicamente nel caso in cui vengano accolte le sue tesi sulla portata del divieto di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento sui vini. La seconda questione si pone unicamente in tale caso.
A - La prima questione e la nozione di confusione
i) Osservazioni introduttive
14 Nella misura in cui la fattispecie manifestamente riguarda lo specifico divieto di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), il quale ha ad oggetto unicamente i marchi «che possono essere confusi», concordo col giudice a quo sul fatto che tale ultima norma non può essere interpretata indipendentemente dall'art. 13, n. 1, o dall'art. 13, n. 2, lett. a). Il n. 2 dell'art. 3 riproduce, per quanto riguarda i marchi, il divieto generale della disposizione che lo precede. L'art. 13, n. 2, lett. a), proibisce, fra l'altro, di usare nei marchi «parole» che «siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore (...) le persone alle quali si rivolgono». L'art. 13, n. 2, lett. b), riguarda più specificamente gli elementi del marchio che «possono essere confusi» con la designazione totale o parziale di determinati vini. E' l'interpretazione di tale norma il punto centrale della prima questione.
15 Occorre chiarire se l'uso da parte della Kessler del marchio «Kessler Hochgewächs» per il suo «Sekt» sia «di natura tale» da creare confusione tra i consumatori facendo credere loro che «i prodotti usati nel produrre lo spumante» abbiano diritto alla designazione «Riesling-Hochgewächs». Concordo col giudice di appello nel ritenere che il marchio della Kessler non possa considerarsi «identico» alla designazione riconosciuta, dal momento che tra i due esiste tutt'al più una somiglianza parziale. Pertanto, la seconda ipotesi di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), non rileva nella presente causa. Il pericolo di confusione è - non a torto - presunto, allorquando sia usata una denominazione identica ad un'altra denominazione protetta.
ii) La portata dell'art. 13, n. 2, lett. b), prima ipotesi
16 Occorre quindi esaminare la portata della prima ipotesi di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento sui vini spumanti. La ricorrente oppone l'espressione «che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore» di cui all'art. 13, n. 2, lett. a), al puro e semplice riferimento alla frase «che possono essere confusi» di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), indicando con ciò che il mero rischio di confusione è sufficiente ai fini dell'applicazione di tale ultima norma. Ciò, sostanzialmente, costituisce un argomento testuale, che però contiene due elementi. In primo luogo, la ricorrente opera una distinzione tra «indurre in errore» e «creare confusione», sostenendo che l'art. 13, n. 2, lett. b), ha ad oggetto unicamente la seconda espressione. In secondo luogo, essa asserisce che, nella misura in cui tale norma ha ad oggetto la «confusione», un semplice rischio di confusione può bastare ai fini della sua applicazione.
17 Non accetto l'analisi testuale proposta dalla ricorrente e preferisco, in senso lato, quella avanzata dalla Commissione. Lo scopo della distinzione tra la nozione combinata di errore e di confusione, da un lato, e la nozione isolata di confusione, dall'altro, può ricavarsi dal terzo `considerando' del regolamento sugli spumanti. Esso compie una distinzione fondamentale tra «le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione di un vino spumante o di un vino spumante gassificato e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria che entrano in concorrenza sul mercato». Tale distinzione si riflette innanzi tutto nell'art. 13, n. 1, il quale ha ad oggetto «la designazione e la presentazione» di vini e, segnatamente, le indicazioni concrete in merito al tipo di vino, nonché ad elementi quali la sua composizione, il suo titolo alcolometrico, l'annata nonché l'identificazione della provenienza e dei produttori. Nell'ambito delle norme che disciplinano tali elementi, il divieto è sufficientemente vasto da ricomprendere non solo indicazioni ingannevoli, quando al consumatore vengono fornite, deliberatamente o no, informazioni false, ma anche la confusione, termine che esprime qualcosa di meno definito dell'inganno, ma che si riferisce pur sempre alle informazioni materiali relative al prodotto.
18 L'art. 13, n. 2, riguarda comunque l'uso dei marchi e la loro capacità di indurre in errore o di creare confusione, in particolare, anche se non esclusivamente, con prodotti provenienti dalla concorrenza. L'art. 13, n. 2, lett. a), usa entrambi i termini ma rinvia all'art. 13, n. 1, il che, a mio avviso, dimostra che anch'esso riguarda le informazioni false o ingannevoli. La possibile vittima della confusione è, in questo caso, così come nell'ambito dell'art. 13, n. 2, lett. b), innanzi tutto il consumatore (7). Lo strumento, in ogni caso, è costituito dall'uso del marchio. L'art. 13, n. 2, lett. b), ha ad oggetto la confusione causata dall'uso di un marchio con determinato numero di denominazioni riservate - nella fattispecie, «Riesling Hochgewächs». Nulla di tutto ciò risolve la questione della confusione, della portata della prova richiesta, né permette, più specificamente, di stabilire se un mero rischio astratto, distinto da una probabilità, basti all'uopo. Le espressioni «indurre in errore» e «creare confusioni», pur sovrapponendosi l'una all'altra, hanno significati diversi. La confusione è il termine appropriato cui ricorrere quando si valutano, ai sensi dell'art. 13, n. 2, gli effetti sui consumatori di un marchio che si asserisce simile. Il problema è sempre quello di come provare in modo soddisfacente che un marchio può essere confuso con un altro.
iii) L'entità della confusione richiesta
19 La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica francese, afferma sostanzialmente che la Corte dovrebbe far propria un'interpretazione autonoma della nozione di «confusione» di cui all'art. 13 del regolamento sui vini spumanti. A suo modo di vedere, tale nozione non dovrebbe essere influenzata dall'art. 2, n. 2, della direttiva sulla pubblicità ingannevole, il quale, richiedendo, nell'interpretazione della Corte, che sia tratto in inganno un consumatore ragionevolmente avveduto, tutelerebbe troppo poco i consumatori (8). Inoltre, secondo la ricorrente, tale requisito vanificherebbe la finalità di armonizzazione sottesa al regolamento sui vini spumanti, in quanto la sua applicazione dipenderebbe in tal modo dalle opinioni di specifici settori della popolazione di vari Stati membri.
20 La Repubblica francese asserisce che il regolamento sui vini spumanti intende garantire che i consumatori siano in possesso di informazioni complete sui vini che acquistano. Sarebbero ammesse, a tal fine, solamente le informazioni obbligatorie o facoltative previste dal regolamento. Ne consegue, secondo il governo francese, che non possono ammettersi, nei marchi, menzioni potenzialmente ingannevoli, anche se apposte in buona fede.
21 A mio parere, tale modo di vedere è erroneo. La risposta da fornire a tali argomenti va trovata, a mio avviso, innanzi tutto nei criteri impliciti ed espliciti adottati dal legislatore comunitario nei confronti della funzione dei marchi nell'etichettatura dei vini, e, in secondo luogo, nella giurisprudenza della Corte, e segnatamente in quella interpretativa dei vigenti regolamenti sui vini.
22 In primo luogo, mi sembra evidente - come sottolineano la Commissione e la Repubblica federale di Germania - che il regolamento sui vini spumanti non vieta l'uso dei marchi. Così come il regolamento del 1989, esso prevede chiaramente che continuino ad essere usati nell'etichettatura dei vini. Sono d'accordo con la Commissione che nell'adottare l'art. 13 del regolamento sui vini spumanti il legislatore comunitario ha voluto contemperare le esigenze di tutela del consumatore e di lealtà nella concorrenza, da un lato, e la necessità di proteggere il diritto di proprietà intellettuale sui marchi, dall'altro. A sostegno di tale punto di vista, la Commissione, appoggiata dal governo tedesco, rinvia all'ottavo e al diciottesimo `considerando' del regolamento sui vini spumanti (citati al precedente paragrafo 9), dai quali emerge l'intento di bilanciare gli obblighi di fornire informazioni sulla qualità intrinseca dei prodotti e su ciò che li distingue dai prodotti concorrenti con l'effettività della commercializzazione e della concorrenza e con l'eliminazione del rischio di confusione. Come giustamente afferma la Commissione, il contemperamento voluto dall'art. 13 risulterebbe seriamente compromesso se il solo rischio astratto di confusione bastasse ad impedire l'uso di una denominazione tutelata in quanto marchio.
23 L'art. 13, n. 3, del regolamento sui vini spumanti (citato al precedente paragrafo 8), sebbene non si applichi alla fattispecie - il governo francese lo sottolinea -, attesta chiaramente il rispetto dovuto al ruolo svolto dal marchio. Il marchio qui controverso non si identifica con la denominazione tutelata «Riesling-Hochgewächs». Tuttavia, non mi sembra che esistano motivi logici o di principio in base ai quali il legislatore comunitario possa permettere, in casi come quelli di cui all'art. 13, n. 3, che si continui ad usare un marchio identico ad una denominazione protetta, vietando invece l'uso di marchi corrispondenti solo parzialmente a denominazioni protette qualora si manifesti un astratto rischio di confusione.
24 Un'altra ragione per respingere l'idea che basti una possibilità puramente astratta di confusione emerge dalle osservazioni della Repubblica federale di Germania, cui la Kessler aderisce, per quanto riguarda l'anomalia che si verrebbe allora a creare, nelle etichette, tra l'uso dei marchi e quello di «diciture indicanti una qualità superiore». Poiché l'uso di diciture indicanti una qualità superiore è espressamente consentito dall'art. 6, n. 8, del regolamento sui vini spumanti, un produttore di vini spumanti potrà utilizzare denominazioni quali «Hochgewächs» nelle sue etichette, al posto delle parole «Premium» o «Riserva», menzionate dall'art. 6, n. 11, per sottolineare il riferimento alla qualità superiore dei suoi prodotti. Sebbene tale riferimento sia astrattamente idoneo ad indurre taluni consumatori a credere che i vini spumanti di cui trattasi siano stato prodotti sulla base di un «Riesling-Hochgewächs», il suo uso, non essendo detto riferimento in tal caso parte di un marchio, rientrerà non già nell'ambito di applicazione dell'art. 13, n. 2, bensì in quello, più generale, degli artt. 4, n. 1, e 13, n. 1. Sono d'accordo col governo tedesco sul fatto che l'uso isolato di tali indicazioni di qualità su etichette di vini spumanti non può assoggettarsi ad una disciplina giuridica diversa da quella che si applica al loro uso come parti di marchi. E' in effetti sostenibile, come asserisce il governo tedesco, che quando tali denominazioni sono chiaramente usate nell'ambito di marchi, e non figurano isolatamente su etichette, il rischio di confusione è minore in quanto i consumatori possono constatare che l'indicazione è parte di un marchio, e quindi non va considerata necessariamente come un'informazione sul prodotto. A mio modo di vedere, nulla nel regolamento sta ad indicare che i suoi autori intendessero vietare, per i vini spumanti, l'uso di indicazioni relative alla qualità di vini spumanti, espressamente autorizzato dall'art. 6, nn. 8 e 11, qualora esse, in via puramente teorica, fossero tali da creare confusione in merito alle caratteristiche del vino di base utilizzato nella partita. L'uso di tali indicazioni nell'ambito di marchi non può essere soggetto a nessun più gravoso requisito, in considerazione segnatamente degli interessi in gioco dal punto di vista della proprietà industriale. Visto il tenore delle suddette norme, e in particolare il ruolo importante assegnato ai marchi, non ritengo che il solo rischio astratto di confusione sia sufficiente per applicare l'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento sui vini spumanti.
25 Esaminerò ora talune sentenze della Corte in materia di divieti simili figuranti in altri atti di diritto comunitario, e in particolare nel regolamento del 1989, molto simile a quello oggetto della controversia in esame. Nella sentenza Langguth (9), la Corte dovette occuparsi dell'uso delle denominazioni «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» e «Weissherbst» in quanto parti di marchi di taluni v.q.p.r.d. Tali denominazioni (con la sola eccezione della «Weissherbst», il cui uso è facoltativo) devono necessariamente figurare nell'indicazione di vini tedeschi di qualità («Qualitätwein mit Prädikat»), ma nei marchi allora controversi esse apparivano in caratteri particolarmente evidenti e all'incirca tre volte più grandi dei caratteri utilizzati nelle denominazioni. La Corte statuì che la controversia andava giudicata alla luce dell'art. 40 del regolamento del 1989, in quanto le denominazioni controverse figuravano nei marchi. Il testo dell'art. 40, n. 2, sopra menzionato, è pressoché identico a quello dell'art. 13, n. 2 (10). La Corte respinse le osservazioni della Commissione e del ricorrente secondo cui l'aggiunta delle diciture controverse sull'etichetta, in maniera particolarmente visibile, rischiava di creare confusione o di indurre in errore i consumatori, in particolare quelli che risiedevano al di fuori dalla Germania. Nel sottolineare che il regolamento del 1989 nulla prevedeva circa le dimensioni dei caratteri di un marchio, essa così statuì:
«non si può ritenere che un marchio, per il fatto che è presentato in maniera attraente, sia tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolge e ciò anche se contiene una parola designata dalla normativa di cui trattasi come un'indicazione che può essere utilizzata nella denominazione di un v.q.p.r.d.» (11).
La Corte dichiarò poi che la formulazione dell'art. 40 del regolamento del 1989 «indica che il fine di questa disposizione è principalmente di vietare l'uso menzognero dei marchi (...)» (12). La ricorrente ha cercato di distinguere la causa Langguth dalla presente, sostenendo che i vini di cui si trattava in detta causa potevano legittimamente recare le indicazioni utilizzate nei marchi controversi. Non ritengo che tale distinzione sia convincente. Essa dà per scontato che la Kessler, nella causa in esame, non abbia il diritto di usare il termine «Hochgewächs» nel suo marchio, mentre ciò che la Corte ha sottolineato nella sentenza Langguth è che l'art. 40 del regolamento del 1989 non prevedeva alcun tipo di limitazione circa il tipo dei caratteri o le dimensioni di un marchio.
26 E' pacifico che la Kessler usa il marchio controverso da circa sessant'anni. Secondo me, sia sotto il profilo dell'art. 222 del Trattato che dei principi generali del diritto comunitario, ai cui sensi sono garantiti «sia il diritto di proprietà sia la libertà di esercizio delle attività professionali» (13), la vera questione che occorre porsi è piuttosto se l'esercizio da parte della Kessler dei suoi diritti di proprietà sia stato limitato al fine di evitare un rischio di confusione scaturente dal marchio controverso. Vista la questione sotto tale aspetto, il giusto insegnamento che a mio parere si può trarre dalla causa Langguth ai fini dell'interpretazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento sui vini spumanti consiste nel ritenere che, prima di poter considerare l'uso in buona fede di un marchio «di natura tale da creare confusioni o indurre in errore le persone alle quali si rivolge» (il corsivo è mio), il giudice nazionale, cui spetta decidere in fatto, deve essere persuaso che esista un rischio reale di confusione (14).
27 Inoltre, nelle conclusioni relative alla causa Langguth, l'avvocato generale Léger rilevò segnatamente che il regolamento del 1989 non aveva realizzato un'armonizzazione completa in materia di designazione e di presentazione dei vini e dei mosti di uve. Egli ritenne anche che le norme disciplinanti l'uso delle denominazioni di origine non riguardassero l'uso delle stesse in quanto marchi, e sottolineò quindi - giustamente, a mio avviso - che spettava al giudice nazionale determinare se una menzione fosse di natura tale da indurre in errore o confondere i consumatori.
28 Anche la causa Voisine (15) aveva ad oggetto il regolamento del 1989, e segnatamente il punto se elementi di decorazione apposti su bottiglie di vino (e di vino spumante) non correlati con il vino medesimo fossero ricompresi nella nozione di etichettatura di cui all'art. 38 del regolamento medesimo. Nel corso del procedimento penale francese avviato sulla base di una legge francese in materia di frode e sofisticazione di prodotti, fu sostenuto che induceva in errore il commercializzare in talune città «bottiglie su cui erano riprodotte fotografie delle città in cui veniva effettuata la vendita nonché una didascalia sulla storia delle singole città» (16). Si affermò che tali etichette fossero di natura tale da indurre in errore i compratori in merito all'origine del vino. La Corte statuì che tale decorazione era ricompresa nella definizione di «etichettatura» in quanto era ingannevole anche se non era in alcun modo riconducibile al vino stesso. Nel far rinvio del pari ai requisiti posti dall'art. 40, n. 2, del regolamento del 1989 in materia di uso di marchi per completare la descrizione contenuta nell'etichettatura dei vini, la Corte statuì che elementi decorativi quali quelli utilizzati dalla signora Voisine rientravano nell'ambito dei requisiti suddetti. Sostanzialmente, la Corte decise solamente che un'etichettatura quale quella di cui colà si trattava rientrava nella nozione di etichettatura in quanto, in particolare, essa era di natura tale da indurre in errore i consumatori circa l'origine del vino. La Corte lasciò poi all'apprezzamento del giudice nazionale l'applicazione concreta di tale statuizione al caso di specie, e non esaminò, nell'ambito di tale causa, il problema della confusione derivante dall'uso di marchi (17).
29 Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte in altri settori, quali quello disciplinato dalla direttiva sulla pubblicità ingannevole (18). Nella causa «Istruttoria contro X», la Corte dovette occuparsi essenzialmente del problema se un'autovettura già immatricolata in Belgio, che non vi aveva mai circolato e che successivamente era stata importata in Francia, potesse ancora considerarsi come «nuova» (19). La Corte concordò con la Commissione sul fatto che la messa in circolazione faceva perdere ad un veicolo la qualità di veicolo nuovo, ma lasciò al giudice nazionale il compito di accertare «alla luce delle particolarità del caso sottoposto al suo vaglio e considerando i consumatori ai quali è rivolta» se tale pubblicità «integri gli estremi della pubblicità ingannevole, in quanto miri a nascondere la circostanza che i veicoli presentati come nuovi sono stati immatricolati prima di essere importati e in quanto una simile circostanza avrebbe l'effetto di imporre a un numero significativo di consumatori di rinunziare all'acquisto» (20).
30 Analogamente, in casi nei quali furono invocati motivi riguardanti la tutela del consumatore per giustificare limitazioni nella vendita o nella commercializzazione di prodotti importati, altrimenti in contrasto con l'art. 30 del Trattato, la Corte ha fatto riferimento alla nozione di «consumatori muniti di un normale potere di discernimento» (21). Sebbene la Corte sia al corrente del fatto che i vini utilizzati dalla Kessler per produrre il suo spumante sono per lo più importati dalla Francia, nella presente causa, che riguarda la vendita in Germania di un vino spumante prodotto in tale paese, non è stata fatta valere l'eventuale rilevanza dell'art. 30. Nondimeno, ritengo che il riferimento al «consumatore munito di un normale potere di discernimento» sia significativo in quanto esso indica che la Corte rifugge dall'interpretare in modo troppo ampio la nozione di confusione, anche se quest'ultima è potenzialmente atta ad ostacolare gli scambi. Così, in materia di marchi, la Corte, richiamando nella causa IHT Internationale Heiztechnik/Ideal Standard (22) quanto precedentemente statuito nella sentenza Deutsche Renault/Audi (23), secondo cui «il diritto comunitario non impone un criterio di interpretazione restrittiva del rischio di confusione», affermò che sussisterebbe una restrizione arbitraria nel commercio fra Stati membri «se [un] giudice nazionale effettuasse una valutazione arbitraria della similarità dei prodotti» (24).
31 Tuttavia, la ricorrente sostiene che l'esigere la prova concreta della confusione costituirebbe un onere ingiustificatamente gravoso e non si dovrebbe applicare all'interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento sui vini spumanti. Interpretato nel suo insieme e alla luce del diciottesimo `considerando' del regolamento, l'art. 13, n. 2, ha lo scopo, a mio modo di vedere, di evitare tutto ciò che, nella designazione o presentazione degli spumanti, possa indurre in errore o confondere coloro a cui l'etichettatura si rivolge. Il giudice nazionale, basandosi sulla propria valutazione della similarità delle etichette da esso stesso confrontate, potrà poi dedurre che esiste un rischio di confusione. Ad una tale operazione possono poi accompagnarsi o meno, a mo' di integrazione, prove in forma di analisi di mercato, sondaggi o altro. Non ritengo che tale approccio pragmatico - che sostanzialmente è quello adottato dai giudici tedeschi nella fattispecie - costituisca un onere troppo gravoso.
32 Tale approccio trova del pari conforto nel modo in cui la Corte interpreta la direttiva sui marchi (25). Nella sentenza Sabel/Puma (26), nonostante dovesse occuparsi di un caso di confusione tra diversi marchi, la Corte sostenne significativamente che il «rischio di confusione» doveva «essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie» (27). Pronunciandosi sull'art. 4, n. 1, lett. b), nel quale si parla di «(...) rischio di confusione per il pubblico», la Corte interpretò tale disposizione nel senso che essa dimostrava come «la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione» (28). Inoltre, siffatto consumatore, a giudizio della Corte, «percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi» (29).
33 La recente sentenza nella causa Gut Springenheide e Tusky, che riguardava indicazioni contestate come ingannevoli contenute sia nel marchio che nel foglio illustrativo di un imballaggio di uova, conferma la tendenza della Corte ad adottare un approccio coerente in materia di indicazioni ingannevoli riguardanti sia prodotti agricoli che industriali, ai sensi del Trattato o del diritto derivato (30).
34 L'indicazione giudicata ingannevole nella sentenza Gut Springenheide e Tusky riguardava l'alimentazione delle galline che avevano prodotto le uova di cui si intendeva promuovere la vendita. Era stata inflitta un'ammenda dalla competente autorità tedesca preposta al controllo degli alimenti. Il ricorso della ricorrente contro tale provvedimento era stato respinto sia in primo grado che in appello. Il giudice d'appello aveva ritenuto che l'indicazione suddetta fosse di natura tale da indurre in errore un numero non irrilevante di consumatori. In sede di ricorso per cassazione («Revision») il giudice a quo ritenne che il divieto controverso (31), vale a dire il divieto di diciture ingannevoli sugli imballaggi, intese a promuovere le vendite, potesse interpretarsi in due modi (32):
«O il carattere ingannevole delle diciture di cui trattasi deve essere determinato in relazione alle effettive aspettative dei consumatori, nel qual caso tali aspettative dovrebbero, se del caso, essere determinate sulla base di un sondaggio effettuato su un campione rappresentativo di consumatori o sulla base di una perizia, ovvero la disposizione di cui trattasi si fonda su una nozione obiettiva dell'acquirente, che richiede solo un'interpretazione giuridica, che prescinde da concrete aspettative dei consumatori».
Dopo aver rilevato, segnatamente, che il divieto controverso era analogo a quello posto nel regolamento del 1989, la Corte precisò che «per stabilire se la denominazione, il marchio o la dicitura pubblicitaria [di cui trattavasi nei casi ad essa sottoposti] fossero o meno idonei a indurre l'acquirente in errore» essa, ogni volta che le era parso che gli atti a sua disposizione fossero sufficienti e che la soluzione si imponesse, aveva tenuto conto dell'«aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, senza aver disposto una perizia o un sondaggio di opinioni» (33). D'altro canto, in altre cause in cui non disponeva delle necessarie informazioni ed in cui la soluzione non le pareva imporsi allo stato degli atti, la Corte aveva rimesso al giudice nazionale il compito di pronunciarsi sul carattere ingannevole della denominazione o del marchio utilizzato.
35 Non vedo ragioni per non adottare lo stesso criterio ai fini della presente causa. Spetterà al competente giudice nazionale valutare se, nonostante l'astratto rischio di confusione derivante dal fatto che si continui ad usare il marchio controverso, il destinatario del segno distintivo, pur esercitando la normale avvedutezza, possa concretamente confondere tale marchio, vale a dire il «Kessler-Hochgewächs», con la denominazione protetta, «Riesling-Hochgewächs». Il giudice nazionale sarà in grado di valutarne, in particolare, le ripercussioni sul consumatore tedesco. A tal proposito, è utile ricordare ciò che statuì la Corte nella sentenza Graffione (34) nel richiamarsi, approvandola, all'opinione espressa dall'avvocato generale Jacobs, al paragrafo 10 delle sue conclusioni: «Le differenze linguistiche, culturali e sociali tra gli Stati membri possono far sì che un marchio che non è idoneo ad indurre in inganno il consumatore in uno Stato membro può esserlo in un altro» (35).
36 Nella fattispecie occorre rilevare, come il patrono della Kessler ha sottolineato in udienza, che in diritto tedesco i giudici possono decidere che non sia necessario fornire la prova della confusione, qualora siano in grado di determinare se esista o meno un autentico rischio di confusione o di errore. Ciò vale, segnatamente, allorquando il giudice sia lui stesso tra i potenziali consumatori destinatari dell'indicazione che si asserisce erronea o tale da creare confusione. Gli elementi in possesso della Corte nella fattispecie tenderebbero però piuttosto a far pensare che, al di fuori degli ambienti commerciali, la conoscenza di ciò che significa la denominazione «Riesling-Hochgewächs» sia limitata. Pertanto, non sorprende che i giudici tedeschi di primo grado e di appello nella causa a qua siano stati d'accordo, basandosi unicamente su quanto affermato in diritto, sul fatto che era stato dimostrato unicamente un rischio astratto di confusione. Per i motivi sopra esposti, tale rischio non può avere l'effetto di limitare l'uso in buona fede e consolidato nel tempo di un marchio riconosciuto, e specialmente di un marchio protetto. Pertanto, se un ente per la tutela dei consumatori come la ricorrente desidera ottenere il divieto di tale legittimo uso di un marchio, esso deve essere pronto a provare, mediante testimoni, o attraverso indagini di mercato oppure con altri mezzi, che i destinatari corrono effettivo pericolo di cadere in errore.
37 Pertanto, a mio avviso, il rischio astratto di confusione, derivante dall'uso di un marchio su bottiglie di vino spumante, di per sé non basta a rendere applicabile il divieto di cui all'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento sui vini spumanti.
B - La seconda questione
38 Alla luce della soluzione che propongo per la prima questione, non ritengo necessario esaminare la seconda.
IV - Conclusione
39 Propongo quindi alla Corte di risolvere la prima questione proposta dal Bundesgerichtshof nel modo seguente:
«Ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1993, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, non è sufficiente che una parola facente parte di un marchio usato per la designazione di un vino spumante (nel caso di specie "Hochgewächs") possa astrattamente confondersi con una parte della designazione di un vino (nel caso di specie "Riesling-Hochgewächs") non impiegato per la preparazione della partita del vino spumante di cui trattasi».
(1) - Questo articolo, inizialmente inserito nella WeinVO il 29 luglio 1986, ne è divenuto l'art. 34 a seguito dell'adozione di una nuova WeinVO il 9 marzo 1995; v. BGBl. I, pag. 630.
(2) - GU L 231, pag. 9.
(3) - GU L 232, pag. 13.
(4) - GU L 309, pag. 1.
(5) - Regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59).
(6) - GU L 250, pag. 17.
(7) - Il riferimento alle «persone alle quali [le designazioni e le presentazioni] si rivolgono» mostra che l'art. 13 non si limita ai consumatori. Così in talune circostanze, l'asserita confusione potrebbe riguardare, ad esempio, operatori commerciali, anche se mi sembra poco verosimile che, in tali persone, ben diverse dai consumatori finali, si possa creare una confusione per effetto dell'uso di un marchio.
(8) - L'art. 2, n. 2, della suddetta direttiva definisce la pubblicità ingannevole come «qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente».
(9) - Sentenza 29 giugno 1995, causa C-456/93 (Racc. pag. I-1737).
(10) - Nella sentenza emessa nella causa C-46/94, Voisine (Racc. pag. I-1859), la Corte ha statuito (al punto 28) che «le condizioni di cui all'art. 40, n. 2, del [regolamento del 1989] (...) sono sostanzialmente simili a quelle previste dagli artt. 4, n. 1, e 13 del regolamento n. 3309/85, in tema di v.s.q.p.r.d. [regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 320, pag. 9)], regolamento, quest'ultimo, codificato nel regolamento sugli spumanti oggetto della presente controversia.
(11) - Sentenza Langguth, loc. cit., punto 28.
(12) - Punto 29.
(13) - V., segnatamente, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. 1994, pag. I-4973, punto 78).
(14) - Ritengo che neanche la sentenza 56/80, Weigand (Racc. 1981, pag. 583), sia di alcun aiuto per la ricorrente. In detta causa la Corte doveva determinare se la «confusione» ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99), abrogato dal regolamento del 1989, sussistesse allorquando un commerciante di vini utilizzasse, nell'etichettatura e nella pubblicità di due dei suoi vini, marchi tali da far credere che essi provenissero da centri viticoli o zone tedesche in realtà inesistenti. Nella circostanze del caso di specie, la Weigand sostenne che le denominazioni non erano tali da generare confusione. Tuttavia, la Corte statuì che la nozione di confusione non comprendeva solo una confusione «in senso stretto, ma altresì qualsiasi indicazione ingannevole», v. il punto 19. La fattispecie in esame, invece, riguarda non già la portata della nozione di confusione, ma quale grado di confusione debba essere provato.
(15) - Causa C-46/94, citata alla precedente nota 10.
(16) - Paragrafo 2 delle conclusioni dell'avvocato generale Elmer.
(17) - Anche l'avvocato generale Elmer dichiarò che le decorazioni di cui si trattava rientravano nell'ambito dell'art. 38, n. 1, del regolamento del 1989: v. il paragrafo 12 delle sue conclusioni. Egli esaminò poi se tale etichettatura potesse comportare confusioni ai sensi dell'art. 40, n. 2, del regolamento suddetto. Pur essendo convinto che le indicazioni appostevi potevano essere fonte di confusione, egli ritenne «estremamente difficile definire linee direttrici generali relativamente alle indicazioni atte ad indurre in errore o a confusione rispetto a quelle che non lo sono», e pertanto ritenne che la valutazione concreta in merito dipendesse «dalle circostanze di ogni singolo caso»; paragrafo 14.
(18) - La definizione di pubblicità ingannevole di cui all'art. 2, n. 2, della direttiva si trova alla precedente nota 8.
(19) - Sentenza 16 gennaio 1992, causa C-373/90 (Racc. pag. I-131).
(20) - Ibidem, punto 15.
(21) - V. sentenza 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars (Racc. pag. I-1923, punto 24). La Corte dovette occuparsi della conformità con l'art. 30 del divieto di commercializzare barre di gelato importate a causa, segnatamente, di una presentazione teoricamente ingannevole quale quella effettuata sugli involucri delle dimensioni maggiorate di tale prodotto nel corso di una campagna pubblicitaria; la parte colorata che recava la dicitura «più 10%» costituiva più del 10% della superficie totale dell'involucro. La Corte non ebbe difficoltà a respingere il motivo secondo cui «un numero non trascurabile di consumatori» sarebbe stato «indotto a credere», nel vedere tale involucro, «che l'aumento [fosse] più considerevole di quello indicato» (punto 22), e pertanto così statuì: «E' legittimo presumere che un consumatore munito di un normale potere di discernimento sappia che non sussiste necessariamente una connessione tra la dimensione delle diciture pubblicitarie relative ad un aumento della quantità del prodotto e l'entità dell'aumento stesso».
(22) - Sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93 (Racc. pag. I-2789).
(23) - Sentenza 30 novembre 1993, causa C-317/91 (Racc. pag. I-6227, punto 32).
(24) - Ideal Standard, punto 19.
(25) - Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(26) - Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/92 (Racc. pag. I-6191).
(27) - Ibidem, punto 22.
(28) - Punto 23.
(29) - Ibidem.
(30) - Sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky (Racc. pag. I-4657).
(31) - V. art. 10, n. 2, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 1907, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 173, pag. 5).
(32) - Sentenza Gut Springenheide, punto 14.
(33) - Ibidem, punto 31.
(34) - Sentenza 26 novembre 1996, causa C-313/94 (Racc. pag. I-6039).
(35) - Ibidem, punto 22.
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