Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court d'Irlanda verte sulla questione se il Coillte Teoranta possa essere considerato un'amministrazione aggiudicatrice (1) ai fini delle direttive 77/62 (2) e 93/36 (3).
2 La Connemara Machine Turf Co. Ltd, ricorrente nel procedimento principale, opera nella produzione di torba estratta meccanicamente e nella vendita di fertilizzanti chimici. Il resistente, l'Irish Forestry Board (Coillte Teoranta), è stato costituito nel dicembre 1988 in seguito all'entrata in vigore del Forestry Act (legge in materia di silvicoltura). Gran parte dei terreni adibiti a silvicoltura e precedentemente di proprietà dello Stato e del ministero dell'Energia sono stati trasferiti al Coillte Teoranta. Come corrispettivo, le azioni di quest'ultimo sono state trasferite al ministro dell'Energia, al ministro delle Finanze, a due funzionari del governo a titolo fiduciario per il ministro delle Finanze e al governo.
3 Il 12 marzo 1993 il Coillte Teoranta indiceva una gara per l'aggiudicazione di un appalto relativo alla fornitura di determinati fertilizzanti, per un valore di 165 947 IRL. La Connemara presentava un'offerta per tale appalto, che però non veniva accolta. Il 10 marzo 1994 il Coillte Teoranta indiceva di nuovo una gara per l'aggiudicazione di un appalto relativo alla fornitura di determinati fertilizzanti, per un valore di 232 016 IRL. La Connemara presentava un'offerta, ma veniva nuovamente esclusa.
4 Il Coillte Teoranta non ha rispettato le norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici; in particolare, non ha pubblicato alcun avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
5 Nel suo ricorso la Connemara sostiene che le suddette disposizioni sono state violate; il Coillte Teoranta, dall'altro lato, afferma di non essere un'amministrazione aggiudicatrice e di non avere pertanto l'obbligo di rispettare queste disposizioni comunitarie.
6 La High Court d'Irlanda ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la resistente sia un'"amministrazione aggiudicatrice" ai sensi della definizione della nozione di "amministrazioni aggiudicatrici" di cui all'art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE.
2) Se la resistente sia un'"amministrazione aggiudicatrice" ai sensi della definizione della nozione di "amministrazioni aggiudicatrici" di cui all'art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE».
B - Norme giuridiche pertinenti
Norme comunitarie
7 L'art. 1 della direttiva 77/62 contiene la seguente definizione della nozione di amministrazione aggiudicatrice:
«Ai sensi della presente direttiva:
(...)
b) sono considerate "amministrazioni aggiudicatrici" lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico oppure, negli Stati membri che non conoscono tale concetto, gli enti equivalenti, enumerati nell'allegato I;
(...)»
8 L'allegato I della direttiva 77/62, come modificato dalla direttiva 88/295, contiene un elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico e degli enti corrispondenti indicati all'art. 1, lett. b). Il punto VI menziona, per l'Irlanda,
«le altre autorità pubbliche i cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato».
9 La direttiva 77/62 è stata abrogata dalla direttiva 93/36. Quest'ultima doveva essere trasposta nel diritto nazionale entro il 14 giugno 1994, cosa che non è avvenuta in Irlanda entro la data prevista. Occorre rammentare, ancora una volta, che le procedure di aggiudicazione erano state concluse prima di quella data.
10 La nozione di amministrazione aggiudicatrice è ora così definita dall'art. 1:
«Ai fini della presente direttiva si intendono per:
(...)
b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- avente personalità giuridica, e
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
(...)».
11 I rapporti tra il ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e delle Foreste, il ministro delle Finanze e gli azionisti del Coillte Teoranta sono definiti nel Forestry Act (legge forestale) 1988, nonché nell'atto costitutivo e nello statuto della società. Per motivi di chiarezza, sarà necessario, durante l'esame della nozione di amministrazione aggiudicatrice, tornare sulle singole disposizioni delle norme summenzionate.
C - Analisi
12 Ci si domanda innanzi tutto quali disposizioni comunitarie trovino applicazione. Il giudice a quo chiede un'interpretazione delle direttive 77/62 e 93/36.
13 E' pacifico che la direttiva pertinente è la 77/62, come modificata dalla direttiva 88/295. A parere del resistente e dei governi irlandese, francese e del Regno Unito, tuttavia, ai fini della soluzione della presente causa andrebbero presi in considerazione anche la direttiva 93/36 o i principi che stanno alla base della stessa.
14 Occorre però rilevare che questa direttiva doveva essere trasposta entro il 14 giugno 1994 e che al 22 luglio 1994 l'Irlanda non aveva ancora effettuato tale trasposizione (4). Le gare d'appalto, tuttavia, sono state indette nel marzo del 1993 e del 1994, quindi in un momento in cui la direttiva 93/36 non era ancora né avrebbe dovuto essere stata trasposta nel diritto irlandese.
15 E' inoltre assai dubbio che una direttiva successiva possa essere utilizzata ai fini dell'interpretazione di una direttiva precedente. Le parti succitate, che sostengono che la Corte dovrebbe procedere in tal modo, si basano a tal fine sui `considerando' della direttiva 93/36, secondo cui quest'ultima è stata adottata anzitutto per motivi di chiarezza. Per tale motivo non dovrebbe esservi alcun problema ad interpretare le disposizioni precedenti alla luce della nuova versione o a valutare i fatti della presente causa sulla base della nuova definizione.
16 Al riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che la formulazione della definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 93/36 è stata notevolmente ampliata e comprende attualmente singole voci che non venivano menzionate nella versione precedente.
17 Il primo `considerando' della direttiva 93/36 afferma espressamente che occorre, per motivi di chiarezza, una nuova versione. Questo era necessario perché la direttiva 77/62 era stata modificata a più riprese e necessitava di ulteriori modifiche. Si intendeva adeguarne le disposizioni a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e di servizi (5). In base al terzo `considerando', tale adeguamento riguarda anche l'introduzione di una definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici. Ciò comporta però, a contrario, che la definizione attualmente in vigore non deve essere necessariamente identica alla precedente e che occorre quindi la massima cautela nell'utilizzarla a fini interpretativi. La nuova direttiva, che ha anche abrogato e sostituito l'allegato I della versione precedente, inserisce nella definizione di amministrazione aggiudicatrice elementi nuovi che non sono semplici precisazioni della definizione precedente o di suoi principi generali, ma costituiscono modifiche che travalicano questa funzione e non possono essere applicate con effetto retroattivo. Inoltre, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve sempre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti (6). Ne discende, pertanto, che nella presente causa i fatti devono essere valutati esclusivamente sulla base della direttiva 77/62.
18 A parere della Connemara, dei governi francese e del Regno Unito e della Commissione, il Coillte Teoranta è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 77/62 e pertanto gli avvisi delle gare di appalto di forniture, ai sensi dell'art. 9 della direttiva, devono essere pubblicati obbligatoriamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, cosa che invece non è avvenuta nel caso di specie.
19 A sostegno di questa tesi, si afferma che il Coillte Teoranta svolge importanti funzioni pubbliche, quali la manutenzione del parco forestale nazionale e il sostegno allo sviluppo dell'economia forestale in Irlanda. Il Coillte Teoranta è proprietario di 12 parchi nazionali e mette a disposizione del pubblico impianti a carattere ricreativo in oltre 180 località in Irlanda. Al fine di conseguire questi obiettivi, la società è stata costituita per legge ed ha ricevuto i mezzi finanziari dal governo irlandese. Dall'atto costitutivo e dallo statuto risulta inoltre che il governo nomina il presidente e i membri del consiglio d'amministrazione ed esercita un controllo sulle finanze della società.
20 Per contro, il Coillte Teoranta e il governo irlandese affermano che vi è semplicemente un'impresa privata controllata dallo Stato. Quest'ultimo certo possiede la maggioranza delle azioni, ma non esercita alcuna influenza sulla gestione ordinaria della società. Ai sensi del Forestry Act, il Coillte Teoranta deve svolgere la propria attività sulla base di criteri commerciali. L'influenza dello Stato è limitata alla politica commerciale generale, analogamente a quanto avviene nel caso di qualunque azionista di maggioranza di qualsiasi altra società. Gli obiettivi e i compiti della società, tuttavia, hanno natura puramente commerciale. Essa, quindi, opera in concorrenza con altre imprese e la sua posizione non è affatto diversa dalla posizione di queste ultime. Se il Coillte Teoranta mette a disposizione del pubblico i propri impianti e proprietà a scopi ricreativi, ciò avviene tuttavia su basi commerciali, in quanto i ricavi di tali attività sono più elevati dei costi. In breve, né il Coillte Teoranta in sé né l'aggiudicazione, da parte sua, di appalti ad altre imprese subiscono un'influenza dello Stato maggiore di quella che verrebbe riconosciuta agli azionisti di maggioranza in altre società.
21 Come ho già detto, lo Stato, gli enti territoriali e, per l'Irlanda in base al punto VI dell'allegato I, le altre autorità pubbliche i cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 77/62.
22 Ciò significa che nella presente causa occorre esaminare anzitutto se il Coillte Teoranta possa rientrare nella nozione di «Stato».
23 A tal riguardo, nella causa Beentjes (7) era stato chiesto alla Corte di accertare lo status di un ente che non aveva una propria personalità giuridica, le cui funzioni e la cui composizione erano disciplinate dalla legge ed i cui membri venivano nominati da una commissione della provincia in questione. Esso doveva applicare le istruzioni di una commissione centrale costituita con un decreto dello Stato ed i cui membri erano nominati dal governo. Lo Stato assicurava l'osservanza degli obblighi derivanti dalle operazioni dell'ente e finanziava gli appalti di lavori pubblici da esso aggiudicati.
24 La normativa applicabile a quell'epoca era la direttiva 71/305 (8); tuttavia, la definizione di amministrazione aggiudicatrice in essa contenuta corrisponde comunque a quella di cui alla direttiva 77/62.
25 In tale causa la Corte ha dichiarato che la nozione di Stato, di cui alla direttiva, deve essere intesa in senso funzionale (9). La finalità della direttiva consisteva, secondo la Corte, «nella effettiva attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici (...)» (10). La Corte, pertanto, ha concluso che si doveva ritenere che l'organismo in questione in quella causa rientrava nella nozione di Stato, in quanto la sua composizione e le sue funzioni erano contemplate dalla legge e la nomina dei suoi membri, l'adempimento degli obblighi derivanti dai suoi atti e il finanziamento degli appalti ch'esso aveva il compito di aggiudicare dipendevano dai pubblici poteri. Ciò anche se l'organismo formalmente non faceva parte dello Stato (11).
26 Nel caso di specie occorre adottare un approccio analogo. Lo scopo della direttiva pertinente nella presente causa non differisce sostanzialmente da quello della direttiva in discussione nella causa Beentjes. In base al primo e al secondo `considerando', la direttiva 77/62 è intesa a rendere possibile una migliore supervisione del divieto di restrizioni alla libera circolazione delle merci nel campo degli appalti pubblici di forniture. La direttiva, inoltre, ai sensi del dodicesimo `considerando', si prefigge l'obiettivo di sviluppare una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, al fine di garantire una libera concorrenza esente da qualsiasi discriminazione, coloro cui la direttiva è indirizzata, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, devono essere individuati in un'ottica funzionale, e non esclusivamente formale.
27 In termini funzionali, il Coillte Teoranta non può essere considerato come facente parte dello Stato. Certo la società è stata costituita per legge e dotata di mezzi finanziari dalle autorità pubbliche, deve consultare il ministro delle Finanze per le questioni relative allo sviluppo forestale nelle aree di interesse economico, i suoi amministratori vengono nominati dal governo e il programma annuale di vendita dei terreni e del legname deve essere concordato con il governo.
28 Il Coillte Teoranta, tuttavia, è dotato di una propria personalità giuridica. Gli appalti pubblici da esso aggiudicati vengono finanziati con un capitale sociale il quale, ancorché originariamente costituito dallo Stato, è stato nel frattempo garantito anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali di natura privata. Nessun appalto viene aggiudicato per conto dello Stato. Tenuto conto di tutto ciò, l'influenza dello Stato sulle attività commerciali del Coillte Teoranta deve essere considerata sostanzialmente minore rispetto a quella constatata nei fatti della causa Beentjes. Dall'approccio funzionale, quindi, non risulta una dipendenza della società dallo Stato tale da giustificare la conclusione secondo cui essa forma parte di quest'ultimo.
29 Una volta accertato che il Coillte Teoranta, secondo la tesi svolta, non può essere fatto rientrare nella nozione di Stato ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 77/62, rimane da stabilire se esso costituisca un'autorità pubblica i cui appalti sono soggetti al controllo dello Stato ai sensi dell'allegato I. Il criterio decisivo, a parte il perseguimento del pubblico interesse, è il grado di influenza che lo Stato può esercitare sull'aggiudicazione degli appalti pubblici.
30 La Connemara, i governi francese e del Regno Unito e la Commissione esprimono un parere analogo sulla questione sopra analizzata. Essi sostengono che, in particolare dal fatto che la società è stata costituita per legge, che il suo consiglio di amministrazione è nominato dal governo, che il suo capitale iniziale è stato fornito dallo Stato e che questo continua ad esercitare il suo controllo sulle risorse finanziarie della società, deriva che il Coillte Teoranta è un'autorità i cui appalti pubblici sono controllati dallo Stato.
31 Per contro, il Coillte Teoranta ed il governo irlandese sottolineano la natura industriale e commerciale della società, che opera in concorrenza con altre imprese private sul mercato di cui trattasi. Essa non gode di diritti particolari che la collochino in posizione privilegiata rispetto ad altre imprese. L'influenza dello Stato è limitata a quella attribuita, o che potrebbe essere attribuita, a qualunque altro azionista. Dal punto di vista giuridico, lo Stato non può influenzarne l'attività ordinaria, né ha mai tentato di esercitare una siffatta influenza. Il Coillte Teoranta viene trattato dal punto di vista della normativa societaria esattamente come qualunque altra società. La sua attività ha un fine di lucro ed è indipendente dalle istruzioni ministeriali.
32 La questione decisiva, pertanto, è la seguente: gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Coillte Teoranta erano soggetti al controllo dello Stato, ai sensi della precisazione riferita all'Irlanda nell'allegato I della direttiva 77/62?
33 Anche qui, occorre adottare un approccio che non sia meramente formale. La caratteristica del controllo statale si fa sentire in un certo modo in tutte le imprese pubbliche, senza che ciò comporti, tuttavia, che esse siano anche amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva.
34 La nozione di impresa pubblica figura all'art. 90, n. 1, del Trattato CE. Esso vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti di tali imprese, qualsiasi misura contraria alla politica di concorrenza della Comunità. L'elemento peculiare delle imprese pubbliche consiste nel fatto che le autorità pubbliche possono intervenire nella loro gestione. Allo scopo, è sufficiente che sussista la possibilità di esercitare un'influenza, e tale possibilità esisterà sempre fintantoché lo Stato detiene la maggioranza del capitale sociale (12).
35 La qualità di impresa pubblica del Coillte Teoranta, tuttavia, non fa ancora chiarezza sulla questione se gli appalti pubblici di forniture da esso aggiudicati siano soggetti al controllo dello Stato. Poiché l'allegato I alla direttiva 77/62 fa espressamente riferimento al controllo dello Stato sugli appalti pubblici di forniture, questo problema va esaminato da un punto di vista concreto (13). Pertanto, l'appalto di fornitura in questione dovrebbe poter essere, in base alle disposizioni pertinenti, soggetto al controllo dello Stato in modo che i pubblici poteri possano influire sull'aggiudicazione dell'appalto.
36 I pubblici poteri hanno inizialmente fornito al Coillte Teoranta l'intero capitale sociale. Come corrispettivo hanno ricevuto una partecipazione corrispondente nella società. Il piano annuale delle vendite dei terreni e del legname deve essere concordato con il ministro. Gli amministratori della società vengono designati dai ministri competenti; gli investimenti eccedenti la somma complessiva di 250 000 IRL richiedono l'accordo e l'autorizzazione del ministro competente. Il ministro dell'Energia può fissare obiettivi finanziari. La società svolge inoltre funzioni di pubblico interesse, quali la messa a disposizione di impianti a carattere ricreativo, sportivo, educativo, scientifico, culturale e turistico sulle sue proprietà. Il consiglio di amministrazione gestisce gli affari ordinari della società, comprese le decisioni relative all'aggiudicazione degli appalti.
37 Tuttavia, non esiste alcuna norma che autorizzi il ministro o altri funzionari dello Stato a dare istruzioni alla società o ai suoi amministratori per l'aggiudicazione degli appalti (eventualmente sulla base di criteri non economici). La società è tenuta a gestire i propri affari in modo economico e redditizio. Gli amministratori devono esercitare i loro poteri nel rispetto dell'obbligo di lealtà nei confronti della società, indipendentemente dai propri interessi privati. Sebbene la società debba conformarsi ai principi della politica forestale nazionale, ciò vale in egual misura per qualunque proprietario di terreni boschivi in Irlanda. Annualmente gli amministratori devono presentare un piano quinquennale di sviluppo, indicando dettagliatamente i programmi relativi alla gestione ed allo sviluppo della società e del suo patrimonio, ivi compresi l'acquisto e la vendita di terreni, gli obiettivi di rimboschimento e le previsioni di utile. Anche qui, le disposizioni pertinenti non attribuiscono alle autorità statali alcun potere d'intervento nella gestione delle attività ordinarie della società.
38 Pertanto, sebbene i criteri richiamati consentano di rilevare una generica influenza dello Stato sulla società, essa non è sufficiente, in considerazione delle disposizioni pertinenti, per esercitare concretamente uno specifico controllo sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. La stipulazione di contratti nel campo degli appalti pubblici di forniture non dipende dall'intervento delle autorità statali. Perciò il Coillte Teoranta non è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 77/62.
39 Dalle considerazioni che precedono discende che il Coillte Teoranta non rientra nel campo di applicazione della direttiva 77/62.
40 Quand'anche la direttiva 93/36 non fosse applicabile nella presente causa, poiché il contratto è stato concluso prima della sua entrata in vigore, ed essa contiene anche modifiche e non soltanto precisazioni, riguardo alla seconda questione posta dal giudice nazionale si potrebbe, in subordine, rilevare quanto segue. Si deve accertare se alla luce della definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 1, lett. b), come ampliata dagli emendamenti, il Coillte Teoranta sia un ente di diritto pubblico. Esso dovrebbe anzitutto essere stato costituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, di natura non industriale o commerciale. Tale questione andrebbe risolta in senso affermativo, in quanto il Coillte Teoranta ha anche - o soprattutto - la funzione di mettere a disposizione del pubblico, sulle sue proprietà, infrastrutture per lo svolgimento di attività ricreative. Sebbene queste non siano le uniche funzioni della società, ciò non influisce sulla soluzione, in quanto alcuni obblighi vengono assunti a titolo di obblighi specifici (14). Inoltre, il Coillte Teoranta ha una propria personalità giuridica. Se il consiglio di amministrazione è composto in maggioranza da membri designati dallo Stato, il Coillte Teoranta può ben costituire un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della nuova direttiva 93/36. Come ho già rilevato, quest'ultima non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie. Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione posta dal giudice nazionale.
D - Conclusione
41 Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda nel modo seguente:
Una società quale quella descritta nell'ordinanza di rinvio non costituisce un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
(1) - Nella causa C-353/96 la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento contro l'Irlanda, affermando che il Coillte Teoranta non ha pubblicato il bando di gara. Si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Alber presentate nella detta causa il 16 luglio 1998 (Racc. 1998, pagg. I-8565, I-8567).
(2) - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva 88/295/CEE (GU 1988, L 127, pag. 1).
(3) - Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).
(4) - Ciò risulta dalla risposta del 22 luglio 1994 del governo irlandese alla lettera di diffida inviata dalla Commissione.
(5) - Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), e direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
(6) - Sentenza 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus (Racc. pag. I-3953, punto 11 e riferimenti ivi contenuti).
(7) - Sentenza 20 settembre 1988, causa C-31/87, Beentjes/Paesi Bassi (Racc. pag. 4635).
(8) - Direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5).
(9) - Sentenza Beentjes, citata alla nota 7, punto 11.
(10) - Sentenza Beentjes, citata, punto 11.
(11) - Sentenza Beentjes, citata, punto 12.
(12) - Sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents (Racc. pag. 223, punto 41), e 6 luglio 1982, cause riunite da 188/80 a 190/80, Francia, Italia e Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 2545, punto 26).
(13) - Si vedano al riguardo le conclusioni presentate dall'avvocato generale Lenz nella causa C-247/89, Commissione/Portogallo (Racc. 1991, pag. I-3659), pag. 3670, paragrafo 59.
(14) - V., al riguardo, sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria e a. (Racc. pag. I-73, in particolare punti 25 e 26), e le conclusioni presentate il 19 febbraio 1998 dall'avvocato generale La Pergola nella causa C-360/96, BFI Holding/Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden (Racc. pagg. I-6821, I-6824).
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