Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente questione pregiudiziale, sollevata dal Pretore di Bari, verte sull'interpretazione della normativa comunitaria che disciplina il mercato vitivinicolo e mira a stabilire se, durante gli anni 1991 e 1992, fosse in vigore il divieto di impiantare nuovi vigneti destinati alla produzione di uve da tavola.
2 Il giudice a quo ritiene necessaria la soluzione della Corte di giustizia per poter decidere un ricorso proposto dal signor Giuseppe Manfredi avverso la sanzione pecuniaria (e avverso l'esecuzione dell'obbligo di estirpare il vigneto impiantato) ad esso imposta dall'Amministrazione regionale italiana, che lo ha ritenuto responsabile di un'infrazione amministrativa consistente nell'impianto di vigneti senza autorizzazione.
Fatti, procedimento nella causa principale e questione pregiudiziale
3 L'esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio è molto succinta: nel corso degli anni 1991 e 1992 il ricorrente impiantò, senza autorizzazione amministrativa, un vigneto destinato alla produzione di uva da tavola, della varietà «Italia», su un terreno di sua proprietà, di estensione pari a 2,7331 ha, sito in agro di Mola di Bari (come accertato da ispettori del Corpo Forestale dello Stato, comando di Bari, giusta verbale n. 19 del 9 aprile 1996).
4 In base a tali fatti, l'Ufficio regionale del contenzioso della Regione Puglia, con ordinanza-ingiunzione n. 2387/96/A, emessa in data 3 dicembre 1996,
a) ritenne che il signor Manfredi avesse violato l'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 822/87»), fatto contemplato all'art. 4 del decreto legge n. 370/1987, convertito nella legge n. 460/1987;
b) irrogò al ricorrente una sanzione pecuniaria di 2 763 100 LIT, ingiungendogli l'estirpazione del vigneto abusivo.
5 Il signor Manfredi impugnò la decisione amministrativa dinanzi al Pretore di Bari il quale, visti i dubbi esistenti in ordine all'interpretazione delle norme comunitarie che stavano alla base della sanzione, sottopone alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'«estensione del divieto di impianto di nuovi vigneti, di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, anche ai vigneti destinati alla produzione di uve da tavola».
La normativa comunitaria
6 Il regolamento n. 822/87, che rappresenta il testo chiave per la disciplina del mercato vitivinicolo, costituì il secondo tentativo di codificazione della normativa comunitaria relativa al detto settore, sino ad allora formata da atti che apparivano «numerosi, complessi e sparsi». Il primo tentativo era stato quello del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ma la successiva introduzione di nuove modifiche normative rese necessaria una nuova codificazione.
7 Il regolamento n. 822/87 raccolse norme sino ad allora contenute in atti normativi di varia origine; talora esso lo fece senza mantenere la necessaria coerenza e senza rispettare la motivazione esposta nel suo lunghissimo preambolo (3). Per quanto riguarda il divieto di impiantare nuovi vigneti, l'evoluzione normativa è avvenuta in più tappe, che passo a riassumere.
i) Situazione precedente al regolamento n. 822/87: il divieto e le relative eccezioni, sino al 1990
8 La norma preesistente al regolamento n. 822/87 era l'art. 30 del citato regolamento n. 337/79, che aveva subito varie modifiche a partire dalla sua emanazione. In particolare, secondo la formulazione datagli dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 18 febbraio 1980, n. 454 (4), «ogni nuovo impianto di vite» rimase vietato sino al 30 novembre 1986, «ad eccezione degli impianti realizzati sulle superfici destinate alla produzione di uve ottenute da varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola».
9 L'art. 1, n. 11, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1984, n. 1208, che modifica il regolamento n. 337/79 (5), prorogò tale divieto generale sino al 31 agosto 1990 e, nel contempo, eliminò l'eccezione relativa alle varietà di uve da tavola, a partire dal 1_ maggio 1984. E' vero che esso permise di concedere determinate autorizzazioni eccezionali per i nuovi impianti di alcuni tipi di viti, ma tra queste ultime non erano previste quelle destinate alla produzione di uve da tavola.
ii) La codificazione operata dal regolamento n. 822/87
10 Nel codificare le disposizioni precedenti, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87 stabilì:
«Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.
Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. [vini di qualità prodotti in regioni determinate] per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda».
11 Il n. 2 dello stesso art. 6 consentì agli Stati membri di autorizzare alcuni altri nuovi impianti in determinate superfici destinate a determinati fini. Tra di essi non si trovano gli impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola.
ii) Situazione posteriore: dal 1990 al 1996
12 Il divieto generale di impiantare nuove viti, vigente sino al 31 agosto 1990, fu nuovamente prorogato sino al 31 agosto 1996 in forza dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325, che modifica il regolamento n. 822/87 (6). Dato che, ai sensi del suo art. 2, tale regolamento si applicava a partire dal 1_ settembre 1990, il divieto rimase ininterrottamente in vigore, senza soluzione di continuità, prima del 31 agosto 1990 e successivamente.
13 La proroga significava, ovviamente, che veniva mantenuta la portata sostanziale tanto del divieto - nei termini preesistenti - quanto delle sue eccezioni, modificandosi la sua estensione temporale.
14 Il preambolo del regolamento n. 1325/90 giustificò il mantenimento del divieto generale con i seguenti argomenti: «(...) il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 (...) scade al termine della campagna viticola 1989/1990; (...) data la situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore, è stato istituito fino al 1995/1996 un regime di abbandono volontario delle superfici viticole, col beneficio di un premio, allo scopo di riassorbire tali eccedenze; (...) per non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per l'abbandono, indispensabile prorogare almeno fino alla stessa data il divieto di nuovi impianti e le relative deroghe già previste, fatta salva la deroga relativa a taluni v.q.p.r.d. per la quale, in attesa dell'istituzione di un regime definitivo, la proroga può essere limitata ad una sola campagna viticola (...)» (7).
La disposizione sanzionatoria italiana
15 L'art. 4, terzo comma, del decreto legge n. 370/1987, convertito nella legge n. 460/1987, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché l'obbligo dell'espianto del vigneto abusivo, per «chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87».
La soluzione della questione pregiudiziale
16 E' necessario, innanzi tutto, delineare il quadro di riferimento temporale: si tratta di interpretare la normativa comunitaria quale vigente negli anni 1991 e 1992. L'esame dell'evoluzione legislativa dal 1979 al 1996 può fornire regole ermeneutiche accettabili ma non può far dimenticare che i fatti che formano oggetto della controversia - e quindi la normativa applicabile ratione temporis - si limitano al 1991 e al 1992.
17 Dall'esame delle norme comunitarie riportate nei paragrafi precedenti risulta quanto segue:
- In un primo periodo, il divieto di impianto di nuove viti, introdotto nel 1979 e modificato nel 1980, non ha impedito l'impianto di varietà destinate alla produzione di uve da tavola, ammesse in via eccezionale. Queste ultime, eccezionalmente, hanno goduto di un regime permissivo sino al 1_ maggio 1984, come si deduce dalla lettura dell'art. 30 del regolamento n. 337/79, nella sua redazione del 1980 (8).
- Tuttavia, a partire dal 1_ maggio 1984, in forza del regolamento n. 1208/84, l'eccezione relativa alle uve da tavola è stata abolita e l'impianto di viti con tale finalità è rientrato nel divieto generale. Il divieto generale, così configurato, si è prolungato senza soluzione di continuità: inizialmente sino al 31 agosto 1990 (9) e, successivamente, sino alla stessa data del 1996 (10). A partire da quest'ultimo anno, la disciplina normativa ha subito una rilevante modifica, alla quale dovrò fare riferimento in seguito.
18 Mi sembra importante sottolineare la modifica dell'orientamento normativo, che ha come anno chiave il 1984. Fino a quel momento, la decisione di vietare nuovi impianti di viti aveva espressamente escluso (sempre attraverso l'eccezione specifica ad un divieto generale più ampio) le varietà destinate alla produzione di uve da tavola. A partire dal maggio 1984, al contrario, una siffatta eccezione scompare e, di conseguenza, gli impianti di uve da tavola rientrano nell'ambito del divieto generale. Il nuovo orientamento non si è tradotto solo nella formulazione letterale del regolamento n. 1208/84, alla quale ho fatto riferimento in precedenza, ma è stato espressamente illustrato dal suo preambolo, nel cui ottavo `considerando' si rileva: «(...) poiché attualmente il potenziale dei vigneti da uve da tavola supera il fabbisogno, è opportuno estendere all'insieme dei vigneti il divieto di nuovi impianti» (11).
19 Non mi sembra pertanto discutibile il fatto che il legislatore comunitario, nel 1984, abbia inteso, espressamente e tassativamente, vietare i nuovi impianti di vigneti di uva da tavola. Tale decisione - espressa giuridicamente mediante la soppressione dell'eccezione che sottraeva tali vigneti al divieto generale - aveva, in linea di massima, un arco di validità di cinque anni ma formò oggetto di proroghe successive sino al 1996.
20 Quindi, nel 1991 e nel 1992 il divieto di impiantare nuove viti si estendeva alle viti destinate a produrre uve da tavola. Il legislatore comunitario, considerata la situazione del mercato vitivinicolo, non ritenne opportuno esentare tali nuovi impianti dal divieto generale (come era avvenuto in anni precedenti), per cui quest'ultimo si estendeva anche alle varietà destinate alla produzione di uve da tavola. Tale divieto era, per giunta, coerente con un'altra serie di misure adottate contemporaneamente (in particolare con i premi all'estirpazione di viti destinate alla produzione di uve da tavola) al fine di limitare la produzione eccedentaria del settore.
21 Tutti i criteri di interpretazione (letterale, teleologico, storico e sistematico) conducono allo stesso risultato: il divieto applicabile negli anni 1991 e 1992 è perentorio e - a differenza di quanto avvenuto dal 1979 al 1984 - le eccezioni che esso contempla non hanno nulla a che vedere con le uve da tavola.
22 Infatti, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, che mantenne il divieto generale di impianto di nuove viti sino al 31 agosto 1990 - periodo successivamente prorogato sino al 1996 in forza del regolamento n. 1325/90 - (12) è formulato nei termini più ampi possibili: è vietato «ogni» nuovo impianto di viti, indipendentemente dalla relativa varietà. Non vi è pertanto alcuna ambiguità in questo senso e, se la stessa norma è subito costretta a prevedere determinate eccezioni al divieto - nessuna delle quali riguarda la varietà di uve da tavola - ciò si deve appunto al carattere onnicomprensivo che la stessa presenta.
23 Anche esaminando la disposizione dal punto di vista del suo inserimento in un sistema coerente di strumenti di politica agricola, il risultato è favorevole all'interpretazione da me propugnata. L'autorizzazione a impiantare nuovi vigneti destinati alla produzione di uve da tavola sarebbe in contraddizione con una politica comunitaria di premi all'estirpazione di tale tipo di vitigni. Sarebbe illogico autorizzare l'impianto di tali viti e contemporaneamente propugnare o incentivare, mediante aiuti economici, la loro estirpazione.
24 La finalità di ridurre la produzione eccedentaria di uve da tavola è visibile nella politica di aiuti all'estirpazione di viti: il regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (13), fissa il premio per ettaro applicabile, tra l'altro, alle «superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uve da tavola o contemporaneamente fra queste varietà e le varietà di uve da vino» [art. 2, n. 1, lett. c)].
25 Se durante le campagne vitivinicole dal 1988/1989 al 1995/1996 si concessero premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole destinate alla produzione di uve da tavola, è logico che non fossero autorizzati i nuovi impianti delle stesse uve durante tale periodo. Mi preme sottolineare il parallelismo tra i due orientamenti:
a) Da un lato, la politica restrittiva tende a ridurre la produzione di uve da tavola, attraverso interventi simultanei tanto sui vigneti di tale tipo già esistenti (la cui estirpazione viene incentivata) quanto su quelli futuri (il cui nuovo impianto viene vietato). Questa è stata la linea seguita dal 1984 al 1996.
b) Dall'altro, la politica favorevole alla produzione di uve da tavola elimina tanto il divieto di nuovi impianti quanto le misure di incentivazione all'estirpazione delle viti esistenti. Tale indirizzo fu seguito prima del 1984 (e tornò ad esserlo a partire dal 1996, come successivamente esporrò).
26 In sintesi, e in mancanza di solidi argomenti che consentano di contraddire l'interpretazione della norma che si deduce naturalmente dal suo tenore letterale, dal suo spirito, dalla volontà dichiarata del suo autore e dal suo inserimento in un contesto omogeneo di misure strutturali di attuazione, deve tenersi fermo che, durante il periodo controverso, era vietato l'impianto di nuove viti destinate a produrre uve da tavola.
Gli argomenti contrari a tale interpretazione
27 La Commissione e il governo francese, che è intervenuto nel procedimento pregiudiziale, condividono l'interpretazione da me propugnata. Il governo ellenico e il ricorrente nella causa principale adducono, per contro, argomenti contrastanti con essa, mentre il governo italiano, senza adottare una posizione definita al riguardo, sembra sostenere l'inapplicabilità del divieto. Dal canto suo, il giudice a quo espone nella sua ordinanza quattro possibili argomenti a sostegno che riassumono le tesi di quanti ritengono che il divieto di impiantare nuove viti non riguardasse la varietà delle uve da tavola (14).
i) L'inclusione delle uve da tavola nell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
28 Il primo di tali argomenti si fonda sul fatto che l'intervento comunitario nel settore vitivinicolo deve riguardare esclusivamente le uve destinate alla vinificazione, ma non quelle da tavola, che non sono dirette a produrre vino. Tale argomento è ampiamente utilizzato dal ricorrente nella causa principale. A suo sostegno egli adduce tanto la finalità dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quanto il fatto che l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 822/87, quando enuncia l'elenco dei prodotti disciplinati dalla detta organizzazione, non include le uve da tavola.
29 A mio parere, l'argomento va respinto per vari motivi. Il primo riguarda considerazioni di carattere generale: l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo può interessare, secondo logica, la regolamentazione dei vigneti destinati alla varietà di uve da tavola, facilmente trasformabili in vino (15). Per disciplinare tale fenomeno - ed evitare il conseguente incremento della produzione vinicola chiaramente eccedentaria - nulla impedisce che l'intervento comunitario nel settore si estenda a tale tipo di vigneti. Benché sia probabilmente ovvio, è opportuno ricordare, di fronte all'accento che il ricorrente nella causa principale pone sulla seconda parte del termine «vitivinicola», che la prima parte fa riferimento alla vite, il cui unico prodotto può essere usato per produrre vino o semplicemente come frutta da tavola.
30 Di fatto, i successivi regolamenti approvati nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo hanno introdotto disposizioni dirette a disciplinare diversi aspetti della produzione di uve da tavola. Vuoi per classificarle (16), per autorizzare eccezionalmente il loro nuovo impianto (17), per limitare la loro produzione (18), per vietare la loro vinificazione (19), vuoi per disporre la distillazione obbligatoria del vino così prodotto (20), i riferimenti normativi alle uve da tavola abbondano fra le disposizioni comunitarie relative al settore vitivinicolo.
31 Con ciò si dimostra che i detti regolamenti, anche se originariamente diretti a definire la disciplina giuridica dell'intervento comunitario nella produzione di vino, possono riguardare, e, di fatto, riguardano, prodotti come le uve da tavola, data la loro eventuale incidenza su tale produzione.
32 Quanto all'argomento tratto dalla mancata menzione delle uve da tavola all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 822/87, ossia nell'elenco dei prodotti disciplinati dall'organizzazione del mercato vitivinicolo, i riferimenti normativi cui ho in precedenza fatto cenno dimostrano esattamente il contrario. Tale omissione non deve considerarsi in modo isolato, ma nel contesto globale di una normativa certamente complessa, le cui disposizioni specifiche (in quanto si riferiscono alle uve da tavola) rivelano inequivocabilmente che l'intervento comunitario in questo settore agricolo comprende anche la produzione della suddetta varietà di uve, con gli ulteriori aspetti che ne derivano.
ii) Il sedicesimo `considerando' del regolamento n. 822/87
33 Il secondo degli argomenti contro l'interpretazione da me propugnata si trova nel sedicesimo `considerando' del regolamento n. 822/87, ai sensi del quale «(...) un esonero da tale divieto [di nuovi impianti] risulta giustificato, a motivo della loro scarsa importanza, per i nuovi impianti effettuati negli Stati membri che producono annualmente una quantità di vino inferiore a 25 000 ettolitri, nonché, tenuto conto della loro destinazione, per i nuovi impianti di varietà di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola».
34 In questo `considerando', infatti, si cerca di spiegare perché i vigneti di uve da tavola debbono essere esonerati dal divieto generale di nuovi impianti. La sua potenzialità interpretativa è pertanto legata all'introduzione e/o al mantenimento dell'esenzione entro la norma comunitaria corrispondente. Scomparsa l'esenzione, non ha senso mantenere ancora la sua spiegazione in un altro atto normativo di indirizzo contrario.
35 Tale `considerando' figurava nel preambolo del regolamento n. 454/80, in precedenza citato (21), con il cui art. 1 era totalmente coerente: quest'ultimo esentava dal divieto generale i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola e il `considerando' si limitava a spiegare la ragion d'essere di tale esenzione.
36 La ripetizione dello stesso `considerando' nel regolamento n. 822/87, per contro, non appare più coerente. Da qui il fatto che la Commissione riconosca che l'inserimento dell'ultima frase nel citato `considerando' è stato un errore commesso nel codificare la normativa preesistente. Certo, tale passaggio della motivazione non corrisponde ad alcuna norma della parte dispositiva del regolamento n. 822/87, e pertanto non può avere efficacia per interpretare un provvedimento il cui orientamento costante, dal 1984 al 1996, è stato quello di mantenere il divieto generale di nuovi impianti, salvo determinate eccezioni tra le quali non figuravano le uve da tavola.
37 In definitiva, l'inserimento della frase finale del sedicesimo `considerando' del regolamento n. 822/87 è frutto dell'errata inclusione, in un provvedimento di codifica, di parte della motivazione di una disposizione precedente, avvenuta senza tener conto del fatto che la concreta disposizione cui corrispondeva era stata in precedenza modificata.
iii) L'incidenza del nuovo regolamento n. 1592/96
38 Infine, il terzo e il quarto argomento che confermerebbero l'inapplicabilità del divieto alle viti destinate alla produzione di uve da tavola si basano sulle nuove disposizioni introdotte dal regolamento n. 1592/96, che modifica il regolamento n. 822/87.
39 Il regolamento n. 1592/96 consente per il futuro, a partire dal 1_ settembre 1996, nuovi impianti di uva da tavola (22), sopprimendo per essi il divieto generale preesistente. Cambia così ancora una volta l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, che viene sostituito dal testo seguente: «Qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti diverse da quelle classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente fra le varietà di uve da tavola, è vietato sino al 31 agosto 1998 (...)».
40 Ci si può agevolmente rendere conto del fatto che il nuovo regolamento risponde ad un orientamento di politica agricola nel settore vitivinicolo contrario a quello seguito dal 1984 al 1996, poiché deroga al divieto di impiantare nuove viti dirette alla produzione di uve da tavola (anche se con la contropartita di vietare la loro vinificazione (23), in precedenza permessa in via eccezionale).
41 Come ho sottolineato in precedenza, l'autorizzazione all'impianto di nuove viti destinate alla produzione di uve da tavola, a partire dal 1996, è coerente con la soppressione della politica di premi all'estirpazione di tale tipo di vitigni. Così è stato disposto dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1595, che modifica il regolamento n. 1442/88 (24). La concessione di tali premi deve cessare, secondo logica, a partire dal momento in cui viene adottata una politica favorevole alla produzione di uve da tavola, che include l'autorizzazione ad effettuare nuovi impianti (25).
42 A mio parere, la novità introdotta dal regolamento n. 1592/96 (e integrata dal regolamento n. 1595/96 per quanto riguarda i premi all'estirpazione di viti) si trasforma in un ulteriore argomento - se fosse necessario - a favore della tesi da me sostenuta in ordine all'interpretazione dell'art. 6 del regolamento n. 822/87, riferita agli anni 1991 e 1992, oggetto della presente controversia.
43 Infatti, la circostanza che il regolamento n. 1592/96 sia stato costretto ad introdurre nuove disposizioni espresse in ordine alla cessazione di un divieto sino ad allora in vigore, conferma, a contrario, che durante gli anni precedenti l'impianto di nuovi vigneti destinati alla produzione di uve da tavola era vietato. Se la situazione normativa preesistente fosse stata favorevole all'autorizzazione dei nuovi impianti di tali vigneti, per mantenerla in essere a partire dal 1996 sarebbe bastato approvare una nuova proroga. Proprio perché la situazione normativa precedente era in senso proibitivo, nel 1996 si è reso necessario modificare il tenore degli articoli corrispondenti.
44 In sintesi, ritengo che gli argomenti favorevoli abbiano un peso molto maggiore di quelli contrari rispetto alla tesi interpretativa con cui si sostiene l'esistenza del divieto durante il periodo controverso. Propongo pertanto alla Corte di giustizia che essa risolva la questione sollevata dal giudice a quo dichiarando che, negli anni 1991 e 1992, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87 vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola.
45 Infine, non mi sembra opportuno che venga accolta l'istanza del governo italiano, formulata in via subordinata nelle sue osservazioni, circa la «non sanzionabilità» del comportamento degli «operatori» nazionali che abbiano violato il divieto di impianto di nuovi vigneti ritenendo che esso non comprendesse le varietà di uve da tavola. Così come la Commissione, ritengo che spetti al giudice nazionale decidere se vi sia stato errore, scusabile o inescusabile, da parte di tali operatori, e quali siano le sue conseguenze in ordine alla determinazione delle responsabilità corrispondenti.
46 Ancor meno opportuna è, se possibile, l'istanza finale dello stesso governo italiano sull'esclusione di ogni «conseguenza finanziaria negativa per l'Italia (...) nella verifica annuale dei conti», poiché si tratta di un problema estraneo alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo e, ovviamente, ai fatti della causa principale.
Conclusione
47 Propongo pertanto alla Corte di giustizia di risolvere nei seguenti termini la questione pregiudiziale formulata dal Pretore di Bari:
«Negli anni 1991 e 1992, l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola».
(1) - GU L 84, pag. 1.
(2) - GU L 54, pag. 1.
(3) - In una nota del 30 aprile 1997, diretta al governo italiano e da esso prodotta agli atti, la Commissione riconosce che il sedicesimo `considerando' del regolamento n. 822/87 deve ritenersi un errore materiale, commesso nel codificare la vecchia normativa. Su tale `considerando' e sulla sua utilizzazione come criterio ermeneutico v. infra, paragrafo 36.
(4) - GU L 57, pag. 7.
(5) - GU L 115, pag. 77.
(6) - GU L 132, pag. 19.
(7) - Il corsivo è mio.
(8) - V. supra, paragrafo 8.
(9) - V. supra, paragrafo 9.
(10) - V. supra, paragrafo 12.
(11) - Tale `considerando' prosegue in questi termini: «(...) è tuttavia opportuno stabilire che possano essere accordate deroghe a favore delle superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate, per i quali la domanda potrebbe essere largamente superiore all'offerta». L'eccezione non riguarda quindi le varietà di uva da tavola.
(12) - Testo riportato supra, ai paragrafi 9 e 10.
(13) - GU L 132, pag. 3.
(14) - Il giudice a quo sottolinea nella sua ordinanza che gli organi giurisdizionali italiani (in particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia e vari Pretori di cui vengono citate le sentenze) hanno sostenuto posizioni divergenti, e addirittura contraddittorie, sull'interpretazione della disposizione in esame. Nelle loro osservazioni, tanto la Commissione quanto il governo italiano fanno riferimento anch'essi a tali divergenze interpretative. Questo fatto evidenzia la necessità di un'interpretazione uniforme della norma comunitaria e giustifica la questione pregiudiziale che, opportunamente, il Pretore di Bari solleva. Nel corso dell'udienza, invece, il ricorrente ha prodotto una sentenza del 20 marzo 1997 (n. 7625/97, RGM 3106/96) della Corte di cassazione la quale, decidendo in ultima istanza, non ha preso in considerazione il rinvio della questione pregiudiziale e si è pronunciata per l'inesistenza del divieto esclusivamente sulla base del sedicesimo `considerando' del regolamento n. 822/87.
(15) - Di fatto, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2389, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (GU L 232, pag. 1), «una stessa varietà può figurare eccezionalmente sia tra le varietà per uva da tavola sia tra le varietà per uva da vino».
(16) - V., in questo senso, l'art. 2 del citato regolamento n. 2389/89.
(17) - V., in questo senso, le disposizioni citate al precedente paragrafo 8.
(18) - V., in questo senso, l'ottavo `considerando' del regolamento n. 1208/84, riportato al precedente paragrafo 18.
(19) - L'art. 36, n. 1, del regolamento n. 822/87, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1592 (GU L 206, pag. 31), dispone:
«Fino al 31 luglio 1997 i vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati durante la campagna in causa, sono distillati entro una data da stabilirsi. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria. A decorrere dal 1_agosto 1997 le uve di cui al primo comma non possono costituire oggetto di vinificazione».
(20) - La stessa disposizione citata nella nota precedente (art. 36, n. 1, del regolamento n. 822/87), nella sua versione originaria, recitava: «I vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati, sono distillati prima della fine della campagna viticola durante la quale sono stati prodotti (...)».
(21) - V. supra, nota 4.
(22) - La misura viene così giustificata nel preambolo: «considerando che fino al 31 agosto 1996 è vietato qualsiasi nuovo impianto di viti; che tenendo conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, occorre, in attesa delle decisioni del Consiglio in merito alla riforma del settore, prorogare di due campagne il divieto esistente; che è tuttavia opportuno, da un lato, non includere in tale divieto le superfici destinate alla produzione di uva da tavola e, dall'altro, derogarvi a favore di taluni vini richiesti dal mercato in ragione di loro caratteristiche qualitative».
(23) - V., al riguardo, la modifica dell'art. 36, n. 1, del regolamento n. 822/87, a cui ho fatto riferimento supra, alle note 19 e 20.
(24) - GU L 206, pag. 36.
(25) - Nello stesso senso si esprime il preambolo del regolamento n. 1595/96: «(...) dato che le superfici destinate alla produzione di uva classificata unicamente come uva da tavola non sono incluse nel campo di applicazione del divieto di nuovi impianti di viti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 (...) è necessario escludere tali superfici dal beneficio dei premi di abbandono definitivo».
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