Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella causa in esame la domanda della Commissione è volta ad ottenere la declaratoria di inadempimento, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE per non aver adottato e/o per non aver comunicato alla Commissione, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1).
2 L'art. 16 della direttiva così recita:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
(...)
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri».
3 La Repubblica italiana non ha contestato di non avere provveduto all'attuazione della direttiva ed afferma nelle proprie difese che i relativi necessari provvedimenti sarebbero in procinto di essere emanati.
4 Ciò premesso, la domanda della Commissione appare chiaramente fondata.
Conclusione
5 Conseguentemente, suggerisco alla Corte di:
1) dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, le disposizioni necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.
(1) - GU 1994, L 319, pag. 20.
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