Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con il presente ricorso, promosso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo posto in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/80/CE, che stabilisce le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.
II - Lo sfondo legislativo
2 Ai sensi dell'art. 8 B, n. 1, del Trattato CE,
«Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino».
3 In forza di questa disposizione del diritto primario che lo autorizza il Consiglio ha emanato, il 19 dicembre 1994 la direttiva 94/80/CE (in prosieguo: la «direttiva»).
L'art. 14, primo comma, della direttiva recita:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 10 gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
III - Il procedimento
4 La Commissione non è stata informata dal Regno del Belgio di alcuna disposizione per l'attuazione della direttiva 94/80 nel Belgio e, non disponendo di alcun'altra informazione dalla quale si potesse desumere che detto Stato si era conformato agli obblighi che gli derivavano da questo testo legislativo, ha invitato il Regno del Belgio, seguendo la procedura contemplata dall'art. 169 del Trattato, a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi per giustificare la presunta inosservanza. Non avendo ricevuto risposta, la Commissione, in data 27 novembre 1996, ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato con il quale gli faceva carico di inadempimento delle obbligazioni che gli incombevano in virtù della legislazione di cui sopra, non avendo adottato i provvedimenti necessari per mettere in atto il complesso della direttiva; invitava inoltre lo stesso Stato ad adottare entro due mesi le misure necessarie ad adeguare la propria legislazione alla direttiva.
Il 28 marzo 1997, con lettera del rappresentante ufficiale del Belgio, le autorità belghe comunicavano alla Commissione che il governo belga aveva incontrato difficoltà nella ricezione della direttiva nell'ordinamento nazionale, data la necessità di rivedere in precedenza l'art. 8 della Costituzione belga.
Considerato quanto precede, la Commissione decideva di adire la Corte di giustizia con la presente azione.
IV - La posizione delle parti
5 La Commissione rileva che l'art. 14 della direttiva sancisce espressamente e chiaramente che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il 1_ gennaio 1996 e devono informare senza indugio la Commissione sull'adozione di dette misure. Come si desume dalla risposta al parere motivato, il Belgio riconosce di non aver adottato ancora gli idonei provvedimenti per conformarsi alla direttiva, nonostante il termine prescritto sia già scaduto da oltre un anno e mezzo. La Commissione non ritiene pertinente la giustificazione addotta dal Belgio quanto alle difficoltà connesse alla revisione costituzionale necessaria per recepire la direttiva nel diritto interno e ricorda, da un lato, che dette difficoltà erano già note alle autorità belghe fin dal 31 dicembre 1994, data di pubblicazione della direttiva, o addirittura fin dalla data della firma del Trattato di Mastricht, dall'altro, osserva che, in ogni caso, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno Stato non può giustificarsi adducendo ragioni legate al suo ordinamento interno allorché gli si fa carico di inadempimento degli obblighi e di inosservanza dei termini ai quali è vincolato dalle direttive comunitarie. Di conseguenza, l'inosservanza della direttiva costituisce già un fatto compiuto, indipendentemente dalla circostanza che le prossime elezioni comunali si svolgeranno in Belgio nell'autunno del 2000.
Dal canto suo, il Regno del Belgio sottolinea le difficoltà di revisione costituzionale e ricorda che il procedimento di revisione dell'art. 8 della Costituzione belga è già stato iniziato nell'aprile 1995. Ricorda anche che il testo legislativo con il quale sarà recepita la direttiva nel diritto interno sarà prevedibilmente adottato nel secondo trimestre 1998 e sarà pubblicato unitamente ai provvedimenti di attuazione in materia nell'ultimo trimestre 1998. Dichiara infine che intende osservare questo calendario e si impegna ad informare la Corte nel momento in cui saranno adottate le misure utili per la trasposizione.
V - Il mio parere sul ricorso
6 Considerato quanto precede, non ritengo che possa negarsi che sia stata commessa l'inosservanza che lamenta la Commissione con il presente ricorso nei confronti del Regno del Belgio. In realtà, nonostante la scadenza del termine vincolante per gli Stati membri stabilito dall'art. 14 della direttiva e nonostante il fatto che la Commissione abbia invitato il Regno del Belgio tanto con una lettera di diffida quanto con un parere motivato a conformarsi alle obbligazioni che gli incombono in base a tale direttiva, detto Stato membro non ha finora adottato i provvedimenti necessari a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno.
In queste condizioni ritengo utile osservare che l'infrazione non viene meno per il fatto che l'adeguamento alla direttiva 94/80/CE presenta varie difficoltà in Belgio proprio per la necessità di procedere in precedenza ad una revisione costituzionale. Basterà ribadire la consolidata giurisprudenza della Corte in base alla quale uno Stato membro non può invocare la prassi seguita nello Stato stesso o circostanze inerenti all'ordinamento giuridico nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini sanciti dalla legislazione comunitaria (2).
VI - Conclusione
7 Di conseguenza propongo alla Corte:
- di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo posto tempestivamente in vigore le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/80/CE, che stabilisce le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva e
- condannare alle spese il Regno del Belgio.
(1) - GU L 368 del 31 dicembre 1984, pag. 38.
(2) - V. in questo senso le sentenze 5 giugno 1997, causa C-107/96, Commissione/Spagna (Racc. 1997, pag. I-3193, punto 10) e 12 dicembre 1996, causa C-297/95, Commissione/Germania (Racc. 1996, pag. I-6739, punto 9).
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