Conclusioni dell avvocato generale
1 Queste conclusioni riguardano due ricorsi per inadempimento, non contestato, proposti dalla Commissione nei confronti dell'Italia e del Belgio a motivo del fatto che questi due Stati non si sono conformati all'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 86/662/CEE, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici (in prosieguo: la «direttiva») (1).
2 L'art. 2 della direttiva dispone che gli Stati membri devono mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1995. La Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa tali modifiche da nessuno dei due Stati membri di cui trattasi entro il termine prescritto, ha promosso il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato») nei confronti di ciascuno di essi inviando una formale lettera di diffida il 27 febbraio 1996. Poiché nessuno dei due Stati ha risposto, la Commissione ha emesso un parere motivato in ciascun caso il 5 marzo 1997 ed ha iniziato i procedimenti dinanzi alla Corte il 15 settembre 1997, con ricorsi registrati entrambi dalla Cancelleria della Corte il 17 settembre 1997.
3 Nessuno dei due Stati membri ha contestato l'inadempimento addebitatogli. Nei rispettivi controricorsi l'Italia si è impegnata ad accelerare l'iter di approvazione di un regolamento diretto ad attuare la direttiva, mentre il Belgio ha fatto presente che la procedura di recepimento è entrata nella fase finale.
Conclusioni
4 Alla luce di questi fatti, suggerisco che la Corte voglia:
- nella causa C-324/97, dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 86/662/CEE, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva e degli artt. 189 e 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e condannare la Repubblica italiana alle spese;
- nella causa C-326/97, pronunciare una declaratoria analoga e condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - GU 1995 L 168, pag. 14.
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