Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente causa riguarda un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 luglio 1997 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») presentato da 65 dipendenti ed ex dipendenti della Commissione in servizio presso l'Istituto europeo dei transuranici a Karlsruhe in Germania.
2. Queste persone erano ricorrenti anche nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale Chavane de Dalmassy e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza Chavane de Dalmassy»). Il modo di esecuzione di tale sentenza è all'origine del presente ricorso.
3. In forza dell'art. 64 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'art. 20 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, alla retribuzione dei funzionari ed agenti temporanei è applicato un coefficiente correttore fissato in funzione del costo della vita nel loro luogo di servizio, affinché, indipendentemente da esso, essi beneficino di un potere di acquisto equivalente.
4. Il coefficiente correttore applicato alla retribuzione dei ricorrenti in servizio a Karlsruhe è stato, fino all'adozione del regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni , quello applicabile ai dipendenti in servizio a Bonn, capitale della Repubblica federale di Germania fino all'ottobre 1990.
5. Essendo la città di Berlino divenuta, a quella data, la capitale di questo Stato, la Commissione ha sottoposto al Consiglio il progetto di regolamento [SEC(91) 1612 def.] del 4 settembre 1991 con il quale venivano proposte, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1990, da un lato, l'adozione di un coefficiente correttore per la Germania calcolato sulla base del livello del costo della vita a Berlino e, dall'altro, la fissazione di coefficienti correttori specifici per Bonn e Karlsruhe.
6. Il 19 dicembre 1991, il Consiglio ha adottato il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni . Tale regolamento fissava, in particolare, un coefficiente correttore per la Germania calcolato sulla base del costo della vita nella ex capitale, Bonn, nonché un coefficiente specifico per Berlino.
7. Nel gennaio 1992, ciascuno dei ricorrenti ha ricevuto un foglio paga supplementare, nel quale era applicato un coefficiente correttore per la Germania calcolato sulla base del costo della vita a Bonn.
8. A seguito di un ricorso presentato dai ricorrenti contro tale foglio, il Tribunale ha, nella sua sentenza 27 ottobre 1994, Chavane de Dalmassy, citata, annullato i fogli paga dei ricorrenti relativi al mese di gennaio poiché in essi veniva applicato un coefficiente correttore calcolato con riferimento al costo della vita in una città (nella fattispecie, Bonn) diversa dalla capitale della Germania (ossia, a partire dall'ottobre 1990, Berlino).
9. A seguito della pronuncia di tale sentenza, la Commissione ha messo a punto, in data 9 dicembre 1994, una prima proposta di regolamento del Consiglio [SEC(94) 2024 def.] allo scopo dell'«adeguamento annuale» delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti, diretta a fissare coefficienti correttori applicabili a partire dal 1° luglio 1994. Essa ha poi trasmesso al Consiglio una seconda proposta di regolamento [SEC(94) 2085 def], diretta a fissare, con effetto retroattivo al 1° ottobre 1990, un coefficiente correttore generale per la Germania, nonché coefficienti correttori specifici per Bonn e Karlsruhe.
10. Il Consiglio ha allora adottato, sulla base della prima proposta modificata, il regolamento n. 3161/94, che, tra l'altro, adegua i coefficienti correttori a partire dal 1° luglio 1994 e fissa un coefficiente correttore generale per la Germania calcolato in base al costo della vita a Berlino e un coefficiente correttore specifico applicabile alle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti in servizio a Karlsruhe.
11. Il Consiglio non ha dato alcun seguito alla seconda proposta rettificativa della Commissione relativa alla fissazione retroattiva dei coefficienti correttori a partire dall'ottobre 1990.
12. Il 5 maggio 1995, i ricorrenti hanno presentato una domanda all'autorità con potere di nomina della Commissione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto diretta, in primo luogo, ad ottenere che i loro fogli paga, a partire dal mese di gennaio 1992, fossero determinati in base al coefficiente correttore legalmente applicabile, in secondo luogo, a fare accertare che la Commissione aveva commesso un errore non adottando in un termine ragionevole le misure richieste dalla sentenza Chavane de Dalmassy in applicazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) e, in terzo luogo, ad ottenere il pagamento nei confronti di ciascun richiedente di una somma di 50 000 BFR come risarcimento del danno morale subito.
13. Essendo stata respinta tale domanda, i ricorrenti hanno presentato un ricorso contro la decisione di rigetto, il quale è stato esso stesso respinto dalla sentenza impugnata.
Sul primo motivo
14. I ricorrenti ricavano il loro primo motivo da una asserita violazione degli artt. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE), n. 2, del Trattato e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, nonché dall'errore manifesto di valutazione dell'interesse all'azione dei ricorrenti.
15. Essi ritengono che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto, ai punti 77-81 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di un danno capace di fondare la loro domanda di risarcimento.
16. E' importante situare gli sviluppi censurati nel contesto del ragionamento del Tribunale. Esso non ha affermato che i ricorrenti non avevano subito alcun danno dalla mancata applicazione alle loro retribuzioni del coefficiente calcolato con riferimento a Berlino. Avendo ritenuto giuridicamente impossibile applicarlo a loro, esso ha esaminato, conformemente alla giurisprudenza , se i ricorrenti avessero subito un danno che giustificasse misure compensatorie, vista l'impossibilità di accogliere la domanda formulata in via principale.
17. Il ricorso sembra voler fare allusione tanto a un danno materiale quanto a un danno morale.
18. Per quanto riguarda il primo, quanto sviluppato dai ricorrenti è assai poco esplicito. Essi fanno allusione al fatto che il loro interesse ad agire andrebbe valutato al momento della presentazione dell'atto introduttivo iniziale.
19. Orbene, al momento della presentazione dell'atto introduttivo nella causa Chavane de Dalmassy, citata, una proposta di regolamento che fissava un coefficiente correttore superiore per Karlsruhe in rapporto a Bonn era stato presentato dalla Commissione ed era allo studio del Consiglio. Alla luce di ciò, l'interesse dei ricorrenti all'azione sarebbe incontestabile.
20. Emerge, tuttavia, dai fatti sopra descritti che, a seguito della sentenza Chavane de Dalmassy, diverse nuove proposizioni sono intervenute.
21. Ritengo, pertanto, che non è il momento della presentazione dell'atto introduttivo nella causa Chavane de Dalmassy che occorre prendere in considerazione per valutare l'interesse dei ricorrenti nel presente procedimento.
22. D'altra parte, la giurisprudenza da essi citata a sostegno della loro tesi riguarda un'ipotesi differente . In tale causa il ricorso è stato dichiarato irricevibile poiché l'interesse ad agire era venuto meno, in quanto la decisione impugnata era già stata sostituita prima della presentazione del ricorso.
23. Quindi, alla data di quest'ultima, non vi era più interesse ad agire. Orbene, era la data che occorreva prendere in considerazione per poterlo valutare.
24. Spettava quindi ai ricorrenti dimostrare che il loro danno esisteva al momento della presentazione del loro ricorso dinanzi al Tribunale nonostante le modifiche intervenute dopo la sentenza Chavane de Dalmassy. Orbene, è necessario constatare che i ricorrenti hanno mantenuto un silenzio discreto riguardo al loro danno materiale valutato in quel momento.
25. In particolare, essi non hanno da nessuna parte contestato le cifre presentate dalla Commissione da cui emerge che il costo della vita era stato, durante il periodo di cui trattasi, leggermente più alto a Bonn che a Karlsruhe e che, di conseguenza, la richiesta applicazione da parte dei ricorrenti di un altro coefficiente correttore rispetto a quello calcolato con riferimento a Bonn non poteva comportare un vantaggio materiale per essi, ma al contrario una perdita.
26. E' vero che, almeno implicitamente, i ricorrenti sembrano scorgere un danno materiale nel fatto di non aver beneficiato del coefficiente correttore relativo a Berlino, ma di quello, inferiore, calcolato con riferimento a Bonn. Avendo tuttavia il Tribunale, come vedremo, ritenuto tale pretesa ingiustificata, poiché incompatibile con lo scopo stesso dei coefficienti correttori, la sua mancata realizzazione non potrebbe costituire un danno materiale tale da giustificare l'adozione di misure compensatorie a beneficio dei ricorrenti.
27. Ne consegue che giustamente il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato l'esistenza di un tale danno.
28. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, il Tribunale non ha limitato la sua analisi a tale aspetto del danno e non ha ritenuto che solo un danno economico potesse giustificare l'adozione di misure compensatorie a beneficio dei ricorrenti. Infatti, i punti 77-81 trattano espressamente del danno addizionale fatto valere dai ricorrenti, ivi compreso il danno morale.
29. Riguardo ad esso, i ricorrenti fanno valere che l'inerzia della Commissione li avrebbe tenuti, in mancanza di fogli paga sostitutivi di quelli annullati, in una situazione irregolare. Ne sarebbe conseguito per i ricorrenti uno stato di incertezza e incomprensione.
30. Inoltre, la Commissione si sarebbe resa colpevole, nei loro confronti, di un certo numero di inadempimenti che avrebbero comportato per essi un danno morale. Quest'ultimo sarebbe stato quindi dimostrato in modo sufficientemente preciso dai ricorrenti che potrebbero, per definizione, darne solo una valutazione ex aequo et bono.
31. Il Tribunale sarebbe quindi pervenuto a torto alla conclusione inversa ai punti 79-81, citati, della sentenza impugnata.
32. I ricorrenti disconoscono a mio parere il legame esistente tra la loro domanda di risarcimento del danno morale e la loro domanda principale.
33. Il danno morale fatto valere è direttamente legato al mancato ottenimento da parte dei ricorrenti dell'oggetto della loro domanda. Infatti, lo stato di incertezza nel quale essi affermano trovarsi ne è la conseguenza. Nello stesso modo, gli errori attribuiti alla Commissione contribuiscono al danno morale non tanto in quanto tali, bensì in quanto essi hanno impedito l'accoglimento della domanda dei ricorrenti.
34. Orbene, essi non contestano l'analisi del Tribunale secondo cui l'oggetto principale del ricorso è il conseguimento di nuovi fogli paga ai quali sia applicato un coefficiente correttore calcolato con riferimento al costo della vita a Berlino.
35. Il danno morale fatto valere deriva, pertanto, dal fatto di non essersi visti attribuito il beneficio del coefficiente correttore calcolato con riferimento a Berlino per i fogli paga annuali. Orbene, il Tribunale aveva già ritenuto nella sua sentenza Barraux e a./Commissione che, in tale ipotesi, i ricorrenti approfitterebbero di un vantaggio indebito.
36. Confermando tale giurisprudenza, il Tribunale ha, nella sentenza impugnata, ritenuto di nuovo tale domanda manifestamente ingiustificata. Esso non ha, pertanto, commesso alcun errore di diritto ritenendo che la mancata realizzazione di una tale pretesa non possa costituire un danno morale.
37. Avendo quindi giustamente ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato l'effettività del loro danno, il Tribunale ne ha tratto le conseguenze necessarie tenuto conto delle disposizioni del suo regolamento di procedura.
38. Infatti, esso ha ricordato che l'art. 44, n. 1, lett. c), di tale regolamento esige che un ricorso indichi l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e ha più che logicamente ritenuto che un ricorso diretto al risarcimento di danni causati da una istituzione comunitaria e che non contiene elementi atti a identificare il danno fatto valere dai ricorrenti non soddisfi tale esigenza.
39. Esso non ha neppure, quindi, violato tale disposizione.
40. Da ciò che precede deriva che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo
41. Il secondo motivo riguarda la violazione dell'art. 176 del Trattato e della relativa giurisprudenza nonché un errore di interpretazione della sentenza del Tribunale nella causa Chavane de Dalmassy, citata.
42. I ricorrenti sostengono infatti che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che detta sentenza imponesse al Consiglio due obblighi indissociabili, cioè, da un lato, l'adozione di un regolamento che fissi un coefficiente correttore per la Germania calcolato con riferimento al costo della vita a Berlino e, dall'altro, la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Karlsruhe.
43. Pertanto, a torto avrebbe ritenuto che la Commissione non era tenuta, non avendo il Consiglio adottato gli atti necessari, a fissare nuovi fogli paga applicando il coefficiente correttore per lo Stato in cui è prestato il servizio, calcolato in rapporto al costo della vita nella capitale, in mancanza di un coefficiente correttore specifico alla sede di servizio dei ricorrenti.
44. Sarebbe quindi in violazione dell'art. 176 del Trattato che il Tribunale avrebbe ritenuto che la mancata esecuzione da parte della Commissione della sentenza Chavane de Dalmassy non costituiva una carenza.
45. La Commissione ritiene, per contro, che la tesi dei ricorrenti è manifestamente incorretta. Infatti, tanto lo spirito quanto il dettato del regolamento invocato e della sentenza Chavane de Dalmassy implicherebbero che il Consiglio aveva due obblighi legati indissociabilmente e che la Commissione non aveva il diritto di farne astrazione per soddisfare la domanda dei ricorrenti. Non si potrebbe quindi ad essa imputare la pur minima carenza.
46. Diciamo di primo acchito che non possiamo sottoscrivere l'analisi della Commissione e che i tentativi dei ricorrenti di far dire tanto allo Statuto quanto alla giurisprudenza ciò che entrambi manifestamente non dicono non mi sembrano convincenti.
47. L'agente dei ricorrenti ha sottolineato in udienza tutta l'importanza che occorrerebbe attribuire a tale motivo. Infatti, è di importanza fondamentale evitare che in una comunità di diritto possa non esser data esecuzione ad una sentenza. Condivido interamente tale punto di vista, ma occorre far osservare che l'esecuzione cui fanno riferimento i ricorrenti riguarda solo una parte degli obblighi indicati nella sentenza di cui trattasi.
48. Infatti, ritengo indiscutibile che la sentenza Chavane de Dalmassy imponga al Consiglio due obblighi connessi. Da un lato, vietando al Consiglio di adottare un coefficiente correttore per il paese interessato calcolato con riferimento ad una città diversa dalla capitale, gli impone di riferirsi al costo della vita in quest'ultima per fissare il coefficiente correttore applicabile al paese considerato.
49. Dall'altro, gli impone di fissare coefficienti correttori specifici per le sedi di servizio dei dipendenti che si trovano in detto paese, in cui una distorsione sensibile del costo della vita sia stata accertata in rapporto alla capitale.
50. Il legame tra questi due obblighi emerge già chiaramente dal dettato stesso della sentenza Chavane de Dalmassy da cui emerge che il Consiglio non aveva il diritto, visto il principio di cui all'allegato XI dello Statuto, di fissare un coefficiente provvisorio per la Germania sulla base del costo della vita in una città diversa dalla capitale.
51. Al punto 56 di tale sentenza il Tribunale ha precisato:
«In tali condizioni, il Consiglio avrebbe dovuto fissare, da un lato, un coefficiente correttore - se del caso provvisorio - per la Germania sulla base del costo della vita a Berlino e, dall'altro, coefficienti correttori specifici - se del caso anch'essi provvisori - per le differenti sedi di servizio in questo paese in cui una distorsione sensibile del potere di acquisto sarebbe stata accertata in rapporto al costo della vita nella capitale, Berlino».
52. L'utilizzo dei termini «da un lato (...) dall'altro» rivela indiscutibilmente un legame tra le due parti della frase in esame: occorre considerarle insieme per poter determinare il contenuto integrale dell'obbligo del Consiglio.
53. Tale evidenza è confermata dallo scopo stesso dei coefficienti correttori. Infatti, questi non sono pensati per produrre un aumento automatico della retribuzione dei ricorrenti allorché aumenta il costo della vita nella capitale dello Stato membro in cui prestano servizio.
54. Emerge infatti dall'art. 64 dello Statuto nonché dall'art. 9 dell'allegato XI di esso, recante modalità di applicazione degli artt. 64 e 65 dello Statuto, che i coefficienti correttori hanno lo scopo, come indicato dal termine, di correggere gli effetti delle differenze del costo della vita nelle diverse sedi di servizio, in modo da tutelare la parità di trattamento tra i dipendenti.
55. Ne deriva necessariamente che il Consiglio è obbligato a fissare coefficienti correttori allorché le differenze tra il costo della vita nelle diverse sedi di servizio raggiungono un livello sufficiente a compromettere l'uguaglianza di trattamento.
56. Infatti, se l'obbligo del Consiglio si limitasse alla fissazione di un coefficiente calcolato con riferimento al costo della vita nella capitale e non includesse la fissazione di coefficienti specifici per le sedi di servizio in cui distorsioni sensibili sono state accertate, l'obiettivo della parità di trattamento dei dipendenti, che implica la neutralizzazione di dette distorsioni, non potrebbe essere raggiunto in modo certo.
57. L'art. 9, citato, non lascia alcun dubbio a questo proposito poiché afferma che, quando distorsioni di questo tipo sono accertate, «le Conseil (...) décide» [«il Consiglio (...) decide»] di fissare coefficienti correttori specifici. L'utilizzo del presente indicativo mostra bene il carattere imperativo dell'obbligo del Consiglio .
58. Ciò emerge anche dalla giurisprudenza costante della Corte. Così, questa ha ricordato che:
«lo scopo degli artt. 64 e 65 dello Statuto (...) è di garantire il mantenimento di un potere d'acquisto equivalente per tutti i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio, conformemente al principio di parità di trattamento».
59. La Corte ha conseguentemente concluso che:
«Da tali considerazioni si desume che il Consiglio non dispone di alcun potere discrezionale in merito alla necessità di istituire un coefficiente correttore specifico per una sede di servizio una volta constatato che il costo della vita è ivi notevolmente più elevato rispetto alla capitale» .
60. Essendo tale conclusione, secondo la Corte, la conseguenza diretta del principio di parità di trattamento, essa è valida anche allorché, come nel caso di specie, il costo della vita nella sede di servizio considerata è sensibilmente meno elevato che nella capitale.
61. I ricorrenti fanno valere ancora la giurisprudenza Brazzelli e a./Commissione a sostegno della tesi secondo cui il potere discrezionale del Consiglio in materia di fissazione di coefficienti è tale che non vi sarebbe alcuna certezza in materia, prima che il Consiglio abbia esercitato le sue competenze.
62. Tale considerazione è priva di pertinenza nel caso di specie. Infatti, non si tratta qui di dimostrare che la Commissione non poteva avere alcuna certezza riguardo ai coefficienti che il Consiglio avrebbe fissato.
63. Ciò che importa nel presente caso è che la Commissione aveva non solamente il diritto ma anche l'obbligo di considerare che apparteneva al Consiglio e ad esso solo fissare i coefficienti correttori e, in particolare, un coefficiente correttore specifico per le sedi di servizio in cui il costo della vita divergeva sensibilmente in rapporto alla capitale.
64. Il fatto che la ragione di essere dei coefficienti correttori sia l'attuazione del principio di parità di trattamento implica anche, infatti, che la Commissione non potrebbe applicarli in modo tale da compromettere il rispetto di detto principio. Ne consegue che essa non potrebbe quindi, in mancanza di fissazione da parte del Consiglio dei coefficienti richiesti, concedere il beneficio di un coefficiente calcolato con riferimento alla capitale, non tenendo quindi conto delle differenze nel costo della vita accertate tra la sede di servizio in causa e la capitale.
65. Orbene, come ricordato giustamente nella sentenza impugnata, emergeva già dalla giurisprudenza che la differenza nel costo della vita tra Karlsruhe e la capitale Berlino era significativa .
66. I ricorrenti d'altra parte non contestano in alcun momento l'esistenza, fatta valere dalla Commissione nelle sue proposte di regolamento dirette alla fissazione di un coefficiente specifico per Karlsruhe, di una differenza sensibile nel costo della vita tra questa città e Berlino.
67. Infatti, secondo essi, «il rifiuto del Consiglio di adottare la proposizione depositata dalla Commissione traduce la sua volontà di fare applicare il coefficiente correttore "Germania", calcolato in rapporto al costo della vita a Berlino, ai dipendenti in servizio a Karlsruhe» .
68. Occorre tuttavia ricordare che il regolamento adottato dal Consiglio, a seguito delle proposte della Commissione, aveva come effetto di applicare ai ricorrenti il coefficiente calcolato con riferimento a Bonn, circostanza che dovrebbe essere nota ai ricorrenti poiché essa era alla base del ricorso da loro presentato nella causa che ha portato alla sentenza Chavane de Dalmassy, citata, di cui essi sostengono di reclamare l'esecuzione.
69. Se, come sostengono i ricorrenti, il Consiglio avesse voluto far beneficiare questi del coefficiente applicabile a Berlino, non penso che avrebbe adottato un regolamento avente come effetto di applicar loro il coefficiente completamente differente calcolato con riferimento al costo della vita a Bonn.
70. Deriva da ciò che precede che giustamente il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non aveva il diritto di fissare per i ricorrenti fogli paga aventi come riferimento il costo della vita a Berlino, poiché la distorsione accertata in rapporto a Berlino rendeva obbligatoria la fissazione da parte del Consiglio di un coefficiente correttore specifico per Karlsruhe.
71. E' dunque a giusto titolo che il Tribunale ha ritenuto inesistente una mancanza da parte della Commissione.
72. I ricorrenti fanno valere ancora che tre possibilità si offrivano alla Commissione per dare esecuzione alla sentenza Chavane de Dalmassy.
73. Infatti, oltre al fatto di determinare fogli paga che applichino un coefficiente correttore calcolato con riferimento a Berlino, possibilità respinta da parte del Tribunale, la Commissione avrebbe potuto, secondo i ricorrenti, iniziare un ricorso per carenza contro il Consiglio o intavolare con essi un dialogo.
74. Essi non contestano tuttavia il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 99-103 della sentenza impugnata, da cui emerge che un singolo non può obbligare la Commissione ad iniziare un ricorso per carenza, poiché porrebbe in pericolo in questo modo il margine di manovra proprio al potere discrezionale della Commissione in tema di esecuzione di una sentenza.
75. Resta pertanto da esaminare soltanto se il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Commissione era tenuta, nelle circostanze di specie, ad intavolare con i ricorrenti un dialogo relativo all'esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy.
76. Il Tribunale ricorda, anzitutto, che da tale sentenza emerge che la Commissione era nell'incapacità, in mancanza di adozione di un atto regolamentare da parte del Consiglio, di applicare alla retribuzione dei ricorrenti un coefficiente correttore differente da quello imposto dalla regolamentazione in vigore e quindi, in particolare, un coefficiente calcolato con riferimento al costo della vita a Berlino.
77. Abbiamo già visto che a ragione il Tribunale è giunto a tale conclusione.
78. Orbene, non è contestabile che tale incapacità costituisse, come indica il Tribunale, una «difficoltà particolare» di esecuzione di tale sentenza.
79. Quando si presenta una tale difficoltà, spetta, secondo la giurisprudenza , all'istituzione interessata prendere ogni decisione tale da compensare equitativamente uno svantaggio derivante ai ricorrenti dalla decisione annullata.
80. Questi ultimi ne deducono che, se la Commissione riteneva essere di fronte a una difficoltà particolare di esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy, essa avrebbe dovuto intavolare con essi un dialogo al fine di risolvere la situazione invece che astenersi da ogni presa di posizione.
81. Occorre tuttavia sottolineare che un tale dialogo aveva una sua ragion d'essere solo se la situazione derivante per i ricorrenti dalla mancata esecuzione della sentenza Chavane de Dalmassy fosse per essi dannosa.
82. Infatti, la giurisprudenza citata dai ricorrenti stessi impone all'istituzione interessata di adottare, in caso di difficoltà particolari di esecuzione della sentenza, misure tali da compensare equitativamente gli svantaggi risultanti da tale situazione.
83. Ne consegue necessariamente che non vi è obbligo di adottare tali misure allorché lo svantaggio non è dimostrato.
84. Orbene, abbiamo visto sopra che il Tribunale ha ritenuto giustamente che nella fattispecie un tale danno non era dimostrato.
85. Correttamente quindi ha concluso che la Commissione non aveva l'obbligo di adottare misure compensatorie a vantaggio dei ricorrenti e non poteva quindi vedersi attribuita una qualsiasi carenza a questo riguardo.
86. Il Consiglio mette in evidenza, nella sua comparsa di risposta, di condividere le conclusioni a cui è giunto il Tribunale. Esso contesta tuttavia il ragionamento seguito da quest'ultimo ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, che recitano come segue:
«In caso di annullamento da parte del giudice comunitario di un atto di un'istituzione, incombe a quest'ultima, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, adottare i provvedimenti adeguati che l'esecuzione della sentenza comporta. Inoltre, qualora una normativa sia dichiarata illegittima, la successiva adozione, da parte dell'istituzione interessata, di una nuova normativa, applicabile alle situazioni future, fa sussistere per l'interessato gli effetti dell'illecito commesso nei suoi confronti in passato (...).
Ne consegue che la sola adozione del regolamento n. 3161/94 non costituisce a priori un'esecuzione adeguata della sentenza Chavane de Dalmassy, in quanto tale regolamento non riguarda i prospetti di retribuzione dei dipendenti relativi ai mesi gennaio 1992 - giugno 1994».
87. Il Consiglio ritiene, infatti, che si potrebbe dedurre da tali affermazioni del Tribunale che esso, autore del regolamento la cui applicazione era stata negata nella causa Chavane de Dalmassy essendo stata sollevata eccezione di illegittimità, aveva l'obbligo di adottare un nuovo regolamento.
88. Orbene, secondo il Consiglio, emergerebbe dalla giurisprudenza relativa all'art. 184 del Trattato che non sarebbe così. Occorrerebbe distinguere tra l'annullamento di un atto regolamentare, che comporterebbe in linea di principio l'obbligo di sostituirlo, e l'applicazione dell'eccezione di illegalità, che avrebbe come sola conseguenza che, in un caso determinato, occorrerebbe allontanarsi dalle disposizioni regolamentari che servono da fondamento all'atto individuale impugnato.
89. Il Consiglio conclude domandando alla Corte «ai sensi dell'art. 116, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura, di accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione e dal Consiglio in primo grado».
90. Essendo state dette conclusioni accolte dal Tribunale, l'intervento del Consiglio ha come scopo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, nonostante esso censuri un aspetto della sentenza impugnata.
91. Il Consiglio persegue quindi la conferma della sentenza impugnata sviluppando tuttavia un'argomentazione che non costituisce una risposta ai motivi dei ricorrenti, poiché essi allegano una carenza della Commissione e non del Consiglio.
92. Ritengo, pertanto, che la Corte non debba pronunciarsi sulla tesi esposta dal Consiglio.
93. E' quindi solo in via subordinata che rileverò il mio disaccordo riguardo alle inquietudini espresse dal Consiglio. Infatti, il Tribunale espone che «la sola adozione del regolamento n. 3161/94 non costituisce, a priori , un'esecuzione sufficiente della sentenza Chavane de Dalmassy».
94. Il Tribunale non ha quindi espresso una posizione definitiva a tal proposito.
95. Inoltre, i paragrafi citati sopra non costituiscono motivi indissociabili del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, la sola conclusione che ne trae il Tribunale è che esso deve esaminare la portata degli obblighi derivanti per la Commissione dalla sentenza Chavane de Dalmassy in mancanza dell'adozione da parte del Consiglio di un regolamento applicabile al periodo considerato.
96. Orbene, tale conclusione non è contestata da parte del Consiglio e la questione se quest'ultimo avesse o meno l'obbligo di adottare un tale regolamento non è pertinente per il ragionamento condotto dal Tribunale.
97. Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere anche il secondo motivo fatto valere dai ricorrenti.
Sul terzo motivo
98. Tale motivo è fondato su una asserita violazione degli artt. 63 e seguenti dello Statuto relativi alla retribuzione dei funzionari. Secondo i ricorrenti, emergerebbe dalla giurisprudenza che tali disposizioni impongono l'applicazione alla loro retribuzione di un coefficiente correttore calcolato con riferimento al costo della vita nella capitale dello Stato membro in cui viene prestato servizio, in mancanza di fissazione da parte del Consiglio di un coefficiente correttore specifico per Karlsruhe.
99. Condivido interamente l'analisi della Commissione secondo cui tale motivo disconosce manifestamente la finalità delle disposizioni statutarie relative ai coefficienti correttori.
100. Infatti, come abbiamo già visto, emerge dalla giurisprudenza che la finalità dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei dipendenti, previsti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, è quella di garantire il mantenimento di un potere di acquisto equivalente per tutti i dipendenti, quale che sia la sede di servizio, conformemente al principio di parità di trattamento.
101. Orbene, è indiscutibile, e d'altra parte non contestato dai ricorrenti stessi, che il costo della vita a Karlsruhe era nettamente inferiore, durante il periodo controverso, a quello di Berlino. Pertanto, applicare alla retribuzione degli agenti in servizio a Karlsruhe un coefficiente calcolato con riferimento al costo della vita a Berlino sarebbe, con ogni evidenza, contrario ai principi derivanti dalla giurisprudenza citata sopra.
102. Risulta da quanto precede che il Tribunale non ha commesso violazione degli artt. 63 e seguenti dello Statuto decidendo che la Commissione non era in grado di applicare alla retribuzione dei ricorrenti un coefficiente correttore calcolato con riferimento al costo della vita a Berlino.
103. Occorre dunque respingere anche il terzo motivo fatto valere dai ricorrenti.
Conclusioni
104. Per le ragioni di cui sopra, propongo di dichiarare il ricorso infondato.
105. Per quanto riguarda le spese, occorre notare che, in forza del rinvio di cui all'art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 69 di esso è applicabile nella fattispecie, fatte salve le disposizioni dell'art. 122.
106. L'art. 69, n. 2, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Questo non è il caso della fattispecie.
107. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, le istituzioni intervenute sopportano le proprie spese.
108. Propongo, di conseguenza, che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
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