Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1 Nella presente causa si discute se due tipi di pastiglie contenenti alte concentrazioni di vitamina C (acido ascorbico) e del calcio vadano classificate ai sensi della Tariffa doganale comune come medicinali (voce 3004), preparazioni alimentari (voce 2106) o provitamine e vitamine (voce 2936).
Quadro giuridico e fattuale
2 La causa di cui trattiamo riguarda la nomenclatura combinata comunitaria (in prosieguo: la «NC»), nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (1). La NC si basa sul sistema armonizzato di descrizione e codifica (in prosieguo: l'«SA») del Consiglio di cooperazione doganale (2).
3 La voce 3004 del Capitolo 30 della NC, dedicato ai «Prodotti farmaceutici», riguarda i «Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto». La sottovoce 3004 50 concerne «altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936»; nell'ambito di tale sottovoce il numero 3004 50 10 si riferisce ai prodotti «condizionati per la vendita al minuto». Secondo la nota introduttiva 1 a) al capitolo 30 della NC, quest'ultimo non comprende «gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali», che rientrano nella sezione IV della NC (3).
4 La sottovoce 3004 50 dell'SA è identica alla corrispondente sottovoce della NC. Le note esplicative all'SA del Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «NESA») relative alla voce 3004 affermano che essa:
«riguarda prodotti (...) che, in ragione del loro confezionamento e, in particolare, della presenza di indicazioni appropriate (precisazione della malattia o condizione per cui devono essere utilizzate o applicate, modalità di impiego o applicazione, precisazione della dose, ecc.) sono chiaramente destinate alla vendita diretta agli utilizzatori (privati, ospedali, ecc.) senza riconfezionamento, per i suddetti obiettivi. Queste indicazioni possono essere fornite (in qualsiasi lingua) attraverso etichetta, foglietto illustrativo o altro (...). D'altro canto, anche se non è fornita alcuna indicazione, i prodotti non miscelati devono essere considerati come presentati per la vendita al minuto per scopi terapeutici o profilattici se presentati in forma chiaramente destinata a questo scopo» (4).
Anche le NESA, in un testo molto simile alla citata nota 1(a) della NC, spiegano che l'esclusione di alimenti e bevande riguarda «essenzialmente $ alimenti che contengono solo sostanze nutritive. Le sostanze nutritive principali contenute negli alimenti sono le proteine, i carboidrati e i grassi. Anche le vitamine e i sali minerali hanno un ruolo nella nutrizione». Esse aggiungono che la voce 3004 «esclude gli integratori alimentari che contengono vitamine o sali minerali presentati per scopi di mantenimento della salute, ma privi di indicazioni per la prevenzione o il trattamento di qualsiasi affezione», generalmente classificati alla voce 2106 o al capitolo 22 dell'SA.
5 Le note esplicative della Commissione alla NC (in prosieguo: le «NENC») (5), Capitolo 30, «considerazioni generali», affermano:
«Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea».
6 Il capitolo 21 della sezione IV della NC è intitolato «Preparazioni alimentari diverse». La voce 2106 riguarda le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». In base alla nota 1(g) al Capitolo 21 della NC, il capitolo non comprende «i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004». Le NESA affermano che la voce dell'SA recante lo stesso titolo include in particolare:
«Preparati, spesso definiti come integratori alimentari, basati su estratti di piante, concentrati di frutta, miele, fruttosio ecc. e contenenti aggiunte di vitamine e qualche volta quantità minime di composti ferrosi. Questi preparati sono spesso presentati in confezioni contenenti l'indicazione che essi mantengono lo stato generale di salute o di benessere. Tuttavia, preparati simili, destinati alla preservazione o al trattamento delle malattie o allergie, sono esclusi (voci 3003 o 3004)».
7 Il Capitolo 29 della NC riguarda i «prodotti chimici organici». La voce 2936 si intitola «Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali), e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione».
8 La classificazione delle merci ai fini del diritto comunitario è determinata legalmente dal testo delle voci contenute nella nomenclatura combinata o da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (6). Le note ai capitoli rappresentano, come tali, un valido aiuto all'interpretazione della NC (7). Le NENC e le NESA possono costituire un valido aiuto per interpretare la portata delle varie voci tariffarie, ma non hanno validità giuridica (8).
9 La Commissione ha inoltre adottato due singoli regolamenti, che sono stati menzionati nella presente causa. Nel regolamento 7 luglio 1989, n. 2061, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (9), si fa riferimento al seguente prodotto:
«Preparato sotto forma di pastiglie confezionate per la vendita al minuto con indicazione della posologia e della composizione. Combatte la carenza di vitamina C.
Ciascuna pastiglia, del peso di 750 mg, contiene:
- acido ascorbico: 500 mg
- polvere di cinorrodo, cellulosa, stearina vegetale, oli solidi vegetali, stearato di magnesio, diossido di silicio e glassa proteica alimentare: 250 mg».
Queste pastiglie sono classificate alla voce 2106 90 91.
10 Il regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1990, n. 2723, che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata (10), classifica alla voce 2106 90 99 della NC, ai fini del regolamento (CEE) della Commissione 25 gennaio 1985, n. 210, relativo alla classificazione delle merci alla sottovoce 21.07 G I d) 1 della Tariffa doganale comune (11), le pastiglie multivitaminiche e le pastiglie multivitaminiche effervescenti che contengono rispettivamente, fra l'altro, 60 mg e 75 mg di vitamina C.
11 Occorre inoltre fare riferimento alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (12), che prevede che nessuna specialità medicinale possa essere immessa in commercio in uno Stato membro senza autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro (13). Questa direttiva intende rimuovere gli ostacoli agli scambi delle specialità medicinali in seno alla Comunità che derivano dalle disparità fra le disposizioni nazionali, rispettando l'obiettivo fondamentale della tutela della salute (14). Il suo art. 1, n. 2, definisce un medicinale nel modo seguente:
«Ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali.
Ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale è altresì considerata medicinale».
12 Per completare questa panoramica della normativa pertinente, giova riassumere parte della recente giurisprudenza della Corte circa la classificazione doganale di un prodotto come medicinale. Secondo quanto risulta, fra l'altro, dalla sentenza Bioforce (15) (in prosieguo: la sentenza «Bioforce I»), «il criterio decisivo per la classificazione dei beni a fini tariffari, posto il dovuto riguardo alle necessità della certezza del diritto, deve essere cercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo delle voci della Tariffa doganale comune» (16). La Corte ha aggiuto che ciò dev'essere accertato «alla luce degli sviluppi della medicina». Il caso di specie riguardava gocce contenenti un estratto di biancospino con aggiunta di alcool che possono essere assunte come tonico per il cuore. Il prodotto si presentava incontestabilmente come un medicamento (17). La Corte ha riconosciuto, sulla base degli accertamenti scientifici, che le gocce in questione avevano «caratteristiche terapeutiche e, soprattutto, profilattiche chiaramente definite, il cui effetto è concentrato su precise funzioni dell'organismo umano, e precisamente le funzioni cardiaca, circolatoria e neurovegetativa» (18).
13 La sentenza Bioforce/Oberfinanzdirektion München (19) (in prosieguo: la sentenza «Bioforce II») riguardava la classificazione tariffaria di prodotti che consistevano in una tintura fresca di erbe di Echinacea purpurea, messi in vendita in confezioni che descrivevano la loro composizione, i campi di applicazione e la posologia, con l'obiettivo di aiutare il corpo a resistere o riprendersi da infezioni. L'autorità doganale competente sosteneva che i principi attivi contenuti nell'Echinacea non erano ancora generalmente riconosciuti e rifiutava di classificare i prodotti come medicinali. Sulla base dei documenti e delle osservazioni, la Corte rilevò come risultasse chiaramente che si raccomandava l'impiego dei prodotti in questione in dosi appropriate, «in particolare, allo scopo di rafforzare le difese del corpo contro il raffreddore febbrile e, più particolarmente nel caso dell'"Echinaforce", contro le infiammazioni croniche e le infezioni, i casi di rischi crescenti di infezione e indebolimento conseguente a malattie infettive nonché contro le malattie della pelle» (20). Essa continuò, in un passagio che è stato frainteso:
«A prescindere dall'effettivo interesse terapeutico o profilattico dei prodotti di cui trattasi, è giocoforza constatare che la descrizione delle proprietà curative o profilattiche di questi prodotti e le loro modalità di confezionamento, di somministrazione e di smercio, sono di per sé tali da qualificarli come prodotti in possesso delle qualità tipiche di un medicamento e, conseguentemente, da escludere la possibilità che essi possano essere utilizzati per scopi diversi da quelli terapeutici o profilattici» (21).
Secondo la Corte il fatto che, negli Stati membri in cui erano venduti, i prodotti in questione potessero essere smerciati come medicinali o fossero oggetto di una domanda di licenza in tal senso, rappresentava «una prova ulteriore del fatto che essi possiedono le caratteristiche oggettive e le proprietà definite alla voce 3004 della TDC» (22).
14 Nella causa LTM (23) la Corte fu interrogata sulla classificazione tariffaria di due prodotti, di cui uno conteneva diverse vitamine in dosi multiple rispetto agli apporti di riferimento indicati per la popolazione ed era indicato come idoneo a prevenire o a correggere carenze vitaminiche dovute ad alimentazione insufficiente o squilibrata, l'altro era costituito da un'associazione di aminoacidi, sali minerali e oligoelementi ed era raccomandato per i casi di astenia o riduzione del rendimento fisico e psichico, convalescenza, stress, mancanza di appetito, dimagrimento e invecchiamento. La Corte ritenne che nessuno dei due presentava caratteristiche terapeutiche o profilattiche nettamente definite il cui effetto si concentrasse su funzioni precise dell'organismo umano e che nessuno era indicato nella prevenzione o nella cura di malattie o affezioni, come esige la sentenza Bioforce I (24). Il fatto che i prodotti potessero essere distribuiti in Francia come medicinali (25), che fossero inoltre presentati come medicinali e venduti solo in farmacia rappresentava una forte indizio, ma non compensava la mancanza delle summenzionate caratteristiche essenziali (26). In particolare, la Corte notò che gli obiettivi della direttiva 65/65/CEE - eliminare gli ostacoli agli scambi proteggendo, allo stesso tempo, la salute - erano diversi da quelli della nomenclatura combinata, e che, in forza della direttiva, un prodotto poteva essere classificato come medicinale sulla base di criteri ampi e variabili secondo gli Stati membri (27). Per converso, la nomenclatura combinata doveva essere applicata in modo uniforme da tutti gli Stati membri (28).
15 La Glob-Sped AG (in prosieguo: la «ricorrente») chiedeva allo Hauptzollamt Lörrach (Ufficio doganale principale di Lörrach, in prosieguo: il «resistente»), in data 26 gennaio 1993, di autorizzare alla libera circolazione come medicinali i due prodotti in questione nel caso di specie, cioè le pastiglie effervescenti «Taxofit Vitamin C + Ca Brausetabletten», che contengono 1000 mg di vitamina C, e le pastiglie da masticare «Taxofit Vitamin C Kautabletten», che contengono 500 mg di vitamina C. Si tratta di dosi assai più elevate dei valori raccomandati per normali scopi nutrizionali (circa 75 mg giornalieri) (29). Sulla confezione di entrambi i prodotti è indicato che essi sono da assumersi per rafforzare le difese immunitarie nei periodi di maggior rischio di infezioni, da raffreddamento e a carattere influenzale, o in casi di sforzi fisici e psichici, spossatezza o (per quanto riguarda le pastiglie effervescenti) processi allergici. Si dichiara che entrambi i prodotti sono tradizionalmente impiegati per fortificare e rinvigorire l'organismo («zur Stärkung und Kräftigung») e, nel caso delle pastiglie da masticare, per la prevenzione. Si raccomanda, in assenza di prescrizioni diverse, l'assunzione di un certo numero di pastiglie al giorno, secondo le circostanze. Inoltre, in entrambi i casi, figurano sulla confezione l'avvertenza che il prodotto è un medicinale da conservare con cautela e tenere fuori dalla portata dei bambini, e l'invito a leggere attentamente le istruzioni per l'uso. In conformità alla direttiva 65/65/CEE, entrambi i prodotti sono stati autorizzati come medicinali nella Repubblica federale di Germania.
16 A seguito di una perizia, il resistente riteneva che i prodotti dovessero essere classificati come «altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» (di cui alla voce 2106 90 99 della NC). Il Finanzgericht respingeva il reclamo della ricorrente in quanto non figurava sulla confezione alcuna menzione di un'efficacia specifica dei prodotti contro determinate malattie (30) e i prodotti dovevano quindi essere classificati come vitamine. La ricorrente impugnava tale sentenza con ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesfinanzgericht, richiamandosi alla sentenza Bioforce II (31) e sostenendo che le pastiglie in questione dovessero essere classificate come medicinali sulla base delle loro caratteristiche oggettive e dei loro effetti su alcune malattie e/o della loro presentazione esterna e autorizzazione allo smercio. Essa produceva una pubblicazione del Bundesgesundheitsamt (Ufficio federale della sanità) che raccomandava un apporto quotidiano oscillante tra 50 e 225 mg di vitamina C per la profilassi, secondo le circostanze, e tra 225 e 1000 mg per la cura di determinate malattie come lo scorbuto, il morbo di Moeller-Barlow, la malnutrizione, traumi gravi e malattie infettive (32). Il resistente ammetteva che la vitamina C in dosi concentrate era indicata per combattere alcune malattie, ma faceva valere che le indicazioni riportate sulla confezione avrebbero dovuto consentire di usare il prodotto come un vero medicinale e di identificarlo come tale, cosa che non avveniva nel caso di specie.
17 Il giudice nazionale ha ritenuto che un prodotto destinato unicamente a rimuovere uno stato di carenza non può considerarsi un medicinale, anche se, ovviando alla carenza, combatte indirettamente stati patologici provocati da quest'ultima. Il preparato deve servire sia per compensare una carenza sia per curare o prevenire malattie non derivanti da tale carenza. A suo parere, la sentenza Bioforce II ha attribuito alla presentazione dei prodotti un'importanza maggiore che in precedenza, cosicché, tenuto conto delle indicazioni riportate sulla confezione, le pastiglie in questione possono probabilmente essere considerate come medicinali; la ricorrente, argomentando che i prodotti possono essere classificati come medicinali sulla base della sola presentazione, si sarebbe tuttavia spinta ancor oltre. Per risolvere il caso, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato»), le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se le considerazioni svolte dalla Corte al punto 15 della sentenza 15 maggio 1997, pronunciata nella causa C-405/95, Bioforce/Oberfinanzdirektion München, siano da intendere nel senso che un preparato, per poter essere considerato prodotto dotato delle proprietà tipiche di un medicamento ai sensi della voce 3004 della nomenclatura combinata, non deve necessariamente presentare caratteristiche che lo rendano idoneo a scopi terapeutici o profilattici, ma sia sufficiente per una tale classificazione la sola presentazione complessiva del preparato (istruzioni per l'uso, modalità di confezionamento, di somministrazione o di smercio).
In caso di soluzione negativa della questione sub 1:
Se la nomenclatura combinata 1993 vada interpretata nel senso che compresse vitaminiche come la "Taxofit Vitamin C + Ca pastiglie effervescenti" e le "Taxofit Vitamin C pastiglie da masticare", ciascuna delle quali contenenti, rispettivamente, 1000 mg e 500 mg di vitamina C (acido ascorbico), importate in presentazioni idonee alla vendita al minuto, indicate, conformemente alle istruzioni per l'uso contenute nel rispettivo foglietto informativo e con indicazione di una determinata posologia, tra l'altro, per "rafforzare le difese immunitarie: in caso di malattie da raffreddamento e infezioni a carattere influenzale (...), di processi allergici" o per "assunzione in periodi a maggior rischio di contagio", e autorizzate nella Repubblica federale di Germania come medicinali, siano da classificare nella voce 3004 medicamenti (...) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici (...) condizionati per la vendita al minuto».
Osservazioni presentate dinanzi alla Corte
18 Osservazioni scritte e orali sono state presentate dalla ricorrente, dalla Repubblica Francese e dalla Commissione.
19 La ricorrente sostiene che, dal momento che il Finanzgericht ha ammesso che i prodotti in questione hanno funzioni terapeutiche e profilattiche, non è necessario pronunciarsi sul primo quesito. Se è espressamente indicato che il prodotto può essere utilizzato a fini medici, il fatto che gli siano attribuite anche semplici proprietà ricostituenti non può impedirne la classificazione nella NC quale medicinale. Essa osserva nondimeno che l'intenzione soggettiva con la quale un prodotto è distribuito può influenzarne anche le caratteristiche oggettive attraverso la scelta della confezione e la formulazione delle indicazioni che vi figurano. Per tali motivi, se la Corte dovesse decidere di pronunciarsi sulla prima questione la ricorrente sostiene che la sentenza Bioforce II ne impone una soluzione affermativa, che conduce ad affermare un parallelismo tra la classificazione NC e il campo d'applicazione della direttiva 65/65/CEE, che è determinato principalmente dalla presentazione dei prodotti.
20 La Commissione suggerisce di risolvere negativamente la prima questione. Essa sostiene che, in merito all'uso di criteri oggettivi per la classificazione doganale, la sentenza Bioforce II non si è scostata dalla precedente giurisprudenza, in quanto la descrizione utilizzata sulla confezione in quella causa sottolineava semplicemente le qualità oggettive del prodotto in questione. Come risulta chiaramente dalla sentenza LTM, anche il modo di presentare e smerciare un prodotto può fornire un indizio per la classificazione NC, ma un parallelismo tra la NC e la Direttiva 65/65/CEE non risulta appropriato in ragione dei loro obiettivi differenti. La Commissione riconosce che i prodotti in questione hanno una funzione medicinale specifica, che non risulta contraddetta da altre indicazioni più generiche relative al loro uso come ricostituenti. Data la loro differente composizione, i prodotti in esame non ricadono sotto il regolamento 2061/89 né sotto il regolamento n. 2723/90. Sulla scia della sentenza Bioforce II, la Commissione raccomanda di non basarsi sul regolamento n. 2061/89 al fine di determinare, per analogia, la classificazione di prodotti che cadono fuori dal suo immediato ambito di applicazione (33).
21 La Repubblica francese argomenta che il modo in cui un prodotto è presentato e la concessione di un'autorizzazione allo smercio costituiscono unicamente degli indizi complementari ai fini della classificazione doganale; le caratteristiche oggettive del prodotto permangono l'elemento determinante. Per quanto riguarda la presente fattispecie, sia le caratteristiche oggettive del prodotto sia la sua presentazione portano ad una classificazione come medicinale.
Parere
22 Il primo quesito del giudice a quo dev'essere affrontato solo in caso di risposta negativa al secondo quesito, cioè se i prodotti in questione nel presente caso non possiedono qualità o proprietà oggettive che li rendono adatti a scopi terapeutici o profilattici. Di conseguenza, comincerò dal secondo quesito.
23 Il criterio decisivo delle «caratteristiche oggettive» sorregge la motivazione in tutte le sentenze citate (34). Nel caso di medicinali, ciò comporta che le voci doganali siano interpretate alla luce degli «sviluppi medici» o, come dichiarato nella sentenza Bioforce I, che si accerti se il prodotto presenta «caratteristiche terapeutiche [o] profilattiche chiaramente definite, il cui effetto si concentra su funzioni precise dell'organismo umano» (35). Questo requisito non dovrebbe essere interpretato in modo troppo restrittivo. Così, nella sentenza Bioforce I la Corte ritenne che esso era soddisfatto da gocce che alleviavano difficoltà cardiache minori dovute all'invecchiamento, contrariamente a quanto suggerito dall'Avvocato Generale Gulmann, secondo cui le gocce non erano destinate ad una malattia specifica e il loro effetto non era sufficientemente specifico (36). Nella sentenza Bioforce II la Corte definì come medicinali dei prodotti concepiti per rafforzare le resistenze del corpo al raffreddore e ad altre infezioni, per favorire la convalescenza dopo l'infezione e per curare talune dermatosi. Il riferimento della Corte, nella sentenza Bioforce I, a «precise funzioni dell'organismo umano» (37) deve, a mio avviso, essere inteso come un riferimento a funzioni del corpo umano identificabili; ciò rappresenta l'applicazione ai fatti del caso di specie della sua opinione che la voce doveva essere interpretata alla luce degli «sviluppi medici». Ciò è coerente anche con l'approccio assunto su questo punto dall'Avvocato Generale La Pergola nella causa Bioforce II. In risposta alle considerazioni della Commissione, che i prodotti in questione espletavano unicamente una funzione profilattica generica e non dovevano essere classificati come medicinali, egli osservò che tale condizione avrebbe escluso dalla voce 3004 della NC «un'intera gamma di sostanze che rappresentano in modo inconfutabile dei medicinali e che hanno una funzione profilattica e/o preventiva ad ampio raggio ben definita, come antibiotici o sostanze immunizzanti, o che , come l'aspirina, hanno diverse funzioni» (38).
24 D'altro canto, non si possono classificare come medicinali principi attivi idonei a produrre effetti profilattici o medicinali, ma in dosi non sufficienti ad ottenere tali risultati. A titolo di esempio si possono menzionare la causa Colin e Dupré, in cui talune sostanze, presenti in pastiglie per la gola, agivano unicamente come aromatizzanti (39) e la causa LTM, in cui si aveva a che fare con pastiglie multivitaminiche che non potevano essere utilizzate per combattere carenze specifiche di una particolare vitamina senza rischiare di causare un'overdose di altre vitamine, ed erano perciò utilizzabili solo come integratore dietetico quotidiano destinato a mantenere lo stato generale di salute e benessere. In quest'ultima causa si discuteva pure di un altro prodotto contenente un'associazione di aminoacidi, sali minerali e oligominerali, che aveva effetti estremamente generici in casi di astenia o riduzione del rendimento fisico e psichico, convalescenza, stress, mancanza di appetito, dimagrimento e invecchiamento.
25 A mio giudizio, le pastiglie ad alto contenuto di vitamina C che costituiscono l'oggetto del caso di specie hanno proprietà terapeutiche e profilattiche chiaramente definite. Innanzi tutto, la dose di vitamina C è di gran lunga superiore a quanto richiesto o raccomandato come supplemento dietetico per la normale assunzione giornaliera. Fatto più importante, oltre ad aiutare il sistema immunitario dell'organismo a resistere alle infezioni in periodi di debilitazione, stress fisico e psichico e via dicendo, concentrazioni di vitamina C in tali quantità servono anche per curare reazioni allergiche o traumi gravi, del tipo di quelli che possono insorgere da una ferita o da un'operazione chirurgica, ed almeno due malattie specifiche (per quanto rare): lo scorbuto e il morbo di Moeller-Barlow.
26 Tale valutazione delle caratteristiche oggettive dei prodotti controversi non è inficiata dal fatto che il regolamento n. 2061/89 classifichi talune pastiglie contenenti 500 mg di vitamina C come integratori alimentari. Quel regolamento si limita a stabilire che un prodotto specifico, con una specifica composizione, rientra nella voce 2106 della NC, e non indica la voce sotto cui devono essere classificati prodotti con una composizione differente (40). I prodotti controversi non rientrano nell'ambito di quel regolamento poiché non contengono gli altri componenti ivi menzionati, o non li contengono nelle medesime proporzioni.
27 Occorre rilevare che la confezione dei prodotti in questione non fa riferimento alle due malattie menzionate più sopra. Essa sottolinea invece gli effetti più generali dei prodotti sul sistema immunitario dell'organismo, richiamandosi inoltre al loro tradizionale impiego come ricostituenti il che, tenuto conto della sentenza LTM, non sarebbe di per sé sufficiente, a mio giudizio, per classificarli come medicinali. Allo stesso tempo, è riportato chiaramente il fatto che i prodotti sono dei medicinali, da utilizzare con attenzione e secondo la posologia e le istruzioni indicate. Si potrebbe pertanto desumerne che il produttore desiderasse estendere il mercato potenziale di questi prodotti alle persone interessate alla propria salute in senso lato e, allo stesso tempo, presentarli, con riferimento alle caratteristiche oggettive, come medicinali adatti alla cura di specifici disturbi e di ben precise malattie. Si può dunque concludere che la presentazione dei prodotti è ambigua.
28 Tuttavia, non credo che l'ambiguità nella presentazione dei prodotti sia sufficiente ad impedirne la classificazione come medicinali alla luce delle loro caratteristiche profilattiche o terapeutiche oggettive.
29 Queste considerazioni mi portano a formulare alcune considerazioni conclusive circa il primo quesito. Il giudice a quo si richiama in particolare al punto 15 della sentenza Bioforce II, secondo cui la descrizione, il confezionamento e lo smercio delle gocce di cui allora si discuteva potevano giustificarne la classificazione come medicinali, «qualunque sia l'effettivo valore terapeutico o profilattico dei prodotti in questione» (41). Da questa affermazione il giudice a quo desume che la presentazione dei prodotti potrebbe, di per sé, consentire loro di essere classificati come medicinali, senza tenere conto delle loro caratteristiche oggettive. Ciò è stato suggerito anche dall'avvocato generale La Pergola, secondo il quale, in base ai criteri indicati nella direttiva 65/65/CEE, il concetto di «medicamento» può essere definito in modo identico nell'ambito della classificazione doganale, da un lato, e in quello della direttiva, dall'altro (42).
30 Tuttavia, non reputo che tale deduzione sia giustificata. Quanto dichiarato dalla Corte al punto 15 della sentenza Bioforce II va letto alla luce dei precedenti riferimenti alle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti quale criterio decisivo per la classificazione doganale (43). Non vi è nulla nella sentenza Bioforce II che attenui la costante affermazione della Corte che le modalità di presentazione e commercializzazione dei prodotti sono meramente complementari rispetto a quel criterio decisivo, quali che siano i loro effetti sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori. Così, la Corte ha considerato l'autorizzazione a commercializzare il prodotto come medicinale come prova delle sue effettive caratteristiche e proprietà oggettive (44), con ciò confermando la centralità di quel criterio. Analogamente, le indicazioni figuranti sulla confezione o le istruzioni per l'uso di un prodotto possono altresì costituire una prova complementare che esso possiede una qualsiasi delle proprietà profilattiche o terapeutiche dichiarate, posto che tali dichiarazioni siano corrette.
31 A mio giudizio, tale conclusione non è contraddetta dalle NESA relative alla voce 3004 dell'SA (45), che servono unicamente a distinguere i prodotti medicinali presentati in dosi o in forme o confezioni per la vendita al dettaglio da quelli che, non essendo presentati in tal modo, rientrano sotto la voce 3003, e non incidono sulla linea di demarcazione tra medicinali e altri prodotti, come i preparati alimentari. Ciò è dimostrato chiaramente dal riferimento alla vendita diretta agli utilizzatori senza riconfezionamento e dall'ultima frase delle NESA menzionata più sopra.
32 Mi trovo nell'impossibilità di accettare di utilizzare, in questo contesto, la definizione fornita nella direttiva 65/65/CEE. Concordo pienamente con le ragioni addotte dalla Corte nella sentenza LTM a sostegno di questa conclusione (46), ulteriormente confortate dal riferimento alle NENC al Capitolo 30 (47).
33 Alla luce della risposta da me suggerita al secondo quesito, non credo, tuttavia, che sia necessario rispondere direttamente al primo quesito sollevato dal tribunale nazionale. Tuttavia, dovrebbe esser chiaro che se dovessi raccomandare una risposta, sarebbe in senso negativo.
Conclusioni
34 Alla luce di quanto sopra, suggerisco che la Corte risolva come segue le questioni sollevate dal tribunale nazionale:
«I prodotti come quelli descritti nell'ordinanza di rinvio devono essere classificati alla voce 3004 50 10 della nomenclatura combinata, nella versione definita dal regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla Tariffa doganale comune».
(1) - GU 1992 L 267, pag. 1.
(2) - A partire dal 1994, il Consiglio di cooperazione doganale è conosciuto ufficiosamente come l'Organizzazione doganale mondiale.
(3) - Le note concernenti i capitoli costituiscono parte della nomenclatura combinata; v. art. 1(2) (c) del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, sulla nomenclatura doganale e statistica e sulla Tariffa doganale comune, GU 1987 L 256, pag. 1.
(4) - V. più recentemente, Organizzazione doganale mondiale, Sistema armonizzato di descrizione e codifica dei prodotti: note esplicative, seconda edizione, (Bruxelles, 1996).
(5) - Le NENC sono adottate dalla Commissione in base all'articolo 9(1)(a) del regolamento n. 2658/87, loc. cit. Esse sono dichiarate complementari alle NESA, alle quali fanno spesso riferimento. Per una versione consolidata delle NENC, v. GU 1994 C 342, pag. 1. La versione più recente è stata pubblicata dopo l'udienza nella presente causa, GU 1998 C 287, pag. 1.
(6) - V. regola 1 della Parte Prima.I.A della NC, Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata.
(7) - Causa 200/84, Daiber (Racc. 1985, pag. 3363, punto 14).
(8) - Ibid.; sentenze 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr Eisbein (Racc. pag. I-2655, punto 21); 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin e Dupré (Racc. pag. I-4759, punto 21); 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM/FIRS (Racc. pag. I-6147, in prosieguo: «LTM», punto 17).
(9) - GU 1989, L 196, pag. 5.
(10) - GU 1990 L 261, pag. 24.
(11) - GU 1985 L 24, pag. 11.
(12) - GU 1965, 22, pag. 369.
(13) - Art. 3 della direttiva.
(14) - Primo e terzo 'considerando' della direttiva; causa 227/82, Van Bennekom (Racc. 1983, pag. 3003).
(15) - Causa C-177/91, Bioforce (Racc. 1993, pag. I-45).
(16) - Ibidem, punti 8 e 9. Causa C-338/90, Hamlin Electronics (Racc. 1992, pag. I-2333, punto 5).
(17) - Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann, paragrafo 5.
(18) - Ibidem, punto 12.
(19) - Causa C-405/95 (Racc. 1997, pag. I-2581).
(20) - Ibidem, punto 14.
(21) - Ibidem, punto 15.
(22) - Ibidem, punto 16.
(23) - Loc. cit.
(24) - Punti 37 e 45 della sentenza LTM, citata. V. sentenza Bioforce I, citata., punto 12.
(25) - V. punto 26.
(26) - Sentenza LTM, citata, punti 38 e 46.
(27) - Ibidem, punto 24. V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Elmer, nella causa citata, paragrafo 16, e nelle cause riunite Colin e Dupré, loc. cit., paragrafi 15 e 16; le conclusioni dell'avvocato generale Gulmann in Bioforce I, loc. cit., paragrafo 7; la sentenza Van Bennekom, loc. cit.; e le NENC al Capitolo 30 della NC. V. le conclusioni dell'avvocato generale La Pergola in Bioforce II, loc. cit., paragrafi 12 e 13.
(28) - Ibidem, punto 25; v. l'ottavo 'considerando' del regolamento n. 2658/87.
(29) - V. punto 16 infra.
(30) - Il Finanzgericht si basò sulle sentenze Bioforce I e Colin e Dupré, loc. cit.
(31) - Loc. cit.
(32) - Bundesanzeiger n. 97, 29 maggio 1991.
(33) - V. punti 9 e 10 supra.
(34) - Sentenza Bioforce I, cit., punto 8; Colin e Dupré, cit., punto 22; Bioforce II, cit., punto 12; LTM, cit., punto 17.
(35) - Sentenza Bioforce I, loc. cit., punti 9 e 12.
(36) - Ibidem, paragrafo 9 delle conclusioni.
(37) - Il corsivo è mio.
(38) - Loc. cit., paragrafo 14 delle sue conclusioni.
(39) - Loc. cit., punto 26.
(40) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Elmer nella causa Colin e Dupré, loc. cit., punto 17.
(41) - Loc. cit.
(42) - Ibid., paragrafi 12 e 13 del suo Parere.
(43) - Ibid., paragrafo 12.
(44) - Ibid., paragrafo 16.
(45) - Citato nel paragrafo 4 supra.
(46) - Loc. cit., punti da 24 a 27. V. il mio riassunto al paragrafo 14 supra.
(47) - Citate al paragrafo 5 supra.
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