Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento, in cui la competenza della Corte è basata su una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione chiede alla Corte di condannare un comune italiano a restituire taluni importi anticipati in base a due contratti che la Commissione sostiene di aver risolto, nonché a risarcire il danno che essa ritiene di aver subito a causa del comportamento del convenuto.
I - Contesto di fatto e normativo
2 L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1983, n. 1972, stabilisce che «la Comunità può concedere un sostegno finanziario per la realizzazione di progetti dimostrativi nei seguenti settori: sfruttamento delle fonti energetiche alternative, nonché risparmi di energia e sostituzione degli idrocarburi» (1). In data 8 novembre 1985, la Commissione ha deciso di concedere un sostegno finanziario per due progetti dimostrativi che costituivano oggetto di due contratti che essa aveva concluso con il Comune di Montorio al Vomano. Tali contratti venivano sottoscritti dal sindaco pro tempore di Montorio il 25 luglio 1986 e dalla Commissione il 28 luglio 1986.
a) Il contratto 147
3 Il contratto n. WE-147-85 (in prosieguo: il «contratto 147») riguardava la costruzione di un impianto eolico/diesel di 225 KW destinato alla copertura del fabbisogno energetico. I lavori, iniziati l'8 aprile 1986, dovevano terminare entro il 30 novembre 1988. Ai sensi dell'art. 3 del contratto, la Commissione si impegnava a versare un contributo finanziario pari al 40% del costo effettivo, entro il limite massimo di LIT 820 000 000. L'art. 4.1 prevedeva che il Comune di Montorio si assumeva la responsabilità tecnica e finanziaria dei lavori previsti all'allegato I e si impegnava a stipulare le necessarie assicurazioni. In base alle condizioni previste nell'art. 4.2 il Comune di Montorio era autorizzato ad affidare a terzi parte dei lavori.
4 Ai sensi dell'art. 4.3 il Comune di Montorio era tenuto a presentare alcune relazioni. Al riguardo l'art. 4.3.2, così recita:
«Entro nove mesi a decorrere dalla data della firma del contratto e prima della scadenza di ogni semestre successivo, il contraente presenta alla Commissione, tramite documenti distinti:
- una relazione intermedia particolareggiata (2) sullo stato di avanzamento dei lavori, sui risultati ottenuti e sull'eventuale deposito delle domande di brevetto,
- un consuntivo delle spese sostenute durante il periodo precedente, corredato degli appositi documenti giustificativi,
- una breve relazione pubblicabile sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti».
5 L'art. 8, che riveste un'importanza cruciale nel presente procedimento, così recita:
«Il presente contratto può essere di pieno diritto risolto dalla Commissione, in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivanti dal presente contratto, in particolare il non rispetto dei termini per presentare le relazioni previste all'art. 4.3, previa diffida ad adempiere, notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita da esecuzione entro il termine di un mese.
Il contratto può essere risolto anche nel caso in cui il contraente per ottenere il contributo finanziario abbia fatto false dichiarazioni, a condizione che possano essergli imputate.
In questo caso il contraente deve immediatamente rimborsare alla Commissione gli importi pagati come contributo finanziario maggiorati degli interessi a decorrere dalla data di ricezione di tali importi. Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della Commissione concernente la concessione del progetto del contributo finanziario».
6 Ai sensi dell'art. 13, la Corte di giustizia è competente a risolvere ogni controversia sulla validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. L'art. 14 stabilisce che il contratto è disciplinato dal diritto italiano.
7 Il 20 agosto 1986 la Commissione ha versato al Comune di Montorio un importo di LIT 246 000 000. In due occasioni, nel gennaio e nel settembre 1987, la Commissione ha scritto al Comune di Montorio per ricordargli di rispettare l'obbligo di presentare una relazione ai sensi dell'art. 4.3 del contratto. Con lettera 3 novembre 1987 la Commissione accoglieva la richiesta del Comune di Montorio di una proroga di sei mesi per completare i lavori, e in tre date, nel 1987 e 1988, versava ulteriori somme per un totale di LIT 209 200 000. In due successive occasioni, nel novembre 1988 e nel marzo 1989, la Commissione era costretta ad inviare al Comune di Montorio un sollecito in relazione ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 4.3. Fino a tale momento, la Commissione non aveva ancora fatto uso della disposizione dell'art. 8 del contratto.
8 Con lettera raccomandata in data 5 marzo 1990, la Commissione tuttavia minacciava di risolvere il contratto se Montorio non avesse presentato le relazioni finali tecnica e finanziaria. Da questa lettera risulta che la Commissione riteneva allora che i lavori fossero stati completati per il 31 maggio 1989, come convenuto; la successiva corrispondenza ha dimostrato che questo non era avvenuto. Con lettera 18 settembre 1991 il Comune di Montorio comunicava alla Commissione che intendeva modificare il progetto originario e chiedeva in effetti un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1992 del termine per la conclusione dei lavori. Con una seconda lettera raccomandata del 20 dicembre 1991, la Commissione chiedeva una copia della decisione formale della competente autorità del Comune di Montorio di stanziare i fondi per il progetto modificato e una copia dell'autorizzazione per il collegamento della turbina alla rete di distribuzione. In questa lettera si faceva presente che, se la trasmissione dei documenti non fosse avvenuta entro il 31 gennaio 1992, il contratto sarebbe stato risolto in virtù dell'art. 8. Il Comune di Montorio ha risposto in data 8 gennaio 1992.
9 In seguito ad un'ispezione in loco nel marzo 1992, la Commissione, con lettera raccomandata 25 agosto 1992, chiedeva al Comune di Montorio di presentare i seguenti documenti:
- l'accordo scritto da parte della regione Abruzzo per quanto riguardava il finanziamento del progetto nel quale fosse indicato l'importo esatto del finanziamento e quando tale somma sarebbe stata disponibile;
- la risoluzione scritta del Comune di Montorio per quanto riguardava il rimborso del sostegno finanziario accordato al contratto 149 (v. qui di seguito);
- un'analisi del finanziamento per il costo totale del progetto, e
- un nuovo programma di lavoro che mostrasse lo svolgimento del progetto.
Tutti questi documenti dovevano essere presentati entro il 30 settembre 1992, altrimenti la Commissione avrebbe applicato l'art. 8 del contratto.
10 Il Comune di Montorio con lettera 13 ottobre 1992 comunicava alla Commissione che i lavori delle opere civili sarebbero stati iniziati il 3 novembre. Con due rispettive lettere in data 29 ottobre 1992 esso inviava alla Commissione un nuovo programma di lavori e le comunicava che l'erogazione della parte restante del finanziamento da parte della regione Abruzzo subiva considerevoli ritardi. Nella sua risposta del 30 novembre 1992 la Commissione, avendo constatato che la lettera del convenuto del 13 ottobre era stata spedita dopo la scadenza del termine e non conteneva nessuna delle informazioni richieste, comunicava al Comune di Montorio che aveva deciso di applicare l'art. 8 del contratto. Il servizio competente della DG XIX della Commissione con lettere in data 19 dicembre 1995 e 24 gennaio 1996 chiedeva senza successo la restituzione di LIT 455 200 000.
b) Il contratto 149
11 Il contratto n. HY 149-85 (in prosieguo: il «contratto 149») riguardava la costruzione di una «300 KW hydroeletric plant integrated whith a wind-diesel for generating and water pumping (by back to back) (sistema idroelettrico integrato eolico-diesel destinato alla copertura del fabbisogno energetico)». Le clausole relative alle relazioni e al completamento dei lavori erano sostanzialmente analoghe a quelle del contratto 147; i lavori dovevano essere completati entro la fine di maggio 1988. In base all'art. 4.2.1 il Comune di Montorio era autorizzato ad affidare a terzi la realizzazione di parte dei lavori, e, nell'aprile 1986, concludeva un tale contratto con la TECNO srl. La Commissione in data 8 agosto 1986 versava al Comune di Montorio un importo di LIT 158 400 000.
12 In due occasioni nel 1987, la Commissione chiedeva al Comune di Montorio di presentare la prima relazione richiesta in base all'art. 4.3.1 del contratto. Il 27 ottobre 1987 la TECNO sospendeva i lavori di installazione. L'8 gennaio 1988 la Commissione inviava al Comune di Montorio una formale diffida ad adempiere, in conformità all'art. 8, minacciando la risoluzione del contratto se entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della lettera non fossero state presentate le relazioni finanziarie e tecniche di cui all'art. 4.3.1. Con lettera 16 marzo 1988 la Commissione confermava la risoluzione del contratto. Secondo la Commissione, i lavori che costituivano oggetto del contratto 149 non erano stati mai iniziati.
13 Un'ultima lettera con cui si chiedeva la restituzione degli importi versati in base ai contratti 147 e 149 è stata spedita il 20 settembre 1996; il Comune di Montorio non ha risposto.
c) Il procedimento dinanzi alla Corte
14 La Commissione ha avviato il presente procedimento il 24 settembre 1997. Per quanto riguarda il contratto 147, la Commissione fa valere l'inadempimento da parte del Comune di Montorio delle seguenti clausole:
- art. 2 (calendario per il completamento dei lavori)
- art. 4.3 (presentazione di relazioni periodiche)
- art. 4.4 (presentazione di informazioni nei termini)
- art. 4.5 (presentazione di informazioni sull'avanzamento dei lavori).
La Commissione sostiene che il contratto è stato risolto in conformità all'art. 8, indicando la lettera del 25 agosto 1992 come la diffida ad adempiere richiesta dall'«art. 4.3». Essa sostiene che la risoluzione è stata notificata a Montorio con lettera raccomandata del 30 novembre 1992.
15 Per quanto riguarda il contratto 149, la Commissione sostiene che il Comune di Montorio non ha rispettato gli artt. 4.3, 4.4 e 4.5 del contratto concernenti la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche, di informazioni su qualsiasi avvenimento che potesse recare pregiudizio all'esecuzione del contratto e di informazioni sull'avanzamento dei lavori. Essa pertanto fa valere che il contratto è stato risolto in conformità all'art. 8 in seguito alla lettera di diffida ad adempiere dell'8 gennaio 1988 e che al Comune di Montorio la risoluzione è stata notificata con lettera raccomandata del 16 marzo 1988.
16 Facendo riferimento all'art. 1453 del Codice civile italiano, la Commissione chiede anche il risarcimento per il danno subito a causa dell'inadempimento del Comune di Montorio. Essa quantifica in 95 ore lavorative di un suo dipendente il tempo impiegato per controllare l'attività del Comune di Montorio; calcolando 125 000 LIT l'ora, essa chiede a tal riguardo LIT 11 875 000. A questo la Commissione aggiunge il danno alla sua credibilità nei confronti delle altre istituzioni e degli Stati membri, nonché nei confronti di terzi che possano voler concludere contratti con la Comunità. La Commissione valuta il danno totale in LIT 50 000 000, salvo qualsiasi altro importo che la Corte possa decidere di concedere secondo equità.
17 Nel controricorso, il Comune di Montorio sostiene che il termine del 30 novembre 1988 fissato per la fine dei lavori aveva carattere puramente ordinatorio, come sarebbe dimostrato dal fatto che la Commissione (3) non ha avviato alcuna azione per quasi un decennio per sanzionare la sua inosservanza; poiché la Commissione non ha diffidato l'amministrazione municipale ad adempiere ai suoi obblighi fissando un termine finale, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento basata sull'art. 1453 del Codice civile italiano non è ammissibile. Il comportamento della Commissione ha indotto il Comune di Montorio a ritenere che essa volesse attendere l'esito del giudizio per inadempimento promosso nei confronti della TECNO e il rifinanziamento dell'opera da parte della regione Abruzzo.
18 Nel merito il Comune di Montorio sostiene che la Commissione «dopo matura riflessione», con lettera 25 agosto 1992, aveva fissato il termine di inoltro dei documenti per il 30 settembre 1992. A suo parere, la Commissione ha ignorato il fatto che il Comune di Montorio le aveva inviato, con lettera 29 ottobre 1992, il programma dei lavori da essa richiesto il 25 agosto 1992; poiché la lettera del 30 novembre 1992 è basata su premesse di fatto inesatte, l'art. 8 del contratto non può trovare applicazione.
19 Il Comune di Montorio sostiene inoltre che la clausola relativa agli interessi convenzionali è nulla, in quanto, nell'accettare l'art. 8, il sindaco aveva accettato solo le condizioni di dissolvenza del contratto e non la misura degli interessi. Esso sostiene infine che l'art. 8 prevede che gli interessi sono dovuti solo dalla data di risoluzione del contratto e non da quella della ricezione delle somme di cui trattasi.
20 Nella controreplica il Comune di Montorio fa presente che una parte può rinunciare ad una clausola risolutiva espressa o sospenderla qualora tale parte proroghi la data fissata per l'esecuzione del contratto. La lettera di diffida della Commissione del 25 agosto 1992 riguardava solo relazioni tecniche e finanziarie; queste furono comunque presentate il 29 ottobre 1992. Il Comune di Montorio sostiene inoltre che non ha mai ricevuto la lettera della Commissione del 16 marzo 1988 con la quale gli veniva comunicato che il contratto 149 era risolto. Per quanto riguarda il tasso d'interesse, esso sostiene che, in conformità ai principi del diritto vigente in materia di contratti, il contraente predominante deve fornire all'altra parte tutte le informazioni necessarie, compreso, nella fattispecie, il tasso degli interessi convenzionali.
II - Analisi
21 Nel presente procedimento un esame adeguato del controricorso del Comune di Montorio è stato in un certo qual modo ostacolato dalla sua incoerente presentazione, ed in particolare dalla persistente omissione da parte del Comune di Montorio di indicare a quale dei contratti si riferiscono i suoi argomenti. Tuttavia, nello spirito dei principi generali che disciplinano l'attività della Corte, ho tentato, dove è possibile, di interpretare questi argomenti in un modo che sia compatibile con le conclusioni del convenuto, e cioè, nel senso che il ricorso della Commissione dovrebbe essere respinto poiché il Comune di Montorio ha soddisfatto i suoi obblighi contrattuali e, in subordine, che gli interessi sono dovuti al tasso legale calcolato dalla data dell'inizio del presente procedimento o quantomeno da quella della lettera in cui viene dichiarata la risoluzione del contratto.
a) Parziale irricevibilità degli argomenti fatti valere a difesa del Comune di Montorio
22 Nella controreplica il Comune di Montorio sostiene che la disposizione contrattuale che fissa un tasso di interesse più alto di quello legale è illegittima poiché il tasso effettivo non era indicato e il contraente predominante è tenuto a comunicare all'altra parte tutti gli elementi rilevanti. Esso sostiene inoltre di non aver mai ricevuto la lettera raccomandata della Commissione del 16 marzo 1988 ed afferma che, di conseguenza, il contratto 149 non è mai stato risolto. Questi motivi sono chiaramente irricevibili ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il quale vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, «a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento». Il Comune di Montorio non ha cercato di dimostrare, né a mio parere poteva farlo, che ciascuno di questi motivi avesse un tale fondamento.
b) La risoluzione del contratto 147
23 Il primo argomento del Comune di Montorio, che sembra potersi riferire soltanto al contratto 147, è che il termine stabilito per la fine dei lavori aveva carattere puramente ordinatorio, come sarebbe dimostrato dal fatto che la Commissione ha atteso quasi un decennio dopo la sua scadenza prima di avviare il presente procedimento. In tale situazione l'azione della Commissione intesa alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile italiano non è ammissibile.
24 Mentre è vero che la Commissione fa riferimento alla violazione di un certo numero di obblighi diversi dall'art. 4.3 derivanti al Comune di Montorio dal contratto 147, è chiaro che la Commissione fa valere la risoluzione di tale contratto nel 1992 in conformità all'art. 8, piuttosto che chiedere la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile italiano. L'argomento del Comune di Montorio relativo all'inammissibilità è pertanto erroneo. Lo stesso vale per l'argomento con cui si contesta il carattere grave della violazione, giacché ciò è irrilevante allorché una parte fa valere una clausola risolutiva espressa; come la Corte di cassazione ha dichiarato nella sua sentenza del 28 gennaio 1993, stipulando una clausola di questo tipo le parti hanno già convenuto che il mancato adempimento di una determinata obbligazione giustifica la risoluzione dell'intero contratto (4).
25 Con il secondo argomento il Comune di Montorio fa valere che l'art. 8 del contratto (anche qui, alla luce delle date menzionate e nonostante talune contraddizioni, sembra trattarsi del contratto 147) non può trovare applicazione perché:
- la diffida ad adempiere non è stata inviata con lettera raccomandata;
- la Commissione ha continuato a fare richiesta delle relazioni anche dopo la scadenza del termine, sicché il comportamento tenuto riveste portata abdicativa della clausola risolutiva espressa;
- la condotta della Commissione appare contraddittoria, giacché nella lettera 20 settembre 1996 si asserisce che la risoluzione del contratto risale al 1988, mentre nella comunicazione del 30 novembre 1992 la risoluzione non risulta ancora dichiarata. In altre parole, la Commissione, dopo aver dichiarato di voler risolvere il contratto, ha tenuto un comportamento da cui risultava che aveva rinunciato alla clausola, fissando persino un nuovo termine per l'adempimento. In risposta alla lettera della Commissione del 25 agosto 1992 con cui veniva fissato il termine al 30 settembre 1992, il Comune di Montorio ha inviato i documenti il 29 ottobre 1992; pertanto non ricorrevano le condizioni per dichiarare la risoluzione di diritto.
26 Respingo la prima parte di questo argomento in quanto semplicemente inesatta. La Commissione ha presentato copie dell'avviso di ricevuta per ogni lettera di diffida ad adempiere che ha inviato al Comune di Montorio relativamente al contratto 147 il 5 marzo 1990, il 20 dicembre 1991 e il 25 agosto 1992. Inoltre il Comune di Montorio ha risposto a ciascuna delle diffide con lettere 19 aprile 1990, 8 gennaio 1992 e 13 ottobre 1992, e non può sostenere di non averle ricevute.
27 La seconda e la terza parte dell'argomento del Comune di Montorio sollevano, a mio parere, lo stesso punto di diritto, cioè, se il comportamento della Commissione dopo la scadenza del termine debba essere interpretato come una rinuncia alla risoluzione, in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione (5). L'argomento del Comune di Montorio relativo all'atteggiamento contraddittorio in cui sarebbe caduta la Commissione cercando di risolvere nel 1992 un contratto che aveva già risolto nel 1988 è basato su una confusione tra i contratti 147 e 149, e dev'essere respinto.
28 Per trattare questo punto in maniera soddisfacente diviene necessario stabilire esattamente se e quando il contratto 147 sia stato effettivamente risolto. La facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è disciplinata dall'art. 1456 del Codice civile italiano il quale stabilisce:
«I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».
29 Nella presente fattispecie la Commissione innanzi tutto ha inviato in data 5 marzo 1990 una lettera di diffida invitando il Comune di Montorio a conformarsi a quanto disposto dall'art. 4.3 del contratto. Sebbene l'omissione del Comune di Montorio, per ovvi motivi, di presentare le relazioni richieste legittimasse la Commissione a risolvere il contratto almeno dalla data indicata in tale lettera (31 maggio 1990), essa non lo ha fatto né allora, né in seguito al mancato rispetto da parte del Comune di Montorio del termine indicato nella raccomandata del 20 dicembre 1991. In nessun caso la risoluzione potrebbe avvenire «di diritto», in quanto la Commissione non ha comunicato al Comune di Montorio la sua intenzione di fare uso della facoltà di risolvere il contratto, come richiesto sia dall'art. 1456 del Codice civile italiano sia dall'art. 8 del contratto. D'altra parte l'intenzione della Commissione, espressa nella sua lettera del 30 novembre 1992, di risolvere il contratto 147 dopo che il Comune di Montorio non si era conformato alla sua lettera del 25 agosto 1992 è chiara e inequivoca.
30 Il Comune di Montorio ha ammesso che la Commissione poteva in via di principio basarsi sul combinato disposto degli artt. 8 e 4.3 del contratto, pur sostenendo che l'art. 8 non poteva trovare applicazione nella fattispecie a causa delle due lettere che il Comune aveva spedito alla Commissione il 29 ottobre 1992. In particolare esso non ha contestato la tesi della Commissione secondo cui la lettera raccomandata del 25 agosto 1992 costituiva una vera e propria diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 8.
31 La Commissione, per poter adeguatamente risolvere il contratto 147, era obbligata ad una stretta osservanza dei requisiti procedurali del diritto italiano e dell'art. 8. Ciò premesso, la menzione dell'«art. 4.3» nel suo ricorso intende chiaramente rinviare al primo paragrafo dell'art. 8, il quale in effetti prevede l'invio di una diffida ad adempiere in caso di mancato rispetto dei termini per presentare le relazioni previste all'art. 4.3. Quest'ultimo d'altra parte non fa alcun riferimento all'invio di una tale diffida. Poiché non mi sono fermato dinanzi a nessun ostacolo nell'interpretare gli argomenti del convenuto nella presente causa, mi sembra equo che a quello che è chiaramente un errore tipografico nelle memorie della Commissione non debba essere attribuita una rilevanza indebita.
32 La Commissione era obbligata, in base all'art. 8 del contratto 147, a diffidare il convenuto a conformarsi all'art. 4.3; tuttavia nella presente fattispecie, in cui il Comune di Montorio aveva del tutto omesso di adempiere la maggior parte degli obblighi ad esso derivanti dal contratto ed in cui, al tempo della lettera della Commissione 25 agosto 1992, non era stato effettuato quasi nessun lavoro, difficilmente ci si poteva aspettare che la Commissione potesse chiedere relazioni «sullo stato di avanzamento dei lavori» o i documenti finanziari giustificativi. In tale situazione mi sembra eccessivamente formalistico pretendere che la Commissione nella sua lettera di diffida invitasse il Comune di Montorio a rispettare i termini per la presentazione delle relazioni che dovevano essere fornite in base all'art. 4.3 del contratto, allorché entrambe le parti sapevano che non era più possibile soddisfare tale obbligo. Se il rapporto contrattuale non si fosse sviluppato, la Commissione non avrebbe avuto altra alternativa che portarlo a termine molto prima, cosa che giustamente il Comune di Montorio aveva cercato di evitare. Tale Comune poi non ha contestato il fatto che era obbligato a presentare i documenti elencati nella lettera del 25 agosto 1992, altrimenti la Commissione avrebbe risolto il contratto in base a questa disposizione, ed ha esplicitamente sostenuto di essersi conformato all'art. 8 presentando il programma di lavoro. Inoltre quanto richiesto dalla Commissione in questa lettera era molto vicino alle informazioni sullo svolgimento dei lavori e sulla gestione finanziaria che le relazioni avrebbero dovuto fornire. Questa interpretazione dell'art. 4.3 del contratto poi mi sembra riflettere meglio la comune intenzione delle parti, che costituisce il principio guida per l'interpretazione dei contratti sancito dall'art. 1362 del Codice civile italiano.
33 Una parte può basarsi su una clausola risolutiva espressa solo qualora la responsabilità per l'inadempimento di una determinata obbligazione sia imputabile alla parte inadempiente, in conformità all'art. 1218 del Codice civile italiano (6). Dai fatti della presente causa, ed in particolare dal fatto che il Comune di Montorio si è assunto l'intera responsabilità tecnica e finanziaria per l'esecuzione dei lavori previsti, in conformità all'art. 4.1 del contratto 147, è chiaro che la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi ad esso derivanti dal contratto non può essere imputata ad un'altra parte o causa. In realtà il Comune di Montorio non ha cercato di negare la sua responsabilità al riguardo.
34 Il solo punto rimasto in sospeso è pertanto una questione di fatto, cioè se il Comune di Montorio prima che la risoluzione del contratto fosse diventata operativa (su notifica da parte della Commissione con lettera del 30 novembre 1992) avesse presentato alla Commissione i documenti indicati nella sua lettera del 25 agosto 1992. Il primo dei documenti richiesti era l'accordo scritto da parte della regione Abruzzo che indicasse l'importo del finanziamento e quando tale somma sarebbe stata disponibile per il nuovo progetto. Contrariamente alle sue affermazioni, la lettera del 29 ottobre 1992 cui il Comune di Montorio fa riferimento non si conforma a tale richiesta; per contro in tale lettera si fa presente che il finanziamento da parte della Regione aveva subito un notevole ritardo, e che l'importo sarebbe stato disponibile prima della fine di gennaio 1993. Nulla tuttavia nel fascicolo indica che tale finanziamento fosse stato concesso per la data indicata, o anche prima dell'inizio del presente procedimento.
35 La Commissione aveva anche chiesto la risoluzione scritta del Comune di Montorio per quanto riguardava il rimborso del sostegno finanziario accordato al contratto 149. Non c'è nulla che indichi che questo fosse imminente né allora né ora; per contro il Comune di Montorio, mentre ha omesso di presentare qualsiasi argomento sostanziale su tale punto, nel corso del presente procedimento ha esplicitamente contestato ogni obbligo di rimborsare tali somme.
36 In terzo luogo, la Commissione aveva richiesto un'analisi dei finanziamenti per il costo totale del progetto. Né le lettere del Comune di Montorio del 29 ottobre 1992 fanno riferimento ad una tale analisi, né il Comune di Montorio ha dimostrato che la Commissione aveva ricevuto le informazioni richieste. In ogni caso nessuna informazione era stata fornita nel termine indicato dalla Commissione nella sua lettera del 25 agosto 1992, cioè entro il 30 settembre 1992.
37 In tale situazione considerando la lettera della Commissione del 25 agosto 1992 come una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 8 del contratto 147, questo contratto a mio parere è stato validamente risolto dalla Commissione con la lettera del 30 novembre 1992.
38 Se è vero che Commissione ha forse un po' tergiversato nel richiedere la restituzione degli importi anticipati per i due contratti, il Comune di Montorio non ha però fornito alcuna prova di un comportamento della Commissione che possa corroborare la tesi secondo cui essa non intendeva più procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 dopo la data sopra menzionata. Le sole comunicazioni che esso ha ricevuto dalla Commissione in relazione al contratto 147 dopo la lettera del 25 agosto 1992 erano la lettera del 30 novembre 1992, in cui si rilevava che questo contratto (così come il contratto 149) era stato risolto, e le richieste di rimborso da parte dei servizi della Commissione con lettere del 12 dicembre 1995, 24 gennaio 1996 e 20 settembre 1996. In particolare ritengo assolutamente indimostrato l'argomento del Comune di Montorio secondo cui la Commissione lo ha indotto a ritenere che essa intendeva aspettare l'esito del procedimento apparentemente in corso nei confronti della TECNO. Né ritengo in alcun modo possibile interpretare la richiesta, fatta dalla Commissione nella sua lettera del 25 agosto 1995, di una copia di un accordo scritto della regione Abruzzo concernente il finanziamento del progetto come manifestazione dell'intenzione di aspettare questo finanziamento prima di risolvere il contratto, soprattutto perché il Comune di Montorio non era in grado di soddisfare tale richiesta. In ogni caso questo argomento è incompatibile con l'art. 4.1 del contratto, come sopra rilevato, il quale stabiliva esplicitamente che il Comune di Montorio si assumeva l'intera responsabilità tecnica e finanziaria per il progetto.
39 Ritengo pertanto che il contratto 147 sia stato validamente risolto dalla Commissione con la lettera 30 novembre 1992, e che il Comune di Montorio debba essere condannato a restituire le somme anticipate per il suddetto contratto, come indicato nel ricorso della Commissione.
c) La risoluzione del contratto 149
40 Data la formulazione delle memorie difensive del Comune di Montorio, ed in particolare le date e i fatti esposti cui si rinvia, non ritengo possibile dedurne un qualsiasi argomento in diritto sulla richiesta di rimborso delle somme dovute in base al contratto 149 che è stata avanzata dalla Commissione. Risulta chiaramente dal fascicolo che il ricorso della Commissione in relazione al contratto 149 è ricevibile e fondato. Propongo pertanto che sia accolta la domanda della Commissione a tal riguardo.
d) L'ammontare degli interessi dovuti
41 Nel far valere la nullità della clausola che indica come tasso d'interesse quello applicato dalla Banca europea per gli investimenti alla data della decisione della Commissione concernente la concessione del contributo finanziario (il tasso BEI), il Comune di Montorio si basa sull'art. 1341 del Codice civile italiano. Questo stabilisce tra l'altro che le condizioni generali di contratto che prevedano a favore di colui che le ha predisposte una deroga alle competenze dell'autorità giudiziaria, presumibilmente nella fattispecie alla competenza di fissare il tasso d'interesse, non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto. Nella presente causa, in data 25 luglio 1986, il sindaco pro tempore del Comune di Montorio ha esplicitamente approvato per iscritto, «ai sensi degli artt. 1341 e 1342» del Codice civile italiano, un certo numero di clausole contrattuali, tra cui l'art. 8, alla pag. 11 del contratto. Il terzo comma di questa disposizione non solo specifica il tasso di interesse, ma lo fa nel contesto dell'applicazione della clausola risolutiva espressa. Non vedo alcuna consistenza negli argomenti del convenuto su tale punto ed il Comune di Montorio non ha contestato la cifra del 14,2% indicata dalla Commissione come tasso BEI. Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che il tasso d'interesse sugli importi anticipati è del 14,2%.
42 L'argomento del Comune di Montorio relativo alla data di decorrenza degli interessi è anch'esso infondato. A suo parere «pur considerando le prescrizioni dettate dall'art. 8» tali interessi sono dovuti dalla data di risoluzione del contratto. La formulazione del terzo comma è tuttavia molto chiara e richiede il pagamento degli interessi dovuti dalla data di ricezione di tali importi. Il Comune di Montorio non ha contestato il calcolo degli interessi dovuti su ciascuno degli importi anticipati cui fa riferimento la Commissione nel suo ricorso, e pertanto suggerisco che a tal riguardo la Corte si pronunci a favore della Commissione.
e) La richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Commissione
43 Il risarcimento danni per inadempimento di un obbligo contrattuale è ammesso in talune circostanze dall'art. 1218 del Codice civile italiano. Risulta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che colui che chiede un tale risarcimento deve provare il danno, mentre ai sensi dell'art. 1223 del Codice civile italiano il risarcimento è limitato alla perdita, o al mancato guadagno, del creditore, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Nella presente fattispecie, la Commissione non ha dimostrato che il comportamento del convenuto fosse tale da causare costi supplementari al di sopra o al di là di quelli che essa avrebbe dovuto sostenere nell'occuparsi di tali contratti nell'ambito dei compiti che le conferisce il Trattato CE; il nesso causale tra l'evidente inadempimento del convenuto e la perdita subita dalla Commissione non è stato dimostrato.
44 Inoltre, è difficile ritenere che il fatto che un contraente non abbia rispettato il suo contratto comporti una perdita di credibilità per la Commissione nei rapporti con altri potenziali contraenti, le istituzioni comunitarie e gli Stati membri. Un'eventuale perdita di credibilità potrebbe nascere dalla lentezza della Commissione nel perseguire il Comune di Montorio durante tre anni, allorché era ormai chiaro al di là di ogni dubbio, che il contratto 147 non avrebbe avuto esecuzione, o, nel caso del contratto 149, durante otto anni, e dalla decisione della Commissione di non chiedere al Comune di Montorio, nelle sue lettere del dicembre 1995 e gennaio 1996, di pagare gli interessi dovuti sulle somme anticipate.
f) Spese
45 Se la Corte dovesse seguire i suggerimenti nel merito, tutti i motivi della Commissione risulterebbero fondati. In tal caso, propongo che il Comune di Montorio sia condannato a pagare le spese di causa, come ha chiesto la Commissione.
III - Conclusione
46 Sulla base di quanto precede suggerisco che la Corte:
1) condanni il Comune di Montorio al Vomano a rimborsare alla Commissione, in relazione al contratto n. WE-147-85:
- LIT 246 000 000, più gli interessi al 14,2% calcolati dal 1_ dicembre 1986 fino al giorno del pagamento alla Commissione;
- LIT 49 200 000, più gli interessi al 14,2% calcolati dal 1_ marzo 1988 fino alla data del pagamento alla Commissione;
- LIT 110 800 000, più gli interessi al 14,2% calcolati dal 1_ giugno 1988 fino alla data del pagamento alla Commissione;
- LIT 49 000 000, più gli interessi al 14,2% calcolati dal 1_ agosto 1988 fino alla data del pagamento alla Commissione;
2) condanni il Comune di Montorio al Vomano a rimborsare alla Commissione, in relazione al contratto n. HY-149-85, LIT 158 000 000, più gli interessi al 14,2% calcolati dal 1_ novembre 1986 fino alla data del pagamento alla Commissione.
3) condanni il Comune di Montorio al Vomano alle spese di causa.
(1) - GU 1983 L 195, pag. 6.
(2) - Se il periodo intercorrente tra la data di trasmissione prevista nell'ultima relazione intermedia e la fine del programma di lavoro è inferiore a sei mesi, il contraente espone i risultati e le conclusioni relativi a tale periodo nella relazione finale.
(3) - Il Comune di Montorio menziona ora la «Comunità europea» ora la «Commissione»; per chiarezza, mi riferisco, qui di seguito alla «Commissione».
(4) - Corte di cassazione sentenza 28 gennaio 1993, n. 1029, Soc. Pierre Balmain/Soc. Intermoda, 1993 Il Foro italiano 1470, 1475-1476.
(5) - V., ad esempio, sentenza 16 febbraio 1988, n.1661, Giur. it. 1989, I 1, pag. 141.
(6) - Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 15 ottobre 1998, causa C-69/97, Commissione/S.N.U.A., paragrafo 14 (causa pendente).
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