Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato in data 30 settembre 1997, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Granducato di Lussemburgo ha mancato agli obblighi ad esso incombenti non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), nonché alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (2).
2 Lo Stato membro convenuto riconosce di non aver ancora trasposto nel diritto interno le menzionate direttive, ma osserva che sono in corso le procedure legislative volte a recepire tali atti normativi. Come rileva correttamente la Commissione, tuttavia, la data che occorre prendere in considerazione per valutare la sussistenza dell'inadempimento è quella fissata nel parere motivato (3). E non è contestato che, a quella data, lo Stato convenuto non aveva adottato le disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle citate direttive; né, d'altra parte, tali disposizioni risultano essere state adottate nel corso della presente procedura. Il Granducato di Lussemburgo non si è quindi conformato nei termini prescritti alle direttive in questione.
3 Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese.
(1) - GU L 103, pag. 20.
(2) - GU L 297, pag. 29.
(3) - V. sentenza 12 dicembre 1996, causa C-302/95, Commissione/Italia (Racc. pag I-6769).
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