Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato in data 1º ottobre 1997, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti non avendo adottato nei termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, relativa alla disseminazione volontaria di organismi geneticamente modificati nell'ambiente (1), nonché alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/219/CEE del Consiglio, relativa all'utilizzazione confinata di microrganismi geneticamente modificati (2).
2 Lo Stato membro convenuto non contesta le infrazioni addebitategli, ma si limita a rilevare che gli atti volti ad adeguare la normativa nazionale a tale direttiva sono in via di adozione. Il che, secondo la giurisprudenza della Corte, non costituisce tuttavia causa esimente dell'inadempimento (3).
3 Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese.
(1) - GU L 117, pag. 15.
(2) - GU L 297, pag. 29.
(3) - Si veda, ex multis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015).
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