Conclusioni dell avvocato generale
1 Col presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato e/o comunicato entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
a) direttiva del Consiglio 13 settembre 1993, 93/74/CEE, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1);
b) direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, 94/28/CE, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi, e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (2);
c) direttiva della Commissione 25 luglio 1994, 94/39/CE, che stabilisce un elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (3);
d) direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/9/CE, che modifica la direttiva 94/39/CE (4), e
e) direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/10/CE, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti (5),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato.
2 In fase precontenziosa, la Commissione inviava alla Repubblica francese, in data 27 ottobre 1995, tante lettere di messe in mora quante erano le direttive sopra citate, ingiungendole di adottare i provvedimenti necessari per trasporre in diritto interno le suddette direttive entro il 30 giugno 1995. In risposta a tali ingiunzioni, le autorità francesi comunicavano alla Commissione (24 gennaio 1996) che era in corso l'approvazione della relativa normativa interna.
3 Non avendo per il seguito ricevuto alcuna comunicazione in merito all'effettiva approvazione della succitata normativa, la Commissione trasmetteva al governo francese cinque pareri motivati, in data 16 dicembre 1996, ingiungendo al medesimo di adottare i provvedimenti necessari per attuare le direttive. Il governo francese rispondeva all'ingiunzione relativa alla direttiva 94/28, comunicando alla Commissione che l'Assemblea nazionale e il Senato stavano discutendo un progetto di legge in materia (12 marzo 1997).
4 Poiché non consta che, successivamente, la Repubblica francese abbia conformato la propria legislazione alle sopraccitate direttive, la Commissione ha presentato, in data 14 ottobre 1997, il presente ricorso.
5 Dinanzi alla Corte di giustizia, il governo francese ammette l'inadempimento addebitatogli, riconoscendo di non aver trasposto in diritto interno le direttive nei termini previsti. Esso asserisce però di aver preparato diversi progetti legislativi, o regolamentari, volti a trasporre il contenuto delle suddette direttive nel proprio ordinamento interno.
6 Essendo manifesto l'inadempimento addebitato dalla Commissione alla Repubblica francese, occorre accogliere il ricorso.
7 Il convenuto, come richiesto dalla ricorrente, sopporterà le spese di causa, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
8 Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di dichiarare che:
«1) Non avendo adottato entro i termini previsti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
a) direttiva del Consiglio 13 settembre 1993, 93/74/CEE, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
b) direttiva del Consiglio 23 giugno 1994, 94/28/CE, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;
c) direttiva della Commissione 25 luglio 1994, 94/39/CE, che stabilisce un elenco di usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;
d) direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/9/CE, che modifica la direttiva 94/39/CE, e
e) direttiva della Commissione 7 aprile 1995, 95/10/CE, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese».
(1) - GU L 237, pag. 23.
(2) - GU L 178, pag. 66.
(3) - GU L 207, pag. 20.
(4) - GU L 91, pag. 35.
(5) - GU L 91, pag. 39.
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