Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente procedura pregiudiziale l'Oberster Gerichtshof chiede alla Corte chiarimenti interpretativi sull'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in prosieguo: l'«Atto di adesione») (1). In particolare, si chiede alla Corte di precisare se la clausola di deroga prevista dal menzionato art. 70 ricomprenda anche una legislazione quale quella austriaca sulle residenze secondarie, emanata successivamente all'adesione (2).
Contesto normativo e fattuale del giudizio principale
Quadro legislativo nazionale
2 La normativa del Land del Tirolo sull'acquisizione di proprietà immobiliari, nella parte che interessa il presente giudizio, è descritta dal giudice di rinvio nei seguenti termini.
Nella specie, vengono in rilievo le disposizioni che riconoscono all'amministrazione la legittimazione attiva ad impugnare le transazioni immobiliari. L'ordinanza di rinvio richiama, sul punto, tre interventi normativi. Il primo, la c.d. «TGVG 1983» (3), prevedeva che l'acquisto di proprietà immobiliari da parte di persone fisiche non aventi la cittadinanza austriaca, o di persone giuridiche con sede all'estero o controllate da stranieri, fosse subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente. Per l'eventuale acquisto del bene in assenza della prescritta autorizzazione veniva comminata la sanzione della nullità della compravendita. Con la c.d. «TGVG 1991» (4) veniva introdotta una previsione normativa che abilitava l'Assessore regionale competente in materia di trasferimenti immobiliari (il Landesgrundverkehrsreferent; in prosieguo: l'«Assessore regionale») ad «introdurre un ricorso volto a far constatare che la transazione è nulla allorché vi sono ragioni per ritenere che essa costituisce una transazione fittizia e fraudolenta» (5).
Il secondo intervento del legislatore, la c.d. «TGVG 1993» (6), sostituiva il regime precedente. L'art. 35, n. 2, ribadiva la legittimazione attiva dell'Assessore regionale a far valere la nullità delle transazioni fittizie o fraudolente (7). Ai sensi dell'art. 40, il diritto di azione dell'Assessore regionale veniva esteso a tutte le transazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge. La stessa disposizione prevedeva, poi, che le operazioni concluse prima di tale data fossero regolate dalla TGVG 1983.
Nel 1996, infine, il legislatore del Tirolo introduceva una nuova modifica: la TGVG 1996 (8), entrata in vigore il 1º ottobre 1996. Di tale normativa, l'ordinanza di rinvio richiama l'art. 35, n. 1, che riprende la corrispondente disposizione della TGVG 1993, e l'art. 40, che detta le disposizioni transitorie. Di quest'ultima disposizione interessa qui, in particolare, il quinto comma, formulato nei seguenti termini: «La legittimazione dell'Assessore regionale competente in materia di trasferimenti immobiliari a proporre l'azione di accertamento prevista dall'art. 35, primo comma, si estende anche ai negozi simulati o di elusione conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai procedimenti ex art. 35, primo comma, aventi ad oggetto un negozio simulato o di elusione posto in essere anteriormente al 1º gennaio 1994, si applica il Grundverkehrsgesetz 1983» (9).
3 Su tale quadro normativo intervenivano due successive pronunce della Corte costituzionale austriaca. La prima, del 28 settembre 1996, dichiarava incostituzionale la legge 3 luglio 1991 nella parte in cui modificava la TGVG 1983, le cui disposizioni venivano così caducate. Con la seconda pronuncia, del 10 dicembre 1996, il Verfassungsgerichtshof dichiarava incostituzionale la TGVG 1993; le relative disposizioni, pertanto, non potevano più applicarsi alle procedure pendenti, ad eccezione di quelle la cui applicazione - come dice il giudice di rinvio - risultava dal richiamo operato dall'art. 40, quarto comma, della TGVG 1996.
Fatti e giudizio principale
4 I fatti che hanno dato origine al giudizio principale si inseriscono nel contesto appena descritto. In data 14 ottobre 1983 la Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Beck»), con sede a Fieberbrunn, in Austria, e la Bergdorf Wohnbau mbH in liquidazione (in prosieguo: la «Bergdorf»), con sede a Zell am See, sempre in territorio austriaco, concludevano un contratto avente ad oggetto la compravendita di quote di un immobile situato nel circondario di Kitzbühel.
5 Con ricorso proposto davanti al Landesgericht di Innsbruck il 28 marzo 1994 l'Assessore regionale competente in materia di trasferimenti immobiliari chiedeva, in base alla TGVG 1983, che venisse dichiarata la nullità della compravendita intercorsa tra la Beck e la Bergdorf, deducendo che si trattava di negozio simulato o di elusione. L'ordinanza di rinvio, tuttavia, non chiarisce rispetto a quale profilo negoziale venisse prospettata la simulazione né in quali termini si configurasse l'elusione. Un chiarimento, sul punto, è fornito dall'Assessore regionale nella memoria di osservazioni presentate alla Corte: esso riferisce che, successivamente alla conclusione della transazione immobiliare de qua, le quote della società acquirente dell'immobile sarebbero state acquisite da cittadini tedeschi. La simulazione allora consisterebbe nel fatto che lo schema negoziale dell'acquisto dell'immobile da parte di società austriaca, seguito dall'acquisizione delle quote della società stessa da parte di cittadini tedeschi, sarebbe servito ad eludere la normativa tirolese in tema di acquisti immobiliari da parte di stranieri. Questo punto di fatto, tuttavia, non è ulteriormente sviluppato - ed anzi, neppure accennato - dal giudice di rinvio o dalle altre parti che hanno presentato osservazioni.
La domanda veniva accolta in primo grado. Le parti soccombenti ricorrevano in appello contestando l'asserita simulazione, nonché la legittimazione attiva dell'Assessore regionale. Con sentenza del 28 giugno 1995 l'Oberlandesgericht di Innsbruck confermava, però, la decisione dei primi giudici.
6 Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione davanti al giudice remittente, il quale si sofferma in via preliminare sul problema della legittimazione attiva dell'Assessore ad impugnare il negozio di compravendita controverso nel giudizio principale.
I termini del problema vengono così prospettati. A seguito delle pronunce della Corte costituzionale sopra richiamate le TGVG 1983 e 1993 non sarebbero più applicabili al caso di specie. La conseguenza, dice il giudice remittente, sarebbe che la legittimazione ad agire dell'amministrazione potrebbe essere giustificata unicamente in base alla TGVG 1996, e segnatamente alle disposizioni transitorie dettate nell'art. 40, le quali, a loro volta, rinviano per taluni aspetti della disciplina alla precedente normativa del 1983 e del 1993. In sostanza, la legislazione precedente, che pure è stata ritenuta contraria alla Costituzione nazionale, continuerebbe, nel nostro caso, ad applicarsi grazie al rinvio previsto dal menzionato art. 40 della TGVG 1996. E sarebbe solo grazie all'applicazione delle disposizioni di quest'ultima legge che potrebbe essere riconosciuta la legittimazione attiva dell'Assessore nel giudizio a quo. Tuttavia, il giudice di rinvio rileva un possibile contrasto tra l'applicazione delle previsioni normative della TGVG 1996 ed il disposto dell'art. 70 dell'Atto di adesione. Tale ultima disposizione, infatti, permette all'Austria, a titolo di deroga, di mantenere in vigore per un periodo transitorio la legislazione esistente in materia di residenze secondarie. La deroga, però, è testualmente prevista con esclusivo riferimento alla normativa esistente al momento dell'adesione, mentre la TGVG 1996 - che contiene le disposizioni in base alle quali l'autorità amministrativa sarebbe legittimata a promuovere il giudizio principale - è intervenuta successivamente. Il giudice a quo chiede pertanto alla Corte se la TGVG 1996 possa, alla luce delle circostanze della specie, essere ricondotta nella sfera di applicazione della deroga contemplata dal richiamato art. 70 dell'Atto di adesione. Il quesito pregiudiziale è formulato nei seguenti termini:
«Se l'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati istitutivi dell'Unione europea, ai sensi del quale, in deroga agli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria è autorizzata a mantenere in vigore la propria disciplina legislativa esistente in materia di residenze secondarie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adesione (1º gennaio 1995), debba essere interpretato nel senso che le norme transitorie di cui all'art. 40, secondo e quinto comma, del Tiroler Grundverkehrsgesetz (legge del Tirolo sui trasferimenti immobiliari), entrato in vigore il 1º ottobre 1996 [in Landesgesetzblatt für Tirol (Gazzetta ufficiale regionale del Tirolo) n. 61/1996], rientrano nella nozione di disciplina legislativa esistente ovvero nel senso che sono da considerarsi quali disposizioni di legge nuove, nell'ipotesi in cui - alla luce delle pronunce della Corte costituzionale austriaca - le disposizioni delle precedenti leggi tirolesi sui trasferimenti immobiliari non trovino applicazione nel caso di specie».
Sulla competenza della Corte
7 La Commissione ed il governo austriaco concordano nel ritenere che la Corte non dovrebbe rispondere al quesito sollevato dal giudice remittente. La descrizione del contesto fattuale e normativo prospettata nell'ordinanza di rinvio sarebbe incompleta e non permetterebbe alla Corte di comprendere né la portata del quesito né la sua utilità ai fini della soluzione del giudizio principale. Sembrerebbe, anzi, stando alle indicazioni fornite dal giudice a quo, che il quesito sollevato sia meramente ipotetico. Anzitutto, il caso in esame non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del diritto comunitario in quanto la transazione controversa risale al 1983, e dunque ad un momento anteriore rispetto all'adesione dell'Austria alla Comunità. Vi sarebbe, cioè, un profilo di inapplicabilità del diritto comunitario ratione temporis. A ciò si aggiunge che tutti gli elementi che caratterizzano la controversia in esame si situano all'interno dello stesso Stato membro. Si tratterebbe, quindi, di un caso del tutto estraneo alla sfera di applicazione delle norme comunitarie.
8 Le precedenti osservazioni meritano, a mio avviso, di essere condivise. La giurisprudenza di questo Collegio è univoca nel ritenere che «l'esigenza di giungere ad una interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate» (10). L'esigenza, che si impone al giudice nazionale, è quella di descrivere esaurientemente il quadro fattuale e normativo che caratterizza il giudizio principale. Il che serve al duplice scopo di permettere «ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte» (11) e alla Corte di verificare il fondamento della propria competenza a rispondere ai quesiti sollevati dal giudice nazionale (12). Spetta, infatti, a quest'ultimo valutare la necessità e la pertinenza dei quesiti pregiudiziali che esso sottopone alla Corte; ma la stessa Corte si riserva un sindacato su tale valutazione al fine di verificare se l'interpretazione della norma comunitaria che le viene richiesta abbia una «relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a quo», oppure se «il problema sia di natura ipotetica [ed essa] non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte» (13). In altri termini, la Corte vuol mantenere un certo controllo sulla corretta attivazione del meccanismo pregiudiziale, precisamente per garantire che tale istituto processuale venga effettivamente utilizzato quale strumento di cooperazione giudiziaria. Il sistema dell'art. 177 permette alla Corte di recare il suo contributo interpretativo alla soluzione di controversie che comportano l'applicazione di norme comunitarie. Discende da ciò l'irricevibilità di questioni che, rivestendo rilevanza meramente teorica o ipotetica, non sono funzionali alla corretta definizione del caso concreto.
9 Detto questo, non ritengo che i rigorosi requisiti posti dalla giurisprudenza di questo Collegio siano soddisfatti nelle specie. Il quesito in esame, infatti, verte sull'art. 70 dell'Atto di adesione, e precisamente sull'ampiezza della deroga temporanea che è stata riconosciuta all'Austria in tema di residenze secondarie. Senonché, l'applicabilità della deroga in questione muove dall'implicito ma inequivoco presupposto dell'esistenza di una violazione del Trattato, che occorre appunto far ricadere nella sfera di applicazione della deroga. Se, infatti, non venisse lamentata alcuna lesione delle libertà garantite dal Trattato, non vi sarebbe evidentemente alcuna ragione per invocare, di fronte all'asserita violazione degli obblighi comunitari, la deroga prevista dal menzionato art. 70. Nel nostro caso, però, il giudice nazionale non segue questa prospettazione. Nell'ordinanza di rinvio è posto, infatti, un quesito volto ad accertare se la deroga prevista dall'Atto di adesione copra anche una legislazione quale quella applicata nel giudizio principale, ma non viene in alcun modo delineata la lesione di diritti garantiti dall'ordinamento comunitario. Ed è solo l'asserita lesione di tali diritti che giustifica, sul piano logico, la necessità di far operare la deroga in questione. Tuttavia, il giudice a quo non fornisce alcuna precisazione in ordine ai motivi che lo inducono a ritenere necessaria l'applicazione della deroga contemplata dall'art. 70 e, dunque, a sollevare la questione pregiudiziale in esame.
10 Vi è di più. Secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, sembra che il caso di specie non abbia alcun collegamento con il diritto comunitario: l'immobile oggetto della controversia pendente davanti al giudice a quo è situato in Austria, l'acquirente ed il venditore sono, entrambi, austriaci. Si tratta, dunque, di una fattispecie che spiega interamente ed unicamente i suoi effetti all'interno di uno Stato membro e sfugge pertanto alla sfera di applicazione del diritto comunitario (14). In tali condizioni, l'eventuale risposta della Corte al quesito che le viene sottoposto avrebbe carattere meramente ipotetico, giacché riguarderebbe l'interpretazione di una disposizione di cui già si conosce l'inapplicabilità nel giudizio principale.
Si potrebbe forse giungere ad una diversa valutazione muovendo dal rilievo secondo cui l'azione di nullità intentata nel giudizio a quo ha come fondamento l'asserita simulazione del negozio o comunque il suo carattere fraudolento. Si potrebbe allora ritenere - come sostiene l'Assessore regionale nelle sue osservazioni scritte (15) - che la prospettata simulazione nasconda in realtà un'interposizione di persona nello schema negoziale controverso, che vedrebbe, in realtà, come vero acquirente un cittadino comunitario anziché un austriaco. Ma si tratta, come ho già detto, di un rilievo menzionato - e non compiutamente sviluppato - esclusivamente nelle osservazioni presentate dall'Assessore regionale, senza alcun riscontro nella prospettazione operata dal giudice di rinvio. La giurisprudenza della Corte, invece, richiede che la chiara ed esauriente descrizione degli elementi di fatto e di diritto del giudizio principale sia operata dal giudice remittente nella decisione di rinvio. E ciò in quanto alle parti interessate, inclusi i governi degli Stati membri, vengono notificate solo tali decisioni (16). Non ritengo quindi giustificato, nel nostro caso, che la Corte si avventuri sul terreno di ricostruzioni ipotetiche, non prospettate nell'ordinanza di rimessione e rispetto alle quali i governi interessati non hanno avuto possibilità di far valere il loro punto di vista. Tanto più che la stessa Corte ha adoperato una giusta cautela dove vi è il rischio di rispondere a quesiti ipotetici. E ciò al fine di salvaguardare l'effetto utile del meccanismo del rinvio pregiudiziale, di cui verrebbe altrimenti snaturata la funzione.
11 Ritengo pertanto che la Corte non debba rispondere alla domanda pregiudiziale formulata dal giudice a quo: l'eventuale sentenza interpretativa di questo Collegio, infatti, riguarderebbe - stando ai termini dell'ordinanza di rinvio - una fattispecie meramente interna, dal momento che il giudizio principale non sembra in alcun modo coinvolgere interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento comunitario (17). Sotto questo profilo, il quesito interpretativo sollevato dal giudice di rinvio pare non corrispondere - come richiede invece la giurisprudenza della Corte - «ad una necessità obiettiva per la decisione che dev'essere adottata dal giudice nazionale» (18). E, in mancanza di siffatta necessità, questo Collegio è univocamente orientato nel senso di declinare la propria competenza a rispondere alle questioni pregiudiziali ad esso sottoposte dal giudice nazionale (19).
Nel merito
12 Nel caso in cui la Corte ritenesse di dover comunque rispondere alla domanda pregiudiziale in esame, scendo ad esaminare il merito del quesito.
La problematica sostanziale che ci viene prospettata dal giudice remittente è già stata posta all'attenzione di questo Collegio nel caso Konle. Sul punto, pertanto, mi limito a riproporre le valutazioni che ho già espresso in quel giudizio (20). Il problema che si pone, in sostanza, consiste nel vedere se una legislazione successiva all'adesione dell'Austria alla Comunità, nella parte in cui opera un rinvio a disposizioni normative precedenti all'adesione stessa, possa essere ricondotta nella sfera di applicazione della clausola di deroga prevista dall'art. 70 dell'Atto di adesione. Tale disposizione prevede, infatti, che «[i]n deroga agli obblighi sanciti dai Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione». Si tratta, allora, di valutare se una legislazione quale la TGVG 1996 - che è certamente successiva all'adesione - possa nondimeno rientrare nell'ambito della legislazione di cui il menzionato art. 70 consente il mantenimento in vigore.
A mio avviso, la risposta è negativa. Come ho avuto occasione di precisare nelle conclusioni relative al caso Konle, siamo di fronte ad una clausola di deroga che, secondo la vostra giurisprudenza, va interpretata restrittivamente (21). Detta clausola è diretta ad esonerare da responsabilità lo Stato austriaco se, nel periodo consentito, esso mantiene la propria legislazione in tema di residenze secondarie. La deroga, dunque, è prevista con riferimento alle disposizioni esistenti al momento dell'adesione. Ciò significa che, a partire da quella data, l'ulteriore produzione normativa del legislatore tirolese resta fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 70 e deve, dunque, necessariamente rispettare tutti gli obblighi comunitari dalla cui osservanza l'Austria sarebbe esonerata se la deroga potesse operare. Ora, la TGVG 1996, sul piano cronologico, è certamente successiva all'adesione dell'Austria alla Comunità. E non può, a me pare, sostenersi che essa preveda modifiche meramente formali del sistema previgente, lasciandone sostanzialmente immutate le previsioni. La TGVG 1996 introduce, infatti, l'obbligo generalizzato dell'autorizzazione all'acquisto di immobili e consente altresì alla competente autorità amministrativa di autorizzare gli acquirenti degli immobili in questione mediante procedura abbreviata; modalità, queste, non previste al momento dell'adesione (22). Inoltre, la soppressione della procedura di dichiarazione, precedentemente contemplata dalla TGVG 1993 - e l'introduzione per tutti della procedura di autorizzazione - ha ulteriormente limitato la trasferibilità di immobili. Pertanto, sul piano cronologico e per il suo contenuto normativo, la TGVG 1996 non può essere considerata come parte della legislazione nazionale vigente al momento dell'adesione, coperta dalla deroga che l'art. 70 ha consentito.
Conclusioni
13 Alla luce delle osservazioni sopra svolte, propongo alla Corte di:
«dichiarare irricevibile la domanda pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof di Vienna con ordinanza del 28 agosto 1997».
(1) - GU C 241, del 29 agosto 1994, pag. 21.
(2) - L'art. 70 prevede che: «In deroga agli obblighi sanciti dai Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione».
(3) - Tiroler Grundverkehrsgesetz del 18 ottobre 1983.
(4) - Tiroler Grundverkehrsgesetz del 3 luglio 1991.
(5) - Art. 16 a), n. 1. Nelle disposizioni finali della legge era previsto che essa si applicasse anche alle «transazioni fittizie o fraudolente esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge» (traduzione libera).
(6) - Tiroler Grundverkehrsgesetz del 7 luglio 1993.
(7) - Tale disposizione prevede che «il Landesrundverkehrsreferent può introdurre (...) un ricorso volto a far dichiarare che un atto è nullo, in particolare perché si tratta di una transazione fittizia o fraudolenta».
(8) - Tiroler Grundverkehrsgesetz del 3 luglio 1996.
(9) - Il resto della disposizione prevede che: «2. Con riguardo a tutti i procedimenti amministrativi, pendenti al 1º gennaio 1994 ed aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari, resta applicabile, sotto il profilo sostanziale, il Grundverkehrsgetz del 1983. Per quanto concerne, invece, l'attività dell'ufficio e gli aspetti procedurali, trovano applicazione le disposizioni della presente legge. 3. Tutti i negozi e le operazioni conclusi anteriormente al 1º gennaio 1994 restano soggetti, dal punto di vista sostanziale, al Grundverkehrsgesetz del 1983. Con riguardo all'attività dell'ufficio ed agli aspetti procedurali trovano applicazione le disposizioni della presente legge. 4. La repressione delle violazioni del Grundverkehrsgesetz del 1983, poste in essere anteriormente al 1º gennaio 1994, è disciplinata dal Grundverkehrsgesetz del 1983. La repressione delle violazioni della normativa disposta dal Tiroler Grundverkehrsgetz, LGBl n. 82/1993, posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata dal Tiroler Grundverkehrsgesetz LGBl n. 82/1993 (...). 6. Gli artt. 34 e 35 trovano applicazione anche nei confronti di negozi ed operazioni già effettuati e trascritti nei registri immobiliari per i quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione prevista dal Grundverkehrsgesetz 1983» (traduzione libera).
(10) - V. sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393, punto 6); ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero (Racc. pag. I-1085, punto 4); 30 giugno 1997, causa C-66/97, Banco de Fomento e Exterior (Racc. pag. I-3757, punto 7); 30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti (Racc. pag. I-2181, punto 5); 8 luglio 1998, causa C-9/98, Agostini (Racc. pag. I-4261, punto 4).
(11) - V., ex multis, ordinanza Testa e Modesti, cit., (punto 6).
(12) - V. sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871, punto 25).
(13) - Sentenza 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella (Racc. pag. I-195, punto 12).
(14) - L'inapplicabilità del diritto comunitario a situazioni puramente interne risulta da una costante giurisprudenza della Corte. V., ex multis, sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 37); 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen (Racc. pag. I-341, punto 9); 16 febbraio 1995, cause riunite da C-29/94 a C-35/94, Aubertin e a. (Racc. pag. I-301, punto 9), e USSL n. 47 di Biella, cit. (punto 19).
(15) - Lo stesso Assessore regionale, peraltro, non trae da questa osservazione le dovute conseguenze, visto che egli stesso sostiene la tesi dell'incompetenza della Corte a rispondere al quesito facendo, appunto, valere che la transazione immobiliare controversa riguarderebbe due soggetti austriaci e sarebbe, pertanto, una fattispecie meramente interna ad uno Stato membro.
(16) - La giurisprudenza precisa che «è compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che (...) alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio» (v. sentenza 1º aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk, Racc. pag. 1299, punto 6; ordinanza 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 13; 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 10; 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara, Racc. pag. I-5083, punti 8 e 20; 20 marzo 1996, causa C-2/96, Sunino e Data, Racc. pag. I-1543, punto 5).
(17) - Questo profilo mi sembra assorbente rispetto a quello, dedotto dalla Commissione e dal governo austriaco, relativo all'inapplicabilità ratione temporis del diritto comunitario al caso di specie. A tale riguardo, infatti, non credo sussistano dubbi sul fatto che le vicende controverse nel giudizio principale sono anteriori all'adesione dell'Austria alla Comunità. Tuttavia, la Corte, confrontata ad una problematica analoga a quella qui in esame, nella sentenza Saldanha e MTS (sentenza 2 ottobre 1997, causa C-122/96, Racc. pag. I-5325, punto 14) ha affermato l'applicabilità del diritto comunitario anche a fatti anteriori all'adesione dell'Austria, sempre che gli effetti di tali situazioni anteriori permangano (e proseguano) successivamente all'adesione stessa. Il che, nel nostro caso, rende problematico l'accoglimento della tesi dell'inapplicabilità ratione temporis del diritto comunitario. Si tratta comunque - a me pare - di un profilo irrilevante ai nostri fini, visto che le considerazioni svolte nel testo relativamente all'inapplicabilità del diritto comunitario ratione materiae mi sembrano sufficienti, di per sé, a giustificare l'irricevibilità della domanda pregiudiziale.
(18) - V. ordinanza Testa e Modesti, cit., punto 17.
(19) - V. sentenza 9 ottobre 1997, causa C-291/96, Grado e Bashir (Racc. pag. I-5531, punti 16 e 17), e ordinanza 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin Automobiles (Racc. pag. I-1707, punti 15 e 16).
(20) - V. conclusioni pronunciate il 23 febbraio 1999 nella causa C-302/97, Konle, pendente.
(21) - V. sentenza 3 dicembre 1998, causa C-233/97, KappAhl Oy (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 15 e 21).
(22) - La TGVG 1993, in sostanza, prescriveva l'autorizzazione all'acquisto, dalla quale erano però esonerati i cittadini austriaci che dichiarassero di non voler stabilire la residenza secondaria nell'immobile in questione. Quanto agli stranieri, era previsto che l'autorizzazione fosse concessa solo se l'acquisto non ledesse gli interessi economici dello Stato austriaco e rispondesse a interessi di ordine economico, sociale o culturale.
Full & Egal Universal Law Academy