Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo adottato, nel termine prescritto, e/o comunicato alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato.
2 L'art. 16 della direttiva così recita:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
(...)
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri».
3 Il Regno del Belgio non nega di aver omesso di trasporre la direttiva e sostiene, nel suo controricorso, che le disposizioni necessarie stanno per essere adottate.
4 Di conseguenza, il ricorso della Commissione è manifestamente fondato.
Conclusione
5 Di conseguenza ritengo che la Corte debba:
«1) dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese».
(1) - GU L 319, pag. 20.
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