Conclusioni dell avvocato generale
1 Il diritto al premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, previsto dalla normativa comunitaria, può essere trasmesso, nell'ambito della successione anticipata inter vivos di un'azienda agricola, al cessionario dell'azienda che soddisfi per il resto le condizioni per la concessione del suddetto premio?
2 Questo è in sostanza l'oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
La normativa pertinente
3 Fino al 1987 il sostegno del mercato delle carni bovine (1), previsto per evitare o contenere un calo rilevante dei prezzi, era principalmente garantito attraverso il sistema dell'ammasso pubblico. Constatando però che «l'intervento pubblico ha gradualmente perduto la sua funzione originaria di rete di sicurezza per diventare uno sbocco a sé» (2), il Consiglio ha deciso in quell'anno, con l'adozione del regolamento n. 467/87, di limitare gli acquisti pubblici pur compensando l'effetto di tale adattamento con mezzi di sostegno del reddito dei produttori e con il mantenimento temporaneo dei premi vigenti (3).
4 In tale contesto è stata prevista la concessione ai produttori degli Stati membri che non fruiscono ancora di premi in forza di una normativa vigente «di un premio speciale una tantum per ciascun animale detenuto» (4).
5 Inizialmente concepito come un sistema temporaneo destinato a ridurre il ricorso all'intervento ed a restituirgli gradualmente la sua funzione originaria di rete di sicurezza (5), il premio speciale è oggi istituito senza limiti di tempo (6).
6 Le modalità per la concessione di tale premio sono previste dall'art. 4 bis del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento n. 571/89, il cui n. 1 dispone quanto segue:
«1. I produttori di carni bovine possono beneficiare di un premio speciale. Il premio è concesso su domanda dei produttori, per i bovini maschi di almeno nove mesi, ingrassati nella loro azienda.
Il premio è limitato a 90 animali per anno civile e per azienda; il suo importo è fissato a 40 ECU per animale.
Il premio viene concesso una sola volta per ciascun animale. Esso è versato o trasferito al produttore.
(...)».
7 Come previsto da detta normativa di base (7), il legislatore comunitario ha successivamente stabilito le norme generali di tale regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine ed ha, in particolare, precisato le nozioni di «produttore» e di «azienda» nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 572 (8), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1987, n. 468, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (9).
8 Il «produttore» è definito dall'art. 1 di tale regolamento come «l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina».
9 A termini del n. 2 dello stesso articolo, s'intende per «azienda» «l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro».
10 Infine, le modalità di applicazione del regime del premio speciale sono state stabilite dalla Commissione (10) con il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 714 (11), che fissa le condizioni per la concessione del premio speciale previsto dal citato art. 4 bis.
11 Tali condizioni sono concepite di guisa che «(...) le domande siano corredate di dichiarazioni e di impegni da parte dei beneficiari e che tali dichiarazioni e impegni siano sottoposti a controllo amministrativo nonché a un controllo sul posto su un numero minimo di aziende da parte degli Stati membri e diano luogo al recupero totale delle somme versate se le informazioni risultano inesatte» (12).
12 Così viene in particolare prescritto, all'art. 2, secondo trattino, del regolamento n. 714/89, che le domande di premio comportano «l'impegno del produttore di mantenere nella sua azienda i bovini maschi per i quali chiede la concessione del premio per il periodo stabilito in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 (...) almeno sino all'età di nove mesi».
Il menzionato art. 8, n. 2, lascia agli Stati membri la facoltà di fissare tale periodo minimo, che non deve tuttavia essere né inferiore a due mesi né superiore a cinque mesi. In Germania è di tre mesi.
13 Le competenti autorità di ciascuno Stato membro sono invitate a vigilare all'osservanza di tali condizioni, procedendo al controllo amministrativo e alle ispezioni sul posto. Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 714/89, «il controllo verte in particolare:
a) sul numero di bovini maschi presenti nell'azienda gestita dal produttore e formanti oggetto della domanda (...);
b) sull'esattezza delle dichiarazioni previste e sul rispetto degli impegni presi dal produttore;
c) sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'identificazione o la marchiatura (...)».
14 L'inosservanza delle condizioni per la concessione del premio comporta l'applicazione di un regime di sanzioni previsto dall'art. 9 del regolamento n. 714/89.
Il contesto fattuale e processuale
15 Nel maggio 1991 il signor Wettwer (in prosieguo: il «ricorrente nella causa principale») ha chiesto il versamento del premio per dieci animali allevati nella sua azienda. Nel luglio 1991 egli ha poi trasferito l'intera sua azienda agricola a suo figlio che, dal canto suo, eserciva un'azienda presa in affitto (13).
16 La Bezirksregierung, convenuta nella causa principale, si è basata su tale cessione per negare il premio richiesto. Essa ha ritenuto insoddisfatta, in particolare, la condizione che il richiedente il premio tenesse nella propria azienda gli animali di cui trattasi per almeno tre mesi, considerato che il destinatario del premio poteva essere solo il richiedente, senza possibilità di trasmissione dei diritti al successore legale nell'azienda.
17 A sostegno del ricorso proposto avverso tale decisione di rigetto il ricorrente nella causa principale deduceva che sussistono sempre i presupposti per la concessione del premio poiché suo figlio ha adempiuto, dopo essergli subentrato nell'azienda, gli obblighi prescritti. La convenuta nella causa principale eccepisce invece che i premi speciali sono concessi alle persone e non alle aziende.
18 Il Verwaltungsgericht ha respinto il ricorso, ritenendo fondata l'interpretazione - data dalla Bezirksregierung all'art. 4 bis, n. 1, del regolamento n. 805/68, nella versione di cui al regolamento n. 571/89 - secondo la quale i premi sono concessi alle persone e non alle aziende, come risulta dalla definizione della nozione di «produttore». Dato che il ricorrente nella causa principale non era più produttore dopo il trasferimento della sua azienda, egli non poteva rivendicare fondatamente il premio.
Il giudice adito ha ritenuto che nemmeno il figlio potesse, per il medesimo motivo, avvalersi di un trasferimento del premio contestualmente al trasferimento dell'azienda, dovendo le condizioni per la sua concessione essere soddisfatte dal richiedente, in particolare quella del mantenimento delle bestie durante il periodo di controllo.
19 In seguito all'appello del ricorrente nella causa principale, tale sentenza è stata riformata dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht. Contrariamente ai primi giudici, questo ha ritenuto che il premio speciale dovesse essere concesso prendendo in considerazione l'azienda e non la persona. Essendo soddisfatte le condizioni per l'erogazione del premio, questo andava conseguentemente concesso, dopo la notifica del trasferimento, al cessionario.
20 Nell'ambito del procedimento per «Revision» promosso dalla Bezirksregierung avverso detta sentenza il giudice a quo, rilevando che possono essere prospettati diversi argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto a un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per la campagna 1991 sia trasmesso ad un produttore cui il richiedente, nel corso del periodo di impegno, abbia trasferito mediante "vorweggenommene Erbfolge" (successione anticipata inter vivos) la propria azienda agricola, quando lo stesso produttore abbia effettuato come prescritto il mantenimento e l'ingrasso dei bovini».
Presa di posizione
21 Come avevano rilevato i primi giudici (14), a differenza del regime di concessione di altri premi comunitari - come il premio per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero contemplato dal regolamento (CEE) n. 1078/77 (15) o il premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 1244/82 (16) -, il legislatore comunitario non ha espressamente previsto, nel caso del premio speciale ai produttori di carni bovine, la riassunzione da parte del successore degli obblighi assunti dal richiedente del premio.
22 Tuttavia, un siffatto impegno di quest'ultimo sarebbe assolutamente indispensabile qualora si ammettesse la trasmissibilità, insieme con l'azienda, del diritto al premio del richiedente originario. E' sufficiente ricordare uno dei requisiti che condizionano la concessione del premio: questo può essere versato solo per 90 animali al massimo per anno civile e per azienda e una sola volta per animale. Ora, l'impegno del richiedente del premio non può essere sufficiente a garantire l'osservanza di questa condizione da parte di colui che subentra nell'azienda. E' infatti molto probabile che il cessionario dell'azienda, egli stesso produttore come nel caso di specie, abbia già esaurito tale contingente. Dato che l'azienda è definita come «l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro» (17), il subentrante non può aver diritto ai premi chiesti inizialmente se ha già fruito, per animali che deteneva prima, del quantitativo massimo autorizzato. Così, mi sembra difficile ammettere una trasmissione automatica del diritto al premio mentre nessun impegno particolare del subentrante nell'azienda è previsto dalla normativa controversa.
23 Mi sembra in realtà che questa lacuna esprima la deliberata volontà del legislatore di escludere la trasmissione del diritto al premio in caso di cessione e che non si tratti affatto di una dimenticanza ovviabile con riferimento ai principi generali o per analogia con altre disposizioni di diritto comunitario.
24 Ad esempio, se ci si richiama ad altre organizzazioni comuni di mercato nell'ambito delle quali sono stati previsti sistemi di aiuti o premi equivalenti, questi sono in generale concepiti come facenti capo alla persona del richiedente, non già all'azienda. In caso di trasferimento di azienda, a meno che non vigano disposizioni espresse o regimi particolari, il diritto al premio viene perduto e non segue il fondo.
25 In talune organizzazioni comuni di mercato lo stesso legislatore si è preso cura di precisare espressamente che il diritto al premio spetta ai produttori cui il premio è stato concesso.
26 Ciò è vero nel settore delle carni ovine e caprine (18).
27 Lo stesso accade nel settore della carne bovina, di cui ci occupiamo, per la concessione di premi diversi da quello controverso. Così, il diritto al premio per vacca nutrice è dal 1992 espressamente collegato ai produttori cui il premio è stato versato in base all'anno di riferimento e che hanno chiesto il premio per gli anni fino al 1992 incluso (19). La stessa normativa dispone che il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasmettere al subentrante tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasmettere, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferire l'azienda (20).
28 Più spesso, tale collegamento del premio a colui che ha chiesto di fruirne è implicito; eppure appare indubbio leggendo la vostra giurisprudenza.
29 Ciò vale per i premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riguardo ai quali avete rilevato che «l'impegno di astenersi dal cedere latte e prodotti lattiero-caseari, sottoscritto dal beneficiario del premio (...) ha carattere personale e non è connesso al fondo. In caso di alienazione della proprietà dell'azienda o di cessione del diritto di usufruirne, il beneficiario perde il diritto al premio (...)» (21). E' il motivo per cui avete affermato che, «in caso di cessione delle vacche da latte presenti nell'azienda al momento della presentazione della domanda e per le quali è stato attribuito il premio, l'impegno del beneficiario di non vendere latte o prodotti lattieri non si trasmette, per effetto della cessione, all'acquirente di tali vacche» (22).
30 Avete seguito lo stesso iter logico pochi anni dopo, quando erano in questione, nello stesso settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i quantitativi di riferimento istituiti dalla nuova normativa. A un ricorrente che desumeva da questo nuovo sistema che il diritto di proprietà impone allo Stato membro l'obbligo di istituire un regime d'indennizzo dell'affittuario uscente da parte del proprietario, avete opposto la seguente considerazione generale: «il diritto di proprietà, garantito dall'ordinamento giuridico comunitario, non comporta il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, quale i quantitativi di riferimento attribuiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non proveniente né da beni propri né dall'attività lavorativa dell'interessato» (23).
31 Di recente, vi siete pronunciati con maggiore chiarezza, ampliando manifestamente il campo di questa giurisprudenza al di là dei soli premi erogati nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Nella sentenza 9 novembre 1995, Country Landowners Association (24), avete affermato che né le disposizioni pertinenti dell'organizzazione comune di mercato delle carni ovine e caprine, né alcun principio generale di diritto comunitario impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione del pregiudizio subìto dai proprietari di terreni agricoli a causa dell'instaurazione di un sistema di diritti al premio facenti capo ai produttori di carni ovine e caprine o di carni bovine. Avete precisato che non si può, in particolare, far derivare un obbligo del genere dal principio di tutela del diritto di proprietà, dato che l'instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori, anche quando tale sistema produce un effetto pregiudizievole sul valore in capitale delle terre a causa del trasferimento del diritto al premio da parte di produttori che non siano proprietari delle superfici occupate dalle proprie aziende, non compromette il diritto di proprietà, non potendo i vantaggi attribuiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato essere qualificati come diritti provenienti da beni propri o dall'attività lavorativa degli interessati, la cui attribuzione o il cui trasferimento possano essere accompagnati da un obbligo di compensazione a carico dell'una o dell'altra parte di un contratto di affitto (25).
32 Infine, qualora si prenda in esame la vostra giurisprudenza vertente più in particolare sulla normativa controversa, è in definitiva del tutto logico, tenuto conto di questo sviluppo giurisprudenziale, rilevare la stessa interpretazione diretta al collegamento del premio al produttore. Invitati ad interpretare l'art. 9 del regolamento n. 714/89 - che prevede il regime di sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni per la concessione del premio -, avete fornito, nella sentenza 23 novembre 1993, Schumacher (26), interessanti precisazioni sulla nozione di controllo effettuato dalle competenti autorità nazionali in base al quale può essere decisa una sanzione. Rilevando, in particolare, per quanto riguarda il controllo amministrativo, che esso comprende «l'esame dei documenti forniti dal richiedente del premio al fine di provare l'osservanza delle condizioni richieste» (27), fate chiaramente dipendere la concessione del premio dall'osservanza delle condizioni previste da parte del produttore che ha chiesto tale concessione. Se ne deve desumere, relativamente alle circostanze di cui ci occupiamo, che è quindi irrilevante il fatto che gli animali per i quali è stato richiesto un premio siano stati tenuti nell'azienda durante il prescritto periodo di tre mesi: la condizione attinente al mantenimento in azienda non può considerarsi soddisfatta qualora non lo sia da parte del richiedente del premio, come avviene nel caso in cui il trasferimento sia intervenuto prima del termine di tre mesi durante i quali il richiedente si è impegnato a tenere i bovini nella sua azienda.
33 La disposizione oggetto di detta giurisprudenza mi sembra d'altronde essenziale per la soluzione della questione sottopostavi.
34 Infatti esistono casi in cui, nonostante l'inadempimento degli obblighi da parte del produttore che ha presentato una domanda di concessione del premio, tale diritto è conservato, casi che sono specificati all'art. 9 del regolamento n. 714/89.
35 Ciò accade qualora la diminuzione del numero di animali che il produttore si era impegnato a mantenere nella sua azienda per il periodo minimo sia imputabile a «circostanze naturali della vita della mandria» (art. 9, n. 2) o qualora l'impossibilità di rispettare l'impegno di tenere i bovini nell'azienda per tale periodo sia giustificata da «cause di forza maggiore», come il decesso del beneficiario (art. 9, n. 3 (28)).
36 Il trasferimento controverso non configura nessuna di tali fattispecie derogatorie ispirate ad equità.
37 Senza soffermarmi sulle circostanze di cui al n. 2 di tale disposizione, che non è stata affatto invocato, rilevo che invano la ricorrente nella causa principale tenta di far valere che il trasferimento inter vivos è equiparabile, in diritto nazionale, a una successione per desumerne che devono esservi collegate le stesse conseguenze.
Anche se, nell'ipotesi del decesso del beneficiario dell'aiuto - circostanza ritenuta caso di forza maggiore, come abbiamo appena visto (29) -, in conformità all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 714/89, il diritto al premio è conservato - purché il produttore ne informi le competenti autorità entro i dieci giorni successivi all'evento -, il caso di cui ci occupiamo non può, cionondimeno, produrre gli stessi effetti. Non si tratta affatto del decesso del beneficiario da cui deriverebbe l'apertura della successione.
La cessione inter vivos, quand'anche producesse in diritto nazionale conseguenze equivalenti, non può in nessun caso considerarsi un caso di forza maggiore. Questa nozione va infatti intesa, secondo la vostra giurisprudenza, «nel senso di circostanze esterne a chi l'adduce, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata» (30). La cessione è invece un'operazione giuridica voluta dal cessionario e dal cedente, che avviene in circostanze correnti, scelta dalle parti e quindi per queste prevedibile. Essa non costituisce un evento che risponda ai criteri che caratterizzano un caso di forza maggiore, ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 714/89, come il decesso del richiedente originario dell'aiuto, che giustifica la trasmissione del premio al cessionario.
38 Infine, il mio punto di vista può trovare conferma nella lettura dell'ultima deroga ammessa all'osservanza da parte del produttore delle condizioni prescritte, deroga prevista dall'art. 9, n. 4, del regolamento n. 714/89. Questa disposizione si applica quando la differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali effettivamente ammissibili è inferiore al 5% o è al massimo di un animale se il numero degli animali è uguale o inferiore a venti capi e quando tale differenza è dovuta a motivi diversi da quelli di cui al n. 2 (diminuzione del numero di animali imputabile a circostanze naturali della vita della mandria) e al n. 3 (impossibilità di rispettare l'impegno di mantenere i bovini nell'azienda per un periodo minimo per cause di forza maggiore) di detto articolo, «sempreché l'autorità competente sia convinta che non si tratti di falsa dichiarazione presentata con intenti chiaramente fraudolenti o dovuta a negligenza grave». In tal caso il produttore non viene privato di ogni diritto al premio ovvero non è tenuto, se del caso, a restituire l'importo indebitamente versato, come avviene, in linea di principio, qualora si accerti che egli non abbia soddisfatto le condizioni prescritte, ma l'importo che gli è concesso viene ridotto in proporzione (31).
Quindi egli non può in nessun caso eccepire la sua buona fede per pretendere di fruire del premio per gli animali che sono, in definitiva, risultati non ammissibili, anche se ha curato che fossero soddisfatte tutte le condizioni prescritte.
Questo rigore della norma che, pure, consente talune mitigazioni, deve, secondo me, guidare la vostra interpretazione della normativa controversa. Mi sembrerebbe poco coerente ammettere che il premio controverso sia versato al cessionario di un'azienda trasferita nel corso del periodo minimo per il quale il produttore originario si era impegnato a tenere i bovini per i quali chiedeva la concessione del premio nella propria azienda - cessionario che non ha assunto alcun impegno a titolo personale -, anche se il produttore in buona fede che ha creduto di osservare ciascuno degli impegni che aveva sottoscritto non fruirà, ai sensi del citato art. 9, n. 4, di alcun premio per gli animali infine dichiarati non ammissibili e, addirittura, subirà la riduzione proporzionale del premio concesso per il resto della mandria.
39 Tanto i dettagli quanto il rigore di tale norma confortano la mia convinzione che le deroghe da essa previste, nei nn. 2-4, sono tassativamente elencate. In altri termini, il diritto al premio è interamente o parzialmente conservato, nonostante l'inadempimento degli obblighi da parte del produttore, solo in uno dei tre casi contemplati dalla medesima norma. Se il legislatore non ha espressamente previsto il caso di una cessione totale inter vivos di un'azienda, è perché, anche in caso di subentro negli obblighi sottoscritti dal richiedente del premio da parte del cessionario del fondo, il diritto al premio speciale viene perduto.
Conclusione
40 Concludo quindi che voi dichiariate quanto segue:
«Le disposizioni relative alla concessione di un premio speciale ai produttori di carne bovina contenute nell'art. 4 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571, combinato con le disposizioni di attuazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 572, e (CEE) della Commissione 20 marzo 1989, n. 714, devono essere interpretate nel senso che il diritto a un premio speciale a favore dei produttori di carni bovine per il 1991 non può essere trasmesso a un produttore al quale il richiedente del premio abbia ceduto, mediante successione anticipata inter vivos, la propria azienda agricola nel corso del periodo di vigenza degli impegni assunti e il quale ha soddisfatto le condizioni prescritte quanto al mantenimento in azienda e all'ingrasso dei bovini».
(1) - Il regolamento di base in materia è il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24).
(2) - Primo `considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1987, n. 467, che modifica il regolamento n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonché i regimi di premi concessi in questo settore (GU L 48, pag. 1).
(3) - Ibidem, sesto `considerando'.
(4) - Ibidem, settimo `considerando'. Le normative in forza delle quali i premi già vigenti sono versati sono le seguenti: «(...) regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché alla concessione di un premio nazionale complementare in Italia, modificato dal regolamento (CEE) n. 4049/86, e (...) regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito, modificato dal regolamento (CEE) n. 4049/86».
(5) - L'art. 1 del regolamento n. 467/87 prevedeva inizialmente che il premio speciale potesse essere concesso dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988. Tale periodo era stato prorogato con il regolamento modificativo (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1988, n. 4132 (GU L 362, pag. 4), fino al 5 marzo 1989.
(6) - Il quarto `considerando' del regolamento modificativo (CEE) del Consiglio 2 marzo 1989, n. 571, prevede «il mantenimento, al di là del termine del 2 aprile 1989, del regime di premio speciale» (GU L 61, pag. 43).
(7) - Art. 4 bis, citato, n. 2.
(8) - GU L 63, pag. 1.
(9) - GU L 48, pag. 4.
(10) - Come previsto dall'art. 4 bis, n. 3, del regolamento originario n. 805/68.
(11) - Regolamento recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine (GU L 78, pag. 38).
(12) - Terzo `considerando' del regolamento n. 714/89.
(13) - Tale cessione è stata fatta mediante «vorweggenommene Erbfolge» (successione anticipata inter vivos).
(14) - Sub I, paragrafo 11, della traduzione italiana dell'ordinanza di rinvio.
(15) - Regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
(16) - Regolamento della Commissione 19 maggio 1982, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 143, pag. 20), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 13 giugno 1989, n. 1662 (GU L 163, pag. 11).
(17) - Paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
(18) - Si tratta, più in particolare, dell'art. 5 bis, n. 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2069, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3013/89 recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 215, pag. 59).
(19) - Si tratta dell'art. 4 d, n. 4, del regolamento n. 805/68, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215, pag. 49).
(20) - Ibidem, art. 4 e, n. 1.
(21) - Sentenza 13 febbraio 1980, causa 77/79, Damas (Racc. pag. 247, punto 8; il corsivo è mio).
(22) - Ibidem, punto 11.
(23) - Sentenza 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock (Racc. pag. I-955, punto 19), che si richiama in particolare alla sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen II (Racc. pag. I-5119, punto 27).
(24) - Causa C-38/94 (Racc. pag. I-3875).
(25) - In particolare, punti 14, 21, e punto 1 del dispositivo.
(26) - Causa C-365/92 (Racc. pag. I-6071).
(27) - Punto 17 (il corsivo è mio). V. anche punto 19.
(28) - Questa disposizione rinvia, per precisare la nozione di «casi di forza maggiore», «in particolare» ai casi di cui all'art. 5 del regolamento n. 1244/82, fra i quali figura: «a) il decesso del beneficiario (...)».
(29) - Paragrafo 35 delle presenti conclusioni.
(30) - Sentenza 29 settembre 1998, causa C-263/97, First City Trading e a. (Racc. pag. I-5537, punto 38), che rinvia in particolare alla sentenza 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit (Racc. pag. 565, punto 11).
(31) - Ai sensi dell'art. 9, n. 4, «il premio è versato per il numero di animali ammissibili, ridotto del 20%».
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