Conclusioni dell avvocato generale
1 In base all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), la Commissione delle Comunità europee ha adito la Corte con un ricorso per inadempimento contro la Repubblica ellenica, che non avrebbe provveduto a trasporre la direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1).
2 In particolare, si contesta al governo ellenico di non avere stabilito programmi comprendenti obiettivi di qualità delle acque e di non aver stabilito i termini della loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento delle acque da certe sostanze indicate nell'allegato della direttiva. La Commissione contesta a detto governo, inoltre, di non avere sottoposto gli scarichi effettuati nelle acque e suscettibili di contenere queste sostanze ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente che stabilisca le norme d'emissione in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti nel programma di riduzione.
I - La direttiva 76/464
3 La direttiva stabilisce, nel suo primo 'considerando', che «(...) è necessario che gli Stati membri intraprendano con la massima urgenza un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili».
4 Essa mira all'eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente idrico provocato da certe sostanze particolarmente pericolose, enumerate in un elenco, detto «elenco I», e alla riduzione dell'inquinamento provocato da certe altre sostanze pericolose enumerate in un altro elenco, detto «elenco II»; i due elenchi costituiscono un allegato della direttiva (2). Si prevede che gli Stati membri prendano i provvedimenti atti a realizzare questi obiettivi (3).
5 L'elenco I «(...) comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze [citate nell'allegato], scelte principalmente in base alla loro tossicità, alla loro persistenza, alla loro bioaccumulazione, escluse (quelle) che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue» (4).
6 Gli Stati membri devono, in base agli artt. 3 e 5 della direttiva, sottoporre qualsiasi scarico nell'ambiente idrico di sostanze appartenenti all'elenco I ad un'autorizzazione preventiva delle autorità competenti e devono stabilire norme d'emissione che non possono superare certi valori limite. In conformità con l'art. 6, queste sono deliberate dal Consiglio.
7 L'elenco II comprende, in particolare, le sostanze appartenenti all'elenco I per le quali il Consiglio non ha ancora fissato valori limite (5).
8 L'articolo 7, n. 1 e 3, della direttiva impone agli Stati membri di stabilire programmi destinati a ridurre l'inquinamento nell'ambiente idrico (in prosieguo: i «programmi»), che comprendano obiettivi di qualità delle acque. Lo stesso articolo prevede, al n. 2, che qualsiasi scarico nell'ambiente idrico che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad un'autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato che fissa le norme d'emissione. Queste sono calcolate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti conformemente al n. 3 di tale articolo. Al n. 5, si precisa che i «I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione».
9 In base all'art. 7, n. 6, della direttiva, «I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla Commissione in forma sintetica».
10 La direttiva non stabilisce alcuna scadenza per la trasposizione. Tuttavia, il suo art. 12, n. 2, prevede che «La Commissione trasmette, se possibile entro ventisette mesi dalla [sua] notifica (...) le prime proposte presentate in applicazione dell'articolo 7, n. 7» (6). Secondo tale disposizione, «La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione presenta al Consiglio a tal fine proposte in materia».
11 La lettura dell'elenco I rivela che esso comprende principalmente famiglie e gruppi di sostanze, cosicché la Commissione ha ritenuto necessario, prima di procedere alla definizione dei valori limite d'emissione o degli obiettivi di qualità, specificare una ad una le sostanze che compongono tali categorie.
12 In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione ha stabilito un elenco di 129 sostanze singole allegate alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 giugno 1982, concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio (7).
13 Nella sua risoluzione del 7 febbraio 1983, relativa alla lotta contro l'inquinamento dell'ambiente idrico (8), il Consiglio ha precisato che l'elenco delle 129 sostanze enumerate nella comunicazione della Commissione servirà di base alla Comunità per proseguire i suoi lavori di trasposizione della direttiva.
14 A questo elenco sono state aggiunte, in seguito, altre tre sostanze. Su un totale di 132 sostanze, 18 si sono viste attribuire valori limite d'emissione e obiettivi di qualità dal Consiglio, mentre una proposta di direttiva del Consiglio, recante modifica della direttiva 76/464, presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1990, ne prende in considerazione altre 15 (9).
15 Le 99 sostanze restanti dovrebbero figurare sull'elenco I, ma sino a quando il Consiglio non fisserà i valori limite per l'emissione di tali sostanze, queste sono sottoposte al regime applicabile alle sostanze dell'elenco II, così come indicato al primo trattino di tale elenco.
II - Il procedimento di accertamento dell'inadempimento
16 Con lettera di diffida del 27 dicembre 1990, la Commissione ha attirato l'attenzione delle autorità elleniche sull'applicazione, in Grecia, dell'art. 7 della direttiva. Ha ricordato che la Comunità aveva elaborato un elenco di 132 sostanze da integrare nell'elenco I dell'allegato, 33 delle quali facevano già oggetto di direttive specifiche o di proposte di direttive. La Commissione ha attirato l'attenzione del governo ellenico sul fatto che restava un elenco di 99 sostanze che non erano o che non sarebbero state a breve oggetto di regolamentazione e che erano sottoposte agli obblighi previsti dall'art. 7.
17 La Commissione ha inoltre rammentato la richiesta, formulata nelle sue lettere precedenti, di trasmettere un elenco aggiornato che indicasse quali delle 99 sostanze venivano scaricate nell'ambiente idrico greco, gli obiettivi di qualità in vigore al momento della concessione delle autorizzazioni di scarico nelle differenti regioni interessate da tali scarichi, le ragioni per le quali non erano stati fissati, se del caso, gli obiettivi, nonché un calendario che indicasse entro quali date tali obiettivi sarebbero stati raggiunti.
18 Nella stessa lettera, la Commissione, dopo aver avvisato il governo ellenico che riteneva che le disposizioni dell'art. 7 della direttiva non fossero state rispettate e che esso aveva mancato agli obblighi impostigli in forza della direttiva e del Trattato, ha invitato la Repubblica ellenica a presentare le sue osservazioni entro due mesi, conformemente all'art. 169 del Trattato.
19 La Commissione non aveva allegato alla sua lettera l'elenco delle 99 sostanze. Per evitare qualsiasi malinteso, ha precisato con una lettera successiva del 5 ottobre 1993 che l'elenco delle 132 sostanze figurava nella sua comunicazione al Consiglio del 22 giugno 1982, citata supra (10), che quest'ultima era stata confermata dal Consiglio nella sua risoluzione del 7 febbraio 1983, citata supra, e che tre sostanze supplementari erano state aggiunte. La Commissione ha allegato l'elenco completo delle 99 sostanze.
20 In tale occasione, la Commissione ha nuovamente invitato il governo ellenico a comunicarle, entro due mesi, le sue osservazioni sull'elaborazione e l'applicazione dei programmi.
21 La Repubblica ellenica ha risposto con una lettera del 12 agosto 1994, dichiarando che la stipulazione di un contratto con l'Università dell'Egeo per la realizzazione di uno studio specifico era l'unico elemento di novità rispetto ad una delle sue lettere precedenti. Le autorità elleniche hanno, inoltre, dato un certo numero di informazioni sulla presenza in Grecia delle sostanze di cui alla direttiva.
22 In particolare, hanno indicato che 32 sostanze dell'uno o dell'altro elenco subivano una degradazione fotochimica o microbica e non erano scaricate direttamente nell'ambiente idrico. Hanno menzionato il fatto che il ministero dell'Agricoltura non concedeva nessun'autorizzazione di scarico dei pesticidi nell'ambiente idrico, salvo che per una di tali sostanze, utilizzata come preparato nelle risaie, e che gli impianti industriali che imballavano tali preparati non scaricavano acque reflue.
23 Il governo ellenico ha aggiunto che 9 sostanze non erano in commercio in Grecia. Ha riconosciuto, inoltre, la presenza potenziale nelle acque reflue di 17 sostanze. Una di queste non viene, secondo esso, scaricata nelle acque superficiali. Per quanto riguarda altre 10 sostanze e quelle che non sono state oggetto di informazioni da parte sua, il governo ellenico ha segnalato che uno studio in materia sarebbe stato richiesto al fine di ottenere dati sulla concentrazione di tali sostanze negli scarichi degli impianti industriali di produzione così come sull'eventuale presenza di altre sostanze di cui all'elenco II nell'ambiente idrico.
24 Per quanto riguarda l'autorizzazione di scarico di acque reflue che possono contenere alcune delle 99 sostanze di cui all'elenco II nelle acque di ricevimento, ha dichiarato che essa era concessa dal servizio d'igiene, a condizione che per ciascuna delle acque di ricevimento, l'utilizzazione delle quali era stata stabilita mediante decreto prefettizio, fossero stati rispettati gli obiettivi di qualità.
25 Da questi elementi la Commissione ha tratto la conclusione che, per 72 delle 99 sostanze dell'elenco II, le autorità elleniche non avevano preso le misure necessarie per ridurre l'inquinamento delle acque provocato da tali sostanze, o per il fatto che nessuna informazione era stata fornita, o per il fatto che era stata riconosciuta la presenza potenziale di certe sostanze nell'ambiente idrico o infine per il fatto che le informazioni comunicate si erano rivelate non sufficientemente precise.
26 Ritenendo, alla luce di tali elementi, che gli obblighi prescritti non fossero stati adempiuti, la Commissione ha emesso un parere motivato, comunicato alla Repubblica ellenica il 23 dicembre 1996, nel quale esponeva gli inadempimenti che le venivano contestati.
27 Mediante lettera del 20 marzo 1997, il governo ellenico ha trasmesso alla Commissione informazioni sulla rete permanente di sorveglianza delle sostanze di cui all'elenco I della direttiva, che avrebbe dovuto cominciare la sua attività nel 1996, così come sulle azioni intraprese dalle autorità competenti riguardo alle sostanze dell'elenco II e, più particolarmente, sull'iniziativa di uno studio sulla situazione in Grecia delle sostanze dell'elenco II, affidato all'università dell'Egeo. La Repubblica ellenica ha indicato che tale studio doveva essere seguito, se del caso, dall'istituzione di una rete permanente di sorveglianza di tali sostanze così come dal programma per ottenere una loro riduzione.
III - Sul ricorso per inadempimento
Motivi dedotti dalle parti
28 La Commissione contesta alla Repubblica ellenica, da una parte, di non aver stabilito programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque provocato dallo scarico di certe sostanze e, dall'altra, di non sottoporre tali scarichi all'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente, che stabilisca le norme d'emissione in funzione degli obiettivi di qualità previsti da tali programmi.
29 A sostegno del suo ricorso, la Commissione afferma che, sebbene non sia stato previsto alcun termine per la trasposizione della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto comunicarle i programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze dell'elenco II al più tardi entro il 5 agosto 1978, conformemente al suo articolo 12, n. 2. La Commissione sostiene che, in assenza di tale comunicazione, essa ha proposto, attraverso una lettera del 3 novembre 1976, agli Stati membri di trasmetterle i programmi entro il 15 settembre 1981 e che essi non hanno contestato tale termine.
30 La Commissione aggiunge che, in applicazione dell'art. 7 della direttiva, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto stabilire programmi per le 99 sostanze così come per le famiglie e i gruppi di sostanze enumerati al secondo trattino dell'elenco II (11). Ha precisato, tuttavia, che la sua procedura si limita alle 99 sostanze dell'elenco II, primo trattino, dal momento che le sue lettere di diffida e il suo parere motivato non facevano riferimento che queste sostanze.
31 Ha domandato, perciò, alla Corte di constatare che, non avendo stabilito programmi che comprendano obiettivi di qualità e che stabiliscano i termini della loro attuazione per ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle 99 sostanze pericolose dell'elenco II, primo trattino, dell'allegato alla direttiva, e, di conseguenza, non avendo sottoposto gli scarichi effettuati nelle acque che possono contenere una delle sostanze dell'elenco II ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente, che stabilisca le norme d'emissione in funzione degli obiettivi di qualità previsti da tali programmi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e dell'art. 7 della direttiva.
32 La Repubblica ellenica si oppone al ricorso. Sostiene che, dopo la sua risposta del 20 marzo 1997, sono intervenuti elementi nuovi poiché lo studio richiesto è stato effettivamente affidato all'università dell'Egeo. Risulterebbe da una relazione dell'università che le autorità elleniche hanno stabilito norme legislative e preso misure amministrative concrete per la protezione delle acque di ricevimento contro ogni scarico potenziale risultante dall'utilizzo delle sostanze pericolose incriminate.
33 Nel controricorso, la Repubblica ellenica enumera differenti testi nazionali - decreti interministeriali, interdipartimentali, dipartimentali, prefettizi così come una decisione interministeriale e la decisione di un direttore regionale - che prescrivono un certo numero di divieti e di limiti in relazione agli scarichi che possono essere versati nell'ambiente idrico.
34 Cita, parimenti, i dati disponibili relativi alle importazioni, in Grecia, tra il 1983 e il 1989, di 17 prodotti fitosanitari sui 25 dell'elenco II. Il governo ellenico sostiene che, anche se certi prodotti fitosanitari vengono importati in quantità rilevante, le analisi delle acque superficiali realizzate su richiesta del ministero dell'Ambiente non hanno permesso di rintracciare la presenza di prodotti fitosanitari in quantità che possa creare un rischio di contaminazione.
35 La Repubblica ellenica aggiunge che, secondo lo studio in atto, 24 amministrazioni dipartimentali autonome su 52 non conoscono, sul loro territorio, attività che implichino la produzione di rifiuti contenenti le sostanze menzionate nel parere motivato della Commissione. Nelle altre amministrazioni dipartimentali autonome, lo studio non sarebbe stato ancora concluso, di tal ché sarebbe impossibile fornire dati completi in merito.
36 La Repubblica ellenica afferma di aver adempiuto gli obblighi imposti dalla direttiva. Sarebbero, infatti, stati stabiliti obiettivi per le acque di ricevimento per le quali tale procedura era necessaria e sarebbero stati imposti limiti massimi per i rifiuti liquidi versati nelle acque superficiali. Inoltre, ogni parte del territorio nazionale apparterrebbe ad almeno una delle tre categorie seguenti: dipartimenti che hanno instaurato obiettivi di qualità, dipartimenti che hanno fissato limiti massimi di scarico nelle acque di ricevimento, o dipartimenti senza attività industriale che produca rifiuti eventualmente contenenti una delle 99 sostanze dell'elenco II.
37 Nella sua replica, la Commissione rileva che lo studio affidato all'università dell'Egeo farebbe parte delle misure preventive che devono essere prese per poter predisporre i programmi menzionati all'art. 7 della direttiva, il che dimostrerebbe che essi non sono ancora stati predisposti.
38 Contesta che le disposizioni nazionali invocate dalla Repubblica ellenica possano costituire programmi ai sensi dell'art. 7 della direttiva, poiché tali testi, a suo parere, sono destinati ad assicurare la trasposizione di altre direttive comunitarie. La Commissione afferma che i programmi non le sono ancora stati comunicati.
39 Evidenzia che la Repubblica ellenica non può fissare obiettivi di qualità senza norme di emissione dei rifiuti. Al contrario, l'imposizione di soglie di emissione per le differenti sostanze in questione non potrebbe, a suo parere, sostituire l'obbligo di determinare obiettivi di qualità al fine di ridurre l'inquinamento, in applicazione della direttiva. L'assenza di impianti industriali non dispenserebbe la Repubblica ellenica dall'obbligo di adottare programmi per tali regioni.
40 La Commissione aggiunge che gli obiettivi di qualità sono stati stabiliti dal governo convenuto solo per un numero limitato di regioni e per certune delle sostanze dell'elenco II. Tali obiettivi di qualità non risulterebbero da uno studio concreto che abbia rilevato l'inquinamento esistente e abbia descritto il metodo da seguire per giungere alla sua riduzione. Sarebbe, quindi, impossibile stimare la loro rilevanza alla luce della direttiva. Tali obiettivi di qualità non sarebbero, inoltre, legati alla riduzione di un inquinamento rilevato, come esige la direttiva, ma ad obiettivi specifici previsti da altre direttive.
41 Il governo ellenico risponde che la prima tappa dello studio affidato all'università dell'Egeo - inventario delle fonti d'inquinamento, delle sostanze tossiche dell'elenco II, valutazione dei dati raccolti, predisposizione di un elenco di sostanze eventualmente presenti nell'ambiente idrico greco, sviluppo di una rete di sorveglianza delle acque superficiali - è stata realizzata. La seconda tappa dello studio - prelevamento di campioni e analisi delle acque di ricevimento superficiali, relazioni tecniche provvisorie che includano i risultati dei prelievi e relazione completa accompagnata da programmi di diminuzione degli scarichi delle sostanze in oggetto - avrebbe dovuto cominciare nel mese di luglio 1998 e durare 16 mesi.
42 La Repubblica ellenica aggiunge che è stato predisposto un inventario delle fonti d'inquinamento per tutto il territorio e che la rete di sorveglianza copre quasi la totalità delle acque superficiali del territorio greco nonché le industrie che sono all'origine dello scarico di acque reflue contenenti alcune delle sostanze dell'elenco II. Sarebbero state prese misure che stabiliscono obiettivi di qualità per certe acque di ricevimento e per certe sostanze dell'elenco II. Il governo ellenico invoca il principio tratto dalla giurisprudenza della Corte, in base al quale la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esigerebbe necessariamente una riproduzione formale e testuale delle sue disposizioni in un testo di legge, espresso e specifico e potrebbe, in funzione del suo contenuto, limitarsi a un contesto giuridico generale (12).
Valutazione dei motivi dedotti
43 Riguardo al primo motivo, secondo il quale la Repubblica ellenica non avrebbe predisposto i programmi, la Commissione ricorda gli obblighi che tale Stato membro deve adempiere, indicando che esso doveva redigere un bilancio della situazione in materia di inquinamento delle acque interne e delle acque del litorale provocato dalle 99 sostanze dell'elenco II e, in base a tali dati, stabilire il programma di riduzione dell'inquinamento stabilendo gli obiettivi di qualità e i termini per conseguirli (13).
44 Non senza contraddizioni, il governo convenuto, pur pretendendo di aver rispettato gli obblighi che gli incombono, riconosce che lo studio affidato all'università dell'Egeo, destinato a disegnare, in un certo senso, uno stato dei luoghi dell'inquinamento dell'ambiente idrico greco provocato dalle sostanze dell'elenco II prima di descrivere il contenuto dei programmi in una relazione finale, non era terminato nel luglio 1998. Aggiunge che sarebbe dovuto terminare 16 mesi dopo, cioè nel mese di dicembre 1999 (14).
45 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un'infrazione deve essere apprezzata in funzione della situazione che si presenta al termine della scadenza fissata nel parere motivato. I cambiamenti prodottisi successivamente non possono essere presi in considerazione (15).
46 Il governo convenuto riconosce esso stesso che la parte «inventario» dello studio, destinata ad identificare le fonti d'inquinamento nell'ambiente idrico greco, fase preliminare all'elaborazione dei programmi dell'art. 7, n. 1, non era ancora stata realizzata nell'insieme delle amministrazioni dipartimentali autonome «(...) di modo che è impossibile fornire dati completi riguardo alla situazione delle acque di superficie dal punto di vista dell'inquinamento provocato dalle sostanze alle quali si riferisce tale studio» (16).
47 Supponendo che la relazione finale richiesta dalle autorità elleniche sia realizzata entro la data annunciata, è incontestato che, il giorno in cui la Corte è stata adita con il presente ricorso (17), i programmi prescritti dalla direttiva non era stati definiti. Basta, a questo proposito, ricordare che il parere motivato della Commissione è stato reso il 23 dicembre 1996, con l'invito al governo ellenico a conformarvisi entro due mesi. Invece, come risulta dall'allegato II del controricorso della Repubblica ellenica e come ha rilevato la Commissione, l'incarico di ricerca è stato disposto con decisione del 4 giugno 1997 (18).
48 La mancata realizzazione, entro il termine fissato dalla Commissione, dello studio affidato all'università dell'Egeo, basterebbe, a mio parere, a mostrare la fondatezza del primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso, poiché, per definizione, i programmi non erano stati stabiliti.
49 Tuttavia, per dovere di completezza, conviene esaminare gli altri argomenti sostenuti dal governo ellenico, secondo i quali vari testi normativi assicurerebbero in ogni caso la trasposizione della direttiva nel diritto interno.
50 I programmi da predisporsi in base all'art. 7, n. 1, della direttiva sono stati chiaramente definiti in occasione dei procedimenti già promossi dinanzi alla Corte contro altri Stati membri.
51 Essi devono, secondo la giurisprudenza, essere specifici. La Corte ha stabilito, in merito, che «Il carattere specifico dei programmi di cui trattasi consiste nel fatto che essi devono rappresentare un approccio globale e coerente, che abbia il carattere di una pianificazione concreta ed articolata che riguardi l'insieme del territorio nazionale e miri alla riduzione dell'inquinamento causato da tutte le sostanze dell'elenco II che siano rilevanti nel contesto nazionale di ciascuno Stato membro, in rapporto con gli obiettivi di qualità delle acque di ricevimento fissati in questi stessi programmi. Essi sono pertanto (...) diversi da un insieme di misure specifiche miranti alla riduzione dell'inquinamento idrico» (19).
52 Per contro, le disposizioni di diritto ellenico invocate dal governo convenuto presentano un carattere disparato.
53 Le autorità elleniche, ammettendo che certe parti del territorio nazionale non sono coperte né da misure di fissazione di obiettivi di qualità, né da disposizioni che stabiliscano norme d'emissione (20), riconoscono che l'allegata trasposizione della direttiva non risponde all'approccio globale prescritto in tale testo.
54 Per giustificare tale omissione, come anche quelle che risultano dal fatto che le norme d'emissione adottate non coprono, luogo per luogo, che una parte soltanto delle sostanze dell'elenco II (21), la Repubblica ellenica sostiene che la parte di territorio nazionale interessata non comporta attività industriali i rifiuti delle quali possano contenere le sostanze in questione.
55 Come la Commissione ha rilevato a giusto titolo, tale argomento non può essere ammesso, poiché attività inquinanti possono, in ogni momento, nascere e svilupparsi nelle regioni che sfuggono ai limiti legati alla fissazione delle norme d'emissione. Uno Stato membro non può, quindi, senza disconoscere l'obiettivo perseguito dalla direttiva, escludere a priori e in maniera definitiva dal campo d'applicazione della norma nazionale certe parti del suo territorio.
56 Con riferimento, in particolare, ai programmi e agli obiettivi di qualità che questi devono comportare, si deve con dividere il parere della Commissione quando sostiene che una regione sprovvista di attività industriali può essere esposta a seri rischi d'inquinamento, a causa sia di altri tipi di attività, quali l'agricoltura, sia di attività inquinanti localizzate in altre regioni, di modo che una copertura regolamentare completa conforme alla direttiva è pienamente giustificata.
57 L'esigenza di una pianificazione che copra l'insieme del territorio nazionale e che sia destinata a ridurre l'inquinamento causato dall'insieme delle sostanze dell'elenco II non è rispettata nemmeno nella misura in cui alcune delle disposizioni invocate prevedono limiti per gli scarichi di certe sostanze senza una fissazione preventiva degli obiettivi di qualità (22). Orbene, tali obiettivi, la cui fissazione è imposta dalla direttiva, sono solo atti a garantire una verifica regolare dello stato dell'ambiente idrico e un adattamento conseguente del livello delle norme d'emissione precedentemente stabilite, quando esse si rivelano insufficienti. La loro istituzione costituisce così un vero obbligo di risultato a carico degli Stati membri, a garanzia di una protezione effettiva dell'ambiente.
58 La Repubblica ellenica non ha dimostrato, inoltre, di aver fissato i termini per il conseguimento degli obiettivi di qualità, anche se tali obiettivi sono previsti in alcuni dei testi invocati.
59 Aggiungiamo che, benché essa affermi, nella controreplica, che «(...) l'insieme delle acque di superficie è controllato da una rete di sorveglianza stretta della loro qualità, in merito alla presenza delle sostanze dell'elenco della direttiva (...)» (23), la Repubblica ellenica aveva chiaramente segnalato nel suo controricorso, cioè molto tempo dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, che tale rete non esisteva. Essa aveva, in effetti, indicato che l'Università dell'Egeo «(...) [era] stata incaricata della creazione di una rete di sorveglianza delle acque di ricevimento superficiali in tutto il paese (...)» (24).
60 In definitiva, benché persegua incontestabilmente obiettivi di protezione dell'ambiente e, in particolare, dell'ambiente idrico, il dispositivo regolamentare predisposto dalle autorità elleniche non sembra essere stato concepito nello spirito della direttiva, né per garantirne la trasposizione. D'altronde, così come la Corte ha già stabilito riguardo ad altre normative nazionali che si pretendeva fossero state stabilite in applicazione di questo testo, la regolamentazione della Repubblica ellenica «(...) non costituisce che una serie di interventi normativi specifici, incapaci di costituire un sistema organizzato e articolato di obiettivi di qualità relativo a questo o a quel corso o specchio d'acqua (...)» (25). Essa non potrebbe, per ciò, essere considerata come un programma ai sensi dell'art. 7 della direttiva.
61 Conseguentemente, occorre proporre alla Corte di accogliere il primo motivo invocato dalla Commissione.
62 In merito al secondo motivo, esso è intimamente legato al primo, in quanto, non avendo la Repubblica ellenica stabilito programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'art. 7, n. 2.
63 La Corte ha già stabilito, in effetti, che «(...) risulta in particolare da quest'ultima disposizione che le autorizzazioni di cui trattasi contengono norme di emissione applicabili agli scarichi individuali autorizzati e calcolate in funzione degli obiettivi di qualità previamente stabiliti in un programma ai sensi del n. 1 della stessa disposizione, diretto a proteggere le acque degli specchi e dei corsi d'acqua controversi» (26). Pertanto, qualora risulti che il primo motivo sia fondato, il secondo si confonderà con esso e perderà il proprio oggetto specifico di modo che non sarà più necessario esaminarlo.
64 L'assenza di programmi ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva rende impossibile la predisposizione di un sistema di autorizzazioni preventive conforme all'art. 7, n. 2. Non si rende più necessario, quindi, analizzare il secondo motivo.
Conclusioni
65 In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo stabilito programmi che comprendano obiettivi di qualità e che fissino i termini per la loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle 99 sostanze pericolose dell'elenco II, primo trattino, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, e, di conseguenza, non avendo sottoposto gli scarichi effettuati nelle acque e idonei a contenere una delle suddette sostanze a un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente, che fissi le norme d'emissione in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti nei suddetti programmi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato e dell'art. 7 della suddetta direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(1) - GU L 129, pag. 23, in prosieguo: la «direttiva».
(2) - Art.2.
(3) - Ibidem.
(4) - Allegato alla direttiva.
(5) - Elenco II, primo trattino, dell'allegato alla direttiva.
(6) - La direttiva è stata notificata il 5 maggio 1976.
(7) - GU C 176, pag. 3.
(8) - GU C 46, pag. 17.
(9) - GU C 55, pag. 7, art. 2.
(10) - Tale cifra, menzionata nella lettera della Commissione, non è esatta, poiché l'elenco in questione comprende solo le prime 129 sostanze elencate. La si ottiene, tuttavia, aggiungendo le tre sostanze supplementari.
(11) - Quest'ultima disposizione designa «alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencate [allo stesso trattino] che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.»
(12) - Sentenze 1 ottobre 1991, causa C-13/90, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4327; causa C-14/90, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4331, e causa C-64/90,Commissione/Francia), (Racc. pag. I-4335).
(13) - Punto 20 del ricorso.
(14) - Punto 2 della controreplica.
(15) - Sentenza 25 novembre 1998, causa C-214/96, Commissione/Spagna (Racc. p. I-7661, punto 25).
(16) - Pag. 31 della traduzione [francese] del controricorso.
(17) - Ricorso per inadempimento del 6 novembre 1997, ricevuto dalla cancelleria della Corte il 10 novembre 1997.
(18) - Studio sul tema «Riconoscimento dello stato d'inquinamento delle acque superficiali provocato dalle sostanze tossiche dell'elenco II, eventualmente rientrati nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE e organizzazione/funzionamento di una rete di sorveglianza della qualità delle acque superficiali, riguardo alle sostanze che il riconoscimento dello stato d'inquinamento rivelerebbe».
(19) - Sentenza 21 gennaio 1999, causa C-207/97, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-275, punto 40).
(20) - Pag. 33, secondo comma, della traduzione francese del controricorso.
(21) - Ibidem, pag. 11, 14 et 30.
(22) - V., ad esempio i decreti prefettizi citati a pag. 18 della traduzione [francese] del controricorso. Il governo ellenico ha parimenti precisato che «(...) obiettivi di qualità sono già stati fissati per le acque di ricevimento che sono particolarmente soggette a scarichi di sostanze pericolose dell'elenco II (...) per gli altri ambienti ricettori, che non hanno problemi di scarico delle sostanze dell'elenco II (...) la procedura di fissazione degli obiettivi di qualità è in corso, poiché la questione è affrontata globalmente, attraverso uno studio realizzato (...) dall'Università dell'Egeo» (punto 5 della controreplica, il corsivo è mio).
(23) - Punto 5, lett. d).
(24) - Pag. 33, quarto comma, della traduzione [francese].
(25) - Sentenza Commissione/Spagna, citata, punto 30.
(26) - Sentenza 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3343, punti 28 e 29, il corsivo è mio).
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