Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee mira a far dichiarare che, non avendo adottato e non avendole comunicato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CEE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (1), e
- della Commissione 2 dicembre 1994, 94/59/CE, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine (Trichinelle spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (2),
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e di tali direttive.
2 In forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva 93/118, gli Stati membri dovevano attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi il 31 dicembre 1993, per quanto riguarda i requisiti dell'allegato nonché dell'art. 5, modificato, della direttiva 85/73 e al più tardi il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda le altre disposizioni. Conformemente a tale norma, gli Stati membri erano tenuti ad informare immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate.
3 Parimenti, in forza dell'art. 2, primo comma, della direttiva 94/59, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1_ gennaio 1995, ed informarne immediatamente la Commissione.
4 Avendo constatato che tali termini erano scaduti senza che essa fosse stata informata dell'esistenza di misure di trasposizione adottate dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha avviato un procedimento di accertamento di inadempimento, ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
5 Con lettera 16 maggio 1995, essa ha invitato il governo ellenico a presentare le sue osservazioni sulla mancata adozione delle disposizioni necessarie per trasporre le direttive 93/118 e 94/59 nell'ordinamento interno.
6 Poiché il governo ellenico non ha risposto a tale lettera nel termine prescritto, la Commissione gli ha inviato, il 24 settembre 1996, un parere motivato nel quale essa considerava che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombevano.
7 Nella sua controreplica, la Repubblica ellenica ha indicato che essa aveva provveduto alla trasposizione della direttiva 94/59 con il decreto presidenziale n. 345/97 recante «Modifica e integrazione delle norme del decreto presidenziale n. 599/85 relativo alle condizioni sanitarie che devono essere soddisfatte dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne importati in Grecia da paesi terzi (FEK A 213), in conformità con la direttiva 94/59 della Commissione (FEK A 233)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica il 25 novembre 1997.
8 Con lettera 10 marzo 1998, la Commissione ha dichiarato di rinunciare al ricorso per inadempimento nella parte in cui quest'ultimo riguardava la mancata trasposizione della direttiva 94/59.
9 Per quanto riguarda la parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione della direttiva 93/118, la Repubblica ellenica ha indicato che essa aveva elaborato un progetto di decreto presidenziale riguardante l'armonizzazione del diritto nazionale e di tale direttiva, ma che le sembrava opportuno completare tale decreto in vista della contemporanea trasposizione della direttiva 93/118 e della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73 per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (3).
10 Risulta pertanto che la Repubblica ellenica non contesta che la direttiva di cui trattasi non è stata trasposta nel termine impartito, cosicché occorre considerare fondato il ricorso per inadempimento agli obblighi prescritti dalla direttiva 93/118 proposto dalla Commissione.
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che tale rinuncia appaia giustificata dal comportamento della controparte.
13 La Commissione ha rinunciato ad una parte del ricorso in seguito all'adozione da parte della Repubblica ellenica, successivamente alla proposizione del ricorso, delle misure necessarie a garantire la trasposizione della direttiva 94/59 nel suo ordinamento interno.
14 Ne consegue che la rinuncia parziale della Commissione è motivata dall'atteggiamento della Repubblica ellenica che, peraltro, è soccombente per il resto, cosicché va condannata alle spese.
Conclusione
15 Di conseguenza propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato né comunicato alla Commissione, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3, n. 1, della detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.»
(1) - GU L 340, pag. 15.
(2) - GU L 315, pag. 18.
(3) - GU L 162, pag. 1.
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