Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato in data 12 novembre 1997, la Commissione ha chiesto alla Corte di constatare che la Repubblica ellenica ha mancato agli obblighi ad essa incombenti non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio del 22 giugno 1995, 95/23/CE, che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (1).
2 Lo Stato membro convenuto non ha contestato l'addebito mossogli dalla ricorrente, ma si è limitato a segnalare che un decreto presidenziale assicurante la trasposizione della direttiva in questione era in corso di adozione. Tale ultima circostanza, tuttavia, non costituisce, per pacifica giurisprudenza della Corte (2), causa esimente dall'inadempimento.
3 Propongo dunque alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica alle spese di giudizio.
(1) - GU L 243, pag. 7.
(2) - Si vedano, ex multis, sentenze 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015), e 20 marzo 1997, causa C-294/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1781).
Full & Egal Universal Law Academy