Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il ricorso per inadempimento presentato il 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
- alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (1),
- alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2),
- alla direttiva della Commissione 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell' alimentazione degli animali (3),
- alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (4),
o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali direttive. Essa chiede altresì che la Repubblica italiana sia condannata alle spese del procedimento.
2 Nel suo ricorso, la Commissione rammenta le diverse fasi seguite durante il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE.
3 Nel suo controricorso, depositato il 14 febbraio 1998, la Repubblica italiana non contesta né la regolarità del detto procedimento, né l'esistenza dell'inadempimento. Essa si limita a fornire indicazioni sull'ultimo stato del calendario emanato per trasporre le direttive di cui trattasi. Le direttive 93/119 e 93/118 saranno trasposte con decreto legislativo, appena la legge comunitaria per il 1995/1997, il cui esame effettuato dal Parlamento sta per essere completato, sarà stata approvata e sarà entrata in vigore. La direttiva 94/42 sarà trasposta con atto regolamentare autorizzato dalla detta legge comunitaria e la direttiva 94/16 sarà trasposta da un decreto ministeriale attualmente in fase di concertazione tra le amministrazioni nazionali interessate.
4 La Commissione ha ritenuto superfluo il deposito di una replica e le due parti hanno rinunciato all'udienza.$
5 Propongo, pertanto, di accogliere integralmente il ricorso della Commissione e di conseguenza:
1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, della Commissione 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, e del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive,
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
(1) - GU L 340, pag. 21.
(2) - GU L 201, pag. 26.
(3) - GU L 104, pag. 32.
(4) - GU L 340, pag. 15.
Full & Egal Universal Law Academy