Conclusioni dell avvocato generale
Fatti e procedura
1 Con atto depositato il 9 dicembre 1997 la Commissione proponeva, nei confronti del Granducato di Lussemburgo, un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE. Essa chiedeva alla Corte di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ivi comprese quelle a carattere sanzionatorio, necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE (1), relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (in prosieguo: la «direttiva»), era venuto meno agli obblighi che gli derivano da tale direttiva e dal Trattato CE.
2 La direttiva ora citata stabilisce, all'art. 31, che gli Stati membri devono adottare, entro e non oltre il 1_ luglio 1995, le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva stessa, che le disposizioni di esecuzione devono a loro volta entrare in vigore entro e non oltre il 31 dicembre 1995 e che gli Stati membri debbono informarne immediatamente la Commissione.
3 Nel suo ricorso la Commissione assumeva di non aver ricevuto dalle autorità di governo lussemburghesi nessuna comunicazione sulle misure nazionali di attuazione della direttiva e di non disporre di informazioni provenienti da altre fonti dalle quali potesse dedursi la messa in atto di tali misure. Su queste premesse, il 27 ottobre 1995 la Commissione inviava al Lussemburgo una lettera di messa in mora.
4 A seguito di ciò, con lettera dell'8 gennaio 1996, le autorità lussemburghesi comunicavano alla Commissione che la Camera dei Deputati aveva iniziato l'esame di un progetto di legge di attuazione della direttiva e che un secondo progetto, avente la medesima finalità, sarebbe stato presentato a breve termine. Il 19 agosto 1996 la rappresentanza permanente del Lussemburgo presso la Comunità informava la Commissione dell'avvenuta presentazione di questo secondo progetto. Successivamente, le autorità lussemburghesi comunicavano che l'art. 21 della direttiva (riguardante l'informazione degli investitori) era stato attuato attraverso un regolamento ministeriale del 27 dicembre 1995. Dopo di ciò le autorità lussemburghesi non notificavano alla Commissione l'attuazione di nessun'altra disposizione della direttiva.
5 In relazione ai fatti sin qui esposti, il 24 febbraio 1997 la Commissione emetteva un parere motivato (2) contestando al Granducato di Lussemburgo di non aver dato attuazione alla direttiva più volte richiamata. Con lettera del 22 aprile 1997, le autorità lussemburghesi si rivolgevano alla Commissione e deducevano che, in relazione a molteplici aspetti della direttiva, non era necessaria l'emanazione di nuove disposizioni per adeguare alla stessa l'ordinamento interno, ciò perché tali disposizioni già esistevano in diritto lussemburghese. Le autorità lussemburghesi non fornivano comunque precisazioni circa il contenuto di tali disposizioni.
Sulla base di questa presa di posizione delle autorità lussemburghesi, la Commissione perveniva alla conclusione che dette autorità non avevano trasposto in diritto interno la maggior parte delle disposizioni della direttiva, e precisamente tutte quelle disposizioni cui non si faceva riferimento nella lettera del 22 aprile 1997, e che pertanto il Granducato di Lussemburgo era venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva e dalle pertinenti norme del Trattato.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
6 Secondo il terzo comma dell'art. 189 del Trattato la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Secondo il primo comma dell'art. 5 del Trattato gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Per quanto riguarda, in particolare, la trasposizione in diritto interno della direttiva 93/22, l'obbligo relativo è formulato in termini espliciti nell'art. 31 di detta fonte, che fissa a questo fine il termine ultimo del 1_ luglio 1995 e impone agli Stati membri l'obbligo di informare immediatamente la Commissione dell'avvenuta adozione delle necessarie misure interne.
7 Il governo lussemburghese, nella memoria difensiva depositata il 13 marzo 1998, riconosceva esplicitamente di non avere ancora provveduto a trasporre integralmente la direttiva 93/22 e si giustificava adducendo che vi erano stati ritardi nella procedura legislativa. Aggiungeva che, nella sua seduta del 20 gennaio 1998, la Camera dei Deputati aveva approvato un progetto di legge che trasponeva parzialmente la direttiva modificando la legge 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario e l'art. 113 del codice di commercio. Deduceva infine che un secondo progetto di legge relativo alla sorveglianza dei mercati era stato presentato il 16 luglio 1996 e che la Camera dei Deputati avrebbe proceduto in tempi brevi alla sua approvazione. Così stando le cose, il governo lussemburghese esprimeva l'opinione che la presente procedura sarebbe presto divenuta senza oggetto e pertanto chiedeva che il ricorso venisse respinto.
8 La tesi del governo lussemburghese non può esser condivisa. Ed invero, considerato che almeno alcuni degli obblighi prescritti dalla direttiva non hanno trovato attuazione in tempo utile, non vi può essere dubbio circa la violazione da parte del Granducato di Lussemburgo degli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 189 del Trattato e della direttiva medesima. Il fatto che, secondo le previsioni del governo lussemburghese, le disposizioni legislative destinate a dare integrale attuazione alla direttiva potrebbero ancora essere adottate nel corso di questo procedimento è senza influenza sulla sorte della causa. Infatti, secondo la vostra giurisprudenza (v. sentenza 11 giugno 1998, cause riunite C-232/95 e C-233/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3343, punto 38), è il termine fissato nel parere motivato che delimita, anche temporalmente, l'inadempimento dello Stato, così che l'adempimento tardivo, sia esso avvenuto prima della proposizione del ricorso o durante il giudizio, non determina il venir meno dell'interesse all'azione, salvo una rinuncia agli atti da parte della Commissione, che nella specie non vi è stata.
Sulle spese
9 Il Granducato di Lussemburgo è risultato soccombente in tutti i suoi mezzi. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione formulato questa domanda, il Granducato di Lussemburgo deve essere condannato alle spese.
10 Per tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva medesima;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese del giudizio.
(1) - GU L 141, pag. 27.
(2) - Lettera n. SG (97) D/1378.
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