Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nel caso in esame, il Juzgado de Primera Instancia n. 22 di Valencia, ha investito la Corte di questioni inerenti all'applicabilità della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (1), a un contratto, relativo a diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili, stipulato in un complesso turistico a Denia, a 100 km da Valencia, su invito di un'impresa stabilita a Valencia.
2 Dalle informazioni fornite dal giudice di rinvio risulta che il contratto, stipulato il 14 settembre 1996 tra le parti, la ditta Travel Vac SL (in prosieguo: la «Travel Vac») e un consumatore, il signor Manuel José Antelm Sanchis, riguardava diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili, nonché prestazioni di servizi e altre prestazioni di natura meramente obbligatoria. Su invito dell'impresa Travel Vac - con sede sociale a Valencia - il consumatore si era recato a Denia per la conclusione del contratto. Il giudice di rinvio riferisce, inoltre, che il valore immobiliare del contratto ammontava a 285 000 PTA, mentre il suo valore complessivo era di 1 090 000 PTA.
3 Come si evince dal contratto trasmesso con gli atti dal giudice nazionale, il valore immobiliare corrispondeva ad 1/51 della proprietà di un appartamento situato in un complesso turistico a Denia, il quale conferiva un diritto esclusivo di godimento durante la diciannovesima settimana dell'anno. La proprietà dell'appartamento era stata considerata come suddivisa in 51 parti, ciascuna delle quali conferiva un diritto di godimento per una settimana determinata dell'anno, mentre la parte restante, cioè la cinquantaduesima settimana, era riservata alla manutenzione. La quota restante del prezzo, vale a dire il prezzo complessivo dedotto il valore immobiliare, comprendeva - in forza del contratto - l'IVA, il diritto di godimento a tempo parziale sul mobilio e l'adesione al circuito RCI (Resort Condominium International). La partecipazione a quest'ultimo consentiva uno scambio dei diritti di soggiorno in questione e l'utilizzo di tutti i servizi comuni degli impianti.
4 Inoltre, in caso di mancato pagamento alla scadenza, il contratto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo del risarcimento del danno, oltre gli interessi, per un valore corrispondente al 25% del prezzo complessivo dell'operazione. Questa somma avrebbe dovuto essere versata anche nel caso in cui il consumatore avesse esercitato il diritto di recesso, entro il termine di sette giorni a sua disposizione, mediante un atto formale.
5 Secondo quanto riferito dal giudice di rinvio, il consumatore non si era presentato in banca alla data prevista e concordata per sottoscrivere l'atto di conferma il 17 settembre 1996, ossia tre giorni dopo la firma del contratto. In quello stesso giorno egli si trovava, invece, nei locali commerciali del venditore a Valencia e dichiarava oralmente che tutto era da ritenersi senza effetto e che i documenti da lui sottoscritti dovevano essergli restituiti.
6 La ditta Travel Vac proponeva infine azione per l'esecuzione forzata contro il consumatore, cosa che conduceva alla controversia di cui al procedimento a quo.
7 Il giudice di rinvio rileva che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (2), non trova applicazione nel caso di specie. La direttiva in questione prevede un termine per la sua attuazione di trenta mesi, sicché avrebbe dovuto essere attuata solo entro il mese di aprile 1997, mentre il contratto di cui trattasi risale al 1996. Tuttavia, il giudice nazionale è dell'avviso che al contratto in questione possa applicarsi un'altra direttiva, e più precisamente la direttiva 85/577, perché il contratto controverso non inerisce esclusivamente ai diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili, ma costituisce anche una fattispecie di contratto negoziato fuori dei locali commerciali. A differenza della disciplina speciale dettata dalla direttiva 94/47, la direttiva 85/577 costituirebbe una disciplina generale per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Quest'ultima conserverebbe validità nella misura in cui non è in contrasto con la disciplina speciale.
8 Per questi motivi il giudice di rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il contratto di acquisto di un diritto d'uso a tempo parziale (multiproprietà) di un bene immobile in generale, e quello controverso nel caso di specie in particolare, debba considerarsi ricompreso tra quelli esclusi dall'applicazione della direttiva ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), di questa.
2) Se, anche supponendo che il contratto di cui trattasi sia escluso dall'ambito di applicazione della direttiva in forza dell'articolo menzionato, e considerata la sua natura di contratto di multiproprietà, possa o meno essere di ostacolo a tale ipotetica esclusione il fatto che esso non abbia ad oggetto solamente un immobile, ma contenga altresì clausole relative a prestazioni di servizi e ad altre prestazioni di carattere puramente obbligatorio (clausola n. 3 del contratto), le quali rappresentino un valore maggiore di quello sostituito dal bene immobile (pari a 285 000 PTA, mentre il valore complessivo del contratto è pari a 1 090 000 PTA).
3) Se il complesso turistico di appartamenti in multiproprietà nella città di Denia, proposto al consumatore, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della direttiva citata, tenuto conto del fatto che l'impresa Travel Vac SL ha sede in Valencia, calle Professor Beltrán Báguena n. 5.
4) Se il diritto di recesso sancito dall'art. 5, n. 1, della direttiva a favore del consumatore trovi il suo fondamento in una presunzione di coartazione o manipolazione della volontà del compratore-consumatore, riconducibile alle circostanze menzionate nell'art. 1 della direttiva; in caso affermativo, entro quali limiti tale fondamento del diritto di recesso, tutelato dalla direttiva, derivi dal dolo generico del venditore, il quale faccia uso di "parole o macchinazioni insidiose da parte di uno dei contraenti che inducono l'altro a concludere un contratto cui non avrebbe altrimenti consentito" (art. 1269 del codice civile spagnolo), e, in generale, dal libero e necessario consenso negoziale (artt. 1254, 1258, 1261 e seguenti del codice civile spagnolo).
5) Se la notificazione di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva debba essere effettuata in modo espresso, o se eventualmente tale recesso possa consistere in atti inequivocabili, come si è verificato nel presente caso, in cui il consumatore non si è presentato alla data prevista e concordata per la firma in banca del contratto definitivo, bensì il 17 settembre 1996, tre giorni dopo la firma del contratto preliminare, che figura a pag. 76 del fascicolo, e l'intenzione era confermata dalla comparizione del consumatore nei locali del venditore in Valencia, lo stesso giorno 17 settembre 1996, per manifestare verbalmente la volontà "che tutto rimanga senza effetto e che gli vengano restituiti i documenti sottoscritti".
6) Se i rimborsi, le restituzioni e gli altri effetti previsti dall'art. 7 come compensazione a favore del venditore nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 della direttiva siano compatibili con un patto di "indennizzo per danni causati al venditore" di importo forfettario - fissato al 25% del valore complessivo dell'operazione - , come risulta dalla clausola n. 4 del contratto (pag. 76, faccia posteriore, del fascicolo)».
Disposizioni comunitarie pertinenti
9 La direttiva 85/577 si applica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, «ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
- durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o
(...)».
10 L'art. 3, n. 2, esclude, tuttavia, determinati contratti dall'ambito di applicazione della direttiva. In forza di questa disposizione, la presente direttiva non si applica
«a) ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili;
(...)».
11 Il diritto di recesso del consumatore menzionato anche nelle questioni di rinvio è disciplinato dall'art. 5:
«1. Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'art. 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso.
2. Con l'invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto rescisso».
12 Ai sensi dell'art. 6, il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva. Le conseguenze derivanti dall'esercizio del diritto di recesso sono disciplinate dall'art. 7, il quale dispone:
«Qualora il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli effetti giuridici del recesso sono disciplinati a norma della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di merci ricevute».
Argomenti delle parti
13 La ditta Travel Vac, ricorrente nel procedimento a quo, è dell'avviso che il contratto controverso esuli dal campo d'applicazione della direttiva 85/577. Essa fa riferimento ai dibattiti intercorsi in seno alla Commissione. In ordine al quesito relativo all'applicabilità della direttiva agli immobili e ai diritti sugli immobili, sarebbe evidente che i contratti di multiproprietà, e la loro configurazione come diritti di godimento a tempo parziale, non sono disciplinati dalla direttiva. Al fine di introdurre regole specifiche per le attività di «time sharing», sarebbe stata adottata la direttiva 94/47, la quale non troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché al momento dell'introduzione del ricorso non era ancora scaduto il termine per l'attuazione della direttiva, né, tanto meno, essa aveva già avuto luogo. Per tale motivo, l'impresa non prende posizione sulle restanti questioni pregiudiziali.
14 Il consumatore, parte convenuta nel procedimento a quo, è invece dell'opinione che i contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili non costituiscano diritti sugli immobili. Questi contratti riguarderebbero, piuttosto, prestazioni di servizi che deve fornire il commerciante. Si potrebbe, inoltre, dare per certo che il contratto di cui trattasi è stato concluso in occasione di un'escursione organizzata da un commerciante, visto che il luogo e l'ora sono stati stabiliti unilateralmente dalla Travel Vac. Non avrebbe, in proposito, alcuna rilevanza il fatto che il consumatore non sia stato condotto al luogo della trattativa con un'auto noleggiata dal commerciante. Tanto meno il luogo in cui è stato stipulato il contratto potrebbe essere qualificato come un locale commerciale, essendosi trattato di grandi sale ubicate all'interno di un complesso turistico.
15 Secondo il governo spagnolo, dal contratto non risulterebbe in modo sufficientemente chiaro chi abbia stipulato questo contratto in qualità di venditore, se la Travel Vac o un'impresa con sede sociale a Denia. Sarebbe assai probabile che il contratto sia stato stipulato in un locale attrezzato dal venditore per commercializzare il proprio prodotto in diretta vicinanza con il complesso turistico. Se si considerasse questo criterio sostanziale, non sussisterebbe alcun dubbio in ordine al fatto che il contratto sia stato concluso nei locali commerciali del commerciante. Il governo spagnolo ritiene, tuttavia, applicabile la direttiva 85/577, in ragione del fatto che essa dovrebbe tutelare il consumatore anche nel caso in cui egli sia stato indotto dal commerciante a recarsi nei suoi locali commerciali, per ivi stipulare il contratto.
16 La Commissione condivide la posizione del giudice di rinvio, secondo la quale la direttiva 85/577 sarebbe applicabile come norma generale, quando il contratto è stato negoziato fuori dei locali commerciali. Questo è quanto sarebbe accaduto nel caso di specie, perché il contratto non concerne solo diritti sugli immobili, ma anche prestazioni di servizi. Inoltre, l'art. 1, n. 1, della direttiva, che ne definisce l'ambito di applicazione, dovrebbe essere interpretato estensivamente, in ragione del suo scopo protettivo. Pertanto, la direttiva troverebbe applicazione anche quando il commerciante inviti il consumatore e lo induca a recarsi personalmente in un determinato luogo, dove gli vengano offerti e presentati in una certa maniera prodotti e prestazioni di servizi. Secondo la Commissione, questi luoghi non costituiscono, nel caso di specie, locali commerciali del commerciante.
B - Presa di posizione
17 Le prime tre questioni deferite dal giudice di rinvio riguardano l'applicabilità della direttiva 85/577 al caso di specie, in altri termini al contratto stipulato nel presente caso.
Sulla prima e sulla seconda questione
18 Si tratta di stabilire se il contratto controverso nel caso di specie rientri nella disciplina derogatoria prevista dalla direttiva e, pertanto, sia escluso dall'ambito di applicazione di quest'ultima. Come già ricordato, nel 1994 è stata adottata una direttiva concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili. Ci si potrebbe a questo punto chiedere se, di fronte a questa direttiva, la direttiva 85/577 sulle vendite porta a porta trovi ancora applicazione nei riguardi del contratto in questione - che è un contratto relativo a diritti di godimento a tempo parziale. A questo proposito, va tenuto presente che, al momento della conclusione del contratto, la direttiva 94/47 non era stata ancora recepita nel diritto spagnolo e che il termine per la trasposizione non era ancora scaduto. Rimane perciò fermo - incontestabilmente - che questa direttiva non si applica alla presente fattispecie contrattuale.
19 D'altra parte, la Commissione rileva che, ove il contratto qui controverso dovesse soddisfare tutte le condizioni per rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 85/577, quest'ultima troverebbe indubbiamente applicazione in quanto norma generale.
20 Si concorda con questa posizione. Entrambe le direttive mirano in primo luogo alla tutela del consumatore. Ciò appare già dai titoli delle direttive. Così recita, tra l'altro, l'ottavo `considerando' della direttiva 94/47: «considerando che, allo scopo di garantire all'acquirente un elevato livello di tutela e date le caratteristiche particolari dei sistemi di utilizzazione a tempo parziale di beni immobili, il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili deve contenere alcuni elementi minimi». Ai sensi dell'art. 1, costituisce oggetto della direttiva «il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla tutela degli acquirenti per taluni aspetti dei contratti direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili ("multiproprietà")».
21 La direttiva 94/47 mira, quindi, alla tutela del consumatore che acquista diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili. La direttiva 85/577, per converso, tutela il consumatore non tanto perché acquista un determinato bene, quanto piuttosto per le modalità con cui ha avuto luogo quest'acquisto o la conclusione del contratto. Si tratta di contratti negoziati fuori dei locali commerciali del commerciante. «La caratteristica essenziale dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte» (3). Questa direttiva appresta quindi tutela al consumatore a motivo di questo «elemento di sorpresa» (4).
22 Nel caso di specie, si tratta di un contratto avente ad oggetto diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili. Il consumatore dovrebbe pertanto godere di una certa tutela. Se poi il contratto, in aggiunta, soddisfa anche le condizioni poste dalla direttiva 85/577, nel senso che si tratti di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, allora anche tale circostanza renderebbe necessario garantire una certa protezione al consumatore contraente. In altri termini, nel presente caso il consumatore sarebbe meritevole di tutela per le due circostanze - il contratto di godimento a tempo parziale e la vendita porta a porta - che qui appaiono combinate. Il fatto che il contratto di godimento a tempo parziale su beni immobili eventualmente sia stato negoziato fuori dei locali commerciali, ai sensi della direttiva 85/577, rende il consumatore più che mai bisognoso di protezione e quindi tanto più meritevole di tutela.
23 Qualora si seguisse la posizione della ricorrente nel procedimento a quo, secondo la quale il contratto oggetto di controversia rientrerebbe esclusivamente nel campo d'applicazione della direttiva 94/47, ciò significherebbe che il consumatore non godrebbe di alcuna protezione nel caso di specie, poiché il contratto dal medesimo negoziato fuori dei locali commerciali ha ad oggetto anche diritti di godimento a tempo parziale. Il fatto che egli necessiti di maggiore protezione e sia ulteriormente meritevole di tutela in ragione di un altro profilo, porterebbe alla conseguenza che gli verrebbe interamente negata la protezione corrispondente. Ma ciò sarebbe in contrasto con lo spirito e l'obiettivo di entrambe le direttive.
24 La ricorrente insiste, inoltre, sui diversi termini che le due direttive riconoscono al consumatore per riflettere su un eventuale recesso dal contratto. Ciò avrebbe, secondo la ricorrente, un effetto controproducente per il consumatore, ma questa posizione non appare del tutto condivisibile. Il fatto che ad uno stesso contratto possano applicarsi i principi fondamentali di due direttive, che assicurano al consumatore una certa tutela, non può portare alla conseguenza che quest'ultimo non sia affatto tutelato. In caso di applicabilità di entrambe le direttive, si tratterebbe tutt'al più di stabilire quale delle due debba applicarsi alla fattispecie considerata. Dal momento che, come sopra rilevato, è pacifico che la direttiva 94/47 non è applicabile nel caso di specie, non occorre pronunciarsi su quest'ultima questione nel caso in esame.
25 Bisogna, inoltre, considerare il fatto che la direttiva sulle vendite porta a porta non riconosce al consumatore un termine per il ripensamento più lungo di quello di cui alla direttiva 94/47; anzi, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 85/577, tale termine è di almeno sette giorni, mentre in forza della direttiva 94/47 esso ammonta a dieci giorni (5). A questo riguardo, va peraltro evidenziato che entrambe le direttive si limitano a stabilire una protezione minima per il consumatore, sicché i singoli Stati membri possono senz'altro stabilire un termine più lungo (6). La direttiva 85/577 vuole quindi dire che in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali il consumatore deve godere di una certa protezione. Quest'ultima non gli può essere preclusa per il fatto che egli non possa far valere la tutela prevista da un'altra direttiva.
26 Nessuna delle due direttive contiene, poi, disposizioni che escludano espressamente l'applicazione dell'altra direttiva. Per di più, la direttiva 94/47 non contiene alcuna norma per l'ipotesi che un contratto relativo a diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili sia stato negoziato fuori dei locali commerciali. Tanto meno la direttiva sulle vendite porta a porta dispone che essa non trovi applicazione ai contratti di multiproprietà.
27 L'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 85/577 potrebbe tuttavia condurre ad una tale delimitazione o esclusione. Tale tesi è sostenuta dalla ricorrente nel procedimento a quo con riferimento ai dibattiti avvenuti in seno alla Commissione. Di siffatto contenuto dei dibattiti, però, non è fornita alcuna indicazione. La formulazione dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva è stata scelta in termini abbastanza generali. Non è possibile evincere direttamente dalla direttiva se si sia inteso fare riferimento in modo specifico anche ai contratti di multiproprietà. Occorre, piuttosto, verificare la configurazione del contratto di multiproprietà e accertare se un contratto così formulato rientri nel campo d'applicazione dell'art. 3, n. 2, lett. a). Ciò a maggior ragione, dato che il «contratto di multiproprietà» non costituisce un contratto la cui forma sia chiaramente definita. Perfino nella direttiva 94/47 si fa richiamo al fatto che essa non mira a regolamentare né «le modalità di conclusione, negli Stati membri, di contratti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili, né le basi giuridiche di detti contratti» (7). La questione dell'applicabilità della direttiva 85/577 ai contratti di godimento a tempo parziale su beni immobili dipende, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della stessa, dalla struttura del relativo contratto.
28 In questo contesto occorre ricordare che nell'ambito di una questione pregiudiziale non può essere data risposta a quesiti di natura ipotetica, ma solo relativamente alle circostanze del caso concreto che sono oggetto della controversia (8), e quindi, nel presente caso, non già in ordine ad un contratto di multiproprietà quale che ne sia la struttura, bensì al contratto concluso tra le parti nel procedimento a quo. Qualora quest'ultimo soddisfi la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), non deve trovare applicazione la direttiva 85/577, indipendentemente dal fatto che esso venga qualificato o no in termini di contratto di multiproprietà. A questo riguardo, la prima e la seconda questione sono da trattare congiuntamente.
29 In base alle informazioni fornite dal giudice di rinvio, il contratto qui controverso non ha ad oggetto soltanto diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili, ma anche prestazioni di servizi e ad altre prestazioni di natura meramente obbligatoria, il cui valore supera quello dei diritti immobiliari. Questo contratto va considerato e qualificato nella sua unitarietà, fermo restando che occorre comunque tenere conto di come influiscono le singole componenti. Si potrebbe, così, integralmente escludere il contratto dal campo d'applicazione della direttiva 85/577, a causa dei diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili con esso trasferiti. La natura giuridica di siffatti diritti di godimento a tempo parziale è determinata dagli Stati membri e può differire considerevolmente (9). Si può comunque presupporre che si tratti quantomeno di «altri diritti concernenti beni immobili» ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 85/577. Questa qualificazione è, tra l'altro, accolta anche dal governo spagnolo.
30 D'altra parte, occorre pur sempre considerare il fatto che l'aspetto economicamente prevalente del contratto riguarda prestazioni di servizi e altre prestazioni di natura obbligatoria. Il Regno di Spagna e la Commissione ritengono perciò giustamente che il contratto di cui trattasi non sia escluso dal campo d'applicazione della direttiva ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a).
31 Ciò rispecchia peraltro nel modo più pieno lo spirito protettivo della direttiva. Il consumatore, che fuori dei locali commerciali stipuli un contratto che non inerisce in modo prevalente a diritti relativi a beni immobili, dovrebbe potersi avvalere della tutela offerta dalla direttiva.
32 Il convenuto nel procedimento a quo si spinge addirittura oltre e sostiene che, generalmente, i contratti di multiproprietà riguardano solo prestazioni di servizi. L'obiettivo sarebbe di consentire il godimento dei beni immobili attraverso i servizi resi dal proprietario o dal commerciante. Su quest'ultimo incomberebbe l'obbligo di predisporre calendari adeguati, di consentire il godimento dell'appartamento, di mantenerlo in ordine e di arredarlo. Inoltre - prosegue la parte convenuta - i contratti di multiproprietà riguarderebbero il godimento non di un unico bene immobile, ma di più beni immobili. La conclusione di un contratto del genere dovrebbe piuttosto essere considerata come adesione ad un club a seguito dell'acquisto di una quota. A questo riguardo, va nuovamente ricordato che qui non si tratta di contratti di multiproprietà in generale, ma del contratto controverso nel caso di specie.
33 Il convenuto nel procedimento a quo valuta al riguardo il contratto nella sua globalità, in altri termini considera non le singole componenti, ma il contratto inclusivo delle prestazioni di servizi, alle quali attribuisce un ruolo preponderante e decisivo. Da ciò non discende tuttavia che non ci si trovi di fronte all'acquisizione di un diritto immobiliare, quale che ne sia la configurazione. Anche se il convenuto si riferisce alla giurisprudenza dei giudici spagnoli, che, in mancanza di una legge, provvede a regolare i contratti di multiproprietà, l'interpretazione offerta dai giudici nazionali non può avere rilievo ai fini dell'interpretazione della direttiva comunitaria. Come ho già rilevato, tale interpretazione e tale configurazione nel diritto nazionale possono differire e condurrebbero ad un'applicazione non uniforme della direttiva 85/577. Ciò sarebbe in contrasto con lo scopo della direttiva, che vuole per l'appunto ridurre le disparità esistenti nelle legislazioni degli Stati membri (10). Va inoltre rilevato che non è nota la forma del contratto che era stato alla base della sentenza citata dal convenuto nel procedimento a quo. D'altra parte, anche la definizione del contratto relativo all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili, introdotta dalla direttiva 94/47, prevede che venga costituito o trasferito «un diritto reale ovvero un altro diritto vertente sul godimento» di un immobile (11).
34 In altri termini, ricorre un trasferimento di un diritto di godimento e quindi di un altro diritto vertente su un bene immobile. A questo riguardo ci si può chiedere se sia possibile - come sostiene il convenuto - prescindere da tali diritti immobiliari nel quadro della struttura generale del contratto.
35 Si deve quindi constatare che, nel quadro dell'art. 3, n. 2, lett. a), occorre verificare se, con riferimento al contratto in questione, i diritti immobiliari - sia dal punto di vista del loro contenuto sia per quanto attiene all'oggetto complessivo del contratto - siano di ridotta importanza. Nel caso di specie la risposta è affermativa sotto il profilo economico. Compete al giudice del rinvio esaminare, alla luce delle circostanze relative al caso di specie, se ciò valga anche per gli altri aspetti.
36 Poiché almeno dal punto di vista economico le prestazioni di servizi e le altre prestazioni di natura obbligatoria sono di gran lunga prevalenti nel contratto da esaminare nel presente caso, si deve ritenere che il contratto non sia escluso dal campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a).
37 Nell'ambito della risposta alla seconda questione, il convenuto nel procedimento a quo affronta un ulteriore profilo. Egli esamina se il contratto qui controverso eventualmente sia escluso dal campo di applicazione della direttiva dall'art. 3, n. 2, lett. c), trattandosi di un contratto relativo a prestazioni di servizi. Quest'ultimo esula dall'ambito d'applicazione della direttiva se sono soddisfatte tre condizioni. Qui occorre prima di tutto accertare la prima di esse, la quale recita: «il contratto è concluso in base ad un catalogo del commerciante che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del rappresentante del commerciante». Un catalogo del genere - ove mai sia esistito - non fu consegnato al consumatore perché lo potesse esaminare autonomamente. Gli altri due criteri attengono alla continuità di contatto tra il rappresentante del commerciante e il consumatore, e alla necessità che il catalogo e il contratto facciano menzione della possibilità di restituire le merci al fornitore e di recedere dal contratto. Neppure queste condizioni sembrano soddisfatte nel caso di specie.
38 Occorre pertanto concludere nel senso che il contratto di cui trattasi non esula dall'ambito d'applicazione della direttiva 85/577 ai sensi dell'art. 3, n. 2.
Sulla terza questione
39 In questo contesto, il giudice di rinvio si limita a considerare la questione se il complesso turistico rientri nel campo d'applicazione dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della direttiva 85/577. Bisognerebbe, tuttavia, esaminare l'art. 1, n. 1, primo trattino, nel suo complesso, per stabilire se il contratto qui controverso soddisfi tutte le condizioni per rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva.
40 Occorre, a questo fine, che si tratti di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali tra un commerciante, il quale fornisca beni o servizi, e un consumatore. Il governo spagnolo si chiede, in merito, chi in realtà abbia stipulato il contratto in qualità di venditore. Oltre alla parte convenuta nel procedimento a quo, infatti, nel contratto figura come ulteriore parte contraente il signor José Francisco Laparra Estellés, il quale agiva in veste di rappresentante di un'impresa svizzera con succursale in Spagna, più precisamente a Denia. D'altra parte il contratto veniva concluso sulla base di un formulario della ditta Travel Vac e la firma veniva apposta in nome della Travel Vac.
41 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale, a cui spetta, in ultima analisi, il compito di risolvere tale questione, menziona un contratto concluso tra le parti. In qualità di parti nel procedimento a quo sono menzionati la Travel Vac e il consumatore. Poiché, peraltro, nel quadro della terza questione, relativa all'art. 1, n. 1, è indicata la sede commerciale della Travel Vac, ben si può partire dal presupposto che il contratto sia stato concluso tra il convenuto nel procedimento a quo e la Travel Vac.
42 Quest'ultima è sicuramente da considerare commerciante ai sensi della direttiva. Come già menzionato, il contratto da essa stipulato ha, tra l'altro, ad oggetto la prestazione di servizi.
43 Per quanto attiene all'altra parte contraente, e cioè il convenuto nel procedimento a quo, il giudice di rinvio non fornisce ulteriori indicazioni. E' tuttavia possibile ritenere che questi sia pacificamente considerato come un consumatore ai sensi della direttiva. Il compito di verificarlo spetta al giudice nazionale.
44 Un contratto ai sensi della direttiva 85/577 deve inoltre - ai sensi dell'art. 1, n. 1, primo trattino - essere stato stipulato durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali. Occorre in primo luogo rilevare che il consumatore si è recato da Valencia a Denia ed ha pertanto percorso un tragitto di 100 km. Si può quindi almeno ritenere che il contratto sia stato stipulato nel corso di un'escursione.
45 Occorre però chiedersi se quest'escursione fu organizzata dal commerciante. In base alle indicazioni fornite dal giudice di rinvio, il consumatore era stato invitato a Denia dal commerciante. Come appare dalle memorie, il trasporto non era stato organizzato con un mezzo di trasporto fornito dalla Travel Vac.
46 Il convenuto evidenzia giustamente a questo proposito il fatto che il giorno, l'ora e il luogo o il luogo di destinazione dell'escursione erano stati stabiliti dal commerciante. Il consumatore si era dovuto adeguare a queste indicazioni, in altri termini l'incontro non era stato concordato o negoziato tra le parti. Anche la manifestazione di vendita che aveva avuto luogo a Denia era stata organizzata dal commerciante. Ne consegue che l'unico elemento che questi non aveva organizzato era stato il tragitto fino a Denia.
47 La Commissione rileva, inoltre, che dalle memorie del consumatore nel procedimento a quo risulterebbe - e questo profilo non sembra essere contestato - che questi aveva ripetutamente ricevuto lettere che lo incitavano a recarsi con sollecitudine a Denia per ricevere un regalo lussuoso, il quale gli sarebbe stato conferito per il solo fatto di essere presente e senza ulteriore impegno. A queste lettere erano seguite numerose chiamate telefoniche, che sollecitavano il consumatore a partecipare alle manifestazioni di vendita organizzate nel complesso turistico. Tutto ciò premesso - spetta al giudice nazionale verificarlo -, si può ritenere che il consumatore sia stato spinto con insistenza a recarsi a Denia.
48 Se si considera ora lo scopo protettivo della direttiva 85/577, quale risulta dal suo quarto `considerando' (12), è possibile ritenere che l'iniziativa delle trattative negoziali sia stata evidentemente presa dal commerciante. Il quarto `considerando' fa, inoltre, riferimento ad un elemento di sorpresa, consistente nel fatto che il consumatore non è preparato alle trattative. Dalle informazioni fornite dal giudice di rinvio non risulta in quale misura il consumatore fosse informato del contenuto della prevista manifestazione di vendita. Rientra pertanto tra i compiti del giudice di rinvio verificare se in occasione delle trattative fosse stato presente anche l'elemento di sorpresa richiesto. Sulla base delle informazioni qui a disposizione si può, tuttavia, ritenere che non si fosse trattato di un normale appuntamento per un incontro con un cliente. Ciò vale a maggior ragione perché la manifestazione di vendita non assumeva una posizione di primo piano, dal momento che veniva conferito un regalo per il solo fatto di essere presenti.
49 Un'ulteriore condizione a cui l'art. 1, n. 1, subordina il contratto è che quest'ultimo sia stato negoziato fuori dei locali commerciali del commerciante. La sede del commerciante, nel caso di specie della ditta Travel Vac, si trova, come ricordato, a Valencia. In base alle informazioni fornite dal convenuto, il contratto fu stipulato in sale di notevoli dimensioni allestite dal commerciante per presentarvi il proprio prodotto dinanzi a numerosi consumatori. La manifestazione sarebbe durata per diverse ore e durante il suo corso sarebbero stati distribuiti regali e offerte bevande alcoliche, verosimilmente per rendere il consumatore ben disposto e per incitarlo a sottoscrivere.
50 Qualora a queste indicazioni dovesse corrispondere la realtà dei fatti, allora un tale ambiente, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, non potrebbe essere considerato come un locale commerciale. Esso non sarebbe neppure riconoscibile in quanto tale dal consumatore e, per questi motivi, ciò rafforzerebbe l'elemento di sorpresa a cui si è già fatto accenno. Ben diverso sarebbe stato il caso qualora l'impresa avesse stabilito una filiale, vale a dire un ufficio di vendita, all'interno del complesso turistico stesso. Secondo le informazioni qui a disposizione, si era invece trattato di normali siti del centro turistico.
51 E' possibile, quindi, sostenere che il contratto non fu stipulato nel quadro di un normale colloquio con il cliente in un ufficio, bensì, come si evince dalle indicazioni qui a disposizione, in un'atmosfera che non aveva dato la possibilità di riflettere con calma sulla conclusione di un contratto. Poiché, probabilmente, il consumatore non era stato sufficientemente informato in anticipo, ne discende che nel caso di specie si è trattato di un contratto che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva e che non aveva dato al consumatore alcuna possibilità di confrontare la qualità e il prezzo dell'offerta con altre offerte a causa della sua impreparazione. Questi non aveva neppure la possibilità di valutare tutte le conseguenze della sua azione, mentre la funzione protettiva della direttiva consiste proprio nel fatto di consentirglielo. In tal senso la sentenza Dietzinger, richiamata anche dal governo spagnolo:
«In effetti, la direttiva 85/577 è diretta a tutelare i consumatori permettendo loro di rimettere in discussione un contratto concluso su iniziativa, non già del cliente, bensì del commerciante, quando il cliente abbia potuto trovarsi nell'impossibilità di valutare in pieno la portata del suo atto» (13).
Il consumatore può quindi avvalersi della tutela apprestata dalla direttiva.
Sulla quarta questione
52 La giustificazione che si trova alla base del diritto di recesso previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva 85/577 va rinvenuta nel quarto e nel quinto `considerando' della direttiva, ove si rileva che, di regola, l'iniziativa delle trattative non è presa dal consumatore, che questi si trova impreparato di fronte alle trattative e che non ha alcuna possibilità di effettuare un confronto con altre offerte. Il diritto di recesso mira ad attribuirgli la possibilità di riflettere una volta ancora sugli obblighi discendenti dal contratto (14). Se sussistono queste condizioni, in altri termini se il contratto rientra nel campo di applicazione della direttiva, allora per questo solo fatto si giustifica il diritto di recesso. Non occorre una prova ulteriore, ad esempio, della manipolazione della volontà. A ciò corrisponde anche il dettato letterale dell'art. 5, n. 1, che non prevede né una motivazione né una condizione per il diritto di recesso.
53 La direttiva non ha riguardo al comportamento del commerciante, bensì alle circostanze in cui è avvenuta la conclusione del contratto e alla situazione del consumatore. Non è da escludere che tali circostanze siano tali da consentire al commerciante di manipolare la volontà del consumatore o di presentare il prodotto come migliore di quanto sia in realtà. Non è tuttavia necessario che un tale modo di procedere sia provato perché sia riconosciuto il diritto di recesso.
54 Per quanto riguarda i riferimenti compiuti dal giudice di rinvio alle disposizioni del diritto nazionale, occorre rilevare che nell'ambito di un procedimento pregiudiziale non è possibile prendere in considerazione alcuna spiegazione o interpretazione del diritto interno. Si può, tuttavia, dare per scontato che la direttiva 85/577 non crea alcun collegamento tra il riconoscimento del diritto di recesso e il comportamento del commerciante. Sicuramente le manovre da parte del commerciante possono anche consistere nel fatto che l'acquirente venga consapevolmente sorpreso e non possa pertanto riflettere a fondo sulla conclusione del contratto. Ma non è necessario che la situazione sia tale e ciò non costituisce alcuna condizione per il diritto di recesso. Perché quest'ultimo sia riconosciuto, è sufficiente che siano provate le circostanze oggettive di cui all'art. 1, n. 1.
55 Lo stesso deve dirsi a proposito del libero consenso contrattuale. Il consumatore non ha l'onere di provare che sia stata lesa la sua libertà decisionale. E' sufficiente la prova delle circostanze che rendono o hanno reso possibile un pregiudizio a tale libertà.
56 A questo riguardo la Commissione rileva giustamente che compete al giudice nazionale verificare le condizioni stabilite nelle disposizioni nazionali. Le sanzioni che il diritto interno collega a questi criteri possono aggiungersi al diritto di recesso riconosciuto in base alla direttiva.
Sulla quinta questione
57 Con tale questione, il giudice di rinvio intende riferirsi ai requisiti che devono essere soddisfatti dalla comunicazione del recesso ai sensi dell'art. 5, n. 1. Con riferimento a questa comunicazione l'art. 5, n. 1, richiama espressamente le modalità e le condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Se la comunicazione è conforme al diritto interno, essa è accettata anche in base alla direttiva. La definizione delle condizioni rientra tra le competenze del legislatore nazionale. Tuttavia l'art. 5, n. 1, ultima frase, dispone che il termine si ritiene rispettato se «la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso» (15). Da ciò è possibile evincere che la comunicazione debba almeno avvenire per iscritto. In merito, bisogna comunque osservare che la direttiva pone in primo piano la tutela del consumatore. Se questi ha manifestato chiaramente la volontà di recedere dal contratto, la direttiva certamente non vorrà negargli il diritto di recesso perché la comunicazione non è avvenuta per iscritto. Di fronte allo scopo protettivo della direttiva, non si deve pretendere che il consumatore conosca il contenuto della direttiva e sappia che in base ad essa la comunicazione deve avvenire per iscritto. E ciò vale a maggior ragione perché la direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato (16). In altri termini, è possibile che uno Stato membro consenta una comunicazione attraverso comportamenti concludenti, al fine di agevolare il consumatore nell'esercizio del diritto di recesso. A tal proposito, occorre comunque verificare se una disposizione del genere effettivamente comporti un'agevolazione per il consumatore, essendo più difficile provare un recesso avvenuto a seguito di comportamenti concludenti. D'altra parte, le condizioni poste alla forma della comunicazione non devono essere tali da aggravare l'esercizio del diritto di recesso in una misura tale da praticamente annullarlo.
Sulla sesta questione
58 La presente questione riguarda la compatibilità con la direttiva del risarcimento forfettario, previsto nel contratto, per i danni causati al venditore, nella misura del 25% del prezzo, il quale va versato anche in caso di recesso e non solo in caso di inadempimento contrattuale. Tale compatibilità non sussiste. In primo luogo, l'inadempimento del contratto non può essere equiparato alla situazione in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso conferitogli dalla legge.
59 In secondo luogo, l'art. 5, n. 2, della direttiva prevede che, in caso di recesso, il consumatore è liberato da tutte le obbligazioni derivanti dal contratto risolto. Di conseguenza, a seguito della risoluzione del contratto, non esiste più in capo al consumatore alcuna obbligazione per il cui inadempimento egli sia tenuto a risarcire i danni. Tale «risarcimento dei danni» equivarrebbe ad una sanzione per il recesso e ciò sarebbe del tutto in contrasto con lo scopo protettivo della direttiva, consistente nell'impedire che il consumatore assuma impegni finanziari senza esservi preparato.
60 D'altra parte, vanno chiaramente rimborsati i pagamenti o le consegne già eseguite. Quest'aspetto è regolato dall'art. 7 della direttiva con rinvio alla legislazione nazionale. In questo contesto si può legittimare anche una disposizione sul risarcimento dei danni causati alla ricorrente. In proposito occorre comunque osservare che le trattative contrattuali furono intraprese su iniziativa esclusiva di quest'ultima, la quale dovrebbe sopportare il rischio della mancata conclusione del contratto. In nessun caso è possibile ritenere compatibile con la direttiva un risarcimento del danno stabilito in una misura forfettaria pari al 25% del prezzo originario in caso di legittimo recesso.
C - Conclusioni
61 Alla luce di quanto in precedenza esposto, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali poste nel modo seguente:
«- Il contratto relativo all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili, stipulato tra la Travel Vac e il signor M.J. Antelm Sanchis, non esula dal campo d'applicazione della direttiva 85/577/CEE ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della stessa, poiché oltre ai diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili esso riguarda anche prestazioni di servizi e altre prestazioni di natura meramente obbligatoria, che, almeno dal punto di vista del loro valore, sono di maggiore rilevanza rispetto ai diritti immobiliari.
- Un complesso turistico, nel quale sia stato stipulato un contratto e che disti 100 km dalla sede sociale dell'impresa contraente, non va considerato locale commerciale ai sensi dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della direttiva 85/577, qualora l'impresa non vi abbia insediato alcun ufficio permanente, ma abbia invece locato una grande sala per presentarvi il proprio prodotto nel corso di una manifestazione alla presenza di una pluralità di consumatori. Compete al giudice di rinvio accertare l'effettiva sussistenza di tali circostanze nel caso di specie.
- Il diritto di recesso previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva 85/577 trova la sua giustificazione nel fatto che un contratto sia stato stipulato su iniziativa del commerciante fuori dei suoi locali commerciali. Non sono richiesti, né devono essere provati, un comportamento determinato o un intento manipolatorio del commerciante, come neppure una limitazione del libero consenso negoziale.
- I requisiti di forma della comunicazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 85/577 discendono dalle disposizioni generali degli Stati membri. Tale comunicazione non deve necessariamente avvenire per iscritto. Inoltre, in forza dell'art. 8 della direttiva 85/577, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela dei consumatori.
- Gli effetti giuridici del recesso di cui all'art. 7 della direttiva 85/577, in particolare il rimborso dei pagamenti e la restituzione delle merci ricevute, si riferiscono alla restituzione delle prestazioni già eseguite ed eventualmente al risarcimento concreto dei danni di cui può essere addotta la prova concreta e non sono compatibili con un risarcimento forfettario dei danni causati al venditore».
(1) - GU L 372, pag. 31.
(2) - GU L 280, pag. 83.
(3) - Quarto `considerando' della direttiva 85/577.
(4) - Quarto `considerando' della direttiva 85/577.
(5) - Art. 5, n. 1.
(6) - Art. 11 della direttiva 94/47; art. 8 della direttiva 85/577; ciò si evince, inoltre, dalla formulazione dell'art. 5, n. 1, che prescrive un termine di «almeno 7 giorni».
(7) - Quarto `considerando' della direttiva 94/47.
(8) - Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045, punto 18).
(9) - Terzo `considerando' e art. 1, n. 3, della direttiva 94/47.
(10) - Secondo `considerando' della direttiva 85/577.
(11) - Art. 2, primo trattino.
(12) - V. paragrafo 21.
(13) - Sentenza 17 marzo 1998, causa C-45/96 (Racc. pag. I-1199, punto 19).
(14) - Quinto `considerando'.
(15) - Nella versione francese il testo recita: «il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci». Il corsivo è aggiunto.
(16) - Art. 8 della direttiva 85/577.
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