Conclusioni dell avvocato generale
1 Disposizioni nazionali che vietano la somministrazione ai bovini da ingrasso di prodotti che stimolano la crescita costituiscono regole tecniche che devono, prima della loro adozione, essere notificate alla Commissione ai sensi dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE (1), come modificata dalla direttiva 88/182/CEE (2) (in prosieguo: la «direttiva»)? Tale è la questione pregiudiziale che il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch vi sottopone nel quadro di tre procedimenti penali promossi a carico di alcuni agricoltori, imputati di aver violato questo divieto.
Contesto di fatto e procedimento
2 A seguito di un controllo dei servizi dell'AID (servizio generale di ispezione), da cui risultava la presenza di residui vietati (3) nelle urine dei bovini, i loro proprietari, i signori Albers, Van den Berkmortel e Nuchelmans (in prosieguo: gli «imputati nel procedimento a quo»), allevatori di bestiame nei Paesi Bassi, venivano condannati a pene pecuniarie per avere contravvenuto alle disposizioni del Verordening stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) del 1991 (regolamento relativo alle sostanze ad effetto simpatico-mimetico, in prosieguo: il «regolamento nazionale»).
3 Nell'ambito del procedimento d'appello davanti al Gerechtshof di 's-Hertogenbosch, gli imputati nel procedimento a quo fanno valere che il regolamento nazionale è una regola tecnica ai sensi del diritto comunitario, che avrebbe dovuto, in quanto tale, essere notificata alla Commissione. In mancanza di ciò, e conformemente alla sentenza della Corte 30 aprile 1996, CIA Security International (4), questo regolamento non sarebbe loro opponibile.
4 Dubitando della pertinenza dell'argomento di diritto addotto, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch vi sottopone la seguente questione pregiudiziale:
«Se il Verordening stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991 [regolamento olandese nel settore agricolo con cui si vietano taluni medicinali veterinari] e, più in particolare, l'art. 3, n. 1, di tale regolamento, contenga regole tecniche e, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento, dovevano essere previamente notificate alla Commissione».
La legislazione olandese pertinente
5 L'art. 1 del regolamento nazionale definisce le sostanze ad effetto simpatico-mimetico come «(...) sostanze che favoriscono la crescita, di natura beta-agonica o di altra natura, ad eccezione delle sostanze ad effetto ormonale, ai sensi del "Verordening verbod toediening bepaalde stoffen met hormonale werking" (PVV) del 1987 [regolamento che vieta la somministrazione di alcune sostanze ad effetto ormonale]»(5)
6 L'art. 2 di questo regolamento nazionale dispone che «è vietato somministrare medicinali ad uso veterinario ad effetto simpatico-mimetico contenenti clenbuterolo a bovini da ingrasso di età superiore alle 14 settimane, o autorizzare la somministrazione di questi medicinali ad uso veterinario ai suddetti bovini da ingrasso».
7 L'art. 3, n. 1, prevede che «è vietata la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso ai quali siano state somministrate, in contravvenzione all'art. 2, le sostanze ad effetto simpatico-mimetico di cui al medesimo articolo».
Le disposizioni pertinenti della direttiva
8 La direttiva ha il fine di impedire qualsiasi ostacolo tecnico agli scambi intracomunitari che risultano dalla diversità delle legislazioni nazionali (6). A questo scopo, la direttiva istituisce una procedura che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione, prima della loro adozione, le norme e le regole tecniche (7).
9 Per questa ultima nozione, così definita dall'art. 1, punto 5, della direttiva, bisogna intendere «le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali».
10 Per «specificazione tecnica» l'art. 1, punto 1, intende «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura nonché i metodi e procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato [CE] (8), per i prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale nonché per i medicinali quali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE [26 gennaio 1965, del Consiglio, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (9)], modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE» (10).
11 L'art. 8 della direttiva impone inoltre agli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica e, se necessario, le disposizioni legislative o regolamentari di base. Tuttavia, il n. 1, primo comma, di questa stessa disposizione consente che sia derogato a questo principio se «si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea (...)». In tal caso, una semplice informazione sulla norma in oggetto è sufficiente.
12 Infine, l'art. 10 della direttiva precisa che il progetto di regola tecnica non deve essere notificato né comunicato alla Commissione se «gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari».
Risposta al quesito pregiudiziale
13 Con la questione che vi è stata formulata, il giudice del rinvio vi chiede di determinare se disposizioni nazionali come quelle contenute nel regolamento nazionale, che vietano la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso ai quali siano state somministrate sostanze ad effetto simpatico-mimetico, o che vietano di somministrare medicinali ad uso veterinario a effetto simpatico-mimetico, nel caso di specie il clenbuterolo, a bovini da ingrasso di età superiore alle 14 settimane, rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di notificazione previsto dall'art. 8 della direttiva.
Prima di rispondere a tale quesito, è opportuno assicurarsi che le disposizioni del regolamento nazionale costituiscano effettivamente regole tecniche ai sensi dell'art. 1 della direttiva. In caso affermativo, verificherò poi se all'obbligo di notificazione che discende da questa qualificazione potesse derogarsi nel caso in esame.
Sulla qualificazione come regola tecnica
14 Questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul contenuto di questa nozione in varie occasioni. Vi è stato anche chiesto di stabilire se per regola tecnica, ai sensi della direttiva, potessero intendersi disposizioni quali: l'omologazione rilasciata dalla direzione generale delle telecomunicazioni, in applicazione del codice delle Poste e Telecomunicazioni francese, ai materiali conformi alle specificazioni che figurano nell'elenco allegato al parere (11); l'art. 12 della legge belga 10 aprile 1990 sulle imprese di vigilanza, sulle imprese di sicurezza e sui servizi interni di vigilanza, che prevedeva l'autorizzazione preventiva rilasciata dalla commissione istituita appositamente da questa legge e da un regio decreto, necessaria alla commercializzazione o all'utilizzazione dei sistemi centrali d'allarme e loro componenti nel territorio belga (12); il decreto ministeriale belga 24 dicembre 1993, relativo al regime dei prodotti assoggettati alla tassa ecologica (13), che imponeva il rilascio da parte del ministero delle Finanze belga di un marchio distintivo da apporre su qualsiasi oggetto «monouso» da mettere in commercio nel territorio nazionale in questione (14); il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, relativo alle norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati (15), che prevedeva che qualsiasi apparecchio antincendio, impianto o apparecchio di gas naturale doveva, prima della sua messa in commercio in una parte del territorio belga, recare il marchio «BENOR» (16); la Regeling ademanalyse 25 settembre 1987 (17), che stabiliva le caratteristiche alle quali devono rispondere gli etilometri, in particolare per quanto riguarda la qualità, le prestazioni, i collaudi ed i metodi di collaudo nonché le procedure di valutazione della conformità, per poter essere utilizzati dalla polizia giudiziaria nell'ambito dell'esame dell'alcolemia (18). Attualmente siete chiamati a statuire se la legge belga 14 luglio 1991, relativa agli usi commerciali e all'informazione del consumatore (19), nella parte in cui prevede che prodotti come i generi alimentari, i prodotti cosmetici, i prodotti di cura e gli alimenti per animali devono, per essere commercializzati nel territorio belga, avere un'etichettatura redatta nella lingua della regione, nel caso di specie l'olandese, debba ricevere la qualificazione di regola tecnica ai sensi della direttiva (20).
15 Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti nel presente procedimento, ritengo che la definizione di «regola tecnica» ai sensi della direttiva sia già stata chiarita dalla vostra Corte (21).
16 Per definire questa nozione, voi avete richiamato alla lettera gli stessi termini utilizzati dall'art. 1, punti 1 e 5, della direttiva. Non poteva essere diversamente, perché questa disposizione è redatta in modo sufficientemente chiaro, preciso e generale per potere essere applicata alle diverse ipotesi che inevitabilmente si prospettano nell'ambito dei rinvii pregiudiziali (22). Essa contiene, in effetti, tutti gli elementi da prendere in considerazione, i criteri essenziali e le qualità specifiche che caratterizzano questa nozione.
17 Le vostre sentenze CIA Security International e Bic Benelux, prima citate, hanno consentito inoltre di precisare alcuni elementi della definizione.
18 Dal tenore di queste sentenze e da quello della direttiva possono essere desunti, in sostanza, non soltanto gli elementi della definizione della nozione di «regola tecnica» da prendersi in considerazione, ma anche la definizione del suo autore e del suo regime (effetto giuridico e sanzione in caso d'inosservanza delle specificazioni imposte dalle norme così emanate).
19 Quanto ai caratteri essenziali e alle qualità specifiche che consentono di individuare questa nozione, il suo autore e il suo regime, risulta infatti dalla lettura congiunta dell'art. 1, punti 1 e 5, della direttiva e delle sentenze CIA Security International e Bic Benelux, prima citate, che:
- in ordine al contenuto della norma da qualificare come regola tecnica: si tratta di un insieme di indicazioni formali relative alle caratteristiche di un prodotto (per esempio, i metodi e processi di produzione di un prodotto agricolo, quest'ultimo inteso ai sensi dell'art. 38, n. 1, del Trattato);
- in ordine al suo autore: essa non deve promanare da un'autorità locale (ossia, deve promanare da un'autorità nazionale);
- in ordine al suo effetto: essa deve essere obbligatoria in fatto o in diritto e produrre effetti giuridici autonomi (23);
- in ordine alla sanzione della sua inosservanza: essa deve essere osservata sotto pena di divieto di smerciare o utilizzare il prodotto nel territorio dello Stato membro o in una parte importante di questo Stato; in altri termini, soltanto una norma suscettibile di «ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci» (24) può essere considerata una regola tecnica ai sensi della direttiva.
20 Voi avete, inoltre, precisato che, se queste condizioni sono soddisfatte, la «direttiva si applica (...) indipendentemente dai motivi che hanno giustificato [l'] adozione [delle regole tecniche]» (25).
21 I bovini da ingrasso sono prodotti d'allevamento e, come tali, prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38, n. 1, del Trattato, che espressamente li cita.
22 Il regolamento nazionale prescrive agli allevatori di bovini di produrre capi senza utilizzare sostanze ad effetto stimolatore della crescita, come il clenbuterolo. Conseguentemente, esso definisce un metodo e un processo di produzione specifico di un prodotto agricolo.
23 Il regolamento in parola è stato emanato dal legislatore olandese, quindi da un'autorità nazionale.
24 Infine, non v'è alcun dubbio che il regolamento nazionale controverso è obbligatorio e che la sua inosservanza impedisce lo smercio dei bovini ai quali sono state somministrate sostanze ad effetto stimolatore della crescita nel territorio nazionale interessato. Perciò, esso è capace di ostacolare direttamente gli scambi intracomunitari di merci.
25 Se ne deve pertanto concludere che il regolamento nazionale è sicuramente una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva.
Sull'obbligo di notificare questa regola tecnica alla Commissione
26 Constatando che il regolamento nazionale non è stato notificato alla Commissione, conformemente all'art. 8 della direttiva, gli imputati nel procedimento penale a quo, richiamandosi alla vostra sentenza CIA Security International, prima citata, fanno valere che il giudice di rinvio è tenuto a constatare l'inopponibilità del regolamento controverso nei loro confronti. Benché la questione non sia formalmente posta, risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio che a voi compete determinare la portata dell'effetto diretto dell'art. 8 della direttiva e statuire quindi sul punto se gli imputati nel procedimento penale a quo possano, nelle circostanze del caso di specie, avvalersi della vostra sentenza CIA Security International.
27 Va ricordato che, in tale sentenza, avete riconosciuto all'art. 8 della direttiva un effetto diretto e affermato che i singoli possono farlo valere davanti al giudice nazionale, al quale incombe la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva. Nella citata sentenza Lemmens, avete tuttavia precisato la portata di questa decisione.
28 Si trattava, in quel caso, di determinare l'incidenza dell'assenza di notificazione preventiva di un progetto di decreto nazionale che fissava le caratteristiche che dovevano possedere gli etilometri utilizzati dalla polizia giudiziaria nel contesto dei controlli dell'alcolemia, su procedimenti penali avviati nei confronti di automobilisti accusati di guida in stato di ebbrezza e sui quali l'esame dell'alcolemia era stato effettuato per mezzo di etilometri omologati conformemente al decreto nazionale controverso.
29 In quel contesto, voi avete dichiarato che, «se la mancata comunicazione di regole tecniche, che costituisce un vizio procedurale in sede di adozione, le rende inapplicabili in quanto ostacolano l'uso o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole, essa non ha per contro l'effetto di rendere illecito ogni uso di un prodotto conforme alle regole non comunicate» (26).
30 Infatti, voi avete rilevato che le disposizioni nazionali applicate agli imputati erano diverse da quelle che, per il fatto di non essere state notificate alla Commissione conformemente alla direttiva, erano inopponibili ai privati e che «l'utilizzazione del prodotto da parte delle pubbliche autorità, in un caso come quello in esame, non [era] atta a creare un ostacolo per gli scambi che avrebbe potuto essere evitato se la procedura di comunicazione fosse stata seguita» (27). Le disposizioni in esame erano quelle che vietano e sanzionano la guida in stato di ebbrezza e quelle che obbligano il conducente a soffiare il suo alito in un apparecchio preparato per l'esame del tasso alcolico, in quanto il risultato di questo esame costituiva una prova nel procedimento penale.
31 Dalla vostra sentenza Lemmens, prima citata, occorre quindi desumere che gli effetti della sentenza CIA Security International, anch'essa citata, sono limitati ai soli privati che dimostrino un interesse al fatto che le regole tecniche contenute in discipline nazionali non notificate alla Commissione siano state controllate alla luce della direttiva.
32 Nel caso di cui vi occupate attualmente, il regolamento nazionale controverso impedisce qualsiasi commercializzazione di bovini la cui crescita sia stata stimolata grazie alla somministrazione di sostanze vietate. Per questo motivo, esso costituisce un ostacolo diretto alla libera circolazione delle merci. Non vi è assolutamente dubbio sul fatto che gli imputati sono produttori di bovini che hanno utilizzato queste sostanze contravvenendo alle disposizioni del regolamento nazionale controverso. Bisogna dunque dedurre che essi hanno un interesse al fatto che le regole tecniche contenute in questo regolamento siano controllate alla luce della direttiva, a condizione che il detto regolamento nazionale rientri nel campo di applicazione dell'obbligo di notificazione previsto dall'art. 8 della direttiva.
33 Resta pertanto da verificare se il regolamento nazionale rientri nel campo di applicazione dell'art. 8 o se ricada tra le deroghe previste all'art. 8, n. 1, o all'art. 10 della direttiva.
34 Secondo l'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri devono soltanto informare la Commissione circa la norma in questione quando il progetto di regola tecnica sia una semplice trasposizione di una norma internazionale o europea.
35 Per contro, ai sensi dell'art. 10 della direttiva, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di notificare alla Commissione il progetto di regola tecnica e neppure a quello di informarla quando essi eseguano loro obblighi derivanti da direttive comunitarie.
36 Al pari della Commissione e dei diversi governi nazionali intervenuti nel presente giudizio, ritengo che il regolamento nazionale controverso non rientri nel campo di applicazione dell'obbligo di notificazione previsto dall'art. 8. In effetti, prescrivendo il divieto di detenzione, conservazione o compravendita di bovini da ingrasso ai quali siano state somministrate sostanze ad effetto simpatico-mimetico, o vietando la somministrazione di medicinali ad uso veterinario ad effetto simpatico-mimetico, nella fattispecie il clenbuterolo, a bovini da ingrasso di età superiore a 14 settimane, il governo olandese ha eseguito obblighi derivanti da due direttive.
37 Risulta infatti dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (28), come modificata dalla direttiva del Consiglio 90/676/CEE (29), che nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio in uno Stato membro né somministrato agli animali senza che un'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata dall'autorità nazionale competente con esclusione di qualsiasi altra autorità, sia stata concessa.
38 Inoltre, ai sensi della direttiva del Consiglio 16 settembre 1986, 86/449/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (30), gli Stati membri sottopongono alla Commissione un piano che precisa le misure nazionali da attuare per realizzare l'obiettivo della direttiva che consiste nel ricercare la presenza di residui negli animali, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti e nelle carni fresche. Nell'ambito di questa direttiva, conformemente al suo art. 18, in fine, le misure nazionali controverse sono state quindi notificate ed esaminate dalla Commissione, che le ha approvate il 30 marzo 1989, con decisione 89/273/CEE (31). Assoggettare il regolamento nazionale controverso ad una seconda notificazione nell'ambito della direttiva sarebbe manifestamente privo di qualsiasi utilità.
39 Inoltre, l'art. 9 della direttiva 86/469 impone agli Stati membri di vietare la commercializzazione di questi animali per il consumo sia umano che animale se viene constatata la presenza di sostanze vietate negli animali controllati. Il regolamento nazionale controverso non ha quindi fatto altro se non trasporre questa sanzione enunciata in modo chiaro e preciso dalla direttiva 86/469.
40 Infine, il clenbuterolo figura tra i residui la cui presenza, al di sopra di una certa soglia, nell'organismo degli animali destinati al consumo umano o animale, è vietata (32) da questa stessa direttiva.
41 Pertanto, malgrado la qualificazione come regola tecnica ai sensi della direttiva, il regolamento nazionale adottato dalle autorità olandesi non era soggetto all'obbligo di notificazione che ne deriva in via di principio.
Conclusioni
42 Per le ragioni precedentemente esposte, vi propongo di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale posta dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch:
«Regole come quelle contenute nel Verordening stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) del 1991 (regolamento relativo alle sostanze ad effetto simpatico-mimetico), e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, costituiscono regole tecniche ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, nella versione applicabile al momento dell'entrata in vigore del detto regolamento nazionale, le quali, in forza dell'art. 10 della stessa direttiva, non devono essere previamente comunicate o notificate alla Commissione».
(1) - Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).
(2) - Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988 (GU L 81, pag. 75).
(3) - Si tratta nella fattispecie del clenbuterolo.
(4) - Causa C-194/94 (Racc. pag. I-2201).
(5) - Senza entrare in dettagli tecnici e scientifici, risulta dagli atti del procedimento, e ciò non è messo in discussione da nessuno, che una tale sostanza è considerata come un medicinale efficace contro alcune patologie specifiche dei bovini (trattamento delle malattie asmatiche) e, a dosi autorizzate, può essere legalmente consegnata. Tuttavia, la somministrazione di questa sostanza a bovini giovani al di là delle dosi autorizzate diminuisce la quantità di lipidi e favorisce l'aumento della massa muscolare. Essa ha gli stessi effetti di un ormone della crescita e permette quindi di aumentare il valore della carcassa. L'utilizzo di questa sostanza a questo fine può presentare un serio pericolo per la salute dei consumatori dei prodotti di origine animale. Essa si ritrova negli animali sotto forma di residui e gli effetti secondari del clenbuterolo possono quindi colpire nello stesso modo i consumatori di carni provienenti da questi animali (soprattutto effetti di vasodilatazione, dilatazione dei bronchi polmonari, alterazioni del ritmo cardiaco e fibrillazioni muscolari).
(6) - Primo e secondo `considerando' della direttiva 83/189.
(7) - Terzo `considerando'.
(8) - Il quale definisce i prodotti agricoli come «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti».
(9) - GU 1965, n. 22, pag. 369.
(10) - GU L 15, pag. 36.
(11) - Sentenza 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster (Racc. pag. I-5335).
(12) - Sentenza CIA Security International, citata.
(13) - Moniteur belge 29 dicembre 1993, pag. 28903.
(14) - Sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux (Racc. pag. I-1753).
(15) - Moniteur belge 31 dicembre 1993, pag. 29194.
(16) - Sentenza 7 maggio 1998, causa C-145/97, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2643).
(17) - Decreto ministeriale olandese relativo all'esame del tasso alcolico nell'alito 1987 (Stcrt. 187).
(18) - Sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens (Racc. pag. I-3711).
(19) - Moniteur belge 29 agosto 1991.
(20) - V. conclusioni dell'avvocato generale Cosmas per la sentenza 3 giugno 1999, nella causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-0000).
(21) - In tal senso, v. S. Lecrenier, : «Le contrôle des règles techniques des Etats et la sauvegarde des droits des particuliers», Journal des Tribunaux de Droit Européen, 1997, pag. 1.
(22) - V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
(23) - Sentenza CIA Security International, citata, punti 29 e 30.
(24) - Sentenza Bic Benelux, citata, punto 19; il corsivo è mio.
(25) - Sentenza Lemmens, citata, punto 20. Pertanto, rientrano nel campo di applicazione della direttiva le misure fiscali accessorie come l'obbligo di etichettatura specifica su alcuni prodotti al fine di garantire il controllo della riscossione della tassa ecologica (sentenza Bic Benelux, citata) o ancora i prodotti destinati ad usi che ricadono nel campo delle prerogative proprie della pubblica amministrazione (etilometri utilizzati dai soli agenti di polizia, v. sentenza Lemmens, citata).
(26) - Sentenza Lemmens, citata, punto 35.
(27) - Ibidem, punto 36.
(28) - GU L 317, pag. 1.
(29) - Direttiva 13 dicembre 1990 (GU L 373, pag. 15).
(30) - GU L 275, pag. 36.
(31) - Decisione recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dai Paesi Bassi (GU L 108, pag. 28).
(32) - L'allegato I della direttiva 86/469 contiene una classificazione di tutti i residui interessati, ivi compreso il clenbuterolo, che si trova sotto la rubrica B, gruppo I, lett. c), «altri farmaci veterinari».
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