Conclusioni dell avvocato generale
1 L'Amtsgericht di Colonia (Germania) ha sottoposto a questa Corte due questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, con le quali vuol conoscere l'interpretazione dell'art. 6 del Trattato e dell'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (1), nella versione risultante dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 (2) (in prosieguo: lo «Statuto del personale»).
I - I fatti di cui alla causa a qua
2 Tali questioni sono sorte nel contesto di una controversia per la quale è stato adito il detto giudice ed intercorrente tra la signora Johannes, attrice, e il signor Johannes, suo ex marito dal quale è divorziata, convenuto. L'attrice chiede che si proceda alla ripartizione compensativa dei diritti a pensione in proporzione della durata del matrimonio, conformemente a talune disposizioni di diritto tedesco, e, in particolare, agli artt. 1578 f) e seguenti del Bürgerliches Gesetzbuch (in prosieguo: il «BGB») e all'art. 2 del Gesetz zur Regelung von Härten in Versorgungsausgleich (legge sulla regolamentazione delle difficoltà nella ripartizione compensativa dei diritti a pensione).
3 La coppia contraeva matrimonio il 18 aprile 1963 negli Stati Uniti. Entrambi sono cittadini tedeschi. Il 16 ottobre successivo, il convenuto iniziava a lavorare come agente ausiliario presso la Commissione delle Comunità europee e il 1_ gennaio 1964 veniva nominato dipendente di ruolo.
4 Il matrimonio veniva sciolto il 28 aprile 1986 ai sensi della normativa belga, diritto applicabile in quanto diritto del luogo di ultimo domicilio comune, con sentenza di divorzio pronunciata dal tribunal de première instance di Bruxelles. La sentenza passava in giudicato in data 28 ottobre 1988 e veniva delibata dal ministero della Giustizia del Land Renania del Nord-Vestfalia il 21 aprile 1995. Durante il procedimento di divorzio e successivamente, i tre figli nati dal matrimonio restavano a carico del convenuto.
5 Secondo quanto indicato dal giudice nazionale nella sua ordinanza di rinvio, non vi è stata però sentenza passata in giudicato in merito ad una domanda di pensione alimentare presentata dalla signora Johannes nei confronti del suo ex marito.
6 A partire dal 1_ giugno 1996, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, il convenuto percepiva una pensione di anzianità delle Comunità europee (3).
7 Le parti concordano sul fatto che i diritti a pensione che il convenuto ha maturato in Germania nei confronti del Bundesversicherungsanstalt für Angestellte sono soggetti alla normativa di questo Stato, il quale ne dispone la ripartizione compensativa in caso di divorzio. Questi diritti, che il convenuto ha maturato sulla base della contribuzione obbligatoria versata precedentemente alla sua nomina a dipendente di ruolo presso le Comunità e con contributi volontari successivamente maturati, non costituiscono oggetto della questione pregiudiziale.
8 L'attrice chiede anche la ripartizione compensativa della pensione di anzianità che il convenuto percepisce dalle Comunità europee. Tuttavia la Commissione, nella lettera indirizzata al signor Johannes il 18 maggio 1995, afferma che, secondo le disposizioni statutarie in vigore, la moglie divorziata non ha alcun diritto diretto sulla pensione di anzianità maturata da un funzionario delle Comunità.
II - Le questioni pregiudiziali
9 Al fine di risolvere le questioni di diritto comunitario sollevate nel corso di tale procedimento, l'Amtsgericht di Colonia - Familiengericht - ha ritenuto necessario sospendere il procedimento e sottoporre a questa Corte due questioni pregiudiziali del seguente tenore:
«1) Se lo Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare il suo allegato VIII - Modalità del regime delle pensioni - e, più specificamente, l'art. 27 di tale allegato, costituiscano una disciplina completa e tassativa dei diritti a pensione del coniuge divorziato di un dipendente comunitario, che escluda ulteriori pretese in base al diritto nazionale (nella fattispecie: una ripartizione compensativa dei diritti a pensione ai sensi della legge tedesca).
2) Se sia compatibile con lo Statuto del personale delle Comunità europee e con l'art. 6 del Trattato CE il fatto che la normativa di uno Stato membro (nella fattispecie la Germania) relativa alle conseguenze del divorzio imponga, tramite l'istituzione di una ripartizione compensativa dei diritti a pensione, a un dipendente comunitario oneri più gravosi solo perché è cittadino tedesco».
III - Il diritto comunitario
10 L'art. 6 del Trattato CE, di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione, così dispone:
«Nel campo d'applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
(...)».
11 Il capitolo 3 del titolo V dello Statuto del personale stabilisce i diritti a pensione del dipendente e, in determinati casi, dei membri della sua famiglia. L'allegato VIII dello Statuto del personale (in prosieguo: l'«allegato VIII»), nel quale vengono sviluppate le disposizioni relative al regime di pensioni, disciplina, nel capitolo 4, la pensione di reversibilità. Per quanto qui rileva l'art. 27 dispone:
«La moglie divorziata di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi».
IV - Le osservazioni presentate nel presente procedimento pregiudiziale
12 Nel presente procedimento pregiudiziale hanno presentato osservazioni scritte, nei termini all'uopo stabiliti dall'art. 20 dello Statuto (CE) della Corte di giustizia, il convenuto nella causa a qua, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione. Nel corso dell'udienza del 25 febbraio 1999 hanno presentato osservazioni orali il rappresentante del convenuto e la Commissione.
13 Il convenuto nella causa a qua sostiene che il regime di pensioni previsto dallo Statuto del personale costituisce una normativa tassativa e completa, che non consente contrarie disposizioni di diritto nazionale, e che siffatte disposizioni, qualora esistano, debbono restare disapplicate stante il primato del diritto comunitario. Secondo il suo punto di vista, il diritto comunitario non consente che direttamente o indirettamente vengano frustrati gli obiettivi che con esso vengono perseguiti. Se l'art. 27 dell'allegato VIII non contempla la ripartizione compensativa dei diritti a pensione, bensì soltanto una pensione di riversibilità per il coniuge divorziato, il diritto nazionale non può pretendere di raggiungere il medesimo risultato obbligando i dipendenti delle Comunità alla ripartizione compensativa della pensione. Inoltre, l'applicazione del diritto tedesco presupporrebbe una discriminazione basata sulla nazionalità.
14 Né il governo tedesco né la Commissione concordano con questo punto di vista.
15 Il primo osserva, con riferimento alla normativa tedesca, che la ripartizione compensativa dei diritti a pensione si basa sull'idea che essi sono il frutto di uno sforzo comune. Essa ha lo scopo di garantire ai coniugi, in caso di divorzio, una ripartizione alla pari dei diritti a pensione che sono stati maturati durante il matrimonio. Si stabilisce tale parità e si procede alla liquidazione dei conti dopo aver valutato complessivamente i diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati da entrambi. A suo avviso, non vi è nessuna ragione per escludere i diritti maturati in un regime pensionistico internazionale o sovranazionale. L'attuazione della ripartizione non incide direttamente sui diritti a pensione, dal momento che essa viene regolata sulla base del diritto delle obbligazioni. Colui che risulta beneficiario a seguito di tale ripartizione ottiene nei confronti del suo ex coniuge un diritto di credito, affinché quest'ultimo gli conceda una rendita mensile pari alla metà della differenza del valore dei diritti soggetti a compensazione.
Aggiunge che, anche quando il regime di previdenza sociale internazionale o sovranazionale preveda una prestazione specifica a favore del coniuge divorziato, come può essere una pensione di reversibilità, nulla impedisce che si computino i diritti a pensione maturati in questo regime al momento in cui si dà luogo alla ripartizione compensativa. Le caratteristiche della ripartizione compensativa evitano che il coniuge divorziato possa cumulare i diritti soggetti a ripartizione compensativa e il diritto alla pensione di reversibilità: finché il dipendente vive non è avvenuto il fatto causante che dà luogo alla concessione della pensione di reversibilità e il diritto di credito dato dalla ripartizione compensativa dei diritti a pensione si estingue, in linea di principio, con la morte del dipendente delle Comunità.
Afferma, infine, che né lo Statuto del personale né l'art. 6 del Trattato ostano a che le norme di conflitto di uno Stato membro adottino il criterio della nazionalità dei coniugi per determinare il diritto applicabile alle conseguenze di un divorzio.
16 La Commissione ritiene che l'art. 27 dell'allegato VIII non incida sulle disposizioni applicabili nella controversia principale, che prevedono la ripartizione compensativa dei diritti a pensione tra i coniugi, dal momento che la regolamentazione del diritto di famiglia resta affidata, allo stato attuale dello sviluppo del diritto comunitario, agli Stati membri. Per questa ragione, l'art. 27 dell'allegato VIII deve interpretarsi nel senso che non produce alcuna incidenza sui diritti economici che conseguono ad un procedimento di divorzio tra un dipendente delle Comunità in servizio o pensionato e il suo ex coniuge.
A suo avviso, l'art. 6 del Trattato non è applicabile ad una situazione come quella che ha dato luogo alla causa a qua, mancando elementi che consentano di accertare un qualsiasi rapporto transfrontaliero.
V - Sulla prima questione pregiudiziale
17 Con tale questione il giudice a quo vuole sapere, in sostanza, se l'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale osti a una domanda con la quale l'ex moglie di un dipendente delle Comunità europee in pensione chieda, dinanzi al giudice di uno Stato membro, la ripartizione compensativa dei diritti a pensione prevista dal diritto di famiglia.
18 Voglio in primo luogo evidenziare che la disposizione comunitaria la cui interpretazione viene richiesta dal giudice nazionale non pare applicabile alla controversia. L'art. 27 dell'allegato VIII riconosce il diritto alla pensione di reversibilità della moglie divorziata di un dipendente delle Comunità a condizione che, alla di lui morte, abbia diritto ad una pensione alimentare a suo carico. Senza dubbio, conformemente alla sentenza di rinvio, il convenuto né è deceduto né è obbligato a prestare alla sua ex moglie una qualche pensione alimentare. Considero pertanto che non debba procedersi all'interpretazione di tale disposizione.
19 Condivido l'opinione del governo tedesco secondo cui la pensione di reversibilità prevista dall'art. 27 dell'allegato VIII soddisfa un obiettivo diverso da quello della ripartizione compensativa. Infatti, la pensione viene concessa solo a partire dal momento della morte del dipendente delle Comunità e a condizione che il coniuge superstite abbia dapprima maturato il diritto ad una pensione alimentare. Il suo importo non può essere superiore all'importo che già avrebbe percepito a quest'ultimo titolo. Il diritto alla pensione di reversibilità viene meno se la vedova contrae un nuovo matrimonio. Se vi è concorso di mogli divorziate con diritto a pensione di reversibilità al momento del decesso di un dipendente delle Comunità, tale pensione viene ripartita tra di esse in proporzione della durata dei matrimoni.
Al contrario, la ripartizione compensativa dei diritti a pensione ha come obiettivo la distribuzione dei diritti acquisiti durante il matrimonio. Consiste in un diritto di credito a favore del beneficiario, che il debitore della prestazione deve soddisfare. Il diritto sorge nel momento in cui si produce nella sfera giuridica del beneficiario il fatto che dà luogo alla ripartizione compensativa, e che gli attribuisce una partecipazione uniforme ai diritti acquisiti in comune. Ai fini della sua concessione non si richiede che il beneficiario si trovi in una situazione di necessità. Il suo importo non viene fissato in funzione della capacità contributiva dell'altro coniuge. Il fatto che il beneficiario contragga matrimonio non incide sulla ripartizione compensativa dei diritti a pensione e non ha carattere di pensione alimentare in quanto compensa gli svantaggi in materia di diritti a pensione del coniuge che ne ha acquisiti meno dell'altro per il periodo della durata del matrimonio.
20 Lo Statuto del personale è stato adottato sotto forma di regolamento. Per questa ragione, conformemente a quanto disposto dal n. 2 dell'art. 189 del Trattato, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Da tale disposizione la Corte di giustizia ha dedotto che, a prescindere dagli effetti che produce nell'ordinamento interno dell'amministrazione comunitaria, lo Statuto obbliga in pari modo gli Stati membri nella misura in cui la partecipazione di questi si rivela necessaria ai fini della sua applicazione (4).
21 Lo Statuto del personale ha come unico obiettivo quello di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzione europee e i suoi dipendenti, ponendo in essere una serie di diritti e di doveri reciproci e riconoscendo, a favore di determinati membri della famiglia del dipendente, taluni diritti che possono essere fatti valere dinanzi alle Comunità europee. Questi diritti sono, nella loro maggioranza, di carattere economico e consistono, per citare alcuni esempi, nell'affiliazione all'assicurazione malattia, nella pensione di orfani e di reversibilità a favore del coniuge superstite del dipendente o nella pensione di reversibilità contemplata nell'art. 27 dell'allegato VIII a favore della moglie divorziata che soddisfi determinati requisiti.
A questo proposito, la Corte di giustizia ha dato un'interpretazione nel senso che detto articolo non ha l'obiettivo di assicurare alla moglie divorziata la continuazione, sotto una distinta forma, di un'obbligazione alimentare derivante dal divorzio bensì quello di riconoscere un diritto che lo Statuto del personale concede direttamente all'interessata nella sua qualità di moglie divorziata che non ha contratto nuove nozze (5).
22 Lo Statuto del personale non regola, per contro, i diritti e gli obblighi di diritto di famiglia o di diritto privato che gravano su un dipendente nelle sue relazioni con i membri della sua famiglia o i terzi.
23 Non si può ammettere che il regime di pensioni previsto dallo Statuto del personale costituisca una normativa tassativa e completa le cui disposizioni debbano prevalere sul diritto nazionale in virtù del principio del primato del diritto comunitario, come sostenuto dal convenuto. Infatti, in questo corpus normativo nessuna norma disciplina i diritti e gli obblighi di contenuto economico di un dipendente nei confronti del suo ex coniuge, quali conseguenza di un divorzio, e neppure il contenuto e le modalità di tali diritti in applicazione del diritto di famiglia.
24 Inoltre, come giustamente affermato dalla Commissione, il legislatore comunitario non ha competenza per stabilire i diritti dei coniugi in un procedimento di divorzio, tra cui rientra la ripartizione compensativa dei diritti a pensione ai sensi della normativa tedesca. La regolamentazione del diritto privato e del diritto di famiglia continua a restare competenza degli Stati membri.
25 Il Tribunale di primo grado ha recentemente emesso una sentenza (6) in una causa che può servire per illustrare il funzionamento della ripartizione compensativa dei diritti a pensione in caso di divorzio prevista dal diritto civile tedesco, quando una delle pensioni è a carico della Comunità europea. Si trattava della domanda fatta dalla moglie divorziata di un dipendente in pensione del Parlamento europeo per restare affiliata al regime di assicurazione malattia dei dipendenti, pur essendo trascorso un anno da quando è stata emessa la sentenza di divorzio (7).
26 Nel punto 3 della sentenza vengono accertati i seguenti fatti: i) che la Corte di appello del Lussemburgo pronunciò il divorzio della coppia costituita dalla richiedente e dal suo ex marito; ii) che ambedue erano di nazionalità tedesca; iii) che la coppia si era accordata per ripartirsi la pensione di anzianità che l'ex coniuge percepiva dalle Comunità europee applicando le disposizioni del BGB che disciplinano la ripartizione compensativa contrattuale dei diritti a pensione in caso di divorzio, e iv) che tale accordo veniva approvato dal giudice di pace di Lussemburgo.
27 Nel punto 65 di tale sentenza, il Tribunale di primo grado afferma che la norma tedesca che stabilisce la ripartizione compensativa, in caso di divorzio, dei diritti a pensione maturati dai coniugi ha come unico obiettivo quello di riconoscere al coniuge che non ha contribuito a un regime pensionistico la partecipazione ai diritti acquisiti dall'altro coniuge. Aggiunge che questa finalità viene soddisfatta da parte delle istituzioni comunitarie nella misura in cui il Parlamento, in esecuzione della sentenza di divorzio, corrisponde direttamente una parte della pensione del dipendente alla sua ex moglie.
Da queste affermazioni deduco che la ripartizione compensativa dei diritti a pensione disposta dal diritto tedesco in caso di divorzio è una figura che non è conosciuta dalle istituzioni comunitarie. In pratica, tale istituzione corrisponde una parte della pensione del dipendente in quiescenza a chi ha diritto in forza di una decisione giudiziaria o di un accordo tra coniugi, senza che tale corresponsione implichi l'acquisizione di un diritto personale diretto nei confronti delle Comunità europee.
28 La Corte di giustizia, dal canto suo, nella decisione con la quale è stato risolto il ricorso per cassazione avverso la detta sentenza (8) ha dichiarato che la ripartizione compensativa dei diritti a pensione, sia che sia stata effettuata come conseguenza di una decisione giudiziaria o di un accordo tra coniugi, sia che si realizzi direttamente in applicazione della legge nazionale, non può avere la conseguenza di riconoscere all'ex moglie di un dipendente un diritto a pensione che dipende dalle condizioni fissate dallo Statuto del personale.
29 Debbo pertanto concludere che né l'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione, né alcun'altra disposizione di tale corpus normativo ostano alla domanda con la quale l'ex moglie di un dipendente delle Comunità europee in pensione chiede dinanzi ai giudici di uno Stato membro la ripartizione compensativa dei diritti a pensione maturati durante il periodo in cui è durato il matrimonio, prevista dal diritto di famiglia di tale Stato.
VI - Sulla seconda questione pregiudiziale
30 Con tale questione il giudice nazionale vuol sapere, in sostanza, se l'art. 6 del Trattato osta a che le norme di conflitto di uno Stato membro adottino il criterio della nazionalità dei coniugi per determinare il diritto applicabile agli effetti del divorzio, tenendo conto che l'applicazione del diritto di famiglia dello Stato di cui il dipendente comunitario è cittadino può produrgli conseguenze più gravose di quelle che gli deriverebbero se fosse cittadino di un altro Stato membro.
31 Il convenuto a questo proposito afferma che, dato che dei quindici Stati membri soltanto la Germania e i Paesi Bassi prevedono la ripartizione compensativa, i dipendenti di nazionalità tedesca od olandese soggetti al loro diritto nazionale si trovano in una situazione sfavorevole rispetto ai funzionari cittadini dei restanti Stati membri (9).
32 Secondo la costante giurisprudenza, l'art. 6 del Trattato si riferisce soltanto alle situazioni disciplinate dal diritto comunitario e non può essere applicato ad attività che non hanno alcun rapporto con il diritto comunitario o i cui elementi si collocano tutti all'interno di un unico Stato membro (10).
33 Come giustamente rilevato dalla Commissione, nella causa nella quale è sorta la presente questione non ricorrono i presupposti che consentono di applicare l'art. 6 del Trattato. Infatti, da un lato, la regolamentazione del diritto applicabile al divorzio e alle sue conseguenze, tra le quali si annoverano la ripartizione compensativa dei diritti a pensione, è di competenza del legislatore nazionale. D'altro lato, l'art. 6 del Trattato non può applicarsi, non esistendo alcun elemento transfrontaliero che giustifica l'esame della questione se vi sia discriminazione fondata sulla nazionalità. Si tratta dell'applicazione del diritto tedesco da parte di un giudice tedesco ad una sentenza di divorzio riconosciuta in Germania ai sensi della quale si dichiara sciolto il matrimonio tra due tedeschi.
Per di più, trattandosi di una situazione estranea all'ambito di applicazione del diritto comunitario, questo non fa obbligo al giudice chiamato a dirimere la controversia né di interpretare la propria normativa in un senso conforme al diritto comunitario né di lasciar disapplicata tale legislazione (11).
34 Considerato quanto sopra, debbo concludere che l'art. 6 del Trattato non osta a che le norme di conflitto di uno Stato membro adottino il criterio della nazionalità dei coniugi per determinare il diritto applicabile agli effetti di un divorzio.
VII - Conclusione
35 Alla luce di quanto precede suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere le due questioni sollevate dall'Amtsgericht di Colonia come segue:
«1) Né l'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nella versione data dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, né alcuna disposizione di tale corpus normativo ostano ad una domanda con la quale l'ex moglie di un dipendente delle Comunità europee in pensione chiede dinanzi ai giudici di uno Stato membro la ripartizione compensativa dei diritti a pensione prevista dal diritto familiare di tale Stato.
2) L'art. 6 del Trattato CE non osta a che le norme di conflitto di uno Stato membro adottino il criterio della nazionalità dei coniugi per determinare il diritto applicabile agli effetti di un divorzio».
(1) - Regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1).
(2) - Regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265, pag. 1).
(3) - Conformemente a quanto disposto dall'art. 40 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, l'istituzione al cui servizio si trovava il dipendente al momento della sua cessazione dal servizio calcola l'ammontare della pensione di anzianità e notifica un calcolo dettagliato della liquidazione al dipendente o ai suoi aventi causa e alla Commissione, che è incaricata di garantire il pagamento delle pensioni. L'art. 45 stabilisce che i pagamenti vengono effettuati in nome della Comunità europea dall'istituzione designata dalle autorità di bilancio.
(4) - Sentenze 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2393, punto 8), e 7 maggio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2029, punto 21).
(5) - Sentenza 17 maggio 1972, causa 24/71, Meinhardt/Commissione (Racc. pag. 269, punti 2 e 3).
(6) - Sentenza 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. pag. II-637).
(7) - Il n. 1 ter dell'art. 72 dello Statuto del personale dispone che il coniuge divorziato di un dipendente, che dimostri di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data alla quale il divorzio ha acquisito carattere definitivo.
(8) - Il ricorso per cassazione interposto contro tale sentenza è stato risolto mediante l'ordinanza della Corte di giustizia 8 ottobre 1998, causa C-228/97 P, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. paga. I-6047), che lo dichiarava in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
(9) - Non condivido il punto di vista del convenuto, il quale sostiene che, in ogni caso, i dipendenti di nazionalità tedesca e olandese si trovano in una situazione sfavorevole rispetto ai cittadini degli altri Stati membri per il fatto che, data la loro nazionalità, possono vedersi obbligati a procedere alla ripartizione compensativa dei diritti a pensioni acquisiti durante il matrimonio con il loro ex coniuge. Credo che, effettuando la ponderazione e la liquidazione contabile dei diritti a pensione acquisiti da entrambi i coniugi, i dipendenti di nazionalità tedesca e olandese possono anche risultare favoriti da tale operazione, in relazione alle circostanze di ogni singola fattispecie.
(10) - Sentenze 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson et Jhanjan (Racc. pag. 3723, punto 16); 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui (Racc. pag. 5511, punto 15); 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen (Racc. pag. I-341, punto 9); 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit (Racc. pag. I-4973, punto 8); 16 dicembre 1992, causa C-206/91, Koua Poirrez (Racc. pag. I-6685, punto 11), e 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet (Racc. pag. I-3171, punto 16).
(11) - Sentenza 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4695, punti 34 e 35).
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