Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il ricorso in esame la Commissione contesta alla Repubblica francese il fatto di mantenere in vigore l'imposta sulle bevande alcoliche con un titolo alcolometrico superiore al 25% vol, istituita con l'art. 26 della legge n. 83-25 del 19 gennaio 1983, imposta i cui proventi sono destinati a finalità di sicurezza sociale, e di essere in tal modo venuta meno agli obblighi che ad essa derivano dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (in prosieguo: la «direttiva accise») (1), e dall'art. 20 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (in prosieguo: la «direttiva strutture») (2).
Quadro normativo
2 La direttiva accise ha provveduto ad armonizzare il regime delle accise applicabili a determinati prodotti, e precisamente agli oli minerali, all'alcol, alle bevande alcoliche ed ai tabacchi lavorati. All'art. 3, n. 2, essa stabilisce che i suddetti prodotti «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
Le disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche. La direttiva strutture armonizza, in particolare, le accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche. Essa prevede, all'art. 19, che «gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcole etilico»; definisce, nel successivo art. 20, la nozione di alcol etilico (rientrano in tale nozione i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% vol e che sono compresi nei codici NC 2207 e 2208, anche quando sono parte di un prodotto che figura in un altro capitolo della nomenclatura combinata; i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; nonché le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione); fissa, all'art. 21, le modalità di calcolo dell'accisa in questione, stabilendo che la relativa aliquota è determinata «per ettolitro di alcole puro a 20_ C ed è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di alcole puro» e che, «[f]atto salvo l'articolo 22, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole etilico».
3 Il già menzionato art. 26 della legge francese n. 83-25, relativa a misure riguardanti la sicurezza sociale, ha istituito, a vantaggio della Cassa nazionale di assicurazione malattia, un'imposta sul tabacco e le bevande alcoliche in considerazione dei rischi per la salute che l'uso eccessivo di questi prodotti comporta. Tale imposta colpisce le bevande alcoliche che hanno una gradazione superiore al 25% vol. Il suo ammontare è pari ad un importo fisso di 0,84 franchi per decilitro o frazione di decilitro senza tener conto, fatta eccezione per il livello minimo anzidetto, della gradazione alcolica più o meno elevata ma comunque superiore a questa soglia della bevanda presa in considerazione, cioè senza tener conto della quantità di alcol che in concreto è presente in un certo volume di bevanda alcolica e che varia in funzione dei diversi tipi di bevanda.
Procedimento
4 Con lettera di messa in mora del 14 febbraio 1996, la Commissione comunicava al governo francese che, a suo giudizio, l'imposta con finalità di sicurezza sociale istituita sulle bevande alcoliche con la legge sopra riportata non era compatibile, avuto riguardo al suo campo di applicazione ed alla sua base imponibile, con la struttura delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche e che pertanto non poteva essere ricondotta alla clausola di deroga contenuta nel citato art. 3, n. 2.
Nella sua risposta il governo francese contestava l'addebito, facendo valere che l'art. 3, n. 2, faceva obbligo agli Stati membri di definire il regime delle eventuali «altre imposizioni» indirette aventi finalità specifiche, gravanti sugli stessi prodotti soggetti ad accisa, rispettando le regole di imposizione applicabili «ai fini» delle accise o dell'IVA e non già di estendere puramente e semplicemente a queste ulteriori imposizioni le medesime regole applicabili alle accise ed all'IVA. Faceva altresì notare che, prendendo come soglia minima della base imponibile la gradazione alcolica del 25% vol, aveva assunto come dato di riferimento il titolo alcolometrico più basso nella categoria degli «alcol forti».
Con parere motivato del 12 febbraio 1997 la Commissione ribadiva la propria posizione e invitava il governo francese a prendere le misure necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria entro il termine di due mesi dal ricevimento del parere.
Il governo francese non si conformava al parere motivato. Conseguentemente la Commissione, con atto depositato in cancelleria il 9 luglio 1998, proponeva ricorso contro il detto governo, ai sensi dell'art. 226 CE (ex art. 169), chiedendo che lo stesso fosse dichiarato inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva accise.
Argomenti delle parti
5 Secondo la Commissione, l'art. 3, n. 2, della direttiva accise, attribuendo agli Stati membri la facoltà di introdurre, per conseguire specifiche finalità, deroghe al regime armonizzato dell'accisa, dovrebbe essere interpretato in maniera restrittiva, ossia nel senso che gli Stati potrebbero conservare o introdurre «altre» imposizioni, aventi finalità specifiche, soltanto laddove esse rispettino le regole di imposizione applicabili alle accise e all'IVA. Una diversa interpretazione, oltre ad essere contraria al tenore letterale della disposizione, legittimerebbe la creazione di una fiscalità nazionale indiretta, parallela rispetto alle accise, che metterebbe a rischio il conseguimento dell'obiettivo proprio della direttiva accise, consistente nel garantire la libera circolazione dei beni sottoposti ad accisa nell'ambito del mercato interno, così come questo si configura a seguito della soppressione delle frontiere fiscali.
6 La Commissione sottolinea che la disposizione di cui all'art. 3, n. 2, dovrebbe essere interpretata non come un semplice richiamo al divieto di frapporre ostacoli alla libera circolazione delle merci, ma come una condizione precisa per la derogabilità del regime armonizzato, condizione il cui contenuto consisterebbe nell'obbligo per il legislatore nazionale di rispettare, quando opera nello spazio riservatogli dalla anzidetta disposizione, gli elementi essenziali del regime armonizzato delle accise e dell'IVA, elementi riguardanti, come espressamente indica la stessa disposizione, la base imponibile, le modalità di calcolo, l'esigibilità e il controllo.
Secondo la Commissione, l'art. 26 della citata legge francese sarebbe incompatibile con la struttura delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, perché collega l'applicazione dell'imposta a categorie di prodotti individuate secondo criteri diversi rispetto a quelli definiti per le accise nella direttiva strutture e altresì perché l'importo dell'imposta sarebbe calcolato in base al volume e non in base alla gradazione alcolica.
7 Il governo francese osserva che, secondo l'interpretazione dell'art. 3, n. 2, prospettata dalla Commissione, gli Stati membri manterrebbero unicamente la facoltà di introdurre una seconda accisa, che andrebbe ad aggiungersi a quella di origine comunitaria, ferma restando la possibilità, offerta dalla direttiva strutture ed insita nel regime delle accise sulle bevande alcoliche, di aumentare l'accisa esistente. Una simile interpretazione, sostanzialmente impedendo agli Stati membri di perseguire finalità specifiche modulando lo strumento fiscale anche al di là del mero profilo quantitativo, farebbe venir meno l'effetto utile dell'art. 3, n. 2, della direttiva accise.
8 Contrariamente a quanto afferma la Commissione, il governo francese assume che l'imposta con finalità di sicurezza sociale attualmente in vigore nella sua legislazione rientrerebbe nell'eccezione di cui all'art. 3, n. 2, in quanto sarebbe volta a conseguire una finalità specifica, cioè la tutela della salute pubblica. A questo proposito il governo francese sottolinea che le modalità di calcolo dell'imposta nazionale per cui è causa sarebbero le più appropriate per conseguire un tale risultato. Quest'imposta, infatti, essendo applicata sul volume della bevanda anziché sulla percentuale di alcol per unità di misura che la bevanda contiene, colpisce in maniera uniforme il consumo delle bevande aventi una gradazione alcolica tra i 25 e i 50_ C, bevande, queste, che sarebbero quelle più vendute. L'efficacia di tale prelievo per la tutela della salute pubblica sarebbe dimostrata dalla circostanza che, tra il 1980 e il 1994, il consumo di tali alcolici è aumentato in Francia solo del 14%, mentre nel decennio precedente l'aumento era stato dell'ordine del 31%.
9 Quanto al campo di applicazione della misura nazionale, il governo francese osserva che la Commissione si limiterebbe a contestare la sua compatibilità con la struttura delle accise (e quindi la possibilità di ricondurla nell'ambito dell'art. 3, n. 2) con riferimento ai soli prodotti aventi un titolo alcolometrico superiore al 22% vol, cioè a quei prodotti che sono contemplati nel secondo trattino dell'art. 20 della direttiva strutture che definisce la nozione di alcol etilico, e non considererebbe in alcun modo i prodotti aventi un titolo alcolometrico superiore all'1,2% vol, cioè i prodotti contemplati nel primo trattino dello stesso art. 20, benché anche questi ultimi rientrino nella definizione di alcol etilico.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
10 Il profilo centrale della presente controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva accise. Tale disposizione indica i confini all'interno dei quali la creazione di altre imposizioni indirette sulle medesime bevande alcoliche può essere considerata legittima: essa stabilisce infatti che il regime delle eventuali imposte addizionali fatte gravare sui prodotti già colpiti dalle accise deve rispettare «le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
Le parti prospettano due diverse interpretazioni di questa disposizione. Secondo la Commissione, tale disposizione dovrebbe essere interpretata in modo letterale, nel senso che le eventuali «altre imposizioni» dovrebbero rispettare nel modo più completo le regole armonizzate previste per le accise (e per l'IVA), regole che riguardano la determinazione della base imponibile, le modalità di calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Secondo il governo francese, invece, essa lascerebbe agli Stati membri la possibilità di prevedere, per le altre imposte indirette gravanti sugli stessi prodotti, delle modalità di imposizione non coincidenti con quelle proprie del regime delle accise (e dell'IVA), a condizione però di non pregiudicare la corretta applicazione delle regole armonizzate sia sotto il profilo fiscale che sotto quello più ampio della libera circolazione dei prodotti.
11 La tesi della Commissione non può essere seguita. Essa non trova conferma né nella lettera della disposizione né nella sua ratio.
Quanto alla lettera della disposizione, osservo che, se è vero che esistono delle tenui differenze linguistiche tra le formule usate per indicare in che senso la normativa nazionale deve rispettare le pertinenti regole comunitarie perché la disciplina nazionale derogatoria sia conforme all'art. 3, n. 2, è vero anche che queste differenze non sono significative. Ed infatti, la versione francese («à condition que ces impositions respectent les règles de taxations applicables pour les besoins des accises»), quella italiana («regole applicabili ai fini delle accise») e quella spagnola («normas aplicables en relación con los impuestos») non sembrano imporre, atteso l'uso delle parole «pour les besoins», «ai fini» e «en relación con», il rispetto puro e semplice di tutte le regole sulla base imponibile, sul calcolo, sull'esigibilità e sul controllo dell'imposta riguardanti le accise e l'IVA, ma dare piuttosto su questi punti indicazioni relativamente flessibili. Se infatti il legislatore comunitario avesse voluto imporre una condizione del genere, se cioè avesse voluto imporre l'integrale rispetto delle regole in questione, probabilmente avrebbe usato un'espressione più netta, parlando, ad esempio, nella versione italiana, di rispetto delle regole applicabili alle accise anziché ai fini delle accise ed usando espressioni analoghe nelle altre versioni. Ad una diversa conclusione non si può, a mio avviso, pervenire sulla base della versione inglese («comply with the tax rules applicable for excise duties») o tedesca («sofern diese Steuern die Besteuerungsgrundsätze der Verbrauchsteuern(...)beachten»), perché le espressioni che queste usano non differiscono sostanzialmente da quelle delle altre versioni e quindi non sono tali, mi sembra, da escludere l'interpretazione meno rigorosa. E', dunque, ragionevole ritenere che, se una qualche indicazione può trarsi dalla formulazione letterale della disposizione, si tratti di una indicazione che va piuttosto nel senso di confermare l'inesistenza di un obbligo rigoroso di rispettare le anzidette regole comunitarie.
Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza della Corte, se vi sono delle differenze tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione, occorre interpretare tale disposizione «in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte» (3). Ora, come si vedrà in seguito, dall'applicazione di questo criterio deriva che la disposizione de qua deve essere interpretata in modo da riconoscerle una funzione utile e che, in questa prospettiva, deve essere preferita l'interpretazione meno rigorosa nel senso sopra indicato.
12 La lettera della disposizione offre un'ulteriore indicazione nello stesso senso, cioè in senso contrario alla tesi della Commissione. In alcune versioni linguistiche, e precisamente in quella inglese, olandese e danese, si subordina la possibilità di creare altre imposizioni sui prodotti già assoggettati alle accise al rispetto cumulativo delle regole relative all'IVA e di quelle relative alle accise: ciò risulta dall'uso della particella congiuntiva «e» tra queste due forme impositive in luogo della disgiuntiva «o», che figura in altre versioni linguistiche. Ora, se si seguisse l'interpretazione della Commissione, basata sul compiuto rispetto delle regole, gli Stati membri dovrebbero osservare al tempo stesso due insiemi di regole diversi fra loro, con la conseguente impossibilità di rispettare l'uno e l'altro in modo compiuto e rigoroso, come invece la Commissione ritiene comunque indispensabile perché la deroga possa operare. Basti su questo punto considerare che una delle caratteristiche essenziali dell'IVA è costituita dal fatto che essa viene calcolata in misura proporzionale al prezzo dei beni e servizi che essa colpisce (4), mentre una delle caratteristiche essenziali delle accise che colpiscono le bevande alcoliche è costituita dal fatto che esse vengono applicate sul volume del prodotto. Mi sembra che questo rilievo escluda una interpretazione letterale del riferimento alle regole delle accise e dell'IVA come condizione per la legittimità di imposte indirette nazionali.
13 Alla stessa conclusione si perviene se si ha riguardo alla ratio della disposizione in esame. Si tratta di una disposizione inserita nella direttiva accise, che, come è noto, definisce i criteri generali per l'armonizzazione dei regimi relativi ai prodotti soggetti ad accisa con lo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno (5). In coerenza con questo obiettivo generale la norma de qua ha lo scopo di permettere agli Stati membri di introdurre, sui prodotti già assoggettati ad accisa, «altre» imposte indirette per conseguire specifiche finalità, ad esempio, per realizzare una efficace tutela della salute pubblica scoraggiando attraverso la fiscalità il consumo di alcolici. Ora, se si riconoscesse alla norma derogatoria la portata che suggerisce la Commissione, gli Stati membri per conseguire specifiche finalità disporrebbero di uno spazio di manovra estremamente limitato. In sostanza, secondo una tale tesi, gli Stati membri potrebbero soltanto introdurre una seconda accisa, parallela a quella di origine comunitaria.
Se le cose stessero in questi termini, l'eccezione risulterebbe priva di giustificazione e la disposizione che la prevede irragionevole. Si perviene a questa conclusione soprattutto se si considera il rapporto fra le imposizioni indirette addizionali e le accise armonizzate. Non è chiaro infatti quale sarebbe, secondo la Commissione, la differenza tra queste due categorie d'imposte.
La Commissione afferma che, anche seguendo l'interpretazione riduttiva della deroga che essa prospetta, gli Stati membri conserverebbero pur sempre una qualche possibilità di istituire nuove imposte indirette: essi infatti manterrebbero la facoltà di modulare l'imposizione nazionale in modo diverso rispetto a quanto stabilito nella direttiva strutture. Questo argomento però non aiuta a chiarire la portata della norma derogatoria: esso infatti, a ben vedere, non fa che esplicitare una facoltà degli Stati insita nelle modalità di applicazione delle accise armonizzate, che prevedono solo i livelli minimi delle medesime. L'interpretazione della Commissione finisce, quindi, con il privare di ogni ragionevole funzione la norma in questione dal momento che gli stessi effetti prodotti dall'introduzione di una seconda accisa potrebbero essere conseguiti modificando in aumento l'accisa armonizzata. Come il governo francese osserva nelle sue difese, l'interpretazione della Commissione si risolve in sostanza nell'artificiosa reintroduzione, per via interpretativa, nell'art. 3, n. 2, della formula che la stessa Commissione aveva proposto in sede di lavori preparatori e che il Consiglio aveva rifiutato (6).
14 Ciò posto, resta tuttavia da chiarire quale significato debba essere riconosciuto al riferimento alle regole sulla base imponibile, sul calcolo, sull'esigibilità e sul controllo delle imposte applicabili ai fini delle accise, che figura nell'art. 3, n. 2. Riconosciuta priva di fondamento la tesi della Commissione secondo cui la disposizione andrebbe interpretata in modo rigido, restano da verificare sostanzialmente due possibili letture, la seconda delle quali può a sua volta scomporsi in formule con diverso tasso di vincolatività: si può, in primo luogo, considerare che, come sostiene il governo francese, la disposizione imponga agli Stati unicamente di non compromettere il sistema delle accise (e dell'IVA) quando istituiscono altre imposte indirette; si può, in secondo luogo, ritenere che la disposizione subordini la facoltà degli Stati di introdurre altre imposte indirette al rispetto di obblighi specifici, cioè degli obblighi che nascono dal riferimento espresso alle regole del regime delle accise che riguardano la base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
A favore di questa seconda interpretazione sta in rilievo che la disposizione in questione non si limita ad esigere il rispetto generico del regime delle accise, ciò che potrebbe confermare l'interpretazione suggerita dal governo francese, ma dice qualcosa di più dal momento che precisa quattro ambiti della disciplina generale che gli Stati sono chiamati ad osservare quando istituiscono altre imposte indirette. Il riferimento a questi quattro specifici settori non permette, ritengo, di condividere la tesi del governo francese. Occorre tuttavia stabilire quali vincoli derivino all'azione degli Stati membri dal rinvio alle regole riguardanti questi settori.
Anche se l'art. 3, n. 2, per il fatto di introdurre una deroga al regime generale delle accise, non può che essere interpretato in modo restrittivo, sono tuttavia dell'opinione che il rispetto delle regole in questione non debba essere inteso nel senso che è richiesta una totale coincidenza della normativa comunitaria con le regole applicabili ai singoli prodotti individuabili all'interno di ciascuna categoria. Intendo dire che la legittimità comunitaria di un'imposta nazionale deve, a mio avviso, essere valutata sul parametro del regime comunitario previsto per l'intera categoria dei prodotti di cui trattasi e non già su quello previsto per il singolo prodotto. Ed infatti, esigere la totale coincidenza tra le discipline nazionale e comunitaria relative al singolo prodotto (vino, birra, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti intermedi, così come sono definiti nell'art. 17 della direttiva strutture, alcol etilico) non solo priverebbe l'art. 3, n. 2, di qualsiasi utile funzione, ma rischierebbe di determinare delle forme addizionali di accisa, in contrasto con il principio dell'unicità dell'accisa. Per fare un esempio, qualora uno Stato membro intendesse assoggettare ad un'imposta diversa dalle accise una bevanda alcolica quale il vino, per finalità connesse alla tutela della salute, potrebbe farlo solo a condizione di rispettare nel loro insieme le regole che figurano nella direttiva strutture concernenti le bevande alcoliche, ma non dovrebbe anche rispettare alla lettera tutte le regole specifiche relative al vino ivi contenute. Non potrebbe invece considerarsi rispettato il parametro in questione qualora l'importo dell'imposta indiretta nazionale fosse determinato in proporzione al valore del prodotto: in tal caso infatti la disciplina nazionale si porrebbe del tutto fuori della logica della direttiva, che non contempla per nessuno dei prodotti dalla stessa disciplinati questa modalità di calcolo, e quindi non sarebbe riconducibile alla deroga di cui all'art. 3, n. 2.
15 Tenuto conto della prospettata interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva accise, occorre ora stabilire se la legislazione francese per cui è causa rispetti le condizioni cui la detta disposizione subordina la facoltà per gli Stati di istituire imposte indirette nazionali. A tal fine si richiede che le imposte nazionali: a) perseguano una finalità specifica e b) rispettino la disciplina delle accise con riferimento ai quattro ambiti più volte indicati.
Per quanto riguarda la condizione sub a), mi sembra che la stessa Commissione, sia pure con qualche ambiguità emersa soprattutto nella procedura orale, riconosca che l'imposta francese è diretta ad un fine specifico, consistente nella tutela della salute. Pur non essendovi una contestazione specifica su questo punto da parte della Commissione, il governo francese ha sottolineato il fatto che l'introduzione dell'imposta indiretta nazionale sugli alcolici ha coinciso con una riduzione del consumo delle bevande colpite, cioè delle bevande con gradazione superiore al 25% vol.
L'addebito che la Commissione muove al governo francese ha per oggetto il mancato rispetto della condizione sub b). Sotto questo profilo, la Commissione contesta al detto governo il fatto che l'imposta per cui è causa si applichi soltanto alle bevande alcoliche con gradazione superiore al 25% vol e altresì che il relativo importo venga determinato in proporzione alla quantità della bevanda. Una tale disciplina non sarebbe conforme all'art. 3, n. 2, letto in relazione agli artt. 20 e 21 della direttiva strutture. Questo addebito non mi sembra fondato.
Sul primo punto, cioè sull'individuazione delle bevande alcoliche assoggettate all'imposta statale, osservo che, secondo il regime della legge francese, l'imposta viene applicata su tutte le bevande con gradazione alcolica superiore al 25% vol, mentre, secondo l'art. 20 della direttiva strutture, l'accisa colpisce un primo gruppo di bevande alcoliche, indicate nella nomenclatura tariffaria con i numeri di codice 2207 e 2208, caratterizzate da una gradazione alcolica mediamente molto elevata (rientrano in questa categoria le acquaviti di vino, il whisky, il rum, il gin, la vodka e prodotti similari), ed un secondo gruppo di bevande aventi una gradazione alcolica superiore al 22% vol, indicate nella nomenclatura tariffaria con i numeri di codice 2204, 2205 e 2206 (rientrano in questo gruppo i vini, i vermut e altre bevande fermentate come il sidro).
Così stando le cose, non vi è dubbio che la disciplina francese per cui è causa non coincide in tutti i suoi aspetti con quella comunitaria contenuta nella direttiva strutture. Si tratta tuttavia, a mio avviso, di una disciplina compatibile con quella comunitaria, considerato che la fascia di bevande alcoliche che viene colpita dall'imposta francese è situata all'interno di quella indicata nella direttiva strutture. Non mi sembra che la circostanza che l'imposta francese non colpisca anche le bevande alcoliche con gradazione tra i 22% e i 25% vol sia tale da alterare il regime comunitario. Si aggiunga che l'unico limite che il citato art. 20 sembra indicare in modo rigido, e cioè il fatto che la bevanda alcolica abbia una gradazione superiore al 1,2% vol, non è in alcun modo compromesso dalla normativa francese.
Sul secondo punto, cioè sulle modalità di calcolo dell'ammontare dell'imposta, ricordo che per la normativa francese l'ammontare dell'imposta viene determinato nella misura fissa di 0,84 franchi per decilitro o frazione di decilitro, senza tener conto, fatta eccezione evidentemente per il livello minimo anzidetto, della gradazione alcolica più o meno elevata, ma comunque superiore a questa soglia della singola bevanda presa in considerazione. In altri termini, la normativa francese quantifica l'imposta indipendentemente dalla quantità di alcol che in concreto è presente in un certo volume di bevanda alcolica e che varia nei diversi tipi di bevanda. Ne segue, ad esempio, che vengono colpite allo stesso modo le bevande con gradazione alcolica del 26% vol e quelle con gradazione alcolica del 70% vol. La direttiva strutture prevede invece che l'accisa sull'alcol etilico «è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di alcole puro» e ne fissa l'importo a 550 ECU per ettolitro (7).
Le modalità di calcolo definite dalla legge francese non coincidono, è vero, con quelle previste negli artt. 19 e 21 della direttiva strutture per l'alcol etilico, perché il calcolo viene fatto in base alla quantità della bevanda e non alla sua gradazione alcolica, ma è vero anche che la direttiva strutture assume per altri prodotti (vino, birra, altre bevande fermentate, prodotti intermedi) la quantità come base del calcolo (8). Per di più, l'imposta francese (pari a 0,84 franchi per decilitro) è coerente rispetto all'aliquota minima comunitaria di tassazione degli alcol (pari a 550 ECU) fissata nella citata direttiva 92/84. Non può quindi affermarsi che le modalità di calcolo previste per l'imposta francese siano estranee alle regole che disciplinano la categoria dei prodotti soggetti ad accisa presi in conto nella direttiva strutture.
16 In conclusione, ritengo che la normativa francese per cui è causa sia compatibile con l'art. 3, n. 2, della direttiva accise avuto riguardo sia al campo di applicazione che alle modalità di calcolo dell'imposta, nel senso in precedenza chiarito.
17 Segue che il ricorso presentato dalla Commissione contro il governo francese deve essere rigettato.
Spese
18 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne ha fatto domanda. Avendo la Repubblica francese formulato questa domanda, la Commissione, risultata soccombente in tutti i suoi mezzi, deve essere condannata alle spese.
Conclusioni
19 Per tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di:
- rigettare il ricorso, e
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.
(1) - GU L 76, pag. 1.
(2) - GU L 316, pag. 21.
(3) - Sentenza 17 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon (Racc. pag. I-4291, punto 28), che richiama il principio espresso nella sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 14).
(4) - V. sentenza 26 giugno 1997, cause riunite da C-370/95 a C-372/95, Careda e a. (Racc. pag. I-3721, punto 14).
(5) - Nella sentenza 11 novembre 1997, causa C-408/95, Eurotunnel e a. (Racc. pag. I-6315), la Corte ha affermato che la «direttiva 92/12 ha per oggetto l'attuazione, a decorrere dal 31 dicembre 1992, delle condizioni di circolazione dei prodotti assoggettati ad accise nell'ambito del mercato interno senza frontiere fiscali» (punto 7).
(6) - La Commissione aveva proposto la seguente formulazione dell'art. 3, n. 2: «I prodotti di cui al paragrafo 1 sono gravati solo da accisa e dall'imposta sul valore aggiunto» (GU 1990, C 322, pag. 1).
(7) - Art. 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29).
(8) - Più precisamente la direttiva strutture, agli artt. 9, 13, 18, assume come unico dato di riferimento il «numero di ettolitri di prodotto finito».
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