Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arbeidsrechtbank di Bruges, sezione di Ostenda, riguarda, con riferimento al computo di una pensione belga nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati, l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 46 ter, n. 2, e 46, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1).
2 Il ricorrente nella causa a qua (in prosieguo: il «ricorrente») percepisce una pensione tedesca per periodi d'impiego che si collocano tra il 1938 ed il 1945. Dopo il riconoscimento della pensione tedesca da parte dell'istituzione tedesca competente, l'istituzione belga ha provveduto a ricalcolare la pensione belga.
3 La normativa belga applicabile (2) contiene una cosiddetta «presunzione degli anni di guerra», in base alla quale la prova di un impiego regolare e del versamento dei relativi contributi previdenziali per almeno un anno nel periodo compreso tra il 1938 ed il 1945 fa presumere che sia avvenuto il pagamento dei contributi previdenziali corrispondenti ad un'attività lavorativa abituale e principale per la parte residua di questo periodo. Questa presunzione viene meno in presenza di periodi d'impiego relativamente ai quali l'interessato può vantare il diritto ad una pensione, tra l'altro, a carico di un regime previdenziale straniero (3). La questione se si tratti di una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71 costituisce oggetto del presente procedimento pregiudiziale.
4 Alla base del procedimento si pone la seguente controversia: il ricorrente chiede che gli anni 1943 e 1944 siano presi in considerazione pro rata nella determinazione della pensione «nazionale» belga. Il resistente nel procedimento a quo, il Rijksdienst voor Pensioenen (in prosieguo: il «resistente»), si reputa impedito a farlo, dal momento che sussiste la prova dell'impiego del ricorrente in Germania durante questo periodo.
5 Il ricorrente, nato l'11 agosto 1924, inoltrava in data 22 settembre 1988 una richiesta di pensione nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati con effetto a partire dal 1_ settembre 1989, vale a dire dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Nella richiesta egli dichiarava un impiego precedente in Germania dalla fine del mese di marzo 1943 al principio di maggio 1945. Aveva lavorato presso la Siemens dapprima a Norimberga e, quindi, nei pressi di Dresda.
6 Con una decisione provvisoria del 6 marzo 1989, l'istituzione belga competente riconosceva di essere debitrice di prestazioni sulla base di una frazione di carriera lavorativa di 42/45. Con decisione del 29 gennaio 1990, l'istituzione tedesca competente, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, riconosceva di essere debitrice di prestazioni per un periodo d'impiego di otto mesi, vale a dire per il periodo d'impiego prestato a Norimberga, senza tenere conto di quelli prestati nel territorio della futura - e ormai ex - Repubblica democratica tedesca (RDT). In seguito, l'istituzione belga adottava una decisione definitiva in data 20 aprile 1990, nella quale riconosceva di essere debitrice di prestazioni sulla base di una frazione di carriera lavorativa di 41/45.
7 A seguito della riunificazione della Germania nel 1990, il ricorrente inoltrava una richiesta di revisione al fine di considerare in termini pensionistici i periodi assicurativi maturati nella Germania orientale, nel territorio dell'allora RDT. Con decisione del 19 giugno 1995 l'istituzione tedesca competente riconosceva, con effetto dal 1_ gennaio 1995, un diritto a prestazioni a carico della Germania per un ammontare di 903,12 DM sulla base di un periodo d'impiego di ventinove mesi (ventisei mesi d'impiego dal 30 marzo 1943 fino al 30 aprile 1945 più tre mesi forfettari).
8 Il ricalcolo dei diritti a prestazioni da parte dell'istituzione tedesca portava l'istituzione belga ad effettuare anch'essa un ricalcolo. Con decisione del 26 luglio 1995, comunicata al ricorrente il 4 agosto, essa certificava un diritto alla pensione con effetto dal 1_ gennaio 1995 sulla base di una frazione di carriera lavorativa soltanto pari a 40/45. Contro questa decisione il ricorrente presentava ricorso.
9 Il giudice di rinvio solleva la seguente questione pregiudiziale:
«L'art. 32 ter, quinto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale delle pensioni di fine lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati, stabilisce: "Il lavoratore subordinato, che abbia svolto un'attività lavorativa in tale qualità, durante il periodo 1_ gennaio 1938 - 1_ gennaio 1945, e per la quale è stato effettuato un versamento il cui importo raggiunge l'importo annuale di cui al secondo comma, si considera aver effettuato versamenti sufficienti affinché sia provata un'attività lavorativa abituale e principale per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine l'attività lavorativa per la quale è stata fornita la prova e il 1_ gennaio 1946".
L'art. 32 ter, sesto comma, del suddetto regio decreto 21 dicembre 1967 stabilisce: "La presunzione prevista dai due precedenti commi viene meno solo per i periodi di attività lavorativa per i quali l'interessato ha diritto a una pensione in forza di un altro regime pensionistico belga, esclusi i regimi dei lavoratori autonomi, o del regime di un paese straniero".
Se una disposizione quale quella contenuta nell'art. 32 ter, sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 costituisca, ai sensi dell'art. 46 ter, n. 2, del regolamento n. 1408/71, una clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro, la quale non si applica ad una prestazione calcolata conformemente all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i)».
10 Al procedimento hanno preso parte il resistente e la Commissione. Si tornerà sui motivi invocati dalle parti nel quadro della valutazione giuridica.
B - Presa di posizione
11 Il giudice di rinvio ritiene pacifici i periodi assicurativi da considerare ai fini della determinazione della pensione belga nell'ipotesi in cui egli non potesse far valere alcuna pensione a carico della Germania. Come nella decisione provvisoria del 6 marzo 1989, verrebbero considerati anche gli anni compresi nel periodo dal 1942 al 1945, e ciò in parte sulla base di contributi pensionistici e in parte alla luce della cosiddetta «presunzione degli anni di guerra» di cui all'art. 32 ter, quinto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 (4). In base all'art. 32 ter, sesto comma, del medesimo atto, la presunzione viene meno solo in presenza di periodi d'impiego relativamente ai quali l'interessato possa vantare il diritto ad una pensione in base ad un altro regime pensionistico belga - escluso quello dei lavoratori autonomi - o ad un regime di un altro Stato.
12 Secondo quanto esposto dal giudice a quo, in merito all'art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 nella versione in vigore prima del 1_ giugno 1992 (5), la Corte di giustizia ha più volte statuito che, ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in caso di prestazioni della stessa natura non vanno prese in considerazione le disposizioni nazionali anticumulo esterne. Ciò significa che l'ammontare della pensione andrebbe determinato in base ai diritti derivanti dalle disposizioni nazionali, come se l'interessato non percepisse alcuna pensione in base ad un regime di un altro Stato membro. Ad avviso del giudice a quo, ne discende che ogni disposizione che tenga conto della pensione di cui gode l'interessato in base al regime pensionistico di un altro Stato membro costituisce una disposizione nazionale anticumulo esterna. Così, anche l'art. 32 ter, sesto comma, del regolamento generale sulle pensioni nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati andrebbe considerato come una disposizione nazionale anticumulo esterna.
13 Secondo questa impostazione, si dovrebbe concludere che, in base all'art. 46 ter, n. 2, del regolamento n. 1408/71, l'art. 32 ter, sesto comma, del citato regolamento non si applica al calcolo della prestazione in base all'art 46, n. 1, lett. a), punto i), del medesimo regolamento n. 1408/71.
14 Il giudice di rinvio, tuttavia, rileva che l'Arbeidshof di Gand ha già aderito alla posizione del resistente, in forza della quale la disposizione sul superamento della presunzione degli anni di guerra, nei casi in cui l'interessato percepisca una pensione a carico di un regime pensionistico di un altro Stato membro, non costituirebbe una disposizione anticumulo.
15 Il resistente, dopo aver chiarito il campo d'applicazione temporale delle disposizioni rilevanti, espone il contenuto e lo scopo del regolamento in oggetto. Attraverso la presunzione degli anni di guerra, il legislatore belga avrebbe voluto evitare che i dipendenti, che per gli eventi di guerra sono stati costretti ad interrompere la loro attività lavorativa e quindi la loro carriera dal punto di vista previdenziale, divenissero vittime di questa interruzione con riguardo alla pensione futura. La presunzione prevista a questo scopo sarebbe comunque «iuris tantum». Così, ai sensi dell'art. 32 ter, sesto comma, la presunzione sarebbe superata in presenza di periodi relativamente ai quali l'interessato possa vantare il diritto ad una pensione a carico di un altro regime pensionistico belga o di un altro Stato. Lo scopo di questa disposizione consisterebbe nella volontà del legislatore di impedire una doppia erogazione di pensioni per i medesimi periodi. Ciò avverrebbe indipendentemente dai motivi per i quali il lavoratore ha dovuto interrompere la sua attività professionale e da quelli che gli hanno consentito di maturare il diritto alla pensione altrimenti.
16 Già le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della normativa in questione avevano - espone il resistente - un contenuto simile. Tanto nella normativa precedente quanto in quella successiva si tratterebbe di riconoscere come periodi di occupazione periodi non documentati.
17 Secondo il resistente, l'art. 32 ter riguarda le condizioni a cui è subordinata la nascita del diritto ad una prestazione, e più precisamente quale prova possa essere fornita di un'occupazione idonea a giustificare un diritto alla pensione e in quale misura periodi non documentati possano essere riconosciuti come periodi d'impiego. Secondo il resistente, solo il legislatore belga è competente a stabilire le condizioni relative alle modalità di prova del periodo di occupazione. Nel disporre che i diritti a pensione possono essere riconosciuti solo per periodi relativamente ai quali non sussiste alcun diritto a pensione a carico di un altro regime nazionale o straniero, il legislatore non avrebbe adottato alcuna disposizione anticumulo.
18 Dalle disposizioni in rilievo - sottolinea il resistente - non discende il disconoscimento, in ragione dell'esistenza di un diritto ad una pensione straniera, di un «anno documentato» (6), bensì che la pensione straniera impedisce di qualificare come periodo d'impiego un anno non documentato. Nel caso di una pensione da calcolare esclusivamente in base alle disposizioni pensionistiche di diritto belga [ai sensi dell'art. 46, n. 1, lett. a), punto i)] non potrebbe pertanto discenderne un'equiparazione dei periodi per i quali è riconosciuta una pensione tedesca. Non trattandosi di cumulo di prestazioni della stessa natura in virtù della legislazione di due Stati membri, non andrebbe applicato neppure l'art. 46 ter del regolamento n. 1408/71.
19 Il resistente propone di rispondere alla questione pregiudiziale nel modo seguente:
«Una disposizione come l'art. 32 ter, sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 46 ter, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1408/71».
20 La Commissione sostiene, in primo luogo, che le prestazioni pensionistiche in questione costituiscono indubbiamente prestazioni della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71. Essa procede, quindi, ad una comparazione tra le disposizioni rilevanti nelle versioni in vigore prima e dopo il 1_ luglio 1992, per giungere alla conclusione che secondo nessuna delle versioni del regolamento potrebbero trovare applicazione «clausole di riduzione, sospensione o soppressione» al calcolo di una pensione nel regime nazionale belga. Tutto dipenderebbe pertanto dal fatto se l'art. 32 ter, quinto e sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 (7) costituisca una disposizione anticumulo ai sensi dell'art. 46 ter del regolamento n. 1408/71.
21 Per affrontare tale quesito, la Commissione sottopone le cause Romano (8) e Conti (9) ad un esame più approfondito. In quei casi, alcuni anni di assicurazione fittizia (10) e un supplemento (11) erano stati ridotti, rispettivamente, degli anni di effettiva occupazione prestati sotto un altro regime e del diritto a prestazioni maturate in circostanze simili. La Corte ha qualificato tali disposizioni di calcolo come norme anticumulo ai sensi del regolamento n. 1408/71. Ad avviso della Commissione, tale valutazione non può essere automaticamente trasposta al caso di specie. La regolamentazione qui controversa non riconoscerebbe anni fittizi, con ciò intendendo periodi che non sono legati ad alcun «periodo determinato» (12). Si tratterebbe, invece, della presunzione che l'interessato abbia svolto un impiego in Belgio durante un determinato periodo. Contro la presunzione sarebbe ammessa la prova contraria. In definitiva si tratterebbe di una regola probatoria.
22 La Commissione propone di dare la seguente risposta alla questione pregiudiziale:
«Disposizioni come quelle contenute nell'art. 32 ter, sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 non costituiscono clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 46 ter, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le quali non vanno applicate nel calcolo di una prestazione ai sensi dell'art. 46, n. 1, lett. a), punto i)».
Valutazione
23 In base all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71, l'istituzione competente calcola dapprima l'importo della prestazione che sarebbe dovuta a norma delle sole disposizioni che essa applica. In questa operazione, ai sensi dell'art. 46 ter, n. 2, del citato regolamento, le disposizioni legislative di uno Stato membro in materia di riduzione, sospensione o soppressione possono trovare applicazione solo alle precise condizioni (13) chiaramente definite al n. 2, lett. a) e b), della norma de qua, le quali non ricorrono nel caso di specie.
24 Occorre dunque ritenere che le clausole di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi di questa disposizione non possano essere applicate con riguardo al calcolo della pensione belga. Si tratta pertanto di verificare se sia da qualificare come una clausola di riduzione la disposizione dello Stato membro in base alla quale la cosiddetta «presunzione degli anni di guerra» viene meno in presenza di periodi assicurativi che danno anche un diritto a pensione a carico di un altro regime pensionistico nazionale o straniero.
25 La Corte, nella sua sentenza 22 ottobre 1998 nella causa Conti (14), ha definito una clausola di riduzione nel modo seguente:
«Una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può avere diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro» (15).
26 Nel caso di specie occorre anzitutto chiarire in quale misura l'interessato sia titolare di un «diritto». Si tratta dunque, in una prima fase, di esaminare le condizioni per la nascita del diritto, prima di poter compiere il secondo passo nel calcolo procedendo a un'eventuale riduzione, che costituisce oggetto della definizione.
27 E' vero che le circostanze di fatto di cui al procedimento a quo si presentano in modo tale che il ricorrente si è visto dapprima corrispondere, e anche per diversi anni, una pensione belga, la quale è stata poi ridotta in ragione del successivo riconoscimento della pensione tedesca. Una valutazione della situazione alla luce del risultato condurrebbe a prima vista ad una sussunzione delle circostanze di fatto nella definizione di «clausola di riduzione». Non bisogna tuttavia dimenticare che la successione temporale degli eventi era legata alla riunificazione della Germania. Essa non si fonda sulla struttura delle disposizioni che sono alla base del calcolo della pensione. Per giungere ad una valutazione appropriata di queste disposizioni, sarà legittimo chiedersi come sarebbe allora avvenuto il calcolo della pensione se già alla data del deposito della domanda fosse stato riconosciuto il diritto alla pensione corrispondente a tutti i periodi d'impiego compiuti sul territorio tedesco.
28 Sembra indubbio, allora, che sin dal principio non sarebbero stati presi in considerazione solo gli otto mesi d'impiego prestati a Norimberga, ma anche i ventinove mesi d'impiego convalidati dall'ente previdenziale tedesco, sicché la presunzione degli anni di guerra prevista dalla disposizione belga non sarebbe entrata in azione per questi mesi databili. Pertanto, dalla prima concessione di pensione in Belgio in poi sarebbe stata posta come base solo una frazione di 40/45 e non sarebbe mai avvenuta alcuna riduzione, sia pure effettuata solo matematicamente, di una pensione già calcolata.
29 Poiché la determinazione della pensione dovuta si fonda pur sempre su di un calcolo, occorre badare al fatto che l'importo di una prestazione pensionistica comparativamente inferiore non discenda dall'applicazione di una mera regola di calcolo, poiché la Corte ha statuito nella sentenza Conti che:
«Va sottolineato che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione nazionali alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole clausole di calcolo» (16).
30 Nella causa che qui si è chiamati ad esaminare, questo pericolo non sussiste, perché la presunzione degli anni di guerra si colloca su di un piano preliminare rispetto al vero e proprio calcolo della pensione. Alla base del riconoscimento di una pensione si pone la definizione dei periodi rilevanti dal punto di vista previdenziale, vale a dire i periodi d'impiego per i quali sussiste un obbligo di assicurazione sociale e i periodi assimilati (17). A questo livello entra in azione la presunzione degli anni di guerra di cui alle disposizioni di diritto belga. Qualora per gli anni di guerra il lavoratore non riesca a fornire la piena prova di un periodo d'impiego rilevante ai fini dell'assicurazione pensionistica, cosa che potrebbe essere dovuta a motivi diversi, tanto di fatto quanto di natura amministrativa, allora, in presenza di un periodo minimo di occupazione, entra in gioco la presunzione che il lavoratore abbia lavorato durante tutto il periodo di guerra e sia stato assoggettato all'assicurazione sociale obbligatoria.
31 Questo ponte di congiunzione a favore del lavoratore, previsto nell'interesse della ricostruzione di una carriera assicurativa quanto più completa possibile e motivato dalle difficili condizioni esistenti durante la guerra, non occorre quando è possibile provare che il lavoratore abbia svolto periodi d'impiego rilevanti dal punto di vista pensionistico a carico di un altro regime nazionale o straniero e per i quali sussiste un effettivo diritto.
32 La considerazione isolata di quest'ultimo criterio, quello del diritto alla pensione concretamente realizzabile, che certamente era stato introdotto a vantaggio del lavoratore, potrebbe prestarsi a fraintendimenti, qualora si concludesse che una prestazione pensionistica a carico di un regime straniero venga dedotta dal diritto alla pensione nazionale. Questa interpretazione non deve comunque creare illusioni sul fatto che la presunzione di guerra intervenga sistematicamente sul piano della liquidazione della pensione. Dettando il criterio qualitativo del «periodo d'impiego con diritto alla pensione», il legislatore belga ha ritenuto di ammettere come copertura adeguata di un periodo d'impiego solo i periodi da contabilizzare a favore del lavoratore in base alle norme in materia di pensioni.
33 La presunzione degli anni di guerra va dunque considerata come una regola probatoria motivata dalle circostanze di fatto esistenti durante la guerra, al fine di coprire i periodi rilevanti dal punto di vista pensionistico, la cui applicazione non è possibile se, in base alle disposizioni in materia previdenziale, è stata provata l'esistenza di una diversa copertura assicurativa. La qualificazione della presunzione degli anni di guerra come regola probatoria non può essere messa sostanzialmente in discussione per il fatto che, nella causa a qua, la pensione belga è stata effettivamente ridotta a posteriori in ragione delle circostanze fattuali e politiche esistenti in Germania.
34 Per quanto concerne la definizione della clausola di riduzione fornita dalla Corte, citata al paragrafo 25, si deve ritenere che il meccanismo della presunzione di guerra e della sua prova contraria operi sul piano dell'accertamento delle condizioni per la nascita del diritto alla pensione.
35 A sostegno della posizione qui sostenuta, va rilevato che la struttura delle disposizioni belghe in materia di pensioni all'origine delle cause Romano (18), Di Crescenzo e Casagrande (19) e Conti (20), che la Corte ha qualificato come clausole di riduzione, si differenzia in modo sostanziale da quella qui in questione. In ciascuna delle tre cause citate si trattava di un aumento forfettario della pensione maturata nei periodi documentati - sia attraverso anni fittizi sia per mezzo di un supplemento - al fine di pervenire ad una prestazione pensionistica corrispondente ad un periodo d'impiego completo. Nel caso di specie, invece, si tratta di colmare carenze probatorie da definire precisamente nel tempo.
36 Anche lo scopo di queste e di quelle disposizioni è profondamente diverso. Mentre nelle disposizioni alla base delle tre sentenze (21) furono «compensati» i motivi attinenti alla persona interessata e al lavoro prestato (almeno venticinque anni di servizio come minatore sotterraneo), nel caso di specie si tratta di attenuare, attraverso una regola probatoria, i problemi creati dalle difficili condizioni sociali e politiche presenti durante il periodo della guerra, problemi consistenti, per un verso, nell'esercitare una professione regolare e, per un altro, nel fornirne la relativa prova. Le sentenze precedenti non impongono quindi di considerare la normativa nazionale qui in causa come una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
C - Conclusione
37 Alla luce di quanto sin qui esposto, propongo di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:
«Una disposizione quale quella contenuta nell'art. 32 ter, sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, ai sensi della quale la "presunzione degli anni di guerra" (che consiste nel presumere l'esistenza di un'occupazione continuativa assoggettata al versamento di contributi durante la seconda guerra mondiale) viene meno in presenza di periodi relativamente ai quali sussiste il diritto ad una pensione in base al regime di un altro Stato membro, non va considerata come una clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro, la quale, se fosse tale, non si applicherebbe, conformemente all'art. 46 ter, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, al calcolo di una pensione in base all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i), di detto regolamento».
(1) - Versione consolidata del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (GU 1992, C 325, pag. 1).
(2) - Si tratta dell'art. 32 ter, n. 5, del regio decreto 21 dicembre 1967, come modificato dal regio decreto 5 aprile 1976, Moniteur belge dell'8 aprile 1976 (vero è che l'art. 32 ter è stato abrogato dall'art. 50 del regio decreto 4 dicembre 1990, ma alle pensioni già maturate prima del 1_ giugno 1991 - come nel caso di specie - esso è stato dichiarato ancora applicabile), il quale, nella versione in vigore al tempo della presente controversia, recita nel modo seguente:
«De werknemer welke in die hoedanigheid een arbeid heeft uitgeoefend tijdens de periode begrepen tussen 1 januari 1938 en 1 januari 1945 en waarvoor een storting werd verricht waarvan het bedrag het in het tweede lid genoemd jaarbedrag bereikt, wordt geacht voldoende stortingen verricht te hebben, opdat een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewezen zou zijn gedurende de ganse periode begrepen tussen de datum waarop de bewezen tewerkstelling een einde nam en 1 januari 1946».
«Le travailleur salarié qui a exercé une occupation en cette qualité, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 1er janvier 1945 et pour laquelle un versement a été effectué dont le montant atteint le montant annuel cité à l'alinéa deux, est censé avoir effectué des versements suffisants pour qu'une occupation habituelle et en ordre principal soit prouvée pendant toute la période comprise entre la date à laquelle l'occupation prouvée a pris fin et le 1er janvier 1946».
Una traduzione ufficiale della disposizione in lingua [italiana] è rinvenibile nella formulazione della domanda di pronuncia pregiudiziale; v. più avanti il paragrafo 9.
(3) - V. l'art. 32 ter, sesto comma, che recita come segue:
«Het vermoeden voorzien in de twee voorgaande leden is slechts weerlegd voor de perioden van tewerkstelling waarvoor belanghebbende aanspraak kan maken op een pensioen krachtens een andere Belgische pensioenregeling, met uitzondering van die voor de zelfstandigen, of van een regeling van een vremd land. Het is eveneens weerlegd wanneer de betrokkene een tewerkstelling bewijst als mijnwerker, zeeman of zeevisser».
«La présomption prévue dans les deux alinéas précédents n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger. Elle est également renversée lorsque l'intéressé prouve une occupation en qualité d'ouvrier, de marin ou de pêcheur».
Una traduzione ufficiale della disposizione in lingua [italiana] è rinvenibile nella formulazione della domanda di pronuncia pregiudiziale; v. più avanti il paragrafo 9.
(4) - Citato alla nota 2.
(5) - V. GU 1983, L 230.
(6) - Année prouvée.
(7) - Citato alle note 2 e 3.
(8) - Sentenza 4 giugno 1985, causa 58/84 (Racc. pag. 1679).
(9) - Sentenza 22 ottobre 1998, causa C-143/97 (Racc. pag. I-6365).
(10) - V. causa Romano (citata alla nota 8).
(11) - V. causa Conti (citata alla nota 9).
(12) - Période déterminée.
(13) - «(...) quando si tratti:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato VI, parte D
o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore (...)».
(14) - Citata alla nota 9.
(15) - Citata alla nota 9 (punto 25).
(16) - Citata alla nota 9 (punto 24).
(17) - Potrebbe trattarsi, ad esempio, di periodi di malattia, invalidità o disoccupazione.
(18) - Citata alla nota 8.
(19) - Sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91 (Racc. pag. I-3851).
(20) - Citata alla nota 9.
(21) - Sentenze Romano (citata alla nota 8), Di Crescenzo e Casagrande (citata alla nota 19), e Conti (citata alla nota 9).
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