Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Accordi internazionali - Accordo d'associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei cittadini turchi al rinnovo del permesso di soggiorno - Presupposti - Lavoratore inserito nel mercato regolare del lavoro e che svolge un lavoro regolare - Lavoratore che esercita un'attività destinata ad agevolare l'integrazione del beneficiario nel mercato del lavoro e finanziata con fondi pubblici - Inclusione
(Decisione n. 1/80 del consiglio d'associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1)
Massima
L'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio d'associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco che abbia legalmente esercitato in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di oltre un anno, al servizio di un unico e medesimo datore di lavoro e in base ad un permesso di lavoro non accompagnato da alcuna condizione, un'attività economica reale ed effettiva in contropartita della quale abbia percepito una retribuzione normale, è un lavoratore inserito nel mercato regolare del lavoro di questo Stato membro e che svolge nel medesimo un lavoro regolare ai sensi della detta disposizione.
Sempreché disponga di un posto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, tale cittadino turco può quindi rivendicare il rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante anche nel caso in cui, in forza della normativa di quest'ultimo, l'attività che colà esercitava fosse riservata ad una cerchia ristretta di persone, destinata ad agevolare l'integrazione del beneficiario e finanziata con fondi pubblici.
Parti
Nel procedimento C-1/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mehmet Birden
e
Stadtgemeinde Bremen,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio d'associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Birden, dall'avv. J. Kempas, del foro di Brema;
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder e B. Kloke, rispettivamente Ministerialrat e Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dalle signore A. Samoni-Rantou e L. Pnevmatikou, rispettivamente viceconsigliere giuridico speciale e collaboratrice scientifica specializzata presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger e dal signor C. Chavance, rispettivamente vicedirettore e segretario degli affari esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. P. Gilsdorf, dei fori di Amburgo e Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Birden, con l'avv. J. Kempas, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dalle signore A. Samoni-Rantou e L. Pnevmatikou, nonché della Commissione, rappresentata dall'avv. P. Gilsdorf, all'udienza del 2 aprile 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 dicembre 1996, pervenuta nella cancelleria il 6 gennaio 1997, il Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione del consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio d'associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Birden, cittadino turco, e la Stadtgemeinde Bremen in ordine al diniego di proroga del permesso di soggiorno dell'interessato in Germania.
Fatti all'origine della controversia nella causa a qua e contesto giuridico
3 Emerge dal fascicolo relativo alla causa a qua che il signor Birden era stato autorizzato a fare ingresso in Germania nel 1990, dove aveva contratto matrimonio con una cittadina tedesca nel 1992.
4 In considerazione di questo matrimonio, egli aveva ottenuto in tale Stato un permesso di soggiorno valido fino al giugno 1995, nonché un permesso di lavoro non accompagnato da alcuna limitazione di durata né da altra condizione.
5 Non avendo tuttavia trovato lavoro in Germania, il signor Birden aveva fruito in un primo tempo dell'aiuto sociale erogato ai sensi del Bundessozialhilfegesetz (legge federale sull'aiuto sociale, in prosieguo: il «BSHG»).
6 L'art. 1 del BSHG così dispone:
«1) L'aiuto sociale comprende la concessione di un sussidio di sostentamento e di assistenza ai soggetti che si trovano in situazioni particolari.
2) L'obiettivo dell'aiuto sociale è di consentire ai beneficiari di condurre un'esistenza dignitosa. In tal senso, l'aiuto deve, per quanto possibile, rendere i beneficiari capaci di divenire autonomi; al riguardo, i beneficiari dell'aiuto debbono collaborare nei limiti delle loro possibilità».
7 Ai sensi dell'art. 19 del BSHG,
«1) Per coloro che richiedono l'aiuto, in particolare per i giovani che non riescono a trovare lavoro, vengono create opportunità di lavoro. Possono essere prese a carico anche le spese per la creazione e la conservazione di tali opportunità. Queste devono avere di regola durata temporanea e devono essere idonee a far ottenere un migliore inserimento degli assistiti nella vita lavorativa.
2) Se per coloro che richiedono l'aiuto viene creata l'opportunità di svolgere lavori di pubblica utilità e complementari, può essere loro erogata o l'abituale retribuzione o il sussidio per il sostentamento, compresa un'adeguata indennità per spese supplementari; complementare è soltanto il lavoro che in altre circostanze non sarebbe stato eseguito in tale misura né in tale momento. Si può prescindere dal requisito della complementarità in casi particolari, se in questo modo viene favorito il miglior inserimento nella vita lavorativa o se ciò è necessario in ragione della particolare situazione del beneficiario o della sua famiglia.
3) Se, nell'ipotesi di cui al n. 2, viene erogato il sussidio per il sostentamento, non viene instaurato alcun rapporto di lavoro ai sensi del diritto del lavoro e alcun rapporto di impiego ai sensi del regime di assicurazione malattia o vecchiaia obbligatoria. Si applicano però le norme sulla tutela del lavoro.
(...)».
8 Il 3 gennaio 1994 il signor Birden stipulava un contratto di lavoro come operaio specializzato con il Kulturzentrum Lagerhaus Bremen-Ostertor eV, per il periodo compreso tra il 1_ gennaio 1994 e il 31 dicembre dello stesso anno. La sua retribuzione mensile netta, previa trattenuta dell'imposta sul reddito, della sovrattassa di solidarietà e dei contributi per le assicurazioni di malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione, era pari a 2 155,70 DM e la durata settimanale del lavoro ammontava a 38,5 ore.
9 Successivamente, questo rapporto di lavoro veniva prorogato, alle stesse condizioni, fino al 31 dicembre 1995.
10 Mentre questi contratti erano in essere, il signor Birden non percepiva alcun aiuto sociale in forma di sussidio per il sostentamento.
11 I suddetti contratti di lavoro erano finanziati al 100% dal Werkstatt Bremen, ente posto sotto l'autorità del Senator für Gesundheit, Jugend und Soziales (membro dell'esecutivo collegiale incaricato della sanità, della gioventù e degli affari sociali) della Libera Città Anseatica di Brema, nell'ambito di un programma deliberato dal consiglio comunale di questa città e inteso, ai sensi dell'art. 19, n. 2, del BSHG, a proporre in via temporanea ai beneficiari di aiuti sociali un'attività retribuita finalizzata a consentire l'ingresso o il reingresso nel mercato generale del lavoro, in particolare, a persone disoccupate e non in grado di far valere un diritto ad indennità di disoccupazione. I partecipanti a questo programma possono quindi ricevere, grazie a quest'attività della durata di 1-2 anni, assoggettata alle contribuzioni obbligatorie ai regimi di assicurazione sociale, prestazioni di sicurezza sociale oppure, se del caso, fruire di un provvedimento inteso alla creazione di posti di lavoro.
12 Il 10 giugno 1995 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio del signor Birden.
13 Le autorità competenti rifiutavano di conseguenza, il 15 agosto successivo, di prorogare il suo permesso di soggiorno in Germania adducendo come motivazione, da un lato, che in forza del diritto nazionale tale proroga non sarebbe stata più possibile in seguito al divorzio dell'interessato e, dall'altro, che quest'ultimo non sarebbe stato più inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, essendo i contratti di lavoro stipulati in base al BSHG solo a carattere temporaneo e intesi unicamente a procurare ad un gruppo limitato di persone, nel caso di specie ai beneficiari dell'aiuto sociale, una possibilità di integrazione nella vita lavorativa, ed essendo inoltre finanziati dalle pubbliche autorità e relativi a lavori di interesse generale svolti per un datore di lavoro pubblico che non si trova in situazione di concorrenza con le imprese nel mercato generale del lavoro.
14 Ritenendo di avere diritto ad ottenere la proroga del suo permesso di soggiorno in forza dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, a motivo dell'esercizio di un'attività lavorativa per oltre un anno presso lo stesso datore di lavoro, il signor Birden proponeva un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema. L'interessato precisava al riguardo che un nuovo contratto di lavoro come custode, stipulato con lo stesso Kulturzentrum Lagerhaus Bremen-Ostertor eV a tempo indeterminato e decorrente dal 1_ gennaio 1996, non aveva potuto trovare esecuzione unicamente per il fatto che egli non aveva potuto presentare al suo datore di lavoro un permesso di soggiorno in corso di validità.
15 Il giudice nazionale accertava che la decisione adottata era conforme al diritto tedesco. Esso si chiedeva tuttavia se l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non rendesse possibile una soluzione più favorevole al signor Birden.
16 Tale disposizione, che fa parte del capitolo II (Disposizioni sociali), sezione 1 (Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori), è così formulata:
«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
17 Pur rilevando che alla scadenza del suo permesso di soggiorno il signor Birden era un lavoratore regolare, titolare di un permesso di lavoro valido, che aveva esercitato un'attività lavorativa da oltre un anno presso lo stesso datore di lavoro e che disponeva di un posto di lavoro, il Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema nutriva nondimeno dubbi in ordine al punto se l'interessato fosse inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, dubbi che derivano dal fatto che l'attività esercitata dall'interessato nel corso degli anni 1994 e 1995 era stata promossa dalle pubbliche autorità nell'ambito di applicazione dell'art. 19, n. 2, del BSHG.
La questione pregiudiziale
18 Ritenendo quindi che la soluzione della controversia presupponesse un'interpretazione della suddetta disposizione della decisione n. 1/80, il Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE/Turchia sullo sviluppo dell'associazione, nel caso in cui eserciti un'attività lavorativa, soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria, promossa in via straordinaria dal detto Stato con fondi pubblici e destinata ad agevolare l'ingresso o il reingresso nella vita lavorativa e alla quale ha accesso, dato lo scopo della misura nazionale di promozione dell'occupazione, soltanto una cerchia limitata di persone [conformemente all'art. 19, n. 2, della Bundessozialhilfegesetz (legge federale sull'aiuto sociale)]».
19 Si deve in primo luogo premettere che, a partire dalla sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), la Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri e pertanto i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti, in modo graduale e in funzione della durata dell'esercizio di un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante, dai tre capoversi di tale disposizione (v., da ultimo, sentenze 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punto 24, e causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 24).
20 In secondo luogo, va richiamata la giurisprudenza costante secondo la quale i diritti conferiti al lavoratore turco dalla suddetta disposizione, per quanto riguarda l'occupazione, implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente inefficace il diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, l'esistenza di un diritto di soggiorno in capo all'interessato (v., da ultimo, citate sentenze Günaydin, punto 26, ed Ertanir, punto 26).
21 In terzo luogo, va ricordato che, come si evince dallo stesso tenore dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, questa disposizione presuppone che l'interessato sia un lavoratore turco che si trova nel territorio di uno Stato membro, che sia inserito nel mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante e ivi abbia esercitato un lavoro regolare per un certo periodo di tempo.
22 Per fornire al giudice nazionale una risposta utile, che gli consenta di valutare la pertinenza degli argomenti addotti dalla resistente nel procedimento a quo per negare al signor Birden il riconoscimento dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80, occorre prendere in esame queste tre nozioni in ordine successivo.
Sulla nozione di lavoratore
23 Per quanto riguarda la prima di queste nozioni, occorre anzitutto ricordare come in forza di una giurisprudenza costante discenda dal tenore degli artt. 12 dell'accordo di associazione CEE-Turchia e 36 del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970, allegato al detto accordo e concluso con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), nonché dall'obiettivo perseguito dalla decisione n. 1/80, che i principi sanciti nell'ambito degli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CE devono essere trasposti, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 (v., in tal senso, sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 14, 19 e 20, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punti 20 e 28, nonché citate sentenze Günaydin, punto 21, ed Ertanir, punto 21).
24 Conseguentemente, nella determinazione della portata della nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre rifarsi all'interpretazione di tale nozione nel diritto comunitario.
25 Sotto questo profilo, è giurisprudenza costante che la nozione di lavoratore riveste una portata comunitaria e non deve essere interpretata in modo restrittivo. Tale nozione dev'essere definita in base a criteri obiettivi, che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Per essere considerata lavoratore, una persona deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. Per contro, non è decisiva ai fini della determinazione della qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario la natura del vincolo giuridico instaurato tra il lavoratore e il datore di lavoro (v., per quanto riguarda l'art. 48 del Trattato, in particolare, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17; 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21, e 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin, Racc. pag. I-1027, punto 10, nonché, per quanto riguarda l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, citate sentenze Günaydin, punto 31, ed Ertanir, punto 43).
26 Orbene, un cittadino turco che, come il signor Birden, presti lavoro in base ad una normativa del tipo del BSHG fornisce, nell'ambito di un rapporto di subordinazione, prestazioni a favore del suo datore di lavoro in contropartita delle quali riceve una retribuzione, con la conseguenza che egli soddisfa i criteri essenziali del rapporto di lavoro.
27 Tenuto conto della durata settimanale del lavoro, pari a 38,5 ore, e della retribuzione mensile netta, pari a 155,70 DM, conforme del resto al contratto collettivo in vigore per i lavoratori nello Stato membro considerato, non può sostenersi che l'interessato abbia esercitato solo attività puramente marginali ed accessorie.
28 La suddetta interpretazione non risulta invalidata dalla circostanza che la retribuzione della persona interessata sia versata per mezzo di fondi pubblici, posto che, per analogia con la giurisprudenza relativa all'art. 48 del Trattato, l'origine delle risorse a partire dalle quali è versata la retribuzione, come del resto anche la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro alla luce del diritto nazionale o la produttività più o meno elevata dell'interessato, non possono avere alcuna conseguenza sul riconoscimento o no della qualità di lavoratore (v., ad esempio, sentenza 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray, Racc. pag. 1621, punti 15 e 16).
29 Contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco, questa constatazione non risulta infirmata neppure dal fatto che, nella citata sentenza Bettray, la Corte abbia statuito che non possono considerarsi reali ed effettive attività che costituiscono solo uno strumento di rieducazione o reinserimento delle persone che le esercitano, e ne abbia desunto che queste ultime non possono considerarsi lavoratori ai sensi del diritto comunitario (punti 17-20).
30 Invero, come ha sottolineato la Commissione nelle sue osservazioni e l'avvocato generale ai paragrafi 25 e 45 delle sue conclusioni, la situazione in cui versa il ricorrente nel procedimento a quo è nettamente distinta da quella oggetto della citata sentenza Bettray. Risulta infatti dalla motivazione di quest'ultima sentenza che si trattava in quel caso di una persona che, a causa della sua tossicodipendenza, era stata assunta in base ad una normativa nazionale mirante a procurare lavoro a coloro i quali, per un tempo indeterminato, non fossero in grado, per via di circostanze connesse al loro stato, di lavorare in condizioni normali; inoltre, la persona in questione non era stata selezionata in funzione della sua capacità di svolgere una determinata attività, ma aveva al contrario esercitato attività concepite in base alle sue attitudini psicofisiche, nell'ambito di imprese o associazioni di lavoro specificamente create in vista della realizzazione di un obiettivo di carattere sociale.
31 Ciò premesso, la conclusione alla quale è pervenuta la Corte nella causa Bettray, secondo cui una persona occupata in forza di un regime come quello di cui trattavasi nella suddetta causa non poteva ottenere, per questo semplice motivo, il riconoscimento della qualità di lavoratore, tanto più che questa esulava dalla giurisprudenza relativa all'interpretazione di questa nozione in diritto comunitario (v. punto 25 della presente sentenza), si spiega solo alla luce delle peculiarità di quella fattispecie e non è pertanto trasponibile ad una situazione come quella del ricorrente nel procedimento a quo, che non presenta alcuna analogia con essa.
32 Conseguentemente, una persona che si trova nella situazione del signor Birden dev'essere considerata lavoratore ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
Sulla nozione di inserimento nel mercato regolare del lavoro
33 Al fine di stabilire, poi, se un lavoratore del genere, assunto nell'ambito di un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'esercizio di un'attività economica reale ed effettiva, vada considerato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, occorre accertare, conformemente ad una giurisprudenza costante (citate sentenze Bozkurt, punti 22 e 23, Günaydin, punto 29, ed Ertanir, punto 39), se il rapporto giuridico di lavoro dell'interessato possa essere ubicato nel territorio di uno Stato membro o se presenti un nesso abbastanza stretto col detto territorio, prendendo in considerazione in particolare il luogo di assunzione del cittadino turco, il territorio nel quale o dal quale viene svolta l'attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale vigente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.
34 Orbene, in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento a quo tale condizione viene senza alcun dubbio soddisfatta, posto che l'interessato ha svolto un'attività lavorativa subordinata nel territorio dello Stato membro le cui autorità gli avevano offerto un lavoro soggetto alla normativa dello stesso Stato, in particolare in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.
35 Il governo tedesco ha tuttavia obiettato che i contratti di lavoro di cui il signor Birden aveva fruito in base all'art. 19 del BSHG erano stati limitati all'esercizio temporaneo di un'attività subordinata presso un datore di lavoro specificamente designato.
36 Tuttavia è giocoforza constatare, al riguardo, che dal gennaio 1992 il lavoratore turco interessato era titolare in Germania di un permesso di lavoro non accompagnato da alcuna limitazione di durata né da altra condizione.
37 Va inoltre ricordata la giurisprudenza secondo la quale, anche se allo stato attuale del diritto la decisione n. 1/80 non incide in alcun modo sul potere degli Stati membri di negare ad un cittadino turco il diritto di entrare nel loro territorio e di occuparvi un primo impiego in qualità di lavoratore dipendente, così come non preclude, in via di principio, a tali Stati la possibilità di disciplinare le modalità della sua occupazione fino al termine di un anno di cui all'art. 6, n. 1, primo trattino, di tale decisione, lo stesso art. 6, n. 1, non può tuttavia essere interpretato in modo da consentire ad uno Stato membro di modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, privando un lavoratore, autorizzato ad entrare nel suo territorio e che vi ha legalmente esercitato un'attività economica reale ed effettiva ininterrottamente per oltre un anno alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, della possibilità di fruire dei diritti che i tre capoversi di questa disposizione gli attribuiscono con modalità graduali, in funzione della durata dell'esercizio dell'attività di lavoro subordinato. Un'interpretazione del genere avrebbe infatti l'effetto di svuotare di contenuto la decisione n. 1/80, privandola di ogni effetto utile (v., in tal senso, sentenza Günaydin, citata, punti 36-38).
38 Del pari, gli Stati membri non hanno la facoltà di condizionare o restringere l'applicazione dei diritti precisi conferiti dalla decisione in parola ai cittadini turchi che soddisfano i requisiti ivi indicati, tanto più che l'art. 6, n. 1, è redatto in termini generali e incondizionati e non attribuisce agli Stati membri la facoltà di limitare i diritti che la detta disposizione conferisce direttamente ai lavoratori turchi (v., in tal senso, sentenza Günaydin, citata, punti 39 e 40).
39 Ciò posto, il carattere temporaneo dei contratti di lavoro proposti all'interessato dalle pubbliche autorità non ha alcuna rilevanza ai fini dell'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, nei limiti in cui l'attività che egli ha esercitato nello Stato membro ospitante soddisfi le condizioni previste da questa disposizione.
40 Il governo tedesco ha inoltre fatto valere che, anche se il signor Birden ha percepito una retribuzione normale, assoggettata all'imposta sul reddito e al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, per il lavoro svolto, senza aver parallelamente fruito dell'aiuto sociale, e pur essendosi così trovato, conformemente al BSHG, vincolato al suo datore di lavoro mediante un rapporto di lavoro ai sensi del diritto tedesco del lavoro, il lavoro svolto dall'interessato aveva nondimeno una natura essenzialmente sociale. Infatti, la sua occupazione sarebbe consistita in lavori di interesse generale che in altre circostanze non verrebbero effettuati, essendo finanziati da fondi pubblici e destinati a favorire l'integrazione nella vita lavorativa di un numero limitato di persone che non si trovano in concorrenza con la generalità di coloro che cercano un'occupazione. Queste persone si distinguerebbero quindi dalla generalità dei lavoratori e non sarebbero di conseguenza inserite nel mercato generale del lavoro dello Stato considerato.
41 Del pari, la Commissione ha sostenuto che un lavoratore turco nella situazione del signor Birden non può essere considerato inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, in quanto questa disposizione prevede due condizioni distinte, ossia l'inserimento nel mercato regolare del lavoro e l'esercizio di un lavoro regolare. Orbene, il primo di questi presupposti non andrebbe interpretato nel senso che esso riguardi l'esercizio legale di un'attività lavorativa subordinata, altrimenti si tratterebbe solo di una ripetizione del secondo; esso potrebbe quindi essere inteso solo nel senso che si riferisce all'esercizio di un'attività economica normale nel mercato del lavoro, in contrapposizione ad un'occupazione creata artificialmente e finanziata dalle pubbliche autorità, come quella svolta dal signor Birden.
42 Sul punto occorre ricordare, in primo luogo, che un lavoratore migrante turco come il ricorrente nel procedimento a quo è stato legalmente assunto, in base alle autorizzazioni nazionali richieste e ininterrottamente per due anni, nell'ambito di un rapporto di lavoro che comportava l'esercizio di un'attività economica reale ed effettiva alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro e in cambio di una retribuzione normale. Al riguardo, la situazione giuridica di una persona come il signor Birden non si differenzia quindi in nulla da quella della generalità dei lavoratori migranti turchi occupati nel territorio dello Stato membro ospitante.
43 In secondo luogo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'obiettivo specifico al quale era finalizzato l'esercizio dell'attività lavorativa subordinata di cui trattasi non è circostanza idonea a privare il lavoratore che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 6, n. 1, della possibilità di fruire dei diritti graduali conferitigli da tale disposizione (sentenza Günaydin, citata, punto 53).
44 Ne consegue che un lavoratore nella situazione del signor Birden, al quale era stato offerto un nuovo contratto di lavoro dal suo datore di lavoro a decorrere dal 1_ gennaio 1996, aveva quindi il diritto, in forza del primo trattino dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, di continuare a lavorare alle sue dipendenze fino a disporre, allo scadere del terzo anno, della facoltà di cambiare datore di lavoro nella stessa attività lavorativa, in forza del secondo trattino di questa disposizione.
45 Del resto, trattandosi di un lavoro offerto a condizioni come quelle di cui al caso di specie, qualsiasi altra interpretazione sarebbe contraddittoria, poiché si risolverebbe nel negare il diritto di rimanere nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante a un cittadino turco che questo Stato ha pur sempre fatto beneficiare di una normativa il cui scopo era, per l'appunto, l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone interessate.
46 Del resto, questa stessa normativa nazionale prevede che, in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento a quo, che non ha più ricevuto alcun aiuto sociale durante l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi del BSHG, l'interessato sia vincolato al suo datore di lavoro da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale.
47 In terzo luogo, emerge da un raffronto delle versioni linguistiche nelle quali è stata redatta la decisione n. 1/80 che i testi olandese («die tot de legale arbeidsmarkt van een Lid-Staat behoort» e «legale arbeid»), danese («med tilknytning til det lovlige arbejdsmarked i en bestemt medlemsstat» e «lovlig beskæftigelse») e turco [«(...) bir üye ülkenin yasal isgücü piyasasina nizamlara uygun bir surette (...)» e «yasal calismadan»] utilizzano di volta in volta l'aggettivo «legale» per qualificare tanto il mercato del lavoro dello Stato membro quanto il lavoro esercitato in quest'ultimo. Pur non impiegando due volte lo stesso termine, il testo inglese («duly registered as belonging to the labour force of a Member State» e «legal employment») ha incontestabilmente lo stesso significato.
48 Risulta da queste versioni linguistiche che il beneficio dei diritti sanciti nei tre capoversi dell'art. 6, n. 1, è subordinato alla condizione che il lavoratore abbia rispettato la normativa dello Stato membro ospitante che disciplina l'ingresso nel suo territorio e l'esercizio di un'attività lavorativa.
49 Orbene, non vi è alcun dubbio che un lavoratore migrante turco come il signor Birden soddisfa questo requisito, essendo pacifico che egli ha fatto ingresso legalmente nel territorio dello Stato membro considerato e vi ha occupato un posto di lavoro organizzato e finanziato da pubbliche autorità di questo Stato.
50 Quanto alle versioni in lingua francese («appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre» e «emploi régulier») e italiana («inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro» e «regolare impiego»), esse fanno uso due volte della parola «regolare». Infine, la versione in lingua tedesca («der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört» e «ordnungsgemässer Beschäftigung») è meno chiara, in quanto impiega due espressioni differenti, di cui la prima corrisponde a «regolare», mentre la seconda si avvicina maggiormente al senso di «legale». Tuttavia, queste versioni linguistiche sono con ogni evidenza suscettibili di un'interpretazione compatibile con quella risultante dalle altre versioni linguistiche, potendo il termine «regolare» senza dubbio essere inteso, ai fini di un'applicazione uniforme del diritto comunitario, come sinonimo di «legale».
51 Di conseguenza, il concetto di «regolare mercato del lavoro» deve considerarsi riferito a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni legali e regolamentari dello Stato interessato e che hanno quindi il diritto di esercitare un'attività lavorativa nel suo territorio. Viceversa, contrariamente a quanto hanno sostenuto il governo tedesco e la Commissione, esso non può essere interpretato nel senso che riguardi il mercato generale del lavoro in contrapposizione ad un mercato specifico avente finalità sociale e sostenuto dalle pubbliche autorità.
52 Questa interpretazione è del resto avvalorata dalla finalità della decisione n. 1/80, che mira, a termini del suo terzo `considerando', a migliorare nel settore sociale il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime previsto dalla decisione n. 2/76, adottata il 20 dicembre 1976 dal consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Le disposizioni contenute nel capitolo II, sezione 1, della decisione n. 1/80, in cui è inserito l'art. 6, costituiscono quindi una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato (v. citate sentenze Bozkurt, punti 14, 19 e 20, Tetik, punto 20, Günaydin, punti 20 e 21, e Ertanir, punti 20 e 21).
53 Tenuto conto di questo obiettivo, nonché del fatto che la decisione n. 2/76 si limitava ad abbracciare solo il concetto di lavoro regolare, la nozione di inserimento nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro, figurante nella decisione n. 1/80 accanto a quella di lavoro regolare, non può essere intesa come atta a restringere ulteriormente i diritti che ai lavoratori spettano in forza dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, per il fatto di enunciare un requisito supplementare, diverso da quello dell'esercizio da parte dell'interessato di un lavoro regolare per una durata determinata. Al contrario, questa nozione, introdotta ex novo, costituisce solo una semplice precisazione del requisito, avente la stessa natura, già enunciato nella decisione n. 2/76.
54 Conseguentemente, un lavoratore turco come il signor Birden deve considerarsi inserito nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
Sulla nozione di lavoro regolare
55 Per quanto attiene infine al punto se un tale lavoratore abbia svolto nello Stato membro ospitante un lavoro regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, va ancora una volta ricordata la giurisprudenza costante (citate sentenze Sevince, punto 30, Bozkurt, punto 26, e sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punti 12 e 22) secondo la quale la regolarità dell'occupazione presuppone una situazione stabile e non precaria nel mercato del lavoro di uno Stato membro ed implica, a tale titolo, l'esistenza di un diritto di soggiorno non contestato.
56 Così, nella citata sentenza Sevince, al punto 31, la Corte ha statuito che un lavoratore non si trovava in una situazione stabile e non precaria nel mercato del lavoro di uno Stato membro durante il periodo nel corso del quale si era avvalso dell'effetto sospensivo connesso al ricorso che aveva proposto avverso una decisione di diniego del suo diritto di soggiorno ed era stato autorizzato provvisoriamente, nelle more della definizione della controversia, a soggiornare nello Stato membro di cui trattasi e ad esercitare colà un'attività lavorativa.
57 Del pari, nella citata sentenza Kus, al punto 13, la Corte ha dichiarato che non soddisfaceva questo requisito di stabilità neanche il lavoratore al quale un diritto di soggiorno era stato riconosciuto solo per effetto di una normativa nazionale che consentiva di risiedere nel paese ospitante durante l'iter di concessione del permesso di soggiorno, in quanto l'interessato aveva ottenuto i diritti di soggiornare e lavorare in questo paese solo in via provvisoria, in attesa di una decisione definitiva sul suo diritto di soggiorno.
58 La Corte ha infatti ritenuto che non fosse possibile considerare regolari ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 periodi di occupazione svolti dall'interessato durante il periodo in cui non era definitivamente pacifico che, nel corso degli stessi, il lavoratore avesse legalmente fruito del diritto di soggiorno, perché in caso contrario sarebbe divenuta priva di oggetto una pronuncia giudiziale che gli avesse negato definitivamente tale diritto e gli sarebbe stata pertanto consentita la costituzione dei diritti di cui all'art. 6, n. 1, durante un periodo in cui non ne sussistevano i presupposti (sentenza Kus, citata, punto 16).
59 Infine, nella sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol (Racc. pag. I-3069, punto 27), la Corte ha statuito che i periodi di occupazione compiuti dal cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno ottenuto solo per via di un comportamento fraudolento dell'interessato, già accertato, non sono basati su una situazione stabile e debbono considerarsi effettuati in via meramente provvisoria, posto che, durante i periodi considerati, l'interessato non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno.
60 Viceversa, in un caso come quello controverso nel procedimento a quo, è giocoforza constatare che il diritto di soggiorno del lavoratore turco nello Stato membro ospitante non era affatto oggetto di contestazione e che l'interessato non versava in una situazione precaria, suscettibile di essere rimessa in discussione in qualsiasi momento, posto che nel gennaio 1992 egli aveva ottenuto in Germania un permesso di soggiorno valido fino al 29 giugno 1995, nonché un permesso di lavoro non accompagnato da alcuna limitazione di durata né da altra condizione, ed aveva legalmente esercitato in questo Stato, ininterrottamente dal 1_ gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, presso lo stesso datore di lavoro, un'attività lavorativa reale ed effettiva, con la conseguenza che la sua situazione giuridica era certa durante tutto questo periodo.
61 Un lavoratore del genere deve quindi considerarsi aver svolto nello Stato membro interessato un lavoro regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, con la conseguenza che, sempreché ne soddisfi tutti i requisiti, egli può avvalersi dei diritti conferiti da questa disposizione.
62 Orbene, si deve rilevare al riguardo che, al termine del suo contratto di lavoro il 31 dicembre 1995, è pacifico che l'interessato aveva stipulato con il medesimo datore di lavoro un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1_ gennaio 1996. Egli disponeva quindi di un posto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro ai sensi dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, poiché questo contratto non ha potuto trovare esecuzione unicamente per il motivo che il signor Birden non aveva ottenuto la proroga del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante.
63 L'interpretazione di cui sopra non risulta invalidata dalla circostanza che i due contratti di lavoro di cui il signor Birden aveva fruito nel 1994 e nel 1995 fossero, in forza della normativa nazionale, contratti a tempo determinato.
64 Invero, ove il carattere temporaneo così imposto al rapporto di lavoro fosse sufficiente per inficiare la regolarità dell'attività lavorativa legalmente svolta dall'interessato, gli Stati membri avrebbero la possibilità di privare indebitamente i lavoratori migranti turchi che essi hanno autorizzato a fare ingresso nel loro territorio, e che ivi hanno esercitato un'attività economica regolare per un periodo ininterrotto di almeno un anno, dal godimento di diritti che sono loro direttamente conferiti dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 (v. punti 37-39 della presente sentenza).
65 Del pari, la circostanza che il permesso di soggiorno del signor Birden gli fosse stato rilasciato solo per un periodo determinato non ha alcuna rilevanza, essendo giurisprudenza costante che i diritti conferiti dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 ai lavoratori turchi sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari a prescindere dal rilascio da parte delle autorità dello Stato membro ospitante di uno specifico documento amministrativo, come un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno (v., in tal senso, citate sentenze Bozkurt, punti 29 e 30, Günaydin, punto 49, e Ertanir, punto 55).
66 Inoltre, la circostanza che, in un caso come quello oggetto del procedimento a quo, le autorizzazioni di lavoro e di soggiorno fossero state rilasciate al lavoratore solo in seguito al suo matrimonio con una cittadina tedesca non è idonea a invalidare questa interpretazione, anche se tale matrimonio sia stato successivamente sciolto.
67 Invero, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non subordina il riconoscimento dei diritti da esso attribuiti ai lavoratori turchi ad alcun requisito riguardante il motivo per il quale un diritto d'ingresso, di lavoro e di soggiorno era stato loro inizialmente concesso (citate sentenze, Kus, punti 21-23, Günaydin, punto 52, e, per analogia, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 22).
68 Ne consegue che un lavoratore turco come il signor Birden deve considerarsi aver svolto nello Stato membro ospitante un lavoro regolare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
69 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dal Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema nel senso che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato come segue:
un cittadino turco che abbia legalmente esercitato in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di oltre un anno, al servizio di un unico e medesimo datore di lavoro e in base ad un permesso di lavoro non accompagnato da alcuna condizione, un'attività economica reale ed effettiva in contropartita della quale abbia percepito una retribuzione normale, è un lavoratore inserito nel mercato regolare del lavoro di questo Stato membro e che svolge in quest'ultimo un lavoro regolare ai sensi della detta disposizione.
Sempreché disponga di un posto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, tale cittadino turco può quindi rivendicare il rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante anche nel caso in cui, in forza della normativa di quest'ultimo, l'attività che colà esercitava fosse riservata ad una cerchia ristretta di persone, destinata ad agevolare l'integrazione del beneficiario nel mercato del lavoro e finanziata con fondi pubblici.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
70 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht della Libera Città Anseatica di Brema, con ordinanza 9 dicembre 1996, dichiara:
L'art. 6, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio d'associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato come segue:
un cittadino turco che abbia legalmente esercitato in uno Stato membro, per un periodo ininterrotto di oltre un anno, al servizio di un unico e medesimo datore di lavoro e in base ad un permesso di lavoro non accompagnato da alcuna condizione, un'attività economica reale ed effettiva in contropartita della quale abbia percepito una retribuzione normale, è un lavoratore inserito nel mercato regolare del lavoro di questo Stato membro e che svolge in quest'ultimo un lavoro regolare ai sensi della detta disposizione.
Sempreché disponga di un posto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, tale cittadino turco può quindi rivendicare il rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante anche nel caso in cui, in forza della normativa di quest'ultimo, l'attività che colà esercitava fosse riservata ad una cerchia ristretta di persone, destinata ad agevolare l'integrazione del beneficiario nel mercato del lavoro e finanziata con fondi pubblici.
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