Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato - Nozione - Autorità competente per il ricorso in materia di aiuti agricoli
(Trattato CE, art. 177)
2 Agricoltura - Politica agricola comune - Riforma delle strutture - Miglioramento dell'efficienza delle strutture - Disciplina delle zone agricole svantaggiate - Indennità compensative degli svantaggi naturali permanenti - Concessione non soggetta alla condizione di residenza nell'azienda - Normativa nazionale che prevede una condizione complementare di residenza e, in assenza del rispetto di quest'ultima, talune condizioni relative all'attività - Violazione dei principi della parità di trattamento o della certezza del diritto - Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2328/91, artt. 17 e 18; direttiva del Consiglio 75/268/CEE, art. 1]
Massima
1 Per valutare se un organo costituisca un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, occorre tener conto di un insieme di elementi, quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Soddisfa tali criteri la commissione finlandese di ricorso per le attività economiche rurali, che è istituita con legge e composta di membri i quali sono nominati dai pubblici poteri e fruiscono della stessa inamovibilità dei giudici, è competente, in base ad una legge, in materia di aiuti relativi alle autorità rurali, statuisce in diritto, conformemente alla normativa applicabile e secondo le norme del codice di procedura e avverso le cui decisioni si può ricorrere dinanzi alla Corte suprema amministrativa nazionale.
2 Gli artt. 17 e 18 del regolamento n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e 1 della direttiva del Consiglio 75/268 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate non ostano a che un'indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti venga accordata ad un agricoltore quando questi non risiede stabilmente nella sua azienda. In effetti, un agricoltore soddisfa l'obiettivo essenziale della normativa comunitaria, cioè quello di sostenere il proseguimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate, quando questi mantenga in attività la sua azienda, e l'obiettivo di popolamento, alla cui realizzazione mira certamente a contribuire il proseguimento dell'attività agricola, non può, di per se stesso, implicare un obbligo di residenza continuativa.
Tuttavia, l'art. 18, n. 3, del citato regolamento autorizza espressamente gli Stati membri a stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità. Tenendo conto di tale potere discrezionale, né il principio della parità di trattamento né quello della certezza del diritto ostano a che si esiga dall'agricoltore il quale chiede di fruire dell'indennità compensativa e risiede al di fuori della sua azienda, a una distanza dal suo centro di attività principale superiore a dodici chilometri su strada, che egli gestisca direttamente quest'ultima ed ottenga almeno il 50% dei suoi redditi da un'attività agricola o assimilata e, inoltre, che sia provata la sussistenza di ragioni speciali.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-9/97 e C-118/97,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (Finlandia), nei procedimenti promossi da
Raija-Liisa Jokela (C-9/97)
e
Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta (C-118/97),
domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1), e 1 della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, 75/268/CEE, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU L 128, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Joleka, da lei stessa;
- per il governo finlandese, dall'ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio "Affari giuridici" del ministero degli Affari esteri (C-9/97), e dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso ministero (C-118/97), in qualità di agenti;
- per il governo francese (C-9/97), dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, addetto d'amministrazione centrale presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee (C-9/97 e C-118/97), dai signori Esa Paasivirta e James Macdonald Flett, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Jokela, del governo finlandese e della Commissione, all'udienza del 10 febbraio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 9 gennaio (C-9/97) e 12 marzo 1997 (C-118/97), rispettivamente pervenute alla Corte il 16 gennaio ed il 20 marzo successivi, il maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 17 e 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1), e 1 della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, 75/268/CEE, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU L 128, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due procedimenti promossi, rispettivamente, dalla signora Jokela e da Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta, in merito al rifiuto dell'autorità amministrativa di concedere loro un'indennità compensativa degli svantaggi risultanti dallo sfruttamento di zone agricole svantaggiate.
3 Con ordinanza del presidente della Corte 4 novembre 1997, tali due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.
Il contesto giuridico
La normativa comunitaria
4 L'art. 1, primo comma, della direttiva 75/268 autorizza gli Stati membri, «al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate», ad istituire un regime particolare di aiuti «destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone». Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, «l'applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione». L'art. 4 della direttiva precisa che tale regime comprende, segnatamente, «la concessione (...) di un'indennità che compensi gli svantaggi naturali permanenti».
5 Gli artt. 17-20 del regolamento n. 2328/91 definiscono le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
6 L'art. 17, n. 1, dispone:
«Nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, compilato conformemente alla direttiva 75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3 di tale direttiva, entro i limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento».
7 L'art. 18 precisa:
«1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri gli imprenditori che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa (...).
(...)
2. (...)
3. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di prassi rispondenti alle esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale».
8 L'art. 29 del regolamento n. 2328/91 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione sia i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del detto regolamento, sia le disposizioni vigenti. La Commissione esamina in un secondo tempo se tali disposizioni soddisfino i presupposti per fruire dell'intervento finanziario della Comunità. In caso affermativo, gli Stati membri comunicano le disposizioni adottate.
9 Secondo l'art. 30 del medesimo regolamento, in seguito alla comunicazione delle disposizioni adottate, la Commissione decide se, in rapporto alla loro conformità al detto regolamento, ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità.
La normativa finlandese
10 Le condizioni per la concessione di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti (in prosieguo: l'«indennità compensativa») sono state fissate dalla decisione del Consiglio dei ministri finlandese 15 giugno 1995, n. 861. Alle condizioni stabilite agli artt. 29 e 30 del regolamento n. 2328/91, la Commissione ha constatato, con decisione 29 agosto 1995, che le disposizioni adottate soddisfacevano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità, fatta eccezione per l'art. 5, n. 3, della decisione n. 861/1995, che imponeva al beneficiario dell'indennità di avere una residenza fissa in Finlandia. Con decisione 31 agosto 1995, n. 1097, il Consiglio dei ministri finlandese ha abrogato tale disposizione.
11 Secondo l'art. 2 della decisione n. 861/1995, l'indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti è diretta a garantire la prosecuzione dell'attività agricola e, per tale via, a mantenere un livello minimo di popolazione nonché a preservare la vitalità dell'ambiente rurale in talune zone svantaggiate in rapporto all'esercizio dell'agricoltura. L'art. 6 della decisione n. 861/1995 prevede le norme relative alla residenza del beneficiario. Secondo il primo comma di tale disposizione, si può pagare l'indennità compensativa ad un agricoltore che risiede nella sua azienda o ad una distanza massima di dodici chilometri, percorribili su strada transitabile, dal centro di attività principale di quest'ultima. Tuttavia, il terzo comma della stessa disposizione permette all'autorità comunale di decidere, in via di deroga e per «ragioni speciali», che l'indennità compensativa sia pagata anche ad un agricoltore il quale non soddisfi le condizioni di residenza di cui al primo comma. In tal caso il presupposto è che tale agricoltore gestisca direttamente l'azienda ed ottenga almeno il 50% del suo reddito complessivo dall'agricoltura, dall'orticoltura, dalla silvicultura o da altre attività rurali menzionate nel comma in parola.
La causa C-9/97
12 La signora Jokela è proprietaria, in condivisione col marito, di un'azienda agricola situata nel comune di Laihia (Finlandia), classificato zona svantaggiata. Dal 1994, essa risiede col marito, funzionario presso il ministero degli Affari esteri finlandese, a Bonn (Germania). I coniugi hanno provveduto alla gestione dell'azienda durante le ferie estive del 1995, aiutati da alcuni familiari. Il 10 maggio 1995, la signora Jokela ha chiesto di fruire dell'indennità compensativa.
13 Con decisione 14 dicembre 1995, la competente autorità comunale ha respinto la domanda, in quanto l'interessata non era residente nella fattoria oppure a non più di dodici chilometri di distanza dalla stessa e poiché non sussistevano «ragioni speciali», per accogliere la sua domanda. La signora Jokela ha impugnato tale decisione dinanzi all'Etelä-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri (autorità distrettuale per le attività economiche rurali dell'Ostrobotnia meridionale), che, con decisione 10 aprile 1996, ha del pari respinto la domanda in parola, e, in un secondo tempo, dinanzi al maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (commissione di ricorso per le attività economiche rurali), il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.
La causa C-118/97
14 La signorina Pitkäranta, nata nel 1989, ha ereditato un'azienda agricola situata nel comune di Nummi-Pusula (Finlandia), classificato zona svantaggiata. Essa non ha mai avuto la residenza in tale comune ed è attualmente residente a circa 70 chilometri dalla fattoria. L'attività agricola è gestita dalla famiglia paterna, con l'ausilio di mano d'opera esterna. Il 14 maggio 1995, la tutrice della signorina Pitkäranta ha chiesto di beneficiare dell'indennità compensativa.
15 Con decisione 14 dicembre 1995, la competente autorità comunale ha respinto la domanda per il motivo che la signorina Pitkäranta non era residente nella fattoria o a non più di dodici chilometri di distanza da quest'ultima, né esercitava in proprio l'attività agricola. La sua tutrice ha impugnato tale decisione dinanzi all'Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri (autorità distrettuale per le attività economiche rurali di Uusimaa), che, con decisione 3 giugno 1996, ha ugualmente respinto la domanda e, successivamente, dinanzi al maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, il quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.
Le questioni pregiudiziali
16 Nei due procedimenti, la prima questione è formulata in termini identici:
«1) Se sia conforme agli obiettivi perseguiti dagli artt. 17 e 18 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonché dall'art. 1 della direttiva del Consiglio, 75/268/CEE, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, il fatto di accordare in ragione di svantaggi naturali un'indennità compensativa ad un agricoltore che non risiede nell'azienda agricola da lui posseduta o gestita in Finlandia in una zona svantaggiata ai sensi della detta direttiva, ma che invece risiede, per la maggior parte dell'anno, al di fuori di siffatta zona.
In caso di soluzione affermativa, pur parziale o condizionata, della detta questione,
a) se sia possibile, tenuto conto dei citati articoli e dei principi di cui agli artt. 5, 40, n. 3, secondo comma, e 42, secondo comma, lett. a), del Trattato CE, considerando specialmente il principio della parità di trattamento tra agricoltori e il divieto di discriminazione ad esso collegato, esigere, ai fini della concessione dell'indennità compensativa degli svantaggi naturali di cui all'art. 6 della decisione nazionale del Consiglio dei ministri, in una situazione in cui l'agricoltore risiede al di fuori dell'azienda agricola a più di dodici chilometri su strada transitabile dal centro di attività principale di quest'ultima, che l'agricoltore medesimo non solo ricavi almeno la metà dei suoi redditi complessivi dall'agricoltura, dall'orticoltura e dalla silvicultura, nonché da altre attività esercitate nell'azienda, ma anche che gestisca direttamente l'azienda; oppure
b) se il fatto di esigere inoltre sempre che sussistano "ragioni speciali" sia, in particolare, compatibile col principio della certezza del diritto, che va osservato nell'ordinamento comunitario».
La seconda questione comporta invece una variante:
«2) Se sia, in particolare, contrario ai principi del divieto di discriminazione e di proporzionalità o ad altri principi applicabili del diritto comunitario il fatto di escludere dal beneficio dell'indennità compensativa di cui si tratta:
- un'imprenditrice agricola che risiede per la maggior parte dell'anno in un altro Stato dell'Unione europea insieme col coniuge, il quale è l'altro comproprietario dell'azienda agricola in questione e lavora in qualità di rappresentante diplomatico dello Stato finlandese (causa C-9/97),
- un minorenne che risiede stabilmente presso il suo tutore nella zona di Helsinki a circa 70 chilometri di distanza dal centro d'attività dell'azienda agricola e che non può esercitare egli stesso direttamente né mediante un impegno diretto del suo tutore l'attività agricola nell'azienda (causa C-118/97)».
Sulla ricevibilità
17 Prima di risolvere le questioni sottoposte alla Corte, va esaminato se il maaseutuelinkeinojen valituslautakunta vada considerato come un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
18 Per valutare se un organo costituisca un giudice ai sensi di tale disposizione, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 407; 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23, e 16 ottobre 1997, cause riunite da C-69/96 a C-79/96, Garofalo e a., Racc. pag. I-5603, punto 19).
19 Va rilevato anzitutto che il maaseutuelinkeinojen valituslautakunta è stato istituito dalla legge finlandese 4 dicembre 1992, n. 1203.
20 Emerge inoltre dagli atti di causa che esso è composto di tre membri, di cui due esercitano le loro funzioni in via principale. Nominati dai pubblici poteri per un periodo di cinque anni, essi fruiscono della stessa inamovibilità dei giudici.
21 La competenza del maaseutuelinkeinojen valituslautakunta in materia di aiuti relativi alle attività rurali ha la sua base giuridica nella legge finlandese 18 dicembre 1992, n. 1336, relativa alla procedura da osservare in materia. Quest'ultima prevede che la decisione relativa ad una domanda di aiuto adottata dall'autorità comunale incaricata della attività rurali può, in caso di rifiuto, essere impugnata dalla parte interessata dinanzi al maaseutuelinkeinopiiri e, all'occorrenza, dinanzi al maaseutuelinkeinojen valituslautakunta.
22 Il maaseutuelinkeinojen valituslautakunta statuisce in diritto, conformemente alla normativa applicabile e secondo le norme del codice di procedura.
23 Avverso le sue decisioni si può ricorrere, a determinate condizioni, dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa).
24 Da quanto precede emerge che il maaseutuelinkeinojen valituslautakunta va considerato un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, talché le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Sulla prima parte della prima questione
25 Il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n. 2328/91 nonché la direttiva 75/268 ostino a che un'indennità compensativa venga accordata ad un agricoltore quando questi non risieda stabilmente nella sua azienda.
26 Il governo finlandese, pur insistendo sull'importanza che riveste l'obiettivo del popolamento e sul potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel prevedere condizioni complementari, riconosce che può essere conforme alle finalità della normativa comunitaria, in taluni casi, il fatto di accordare l'indennità compensativa ad un agricoltore il quale non risieda nell'azienda da lui gestita.
27 Secondo il governo francese, risulta dalla lettura combinata degli artt. 18 del regolamento n. 2328/91 e 1 della direttiva 75/268 che l'indennità compensativa persegue l'obiettivo di mantenere nella zona svantaggiata la presenza di una popolazione di agricoltori ai quali si eroga un reddito specifico a compensazione delle difficoltà connesse alla situazione della detta zona. Questa lettura conduce tale governo a sostenere che la normativa comunitaria subordina implicitamente la concessione dell'indennità alla condizione che il coltivatore risieda continuativamente nella zona svantaggiata.
28 La Commissione ritiene, dal canto suo, che l'obiettivo dell'indennità compensativa è di assicurare il proseguimento dell'attività agricola, il che non presuppone necessariamente la residenza continuativa nell'azienda.
29 La signora Jokela sostiene che la sua presenza temporanea nell'azienda le consente di assicurare la continuità dell'azienda agricola stessa, il che costituisce la finalità della normativa comunitaria.
30 Si deve preliminarmente ricordare che, nell'ambito dell'art. 177, la Corte non è competente ad applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull'interpretazione del Trattato e degli atti emanati dagli organi della Comunità (v., segnatamente, sentenze 15 luglio 1964, causa 100/63, Van der Veen, Racc. pagg. 1091, 1106, e 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch, Racc. pag. 2681, punto 6).
31 Quanto all'esame della presente questione, va rilevato che l'art. 18 del regolamento n. 2328/91 si limita a precisare che i beneficiari dell'indennità compensativa sono «gli imprenditori che (...) si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi dell'art. 1 della direttiva 75/268/CEE», disposizione che persegue il fine di «preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate». Il quinto `considerando' della direttiva 75/268, che il governo francese ha del pari invocato a sostegno del suo esame, precisa che il regime di aiuti da istituire deve lottare contro «il persistente deterioramento dei redditi agricoli» e «l'esistenza di condizioni di lavoro particolarmente difficili» nelle zone svantaggiate, che sono all'origine di «un massiccio esodo agricolo e rurale, che alla fine si traduce nell'abbandono delle terre precedentemente coltivate e che, inoltre, mette a repentaglio la vitalità medesima e il popolamento delle zone, la cui popolazione dipende essenzialmente dall'economia agricola».
32 Si evince da tali disposizioni, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 33 delle conclusioni, che la normativa comunitaria persegue essenzialmente l'obiettivo di sostenere il proseguimento dell'attività agricola in zone ove, senza tale sostegno, quest'ultima risulterebbe compromessa, con tutte le conseguenze che questo implica per il popolamento e la preservazione delle zone interessate.
33 Ne deriva che un agricoltore soddisfa l'obiettivo essenziale della normativa comunitaria quando mantenga in attività la sua azienda. Invece, contrariamente a quanto ha fatto valere il governo francese, l'obiettivo di popolamento, alla cui realizzazione mira certamente a contribuire il proseguimento dell'attività agricola, non può, di per sé stesso, implicare un obbligo di residenza continuativa.
34 La prima parte della prima questione va quindi risolta nel senso che gli artt. 17 e 18 del regolamento n. 2328/91 e 1 della direttiva 75/268 non ostano a che un'indennità compensativa venga accordata ad un agricoltore quando questi non risiede stabilmente nella sua azienda.
Sulla seconda parte della prima questione, lett. a) e b)
35 Il giudice nazionale chiede in secondo luogo se il diritto comunitario, in particolare i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, ostino all'applicazione di una normativa nazionale come quella contestata nella causa a qua.
36 Va preliminarmente ricordato che l'art. 18, n. 3, del regolamento n. 2328/91 autorizza espressamente gli Stati membri a stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa.
37 Occorre quindi valutare la compatibilità col diritto comunitario dell'art. 6 della decisione n. 861/1995 del Consiglio dei ministri finlandese, tenendo conto di tale potere discrezionale. Il primo comma di tale disposizione esige, in via di principio, che l'agricoltore il quale chiede di fruire dell'indennità compensativa risieda nell'azienda o a non più di dodici chilometri di distanza da quest'ultima. In via d'eccezione a siffatta regola generale, il terzo comma del medesimo articolo permette alla persona che non osservi la condizione di residenza di fruire ciononostante dell'indennità compensativa, allorché essa soddisfi peraltro altri presupposti diretti ad assicurare la sussistenza di un collegamento minimo con l'azienda.
Sull'obbligo generale di residenza
38 A tale proposito, il governo finlandese fa valere che il particolarismo della situazione geografica della Finlandia e la debole densità della sua popolazione giustificano che esso abbia incluso, tra le condizioni complementari che l'art. 18, n. 3, del regolamento n. 2328/91 l'autorizza espressamente a prevedere per la concessione dell'indennità compensativa, un obbligo generale di residenza nell'azienda o nelle sue immediate vicinanze.
39 Come si è già rilevato ai punti 31-33 della presente sentenza, il regime di aiuti di cui trattasi tende anche ad assicurare il mantenimento di un livello minimo di popolazione in talune zone svantaggiate. Inoltre, secondo l'art. 1, secondo comma, della direttiva 75/268, il regime istituito deve «tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione». Ne consegue che le modalità relative alla condizione di residenza imposta dalla normativa finlandese al fine di poter fruire dell'indennità compensativa s'inquadrano nell'ambito degli obiettivi perseguiti dal regime di aiuti e quindi nei limiti del potere discrezionale riservato agli Stati membri dall'art. 18, n. 3, del regolamento n. 2328/91, in quanto esse contribuiscono al mantenimento di un livello minimo di popolazione che, come ha fatto valere il governo finlandese, condiziona il mantenimento dei servizi essenziali per la popolazione in zone altrimenti minacciate dalla desertificazione.
40 La signora Jokela ha tuttavia fatto valere che, imponendo, attraverso l'art. 6, primo comma, della decisione n. 861/1995, la condizione di residenza entro un perimetro di dodici chilometri di distanza massima dall'azienda, il Consiglio dei ministri finlandese ha implicitamente ristabilito la condizione di residenza fissa in Finlandia, inizialmente prevista all'art. 5, n. 3, della detta decisione ed eliminata in seguito alle obiezioni formulate dalla Commissione.
41 La signora Jokela ha anche fatto valere che la condizione di residenza imposta dalla normativa finlandese è contraria al principio della libera circolazione delle persone.
42 Tale disamina non può essere accolta. In effetti, come hanno sottolineato sia il governo finlandese sia la Commissione, l'agricoltore residente in Finlandia a più di dodici chilometri dalla sua azienda si trova nella medesima situazione di colui che risiede in un altro Stato membro, dovendo entrambi soddisfare, per fruire dell'indennità compensativa, le condizioni speciali richieste dall'art. 6, terzo comma, della decisione n. 861/1995.
Sull'eccezione all'obbligo generale di residenza
43 La normativa finlandese esonera da qualsiasi obbligo di residenza l'imprenditore che chiede di fruire dell'indennità compensativa, a condizione che venga accertato, oltre all'esistenza di ragioni speciali, ch'egli gestisce direttamente l'attività agricola e ottiene almeno il 50% dei suoi redditi da un'attività agricola o assimilata.
44 Il giudice nazionale ha formulato dubbi in merito alla compatibilità di tale regime col principio di parità di trattamento.
45 Va ricordato che tale principio implica che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa, a meno che una diversità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenza 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 26).
46 E' sufficiente osservare al riguardo che, come ha fatto notare il governo finlandese, tra gli agricoltori in grado di chiedere di fruire dell'indennità compensativa, cioè quelli la cui azienda è situata in una zona svantaggiata della Finlandia, la persona che risiede nell'azienda o nelle immediate vicinanze di quest'ultima contribuisce sempre e direttamente a realizzare gli obiettivi perseguiti con l'indennità, che includono il mantenimento di un livello minimo di popolazione nella zona svantaggiata. Non è questo il caso di un agricoltore che risiede per la maggior parte dell'anno ad una distanza maggiore, di modo che è giustificato imporgli condizioni destinate a garantire un collegamento minimo tra l'agricoltore stesso e la sua azienda, come quella di assicurarne direttamente la gestione e di ottenerne il 50% dei suoi redditi.
47 Il giudice nazionale fa riferimento, a proposito della condizione relativa all'esistenza di ragioni speciali, ad un'eventuale violazione del principio di certezza del diritto.
48 Va rilevato al riguardo che tale principio esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (v. citata sentenza Duff e a., citata, punto 20).
49 Certo, la nozione di ragioni speciali è imprecisa e le situazioni giuridiche che essa è destinata a disciplinare non sono delimitate con chiarezza. Tuttavia, da un lato, tale mancanza di precisione risponde alla preoccupazione del legislatore finlandese di fornire all'autorità competente uno strumento sufficentemente flessibile per metterla in grado di risolvere, al termine dell'esame oggettivo e completo di ogni caso, problemi specifici la cui diversità l'uno rispetto all'altro ne rende impossibile la previsione in anticipo. Dall'altro lato, siffatta mancanza di precisione è destinata a diminuire in modo sensibile, allorché si sarà formato un corpo di precedenti che permetta di individuare e rendere sistematici, e quindi di prevedere, i criteri accolti.
50 Dato quanto precede, la seconda parte della prima questione, lett. a) e b), va risolta nel senso che né il principio di parità di trattamento né quello di certezza del diritto ostano a che si esiga dall'agricoltore il quale chiede di fruire dell'indennità compensativa e risiede al di fuori della sua azienda, a una distanza dal suo centro di attività principale superiore a dodici chilometri su strada, che egli gestisca direttamente l'azienda ed ottenga almeno il 50% dei suoi redditi da un'attività agricola o assimilata e, inoltre, che sia provata la sussistenza di ragioni speciali.
Sulla seconda questione
51 Nella causa C-9/97, il giudice a quo chiede se il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità o altri principi di diritto comunitario impediscano di escludere dal beneficio dell'indennità compensativa un'imprenditrice agricola la quale risiede per la maggior parte dell'anno in un altro Stato membro ove il coniuge, che è del pari comproprietario dell'azienda di cui trattasi, lavora come diplomatico.
52 Nella causa C-118/97, il giudice nazionale chiede se questi stessi principi impediscano di escludere dal beneficio dell'indennità compensativa un minorenne, che vive continuativamente presso il suo tutore, a circa 70 chilometri dall'azienda, che non è gestita né direttamente né per il tramite dello stesso.
53 Poiché tale seconda questione è relativa all'applicazione ad una fattispecie determinata delle norme comunitarie la cui interpretazione è oggetto della prima questione, spetta, come la Corte ha ricordato al punto 30 della presente sentenza, al giudice a quo valutare, alla luce dei pertinenti elementi di diritto comunitario che gli sono stati forniti come soluzione a tale questione, gli effetti delle disposizioni di diritto nazionale ch'esso è tenuto ad applicare.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
54 Le spese sostenute dai governi finlandese e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, con ordinanze 9 gennaio e 12 marzo 1997, dichiara:
55 Gli artt. 17 e 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e 1 della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, 75/268/CEE, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, non ostano a che un'indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti venga accordata ad un agricoltore quando questi non risiede stabilmente nella sua azienda.
56 Né il principio di parità di trattamento né quello di certezza del diritto ostano a che si esiga dall'agricoltore il quale chiede di fruire dell'indennità compensativa e risiede al di fuori della sua azienda, a una distanza dal suo centro di attività principale superiore a dodici chilometri su strada, che egli gestisca direttamente l'azienda ed ottenga almeno il 50% dei suoi redditi da un'attività agricola o assimilata e, inoltre, che sia provata la sussistenza di ragioni speciali.
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