Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievi all'importazione - Prelievi specifici applicabili al formaggio «Kashkaval» - Nozione - Formaggio prodotto esclusivamente con latte di pecora
(Regolamento della Commissione n. 1767/82)
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievi all'importazione - Prelievi specifici previsti dal regolamento n. 1767/82 - Condizioni di concessione - Presentazione del certificato IMA 1 - Certificato non conforme alle istruzioni formulate negli allegati del regolamento - Esclusione dal beneficio del regime preferenziale
(Regolamento della Commissione n. 1767/82)
Massima
1 Il formaggio Kashkaval di cui al regolamento n. 1767/82, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, è esclusivamente quello prodotto con latte di pecora, e non anche quello prodotto con latte di mucca.
2 Un certificato IMA 1, alla cui presentazione è subordinato uno dei prelievi specifici previsti nel regolamento n. 1767/82, e che sia compilato in violazione delle istruzioni enunciate negli allegati del regolamento n. 1767/82, non soddisfa le condizioni di quest'ultimo cosicché i prodotti importati con tale certificato non possono fruire di tale regime preferenziale.
Parti
Nel procedimento C-41/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Hof van Beroep di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Stato belga
e
Foodic BV (in fallimento) e Peter Nyssen, International Expeditiebedrijf Verhaert NV, A. Maas & Co. NV e Jozef Picavet,
"domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 1_ luglio 1982, n. 1767, che stabilisce le modalità d' applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (GU L 196, pag. 1),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per lo Stato belga, dall'avv. Erik Vervaeke, del foro di Anversa;
- per la A. Maas & Co. NV e il signor Picavet, dagli avv.ti Jan Tritsmans e Koen Maenhout, del foro di Anversa;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della A. Maas & Co. NV e del signor Picavet nonché della Commissione, all'udienza del 15 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 febbraio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 27 gennaio 1997, pervenuta alla Corte il 30 gennaio successivo, il Hof van Beroep di Anversa ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 1_ luglio 1982, n. 1767, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (GU L 196, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Stato belga da una parte e la Foodic BV (in fallimento), e il signor Nyssen, la Internationaal Expeditiebedrijf Verhert NV nonché la A. Maas & Co. NV e il signor Picavet riguardo all'importazione dall'Ungheria di un formaggio denominato «Kashkaval» ad un'aliquota di prelievo ridotta, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1767/82.
3 Ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1767/82:
«1. I prelievi all'importazione applicabili ai prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prodotti di cui all'allegato I beneficiano dei prelievi all'importazione indicati soltanto se viene presentato un certificato IMA 1 redatto su un modulo conforme al facsimile che figura nell'allegato II e sono rispettate le condizioni fissate nel presente regolamento».
4 L'art. 2 del regolamento n. 1767/82 stabilisce:
«1. Il formato del modulo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è di 210 x 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.
2. I moduli sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre che in una lingua ufficiale della Comunità, possono essere stampati e redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. Il modulo è redatto in una sola volta in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso, deve essere redatto in stampatello.
4. Il certificato è contraddistinto da un numero d'ordine, assegnato dall'organismo emittente».
5 L'art. 3 del regolamento n. 1767/82 stabilisce:
«1. Il certificato deve essere redatto per ciascun tipo e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Il certificato deve contenere per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti i dati che figurano all'allegato III».
6 L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1767/82 prevede:
«1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente di cui all'allegato IV».
7 L'allegato I del regolamento n. 1767/82 fa riferimento al Kashkaval sotto il numero della tariffa doganale comune l) ex 04.04 E I b) 2 [la lettera l) ex 04.04 E I b) 2 dell'allegato I del regolamento n. 1767/82 è divenuta la lett. o) 0406 90 29 dell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1987, n. 222/88, che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata (GU 1988, L 28, pag. 1), nonché dei successivi regolamenti].
8 L'allegato III del regolamento n. 1767/82, relativo alle regole per la compilazione dei certificati, stabilisce:
«Oltre alle caselle da 1 a 6, 9, 17 e 18, devono essere compilate:
(...)
I. Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui alla lettera l) dell'allegato I e della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune:
1. la casella n. 7 indicando "formaggi Kashkaval" ;
2. la casella n. 10 indicando "esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale";
3. la caselle n. 11 e n. 12»; [la lettera I dell'allegato III è divenuta la lettera K dall'entrata in vigore del regolamento n. 222/88].
9 Emerge dai fatti del procedimento a quo che, tra i mesi di dicembre 1987 e ottobre 1988, la Foodic BV (in prosieguo: la «Foodic») importava 860 000 kg di formaggio Kashkaval dall'Ungheria. Ognuna delle sedici dichiarazioni d'importazione di tale formaggio era accompagnata, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1767/82, da un certificato IMA 1 che indicava trattarsi di Kashkaval prodotto con latte di mucca. Tali importazioni sono state assoggettate ad un prelievo con aliquota preferenziale.
10 Avendo accertato, in occasione di un controllo effettuato nell'ottobre 1988, che il Kashkaval importato era stato prodotto con latte di mucca e considerando che, ai sensi del regolamento n. 1767/82, per poter beneficiare del regime preferenziale, tale formaggio deve essere esclusivamente prodotto con latte di pecora, le autorità belghe hanno richiesto alla Foodic, il 18 dicembre 1989, il pagamento della differenza tra l'importo dei prelievi normalmente applicabili e quello dei prelievi preferenziali già pagati.
11 L'8 gennaio 1992, in mancanza del pagamento di tale somma, lo Stato belga ha citato in giudizio la Foodic, il signor Nyssen, la Internationaal Expeditiebedrijf Verhaert NV nonché la A. Maas & Co. NV e il signor Picavet (in prosieguo: la «Foodic e a.») dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Anversa per ottenere la restituzione della somma di 66 424 325 BFR, che costituiva l'importo dei prelievi supplementari (65 177 514 BFR) e delle garanzie fornite (1 246 811 BFR) che rimanevano incamerate a causa dell'uso indebito dei certificati d'importazione.
12 Con sentenza 29 giugno 1994, il Rechtbank ha respinto la domanda dello Stato belga, cosicché quest'ultimo ha impugnato tale pronuncia dinanzi allo Hof van Beroep di Anversa.
13 Emerge dalla sentenza di rinvio che lo Stato belga sostiene che, ai sensi del regolamento n. 1767/82 e delle prescrizioni da seguire per compilare la casella n. 10 del certificato IMA 1, il Kashkaval deve essere esclusivamente prodotto con latte di pecora per poter beneficiare dell'aliquota preferenziale dei dazi all'importazione.
14 La Foodic e a. sostengono, per contro, che il Kashkaval poteva essere altresì prodotto con latte di mucca, il che, a loro avviso, è confermato dal fatto che l'autorità ungherese che ha compilato il certificato IMA 1 ha espressamente indicato che si trattava di un formaggio di latte di mucca, pur conservandogli la sua denominazione di Kashkaval.
15 Secondo la Foodic e a. soltanto a partire dall'adozione del regolamento (CEE) della Commissione 10 maggio 1990, n. 1225, che modifica il regolamento n. 1767/82 per quanto riguarda la denominazione del formaggio Kashkaval (GU L 120, pag. 56), per poter beneficiare del tasso preferenziale dei dazi all'importazione, il Kashkaval doveva essere prodotto con latte di pecora.
16 L'art. 1 del regolamento n. 1225/90 stabilisce:
«1) Nell'allegato I, lettera o), il codice NC "0406 90 29" è sostituito dal codice NC "ex 0406 90 29" e la designazione "Kashkaval" è sostituita dalla seguente: "Kashkaval fabbricato a base di latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, con un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non inferiore al 45 % e con un tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore al 58 %, imballato in forme sferiche, di peso netto non superiore a 10 kg, avvolte o meno in plastica".
2) Nell'allegato III, il testo della lettera K è sostituito dal testo seguente:
"K. Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval, di cui alla lettera o) dell'allegato I, che rientrano nel codice NC 0406 90 29:
a) la casella n. 7, indicando `formaggio Kashkaval, fabbricato a base di latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, con un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non inferiore al 58 %, imballato in forme sferiche, di peso netto non superiore a 10 kg, avvolte o meno in plastica';
b) la casella n. 10, indicando `esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale';
c) la casella n. 11".
(...)»
17 Infine, in via subordinata, e nei limiti in cui il dazio preferenziale non fosse applicabile, la Foodic e a. sostengono che l'aumento dei dazi verrebbe meno in quanto la riscossione errata dei detti dazi è dovuta all'errore che vizia il certificato IMA 1 rilasciato dall'autorità ungherese, la quale deve essere considerata come autorità competente ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
18 Il giudice a quo rileva, in primo luogo, che soltanto le difficoltà connesse alla compilazione del certificato IMA 1 sono menzionate nei `considerando' del regolamento n. 1225/90, senza che questi ultimi risolvano la questione se il Kashkaval, per poter beneficiare dei dazi d'importazione ridotti, debba essere esclusivamente prodotto con latte di pecora.
19 Tale giudice osserva, in secondo luogo, che il regolamento n. 1225/90 non indica quali siano le conseguenze del fatto che un certificato IMA 1 è stato rilasciato indicando alla casella n. 10 che si tratta di formaggio di latte di mucca mentre il regolamento prescrive che tale casella sia compilata indicando «latte di pecora di produzione nazionale» e, in particolare, se, in tal caso, occorra considerare che non sono state soddisfatte le condizioni alle quali è subordinato il beneficio del prelievo preferenziale.
20 Alla luce delle considerazioni di cui sopra e ritenendo che gli altri motivi della difesa addotti dalla Foodic e a. dipendano dalle soluzioni che saranno formulate per i problemi d'interpretazione precedentemente esposti, lo Hof van Beroep di Anversa ha deciso di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni:
«1) Se debbano intendersi per Kashkaval, ai fini del regolamento (CEE) della Commissione n. 1767/82, unicamente formaggi prodotti con latte di pecora.
2) Se un certificato IMA 1 rilasciato in forza del regolamento (CEE) n. 1767/82 ma compilato in maniera non conforme alle regole per la compilazione di cui agli allegati di tale regolamento soddisfi i requisiti posti dall'art. 2 dello stesso regolamento e, in caso negativo, se ciò implichi come conseguenza la perdita del diritto a prelievi specifici all'importazione, ad aliquota ridotta».
Sulla prima questione
21 Con la prima questione il giudice a quo chiede se possa beneficiare dei prelievi preferenziali soltanto il formaggio Kashkaval prodotto con latte di pecora o anche quello prodotto con latte di mucca.
22 La A. Maas & Co. NV e il signor Picavet (in prosieguo: «Maas e Picavet») affermano che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1767/82, i prelievi all'importazione preferenziali sono applicati ai prodotti indicati all'allegato I, nel quale il formaggio di cui trattasi è stato denominato «Kashkaval» [voce doganale ex 04.04 E I b) 2)], senza che il testo di tale regolamento faccia distinzione a seconda che il formaggio sia prodotto con latte di mucca o con latte di pecora. Ebbene, il testo del regolamento prevarrebbe su quello dell'allegato III che introduce tale distinzione allorché specifica, alla lettera I, che occorre menzionare che il Kashkaval viene fabbricato esclusivamente a base di latte di pecora di produzione nazionale.
23 Secondo Maas e Picavet, l'esattezza della loro tesi si evincerebbe dal fatto che il regolamento n. 1225/90 ha modificato la denominazione «Kashkaval» in «Kashkaval fabbricato a base di latte di pecora», introducendo così una distinzione, in materia di prelievi preferenziali, tra il formaggio prodotto con latte di pecora e quello prodotto con latte di mucca, giacché soltanto il primo risulta soggetto a tali prelievi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.
24 Al riguardo, occorre rilevare che, secondo l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1767/82, per beneficiare del regime preferenziale vanno soddisfatte due condizioni, di cui la prima è la presentazione di un certificato IMA 1 conforme al modello che figura all'allegato II e la seconda l'osservanza delle condizioni stabilite dal medesimo regolamento.
25 Ebbene, ai sensi dell'art. 3, n. 2, di tale ultimo regolamento, il certificato deve contenere i dati che figurano all'allegato III, il quale prescrive, al punto I, che la casella n. 10 del certificato IMA 1 rechi l'indicazione «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale».
26 Emerge quindi da tali disposizioni che il formaggio Kashkaval che beneficia del prelievo preferenziale è esclusivamente quello prodotto con latte di pecora.
27 Tale deduzione non può essere inficiata dal fatto, menzionato da Maas e Picavet, che l'allegato I del regolamento n. 1767/82 non opera distinzioni a seconda che il Kashkaval sia prodotto con latte di mucca o con latte di pecora. Infatti, tale allegato va considerato in combinato disposto con l'allegato III dello stesso regolamento, il quale, per la maggior parte dei formaggi di cui trattasi, elencati con la loro denominazione nell'allegato I, indica la materia prima che deve essere utilizzata.
28 Peraltro, la volontà del legislatore comunitario di concedere il beneficio dei prelievi preferenziali soltanto al Kashkaval prodotto con latte di pecora risulta altresì dal regolamento (CEE) del Consiglio 10 novembre 1970, n. 2307, che modifica, in particolare per alcuni formaggi, il regolamento (CEE) n. 823/68, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 249, pag. 13), il quale istituisce un prelievo preferenziale autonomo per il formaggio Kashkaval. Infatti, nel terzo considerando di tale regolamento, viene precisato «formaggi di pecora denominati "Kashkaval"».
29 Infine, per quanto riguarda l'argomento che Maas e Picavet traggono dalla modifica apportata alla designazione «Kashkaval» dal regolamento n. 1225/90, vale a dire l'aggiunta della menzione «fabbricato a base di latte di pecora», basta rilevare che tale precisazione, che è stata introdotta in seguito a difficoltà che si sono presentate nella descrizione di tale formaggio in occasione della compilazione del certificato IMA 1, non modifica tuttavia il regime di tale formaggio come risultava precedentemente dal combinato disposto del regolamento n. 1767/82 e degli allegati I e III.
30 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che il formaggio Kashkaval di cui al regolamento n. 1767/82 è esclusivamente quello prodotto con latte di pecora.
Sulla seconda questione
31 Con la seconda questione, il giudice a quo chiede anzitutto se un certificato IMA 1 compilato in violazione delle istruzioni enunciate negli allegati del regolamento n. 1767/82 soddisfi le condizioni di quest'ultimo e, inoltre, se i prodotti importati con tale certificato non possano beneficiare del regime preferenziale previsto da tale regolamento.
32 Preliminarmente occorre rilevare che, per quanto riguarda la prima parte di tale questione, il giudice a quo fa riferimento all'art. 2 del regolamento n. 1767/82, il quale tuttavia riguarda soltanto gli aspetti materiali del certificato IMA 1. La questione posta va quindi riferita alle condizioni enunciate nell'art. 1 del regolamento n. 1767/82.
33 Maas e Picavet sostengono che l'art. 5 del regolamento n. 1767/82 stabilisce che un certificato è valido soltanto se è debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente menzionato nell'allegato IV e che così è avvenuto nella fattispecie di cui trattasi, poiché i certificati sono stati effettivamente vidimati dall'organismo ungherese competente.
34 Come è stato rilevato ai punti 24-26 della presente sentenza, l'indicazione sul certificato IMA 1 dei dati che figurano nell'allegato III, in particolare, per quanto riguarda il formaggio Kashkaval, l'indicazione della menzione «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale», costituisce una condizione di validità di tale certificato, che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1767/82, è valido soltanto se è debitamente redatto.
35 Per quanto riguarda la seconda parte di tale questione, Maas e Picavet sostengono che nessuna sanzione è espressamente prevista dal regolamento n. 1767/82 nel caso in cui il certificato IMA 1 sia stato compilato in modo errato dal servizio straniero competente e considerano che gli operatori non possono subire le conseguenze del fatto che un dettaglio del certificato non è conforme alle prescrizioni dell'allegato III del regolamento n. 1767/82, il che non comporterebbe quindi la perdita del beneficio di un diritto all'importazione ad aliquota ridotta.
36 Al riguardo occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1767/82, i prodotti elencati all'allegato I del detto regolamento beneficiano del regime preferenziale solo se sono rispettate le condizioni fissate nel regolamento stesso. Peraltro, si evince dal secondo considerando del regolamento n. 1767/82 che «l'ammissione alle posizioni tariffarie non è il solo elemento per l'applicazione del prelievo specifico».
37 Pertanto occorre risolvere la seconda questione nel senso che un certificato IMA 1 compilato in violazione delle istruzioni enunciate negli allegati del regolamento n. 1767/82 non soddisfa le condizioni di quest'ultimo, cosicché i prodotti importati con tale certificato non possono beneficiare del regime preferenziale previsto da tale regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Hof van Beroep di Anversa con sentenza 27 gennaio 1997, dichiara:
39 Il formaggio Kashkaval di cui al regolamento (CEE) della Commissione 1_ luglio 1982, n. 1767, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, è esclusivamente quello fabbricato a base di latte di pecora.
2) Un certificato IMA 1 compilato in violazione delle istruzioni enunciate negli allegati del regolamento n. 1767/82 non soddisfa le condizioni di quest'ultimo, cosicché i prodotti importati con tale certificato non possono beneficiare del regime preferenziale previsto da tale regolamento.
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