Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-43/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e non avendo comunicato queste disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 34, n. 1, primo comma, di tale direttiva,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L.Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e non avendo comunicato queste disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 34, n. 1, primo comma, di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva 93/36, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima anteriormente al 14 giugno 1994 e informarne immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 93/36 e non disponendo di alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata ai suoi obblighi, in data 9 agosto 1994 ha intimato al governo italiano di presentarle le sue osservazioni entro due mesi.
4 In mancanza di risposta, la Commissione, in data 25 ottobre 1995, ha inviato al governo italiano un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi a decorrere dalla notifica.
5 Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte delle autorità italiane, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 La Repubblica italiana non contesta l'inadempimento che ad essa è addebitato e si limita ad annunciare l'adozione imminente di misure destinate a porvi rimedio. A tal riguardo essa fa presente che il disegno di legge comunitaria 1995/1996, in corso di esame dinanzi al Parlamento italiano, prevede di delegare al governo il compito di trasporre nel suo diritto nazionale la direttiva 93/36 mediante un decreto legislativo che sarà adottato non appena la legge comunitaria 1995/1996 sarà entrata in vigore.
7 Poiché l'attuazione della direttiva 93/36 non è intervenuta nel termine da essa stabilito, occorre constatare l'inadempimento fatto valere al riguardo dalla Commissione.
8 Una tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento del governo italiano secondo cui l'addebito contestatogli non avrebbe una grande rilevanza in quanto le disposizioni fondamentali in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture farebbero parte da lungo tempo dell'ordinamento giuridico nazionale nell'ambito dell'attuazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), più volte modificata.
9 Infatti, il governo italiano non contesta il fatto che la direttiva 93/36 imponga agli Stati membri nuovi obblighi, a cui essi dovevano dare attuazione entro il 14 giugno 1994.
10 Tuttavia, contrariamente a quanto chiesto dalla Commissione, la Corte non deve tener conto della mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per conformarsi alla direttiva 93/36, proprio perché la Repubblica italiana non ha adottato tali disposizioni nel termine fissato nel parere motivato (v. sentenza 6 aprile 1995, C-147/94, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1015, punto 7).
11 Occorre pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 93/36, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 34, n. 1, primo comma, di questa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è risultata soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 34, n. 1, primo comma, di questa direttiva.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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