Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Materie grasse - Olio d'oliva - Aiuto al consumo - Controlli da parte degli Stati membri - Disponibilità dei documenti relativi alla contabilità delle imprese in occasione di controlli senza preavviso
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3089/78, art. 7, primo comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 2677/85, art. 12, n. 1]
2 Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Rifiuto di presa a carico delle spese irregolari
Massima
1 Dall'art. 7, primo comma, del regolamento n. 3089/78, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, e dall'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2677/85, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva, risulta che i documenti relativi alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria devono essere disponibili presso le imprese al momento del controllo da parte dell'autorità competente, anche nel caso che tale controllo venga effettuato senza preavviso.
(v. punto 18)
2 La Commissione può rifiutare la presa a carico da parte del FEAOG di tutte le spese sostenute, se constata che non ci sono meccanismi di controllo sufficienti.
(v. punto 24)
Parti
Nella causa C-45/97,
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore A.M. Alves Vieira, membro del servizio giuridico, e B. Vilá Costa, funzionario nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 323, pag. 26), nella parte riguardante il Regno di Spagna,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione di presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 maggio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo presentato alla cancelleria della Corte il 4 febbraio 1997 il Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, l'art. 230, primo comma, CE), l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 323, pag. 26; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che lo riguarda.
2 Il ricorso conclude per l'annullamento della decisione controversa nella parte in cui dichiara non imputabili al FEAOG spese per un importo di ESP 721 255 271 per gli aiuti al consumo dell'olio di oliva.
3 Risulta dal fascicolo che, per la gestione e il controllo in materia di aiuti al consumo dell'olio di oliva, il Regno di Spagna ha istituito un sistema che prevede l'intervento di due organismi. Il Servicio Nacional de Productos Agrarios (in prosieguo: il «Senpa») è l'organismo incaricato di concedere il riconoscimento alle imprese beneficiarie, di effettuare versamenti diretti degli aiuti nonché degli anticipi mediante deposito della cauzione richiesta e di infliggere le eventuali sanzioni. L'Agencia para el Aceite de Oliva (agenzia per l'olio d'oliva; in prosieguo: l'«AAO») è l'organismo di controllo competente ad effettuare le ispezioni previste dalla normativa comunitaria.
4 In vista della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992, i servizi della Commissione hanno effettuato due ispezioni in Spagna presso l'AAO, il 30 settembre e il 1º ottobre 1993, nonché dal 14 al 18 marzo 1994, per verificare la corretta gestione degli aiuti al consumo dell'olio di oliva, e altresì l'efficacia e l'esattezza del sistema di controllo riguardo a tali aiuti attuato da tale Stato membro.
5 Secondo la relazione di controllo in data 31 marzo 1994 (in prosieguo: la «relazione di controllo»), tali ispezioni hanno messo in luce gravi lacune. Con lettera in data 22 settembre 1994 la Commissione informava le autorità spagnole che, tenuto conto del complesso delle carenze rilevate nella gestione del sistema, il FEAOG proponeva una rettifica pari al 50% dell'importo complessivo degli aiuti al consumo dell'olio di oliva da versare al Regno di Spagna, ovvero per una somma di ESP 15 447 431 500.
6 A seguito di numerosi contatti e di due riunioni bilaterali la Commissione ha proposto alle autorità spagnole, con lettera 13 giugno 1995, di abbandonare la rettifica finanziaria forfettaria inizialmente considerata e di procedere alla valutazione dell'entità della riduzione degli aiuti realmente da versare al Regno di Spagna in base alle 27 pratiche effettivamente controllate dagli ispettori del FEAOG, metodo che conduceva il totale delle spese non imputabili al FEAOG alla somma di ESP 721 255 271.
7 Tale importo è stato valutato in rapporto alle irregolarità constatate in tredici imprese, in ragione di rettifiche del 10% e del 100% delle spese dichiarate. In relazione alla imprese Lorenzo Sandúa, Hurtado Tenorio, Olivar de Segura e Agroalimentaria Minerva, la rettifica proposta corrispondeva al 100% degli aiuti, mentre, nel caso delle imprese Sagarra Bascompte SA, Amador Rodríguez SL, Fernández y Ruiz de Aguilar SA, Uteco Jaén, Aragonesa de Aceite de Oliva, Martínez Henarejos, Hispanoliva, Hijos de Joaquín Seguí e Emiliano Vivas, tale correzione era pari al 10%.
8 Il Regno di Spagna, che non ha accettato detta proposta della Commissione, si è rivolto all'organo di conciliazione, istituito dalla decisione della Commissione 1º luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45). Nella sua relazione 5 dicembre 1995 tale organo ha invitato la Commissione a riesaminare con le autorità spagnole la possibilità di graduare il tasso di correzione per ciascuna impresa interessata, oppure di sostituire la proposta di rettifica economica della Commissione con una rettifica forfettaria pari al 2% delle spese totali dichiarate da tale Stato membro per il 1992.
9 Tuttavia la Commissione non accoglieva tale invito e adottava la decisione controversa, che riprende la proposta contenuta nella lettera 13 giugno 1995.
10 A sostegno del proprio ricorso il Regno di Spagna deduce due motivi relativi alla violazione, da un lato, delle disposizioni relative al finanziamento della politica agricola comune, nonché delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore delle materie grasse e, d'altro lato, del principio di proporzionalità. Precisa, al riguardo, che, dal momento che la Commissione propone, in base ai fatti accertati nella relazione di controllo, una rettifica finanziaria relativa a tredici imprese, delle quali quattro si vedono rifiutare integralmente gli aiuti inizialmente ottenuti e altre nove il 10% di tali aiuti, il Regno di Spagna, indicherà, per ciascuna impresa interessata, le ragioni per le quali considera che l'aiuto non è stato concesso in violazione del diritto comunitario. Si devono quindi esaminare i due motivi dedotti rispetto alla situazione di ciascuna di tali imprese.
I casi delle imprese per le quali la rettifica finanziaria è pari al 100%
L'impresa Lorenzo Sandúa
11 La relazione di controllo menziona le seguenti infrazioni: le entrate di olio di oliva al momento del controllo annuale non sono dettagliate; per quanto riguarda le uscite di olio di oliva di uno stesso periodo, è indicato solo un riferimento che riporta il mese, ad esclusione di qualsiasi altra informazione; gli ispettori sospettano una falsificazione delle fatture, ma tali sospetti sono rimasti senza seguito; la contabilità delle scorte non mostra le confezioni da 25 litri che compaiono nelle ultime 5 fatture corrispondenti all'olio sfuso; la società non presenta per queste ultime 5 fatture né i registri e i calcoli dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), né la contabilità finanziaria; tutti i documenti si trovano al di fuori dell'impresa; su richiesta dell'AAO, i documenti sono inviati dall'impresa, ma con un ritardo di tre mesi; l'AAO non menziona in alcun modo la correzione dei documenti inviati e, in particolare, la possibilità che, tenuto conto del ritardo, tali documenti siano stati «preparati». La Commissione ha di conseguenza applicato una rettifica finanziaria pari al 100% degli aiuti dichiarati.
12 Il Regno di Spagna sostiene che questi ultimi sono stati versati conformemente alla normativa comunitaria.
13 In particolare, riguardo ai sospetti di falsificazione delle fatture, il Regno di Spagna rileva che, allorché l'AAO ha rinvenuto ragioni per dubitare di queste ultime, essa ha proposto al Senpa di prorogare il termine fissato per depositare la sua relazione, ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, n. 2677, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (GU L 254, pag. 5), come modificato dai regolamenti (CEE) della Commissione 8 marzo 1991, n. 571 (GU L 63, pag. 19), 23 aprile 1992, n. 1008 (GU L 106, pag. 12), e 19 marzo 1993, n. 643 (GU L 69, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 2677/85»). Durante tale periodo l'AAO avrebbe svolto un'inchiesta, completato le sue informazioni e analizzato i risultati per concludere che, anche se l'esame dei fatti non aveva rilevato l'esistenza di alcuna domanda di aiuto difforme dai requisiti prescritti, sarebbe stato opportuno che, per il futuro, la verifica dei registri e dei documenti giustificativi contabili e commerciali fosse completata, come lo è stata, da controlli orizzontali presso gli operatori e i destinatari.
14 Il Regno di Spagna conclude che si è avuto non solo un controllo, ma anche ispezioni supplementari per quanto riguarda i fatti rilevati, che le questioni che avevano potuto sollevare dubbi erano state risolte, che la contabilità di magazzino era disponibile presso l'impresa, che solo la contabilità finanziaria era tenuta da specialisti che non dipendevano dall'impresa e che tenendo conto dei controlli effettuati e dei loro risultati il dipartimento valutazione dei procedimenti di controllo dell'AAO ha depositato la sua relazione sotto forma di proposta riguardante le richieste di aiuti, relazione che era stata trasmessa al Senpa.
15 Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 3089, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (GU L 369, pag. 12), gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto soddisfa i requisiti necessari per beneficiarne.
16 L'art. 12, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2677/85 dispone che, ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento n. 3089/78, gli Stati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità di magazzino di tutte le imprese di condizionamento riconosciute. Essi verificano mediante campionamento i documenti finanziari giustificativi delle operazioni realizzate da tali imprese.
17 Lo stesso art. 12, n. 1, nei suoi commi tre, quattro e cinque prevede che, all'atto delle ispezioni menzionate al primo comma, gli Stati membri verificano la corrispondenza tra, da un lato, i quantitativi complessivi di olio sfuso e confezionato, nonché gli imballaggi vuoti che si trovano entro il perimetro dell'impresa e del deposito ai sensi dell'articolo 7, e, d'altro lato, i dati risultanti dalla contabilità di magazzino. In caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, gli Stati membri controllano anche la contabilità finanziaria delle imprese riconosciute. Gli Stati membri possono effettuare controlli inopinati presso le imprese riconosciute, della stessa natura di quelli sopra descritti.
18 Risulta da tale normativa che i documenti relativi alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria devono essere disponibili presso le imprese al momento del controllo da parte dell'autorità competente, anche nel caso che tale controllo avvenga inopinatamente.
19 Nella fattispecie il Regno di Spagna non contesta il fatto che la contabilità finanziaria non fosse disponibile al momento dei controlli effettuati dagli ispettori dell'AAO. Era quindi impossibile realizzare il controllo previsto dall'art. 12, n. 1, primo e quarto comma, del regolamento n. 2677/85.
20 Si deve, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'art. 12, n. 1, settimo comma, del regolamento n. 2677/85, a titolo di controllo orizzontale, e particolarmente in caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, lo Stato membro procede regolarmente a controlli supplementari sia presso i fornitori della materia prima e del materiale di condizionamento che presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato.
21 A tale riguardo il Regno di Spagna riconosce che, nonostante dubbi riguardo alla regolarità delle fatture, le autorità spagnole non hanno effettuato controlli orizzontali.
22 Da quanto precede risulta che i controlli previsti dagli artt. 7 del regolamento n. 3089/78 e 12, n. 1, del regolamento n. 2677/85 in realtà non hanno avuto luogo.
23 Riguardo all'importo della rettifica finanziaria il Regno di Spagna contesta alla Commissione di non aver seguito, nella fattispecie, i criteri da essa stessa delineati nella sua comunicazione 3 giugno 1993 al FEAOG, relativa alla sua comunicazione 3 giugno 1993 al comitato FEAOG, sezione «garanzia» (doc. VI/216/93). In tale comunicazione, infatti, la Commissione proporrebbe tre categorie di correzioni forfettarie, ammontanti, rispettivamente, al 2,5 e al 10% a seconda della gravità dell'infrazione commessa. In tale contesto, una correzione pari al 100% sarebbe, in ogni caso, sproporzionata.
24 E' giurisprudenza costante che la Commissione può rifiutare la presa in carico da parte del FEAOG di tutte le spese sostenute, se constata che non ci sono meccanismi di controllo sufficienti (v. sentenza 18 maggio 2000, causa C-242/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 122).
25 Nella sua comunicazione 3 giugno 1993 la Commissione si riserva anche la possibilità, in circostanze eccezionali, di applicare un tasso di rettifica superiore al 10%.
26 Nella fattispecie, si deve constatare che le carenze nei controlli riguardanti l'impresa Lorenzo Sandúa sono di tale gravità da giustificare il rifiuto di imputare al FEAOG il totale delle spese dichiarate.
L'impresa Hurtado Tenorio
27 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: le scorte di olio sfuso non sono conformi ai documenti commerciali; esistono differenze nella qualità; la categoria dei prodotti venduti e la qualità di questi ultimi non sono indicate e non compaiono nelle fatture di vendita; un mero trasferimento di scorte verso un punto vendita è presentato come un'uscita destinata a vendite di olio; depositi aerei sono utilizzati mentre essi non figurano tra gli impianti dell'impresa di condizionamento ma nel frantoio; i risultati delle analisi effettuate rivelano che il prodotto contiene 0,5 p.p.m. di tricloroetilene, pur essendo il limite massimo pari a 0,1 p.p.m.; è stata applicata una riduzione di 5 936 kg della domanda di aiuto per le quantità vendute che non corrispondevano alle norme, mentre l'AAO indica nella sua relazione che, allorché si tratta si anomalie riferentesi alla purezza dell'olio, potevano essere proposte la soppressione totale dell'aiuto e una sanzione. La Commissione ha di conseguenza applicato una rettifica finanziaria pari al 100% degli aiuti dichiarati.
28 Il Regno di Spagna contesta i rilievi del FEAOG.
29 Riguardo alla prima censura relativa all'esistenza di difformità tra le scorte di olio sfuso, esso precisa che la qualità dell'olio evolve naturalmente, con il passar del tempo, e che un olio qualificato in origine quale «extravergine» può trasformarsi in olio di qualità «vergine». Il Regno di Spagna è dell'opinione che tale mutamento possa essere indicato nella contabilità di magazzino, alla voce «Correzioni di qualità», ma che esso non abbia alcuna influenza sull'importo dell'aiuto. La difformità nelle scorte di olio sfuso, di cui è fatta menzione, sarebbe da ascrivere al fatto che, secondo i dati contabili relativi alle scorte, mancavano in magazzino 872 litri di olio extravergine, mentre si aveva nel contempo un'eccedenza pari a 934 litri di olio d'oliva vergine. La difformità tra le scorte fisiche e le scorte contabili sarebbe quindi di soli 62 litri, cifra che appariva trascurabile rispetto al volume delle scorte.
30 Si deve, a tal riguardo, ricordare che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a), b) e f), del regolamento n. 2677/85, ogni impresa di condizionamento tiene una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni relativa alle scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data del riconoscimento, alla quantità e qualità, per ogni partita, dell'olio d'oliva entrato nell'impresa, distinte secondo l'origine e la presentazione, nonché alla quantità e qualità di olio d'oliva confezionato. Nella fattispecie il Regno di Spagna non discute i rilievi della relazione di controllo secondo i quali la contabilità di magazzino dell'impresa non ha registrato correttamente i diversi quantitativi delle scorte di olio di oliva.
31 Riguardo alla seconda censura, relativa alla mancata corrispondenza delle scorte con i documenti commerciali, il Regno di Spagna rileva che la difformità tra i dati che compaiono sul registro ausiliario e quelli menzionati nei documenti commerciali è pari a 5 litri, ovvero 4,58 kg. La relazione dell'AAO riporterebbe la quantità più ridotta, senza prevedere sanzione, data l'irrilevanza della difformità.
32 A tal riguardo si deve constatare che il Regno di Spagna riconosce la difformità, pur qualificandola «irrilevante», tra i dati contenuti nella contabilità di magazzino e quella contenuta nei documenti commerciali. Il fascicolo conferma, inoltre, che esistono difformità ingiustificate tra le scorte contabili e le scorte fisiche di olio sfuso, nonché tra le stesse categorie di scorte di olio che sono state oggetto di confezionamento. Su tale punto la contabilità di magazzino non è quindi neppure conforme alla normativa comunitaria.
33 Riguardo alla terza censura, relativa alla mancanza di indicazioni riguardanti la categoria dei prodotti venduti, la loro qualità e la loro presentazione nelle fatture di vendita, il Regno di Spagna fa valere che un semplice esame di tali fatture mostra che esse contengono tutte le informazioni prescritte dalla normativa in materia. A suo parere, le fatture riportano fedelmente gli aspetti commerciali e fiscali dell'operazione che esse sono tenute ad indicare, anche se sarebbe auspicabile che esse fossero più dettagliate. In ogni caso, tali dettagli sarebbero noti all'AAO grazie alle informazioni contabili sui prodotti, le quali si riferiscono ai documenti commerciali.
34 Occorre ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. g) e h), del regolamento n. 2677/85, la contabilità di magazzino giornaliera deve indicare anche la quantità e la qualità dell'olio d'oliva uscito dall'impresa, per ogni partita, nonché, per ogni partita uscita, il numero della fattura di vendita. Il Regno di Spagna non smentisce gli accertamenti della relazione di controllo, secondo i quali le fatture non indicano la qualità dell'olio di oliva venduto. Poiché tale indicazione è tuttavia indispensabile per individuare la categoria dei prodotti venduti, la normativa comunitaria non è stata rispettata.
35 Per quanto riguarda la quarta censura, secondo la quale un trasferimento di scorte verso un punto vendita è stato presentato come un'uscita dovuta a vendite di olio, il Regno di Spagna sostiene che l'impresa considerava effettivamente che l'uscita verso un punto vendita facesse sorgere il diritto al beneficio dell'aiuto; l'impresa ha pertanto richiesto, per alcuni mesi, aiuti per quantitativi superiori a quelli a cui l'impresa aveva diritto, ma, nel corso di altri mesi, essa aveva invece domandato aiuti per quantitativi inferiori, cosicché, al momento in cui l'AAO ha esaminato tale periodo che copriva diversi mesi, è apparso che i quantitativi realmente venduti e usciti che avrebbero potuto beneficiare dell'aiuto erano superiori a quelli per i quali tali aiuti erano stati richiesti. In definitiva, la prassi seguita dall'impresa non avrebbe dato luogo al pagamento di aiuti per olio che non era stato venduto e che non era realmente uscito.
36 Risulta dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2677/85 che qualsiasi domanda di aiuto verte sul quantitativo totale di olio d'oliva uscito dall'impresa di confezionamento [o condizionamento] durante un mese determinato. Nel caso in cui la quantità di 15 tonnellate non sia raggiunta nel corso di un dato mese, la domanda è presentata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui il quantitativo minimo è raggiunto. Ai sensi del n. 3 di tale disposizione lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
37 Nella fattispecie è pacifico che l'impresa Hurtado Tenorio ha richiesto, per diversi mesi, aiuti per quantitativi superiori a quelli per i quali essa aveva diritto. Tale comportamento è in contrasto con la normativa comunitaria e tale violazione non può essere compensata da una riduzione proporzionale delle richieste di aiuto per i mesi seguenti. Per di più, il Regno di Spagna non produce alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni secondo le quali l'aiuto ottenuto nel corso del periodo considerato non è stato superiore a quello che tale impresa avrebbe potuto esigere.
38 Quanto alla quinta censura, relativa all'impiego di depositi aerei che non compaiono tra gli impianti dell'impresa di confezionamento, ma del frantoio, il Regno di Spagna precisa che il sistema di condizionamento e il frantoio sono integrati in un complesso di impianti destinati alle attività dell'impresa. Se i depositi aerei erano dichiarati nella parte di tale complesso costituente il frantoio, non vi sarebbe alcuna ragione di dichiararli nella parte riservata al confezionamento, per evitare il rischio di ripetizione. Inoltre, tutti i depositi sarebbero dichiarati, indipendentemente dal fatto se essi riguardino le attività di condizionamento o le attività del frantoio, il contenuto di ciascuno di essi sarebbe determinato e il controllo sarebbe assicurato grazie ai registri della contabilità di magazzino tenuti per ciascuna attività e grazie alle «misurazioni della capacità».
39 A questo riguardo è importante ricordare che, ai sensi dell'art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2677/85, il deposito al di fuori del perimetro dello stabilimento deve presentare garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati ed essere stato preliminarmente riconosciuto dall'organismo incaricato del controllo. Nella fattispecie il Regno di Spagna non ha dimostrato che tali prescrizioni siano state osservate.
40 Riguardo alla sesta censura, relativa alla presenza di tricloroetilene nell'olio, il Regno di Spagna sostiene che il FEAOG ha considerato a torto che si trattava di un problema di impurità dell'olio, mentre la presenza di tale sostanza costituiva piuttosto un problema di inquinamento dell'olio, valutato pari a 0,5 p.p.m. Tale situazione non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2677/85, relativo ai controlli di qualità, ma dovrebbe essere considerata una violazione delle disposizioni dell'art. 4 del regolamento n. 3089/78, relative alla definizione di olio d'oliva.
41 A tal riguardo si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2677/85 gli Stati membri controllano mediante campionamento che l'olio confezionato in un imballaggio immediato conforme alle disposizioni dell'art. 6 risponda a una delle definizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3089/78. L'art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2677/85 dispone che, ove la competente autorità di ciascuno Stato membro constati che l'olio non risponde ad una delle definizioni di cui al paragrafo 1, in quanto sono state effettuate miscele o sono stati impiegati altri procedimenti chimici intesi a far beneficiare dell'aiuto al consumo un olio che non ne avrebbe diritto, essa ritira immediatamente il riconoscimento all'impresa per un periodo da uno a cinque anni, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, fatte salve altre sanzioni eventuali.
42 Il Regno di Spagna riconosce che la presenza di una sostanza chimica in una partita di 5 936 kg di olio di oliva è incompatibile con la definizione di olio di oliva prevista dalla normativa comunitaria. A tal riguardo esso non contraddice l'affermazione della Commissione, secondo la quale l'olio d'oliva conteneva tale sostanza in un tasso 5 volte superiore ai limiti stabiliti. E' pertanto dimostrata la violazione della normativa comunitaria.
43 Risulta da quel che precede che il Regno di Spagna non ha confutato nessuna delle irregolarità contestate all'impresa Hurtado Tenorio. Tenuto conto della gravità di talune delle infrazioni commesse, la rettifica pari al 100% delle spese dichiarate non è sproporzionata e appare quindi giustificata.
La cooperativa Olivar de Segura
44 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: non vi sono dettagli riguardo al controllo della contabilità finanziaria e dell'olio di oliva ricevuto, nei limiti in cui non si fa riferimento ai registri corrispondenti; la relazione finale dell'ispettore è insufficiente poiché si limita a precisare che tutto è in ordine, anche se una nota del Senpa menziona una deduzione di 4 580 kg dovuta ad errori nella trascrizione dei dati dai registri contabili alla richiesta di aiuto. La Commissione ha di conseguenza applicato una rettifica finanziaria pari al 100% degli aiuti dichiarati.
45 Il Regno di Spagna sostiene, in primo luogo, che le affermazioni del FEAOG non corrispondono alla realtà dei fatti in quanto gli ispettori dell'AAO hanno verificato la contabilità e le loro verifiche contengono dettagli precisi. Inoltre, l'ispettore avrebbe proposto una riduzione, rispetto agli aiuti richiesti, per un importo corrispondente a 4 580 kg, equivalente a 5 000 litri di olio di oliva, per una partita che l'impresa aveva dichiarato di aver venduto, ma che non era presente nella contabilità di magazzino; conformemente a tali criteri, pertanto, l'ispettore non avrebbe accettato tale parte della domanda, che non era suffragata da documenti giustificativi.
46 La relazione dell'AAO, per di più, non sarebbe stata favorevole al pagamento degli aiuti riguardanti i detti 4 580 kg di olio di oliva; l'esame della contabilità di magazzino, infatti, avrebbe rivelato che tale quantitativo non era inserito nel registro delle uscite relativamente al periodo considerato. Secondo la contabilità, tale quantitativo sarebbe uscito nel giugno 1992 e l'impresa l'avrebbe erroneamente riportato nella sua domanda del mese di maggio.
47 Il Regno di Spagna sostiene, in secondo luogo, che, esigendo il ritiro del riconoscimento e applicando un tasso di rettifica del 100%, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità. A suo parere, l'obbligo di ritirare temporaneamente il riconoscimento, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3089/78, non consegue automaticamente dal semplice fatto che l'aiuto sia stato richiesto in quantità superiore a quella alla quale l'impresa aveva diritto o per un olio non corrispondente ai requisiti. Sarebbe necessario, da un lato, che il quantitativo di olio per il quale è stato indebitamente richiesto l'aiuto sia rilevante, vale a dire, ai sensi dell'art. 12, n. 6, secondo comma, del regolamento n. 2677/85, superi «di almeno il 20% il quantitativo controllato» e, d'altro lato, che vi sia stato un intento fraudolento e non solo un mero errore.
48 Nel caso della cooperativa Olivar de Segura, la sanzione del ritiro del riconoscimento non sarebbe giustificata né dal quantitativo in eccesso, che corrisponde al 4% del totale dell'olio d'oliva controllato, né da un intento fraudolento, dal momento che l'errore sarebbe rintracciabile nei registri contabili di colui che richiede l'aiuto.
49 Secondo la Commissione, il ritiro del riconoscimento è automatico ove non siano più soddisfatte le condizioni previste dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3089/78. A tal riguardo, da un lato, l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, nella versione modificata dal regolamento n. 643/93, non può trovare applicazione per l'esercizio controllato, il quale è precedente alla data di entrata in vigore di tale disposizione modificata. D'altro lato, il provvedimento di ritiro non può essere subordinato neppure alla prova dell'intenzionalità dell'infrazione commessa dal beneficiario dell'aiuto.
50 Nella fattispecie è pacifico che la domanda di aiuti al consumo dell'olio di oliva presentata dalla cooperativa di cui trattasi ha riguardato un quantitativo di 4 580 kg superiore a quello per il quale l'aiuto è stato riconosciuto.
51 In proposito il suddetto art. 12, n. 6, dispone, nella versione applicabile alla fattispecie, che, qualora si constati con decisione della competente autorità che la domanda di aiuto verte su un quantitativo superiore a quello per il quale è stato accertato il diritto all'aiuto, lo Stato membro ritira immediatamente il riconoscimento per un periodo da uno a cinque anni a seconda della gravità dell'infrazione, fatte salve eventuali altre sanzioni.
52 Risulta da tale disposizione che l'autorità competente, che è tenuta a prendere in considerazione la gravità dell'infrazione commessa, si trova per questo stesso fatto obbligata a rispettare il principio di proporzionalità.
53 Al riguardo è necessario rilevare che, mediante il regolamento n. 643/93, la Commissione ha modificato l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85 nel senso che qualora venga stabilito, con decisione dell'autorità competente, che la domanda di aiuto al consumo riguarda un quantitativo superiore a quello per cui è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro infligge all'impresa di condizionamento una sanzione pari a 3-8 volte l'importo dell'aiuto indebitamente richiesto, in base alla gravità dell'infrazione. Tuttavia, qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto superi di almeno il 20% il quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, ritira il riconoscimento per un periodo da uno a tre anni, in base alla gravità dell'infrazione.
54 Questa nuova versione del detto art. 12, n. 6, si limita a precisare i criteri che, secondo la Commissione, devono guidare l'applicazione del principio di proporzionalità in caso di applicazione delle sanzioni previste, come risulta dal quarto `considerando' del regolamento n. 643/93.
55 La Commissione non contesta l'affermazione del Regno di Spagna secondo la quale il quantitativo per il quale è stato indebitamente richiesto l'aiuto ammontava al 4% del totale delle domande presentate dalla cooperativa di cui trattasi. Considerando anche il fatto che, nella nuova versione di tale disposizione, la sanzione del ritiro del riconoscimento, che si applica solo allorché il quantitativo per il quale sia stato indebitamente richiesto l'aiuto superi di almeno il 20% il quantitativo controllato per il quale tale aiuto è stato riconosciuto, è accompagnata da un sistema di sanzioni pecuniarie applicabile a ciascuna domanda irregolare di aiuto e che non era previsto in precedenza, si deve ammettere che un superamento del 4% del quantitativo per il quale è riconosciuto il diritto all'aiuto non può, in nessun caso, giustificare il ritiro del riconoscimento.
56 Ora, nei limiti in cui la rettifica finanziaria del 100% degli aiuti dichiarati è essenzialmente fondata sull'errata affermazione della Commissione secondo la quale l'irregolarità della domanda di aiuto relativa a 4 580 kg avrebbe dovuto provocare il ritiro del riconoscimento alla cooperativa Olivar de Segura, si deve annullare la decisione controversa riguardo a tale punto.
L'impresa Agroalimentaria Minerva
57 La relazione di controllo riporta le seguenti irregolarità: esistono inesplicabili difformità tra le scorte fisiche e le scorte contabili; la richiesta di aiuto ha riguardato un quantitativo superiore a quello avente diritto all'aiuto per una ragione che non è equiparabile all'errore aritmetico di contabilità, infrazione che doveva provocare il ritiro del riconoscimento. La Commissione ha di conseguenza applicato una rettifica finanziaria pari al 100% degli aiuti dichiarati.
58 Riguardo in particolare al ritiro del riconoscimento proposto dal FEAOG, il Regno di Spagna precisa che l'aiuto è stato indebitamente richiesto per 3 069 kg di olio a seguito di un errore nella somma dei quantitativi di olio iscritti nella contabilità di magazzino come usciti nel mese di dicembre 1991 dai punti vendita per il consumo. Raffrontato al quantitativo di olio di oliva per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto a favore della detta impresa, vale a dire 480 011 kg, l'errore riguarderebbe solo lo 0,64% di tale quantitativo; dal momento che non è stata presentata alcuna falsa dichiarazione intenzionalmente o per grave negligenza, tale errore non consentirebbe l'applicazione della sanzione prevista all'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85.
59 Analogamente a quanto stabilito ai punti 55 e 56 della presente sentenza a proposito della cooperativa Olivar de Segura, è sufficiente constatare che nella fattispecie un superamento pari allo 0,64% del quantitativo di olio che dà diritto all'aiuto, cifra non contestata dalla Commissione, non è atto a giustificare un ritiro del riconoscimento all'impresa di cui trattasi.
60 Poiché la Commissione ha essenzialmente basato la rettifica finanziaria del 100% sulla presunta violazione dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, si deve annullare la decisione controversa riguardo a tale punto.
I casi delle imprese per le quali la rettifica finanziaria è pari al 10%
L'impresa Sagarra Bascompte SA
61 La relazione di controllo riporta difformità tra i risultati accertati nel corso della visita degli ispettori in tale impresa e le conclusioni finali elaborate da questi ultimi negli uffici dell'AAO. Secondo il resoconto della visita di ispezione, la contabilità di magazzino non era aggiornata, era impossibile verificare le scorte teoriche, vi erano differenze tra le scorte fisiche e le scorte contabili degli imballaggi e non era stato presentato agli ispettori nessun documento commerciale, non essendo disponibili al momento del controllo i libri contabili. Per contro, le conclusioni finali preparate nell'ufficio centrale dell'AAO constatano una concordanza tra le scorte e i dati contabili, nonché la conformità dei documenti e dei registri. La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
62 Il Regno di Spagna sostiene che le affermazioni del FEAOG sono inesatte e che il lavoro degli ispettori si è svolto correttamente.
63 Riguardo all'affermazione secondo la quale la contabilità di magazzino non era aggiornata, esso precisa che anzitutto si è avuto il controllo sui documenti e che, nel corso di tale controllo, l'ispettore ha esaminato i documenti contabili relativi alle scorte che gli erano stati consegnati dall'impresa. Successivamente si sarebbe svolta la visita, nel corso della quale sono state effettuate le verifiche in loco; infine, sono state compilate le conclusioni di tutto il procedimento, potendo esse essere redatte sia durante la visita, in seguito ad essa, negli uffici dell'AAO.
64 Secondo il Regno di Spagna, talvolta può accadere che l'impresa disponga, al momento della visita, dei dati aggiornati, ma che i dati più recenti non siano stati iscritti negli appositi registri per ragioni perfettamente valide e menzionate nel resoconto degli ispettori, quali, nella fattispecie, la malattia della persona responsabile di tale compito. Tale circostanza non impedirebbe in alcun modo le verifiche delle scorte contabili al momento dell'ispezione, prova ne è il fatto che tali controlli riguardo all'impresa di cui trattasi sono stati effettuati.
65 A tale proposito è sufficiente ricordare che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2677/85, ogni impresa di confezionamento tiene, a decorrere dalla data del suo riconoscimento, una contabilità di magazzino giornaliera. Il Regno di Spagna riconosce che al momento del controllo la contabilità di magazzino dell'impresa di cui trattasi era incompleta. E' quindi pacifica la violazione di tale disposizione da parte della detta impresa.
66 Per quanto riguarda le difformità tra le scorte fisiche e le scorte contabili rilevate nel corso del controllo degli imballaggi, il Regno di Spagna precisa che non è stata messa in luce alcuna differenza significativa. A suo parere, l'ispettore nazionale ha proceduto alla verifica sulla base dei registri e dei documenti commerciali messi a sua disposizione nel corso della visita. Il fatto che i documenti fiscali relativi alla liquidazione trimestrale dell'IVA non fossero disponibili al momento della visita sarebbe dovuto al carattere inopinato del controllo effettuato in conformità delle disposizioni di cui all'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2677/85; la tenuta di tali documenti da parte di specialisti non dipendenti dall'impresa sarebbe una prassi corrente tra le imprese individuali e le piccole società. Nella fattispecie, essendo stato richiesto durante l'ispezione l'invio della copia di tali documenti fiscali, la prova del pagamento dell'IVA da parte dell'impresa sarebbe stata immediatamente fornita mediante fotocopia.
67 E' sufficiente, al riguardo, ricordare che risulta dal punto 18 della presente sentenza che i documenti relativi alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria devono essere disponibili presso le imprese al momento del controllo da parte dell'autorità competente, anche nel caso che tale controllo avvenga inopinatamente. Ciò non è tuttavia avvenuto nella fattispecie.
68 Le carenze rilevate nel corso dei controlli riguardanti l'impresa Sagarra Bascompte SA giustificano quindi pienamente la rettifica finanziaria pari al 10%, la quale non può in nessun caso essere considerata sproporzionata tenuto conto della gravità delle irregolarità commesse.
L'impresa Amador Rodríguez SL
69 La relazione di controllo riporta le seguenti infrazioni: gli ispettori attestano, in base alla mera dichiarazione dell'impresa, che non vi sono state modifiche agli impianti di confezionamento; un membro del personale dell'impresa è designato rappresentante legale di quest'ultima senza che sia richiesto alcun documento giustificativo; 14 000 imballaggi risultano mancanti; imballaggi da 25 litri sono del pari mancanti; gli imballaggi da un litro e da 5 litri non sono controllati; la verifica dei documenti commerciali è espressa in percentuali e non in quantitativi; le relazioni sui movimenti all'interno dell'impresa sono verificate al 5%; non esiste alcuna informazione riguardante le uscite di olio di oliva e gli immagazzinamenti di olio vergine d'oliva confezionato. La Commissione ha di conseguenza applicato una rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
70 Secondo il Regno di Spagna, tali censure non rispecchiano una corretta valutazione delle operazioni di controllo, che sono state effettuate secondo le prescrizioni di cui all'art. 12 del regolamento n. 2677/85.
71 Per quanto riguarda l'attestazione degli ispettori - stabilita sulla sola base di una dichiarazione del rappresentante dell'impresa - secondo la quale non si erano avute modifiche agli impianti di confezionamento, il Regno di Spagna sostiene che, nel corso della loro prima visita ad un'impresa di confezionamento, le caratteristiche degli impianti sono sempre indicate nel resoconto che riporta le informazioni ricavate dalla semplice osservazione, ad esempio il tipo di meccanismo, il modello o il fabbricante, contemporaneamente ad altre informazioni debitamente verificate, come il rendimento. Esso precisa che, nel corso delle visite successive, l'ispettore esamina sempre gli impianti esistenti e verifica se si siano avute modifiche rispetto alle informazioni raccolte durante la visita precedente. In caso affermativo, ne fa menzione nel resoconto. In caso contrario si assicura, presso un rappresentante dell'impresa, che non sia stata introdotta nessuna modifica atta a passare inosservata ad un esame de visu. Qualora la risposta sia negativa, è fatta menzione della dichiarazione del detto rappresentante nel resoconto per tenerne, eventualmente, conto qualora venga in seguito scoperta una modifica.
72 Il Regno di Spagna sostiene che la forma semplificata di tale procedura, di cui si fa menzione nel resoconto, non induce in errore nessuna delle persone che hanno contribuito alla preparazione del fascicolo. Nondimeno, potrebbero essere date istruzioni affinché, per il futuro, la formulazione sia più chiara e faccia risultare lo svolgimento della procedura di ispezione.
73 Va ricordato a tal proposito, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del regolamento n. 2677/85, ai fini del riconoscimento, le autorità competenti dello Stato membro procedono alla verifica in loco degli impianti dell'impresa richiedente e delle sue capacità di confezionamento. In secondo luogo, all'atto dei controlli di cui all'art. 12, n. 1, terzo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri verificano la corrispondenza tra i quantitativi complessivi di olio sfuso e confezionato nonché gli imballaggi vuoti che si trovano entro il perimetro dell'impresa, da un lato, e i dati risultanti dalla contabilità di magazzino, d'altro lato. Tale controllo implica che l'autorità competente si assicura dello stato degli impianti di confezionamento nel corso di ciascuna delle visite di controllo.
74 E' pacifico nella fattispecie che il Regno di Spagna non dimostra che siffatto controllo sia effettivamente avvenuto.
75 Riguardo alla designazione in qualità di rappresentante legale dell'impresa di un membro del personale di quest'ultima senza che nessun documento ne giustificasse tale qualità, il Regno di Spagna sostiene che la rappresentatività della persona che agisce in nome di un'impresa è assolutamente rilevante allorché si tratti di effettuare dichiarazioni a nome di quest'ultima. La sua importanza sarebbe più limitata laddove la persona si limiti ad accompagnare l'ispettore nel corso di una visita di controllo.
76 Tale argomento non può essere accolto. Il controllo previsto dall'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2677/85 può utilmente aver luogo solo se una persona debitamente designata dall'impresa accompagni l'ispettore abilitato ad effettuare tale controllo e risponda, ove necessario, alle domande poste in tale contesto.
77 Riguardo alla constatazione presente nella relazione di controllo secondo la quale 14 000 imballaggi erano mancanti, il Regno di Spagna adduce che, relativamente ai 384 imballaggi da 25 litri, 21 di essi erano effettivamente mancanti, ma, dal momento che non erano utilizzati per la messa in commercio dell'olio di oliva, non se ne è tenuto conto. Riguardo alla mancata verifica dei 6 518 imballaggi da 1 litro e dei 6 970 imballaggi da 5 litri, il Regno di Spagna ricorda che essi sono stati effettivamente controllati mediante una procedura di misurazione della capacità e la cifra così ottenuta coincideva essenzialmente con le indicazioni contabili.
78 In proposito risulta dal fascicolo che, secondo le indicazioni degli ispettori, essi non hanno potuto contare gli imballaggi da 1 litro e da 5 litri. Appare quindi che essi si sono limitati a constatare l'impossibilità di effettuare un controllo del numero degli imballaggi, senza precisarne le ragioni, né indicare metodi alternativi di calcolo.
79 Si deve pertanto concludere, senza che sia necessario esaminare le altre censure esposte nella relazione di controllo, che le irregolarità constatate sono di per sé sufficienti a giustificare la rettifica finanziaria pari al 10%.
L'impresa Fernández y Ruiz de Aguilar SA
80 La relazione di controllo riporta le seguenti irregolarità: non esiste alcuna contabilità delle scorte di olio di oliva confezionato, né delle scorte degli imballaggi; non è stato possibile effettuare il controllo di conformità, avendo gli ispettori concluso la loro relazione precisando che non vi era «niente da segnalare», pur essendo pacifico che non si era potuto effettuare alcun controllo di conformità. La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
81 Riguardo all'assenza della contabilità di magazzino, il Regno di Spagna rinvia alle indicazioni contenute nel resoconto dell'ispezione.
82 Secondo tale resoconto, la contabilità di magazzino riguardante le scorte di olio di oliva confezionato e le scorte di imballaggi esiste effettivamente ed è stata controllata. Le affermazioni della Commissione a tal proposito sono quindi infondate.
83 Riguardo all'impossibilità di effettuare il controllo di conformità, il Regno di Spagna sostiene che, nel corso della procedura di controllo, l'ispettore non ha indicato la corrispondenza tra le scorte fisiche e le scorte contabili nel resoconto, ma che ne ha fatto successivamente menzione nella relazione preparata negli uffici dell'AAO.
84 E' sufficiente riguardo a ciò constatare che la mancata indicazione relativamente alla suddetta corrispondenza non consente di considerare che le necessarie verifiche siano state effettivamente realizzate; inoltre, anche se il Regno di Spagna adduce che queste ultime sono state successivamente effettuate, non dimostra la veridicità di tale affermazione.
85 Tenuto conto dell'importanza che riveste tale elemento di controllo, si deve concludere che la rettifica finanziaria pari al 10% appare giustificata.
La cooperativa Uteco Jaén
86 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: gli ispettori hanno approvato le attrezzature, l'impianto di riempimento, il magazzino e il personale senza effettuare controlli; non esiste alcuna contabilità delle scorte; non è stato possibile effettuare il controllo di conformità delle scorte di olio di oliva confezionato e degli imballaggi; uscite di olio sono presentate come vendite, mentre si tratta unicamente di trasferimenti di scorte; le restituzioni di olio effettuate dai clienti non sono contabilizzate. La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
87 Per quanto riguarda la prima censura, il Regno di Spagna fa riferimento alla proprie osservazioni riguardo allo stesso addebito mosso nei confronti dell'impresa Amador Rodríguez SL e che ha confutato nei punti 70 e 71 della presente sentenza.
88 Risulta dal verbale dell'ispezione che, nella parte relativa alla descrizione delle caratteristiche dell'impianto di confezionamento e di immagazzinamento, gli ispettori dell'AAO hanno affermato, sulla base della sola dichiarazione del rappresentante dell'impresa, che gli impianti e i locali non hanno avuto alcuna modifica dall'ultima ispezione. Ora, com'è precisato nel punto 73 della presente sentenza, il controllo previsto dall'art. 12, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2677/85 implica che l'autorità competente si assicura dello stato degli impianti di confezionamento nel corso di ciascuna delle visite di controllo.
89 Nella fattispecie il Regno di Spagna non contesta che tale controllo non ha avuto luogo.
90 Per quel che riguarda la contabilità di magazzino, il Regno di Spagna sostiene che essa esiste, anche se i movimenti riguardanti i giorni precedenti il controllo non erano stati trascritti, per l'assenza della persona incaricata; nondimeno tali documenti si trovavano, quanto ad essi, nel perimetro dell'impresa; era pertanto possibile procedere, negli uffici dell'AAO, ad un esame corretto delle scorte contabili e raffrontarle alle scorte fisiche, grazie alle note prese in loco.
91 Tale argomento non è atto a mettere in discussione l'esistenza della violazione dell'art. 3, primo comma, del regolamento n. 2677/85, ai sensi del quale ogni impresa di confezionamento tiene, a decorrere dalla data del suo riconoscimento, una contabilità di magazzino giornaliera.
92 Tali irregolarità sono di per sé sufficientemente rilevanti da giustificare la rettifica finanziaria pari al 10% applicata nella fattispecie.
L'impresa Aragonesa de Aceite de Oliva
93 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: la contabilità finanziaria e la contabilità delle scorte sono incomplete; il numero dei documenti controllati non è precisato, non esiste alcun dettaglio riguardo alle entrate e alle uscite di olio di oliva; la società dichiara che 20 560 kg di olio di oliva, nonché 385 kg e 175 litri di olio di oliva confezionato, che non le appartengono, sono immagazzinati nei suoi depositi; nessuno dei documenti previsti per un'impresa riconosciuta è stato presentato; è risultato impossibile effettuare un controllo di conformità delle scorte fisiche con le scorte contabili; la maggior parte delle entrate di olio di oliva proviene da membri della società; esiste una nota dell'AAO al Senpa per la deduzione di 46 kg di prodotti non contabilizzati. La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
94 Il Regno di Spagna sostiene che le inesattezze rinvenute nella contabilità si spiegano con il fatto che si tratta di un'impresa riconosciuta di recente e della prima visita di ispezione per quest'ultima.
95 A questo riguardo è sufficiente rilevare che tale spiegazione non costituisce una valida giustificazione tenuto conto della normativa comunitaria applicabile e non può quindi essere ammessa.
96 Con riferimento alla mancata indicazione del numero dei documenti commerciali controllati, il Regno di Spagna rileva che, anche se tale numero non compare nel resoconto dell'ispezione, in tale resoconto è precisato che è stato esaminato il 100% dei documenti dei quali l'AAO possiede l'elenco. Il loro numero potrebbe pertanto esser determinato mediante una verifica effettuata negli uffici dell'AAO. Quanto alla mancanza di dettagli relativi alle entrate e alle uscite di olio, esso afferma che il resoconto menziona le entrate di olio sfuso e le uscite controllate, che sono quelle indicate nei documenti contabili esaminati dall'AAO. In tale resoconto sarebbe inoltre precisato che è stato esaminato il 100% dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
97 Risulta dal verbale redatto dagli ispettore dell'AAO che, nel corso delle operazioni di controllo, non erano disponibili i dati contabili, il che ha impedito agli ispettori di procedere al controllo della corrispondenza tra scorte contabili e scorte fisiche. Inoltre, a differenza dei verbali riguardanti altre imprese, il verbale relativo all'impresa Aragonesa de Aceite de Oliva non contiene dati sulle entrate e le uscite di olio di oliva. L'affermazione secondo la quale è stato controllato il 100% dei documenti giustificativi non è quindi sufficientemente dimostrata.
98 Tali irregolarità sono di per sé atte a giustificare la rettifica finanziaria pari al 10%.
L'impresa Martínez Henarejos
99 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: non esiste alcuna contabilità delle scorte di olio di oliva, di semi, di olio confezionato e di recipienti; non esiste alcun controllo di conformità fra le scorte fisiche e le scorte contabili, dato che tale controllo è stato effettuato a posteriori nei locali dell'AAO; la giustificazione scritta fornita dell'impresa per spiegare il ritardo della contabilità non corrisponde alle dichiarazioni da essa effettuate riguardo a tale punto che compaiono nel resoconto della visita di controllo; sono state inviate note al Senpa per procedere alla deduzione, da un lato, di 435 kg di olio che, a seguito di analisi, si è rivelato di cattiva qualità e, d'altra parte, di 398 kg corrispondenti a qualità di olio che non erano conformi alle prescrizioni comunitarie. La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
100 Il Regno di Spagna sostiene che la mancata corrispondenza, constatata a seguito del controllo effettuato negli uffici dell'AAO, con le scorte fisicamente esistenti al momento del controllo in loco, non può essere considerata significativa in quanto riguarda all'incirca l'1,17% del volume dell'olio confezionato. Tale differenza sarebbe dovuta al fatto che l'impresa confeziona olio in 16 diversi tipi di imballaggio, dei quali esistevano al momento del controllo le scorte fisiche. Quelli per i quali erano state constatate difformità erano 7; le quantità assolute erano rispettivamente di 2, 20, 4, 15, 6, 15 e 10 litri.
101 E' sufficiente in proposito ricordare che, come risulta già dal punto 18 della presente sentenza, i documenti relativi alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria devono essere disponibili presso le imprese al momento del controllo da parte dell'autorità competente, anche nel caso che tale controllo avvenga inopinatamente. Ciò non è avvenuto nella fattispecie, poiché risulta dal verbale dell'AAO in data 6 ottobre 1992 che il giorno dell'ispezione non è stato possibile raccogliere i dati contabili di ciascuna delle categorie degli imballaggi.
102 Quanto al fatto che esistevano difformità tra le scorte contabili e le scorte fisiche, differenze che sono apparse nella totalità dei casi, per quanto riguarda l'olio d'oliva sfuso e gli imballaggi, e nella metà dei casi, relativamente all'olio d'oliva confezionato, il governo spagnolo non spiega in che modo tali difformità sarebbero il risultato del gran numero di imballaggi utilizzati.
103 Alla luce di quanto precede, la rettifica finanziaria pari al 10% appare giustificata.
L'impresa Hispanoliva
104 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: gli impianti, il magazzino e la struttura dell'impresa non sono stati controllati, essendo state accettate senza verifiche le dichiarazioni di quest'ultima; neppure i recipienti sono stati controllati, dichiarando l'ispettore che tali recipienti «sono numerosi e sono presentati male»; non è stato effettuato nessun controllo di conformità dei recipienti; non esistono dettagli riguardo alla verifica delle entrate e delle uscite di olio e neppure riguardo alle importazioni provenienti da paesi terzi; l'impresa ha fornito piante dei depositi che non sono state verificate; ciò nonostante nel riquadro conclusivo preparato dall'ispettore, eccezion fatta per la menzione relativa al controllo di conformità delle scorte fisiche con le scorte contabili, tutto il resto è stato considerato «regolare». La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
105 Il Regno di Spagna ricorda che, affinché i controlli in loco si concentrino sull'esattezza degli aspetti più importanti dei dati che compaiono nelle richieste di aiuto, le verifiche degli impianti e dei macchinari delle imprese di confezionamento sono effettuate meticolosamente qualora siano constatate modifiche rispetto alle precedenti verifiche. Ove non venga rilevata alcuna modifica, gli ispettori chiederebbero all'impresa se vi siano stati cambiamenti che possano esser passati inosservati e, in caso di risposta negativa, ne farebbero menzione nel resoconto dell'ispezione, per il caso in cui tali modifiche siano, in realtà, avvenute.
106 Dato che i dati della contabilità di magazzino corrispondevano ai quantitativi di olio confezionato realmente esistenti all'interno del perimetro dell'impresa al momento del controllo, gli ispettori avrebbero rinunciato ad effettuare un conteggio preciso degli imballaggi che si trovavano all'interno dell'impresa; tuttavia, sarebbe stata attirata l'attenzione dell'ispettore sulla necessità di determinarne il numero esatto nel corso delle missioni successive.
107 Com'è stato precisato nel punto 73 della presente sentenza, il controllo previsto dall'art. 12, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2677/85 implica che l'autorità competente si assicura dello stato degli impianti di confezionamento nel corso di ciascuna delle visite di controllo. Il Regno di Spagna ammette che, nella fattispecie, tale controllo non ha avuto luogo.
108 Il Regno di Spagna non contesta neppure gli altri rilievi formulati dagli ispettori del FEAOG.
109 Alla luce di tali premesse la rettifica finanziaria pari al 10% non può essere messa in discussione.
L'impresa Hijos de Joaquín Seguí
110 La relazione di controllo attesta le seguenti irregolarità: i numeri di fattura non sono stati riportati nella contabilità; i movimenti dei quantitativi e delle qualità sono errati; sono stati commessi errori nella registrazione delle qualità d'olio d'oliva o di olio d'oliva vergine; le etichette degli imballaggi non riportano i numeri di identificazione; il 12 aprile 1993 l'AAO ha proposto al Senpa di ritirare il riconoscimento alla detta impresa, per una capacità di confezionamento inferiore al quantitativo minimo prescritto dalla normativa applicabile, proposta che è stata annullata il 6 luglio 1993. La Commissione ha di conseguenza applicato la rettifica finanziaria pari al 10% degli aiuti dichiarati.
111 Il Regno di Spagna sostiene che gli addebiti del FEAOG non sono sufficientemente fondati in quanto le differenze rilevate nel corso del controllo in loco tra le scorte fisiche e le scorte contabili di olio d'oliva confezionato riguardano in totale solo 142 litri. Inoltre, gli ispettori avrebbero menzionato, nella relazione allegata al resoconto, che essi avevano proceduto a verifiche particolari. Specificamente essi avrebbero esaminato le fatture e le ricevute preparate per le operazioni commerciali, nonché le iscrizioni, nei registri fiscali, dei documenti commerciali presentati.
112 Come rileva l'Avvocato generale nel punto 153 delle sue conclusioni, la cifra di 142 litri menzionata dal Regno di Spagna non dà conto del complesso delle difformità rilevate all'atto dell'ispezione poiché sono stati rilevati divari per diverse centinaia di unità nelle valutazioni contabili e fisiche, da un lato, delle scorte di olio sfuso e, d'altro lato, delle scorte degli imballaggi.
113 Riguardo agli altri rilievi formulati dal FEAOG, il Regno di Spagna non li contesta.
114 Appare pertanto giustificata la rettifica finanziaria pari al 10%.
L'impresa Emiliano Vivas
115 La relazione di controllo riporta le seguenti irregolarità: l'ispezione in loco è durata solo 4 ore, ovvero tra le 16 e le 20 del 31 dicembre 1993; non vi sono scorte; non è stato possibile effettuare un controllo degli imballaggi in quanto, secondo gli ispettori, essi non erano immagazzinati correttamente; esistono notevoli lacune nella contabilità finanziaria, la quale non presenta fatture, ma solo fotocopie; sono stati controllati solo i buoni di consegna; conclusione finale dell'ispettore: nonostante le irregolarità rilevate, l'ispettore dell'AAO ha concluso che queste ultime erano senza conseguenze per quanto riguarda gli aiuti al consumo di cui aveva beneficiato tale impresa.
116 Con riferimento alla durata dell'ispezione, il Regno di Spagna sostiene che si tratta di una piccola impresa di confezionamento che lavora solo durante una parte dell'anno; la visita di controllo effettuata coincideva con il periodo di sospensione temporanea delle attività lavorative e aveva lo scopo di verificare l'osservanza di punti specifici. In loco si sarebbe proceduto ad altre interessanti verifiche, ma l'assenza di scorte di olio sfuso e di olio confezionato avrebbe permesso un rilevante risparmio di tempo.
117 Riguardo all'assenza delle scorte, essa sarebbe dovuta alla esigua attività dell'impresa e non potrebbe in nessun caso essere considerata un'anomalia, un'infrazione o un'attività carente.
118 Per quanto riguarda il controllo degli imballaggi vuoti, l'ispettore avrebbe preferito valutarne il numero mediante una misurazione della capacità, che ha corroborato la corrispondenza con le scorte contabili; in effetti egli non riusciva ad effettuare un conteggio di tali imballaggi in quanto essi non erano correttamente immagazzinati, cosicché avrebbe chiesto all'impresa, per il futuro, di disporre correttamente tali imballaggi per facilitarne il conteggio, richiesta a cui venne dato seguito come avrebbe dimostrato la visita seguente.
119 Il Regno di Spagna riconosce che non è stato effettuato il controllo previsto dall'art. 12, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2677/85. Tale infrazione è di per sé sufficientemente grave da giustificare la rettifica finanziaria pari al 10% applicata nella fattispecie.
120 Risulta da quanto precede che la decisione controversa deve essere annullata, relativamente al Regno di Spagna, nella parte recante il rifiuto di imputare al FEAOG la totalità degli aiuti accordati alla cooperativa Olivar del Segura e all'impresa Agroalimentaria Minerva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
121 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno di Spagna e quest'ultimo è risultato essenzialmente soccombente nei suoi motivi, il Regno di Spagna va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 è annullata, relativamente al Regno di Spagna, nella parte recante il rifiuto di imputare al FEAOG la totalità degli aiuti accordati alla cooperativa Olivar de Segura e all'impresa Agroalimentaria Minerva.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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