Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Assenza di un sistema di controllo obiettivo
(Regolamento del Consiglio n. 2048/89, artt. 3, n. 1, e 6, n. 1)
2 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Constatazione di carenze nel sistema di controllo istituito da uno Stato membro - Mancata contestazione da parte dello Stato membro interessato - Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 1201/89, artt. 8 e 12)
Massima
1 Quando il sistema di controllo istituito da uno Stato membro per assicurare il rispetto della normativa in materia viticola si basa esclusivamente sulla competenza e sull'attività di determinati agenti, i soli in grado di verificare l'esattezza delle domande di concessione dei premi, ed una verifica da parte dei servizi esterni sia nazionali che comunitari è in tal modo esclusa, tale sistema di controllo non ha l'obiettività richiesta dalla normativa comunitaria.
(v. punto 38)
2 Lo Stato membro contro il quale la Commissione ha motivato la sua decisione in cui constata la mancanza o le carenze nei controlli operati nell'ambito dell'applicazione delle norme di funzionamento del FEAOG, sezione «garanzia», non può confutare gli accertamenti della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che gli accertamenti della Commissione sono inesatti, questi ultimi costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo.
Nel caso in cui le carenze e le inefficienze di un sistema di controllo non vengano contestate dallo Stato membro, una correzione finanziaria non può essere messa in discussione, né sotto il profilo di una valutazione errata dei fatti né sotto il profilo di un abuso di potere da parte della Commissione o di un eccesso di questa nell'uso del suo potere discrezionale.
(v. punti 58-60)
Parti
Nella causa C-46/97,
Repubblica ellenica, rappresentata dai signori P. Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e I. Chalkias, sostituto avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 323, pag. 26), nella sua parte riguardante la Repubblica ellenica,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore), H. Ragnemalm e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1997, la Repubblica ellenica ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 93/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 323, pag. 26), nella parte riguardante la Repubblica ellenica.
2 Il ricorso è diretto all'annullamento di detta decisione nella parte in cui la Commissione ha dichiarato non imputabili al FEAOG i seguenti importi:
- GRD 5 251 911 509 a titolo di aiuto alla produzione d'olio d'oliva;
- GRD 61 090 105 a titolo di aiuto alla produzione del vino (abbandono definitivo di superfici viticole);
- GRD 12 910 334 855 a titolo di aiuto alla produzione di cotone;
- GRD 3 916 884 473 a titolo di aiuto alla produzione del tabacco.
3 I motivi delle correzioni imposte sono ricapitolati nella relazione riassuntiva 27 marzo 1996, n. VI/6355/95, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», quanto all'esercizio finanziario 1992 e per alcune spese dell'esercizio 1993 (in prosieguo: «la relazione riassuntiva») e nei due supplementi 14 giugno e 23 settembre 1996.
Sulle spese per l'aiuto alla produzione d'olio d'oliva
4 Secondo la relazione riassuntiva, i controlli in Grecia non hanno rivelato alcun notevole cambiamento rispetto alla situazione denunciata in occasione delle liquidazioni dei conti relativi agli anni 1990 e 1991. Così, mancherebbe ancora lo schedario oleicolo e gli schedari computerizzati continuerebbero a non essere operativi.
5 Inoltre, la relazione riassuntiva accenna a gravi carenze strutturali nel sistema della gestione e dei controlli delle domande d'aiuto, riassunte in 18 punti. A tal proposito, vengono in particolare constatate una mancanza di coordinamento tra i competenti servizi locali e nazionali e una insufficienza dei controlli. Secondo la relazione riassuntiva, i controlli istituiti dalle autorità elleniche che sostituiscono quelli previsti dai regolamenti comunitari hanno una utilità molto limitata in termini di riduzione del rischio al quale le spese FEAOG sono esposte.
6 Il governo ellenico ritiene che le censure formulate nella relazione riassuntiva sono infondate.
7 Per quanto riguarda la mancanza dello schedario oleicolo, esso rammenta che, già nella sentenza 4 luglio 1996, causa C-50/94, Grecia Commissione (Racc. pag. I-3331), la Corte avrebbe rilevato che la Repubblica ellenica aveva informato la Commissione delle difficoltà incontrate per l'istituzione dello schedario oleicolo dopo il 31 ottobre 1988, termine fissato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1980, n. 3453, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 154/75, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d' oliva (GU L 360, pag. 15), per l'ultimazione dei lavori. Per questo motivo, la Corte avrebbe convalidato la correzione finanziaria del 10 % imposta per l'esercizio 1990. Pertanto sarebbe stata irrogata una sanzione.
8 Il governo ellenico afferma che, a partire dal 1991, la Commissione è stata pienamente informata e fondamentalmente disposta ad assistere la Repubblica ellenica negli sforzi che essa effettuava per superare le obiettive difficoltà considerate. Di conseguenza, la prima delle suddette condizioni, vale a dire l'informazione in tempo utile dell'istituzione comunitaria competente, sarebbe soddisfatta. Dato che parimenti vi sarebbe stata collaborazione in buona fede tra le autorità elleniche e la Commissione durante tutto il periodo di cui trattasi, vale a dire durante l'esercizio 1992, non si dovrebbe applicare nessuna correzione per quanto riguarda la mancanza dello schedario oleicolo.
9 Occorre rammentare in primo luogo che, conformemente al regolamento n. 3453/80, la Repubblica ellenica era tenuta ad istituire lo schedario oleicolo entro il 31 ottobre 1988.
10 Occorre constatare in secondo luogo che la Repubblica ellenica non ha rispettato detto termine e che, nel corso dell'esercizio 1992, non era ancora stato istituito lo schedario oleicolo.
11 In terzo luogo, nelle sentenze 4 luglio 1996, Grecia/Commissione, citata, e 29 gennaio 1998, causa C-61/95, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-207, punto 12), la Corte ha già respinto gli argomenti del governo ellenico riguardo all'assoluta impossibilità dell'istituzione dello schedario oleicolo. Infatti, tale governo ha dedotto tali argomenti solo successivamente alla data stabilita nel regolamento n. 3453/80 e non ha fatto alcun passo nei confronti delle istituzioni comunitarie per far modificare tale data (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411, punto 39).
12 Di conseguenza, non si può ammettere che vi sia stata un'assoluta impossibilità a conformarsi a quanto prescritto dal regolamento n. 3453/80.
13 Per quanto riguarda gli schedari computerizzati, il governo ellenico sostiene che tali schedari esistono dal 1985 e funzionano in modo soddisfacente. In ogni caso, le eventuali lacune che potrebbero esservi sarebbero collegate alla mancanza di uno schedario oleicolo, dal momento che su quest'ultimo dovrebbero figurare un gran numero di dati necessari allo schedario. Secondo tale governo, le considerazioni precedentemente menzionate riguardo alla mancanza dello schedario oleicolo valgono quindi, mutatis mutandis, per gli schedari computerizzati. Del resto, nel caso in cui la procedura di controllo si rivelasse insufficiente, verrebbero effettuati verifiche ulteriori e controlli supplementari.
14 L'art. 16, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208, pag. 3), impone a ciascuno Stato membro produttore di costituire e tenere aggiornati permanenti schedari computerizzati dei dati oleicoli. L'art. 14, n. 5, di tale regolamento invita gli Stati membri a utilizzare tali schedari ai fini dei controlli e delle verifiche previsti in tale regolamento. Tali schedari devono contenere tutti gli elementi adatti a facilitare le operazioni di controllo e la ricerca rapida delle irregolarità (art. 16, n. 2). Inoltre, gli Stati membri immettono nello schedario computerizzato, non appena sono disponibili, dati di base contenuti nello schedario oleicolo [art. 11, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1984, n. 3061, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (GU L 288, pag. 52), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1989, n. 98 (GU L 14, pag. 14)].
15 L'art. 11, n. 2, prima frase, del regolamento n. 3061/84, come modificato dal regolamento n. 98/89, prevede che l'intero complesso dello schedario computerizzato deve diventare operativo entro il 31 ottobre 1990. Inoltre, gli Stati membri utilizzano i dati per l'esecuzione dei controlli man mano che vengono costituiti schedari specifici (art. 11, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 3061/84, come modificato dal regolamento n. 98/89).
16 A tal proposito è sufficiente constatare che il governo ellenico non ha confutato in modo circostanziato l'affermazione della Commissione secondo la quale gli schedari computerizzati non erano operativi. Al contrario, con lettera 21 luglio 1995, n. 292675, il ministero dell'Agricoltura ha informato la Commissione del problema della mancanza di personale necessario a fornire agli schedari i dati necessari per l'attuazione dei controlli. Tale affermazione osta parimenti al riconoscimento di un'assoluta impossibilità a conformarsi a quanto prescritto dal regolamento n. 3061/84, come modificato, in merito alla costituzione degli schedari.
17 Per quanto riguarda infine l'efficacia del sistema di controllo istituito, il governo ellenico ritiene che l'elenco delle 18 mancanze è assolutamente impreciso, non è fondato su elementi concreti e non giustifica alcuna correzione finanziaria.
18 Per quanto riguarda più in particolare la censura di una insufficienza dei controlli effettuati nel corso dell'esercizio 1992, il governo ellenico osserva che questi ultimi sono stati incontestabilmente più numerosi e più approfonditi che nel corso degli esercizi 1991 e 1990, per i quali una correzione finanziaria del 10 % era stata parimenti imposta.
19 Ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 2261/84, ciascuno Stato membro produttore applica un regime di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne.
20 L'articolo 14, n. 2, del regolamento n. 2261/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1990, n. 3500 (GU L 338, pag. 3), dispone che gli Stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo effettuate da tali organismi in virtù degli artt. 8, n. 1, e 10, primo trattino, dello stesso regolamento.
21 L'articolo 14, n. 3 bis, del regolamento n. 2261/84, come inserito dal regolamento n. 3500/90, prevede che, ai fini del pagamento dell'aiuto agli oleicoltori la cui produzione media è di almeno 500 kg d'olio d'oliva per campagna, gli Stati membri produttori controllano:
- l'esattezza delle dichiarazioni di coltura su base di criteri da determinare,
- la corrispondenza tra la quantità di olio indicata nella domanda d'aiuto e quella risultante dalla contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti;
- la compatibilità tra la produzione di olive dichiarata da ogni oleicoltore come triturata presso un frantoio riconosciuto e i dati risultanti dalla sua dichiarazione di coltura, su base di criteri da determinare.
22 L'art. 14, n. 4, del regolamento n. 2261/84, come modificato dal regolamento n. 3500/90, dispone che, per quanto riguarda l'olio d'oliva prodotto dagli oleicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna, il controllo deve permettere di verificare:
- l'esattezza delle dichiarazioni di coltura su base di criteri da determinare,
- l'esistenza della prova della triturazione delle olive in un frantoio riconosciuto.
23 L'art. 10, n. 2, del regolamento n. 3061/84, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1991, n. 928 (GU L 94, pag. 5), precisa che gli Stati membri controllano sul posto una percentuale rappresentativa, da determinarsi, di olivicoltori. Qualora sia incaricata dei controlli un'agenzia di controllo, tale percentuale viene stabilita nel quadro del programma di attività della stessa. La percentuale varia a seconda che i dati di base dello schedario oleicolo siano o meno disponibili nelle zone interessate. I controlli vanno effettuati in via prioritaria presso gli olivicoltori il cui potenziale produttivo abbia subito modifiche rilevanti.
24 Infine, l'articolo 10, n. 3, del regolamento n. 3061/84, come modificato dal regolamento n. 928/91, dispone che, per controllare l'esattezza delle dichiarazioni di coltura di cui all'art. 14, nn. 3 bis e 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84, come modificato dal regolamento n. 3500/90, gli Stati membri produttori prendono in considerazione, in particolare, i dati contenuti nello schedario oleicolo e negli schedari computerizzati, gli elementi risultanti dai controlli in loco cui è stato sottoposto l'olivicoltore, le rese di olive e di olio stabilite per la zona in cui si trovano le aziende interessate.
25 Nella fattispecie è sufficiente anzitutto constatare che il governo ellenico non contesta i dati presentati dalla Commissione secondo i quali, a livello nazionale, la percentuale dei controlli in loco riguardante le cooperative di produttori era dell'ordine dello 0,1%, dello 0,21% e dello 0,13% rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993. Le percentuali che riguardano i produttori non associati erano dell'ordine dello 0,8% e dello 0,87 %, rispettivamente, per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. Emerge parimenti dai documenti forniti dalle autorità elleniche che, per i periodi di controllo 1991/1992, la percentuale dei controlli ammontava allo 0,22% degli oleicoltori.
26 Tali controlli sono manifestamente insufficienti a compensare la mancanza di schedario oleicolo e di schedari computerizzati operativi. Tenuto conto del fatto che il governo ellenico non nega, d'altra parte, in modo circostanziato le altre mancanze constatate nella relazione riassuntiva, tra cui la mancanza di rigore generale nella procedura di controllo, la mancanza di metodo e di sistematicità che permettano di confermare fra loro le informazioni e l'impossibilità dell'organismo competente di effettuare un controllo efficace sul finanziamento delle organizzazioni di produttori a causa della confusione delle attività e degli interessi in gioco, occorre concludere che è pienamente giustificata la correzione finanziaria del 10 % per le gravi carenze nel sistema di controllo del regime di aiuti alla produzione d'olio d'oliva.
Sulle spese per l'aiuto all'abbandono definitivo delle superfici viticole
27 Secondo la relazione riassuntiva è stato rilevato, per il terzo anno consecutivo, che le autorità greche non avevano applicato la raccomandazione comunicata con lettere ufficiali e menzionata nella relazione riassuntiva degli esercizi finanziari 1990 e 1991, secondo cui i controllori regionali che effettuano la verifica amministrativa dei fascicoli non devono coincidere con quelli che si recano sul posto prima e dopo l'estirpazione delle superfici viticole. E' stato infatti constatato che tale prassi comportava situazioni irregolari.
28 La relazione riassuntiva constata inoltre che, data la mancanza di schedario viticolo e di catasto fondiario nella Repubblica ellenica, tale Stato membro non ha preso misure sufficienti dirette ad ovviare alla mancanza di un sistema affidabile di identificazione e di misurazione delle superfici, in particolare con un rafforzamento del sistema d'ispezione delle superfici estirpate. Infatti, la realizzazione di controlli rappresentativi annuali supplementari a campione sull'1% dei fascicoli controllati non è ritenuta sufficiente a porre rimedio all'assenza di schedario viticolo e di catasto fondiario.
29 La Commissione ha pertanto applicato una correzione forfettaria del 2% su tutte le spese relative alla misura in esame.
30 Il governo ellenico sostiene che la correzione finanziaria nel settore del vino è basata su una valutazione errata dei fatti.
31 A suo avviso, i controlli effettuati in loco riguardavano non soltanto la totalità delle domande precedenti all'estirpazione, ma parimenti la totalità di quelle successive alla detta estirpazione, al fine di constatare quest'ultima in loco. 18 333 domande sarebbero state controllate ed approvate nel corso del periodo 1990-1991, 17 061 nel corso del periodo 1991-1992 e 7000 nel corso del periodo 1992-1993, e il numero di parcelle per viticoltore era in media di due.
32 Per quanto riguarda inoltre la constatazione che figura nella relazione riassuntiva secondo la quale i controllori regionali che effettuavano la verifica amministrativa dei fascicoli non dovevano coincidere con quelli che si recano in loco prima e dopo l'estirpazione delle superfici viticole, poiché tale prassi comportava situazioni irregolari, il governo ellenico sostiene che, per ragioni collegate alla mancanza di schedario oleicolo, gli agronomi che attuavano il controllo prima dell'estirpazione procedevano parimenti al controllo dopo l'estirpazione, proprio perché erano informati delle parcelle considerate e della loro ubicazione.
33 Per quanto riguarda la percentuale dei controlli supplementari, il governo ellenico sostiene che il fatto che la Commissione abbia contestato per la prima volta nel 1996, in occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992, che tale percentuale (l'1%) dei controlli supplementari sia sufficiente, e il fatto che, inoltre, essa l'abbia fatto nel 1996, ultimo anno di applicazione della misura relativa all'abbandono definitivo di vigneti, in un momento in cui essa non era più in grado di aumentare tale percentuale per gli esercizi precedenti, dimostra per lo meno la mancanza di buona fede da parte della Commissione.
34 Occorre rammentare che il regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole da 1988/1989 a 1995/1996, dei premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU L 132, pag. 3), ha per scopo di incoraggiare l'abbandono delle superfici viticole mediante la concessione di premi il cui importo varia in funzione della produttività delle superfici considerate, per tener conto sia del costo dell'operazione di estirpazione e della perdita del diritto di ripiantare sia della perdita di guadagni futuri.
35 Per garantire l'efficacia e il controllo del regime, la Commissione, con il regolamento (CEE) 31 agosto 1988, n. 2729, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 1442/88 (GU L 241, pag. 108), ha precisato le indicazioni che devono figurare nella domanda di concessione dei premi e previsto la verifica di tali informazioni. Ai sensi dell'articolo 4, n. 2, di tale regolamento, l'organismo competente dello Stato membro deve procedere alla verifica delle indicazioni di cui al n. 1, fra cui in particolare la superficie vitata, in coltura specializzata o in coltura mista, coltivata dal richiedente, e la superficie, espressa in ettari, are e centiare, coperta dalla vigna da estirpare.
36 Infine, il regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2048, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 202, pag. 32), prevede, all'articolo 3, n. 1, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per migliorare il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, in particolare nei singoli settori specifici di cui all'allegato, fra cui l'estirpazione. Ai sensi dell'articolo 6, n. 1, di detto regolamento, la Commissione istituisce un corpo di agenti specifici incaricati di collaborare ai controlli in loco, in collaborazione con gli organismi competenti degli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme della normativa vitivinicola, in particolare nei settori di cui all'articolo 3. Il regolamento n. 2048/89, al sedicesimo `considerando', sottolinea la necessità di garantire l'obiettività dei controlli.
37 Nella fattispecie, gli accertamenti della Commissione, effettuati nel corso delle missioni di controllo in Grecia, hanno evidenziato che gli addetti nazionali ai controlli non erano stati in grado di fornire giustificazioni quanto alle superfici ammesse nell'ambito del procedimento amministrativo di controllo e di approvazione delle domande. Gli incaricati del FEAOG non hanno potuto ottenere alcuna garanzia obiettiva riguardo all'identificazione della parcella, alla sua superficie esatta, all'identificazione del proprietario e alla sua ubicazione precisa. Per mancanza dello schedario oleicolo, del catasto e delle carte geografiche dettagliate si è dovuto ricorrere ad una persona che conoscesse bene la regione, poiché le parcelle isolate sono riconosciute non in base alla loro situazione, ma secondo i proprietari delle parcelle vicine.
38 Tali accertamenti, che non sono contraddetti dal governo ellenico, mostrano che il sistema di controllo istituito si basa esclusivamente sulla competenza e sull'attività di determinati agenti, che sono i soli in grado di verificare l'esattezza delle domande di concessione dei premi. Una verifica da parte dei servizi esterni sia nazionali sia comunitari è in tal modo esclusa. Il sistema di controllo non ha quindi l'obiettività richiesta dalla normativa comunitaria.
39 Di conseguenza, risulta giustificata la correzione finanziaria del 2% delle spese dichiarate.
Sulle spese per l'aiuto alla produzione del cotone
40 La relazione riassuntiva rammenta anzitutto che l'ipotesi di una notevole frode nel settore del cotone, formulata in seguito alla constatazione di una differenza inspiegabile, per la campagna 1991/1992, tra la stima di produzione delle autorità greche e la produzione per la quale l'aiuto è stato richiesto, aveva indotto la Commissione, tenendo conto anche dei precedenti collegati a tale prodotto (relazione riassuntiva degli anni 1989 e 1990), a depositare il 10 luglio 1992 presso le autorità elleniche una domanda d'indagine in base all'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11).
41 Secondo detta relazione, l'inchiesta è stata condotta, in una prima fase, dal 26 ottobre al 4 dicembre 1992, congiuntamente dalla Commissione, dall'amministrazione greca e da una società di verifica contabile esterna. Sono state constatate talune irregolarità come notevoli carenze nel sistema di controllo dell'Ufficio ellenico del cotone. La seconda fase dell'inchiesta, che avrebbe dovuto riguardare verifiche da effettuare presso imprese di sgranatura, previste dal gennaio al giugno 1993, non è stata effettuata, nonostante reiterate domande del FEAOG.
42 La relazione di sintesi ammette che talune sanzioni amministrative e talune azioni giudiziarie riguardanti in particolare la campagna 1991/1992 sono state disposte nei confronti di più produttori e imprese di sgranatura, che misure sono state adottate per migliorare la qualità del sistema nazionale di controllo, e che nuove istruzioni nazionali sono state pubblicate per le campagne 1992/1993, 1993/1994 e 1994/1995. In essa si considera tuttavia che tali elementi non rispondevano in modo soddisfacente alle precise domande formulate dal FEAOG dal mese di febbraio 1993 per quanto riguarda specificamente i risultati dell'inchiesta ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 595/91. Infatti, l'amministrazione ellenica non ha comunicato né le conclusioni finali dell'inchiesta, né la valutazione precisa dell'impatto finanziario delle irregolarità rilevate.
43 La Commissione ha quindi considerato che la Repubblica ellenica non aveva rispettato gli obblighi imposti dall'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), secondo il quale gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per accertarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. Di conseguenza, il FEAOG ha proposto una correzione finanziaria del 25% per le spese riguardanti l'esercizio finanziario 1991.
44 Tenuto conto del persistere della mancanza di informazioni sul seguito dell'inchiesta richiesta nel 1992, del fatto che le spese dell'esercizio finanziario 1992 erano state effettuate nel medesimo contesto di gestione e di controllo in vigore nel 1991, e del fatto che le nuove istruzioni erano state in realtà applicate solo a partire dalla campagna 1993/1994 e dalle campagne successive, il FEAOG, pur riconoscendo i progressi ottenuti nella qualità della collaborazione esistente, grazie ai lavori del gruppo di lavoro congiunto, ha parimenti proposto una correzione del 25% delle spese per l'esercizio finanziario 1992.
45 In un supplemento alla relazione riassuntiva 23 settembre 1996, la Commissione ha tuttavia deciso di ridurre le correzioni per gli esercizi 1991 e 1992 dal 25% al 10%, poiché le inchieste del FEAOG svolte nel 1995 e nel 1996 avevano confermato che misure sufficienti erano state adottate dalle autorità elleniche per ristabilire una buona collaborazione con la Commissione e per garantire, a partire dalla presente campagna, la conformità dei controlli sugli aiuti alla produzione del cotone e ai piccoli produttori.
46 Il governo ellenico sostiene che la correzione del 10% è basata su una valutazione errata dei fatti e implica un abuso di potere della Commissione o un superamento dei limiti del suo potere discrezionale.
47 A tale proposito esso sostiene anzitutto che quanto accertato nella relazione riassuntiva non corrisponde a nessuno dei motivi elencati nel documento n. VI/216/93, del 1_ giugno 1993, riguardante i principi comuni in materia di liquidazione dei conti, nel senso che giustifichino una correzione del 10%. Infatti, il rischio di perdite per il FEAOG sarebbe in definitiva inesistente, essendo stati individuati i rari casi d'irregolarità o di frodi che rischiavano inizialmente di sfuggire, anche in una fase successiva, di modo che ammende e sanzioni amministrative sono state irrogate, i giudici hanno concluso per l'esistenza di un'eventuale responsabilità penale a carico di taluni operatori e le somme indebitamente versate sono state recuperate.
48 Secondo la Repubblica ellenica, gli artt. 2, 3 e 8 del regolamento n. 729/70 prevedono inoltre l'applicazione di correzioni finanziarie agli Stati membri solo allorché questi ultimi trascurano di effettuare i controlli che sono previsti dai regolamenti, o che sono ritenuti necessari a garantire la regolarità della spesa imputabile al FEAOG, e non allorché taluni operatori agiscano irregolarmente o illegittimamente. Orbene, le autorità elleniche non soltanto avrebbero effettuato i controlli e irrogato ammende elevate a tutti coloro che avevano agito illegittimamente, ma avrebbero inoltre trasmesso numerosissimi fascicoli ai procuratori della Repubblica per l'imputazione di eventuali responsabilità penali e, in via compensativa, avrebbero recuperato tutte le somme indebitamente versate. Di conseguenza, non occorrerebbe imporre alla Repubblica ellenica tale correzione finanziaria molto elevata del 10%.
49 Il governo ellenico sostiene, peraltro, che, già nel corso dell'esercizio 1992, l'efficacia del sistema di controllo era migliorata, la collaborazione tra le autorità elleniche e comunitarie si era concretata e le irregolarità erano state circoscritte. Per quanto riguarda in particolare i controlli della produzione sovvenzionata, le autorità elleniche avrebbero adottato misure quali, in particolare, l'intensificazione dei controlli riguardanti la produzione e l'inoltro dei prodotti, grazie all'attuazione di controlli senza preavviso effettuati da commissioni o dal servizio centrale, all'adozione delle schede giornaliere di controllo delle imprese di sgranatura che funzionano a squadre, ai fini del controllo specifico delle fasi di sgranatura e della produzione di cotone sgranato, e all'informazione immediata dei servizi regionali e del servizio centrale per quanto riguarda i dati relativi all'introduzione di cotone non sgranato, alla produzione di cotone sgranato e all'inoltro dei prodotti, mediante l'invio quotidiano delle schede giornaliere di controllo e dei documenti di inoltro dei prodotti.
50 Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1981, n. 2169, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto al cotone (GU L 211, pag. 2), gli Stati membri produttori instaurano un regime di controllo che permette in particolare di stabilire la quantità di cotone non sgranato comunitario entrata in ciascuna impresa di sgranatura, di stabilire il quantitativo di cotone non sgranato comunitario che ha subito una sgranatura e di verificare il rispetto del prezzo minimo. Ai sensi dell'art. 12 di tale regolamento, le disposizioni del regolamento n. 729/70 si applicano mutatis mutandis nel settore previsto dal regolamento n. 2169/81.
51 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 maggio 1989, n. 1201, che riguarda modalità d'applicazione del regime d'aiuto per il cotone (GU L 123, pag. 23), ogni produttore di cotone presenta annualmente, anteriormente a una data stabilita dallo Stato membro interessato e, salvo caso di forza maggiore, entro il 1_ luglio, una dichiarazione delle superfici coltivate. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, di tale regolamento, se le superfici dichiarate non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo di cui all'art. 12, n. 1, lett. a), gli Stati membri rettificano le dichiarazioni in causa. Essi tengono conto di tali rettifiche nel determinare il totale delle superfici dichiarate.
52 Secondo l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1201/89, l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro produttore verifica, in particolare:
a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici coltivate mediante un controllo per sondaggio in loco, che interessi almeno il 5% delle dichiarazioni;
b) che i contratti presentati soddisfino le condizioni specificate all'art. 10, in particolare per quanto riguarda il rispetto del prezzo minimo;
c) che il quantitativo di cotone per il quale è richiesto l'aiuto corrisponda al quantitativo di cotone non sgranato comunitario prodotto sulla superficie indicata nel contratto o nei contratti;
d) che il quantitativo di cotone per il quale è versato l'aiuto corrisponda al quantitativo di cotone comunitario effettivamente sgranato.
53 Infine, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1201/89 precisa che l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto soltanto il quantitativo di cotone per il quale risultino adempiute tutte le condizioni prescritte. Secondo l'art. 13 di tale regolamento, la contabilità di magazzino di cui all'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2169/81 comporta almeno, distinguendo fra il cotone non sgranato raccolto nella Comunità e quello raccolto fuori di essa, l'indicazione delle quantità del cotone non sgranato, del cotone sgranato, dei semi, di olio e di cascami giacenti in magazzino il primo giorno di ogni mese.
54 Emerge dal fascicolo che l'inchiesta che si è svolta in Grecia nel 1992 e nel 1993, in forza del regolamento n. 595/91, per quanto riguarda la frode nel settore del cotone, è stata completata da cinque missioni di controllo del FEAOG che hanno avuto luogo dal 9 al 13 gennaio 1995, dal 13 al 16 giugno 1995, dal 10 al 14 luglio 1995, dal 13 al 17 novembre 1995 e dal 22 al 26 gennaio 1996. Tali missioni avevano come scopo di esaminare le procedure nazionali di gestione e di controllo dell'aiuto nel settore del cotone nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1992 e per gli esercizi seguenti.
55 In occasione di detti controlli, sono state constatate gravi mancanze, in particolare un'eccessiva negligenza delle autorità elleniche, a vari livelli, per quanto riguarda la protezione dei Fondi comunitari contro i rischi di frode e di irregolarità.
56 Gli addetti alle verifiche del FEAOG hanno così constatato che i controlli e le verifiche prescritti dagli artt. 8 e 12 del regolamento n. 1201/89 non potevano essere effettuati in modo efficace dalle autorità elleniche rispetto alle dichiarazioni delle superfici coltivate. Infatti, i dati raccolti per la determinazione delle terre non erano ben gestiti dall'Ufficio ellenico del cotone, in modo da costituire un effettivo strumento di controllo delle superfici dichiarate dai produttori. Tali dati non sono stati mai computerizzati per creare l'equivalente di un catasto. Le sedi locali dell'Ufficio ellenico del cotone non hanno utilizzato i dati disponibili per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di coltivazione e per stabilire le superfici che erano state dichiarate da più di un produttore. Inoltre, è stato constatato che non esisteva alcuna delimitazione delle parcelle, di modo che le parcelle e le terre di cui trattasi non potevano essere controllate in modo obiettivo.
57 Infine, emerge da tali accertamenti che i controlli senza preavviso erano insoddisfacenti. Nella prassi non vi era controllo di «verosimiglianza» per quanto riguarda il consumo di energia, il personale e la capacità di sgranatura dell'impresa. L'Ufficio ellenico del cotone non disponeva dell'attrezzatura informatica necessaria che gli consentisse di seguire le varie domande di anticipo, le domande di calcolo dell'aiuto e le domande di aiuto stesse in relazione alle domande di verifica, al fine di poter applicare correttamente la percentuale dell'aiuto ai vari quantitativi trasformati e di verificarne l'applicazione.
58 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, lo Stato membro contro il quale la Commissione ha motivato la sua decisione in cui constata la mancanza o le carenze dei controlli operati nell'ambito dell'applicazione delle norme di funzionamento del FEAOG, sezione «garanzia», non può confutare gli accertamenti della Commissione senza suffragare le proprie affermazioni con elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che gli accertamenti della Commissione sono inesatti, questi ultimi costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo (sentenza 28 ottobre 1999, causa C-253/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7529, punto 7).
59 Nella fattispecie, il governo ellenico non contesta in modo circostanziato le carenze e debolezze constatate nel sistema di controllo di cui trattasi, ma si limita ad affermare che i controlli sono migliorati e hanno in particolare consentito di ravvisare infrazioni commesse da operatori economici. Tuttavia, il fatto che siano state irrogate ammende a tutti coloro che hanno agito illegittimamente non è sufficiente ad escludere l'esistenza di dubbi riguardo all'efficacia del sistema di controllo.
60 Di conseguenza, la correzione finanziaria del 10% non può essere contestata, né riguardo alla valutazione errata dei fatti, né riguardo ad un abuso di potere della Commissione o ad un eccesso del suo potere discrezionale.
Sulle spese per gli aiuti alla produzione di tabacco
Sulla riduzione dei premi e prezzi di intervento in caso di superamento dei quantitativi massimi garantiti
61 Nella relazione riassuntiva si osserva che il regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1993, n. 2065, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1992, la produzione effettiva nonché i prezzi e i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU L 187, pag. 26), obbligava gli Stati membri a recuperare immediatamente i premi pagati in eccesso in seguito al superamento dei quantitativi massimi garantiti. Secondo detta relazione, tali recuperi dovevano intervenire anche prima dell'inizio delle operazioni del nuovo raccolto di tabacco, e ciò al fine di indurre gli operatori al rispetto dei nuovi quantitativi massimi garantiti. Tuttavia, è stato accertato, nella fattispecie, che tali recuperi erano intervenuti molto tempo dopo la data di applicazione della normativa, rendendo così irrilevante, dal punto di vista finanziario, a seguito della svalutazione delle monete, la loro portata. Infatti, i recuperi sono stati scaglionati in 41 mesi, mentre le autorità greche avrebbero dovuto incamerare, sin dal mese di settembre 1992, le cauzioni costituite a tale scopo.
62 La Commissione ha di conseguenza imposto una correzione finanziaria calcolando un tasso d'interesse del 10% su una media di 20,5 mesi riguardante l'importo totale recuperato in ritardo, vale a dire una correzione di GRD 552 174 314.
63 Il governo ellenico sostiene che il punto di vista della Commissione si basa su un'interpretazione errata della normativa comunitaria vigente.
64 Esso afferma a questo proposito che gli importi il cui premio è diminuito in ragione del superamento dei quantitativi massimi garantiti devono essere rimborsati quando i tabacchi non sono più soggetti al controllo, vale a dire allorché il beneficiario acquisisce il diritto al premio. Ciò risulterebbe dagli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1726, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (GU L 191, pag. 1). Secondo il governo ellenico, l'argomentazione della Commissione, secondo la quale i premi indebitamente pagati devono essere immediatamente recuperati, non discende dall'art. 2 del regolamento n. 2065/93, che riguarda unicamente la data di entrata in vigore del detto regolamento. Tale argomentazione sarebbe inoltre in contrasto con difficoltà pratiche. Così, allorché il regolamento n. 2065/93 era stato approvato, alla fine del mese di luglio 1993, e in particolare allorché i produttori ne erano stati informati, nel mese di agosto, era troppo tardi per obbligare i trasformatori e i produttori a rispettare i quantitativi massimi garantiti prima dell'inizio del raccolto seguente, dal momento che il volume della produzione non è fissato al momento del raccolto (ad es., in agosto, settembre ecc.), ma al momento del trapianto, che avviene da marzo a giugno.
65 Il governo ellenico aggiunge che, anche ammettendo l'esistenza di un obbligo di recuperare immediatamente i premi pagati in eccedenza in ragione del superamento dei quantitativi massimi garantiti, sarebbe arbitrario calcolare un tasso d'interesse del 10%.
66 In subordine, esso ritiene che si debba detrarre dalla somma finale un importo di GRD 58 712 320, che non è stato rimborsato poiché le società tenute al rimborso avevano proposto ricorso giudiziario e ottenuto provvisorie misure giudiziarie di tutela.
67 Occorre rammentare che il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1), prevede un regime di quantitativi massimi garantiti, in virtù del quale, in caso di superamento dei quantitativi stabiliti per una varietà o un gruppo di varietà, i prezzi e i relativi premi devono essere ridotti ai sensi dell'art. 4, n. 5, del detto regolamento, come inserito col regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il regolamento n. 727/70 (GU L 110, pag. 35).
68 Secondo l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 13 settembre 1988, n. 2824, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1076/78 e 1726/70 (GU L 254, pag. 9), in base a dati comunicati dagli Stati membri o in base ad altre fonti d'informazione, la Commissione costata, per qualsiasi raccolto, prima del 31 luglio dell'anno seguente quello del raccolto e per ciascuna delle varietà o ciascuno dei gruppi di varietà di tabacco per i quali un quantitativo massimo garantito è stato stabilito, il quantitativo effettivamente prodotto. In forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2824/88, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 ottobre 1992, n. 2907 (GU L 291, pag. 6), anteriormente all'accertamento della produzione effettiva di cui all'art. 1, i prezzi di intervento e i premi possono essere pagati, per il raccolto del 1992, nella misura massima del 77% degli importi fissati per il rispettivo raccolto. Tuttavia, a scelta dello Stato membro interessato, i prezzi e i premi possono essere pagati integralmente purché venga costituita una cauzione pari al 23% per il raccolto del 1992. Infine, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2824/88, il pagamento dell'eventuale saldo, lo svincolo o l'incameramento della cauzione avvengono dopo l'accertamento della produzione effettiva di cui all'art. 1.
69 Con i regolamenti (CEE) 18 luglio 1990, n. 2046 (GU L 187, pag. 23), (CEE) 29 luglio 1991, n. 2267 (GU L 208, pag. 26), (CEE) 30 luglio 1992, n. 2178 (GU L 217, pag. 75), e n. 2065/93, la Commissione ha stabilito, come risulta dalla formulazione di detti regolamenti, per il tabacco delle raccolte 1989-1992, la produzione effettiva e i prezzi e i premi da pagare secondo il regime dei quantitativi massimi garantiti. L'art. 2 di tali regolamenti stabilisce la loro entrata in vigore il terzo giorno seguente a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
70 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1726/70 dispone che il diritto al premio è acquisito nel momento in cui il tabacco lascia il luogo in cui è stato sottoposto al controllo e, all'art. 7, n. 1, che il premio è dovuto nel momento in cui risulta acquisito il relativo diritto.
71 Da tale normativa emerge che, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2824/88, l'incameramento delle cauzioni costituite per i premi che sono stati pagati prima dell'accertamento della produzione effettiva, vale a dire l'incameramento delle cauzioni menzionate nella relazione riassuntiva, deve aver luogo dopo l'accertamento della produzione effettiva. Infatti, a partire da tale momento, gli Stati membri conoscono gli importi ai quali i beneficiari dei premi hanno effettivamente diritto e, di conseguenza, gli importi che, essendo stati pagati in eccesso, devono essere rimborsati o, eventualmente, per i quali si deve effettuare l'incameramento delle cauzioni.
72 Per quanto riguarda la raccolta 1992, la produzione effettiva di ciascuna delle varietà o di ciascuno dei gruppi di varietà di tabacco e il superamento dei quantitativi massimi garantiti, nonché i prezzi e i premi da pagare, sono stati indicati nel regolamento n. 2065/93, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1_ agosto 1993. Orbene, il recupero dei premi pagati in eccesso o l'incameramento delle cauzioni costituite a tale scopo avrebbero dovuto effettuarsi a partire da tale data. Qualsiasi ritardo nell'avvio di tali procedure porterebbe a conferire ai beneficiari interessati vantaggi non giustificati dalla normativa comunitaria.
73 Per quanto attiene all'argomento relativo agli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1726/70, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, si tratta dei premi ai quali i beneficiari non hanno per l'appunto diritto.
74 Per quanto concerne l'importo applicato della correzione finanziaria, emerge dalla relazione riassuntiva che le autorità elleniche hanno scaglionato i recuperi in 41 mesi, mentre avrebbero dovuto incamerare le cauzioni costituite a tale scopo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2065/93. La Commissione ha calcolato la correzione applicando un tasso d'interesse del 10% su una media di 20,5 mesi.
75 Occorre constatare a tal proposito che il periodo preso in considerazione dalla Commissione ammonta alla metà di quello provocato dal ritardo del recupero e che il tasso d'interesse applicato è inferiore a quello applicato all'epoca in Grecia. Di conseguenza, la correzione non può essere rimessa in discussione, in nessun caso, dal governo ellenico.
76 Infine, per quanto riguarda la detrazione della somma di GRD 58 712 320 dall'importo della correzione finale, che il governo ellenico calcola pari a GRD 614 401 142, basta osservare che, conformemente alla relazione riassuntiva, la correzione finale ammonta a GRD 552 174 314, e che il governo ellenico non ha provato che le GRD 58 712 320, di cui chiede la detrazione, fanno parte di tale somma.
Sull'inosservanza del regolamento (CEE) della Commissione 8 maggio 1992, n. 1197, che modifica il regolamento n. 1726/70 (GU L 124, pag. 31), vertente sul controllo del 5% dei contratti o delle dichiarazioni di coltivazione registrati per impresa e varietà
77 Secondo la relazione riassuntiva, le autorità elleniche hanno ammesso che i controlli ai quali si è provveduto nella regione di Nauplia, la cui produzione rappresenta solo il 3% della produzione totale di tabacco, erano particolarmente fittizi. Pertanto, la Commissione ha applicato una correzione forfettaria del 10%, vale a dire per un importo di GRD 316 280 755.
78 Emerge inoltre dalla relazione riassuntiva che, malgrado la pubblicazione il 9 maggio 1992 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento n. 1197/92, è stato necessario attendere il 3 settembre 1992 perché un decreto nazionale autorizzasse i controlli previsti da detto regolamento. Dato che i controlli sono avvenuti nella maggior parte dei casi dopo il raccolto, tra fine settembre e inizio novembre 1992, mentre, secondo il regolamento n. 1197/92, i controlli dovevano avvenire quando il tabacco non era ancora stato raccolto, la Commissione ha applicato una correzione forfettaria del 2%, vale a dire per un importo di GRD 1 929 330 791.
79 Per quanto riguarda la regione di Nauplia, il governo ellenico sostiene che, anche se i verbali dei controlli riguardano date dal 10 al 26 settembre 1992, circostanza che la Commissione ha interpretato come elemento che prova il momento in cui i controlli erano stati effettuati in loco, questi ultimi hanno avuto luogo regolarmente, secondo la circolare F109/1989/A.4126 del 27 maggio 1992. Infatti, i verbali dei controlli sarebbero stati firmati dopo il 10 settembre 1992, poiché sarebbe stato emanato in quel momento il decreto del ministro dell'Agricoltura 3 settembre 1992, n. 378988, che sanciva le eventuali responsabilità addebitabili in seguito ai controlli. Secondo detto governo, i controlli nella regione di Nauplia erano stati programmati prima, poiché tale regione è quella in cui la raccolta del tabacco è la più precoce in quanto tale raccolta termina prima della fine del mese di agosto. Le correzioni effettuate sarebbero pertanto illegittime e ingiustificate.
80 Il governo ellenico sostiene inoltre che, immediatamente dopo l'adozione e la pubblicazione del regolamento n. 1197/92, avvenuta nel maggio 1992, l'Ufficio ellenico del tabacco (EOK) ha adottato le prime istruzioni per l'applicazione, contenute nella sua circolare 27 maggio 1992 n. F109.1989/A.4126, mentre il decreto ministeriale n. 378988/92, che ha sancito le sanzioni dei controlli, è stato, in realtà, adottato il 3 settembre 1992. Ad eccezione della regione della Nauplia, i controlli sono iniziati il 9 settembre 1992 ed erano terminati all'inizio del mese di novembre 1992.
81 Il governo ellenico afferma a tal proposito che i controlli effettuati sono stati pienamente conformi all'art. 2 quater del regolamento n. 1726/70, come inserito dal regolamento n. 1197/92. Infatti, le autorità elleniche avrebbero prodotto gli elementi di prova per i controlli che sono stati realizzati nella misura del 5%. Inoltre, in gran parte, i controlli non sarebbero stati effettuati tardivamente. Benché i produttori avessero terminato di raccogliere le foglie adatte, gli addetti ai controlli avrebbero potuto facilmente verificare sia la superficie coltivata sia la varietà, esaminando i gambi rimasti nei campi e le foglie ancora rimaste su di essi. Occorrerebbe parimenti tener conto del fatto che si tratterebbe del primo anno d'applicazione, del ritardo con il quale il regolamento n. 1197/92 è stato adottato, allorché la coltivazione del tabacco era già cominciata, e del gran numero di contratti registrati (73 462). Anche ammettendo che taluni controlli hanno avuto luogo con un leggero ritardo, vale a dire dopo la raccolta, essi si sarebbero svolti in modo affidabile.
82 Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2 quater, n. 1, del regolamento n. 1726/70, come inserito dal regolamento n. 1197/92, gli Stati membri effettuano controlli in loco senza preavviso per verificare gli elementi che figurano nei contratti o nelle dichiarazioni di coltivazione, e in particolare la superficie e la varietà coltivata. Per ciascuna impresa di trasformazione il controllo verte almeno sul 5% dei contratti o dichiarazioni di coltivazione registrati per varietà o gruppo di varietà. In forza dell'art. 2 quater, n. 4, del regolamento n. 1726/70, come inserito dal regolamento n. 1197/92, gli Stati membri adottano le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento.
83 Il governo ellenico ammetteva che i controlli senza preavviso in loco di cui all'art. 2 quater, n. 1, del regolamento n. 1726/70, come inserito dal regolamento n. 1197/92, sono avvenuti sostanzialmente a partire dal settembre 1992, vale a dire dopo la raccolta del tabacco, mentre tale regolamento stabiliva l'obbligo per le autorità elleniche di provvedere a detti controlli dal momento della sua entrata in vigore, vale a dire a partire dal 12 maggio 1992. L'atteggiamento delle autorità elleniche ha così reso detti controlli meno efficaci.
84 Occorre rammentare inoltre che, con decisione 13 gennaio 1995, la Commissione ha fissato il termine finale per la trasmissione di informazioni supplementari nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 entro il 28 febbraio 1995. Nonostante più domande indirizzate alle autorità elleniche di fornire la prova della regolarità dei controlli, queste ultime non hanno risposto entro il termine impartito.
85 Di conseguenza, la correzione finanziaria decisa dalla Commissione non può essere contestata.
Sulla coltivazione di tabacco nei comuni non ammessi ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2267, che modifica il regolamento n. 727/70 (GU L 199, pag. 18)
86 La relazione riassuntiva fa riferimento alla relazione speciale n. 8/93 della Corte dei conti sull'organizzazione comune del mercato del tabacco, secondo la quale il tabacco coltivato in 61 comuni ellenici non era ammissibile ai sensi del regolamento n. 2267/88. In base a tale relazione speciale, la Commissione ha applicato una correzione finanziaria per un importo di GRD 1 098 436 000, vale a dire l'equivalente dei premi non dovuti.
87 Il governo ellenico sostiene che, in linea di principio, le regioni alle quali appartengono i comuni di cui trattasi sono regioni di produzione del tabacco ove i terreni e le condizioni climatiche sono omogenei. Per tale motivo tali regioni sono state autorizzate dalla Comunità e utilizzate per la determinazione delle zone di produzione dei tabacchi d'intervento per un decennio ed oltre. Secondo tale governo, in detti villaggi sono state coltivate altre varietà di tabacco, che sono state sostituite dalla varietà Virginia. Tale sostituzione delle altre varietà con tabacchi della varietà Virginia sarebbe avvenuta secondo i programmi comunitari a carattere strutturale diretti alla sostituzione delle varietà meno richieste della varietà Virginia. Tutti i produttori che coltivano la varietà Virginia avrebbero ottenuto la previa approvazione per i loro progetti di investimenti che mirano all'installazione dell'infrastruttura di essiccatoi indispensabile alla coltivazione di tale varietà.
88 Il governo ellenico afferma che i produttori che hanno partecipato a tali programmi hanno abbandonato immediatamente la coltivazione dei tabacchi di varietà Tsebelia e Mavra. Nell'ipotesi in cui questi ultimi dovessero effettuare per un anno coltivazioni sperimentali, senza beneficiare del premio, la Comunità dovrebbe versare loro una compensazione per la «perdita di redditi» subita, come sarebbe avvenuto in altri casi di ristrutturazioni. Comunque, sarebbe singolare che adesso venisse imposta una correzione per un'attività che è stata incoraggiata dalla Comunità.
89 Occorre rammentare a tal proposito che, con il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2062 (GU L 215, pag. 22), il Consiglio ha stabilito, per il raccolto 1992, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglie, i prezzi d'intervento derivati dal tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione. Queste ultime sono indicate nell'allegato III di detto regolamento. Tra le zone riconosciute per la produzione della varietà Virginia figurano, in particolare, le regioni di Sterea Hellas e della Macedonia, alle quali, secondo il governo ellenico, appartengono i 61 comuni considerati dalla relazione riassuntiva.
90 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2062/92, i prezzi e i premi accordati agli acquirenti del tabacco si applicano alle varietà che sono coltivate nelle zone di produzione di cui all'allegato III, fatto salvo però l'art. 7 bis del regolamento n. 727/70. Secondo quest'ultima disposizione, che è stata inserita dal regolamento n. 2267/88, i prezzi e i premi si applicano solo alle varietà di tabacco che provengono dai comuni nei quali tale varietà è già stata coltivata almeno una volta nel corso dei cinque anni che precedono il raccolto di cui trattasi.
91 Orbene, nella fattispecie è pacifico che, benché il tabacco di cui trattasi sia stato coltivato in una zona riconosciuta dal regolamento n. 2062/92, ciò tuttavia non dà diritto ai premi richiesti, dato che tale varietà non proviene da comuni nei quali essa è già stata coltivata in precedenza.
92 Il Consiglio non si è avvalso del resto della facoltà di cui all'art. 7 bis, n. 2, del regolamento n. 727/70, come inserito dal regolamento n. 2267/88, di «stabilire, contemporaneamente ai prezzi e ai premi e secondo la stessa procedura, le varietà alle quali non si applica il paragrafo 1».
93 Infine, il fatto che, nell'ambito dei programmi comunitari a carattere strutturale, i produttori della varietà Virginia abbiano abbandonato la produzione di altre varietà di tabacco non incide sul diritto ai premi accordati nell'ambito del regolamento n. 727/70.
94 Da quanto precede emerge che le spese per la coltivazione del tabacco nei comuni non ammessi ai sensi del regolamento n. 2267/88 non possono essere riconosciute. Di conseguenza, la corrispondente correzione finanziaria non può essere contestata.
Sulle cauzioni a lungo depositate e non svincolate
95 Secondo la relazione riassuntiva, l'analisi dell'elenco delle cauzioni depositate prima del 16 aprile 1991 ed ancora esistenti il 15 ottobre 1992 è stata effettuata. Emerge dagli accertamenti della Commissione che la Didagep, l'organismo competente, ha nel frattempo svincolato tutte le cauzioni e che i documenti giustificativi necessari riguardanti la loro gestione sono stati trasmessi alla Commissione, eccettuato il fascicolo n. 30277/24.02.92, per il quale mancano i dettagli specifici relativi al riconoscimento della forza maggiore. Pertanto, la Commissione ha applicato una correzione finanziaria per un importo di GRD 10 853 000.
96 Il governo ellenico ritiene che la correzione finanziaria sia errata poiché è stata applicata per due esportazioni di tabacco di cui una aveva dato integralmente diritto alla restituzione, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), e l'altra ad una restituzione parziale. La somma che dovrebbe essere addebitata alla Repubblica ellenica per quanto riguarda quest'ultima restituzione ammonterebbe a GRD 1 043 387, e non a GRD 10 853 000, come calcolato dalla Commissione.
97 Come è stato rammentato al punto 84 della presente sentenza, la Commissione ha fissato il termine finale per la trasmissione delle informazioni supplementari nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 entro il 28 febbraio 1995. Il governo ellenico non contesta l'affermazione della Commissione secondo la quale le informazioni presentate nell'atto introduttivo non sono state comunicate entro il termine fissato. Di conseguenza, il governo ellenico non può contestare la correzione finanziaria.
Sulla riserva negativa riguardante l'esercizio finanziario 1990
98 Infine, il governo ellenico sostiene che, in occasione della liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1990, la Commissione ha provveduto ad una trattenuta di GRD 4,5 miliardi, ritenendo che tale somma riguardasse tabacco sovvenzionato in violazione della normativa comunitaria e, più precisamente, tabacco esportato in Albania e in Bulgaria senza essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, come stabilito dall'art. 3 del regolamento n. 727/70, e senza che venisse sottratto il peso del tabacco che non rispondesse alle caratteristiche qualitative minime, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1726/70. Tenuto conto dell'inchiesta svolta con il contributo della Comunità, la Commissione avrebbe emesso una riserva negativa corrispondente all'importo summenzionato.
99 Essendo ormai conclusa l'inchiesta su tale punto ed essendone state comunicate le conclusioni alla Commissione, il governo ellenico ritiene che la Commissione avesse pertanto l'obbligo, in forza degli artt. 5, n. 2, lett. b), e 9, n. 1, del regolamento n. 729/70, di provvedere immediatamente alla liquidazione definitiva di tale correzione finanziaria nel momento in cui essa ha provveduto alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1992.
100 A tal proposito è sufficiente osservare che la correzione alla quale si riferisce il governo ellenico è stata resa definitiva nell'ambito della liquidazione dei conti dell'esercizio finanziario 1991. Essa pertanto non può essere oggetto di un riesame nell'ambito del presente esercizio.
101 Poiché nessuno dei motivi addotti dal governo ellenico è stato accolto, il ricorso va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
102 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e quest'ultima è risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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