Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Materie grasse - Olio d'oliva - Aiuti al consumo - Anticipo dell'aiuto attraverso la costituzione di una garanzia - Liberazione della garanzia - Condizione - Riconoscimento preventivo del diritto all'aiuto - Garanzia liberata dalle autorità nazionali in violazione di tale condizione - Costituzione di nuove garanzie dopo la liberazione della garanzia - Mancata incidenza sulla violazione commessa
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2677/85, art. 11, n. 3, come modificato dal regolamento (CEE) n. 571/91, art. 1, punto 19]
2 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di accollo di spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
Massima
1 Dall'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva, nella versione modificata dall'art. 1, punto 19 del regolamento n. 571/91, emerge che, se sulla base delle informazioni fornite dall'organismo nazionale incaricato del controllo del diritto all'aiuto relativamente al riconoscimento di un tale diritto per ciascuna impresa autorizzata l'autorità nazionale competente accerta talune irregolarità, il diritto all'aiuto non può venir riconosciuto e la garanzia deve essere dichiarata incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto. Quando esistono seri dubbi circa la regolarità dei comportamenti di un'impresa che abbia fatto domanda per l'aiuto al consumo di olio d'oliva, le condizioni che disciplinano il diritto a beneficiare dell'aiuto non sono più soddisfatte e la garanzia costituita dall'impresa per beneficiare dell'anticipo non può essere svincolata.
Tale disposizione suppone che le somme anticipate a titolo di aiuto restino garantite da una cauzione fintantoché il diritto all'aiuto non abbia potuto essere riconosciuto. Pertanto, nel caso in cui le autorità nazionali competenti, nonostante l'esistenza di seri dubbi circa la regolarità delle manovre dell'impresa interessata, liberino, in violazione della disposizione in esame, la garanzia inizialmente costituita da tale impresa, la costituzione di nuove garanzie successivamente alla liberazione di quella costituita inizialmente non incide sulla violazione che tali autorità hanno commesso.
2 Nei casi in cui la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest'ultimo dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione. La Commissione non è infatti obbligata a dimostrare l'inesattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza del calcolo della Commissione. In caso di contestazione, incombe alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e, una volta provata, spetta allo Stato membro dimostrare, se del caso, l'errore commesso dalla Commissione circa le conseguenze finanziarie da trarne.
Parti
Nella causa C-59/97,
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor E. de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
>avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 323, pag. 26),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente della Prima Sezione facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 giugno 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 febbraio 1997, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 96/701/CE, che modifica la decisione 96/311/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 (GU L 323, pag. 26; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
2 Il ricorso è diretto all'annullamento della decisione impugnata solo nella parte in cui la Commissione ha dichiarato non imputabile al FEAOG, relativamente all'esercizio finanziario 1992, la somma di 11 934 331 913 LIT a titolo di aiuto al consumo di olio d'oliva. Tale correzione finanziaria si riferisce a 82 pratiche relative ad aiuti versati a talune imprese a titolo di anticipo, che la Commissione ritiene siano stati percepiti indebitamente, i quali non erano più coperti da valide garanzie e non erano ancora stati recuperati dalle autorità nazionali.
La regolamentazione comunitaria
3 Le norme fondamentali dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse sono contenute nel regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025).
4 L'art. 11 del regolamento n. 136/66 costituisce la base del regime di aiuti diretto ad incoraggiare il consumo di olio d'oliva prodotto e commercializzato nella Comunità. Esso dispone, nella versione modificata dai regolamenti (CEE) del Consiglio 15 luglio 1980, n. 1917 (GU L 186, pag. 1), e 19 luglio 1988, n. 2210 (GU L 197, pag. 1), applicabile al momento dei fatti di cui trattasi:
«1. Se il prezzo indicativo alla produzione ridotto dell'aiuto alla produzione è superiore al prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva, è concesso un aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto e commercializzato nella Comunità. L'aiuto è pari alla differenza tra questi due importi.
(...)».
5 Le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, applicabili alla campagna 1991/92, sono state decise dal Consiglio con il regolamento (CEE) 19 dicembre 1978, n. 3089 (GU L 369, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 novembre 1987, n. 3461 (GU L 329, pag. 1).
6 Secondo l'art. 1 del regolamento n. 3089/78, l'aiuto al consumo è accordato soltanto alle imprese di confezionamento di olio d'oliva riconosciute, essendo il riconoscimento subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 del regolamento. Ai sensi degli artt. 5 e 6, n. 2, di questo stesso regolamento, il diritto all'aiuto al consumo è acquisito al momento nel quale l'olio d'oliva esce dall'impresa di confezionamento, la quale deve presentare una domanda secondo una periodicità da determinare.
7 L'art. 7 del regolamento n. 3089/78 precisa la natura del controllo che gli Stati membri devono effettuare:
«Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto soddisfa i requisiti necessari per beneficiarne.
(...)».
8 L'art. 8 dello stesso regolamento dispone:
«L'aiuto è corrisposto quando l'organismo di controllo designato dallo Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento ha constatato la conformità alle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto.
L'aiuto può tuttavia essere anticipato sin dalla presentazione della domanda di aiuto, sempreché sia costituita una garanzia sufficiente».
9 Le modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva, applicabili all'inizio della campagna 1991/92, sono previste dal regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, n. 2677 (GU L 254, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1991, n. 571 (GU L 63, pag. 19).
10 Ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 2677/85, lo Stato membro versa, in linea di principio, l'importo dell'aiuto entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. L'art. 11 dello stesso regolamento, così come modificato dall'art. 1, punto 19, del regolamento n. 571/91, prevede tuttavia che, a talune condizioni, l'importo dell'aiuto può essere anticipato:
«1. L'importo dell'aiuto è anticipato non appena l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.
2. La cauzione è garantita da un istituto che risponde ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto. La sua validità è di almeno sei mesi.
3. La cauzione è svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda.
Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.
L'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto comunica mensilmente all'organismo liquidatore il risultato della propria attività per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'aiuto per ciascuna impresa riconosciuta.
(...)».
11 L'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2677/85 precisa la natura e le modalità dei controlli di cui all'art. 7 del regolamento n. 3089/78, diretti a garantire che il prodotto risponda alle condizioni necessarie per beneficiare dell'aiuto richiesto. Esso prevede inoltre che:
«2. In caso di dubbi circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, lo Stato membro sospende il versamento dell'aiuto stesso limitatamente ai quantitativi di olio d'oliva oggetto della verifica e adotta ogni misura necessaria per assicurare sia il recupero degli aiuti che possano risultare concessi indebitamente, sia il pagamento di eventuali ammende (...)
3. (...)
I servizi o gli organismi di pagamento degli Stati membri detraggono dalle spese del FEAOG l'importo riscosso dallo Stato membro».
12 Infine, l'art. 29 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5) dispone:
«Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.
Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente:
(...)
b) chiede senza indugio il pagamento al garante (...)».
13 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), ha introdotto il regime del finanziamento comunitario degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli. All'art. 3 prevede che il FEAOG, sezione garanzia, finanzi gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), dello stesso regolamento, la Commissione procede alla liquidazione dei conti relativi alle spese effettuate dai servizi e dagli organismi nazionali in base ai conti annuali presentati dagli Stati membri ed accompagnati dai documenti necessari a tale liquidazione.
14 Il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1), prevede all'art. 1, n. 3, aggiunto dal regolamento (CEE) della Commissione 25 febbraio 1986, n. 422 (GU L 48, pag. 31):
«Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione informazioni supplementari fino ad una data limite che deve essere fissata dalla Commissione stessa, tenendo conto in particolare della mole di lavoro necessario per trasmettere le informazioni in causa. In mancanza della trasmissione di tali informazioni entro il termine stabilito, la Commissione deciderà sulla base degli elementi d'informazione di cui dispone alla data limite stabilita, fatto salvo il caso in cui la tardiva trasmissione delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali».
La causa
15 La Commissione constatava, nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1992, che le autorità italiane avevano effettuato i controlli con ritardi considerevoli e che non avevano proceduto all'incameramento delle cauzioni sugli anticipi indebitamente versati. Di conseguenza, il 24 settembre 1993 essa domandava alle autorità italiane di trasmetterle la seguente documentazione sull'aiuto al consumo di olio d'oliva afferente l'esercizio 1992: la lista dei pagamenti effettuati, divisa per campagna e impresa, con le relative quantità, la lista dei recuperi effettuati, la lista delle imprese per le quali è in corso un procedimento giudiziario e la lista delle imprese sottoposte ai controlli da parte della Guardia di Finanza.
16 L'autorità nazionale competente, cioè l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«AIMA»), divenuta poi l'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«EIMA»), rispondeva a tale domanda il 19 novembre 1993, inviando i seguenti documenti: la lista dei pagamenti effettuati, divisa per campagna e impresa, con le relative quantità, la lista dei recuperi effettuati, la lista delle imprese oggetto di verbale di contestazione dell'Agecontrol (l'ente nazionale preposto al controllo del diritto all'aiuto) e della Guardia di Finanza, la lista delle imprese per le quali l'Agecontrol non ha potuto effettuare i controlli e la lista delle imprese ancora oggetto di controllo da parte di quest'ultimo.
17 Con lettera 29 luglio 1994 i servizi del FEAOG comunicavano alle autorità italiane che, sulla base dei dati da queste ultime trasmessi con lettera 19 novembre 1993, essi avevano proposto di apportare, per l'esercizio finanziario 1992, una correzione finanziaria negativa di 17 149 929 372 LIT, che rappresentava, come accertato dall'Agecontrol, l'ammontare degli aiuti indebitamente percepiti.
18 Il 30 settembre 1994 le autorità italiane trasmettevano una lista degli importi che nel frattempo erano stati ad esse restituiti e che ritenevano, quindi, dovessero essere dedotti dalla correzione finanziaria proposta dai servizi del FEAOG.
19 Sulla base dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1723/72, secondo cui la Commissione può fissare una data limite per la trasmissione delle informazioni complementari da parte degli Stati membri, la Commissione disponeva, nella sua decisione del 13 gennaio 1995, notificata alla Repubblica italiana il 16 gennaio 1995, che ogni informazione complementare da parte degli Stati membri che si fosse rivelata necessaria ad adottare la decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 doveva essere trasmessa alla Commissione al più tardi il 28 febbraio 1995.
20 Non essendo ad essi pervenuta prima di tale data limite alcuna informazione complementare oltre quelle trasmesse dalle autorità italiane il 30 settembre 1994, i servizi del FEAOG, con lettera 15 giugno 1995, comunicavano alle autorità italiane che, sulla base della corrispondenza intercorsa e della documentazione disponibile, essi quantificavano la correzione finanziaria dell'aiuto al consumo di olio d'oliva per l'esercizio 1992 in 11 934 331 913 LIT, corrispondente a importi indebitamente riscossi e non ancora recuperati. Tale importo era ottenuto sottraendo dal totale degli importi comunicati nella lettera dell'AIMA 19 novembre 1993 (17 149 929 432 LIT) gli importi nel frattempo recuperati e comunicati dall'EIMA nella sua lettera 30 settembre 1994 (5 215 597 519 LIT).
21 Con lettera 6 luglio 1995, conformemente all'art. 1, n. 1, lett. a), della decisione della Commissione 1_ luglio 1994, 94/442/CE, che prevede una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45), la Commissione comunicava formalmente alle autorità italiane che l'importo delle spese di 11 934 331 913 LIT, dichiarato dall'Italia nella voce 1220 (aiuto al consumo di olio d'oliva), non era imputabile al FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1992.
22 Con lettera 18 settembre 1995 le autorità italiane adivano l'organo di conciliazione in merito a tali correzioni finanziarie. Esse le contestavano deducendo in particolare che taluni importi erano stati nel frattempo recuperati e accreditati al FEAOG.
23 La Commissione, con nota 9 novembre 1995, comunicava al presidente dell'organo di conciliazione le sue osservazioni in merito alla domanda di conciliazione. Essa faceva valere che, nella liquidazione dei conti dell'esercizio 1992, era stato tenuto conto dei recuperi effettuati fino al 30 settembre 1994, con riferimento alla lettera delle autorità italiane in pari data. Essa precisava che ogni ulteriore recupero di importi che, per l'esercizio 1992, erano stati oggetto di correzioni finanziarie da parte del FEAOG andava accreditato al bilancio nazionale, in quanto il FEAOG non disponeva dei mezzi per sostituirsi ai servizi contabili dell'AIMA.
24 Con lettera 17 gennaio 1996 la Commissione indicava comunque alle autorità italiane di essere disposta a tener conto, per l'esercizio finanziario 1995, degli importi che, oggetto di rettifica finanziaria per gli esercizi 1991 e 1992, erano stati nel frattempo recuperati dall'AIMA e riversati al FEAOG prima del 15 ottobre 1995. Essa precisava in conclusione che:
- le informazioni e i documenti richiesti dovevano giungere al FEAOG al più tardi il 29 febbraio 1996;
- in mancanza delle precisazioni e prove richieste, o qualora queste si rivelassero insufficienti per permettere al FEAOG di assicurarsi che gli importi in questione gli erano effettivamente stati rimborsati, tali importi non avrebbero potuto essere presi in considerazione;
- ogni ulteriore recupero degli importi oggetto delle correzioni finanziarie per gli esercizi 1991 e 1992 doveva essere accreditato al bilancio nazionale, perché il FEAOG non era più disposto a sostituirsi al servizio contabile dell'AIMA.
25 Il 19 gennaio 1996 l'organo di conciliazione rendeva il suo rapporto finale sul caso 95/IT/021, nel quale ricordava che i servizi della Commissione si erano dichiarati disposti a tener conto degli importi versati al FEAOG fino al 15 ottobre 1995, invitando le parti a proseguire i contatti per arrivare bilateralmente ad una soluzione delle questioni in sospeso.
26 In data 29 febbraio 1996 le autorità italiane comunicavano alla Commissione di non poter rispettare il termine del 29 febbraio 1996 di cui alla lettera del 17 gennaio 1996 a causa della complessità legata ai conteggi e ai controlli incrociati da esperire, e ne chiedevano la proroga al 31 marzo 1996.
27 Con lettera 11 marzo 1996 la Commissione accettava di prorogare il termine fissato per la ricezione dei documenti richiesti al 31 marzo 1996, precisando tuttavia che non sarebbe stato preso in considerazione alcun documento presentato dopo tale data.
28 La Commissione sostiene di aver ricevuto successivamente più versioni di un fax delle autorità italiane datato 29 marzo 1996, da cui risultava che le notizie afferenti la data di registrazione del credito al FEAOG potevano essere fornite solo per alcuni importi.
29 Con lettera 2 maggio 1996 i servizi del FEAOG comunicavano che, sulla base delle informazioni fornite, una correzione finanziaria positiva di 743 129 209 LIT, corrispondente a sei pratiche, sarebbe stata presa in considerazione a favore dell'Italia nell'ambito dell'esercizio 1995, una volta che i servizi della Commissione si fossero assicurati che gli importi in questione erano effettivamente stati accreditati al FEAOG.
30 Il 20 novembre 1996 la Commissione adottava la decisione impugnata che, sulla base delle informazioni trasmesse prima del 28 febbraio 1995, data limite fissata con la sua decisione 13 gennaio 1995, ha confermato, per l'esercizio 1992, una correzione finanziaria di 11 934 331 913 LIT relativa agli aiuti al consumo di olio d'oliva, come indicato al punto 4.7.3.1 della relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (documento della Commissione 27 marzo 1996, VI/6355/95 def.).
31 Con ricorso 11 febbraio 1997 la Repubblica italiana chiedeva l'annullamento parziale di tale decisione, con riferimento, più in particolare, alla parte riguardante la citata correzione finanziaria.
Il ricorso
32 Il governo italiano contesta l'esattezza delle disposizioni del punto 4.7.3.1 della relazione di sintesi della Commissione, secondo cui la correzione finanziaria di 11 934 331 913 LIT corrisponde a 82 pratiche relative ad aiuti al consumo di olio d'oliva indebitamente versati ad imprese italiane, non più coperti da garanzie valide e non ancora recuperati dalle autorità nazionali presso le imprese beneficiarie. Tra le pratiche prese in considerazione dalla Commissione, e contrariamente a quanto da questa sostenuto, gli aiuti versati a titolo di anticipo sarebbero già stati recuperati e riversati al FEAOG oppure sarebbero tuttora garantiti da cauzioni, dal momento che l'AIMA avrebbe agito sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento n. 2677/85 in tema di cauzioni. Di conseguenza, gli importi controversi sarebbero stati versati conformemente alle regole fissate nel settore di cui trattasi e avrebbero dovuto essere addebitati da parte della Commissione al FEAOG, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 729/70.
33 Il primo motivo invocato dal governo italiano si divide in due parti. La prima riguarda svariate imprese oggetto di 7 delle 82 pratiche di cui alla relazione di sintesi. Secondo il governo italiano gli anticipi versati a tali imprese nell'ambito dell'aiuto al consumo di olio d'oliva sarebbero, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, già stati recuperati dalle autorità nazionali e versati al FEAOG. Si tratterebbe dei seguenti importi: 75 808 299 LIT relativi all'impresa Valdolio; 37 632 125 LIT relativi all'impresa P.I.O.; 533 877 675 LIT relativi all'impresa Certo C.; 90 938 022 LIT recuperati su un importo totale di 177 863 937 LIT relativi all'impresa Ol. F.lli di Sensi; 119 593 700 LIT relativi all'impresa Perilli; 55 989 901 LIT relativi all'impresa Vizzari; 7 923 300 LIT + 52 130 522 LIT relativi all'impresa Ol. Albanese.
34 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, per quanto riguarda gli aiuti versati a titolo di anticipo a quattro delle imprese citate, cioè la Valdolio, la Ol. F.lli di Sensi, la Vizzari e la Ol. Albanese, il governo italiano ha ammesso, nel corso dell'udienza, che il ricorso era divenuto privo di oggetto, essendo gli importi controversi stati presi in considerazione da parte della Commissione per l'esercizio 1995. Rimane dunque controverso solo il caso degli importi versati a titolo di anticipo alle altre tre imprese citate dal governo italiano, cioè la P.I.O., la Certo C. e la Perilli.
35 La Commissione si è rifiutata di considerare tali anticipi come addebitabili al FEAOG a titolo dell'esercizio finanziario 1992 dal momento che, avendo fissato, in applicazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1723/72, il termine del 28 febbraio 1995 per la presentazione dei documenti giustificativi e non essendo stati questi ultimi prodotti prima di tale termine, detti anticipi non sono stati presi in considerazione data la loro tardiva dichiarazione.
36 Per completezza, la Commissione sostiene che, relativamente ai dati riguardanti le imprese P.I.O., Certo C. e Perilli, comunicati dalle autorità italiane dopo il 28 febbraio 1995, essa aveva rilevato taluni punti oscuri e talune contraddizioni nelle cifre fornite che le impedivano sia di concludere che il rimborso aveva avuto luogo sia di effettuare una correzione positiva in favore dell'Italia al momento della liquidazione dei conti degli esercizi finanziari successivi. Il governo italiano ha contestato l'esistenza di contraddizioni o di punti oscuri nei documenti relativi alle imprese P.I.O., Certo C. e Perilli, senza presentare alcun elemento di prova atto a rimettere in discussione l'esattezza delle conclusioni alle quali la Commissione era pervenuta e delle conseguenze giuridiche da essa tratte.
37 E' sufficiente rilevare come, nel caso di specie, la data limite di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1723/72 era stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 1995. Non avendo il governo italiano invocato circostanze eccezionali, ne consegue che le informazioni complementari presentate dopo tale data devono essere considerate tardive (analogamente, in riferimento alla trasmissione di informazioni dopo la scadenza del termine fissato senza che ciò fosse giustificato da circostanze eccezionali, v. sentenze 8 gennaio 1992, causa C-197/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1, punto 9; 22 giugno 1993, causa C-54/91, Germania/Commissione, Racc. pag. I-3399, punto 14, e 3 ottobre 1996, causa C-41/94, Germania/Commissione, Racc. pag. I-4733, punto 23).
38 La prima parte del motivo riguardante la mancata presa in considerazione delle informazioni fornite dalle autorità italiane per l'esercizio finanziario 1992, relativamente alle imprese Valdolio, P.I.O., Certo C, Ol. F.lli di Sensi, Perilli, Vizzari e Ol. Albanese, deve di conseguenza essere respinta.
39 La seconda parte del primo motivo invocato dal governo italiano riguarda l'anticipo di 32 113 434 LIT versato all'impresa Luccisano a titolo di aiuto al consumo per l'olio d'oliva. Secondo il governo italiano tale somma doveva essere posta a carico del FEAOG per l'esercizio finanziario 1992 poiché era stata oggetto di compensazione con altri crediti.
40 La Commissione sostiene, per quel che riguarda l'impresa Luccisano, che i documenti forniti dall'autorità nazionale competente prima del 28 febbraio 1995 non permettevano di concludere che l'importo dichiarato fosse stato rimborsato al FEAOG. Essa precisa che è solo con lettera del 18 settembre 1995 che le autorità italiane l'hanno informata del fatto che l'impresa Luccisano aveva domandato una compensazione degli aiuti da rimborsare con crediti esigibili, compensazione che si sarebbe d'altra parte prodotta solo in forza di un decreto del 15 dicembre 1995. La Commissione aggiunge che, per l'esercizio finanziario 1995, le informazioni fornite dopo la scadenza del termine fissato per presentare i documenti giustificativi relativi all'esercizio finanziario 1992 sono state prese in considerazione laddove tali informazioni le sono pervenute prima del 15 ottobre 1995, data limite per fornire i documenti giustificativi riguardanti l'esercizio finanziario 1995.
41 E' sufficiente ricordare, come rilevato al punto 37, che la trasmissione dei documenti alla Commissione da parte delle autorità italiane è avvenuta dopo la scadenza del termine da essa fissato e che il governo italiano non ha addotto alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ritardo accertato.
42 Occorre dunque respingere anche la seconda parte del motivo relativo alla mancata presa in considerazione delle informazioni fornite dal governo italiano riguardo all'impresa Luccisano relativamente all'esercizio finanziario 1992.
43 Il secondo motivo sollevato dal governo italiano riguarda l'aiuto, versato come anticipo alla società Valle Picentino, di importo pari a 175 839 700 LIT. Il governo italiano sostiene che la garanzia costituita inizialmente dalla società Valle Picentino è stata giustamente svincolata su decisione dell'AIMA in base ad informazioni fornite dall'Agecontrol. Lo svincolo di tale garanzia non sarebbe stato quindi effettuato, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, in violazione dell'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85.
44 A tale proposito occorre precisare che, in un primo tempo, il governo italiano aveva fatto riferimento, nelle sue osservazioni scritte, ad una relazione dell'Agecontrol datata 8 novembre 1990, nella quale si accertava l'assenza di irregolarità o mancanze tali da impedire la liberazione della garanzia o la concessione degli anticipi richiesti. Esso aveva da ciò dedotto il conseguente svincolo di tale garanzia ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85.
45 In sede di udienza, il governo italiano ha rettificato la sua posizione e ha riconosciuto che la relazione dell'Agecontrol alla quale occorreva far riferimento non era quella del 1990, che riguardava la campagna olivicola 1988/89, ma quella del 26 gennaio 1993, relativa alla campagna 1991/92. Esso ha fatto valere il fatto che, in tale relazione, l'Agecontrol aveva accertato irregolarità solo riguardo all'importo di 759 300 LIT, mentre, per il restante importo, avrebbe manifestato solo una presunzione di frode. Lo stesso governo ha indicato che tale relazione dell'Agecontrol era giunta all'AIMA dopo che la garanzia inizialmente costituita era stata svincolata, essendo giunto a scadenza il periodo minimo della sua validità fissato a sei mesi dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2677/85.
46 Il governo italiano ha fatto valere infine che, nel settembre 1993, nuove garanzie sono state costituite su domanda dell'AIMA allorché un procedimento penale è stato iniziato nei confronti dei rappresentanti della società Valle Picentino, avendo la Guardia di Finanza ritenuto che aiuti di un importo totale superiore a 7 miliardi di LIT fossero stati indebitamente percepiti dall'impresa. Il credito di 175 839 700 LIT che i servizi del FEAOG rivendicano sarebbe di conseguenza tutt'ora coperto da una cauzione, poiché esso sarebbe compreso all'interno del credito coperto da garanzia ipotecaria costituita sui beni immobili della società per una somma di 5 900 000 000 LIT e da garanzia bancaria costituita per un importo supplementare di 1 531 926 352 LIT. Il governo italiano conclude, di conseguenza, che l'autorità nazionale competente ha agito nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 2677/85.
47 La Commissione sostiene che, ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85, la garanzia può essere liberata solo qualora le autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto l'esistenza di un diritto ad usufruire dell'aiuto. Orbene, emerge dalla relazione dell'Agecontrol del 1993 che esistevano seri dubbi quanto alla regolarità dei comportamenti dell'impresa. L'Agecontrol in particolare ipotizza in tale relazione una possibile frode sotto forma di acquisti fittizi di olio d'oliva. Secondo la Commissione, una volta ricevuta tale relazione, l'AIMA avrebbe dovuto richiedere un supplemento d'inchiesta e sospendere lo svincolo della garanzia; essa non avrebbe dovuto procedere al riconoscimento del diritto all'aiuto che, ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85, costituisce la condizione indispensabile per lo svincolo delle garanzie. Conseguentemente, la garanzia costituita all'origine non avrebbe dovuto essere liberata e la costituzione di nuove garanzie ad uno stadio ulteriore non potrebbe in nulla modificare tale conclusione.
48 A questo proposito occorre ricordare che, conformemente al principio generale di cui all'art. 8 del regolamento n. 3089/78, l'aiuto non può essere versato se non quando le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento dell'olio d'oliva hanno constatato la conformità alle condizioni stabilite per la concessione dell'aiuto. Ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2677/85, l'importo dell'aiuto può tuttavia essere anticipato sempreché la domanda di aiuto sia accompagnata da una attestazione che certifichi la costituzione di una garanzia uguale a tale importo. Dall'art. 11, n. 3, di questo stesso regolamento emerge che, se, sulla base delle informazioni fornite dall'organismo nazionale incaricato del controllo del diritto all'aiuto relativamente al riconoscimento di un tale diritto per ciascuna impresa autorizzata, l'autorità nazionale competente accerta talune irregolarità, il diritto all'aiuto non può venir riconosciuto e la garanzia deve essere dichiarata incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.
49 Nel caso di specie, occorre constatare che la Commissione ha correttamente concluso che la garanzia costituita inizialmente dall'impresa Valle Picentino non avrebbe dovuto essere liberata dalle autorità nazionali competenti, esistendo seri dubbi circa la regolarità dei comportamenti di tale impresa.
50 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, la costituzione di nuove garanzie successivamente alla liberazione di quella costituita inizialmente non incide sulla violazione da parte delle autorità italiane dell'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85. Tale disposizione suppone infatti che le somme anticipate a titolo di aiuto al consumo di olio d'oliva restino garantite da una cauzione fintantoché il diritto all'aiuto non abbia potuto essere riconosciuto.
51 Il motivo relativo al fatto che la decisione di liberare la cauzione inizialmente costituita dalla società Valle Picentino non avrebbe violato le disposizioni del regolamento n. 2677/85 deve di conseguenza essere respinta.
52 Con il suo terzo motivo il governo italiano contesta la valutazione della Commissione secondo cui il FEAOG non dovrebbe farsi carico di taluni anticipi pari alla somma di 8 530 112 463 LIT, che sarebbero stati indebitamente versati a 30 imprese a titolo di aiuto al consumo di olio d'oliva. Esso fa valere il fatto che erano in corso le procedure relative al recupero delle somme dovute e che esistevano ancora talune garanzie. Il governo italiano ha precisato che si riservava il diritto di provare la loro esistenza, ma non ha apportato alcun elemento di prova in tal senso.
53 La Commissione sostiene che la correzione finanziaria riguardante l'importo citato era legittima dato che il governo italiano aveva esso stesso riconosciuto che il recupero non aveva ancora avuto luogo e che, anche nel quadro del suo ricorso d'annullamento, non è stato in grado di provare l'esistenza delle cauzioni da esso dichiarate. Del resto, ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85, tali garanzie avrebbero dovuto essere dichiarate incamerate dalle competenti autorità nazionali.
54 Occorre ricordare a questo proposito la costante giurisprudenza della Corte relativa alla ripartizione dell'onere della prova nell'ambito dei ricorsi d'annullamento introdotti da uno Stato membro contro una decisione della Commissione in materia di liquidazione dei conti del FEAOG.
55 Nei casi in cui la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest'ultimo dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione (v. sentenze 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 1749, punto 14, e 10 novembre 1993, causa C-48/91, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5611, punto 16). La Commissione non è obbligata a dimostrare l'inesattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza del calcolo della Commissione (sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata, punto 17). In caso di contestazione, incombe alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e, una volta provata, spetta allo Stato membro dimostrare, se del caso, l'errore commesso dalla Commissione circa le conseguenze finanziarie da trarne (sentenze 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto 19, e Paesi Bassi/Commissione, citata, punto 18).
56 Occorre constatare che, nel caso di specie, il governo italiano ha riconosciuto che il recupero degli aiuti di cui trattasi non era ancora stato effettuato, poiché le procedure erano ancora in corso. D'altra parte, esso ha sostenuto l'esistenza di garanzie tuttora valide senza apportarne la prova. Occorre concludere che il governo italiano non ha dimostrato che la Commissione avrebbe commesso un errore nel ritenere indebiti gli aiuti e pertanto il suo terzo motivo deve essere respinto.
57 L'ultimo motivo invocato dal governo italiano riguarda l'anticipo versato a titolo di aiuto al consumo di olio d'oliva all'impresa Caruso Rosa, pari alla somma di 98 827 589 LIT. Il governo italiano sostiene che lo svincolo delle garanzie costituite dall'impresa Caruso Rosa rispettava le norme di cui all'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85. Nella sua relazione del 26 aprile 1993 l'Agecontrol avrebbe verificato l'esistenza di irregolarità relativamente a tale impresa ma non sarebbe arrivata a valutare in modo preciso l'importo degli aiuti indebitamente percepiti. In mancanza di elementi certi, le autorità nazionali non avrebbero ritenuto possibile procedere all'incameramento delle garanzie, che sarebbero quindi state svincolate. Il governo italiano sostiene inoltre che le inchieste supplementari svolte dalla Guardia di Finanza non avrebbero apportato nuovi elementi, di modo che la proroga della garanzia raccomandata dalla Commissione sarebbe stata inutile.
58 La Commissione afferma invece che per tutta la durata delle operazioni di controllo le garanzie non avrebbero dovuto essere svincolate e che le autorità italiane avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 2677/85, prorogare la durata di validità di tali garanzie.
59 A tale proposito, occorre ricordare che dall'art. 11, n. 3, del regolamento n. 2677/85 risulta che, nel caso esistano seri dubbi circa la regolarità dei comportamenti di un'impresa che abbia fatto domanda per l'aiuto al consumo di olio d'oliva, le condizioni che disciplinano il diritto a beneficiare dell'aiuto non sono più soddisfatte e la garanzia costituita dall'impresa per beneficiare dell'anticipo non può essere svincolata.
60 Il motivo relativo all'erroneità della correzione effettuata dalla Commissione relativamente all'importo ricevuto dall'impresa Caruso Rosa deve di conseguenza essere respinto.
61 Date tali condizioni occorre, visto l'insieme delle considerazioni che precedono, respingere il ricorso della Repubblica italiana.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
62 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione chiesto la condanna della Repubblica italiana ed essendo quest'ultima rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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